PROCEDURA
Modello di gestione, organizzazione e controllo ex D.Lgs 231/2001 | |
Procedura Internal Dealing |
PROCEDURA
IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI, AZIONISTI RILEVANTI E DA PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE SU AZIONI O TITOLI DI CREDITO DELLA SOCIETÀ RECORDATI S.P.A., STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI AD ESSI CONNESSI
(INTERNAL DEALING)
Versione | 4.0 |
Data validità | Dal 30 ottobre 2018 |
Approvato da | Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2018 |
INDICE
1.1. Finalità della Procedura 3
1.4. Notifica alle Persone Strettamente Legate 6
PARTE II – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI 7
2.1. Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate 7
2.2. Obblighi di comunicazione degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate7 2.3. Modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione 7
2.4. Condizioni per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti 8
PARTE III – DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO 9
3.1. Divieto al compimento di operazioni (black-out period) 9
3.2. Negoziazione durante il black-out period 9
PARTE IV – SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI 11
4.2. Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni 12
PARTE V – SANZIONI E NORME FINALI 13
5.1. Diffusione della Procedura 13
5.4. Modifiche e integrazioni della Procedura 13
5.5. Trattamento dei dati personali 14
5.6. Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza 14
PARTE I - PREMESSE
La presente Procedura (di seguito “Procedura”) disciplina gli obblighi di comunicazione e di comportamento connessi al compimento di operazioni su azioni o titoli di debito emessi da Recordati S.p.A. o strumenti finanziari derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati, compiute dai Soggetti Rilevanti, dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone a loro Strettamente Legate (come nel prosieguo definiti).
E’ inteso che l’assolvimento degli obblighi posti dalla Procedura intende disciplinare l’informativa avente ad oggetto operazioni lecite, ossia compiute dai predetti soggetti in condizioni di parità informativa rispetto al mercato, ferma restando l’applicazione delle norme che prevedono l’obbligo di astenersi dall’abuso di informazioni privilegiate, nonché dal porre in essere comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato.
Reg. 596/2014 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 0000/00/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx (“XXX”);
Reg. 522/2016 Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda […] il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
Reg. 523/2016 Regolamento di esecuzione 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento n. 596/2014;
TUF Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni);
RE Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato ed integrato);
D.Lgs. 231/01 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".
Ai fini della presente procedura si intendono per:
▪ Azioni: le azioni emesse da Recordati.
▪ Azionisti Rilevanti: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, RE, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'Emittente ai sensi del TUF.
▪ Xxxxxx Xxxxxxxxxx: i giorni lavorativi da prendere in considerazione per l’applicazione della presente Procedura sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati.
▪ Operazioni: qualunque operazione effettuata direttamente, o per loro conto, da un Soggetto Rilevante o da una Persona a esso Strettamente Legata, su Azioni o titoli di debito emessi dalla Società o strumenti derivati1 o altri strumenti finanziari ad essi connessi (vedasi Allegato A), una volta che sia stato raggiunto l’importo complessivo di ventimila euro entro la fine dell'anno civile.
L'importo di cui sopra è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo) effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.
L'importo è calcolato singolarmente per ciascun Soggetto Rilevante e ciascuna Persona Strettamente Legata, senza cumulare le rispettive.
▪ Operazioni Rilevanti RE: fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, tutte le operazioni effettuate, anche per interposta persona, da un Azionista Rilevante o da una Persona a esso Strettamente Legata, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o strumenti finanziari ad esse collegati2.
Non sono Operazioni Rilevanti RE3 le operazioni anzidette:
a) il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell’anno civile; successivamente ad ogni comunicazione, le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti4;
b) effettuate tra l’Azionista Rilevante e le Persone a esso Strettamente Legate;
c) effettuate dalla Società e da società da essa controllate.
▪ Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:
1) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
2) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
3) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante;
4) una persona giuridica, trust o società di persone:
1 Per gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari collegati l'importo è calcolato con riferimento ai valori sottostanti.
2 Cfr. articolo 152-sexies, comma 1, lettera b), RE. Per strumenti finanziari collegati alle azioni si intendono: gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le zioni; gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF; gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.
