Contract
LAVORO INTERMITTENTE/A CHIAMATA | |
Tipologia | Lavoro subordinato (legge Biagi) |
Caratteristiche | Il contratto, prima abrogato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 45, è stato reintrodotto (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112). Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa “a chiamata”, a seconda delle necessità, per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo. Sono previste due tipologie di lavoro intermittente: - con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, nel caso in cui il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata e resta in attesa di utilizzazione; - senza indennità nel caso in cui il lavoratore scelga di non garantire la sua reperibilità. Il datore può “chiamare” il lavoratore rispettando però un periodo minimo di preavviso. |
Xxxxxx | Il contratto può essere concluso sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato |
Destinatari | Può essere stipulato da qualunque impresa: - per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi- vedi sez. ”Normativa”) - per lavori da svolgersi durante il week-end (dalle ore 13.00 del venerdì alle ore 06.00 del lunedì), le ferie estive (dal 1° giugno al 30 settembre), le vacanze pasquali (dalla Domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì dell'Angelo), le vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio) In xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx “a chiamata” è ammessa solamente con soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati |
Formalità contrattuali | Il contratto deve avere forma scritta e contenere una serie di elementi come ad esempio durata, luogo, modalità e ammontare della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo della prestazione e della relativa indennità di disponibilità, modalità della chiamata, tempi e modalità di |
pagamento, modalità di rilevazione della prestazione, etc..... | |
Trattamento economico | Il trattamento economico deve essere uguale a quello che compete ai lavoratori di pari livello e mansione e in proporzione all’attività svolta. |
Indennità di disponibilità | Nei periodi in cui il lavoratore garantisce la propria disponibilità al datore di lavoro, in attesa di utilizzazione è riconosciuta una indennità mensile di disponibilità. Attualmente l' indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato nell'azienda utilizzatrice così come stabilito dal decreto ministeriale 10 Marzo 2004. In caso di lavoro intermittente nel fine settimana e vacanze estive, pasquali e natalizie l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata e per il periodo precedente e successivo alla chiamata stessa. Se il datore non effettua alcuna chiamata per tutta la durata del contratto, non è dovuta l’indennità. Sull’indennità di disponibilità sono versati i contributi. In caso di malattia o altro impedimento temporaneo, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore specificando il periodo di impossibilità, ma durante questo periodo il lavoratore non ha diritto all’ indennità. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità di disponibilità e il risarcimento del danno. |
Trattamenti previdenziali | A questo contratto si applica la disciplina del lavoro subordinato, comprese le tutele previste in caso di malattia professionale e infortunio, se verificatisi in ragione del rapporto di lavoro. Le tutele di malattia e maternità , a carico dell’INPS, spettano al lavoratore anche durante i periodi nei quali non ha svolto attività lavorativa, a condizione che il contratto stipulato preveda la corresponsione della indennità di disponibilità. |
Applicazione | Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che non abbiamo effettuato la valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs 626/1994. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato inoltre per la sostituzione di lavoratori in sciopero o quando l’azienda abbia fatto licenziamenti collettivi o abbia in corso riduzione dell’orario con cassa integrazione. |
Normativa di riferimento | • Legge 14 febbraio 2003, n. 30 • Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 • Decreto ministeriale 10 marzo 2004 |
• Decreto ministeriale 30 dicembre 2004 • Decreto ministeriale 23 ottobre 2003 • Legge 14 maggio 2005, n. 80 • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 • Legge 6 agosto 2008, n. 133 • Circolare ministeriale 2 febbraio 2005, n. 4 • Circolare Inps 8 febbraio 2006, n. 17 • Circolare ministeriale 25 marzo 2008, n. 7 |