concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
Allegato II
Service level agreement
prestazioni generali (SLA prestazioni)
concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione
del 15 giugno 2007 (stato al 1° gennaio 2019)
SLA Prestazioni generali
1 Oggetto
Il presente SLA prestazioni è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007. Esso disciplina:
– le prestazioni di PUBLICA a favore dei datori di lavoro (n. 2);
– gli obblighi di comunicazione e informazione esistenti tra PUBLICA e i datori di lavoro (scambio di dati), comprese le conseguenze finanziarie delle comunicazioni errate e/o tardive nonché la procedura in caso di divergenze concernenti lo scambio di dati (n. 3);
– gli obblighi speciali di comunicazione dei datori di lavoro nei confronti di PUBLICA (n. 4);
– gli obblighi speciali di comunicazione di PUBLICA (n. 5);
– la determinazione e la fatturazione delle spese amministrative che i datori di lavoro devono a PUBLICA per le prestazioni da essa fornite (n. 6 e 7);
– la fatturazione dei contributi di risparmio e dei premi di rischio (n. 8);
– il pagamento dei contributi per il fondo di garanzia LPP (n. 9);
– gli oneri per l’Assemblea dei delegati e l’organo paritetico (n. 10).
1
2 Prestazioni di PUBLICA
2.1 Prestazioni a favore dei datori di lavoro
Le prestazioni fornite da PUBLICA a favore dei datori di lavoro sono suddivise in prestazioni di base e prestazioni speciali.
Oltre a queste prestazioni PUBLICA fornisce anche prestazioni a favore dei destinatari (assicurati e beneficiari di rendita) che sono fatturate direttamente a questi ultimi. Per queste prestazioni esiste un regolamento delle spese separato emanato dalla Commissione della Cassa.
2.2 Prestazioni di base
Le prestazioni di base sono prestazioni necessarie per l’attuazione della previdenza professionale secondo le basi legislative ad esse applicabili (LPP, LPers, Legge su PUBLICA e le rispettive disposizioni di esecuzione).
Sono considerate prestazioni di base:
2.2.1 Amministrazione della previdenza
a. Il trattamento dei dati personali dei destinatari, compresa l’incorporazione di un eventuale rincaro presso i beneficiari di rendita;
b. la gestione dei dossier dei destinatari;
c. il controllo dei presupposti del diritto alle prestazioni;
d. il calcolo e versamento delle prestazioni secondo i rispettivi regolamenti;
e. la gestione dei conti individuali degli assicurati;
f. la gestione del conto testimone LPP;
g. il conteggio con il fondo di garanzia LPP;
h. l’allestimento di un certificato di previdenza per ogni assicurato una volta all’anno e in caso di modifica del diritto alla prestazione in seguito a riscatto, prelievo anticipato per PPA e divorzio o scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata; 1
i. la gestione di altri conti eventualmente necessari per la previdenza professionale come ad esempio un conto delle riserve dei contributi del datore di lavoro;
j. l’allestimento, una volta all’anno, di un certificato di rendita e di una dichiarazione fiscale individuali e di una conferma individuale di rendita per tutti i beneficiari di rendita;
k. il conteggio dell’imposta alla fonte;
1 Nuovo testo giusta dell’OPC del 8 oct. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019.
2
l. la comunicazione di prelievi in capitale alle autorità fiscali;
m. l’elaborazione corrente dei dati degli assicurati e delle mutazioni comunicate dai datori di lavoro;
n. la tenuta in buona e debita forma della contabilità della cassa di previdenza;
o. l’allestimento del rapporto annuale della cassa di previdenza;
p. il conteggio dei contributi di risparmio nonché dei premi di rischio e dei costi;
q. il conteggio periodico dei contributi compreso un certificato dettagliato per ogni assicurato; su richiesta il conteggio viene effettuato separatamente per singole unità amministrative;
r. la messa a disposizione periodica di cifre per l’organo paritetico;
s. l’eventuale amministrazione della riassicurazione interna (vedi n. 5.1);
t. il conteggio e la contabilizzazione di operazioni individuali;
u. il conteggio con l’autorità di vigilanza;
v. la gestione dello scambio di dati.
2.2.2 Prestazioni di informazione
a. Redazione e invio ai destinatari della rivista per i clienti;
b. informazione periodica ai servizi del personale;
c. gestione e mantenimento in funzione del sito Internet;
d. allestimento e manutenzione dei programmi di simulazione;
e. allestimento e aggiornamento di opuscoli e promemoria su temi specifici;
f. pubblicazione del rapporto annuale.