3 Cfr. articolo 152-septies, comma 3, RE. Non sono inoltre comunicate le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un’impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 152-septies, comma 3, lett. d), RE.
4 Vedasi nota 2.
i. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti 1), 2) o 3), o
ii. che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti 1), 2) o 3) che precedono, ovvero
iii. che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti 1), 2) o
3) che precedono, ovvero
iv. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti 1), 2) o 3) che precedono.
▪ Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti:
1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli azionisti rilevanti;
2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un azionista rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un azionista rilevante o da una delle persone indicate alla lettera sub 1);
4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un azionista rilevante o di una delle persone indicate alla lettera sub 1);
5) i trust costituiti a beneficio di un azionista rilevante o di una delle persone indicate alla lettera sub
1).
▪ Preposto: il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle Comunicazioni, individuato nel Direttore Affari Legali e Societari della Società.
▪ Soggetti Rilevanti: sono Soggetti Rilevanti ai sensi del MAR
i) gli Amministratori della Società;
ii) i Sindaci effettivi della Società;
iii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società;
iv) gli alti dirigenti della Società o di Società controllate da quest’ultima che, pur non essendo membri dell’organo di amministrazione o di controllo di Recordati, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, Recordati medesima e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
Gli eventuali soggetti di cui ai punti iii) e iv) sono individuati in un elenco apposito, che viene tenuto aggiornato dal Preposto sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministratore Delegato per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera iv), ai sensi del paragrafo successivo.
L’individuazione degli alti dirigenti della Società aventi “regolare” accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura dell’Amministratore Delegato o del Consiglio di Amministrazione.
L’individuazione viene condotta sulla base dei seguenti criteri:
• valutazione relativa all’accesso ad informazioni privilegiate da parte del “dirigente” in relazione alla funzione a lui/lei affidata;
• struttura organizzativa e sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
• sussistenza in capo al dirigente di poteri per adottare decisioni di gestione che possano incidere sulle operazioni in corso e/o sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.
A tutti i Soggetti Rilevanti come sopra individuati viene comunicata per iscritto l’avvenuta identificazione e gli obblighi connessi a cura del Preposto; tali soggetti ne prendono atto per iscritto tramite il Modello di cui all’Allegato B.
▪ Recordati o Società: Recordati S.p.A.
1.4. Notifica alle Persone Strettamente Legate
E’ compito dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti rendere nota alle Persone a essi Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura5.
A tal fine, i predetti soggetti notificano, per iscritto, alle Persone a essi Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa in vigore e conservano copia della notifica (eventualmente avvalendosi del Modello di notifica ivi allegato rispettivamente all’Allegato C e all’Allegato C-bis).
I Soggetti Rilevanti comunicano tempestivamente per iscritto al Preposto l’elenco delle persone a loro strettamente legate e, successivamente, comunicano al Preposto ogni aggiornamento necessario.
Annualmente, il Preposto ha cura di verificare l’aggiornamento di tale elenco tramite richiesta ai Soggetti Rilevanti che sono tenuti a rispondere tempestivamente, confermando l'elenco o comunicando ogni eventuale aggiornamento che, per qualsiasi motivo, non sia stato preventivamente trasmesso.
5 L’obbligo di notifica alle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti discende dall’art. 19, par. 5, Reg. 596/2014, mentre per gli Azionisti Rilevanti discende dall’art. 152-octies, comma 8, RE.
PARTE II – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI
2.1. Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate
I Soggetti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate devono comunicare alla Consob ed alla Società tutte le Operazioni, compiute da loro stessi, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione6 mediante utilizzo del Modello Allegato al Reg. 523/2016 (vedasi Allegato D).
La Società, si rende disponibile a trasmettere, per conto dei predetti soggetti, le comunicazioni alla Consob, a condizione che le venga conferito apposito mandato conforme al modello allegato (Allegato E). In tal caso, per consentire alla Società di rispettare il termine previsto dalla normativa, le Operazioni dovranno essere comunicate al Preposto entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla loro effettuazione.
