STATUTO
STATUTO
ART. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata:
“FONDAZIONE XXXXXXXXX XXXXXXX”
ART. 2 SCOPO
La Fondazione contribuisce al progresso delle ricerche mediche, prevalentemente in campo oncologico e cardiovascolare, mediante assegnazione di borse di studio a ricercatori, sussidi di pubblicazione, finanziamenti di specifici progetti di ricerca, conferimenti di premi.
La Fondazione opera in modo disinteressato, nell’interesse pubblico e non a fini di lucro. Essa è politicamente neutra e aconfessionale.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque non in via prevalente.
Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione può promuovere la raccolta di fondi, nonché stipulare accordi e convenzioni con altri enti ed associazioni, pubblici e privati, partecipare ad associazioni, enti, società che perseguono finalità identiche, analoghe e complementari alla propria.
ART. 3 SEDE
La Fondazione ha sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxx 00.
ART. 4 PATRIMONIO
Il Patrimonio della Fondazione è composto da:
- Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore in sede di atto costitutivo ovvero anche successivamente, relativi a eventuali altri contributi espressamente destinati al fondo di dotazione medesimo;
- Fondo di Gestione, costituito da:
(i) rendite e proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
(ii) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
(iii) eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
(iv) elargizioni in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
(v) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il Patrimonio della Fondazione deve essere amministrato con prudenza, mantenuto in valute forti e impiegato in investimenti di tipo finanziario le cui rendite consentano il raggiungimento delle finalità sopra descritte.
Non sono consentite distribuzioni, anche indirette, di utili o di avanzi di gestione, fondi, riserve o altre componenti del Patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo che non siano imposte per legge.
ART. 5 ORGANI
Gli organi della Fondazione sono:
1.) il Consiglio di Amministrazione; 2.) il Presidente;
3.) il Vice Presidente (ove nominato);
4.) una o più Commissioni Scientifiche (ove nominate); 5.) il Segretario (ove nominato);
6.) il Collegio dei Revisori.
ART. 6 CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 membri, scelti per la prima volta dal fondatore nell’atto di costituzione e successivamente per cooptazione. Almeno un membro deve essere scelto su proposta di Mediobanca S.p.A..
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione in seguito a dimissioni o per decisione unanime degli altri membri.
Il Consiglio nomina a maggioranza il Presidente della Fondazione scelto tra i membri del Consiglio stesso.
I membri del Consiglio prestano la propria opera senza compenso e sono loro rimborsate solo le spese vive.
ART. 7 POTERI DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio:
- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti della Commissione Scientifica; ha inoltre facoltà di nominare un Vice Presidente;
- c) nomina il Segretario, anche al di fuori dei suoi membri;
- d) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;
- e) amministra il Patrimonio della Fondazione;
- f) delibera la corresponsione di retribuzione e rimborsi spese;
- g) approva e cura l’esecuzione dei programmi dell’attività della Fondazione;
- h) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto;
- i) delibera all’unanimità le modificazioni dello statuto della Fondazione.
Nell’esercizio dei suoi poteri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della consulenza di esperti in campo medico.
ART. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per il tramite del Segretario senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione, con almeno dieci giorni di anticipo, a meno che tutti i membri diano il loro accordo. Alla convocazione vanno allegati i principali documenti oggetto di delibera.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, fatta unicamente eccezione per quanto sopra previsto all’art. 7. lett. i).
Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta all’anno entro il mese di agosto per approvare il rapporto del Presidente sull’attività dell’anno precedente, il bilancio consuntivo, nonché per fissare l’entità delle somme da elargire per la realizzazione degli scopi statutari e per prendere tutte le decisioni relative.
Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in apposito libro e ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
ART. 9 CARICHE NEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente, che sovrintende all’attività e garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione. Il Consiglio può altresì nominare:
- il Vice-Presidente, che sostituisce in caso di assenza o impedimento il Presidente;
- il Segretario, che coordina l’attività esecutiva ed organizzativa.
Il Consiglio può delegare proprie funzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, e nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
ART. 10 COMMISSIONE SCIENTIFICA
Il Consiglio di Amministrazione può costituire una o più Commissioni Scientifiche incaricate di individuare annualmente i progetti di ricerca più interessanti sotto il profilo scientifico, indipendentemente da ogni considerazione di nazionalità o di scuola.
Ciascuna Commissione deve essere composta da tre a cinque membri esperti in campo medico nelle discipline di prevalente interesse della Fondazione, nominati dallo stesso Consiglio.
Ciascuna Commissione informa annualmente la Fondazione sull’attività svolta presentando anche eventuali osservazioni e proposte. I suoi membri accettano di svolgere il loro mandato gratuitamente, ma con rimborso delle spese vive.
ART. 11 COLLEGIO REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il Presidente.
I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Ai revisori spetta di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, di verificare la regolarità contabile della gestione e di esprimere il proprio parere sul rendiconto.
I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e far mettere a verbale le loro osservazioni, devono partecipare alle riunioni se richiesti, e in ogni caso in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
Le adunanze del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio-video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
ART. 12 ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio dell’attività della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di agosto il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dall’art. 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
I bilanci della Fondazione devono essere verificati da una Società di revisione, scelta ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata una relazione del Collegio dei Revisori.
ART. 13 SCIOGLIMENTO
La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se i futuri progressi scientifici renderanno superflua la ricerca medica in campo oncologico e/o cardiovascolare, la Fondazione
modificherà il suo scopo principale e si consacrerà alla promozione della ricerca in altri campi della medicina, così da operare perennemente al servizio dell’uomo.
Ove ciò non fosse possibile e la Fondazione non potesse più svolgere la sua attività, il Patrimonio sarà devoluto a fondazioni o ad altre organizzazioni non lucrative aventi finalità identiche o affini o comunque di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 14 DISPOSIZIONI APPLICABILI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni private riconosciute.