2.3 Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali sono prestazioni che PUBLICA fornisce a titolo complementare rispetto alle prestazioni di base.
Sono considerate prestazioni speciali in particolare:
a. la formazione dei datori di lavoro;
b. l’organizzazione di incontri, seminari e presentazioni in occasione di manifestazioni su incarico dei datori di lavoro per i loro impiegati, specialisti del personale e altri gruppi interessati;
c. le prestazioni effettuate su particolare richiesta di un datore di lavoro o di un organo paritetico;
d. le liquidazioni parziali;
3
e. le prestazioni per il piano sociale;
f. i casi di invalidità professionali;
g. gli esami medici.
Prima di attuare le prestazioni di cui alla lettera c, PUBLICA fa presente sia al datore di lavoro sia all’organo paritetico che si tratta di una prestazione speciale.
3 Scambio di dati
3.1 Principio
PUBLICA trasmette i documenti e le informazioni, eccetto le fatture, in forma elettronica oppure li inserisce in una zona protetta del sito Internet alla quale i datori di lavoro hanno accesso. I datori di lavoro e PUBLICA sono obbligati a rispettare le disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.
3.2 Scambio di dati tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA
a. PUBLICA e i datori di lavoro devono rispettare le interfacce tra i sistemi retributivi dei datori di lavoro e il sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA, e i processi di elaborazione dei dati concordati.
b. PUBLICA si impegna a organizzare incontri periodici con i responsabili delle interfacce dei sistemi retributivi dei datori di lavoro.
c. PUBLICA e i datori di lavoro collaborano:
1. alla pianificazione e attuazione dell’elaborazione dello stipendio annuo;
2. alla cura e manutenzione delle interfacce degli stipendi;
3. all’allestimento del piano annuale di produzione;
4. alla pianificazione e attuazione delle modifiche di software (release).
d. Possono essere stipulate specifiche convenzioni di collaborazione tra i settori tecnici di PUBLICA e i datori di lavoro.
3.3 Maggiori spese legate allo scambio di dati
Se dai sistemi retributivi dei datori di lavoro o dal sistema di gestione dei dati degli assicurati di PUBLICA vengono comunicati dati falsi che richiedono rettifiche retroattive oppure se vengono violati gli obblighi di comunicazione e di informazione (n. 3.2 e 4), l’onere aggiuntivo può essere fatturato da PUBLICA o dal corrispondente datore di lavoro alla parta che l’ha causata.
4
3.4 Procedura in caso di disaccordo sullo scambio di dati e procedura di contestazione
Se vi è disaccordo tra PUBLICA e un datore di lavoro sulle conseguenze finanziarie secondo il numero 3.3 oppure se PUBLICA e il datore di lavoro non trovano un accordo concernente lo scambio di dati, è applicata la seguente procedura di contestazione:
a. settore Gestione del personale e Controlling dell’Ufficio federale del personale / Market Management di PUBLICA;
b. Direzione dell’Ufficio federale del personale / Direzione di PUBLICA.
4 Obblighi particolari di comunicazione dei datori di lavoro
I datori di lavoro comunicano tempestivamente a PUBLICA i seguenti dati:
a. nuove affiliazioni, entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’obbligo previdenziale;
b. modifiche del contributo di risparmio volontario;
c. grado medio di occupazione, almeno un mese prima dell’uscita dell’assicurato per motivi di età e in caso di invalidità professionale;
d. all’inizio di ogni anno l’attuale effettivo di personale con l’indicazione degli stipendi rilevanti per l’attuazione della previdenza e osservando le convenzioni stipulate secondo il numero 3.2c e d;
e. casi di incapacità totale o parziale al lavoro degli assicurati, dal 60° giorno di malattia e al più tardi dopo il 90° giorno di malattia;
f. uscite, appena se ne ha conoscenza;
g. pensionamenti, 90 giorni prima dell’inizio del diritto alla pensione di vecchiaia;
h. casi di invalidità, appena se ne ha conoscenza;
i. comunicazioni concernenti casi di invalidità professionale;
j. decessi, appena se ne ha conoscenza;
k. modifiche degli stipendi, tra il 1° giorno del mese e il conteggio salariale che precede l’entrata in vigore della modifica dello stipendio;
l. altri fatti rilevanti per l’attuazione della previdenza (modifiche dello stato civile e del cognome nonché nascita di figli), appena se ne ha conoscenza;
m. modifiche delle basi giuridiche legate al pagamento dello stipendio in caso di malattia e infortunio, prima della loro entrata in vigore;
5
n. versamento e soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro alle persone appartenenti a particolari categorie di personale, al più tardi prima dell’entrata in vigore della modifica del regolamento.