2.2. Obblighi di comunicazione degli Azionisti Rilevanti e delle Persone ad essi strettamente legate
Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni Rilevanti RE, compiute da loro stessi e dalle Persone a essi Strettamente Legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione7 mediante utilizzo del Modello di cui all'Allegato 6 al RE (vedasi Allegato D-bis).
Gli obblighi di Comunicazione di cui al presente paragrafo non si applicano qualora gli Azionisti Rilevanti o le Persone a essi Strettamente Legate siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi del paragrafo 2.1.
La Società, si rende disponibile a trasmettere, per conto dei predetti soggetti, le comunicazioni alla Consob e al pubblico a condizione che le venga conferito apposito mandato conforme al modello allegato (Allegato E-bis). In tal caso, per consentire alla Società di rispettare il termine previsto dalla normativa, le Operazioni Rilevanti RE dovranno essere comunicate al Preposto entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello di loro effettuazione. La Società comunica alla Consob e rende pubbliche le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
2.3. Modalità di assolvimento degli obblighi di comunicazione
a) Comunicazione alla Consob
Le comunicazioni alla Consob delle Operazioni/Operazioni Rilevanti RE sono effettuate tramite invio del Modello di cui all’Allegato D/D-bis con le seguenti modalità:
• via PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o
• via Email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx,
o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Web.
6 Tale intendendosi la data di conferma dell’esecuzione dell’operazione, non rilevando la data di liquidazione. Si escludono dal novero dei tre giorni in questione il sabato, la domenica e ogni altro giorno festivo (inclusi i giorni festivi in cui i mercati sono aperti). Inoltre, per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve da parte dell'intermediario la comunicazione delle operazioni stesse.
7 Tale intendendosi la data di conferma dell’esecuzione dell’operazione, non rilevando la data di liquidazione.
Nella comunicazione sarà necessario specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
b) Comunicazioni alla Società
Le comunicazioni alla Società delle Operazioni/Operazioni Rilevanti RE sono effettuate tramite invio del Modello di cui all’Allegato D/D-bis con le seguenti modalità:
• all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
• in subordine, in formato cartaceo, via fax al n. 02-48.787.507.
Il Preposto, ricevuta la comunicazione, con le stesse modalità fornisce un tempestivo riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.
Il Preposto è a disposizione per fornire assistenza per l’espletamento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in vigore, presso la sede sociale e al seguente recapito telefonico 02-48.787.573 (Preposto), 02- 48.787533 (Corporate Affairs Advisor).
c) Pubblicazione delle informazioni
La Società pubblica le informazioni ricevute secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa (mediante SDIR o con le modalità alternative). Le informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito internet della Società.
Gli Azionisti Rilevanti (fatto salvo il caso di rilascio del mandato alla Società) pubblicano le informazioni secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa8.
Il rilascio del mandato di cui agli Allegati E ed E-bis comporta l’impegno da parte del mandante di rispettare il congruo limite di tempo sopra stabilito per l’invio da parte sua delle informazioni alla Società, affinché quest’ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di comunicazione.
Il soggetto competente a ricevere il menzionato mandato è il Preposto.
L'eventuale mandato alla Società non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e delle Persone a essi Strettamente Legate in relazione agli obblighi ad essi imposti. Ogni adempimento inerente al rispetto della presente Procedura da parte dei suddetti soggetti resta, infatti, a carico dei medesimi.
Il mandato sottoscritto, inoltre, non esclude che i Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e le Persone a essi Strettamente Legate possano comunque effettuare, a propria cura, le previste comunicazioni; in tal caso, resta in ogni caso fermo il loro obbligo di segnalare alla Società l'intenzione di adempiere autonomamente alla comunicazione nei confronti di Xxxxxx o, quanto agli Azionisti Rilevanti, nei confronti di Xxxxxx e/o del pubblico.
8 Cfr. Allegato 6, RE
PARTE III – DIVIETO DI COMPIERE OPERAZIONI IN DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO
3.1. Divieto al compimento di operazioni (black-out period)
I Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compimento di operazioni per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, su azioni o titoli di debito della Società, su strumenti derivati o su altri strumenti finanziari ad essi collegati, nei trenta giorni di calendario precedenti9 l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni sono ammesse alla negoziazione o del diritto nazionale (c.d. black- out period).
Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il black‐out period si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il divieto anche nel corso di ulteriori periodi dell’anno, in concomitanza di particolari eventi, dandone tempestiva comunicazione attraverso il Preposto.
Al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo:
• il Dirigente Preposto darà tempestiva comunicazione al Preposto delle date previste per le approvazioni dei rapporti finanziari relativi alla Società, e di ogni eventuale variazione, in modo da consentire allo stesso di informare debitamente i Soggetti Rilevanti;
• il Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante via email dei periodi di limitazione o divieto, delle operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
• la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto alle Persone Strettamente Legate sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
3.2. Negoziazione durante il black-out period
Fermo restando il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante a negoziare per conto proprio o per conto terzi durante il black-out period:
• in presenza di circostanze eccezionali10, valutate caso per caso, quali per esempio l'insorgenza di gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari11;
• in ragione delle caratteristiche della negoziazione, nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o il diritto di ricevere azioni, a condizione che le caratteristiche, la natura, i tempi dell'operazione siano stati determinati, programmati e organizzati con ragionevole anticipo rispetto
9 Il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del black out period.
10 Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo e che impongano la vendita immediata di strumenti finanziari della Società come unico modo per ottenere le disponibilità economiche necessarie.
11 Il Soggetto Rilevante dovrebbe essere autorizzato soltanto per ottenere le risorse finanziarie necessarie quando lo stesso «debba adempiere un impegno finanziario, come nel caso di una richiesta giuridicamente opponibile, compresa l'ordinanza di un tribunale, e a condizione che non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione», oppure qualora «si trovi in una situazione posta in essere prima dell'inizio del periodo di chiusura (ad esempio nel caso di obblighi fiscali) e debba pagare a terzi un importo che non è in grado di finanziare, del tutto o in parte, se non vendendo le azioni» della Società (cfr. Reg. 522/2016, considerando 23, e articolo 8).
all'inizio del periodo di chiusura e pertanto l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni12;
• quando il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'operazione specifica non possa essere effettuata in altro momento se non durante tale periodo.
L’interessato dovrà presentare una richiesta di autorizzazione13 scritta e motivata al Preposto, che provvederà a comunicarla al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché venga portata all’attenzione del Consiglio stesso. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso Presidente, sarà quest’ultimo a sottoporla direttamente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.
La richiesta di autorizzazione deve contenere:
• la descrizione dell’operazione considerata;
• una spiegazione circa il carattere di eccezionalità delle circostanze venute in rilievo con riguardo all'operazione;
• l'evidenza che l’operazione specifica non possa essere effettuata in altro momento se non durante il periodo di chiusura.
12 Cfr. in dettaglio l'articolo 9 del Reg. 522/2016.
13 La richiesta deve contenere una descrizione dell'operazione con la motivazione per cui la vendita delle azioni sia l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
PARTE IV – SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI
Sono compiti del Preposto:
a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni internal dealing, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
b) predisporre ed aggiornare, l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a essi Strettamente Legate, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti; effettuare, annualmente, la verifica dell’aggiornamento di tale elenco tramite richiesta ai Soggetti Rilevanti;
c) accertarsi che i Soggetti Rilevanti abbiano ricevuto copia della Procedura (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l’impegno sugli stessi gravante di comunicare per iscritto alle persone a loro strettamente legate gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 19 del Reg. 596/2014;
d) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti per l’espletamento degli obblighi di comunicazione e delle attività richieste in caso di negoziazione durante il black-out period;
e) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
f) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni internal dealing ricevute dai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e dalle Persone a essi Strettamente Legate ove questi abbiano dato specifico mandato alla Società;
g) provvedere alla trasmissione al pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni internal dealing ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone a essi Strettamente Legate, ovvero ricevute dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone a essi Strettamente Legate ove questi abbiano dato specifico mandato alla Società;
h) inviare ai Soggetti Rilevanti comunicazione relativa all’esistenza di eventuali divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni/Operazioni Rilevanti RE, ai sensi del paragrafo 3.1;
i) informare tempestivamente la Società (nella persone del Presidente e dell’Amministratore Delegato) delle comunicazioni internal dealing eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
j) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate;
k) curare la conservazione degli eventuali mandati ricevuti dai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e dalle Persone a essi Strettamente Legate ai sensi dei paragrafi 2.1 e 2.2 , nonché di tutta la documentazione inviata/ricevuta ai/da tali soggetti in relazione alla presente Procedura e sue eventuali procedure di attuazione;
l) coordinarsi con la funzione incaricata dell’aggiornamento dell’eventuale sito intranet affinché venga pubblicata la Procedura, nell’ultima versione vigente nonché, con riferimento al sito internet della Società, le specifiche comunicazioni internal dealing via via comunicate;
Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa alla Consob derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei Soggetti Rilevanti o delle persone a loro strettamente legate; né degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società,
qualora tali inadempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa da tali soggetti in violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura.
