PATTO PARASOCIALE
Aeroporto Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Bologna S.p.A.
***
PATTO PARASOCIALE
TRA
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Comune di Bologna
Città metropolitana di Bologna Regione Xxxxxx Xxxxxxx
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Xxxxxx Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma
Patto Parasociale tra
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna con sede in
Bologna, piazza Mercanzia n. 4, in persona del Presidente, Xxxxxxx Xxxxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 22.06.2021 – (la “Camera di Bologna”)
il COMUNE DI BOLOGNA, con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6, in persona del Sindaco, Xxxxxxxx Xxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 19.07.2021 – (il “Comune di Bologna”)
la CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA con sede in Bologna, via Zamboni n. 13, in persona del Sindaco, Xxxxxxxx Xxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 28.07.2021 (la “Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx”)
xx XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX con sede in Bologna, viale Xxxx Xxxx n. 52, in persona del Presidente della Giunta regionale, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 12.07.2021 (la “Regione”)
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena con sede in
Modena, xxx Xxxxxxxx x. 000, in persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 12.07.2021 (la “Camera di Modena”)
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara con sede in
Ferrara, via Borgoleoni n. 11, in persona del Commissario Straordinario, Xxxxx Xxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 02.07.2021 (la “Camera di Ferrara”)
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Xxxxxx con
sede in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 3, in persona del Commissario Straordinario, Xxxxxxx Xxxxx, debitamente autorizzato in virtù del Provvedimento del 29.07.2021 – (la “Camera di Reggio Emilia”)
la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma con sede in
Parma, via Verdi n. 2, in persona del Commissario straordinario Xxxxxx Xxxxxxx, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 23.07.2021 (la “Camera di Parma”)
PREMESSO CHE
A) la Camera di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, la Regione, la Camera di Modena, la Camera di Ferrara, la Camera di Reggio Xxxxxx e la Camera di Parma (collettivamente i “Soci Pubblici” o le “Parti”) sono soci dell’Aeroporto Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Bologna S.p.A. con sede legale in Bologna, via Triumvirato n. 84, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 03145140376, capitale sociale interamente versato Euro 90.314.162 (diviso in
n. 36.125.665 azioni ordinarie) (l’ ”Aeroporto” o la ”Società”) nelle seguenti misure e proporzioni:
Soci Pubblici | Numero azioni | % Capitale sociale (*) |
Camera di Bologna | 14.124.377 | 39,10 |
Comune di Bologna | 1.400.590 | 3,88 |
Città Metropolitana | 836.201 | 2,31 |
Regione | 735.655 | 2,04 |
Camera di Modena | 107.637 | 0,30 |
Camera di Ferrara | 80.827 | 0,22 |
Camera di Reggio Emilia | 55.115 | 0,15 |
Camera di Parma | 40.568 | 0,11 |
(*) Percentuali arrotondate alle due cifre decimali
B) in data 14 luglio 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel relativo segmento Star, in base a quanto deliberato dalle assemblea della Società del 13 aprile 2015 e del 20 maggio 2015; dalla stessa data è entrato in vigore un nuovo Statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina (lo “Statuto Sociale”); lo Statuto è stato aggiornato nel settembre 2016, in relazione al capitale sociale, essendosi completata l’operazione di aumento del capitale deliberato con assemblea del 20 maggio 2015;
C) con le operazioni connesse alla quotazione della Società i Soci Pubblici hanno operato nel rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, assicurando, da un lato, il mantenimento, post Aumento di Capitale deliberato il 20 maggio 2015 e all’esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo Statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell’Aeroporto detenute da ciascun ente prima della quotazione (come da prospetto di seguito riportato) e, dall’altro, garantendo, attraverso la Camera di Bologna, quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;
iniziale distribuzione del 20% del capitale sociale in proporzione ai possessi azionari dei soci pubblici detenuti prima della quotazione:
Soci Pubblici | % Capitale sociale (*) |
Camera di Bologna | 11,6134160 |
Comune di Bologna | 3,8477737 |
Città Metropolitana | 2,2972543 |
Regione | 2,0210297 |
Camera di Modena | 0,0835370 |
Camera di Ferrara | 0,0627298 |
Camera di Reggio Emilia | 0,0427747 |
Camera di Parma | 0,0314848 |
Totale | 20,0000000 |
(*) percentuali arrotondate alla 7^ cifra decimale
D) il comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) consente alle pubbliche amministrazioni di mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31 dicembre 2015;
E) l’intento dei Soci Pubblici continua ad essere quello di mantenere complessivamente la misura minima di partecipazione al capitale sociale pari al 20%, di cui all’art. 4 del D.M.
12 novembre 1997 n. 521, e di garantire, attraverso la Camera di Bologna quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;
F) i competenti organi deliberativi dei Soci Pubblici hanno approvato nel complesso il presente patto parasociale (il “Patto Parasociale”);
G) in considerazione di quanto sopra, al fine di dare compiuta disciplina al governo societario dell’Aeroporto e prevedere vincoli di inalienabilità delle azioni, le Parti intendono concludere il presente Patto Parasociale.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale.