5 Obblighi particolari di comunicazione di PUBLICA
5.1 Casi di rischio
PUBLICA calcola i premi necessari per l’assicurazione contro i rischi di decesso e invalidità sulla scorta delle sue basi tecniche.
Essa comunica ai datori di lavoro, laddove necessario, l’evoluzione dei casi di rischio. La comunicazione contiene dati su:
a. il numero dei casi di invalidità totale e parziale;
b. totale della somma di rischio (parte coperta e parte scoperta);
c. modifica del premio di rischio che deve essere versato dal datore di lavoro.
5.2 Modifiche del premio di rischio
La Cassa di previdenza della Confederazione non è riassicurata. L’organo paritetico della cassa di previdenza decide su raccomandazione di PUBLICA in merito all’entità del premio di rischio.
Gli adeguamenti dei premi decisi vengono comunicati ai datori di lavoro prima dell’entrata in vigore.
6 Spese amministrative
6.1 Premio dei costi per le prestazioni di base
Il premio dei costi annuo per le prestazioni di base ammonta forfetariamente a CHF 170.- per assicurato e beneficiario di rendita. Il numero degli assicurati e dei beneficiari di rendita è stabilito in funzione degli effettivi pubblicati nel rapporto annuale.2
I premi dei costi vengono confrontati con le spese amministrative effettivamente causate, le quali sono costituite dalle prestazioni di base (ai sensi del n. 2.2). Le eccedenze vengono accreditate agli accantonamenti non tecnici per le fluttuazioni delle spese della cassa di previdenza. Attraverso questa fonte vengono finanziate le spese amministrative non coperte.
I valori-obiettivo (limite superiore / inferiore) degli accantonamenti non tecnici per le fluttuazioni delle spese sono stabiliti dalla Commissione della Cassa. Se questi
2 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 13 marzo 2018, in vigore dal 1° gen. 2018.
6
valori obiettivi vengono superati o non raggiunti, sono avviate trattative per fissare i nuovi premi dei costi.
6.2 Spese per le prestazioni speciali
L’aliquota di rimborso per le prestazioni speciali ammonta a CHF 280.00 all’ora.
Eventuali differenze tra onere effettivo e aliquote di rimborso vengono addebitate o accreditate al patrimonio aziendale di PUBLICA.
Le spese di terzi in relazione alle prestazioni speciali vengono riaddebitate in funzione dell’onere effettivo.
6.3 Spese per la gestione patrimoniale
Le spese per la gestione patrimoniale si basano sulle spese effettive e sono addebitate al risultato degli investimenti patrimoniali.
7 Fatturazione per i premi dei costi e per le prestazioni speciali
La fatturazione per i premi dei costi e le spese per le prestazioni di base avviene sempre alla fine del trimestre.
La fattura per i premi dei costi e le spese per le prestazioni di base deve essere saldata entro 20 giorni dalla data di fatturazione. In caso di ritardi nei pagamenti, PUBLICA applica un interesse di mora del 5 percento. Qualora i termini di pagamento non vengano rispettati, il debitore è costituito in mora.
8 Fatturazione per i contributi di risparmio e per i premi di rischio
I contributi di risparmio e i premi di rischio sono fatturati mensilmente.
La fattura per i contributi di risparmio e per i premi di rischio deve essere saldata entro 20 giorni dalla data di fatturazione. In caso di ritardi nei pagamenti, PUBLICA applica un interesse di mora del 5 percento. Qualora i termini di pagamento non vengano rispettati, il debitore è costituito in mora.
9 Fondo di garanzia LPP
I contributi al fondo di garanzia LPP sono a carico della cassa di previdenza, mentre eventuali sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura di età le vengono accreditate.
7
10 Assemblea dei delegati e organo paritetico
Le spese per l’Assemblea dei delegati e gli oneri per l’organo paritetico sono a carico della cassa di previdenza.
11 Entrata in vigore
Il presente SLA prestazioni sostituisce quello con stato 1° gennaio 206 ed entra in vigore con effetto retroattivo in data 1° gennaio 2017.
12 Abbreviazioni
Abbreviazione Definizione
LPers Legge sul personale federale, RS 172.220.1
LPP Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, RS 831.40
PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Legge su PUBLICA
Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione, RS 172.222.1
SLA prestazioni Service level agreement (prestazioni generali)
8