4.2. Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni
Il Preposto, nonché i soggetti appartenenti alla medesima direzione che ricevono le comunicazioni internal dealing, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:
- comunicare o diffondere con qualsiasi mezzo le informazioni sulle operazioni, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura;
- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari dell’Emittente prima della diffusione di tali informazioni;
- utilizzare direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, tali informazioni per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari dell’Emittente.
Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di “abuso di informazioni privilegiate”14.
Il Preposto deve adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo, che informatico) trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni internal dealing, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.
14 Vedasi anche la Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate e e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, adottata dalla Società.
PARTE V – SANZIONI E NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni prescritte dalla normativa applicabile in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, le disposizioni della presente procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Soggetti Rilevanti.
Ai dipendenti che violassero le disposizioni della Procedura saranno comminate le sanzioni disciplinari previste dalla legge e dal CCNL applicabile.
In caso di inosservanza della Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 01.03, punti i) e ii), il Consiglio di Amministrazione, se trattasi di grave o reiterata inosservanza, potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca del consigliere o del sindaco inadempiente.
5.2. Diffusione della Procedura
La presente Procedura è notificata per iscritto ai Soggetti Rilevanti a cura del Direttore Affari Legali e Societari e costituisce un mezzo d'informazione e sensibilizzazione nei confronti di tali soggetti circa gli obblighi posti in capo loro dalla legge e dai regolamenti applicabili. Essa, tuttavia, non si prefigge di sostituire (anzi presuppone) una piena e completa conoscenza della normativa primaria e secondaria vigente, alla quale si rimanda (cfr. paragrafo 1.2).
La Procedura è messa a disposizione nel sito intranet e nel sito internet dell’Emittente.
La Procedura nella versione aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 ottobre 2018 entra in vigore in pari data e sostituisce la precedente versione.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
5.4. Modifiche e integrazioni della Procedura
Le eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Procedura dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni della normativa vigente o variazioni organizzative che richiedano immediata applicazione e non comportino discrezionalità nell’attuazione, che potranno essere apportate dall’Amministratore Delegato con decorrenza immediata e saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva all’adozione di tali modifiche.
Il testo aggiornato della Procedura dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del paragrafo 5.2.
5.5. Trattamento dei dati personali
I dati personali dei Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa in vigore in materia di Internal Dealing.
Il conferimento dei dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle persone ad essi strettamente legate è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di legge.
I dati così comunicati saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Titolare del trattamento è RECORDATI SPA, con sede in Xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
In qualità di interessato, i Soggetti Rilevanti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento Ue 2016/679, (noto come GDPR, General Data Protection Regulation). Al fine di esercitare i propri diritti potranno rivolgersi direttamente al Titolare o al Responsabile per la protezione dati personali raggiungibile all’indirizzo xxxxxXXX@xxxxxxxxx.xxx .
