per l’adeguamento di FSBA alla legge di bilancio 2022
ACCORDO INTERCONFEDERALE
per l’adeguamento di FSBA alla legge di bilancio 2022
Oggi, 2 settembre 2022, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, si sono riunite per definire ex art. 27 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 i contenuti del presente Accordo, il quale è volto a disporre che la disciplina attuativa delle prestazioni e della contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, qui denominato anche “FSBA”, sia resa conforme alla l. 30 dicembre 2021, n. 234 e al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, x. xxxx. 28 marzo 2022, n. 25.
Premesse
CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL (di seguito anche
le “Parti”) muovono dalle seguenti premesse:
- le Parti confermano la reciproca volontà di affidare a un sistema di relazioni sindacali moderno, efficace ed efficiente il governo dei rapporti finalizzati alla rappresentanza e alla tutela complessiva del lavoro. FSBA ha saputo dare risposta adeguata alle esigenze delle imprese del settore riconoscendone le specificità e le caratteristiche dimensionali e, nell'ambito delle novità introdotte da una riforma legislativa degli ammortizzatori che ha rafforzato i caratteri di universalità e garanzia dei sistemi di protezione sociale, FSBA si conferma elemento di identità e di valore per tutto il Comparto.
- FSBA è il fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'artigianato, costituito ex art. 3, co. 14,
l. 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente adeguato ex art. 27, d.lgs. 14 settembre 2015,
n. 148 che, con riferimento all'artigianato, riconosce un consolidato sistema di bilateralità e le peculiari esigenze del settore. FSBA è stato istituito ed opera presso l'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato (EBNA).
- L'evoluzione delle relazioni sindacali nell'artigianato è stata fortemente caratterizzata dall'adozione di un modello partecipativo che, in relazione alle caratteristiche peculiari del settore, con imprese diffuse sul territorio, ha consentito di sostenerne e tutelarne il lavoro rispetto all'evoluzione e ai cambiamenti del mercato. Queste caratteristiche hanno portato nel corso degli anni ad organizzarsi secondo un modello di cui bilateralità, sussidiarietà e partecipazione sono i punti qualificanti.
- La bilateralità, dunque, è un tratto caratteristico e distintivo del Comparto, come definito nel Modello Contrattuale di cui si sono dotate le Parti, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI con CGIL, CISL, UIL.
- Sin dalla sua costituzione, FSBA ha sempre agito in un'ottica particolarmente inclusiva, fornendo sostegno a tutte le aziende artigiane, anche a quelle con un solo dipendente, mediante delle previsioni migliorative rispetto ai limiti fissati dalla normativa. Le Parti intendono sviluppare e rafforzare questa volontà di inclusione, nell'interesse di imprese e lavoratrici/lavoratori, a maggior ragione in una fase di grande transizione dei sistemi produttivi.
- Si tratta, quindi, di un'esperienza consolidata e distintiva da valorizzare e confermare, nella convinzione che il sempre maggiore coinvolgimento delle Parti nelle scelte strategiche del Paese sia non solo garanzia di un efficiente sviluppo per le imprese e lavoratrici/lavoratori, ma anche un tassello imprescindibile per la tenuta della coesione sociale e lo sviluppo del sistema economico.
Disciplina
Alla luce di tali premesse le Parti dispongono che FSBA conformi la propria regolamentazione in materia di prestazioni e contribuzione ai principi che sono enunciati di seguito. Tali principi muovono dalla l. 30 dicembre 2021, n. 234 e dal d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, x. xxxx. 28 marzo 2022, n. 25, che hanno in parte riformato l’assetto di cui al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e, di conseguenza, il regime FSBA (di seguito, per facilità espositiva, “regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022”).
1. Datori di lavoro vincolati a FSBA. Lavoratori beneficiari
a. In considerazione dell’art. 27 e dell’art. 1 d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, sono assoggettati alla disciplina di FSBA (i) i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443, siano inquadrati per i profili previdenziali con il codice “XXX xxxxxxx 0/Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 0X”, (xx) i datori di lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2021, di trattamenti di CIGS, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X, 4.13.06
– 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X e (iii) i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codice autorizzativo 7B).
b. In considerazione dell’art. 27 e dell’art. 1 d.lgs. 148/2015, l’anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni FSBA è pari a trenta giorni. Tra i beneficiari sono ricompresi altresì i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.
2. Prestazioni
a. In considerazione dell’art. 27 e dell’art. 30, co. 1-bis, del d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, nella misura e nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà, FSBA assicura ai beneficiari l’assegno di integrazione salariale (AIS), per ragioni ordinarie e straordinarie, nonché prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS), almeno di importo pari a quanto disposto dall’ art. 3, co. 5-bis del d.lgs. 148/2015, nel rispetto delle durate massime di cui all’art. 4, co. 1, d.lgs. 148/2015.
b. Si ricapitola, nella seguente tabella, la durata massima di ciascuna prestazione:
Durata massima | |
Datori di lavoro - sino a 15 lavoratori | 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile |
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori | 26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile 24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile 12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile |
3. Contribuzione
a. In considerazione dell’art. 27 e dell’art. 35 del d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla
l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, nella misura e nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà, le aliquote contributive sono le seguenti:
Aliquota contributiva | Ripartizione delle aliquote contributive | |
Datori di lavoro sino a 15 lavoratori | 0,60% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali | di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro |
Datori di lavoro - più di 15 lavoratori | 0,60% + 0,40% in relazione alla RIP – retribuzione imponibile ai fini previdenziali | di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per il datore di lavoro |
Datori di lavoro con più di 15 lavoratori che presentano domanda ACIGS | 4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5 d.lgs. 148/2015 | A carico del datore di lavoro |
4. Formazione continua
a. In considerazione dell’art. 27 e dell’art. 25 ter del d.lgs. 148/2015, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, nella misura e nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà, i beneficiari delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) partecipano altresì a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione.
b. A tal fine, nell’ambito del sistema di bilateralità consolidato dell’artigianato, Fondartigianato viene considerato dalle Parti il fondo di formazione continua di riferimento per tale attività formativa.
5. Regolarità contributiva. DURC
a. In considerazione dell’art. 27, dell’art. 33 e dell’art. 35 del d.lgs. 148/2015 e del rilascio del DURC, regime modificato dalla l. 234/2021 e dal d.l. 4/2022, i datori di lavoro vincolati a FSBA sono tenuti a versare la contribuzione fissata nel presente Accordo, anche con riferimento a una quota una tantum per anno di euro 100,00/per lavoratore al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà.
b. Anche ai fini del rilascio del DURC assume rilevanza la corretta applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, nella relativa parte normativa e in quella obbligatoria.
6. Efficacia e regolamento FSBA. Doppia gestione e equilibrio di bilancio
a. FSBA mediante regolamento disporrà la disciplina specifica di quanto convenuto nel presente Accordo. Tale disciplina avrà effetto dal giorno 1 gennaio 2023. I regimi relativi alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti saranno effettivi dal giorno 1 luglio 2023.
b. Anche in considerazione dell’art. 35 del d.lgs. 148/2015, FSBA adotterà un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni relativi a ciascuna gestione per datori di lavoro fino a 15 lavoratori e per datori di lavoro con più di 15 lavoratori. Alla gestione ACIGS confluiscono esclusivamente i relativi contributi, con la conseguenza che i contributi versati a FSBA da datori di lavoro con meno di 15 lavoratori non possono essere utilizzati per eventuali manovre di riequilibrio finanziario a favore di ACIGS.
CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
CLAAI
CGIL
CISL
UIL