1.2 Nel testo del Patto Parasociale i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato a essi attribuito nella perifrasi che immediatamente precede le parentesi entro cui tali termini ed espressioni sono riportati in grassetto e tra virgolette.
Sezione Prima – Oggetto - azioni vincolate - organi del Sindacato di Voto
2. OGGETTO
2.1 Le Parti con il presente Patto Parasociale:
(i) costituiscono un sindacato di voto delle azioni strumentale all’attuazione di alcune disposizioni dello Statuto Sociale, nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “Sindacato di Voto”);
(ii) costituiscono un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni strumentale a garantire lo scopo di cui alla lettera E) delle premesse, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “Sindacato di Blocco”);
(iii) assumono gli ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.
3. AZIONI VINCOLATE
3.1 Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Voto tutte le azioni ordinarie della Società (le “Azioni”) tempo per tempo da ciascuno di essi detenute in costanza del Patto Parasociale.
3.2 Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Blocco esclusivamente il numero di Azioni (le “Azioni Bloccate”) corrispondente alle percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Soci Pubblici | % sul Capitale sociale (*) |
Camera di Bologna | 37,5325326 |
Comune di Bologna | 3,8477737 |
Città Metropolitana | 2,2972543 |
Regione | 2,0210297 |
Camera di Modena | 0,0835370 |
Camera di Ferrara | 0,0627298 |
Camera di Reggio Emilia | 0,0427747 |
Camera di Parma | 0,0314848 |
(*) percentuali arrotondate alla 7^ cifra decimale
3.3 In caso di aumento di capitale sociale le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuna di esse dovessero derivare dall’esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Bloccate, in modo tale da garantire il mantenimento della quota di cui all’art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, secondo la proporzionalità percentuale riportata nel prospetto della lettera C) delle premesse; conseguentemente l’Allegato 3.2 si intenderà automaticamente integrato del numero di azioni derivante dalle operazioni sopra indicate, ad opera del Presidente.
4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO
Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato", il “Presidente” e il "Segretario".
4.1 Il Comitato
Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 6.1 e 6.2; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative.
Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri:
(i) il legale rappresentante pro tempore della Camera di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti;
(ii) il legale rappresentante pro tempore del Comune di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti;
(iii) il legale rappresentante pro tempore della Città Metropolitana al quale è attribuito 1 voto;
(iv) il legale rappresentante pro tempore della Regione al quale è attribuito 1 voto; e
(v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Modena, dalla Camera di Ferrara, dalla Camera di Reggio Xxxxxx e dalla Camera di Parma al quale è attribuito 1 voto.
Ciascuna delle Parti può delegare in forma scritta un altro soggetto a partecipare alla riunione.
La delega deve essere comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo articolo 12.8. Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale.
Il Comitato si riunisce almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione.
Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all’ordine del giorno.
La convocazione, che deve indicare la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato a mezzo posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) Giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) Giorno prima dell’adunanza, restano ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.
Le riunioni del Comitato – salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso – si svolgono presso la sede della Camera di Bologna, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato e dal Segretario e inserito in un apposito libro dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato.
4.2 Il Presidente
Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui infra.
La funzione di Presidente è assolta dal legale rappresentante pro tempore della Camera di Bologna.
Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) presenta alla Società le liste per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; c) provvede al completamento dell’Allegato 3.2, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale.
4.3 Il Segretario
Il Segretario svolge le seguenti funzioni: a) la redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato; b) la collazione delle liste per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e c) l’esecuzione di tutti i compiti di carattere operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.
La funzione di Segretario è assolta dal dirigente dell’ufficio legale della Società che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell’incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.
Sezione Seconda – Sindacato di Voto
5. SINDACATO DI VOTO
5.1 Le Parti intendono con il Patto Parasociale assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate nella presente Sezione Seconda sia esercitato nell’assemblea in modo unitario ai sensi del Patto Parasociale.
5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (a) a votare le liste per la nomina degli organi sociali e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6; (b) a fare quanto possibile, nei limiti di legge e statuto e per quanto di rispettiva competenza affinché i consiglieri di amministrazione della Società nominati dai Soci Pubblici conformino il proprio voto in consiglio di amministrazione a quanto previsto dal citato articolo 6.3 e (c) a conformare il proprio voto nell’assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Patto Parasociale.
6. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO
6.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da n. 9 consiglieri di cui 5 designati dalla Camera di Commercio di Bologna da contrassegnare nella lista con i numeri 1, 2, 4, 5 e 6, 1 designato congiuntamente dal Comune di Bologna, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Xxxxxx-Romagna da contrassegnare nella lista con il numero 3.
3 consiglieri saranno eletti dalle restanti liste in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente.
A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni, nel rispetto della normativa vigente quanto ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario il quale collazionerà la lista secondo l’ordine sopra indicato. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.
6.2 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il Collegio sindacale della Società sarà composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti di cui 1 candidato alla carica di sindaco supplente sarà designato dalla Camera di Bologna. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale, il componente del Comitato designato dalla Camera di Bologna dovrà esplicitare la designazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario che collazionerà la lista. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.
6.3 Le Parti si impegnano a deliberare la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di Amministratore delegato il candidato della lista contrassegnato con il numero 2.
7. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E/O DEL SINDACO SUPPLENTE
7.1 Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta della/e Parte/Parti che aveva/no designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto meno.
8. MATERIE RILEVANTI
8.1 Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell’assemblea straordinaria avente ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e
(iii) operazioni di fusione e/o scissione a quanto deciso dal Comitato.
A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti.
Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all’assunzione della delibera stessa.
8.2 Le Parti, consapevoli che l’adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative, è di competenza del consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all’assunzione della relativa delibera.
Sezione terza – Sindacato di Blocco
9. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ
9.1 Le Parti si impegnano e obbligano:
(i) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l’intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle Azioni Bloccate ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate;
(ii) a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari;
(iii) a non stipulare o comunque concludere contratti swap o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate;
(iv) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame - inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto;
(il "Vincolo di Intrasferibilità").
9.2 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni indicate nel precedente articolo 9.1 sia posta in essere tra le Parti ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando a Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate.
9.3 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà inoltre essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione ex art. 2441 del codice civile che la Parte non intende esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società.
9.4 Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto al Presidente, tempestivamente e in ogni caso non oltre il terzo Giorno successivo al trasferimento, ogni variazione del numero delle Azioni Bloccate detenute e, a sua volta, il Presidente provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all’Allegato 3.2 e a darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Parti.
Sezione Quarta – Inadempimenti, Penale, Durata e Disposizioni Varie
10. INADEMPIMENTI E PENALE
10.1 La Parte che abbia violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in
essere. La somma versata a titolo di penale sarà suddivisa tra le Parti non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno.
10.2 In caso di violazione dell’articolo 6.3, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti venga revocato e convocata l’assemblea per la sostituzione dell’amministratore cessato.
10.3 Nel caso di inadempimento di cui al precedente articolo 10.1, ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto Parasociale nei confronti della Parte inadempiente.
11. DECORRENZA E DURATA DEL PATTO
11.1 Il Patto Parasociale sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione delle Parti.
11.2 Il Patto Parasociale avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario (la "Data di Scadenza").
12. DISPOSIZIONI GENERALI
12.1 Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere.
12.2 Invalidità
Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.
12.3 Modifiche
Eventuali accordi modificativi e integrativi al presente Patto Parasociale dovranno essere conclusi per iscritto.
12.4 Rinunce
Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.
12.5 Ulteriori accordi parasociali
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Patto Parasociale, lo stesso e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all’oggetto del Patto Parasociale.
12.6 Assenza di solidarietà
Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.
12.7 Spese
Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni anche sulla stampa, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.
12.8 Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata a mani con ricevuta del destinatario, per lettera raccomandata a.r. o per corriere espresso con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica certificata purché indirizzata come segue:
i. al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in Bologna, xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Bologna;
ii. al Sindaco pro tempore del Comune di Bologna in Bologna, xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Bologna;
iii. al Sindaco pro tempore della Città Metropolitana di Bologna in Bologna, via Zamboni n. 13, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xx.xx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Città Metropolitana;
iv. al Presidente pro tempore della Regione Xxxxxx Xxxxxxx in Bologna, viale Xxxx Xxxx
n. 52, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Regione;
v. al Presidente pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in Modena, xxx Xxxxxxxx x. 000, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Modena;
vi. al Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Ferrara;
vii. al Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Xxxxxx in Reggio Emilia, piazza della Vittoria n. 3, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Reggio Emilia;
viii. al Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma in Parma, via Verdi n. 2, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Parma;
o all’eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
13. CLAUSOLA ARBITRALE
13.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto Parasociale che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.
13.2 Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d’arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Si allega:
Allegato 3.2: Azioni Bloccate
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
(Firmato digitalmente)
Comune di Bologna
(Firmato digitalmente)
Città metropolitana di Bologna
(Firmato digitalmente)
Regione Xxxxxx Xxxxxxx
(Firmato digitalmente)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena
(Firmato digitalmente)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara
(Firmato digitalmente)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia
(Firmato digitalmente)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma
(Firmato digitalmente)
Allegato 3.2 – Azioni Bloccate –
AZIONI BLOCCATE | ||
Soci Pubblici | Numero Azioni Bloccate (*) | % sul capitale sociale (**) |
Camera di Bologna | 13.558.877 | 37,5325326 |
Comune di Bologna | 1.390.034 | 3,8477737 |
Città Metropolitana | 829.898 | 2,2972543 |
Regione | 730.110 | 2,0210297 |
Camera di Modena | 30.178 | 0,0835370 |
Camera di Ferrara | 22.662 | 0,0627298 |
Camera di Reggio Emilia | 15.453 | 0,0427747 |
Camera di Parma | 11.374 | 0,0314848 |
(*) Situazione al momento della sottoscrizione del presente Patto parasociale (**) percentuali arrotondate alla 7^ cifra decimale