5.6. Flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza
Responsabile di processo
Il responsabile di processo ha il compito di far risaltare la delicatezza del protocollo a rischio reato ai relativi destinatari, nonché di fungere da interfaccia con l’Organismo di Vigilanza (“OdV”) deputato a vigilare come organo di secondo grado sulla correttezza applicativa del procedimento.
Per il presente protocollo, la Direzione Affari legali e Societari (LEG) è il responsabile di processo e deve instaurare un flusso informativo verso l’OdV, come definito nel sistema dei flussi.
Funzioni coinvolte nello specifico processo
Ai fini dell’efficace attuazione del flusso informativo verso l’OdV a carico del responsabile di processo per tutte le funzioni aziendali interessate al presente processo aziendale vi è l’obbligo di comunicare a LEG le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili, nonché, ove richiesto dall’Organismo di Vigilanza, di fornire l’accesso alle risultanze dell’attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli.
L’Organismo di Vigilanza deve essere informato delle violazioni del Modello organizzativo mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, dei fornitori e dei clienti, dei consulenti e dei soggetti in genere con cui l'Emittente intrattiene rapporti; i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate in mala fede.
Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di Recordati S.p.A. possono essere effettuate anche tramite l'indirizzo email: Xxxxxxxxx000@xxxxxxxxx.xx.
Sulla base delle informazioni trasmesse dal responsabile di processo, l’Organismo di Xxxxxxxxx esegue le attività di controllo tramite l’internal auditor o altri organi di controllo che ritiene opportune al fine di verificare che il comportamento tenuto dalle strutture aziendali sia conforme al dettato del presente protocollo ed ai principi sanciti nel Modello di Organizzazione e di Gestione (ai sensi del D.Lgs. 231/01).
Il responsabile di processo garantirà, coordinandosi con le singole Funzioni coinvolte nel processo descritto nel presente protocollo, la disponibilità della documentazione di supporto comprovante il rispetto del protocollo aziendale da fornirne, su richiesta, all’Organismo di Vigilanza.
Operazioni soggette a comunicazione ai sensi del MAR
Le Operazioni includono:
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante (stock option), e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti (compresi gli
equity swap);
d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza (contract for difference) relativo a uno strumento finanziario della Società;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e le opzioni call, e di
warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri, e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il soggetto rilevante o una persona ad essa strettamente legata, se così previsto dall'articolo 19 del Reg. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di portafoglio su base individuale per conto o a favore di un soggetto rilevante o persona ad esso strettamente legata;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società, o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.
Le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la cessione in garanzia (costituzione in pegno o in prestito) di strumenti finanziari da parte o per conto di un soggetto rilevante o di una persona ad esso strettamente legata, ad eccezione del caso in cui tale garanzia, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia;
b) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un soggetto rilevante o di una persona a lui strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità15;
c) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE in cui:
• il contraente dell'assicurazione è un soggetto rilevante o una persona ad esso strettamente legata;
• il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
• il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
15 Le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Modello di presa d’atto
Io sottoscritto [•],
- preso atto di essere stato/a incluso/a tra i “Soggetti Rilevanti” ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing adottata da RECORDATI S.p.A. (le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto, letto e compreso la Procedura;
- consapevole degli obblighi e delle sanzioni previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing;
D I C H I A R O
che mi atterrò scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura, dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo in applicabili in materia di Internal Dealing.
Cordiali saluti.
(firma)
Modello di notifica dai Soggetti Rilevanti alle persone a loro strettamente legate, degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa “Internal Dealing”
Oggetto: Notifica della qualità di persona strettamente legata a Soggetti Rilevanti in materia di Internal Dealing ex articolo 19, del Regolamento (UE) n. 596/2014
Xxxx.xx/x [•]
In adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 19, Reg. 596/2014 e della “Procedura Internal Dealing” di Recordati S.p.A. (“Procedura”), di cui io sono Soggetto Rilevante ai sensi di detta Procedura in quanto [Amministratore, Sindaco] di detta Società, con la presente, rendo noto che ho provveduto ad indicarti/La quale Persona Strettamente Legata a me e pertanto verrai/verrà inserita nell’Elenco delle Persone strettamente legate tenute a rispettare gli obblighi di legge in materia di Internal Dealing e in particolare gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 19, Reg. 596/2014.
Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La invito a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della “Procedura” (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima).
In particolare, ti/Le segnalo che dovrai/dovrà comunicarmi, tramite il Modulo di cui all'Allegato D alla Procedura, da te/Lei debitamente compilato, entro un giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione, ogni operazione da te/Lei conclusa, indicandomi se effettui/a personalmente la comunicazione a Consob o intendi/e avvalerti/si dell'ausilio della Società previo conferimento del mandato allegato alla presente.
Cordiali saluti.
Luogo, Data
Firma
PER RICEVUTA
Luogo, Data
Firma
Modello di notifica dagli Azionisti Rilevanti alle persone a loro strettamente legate, degli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa “Internal Dealing”
Oggetto: Notifica della qualità di persona strettamente legata ad un Azionista Rilevante in materia di
Internal Dealing ex articolo 114, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998.
Xxxx.xx/x [•]
In adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 114, comma 7 del decreto legislativo n. 58/1998, delle disposizioni di cui alla Sezione II, Capo II, Titolo VII del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob
n. 11971/1999, nonché della “Procedura Internal Dealing” di Recordati S.p.A. (“Procedura”), di cui il/la sottoscritto/a è Soggetto Rilevante ai sensi di detta Procedura in quanto [Azionista che detiene almeno il 10% del capitale sociale della/soggetto che controlla la] suddetta Società], con la presente, rendo/rendiamo noto che ho/abbiamo provveduto ad indicarti/La quale persona a me/noi strettamente legata e pertanto verrai/verrà inserita nell’Elenco delle persone strettamente legate tenute a rispettare gli obblighi di legge in materia di Internal Dealing e in particolare gli obblighi di comunicazione previsti dalla citata normativa.
Anche in ragione della possibile natura penale degli illeciti che possono derivare dalla violazione dei citati obblighi di comunicazione, ti/La invito/invitiamo a prendere visione della regolamentazione in materia, nonché della “Procedura” (allegata alla presente e reperibile sul sito internet della Società medesima).
Si rappresenta, in particolare, che dovranno essere comunicate alla Consob e pubblicate tutte le operazioni effettuate su strumenti finanziari emessi dalla Società medesima, come meglio specificate nella Procedura, cui si rimanda, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione medesima. Al riguardo, ti/Le segnalo/segnaliamo che dovrai/dovrà comunicarmi/ci, tramite il Modulo di Comunicazione di cui all'Allegato D-bis alla Procedura, da te/Lei debitamente compilato, ogni operazione effettuata in modo da consentirmi di adempiere nei termini agli obblighi di comunicazione e pubblicazione.
Cordiali saluti.
Luogo, Data
Firma
PER RICEVUTA
Luogo, Data
Firma
.
Allegato al Reg. 523/2016
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla per-sona strettamente legate | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ-sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente legate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra-zione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate |
a) | Descrizione dello stru- mento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: —— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
c) | Prezzo/i e volume/i | ||
Prezzo/i | Volume/i | ||
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
d) | Informazioni aggregate —— Volume aggregato — — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
Allegato 6 al RE
Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla
l’emittente quotato
1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l’emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
a)1 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Motivo della notifica | Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell’emittente quotato: Soggetto che controlla l’emittente quotato: Soggetto strettamente legato Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
b)2 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica |
1 Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
Motivo della modifica: | ||
3 | Dati relativi all'emittente | |
a)3 | Nome | |
b)4 | LEI | |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | |
b)5 | Natura dell'operazione | |
c)6 | Prezzo/i e volume/i | |
d)7 | Data dell'operazione | |
e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
Prezzo/i | Volume/i |
3 [Nome completo dell'entità.]
4 [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
5 [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].
6 [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].
7 [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
Procedura Internal Dealing
Modello di mandato alla Società per la comunicazione alla Consob, per conto dei Soggetti rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Legate, delle operazioni internal dealing
Spett.le Recordati S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx
Oggetto: Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob delle operazioni “Internal Dealing” ex articolo 19, Reg. 596/2014
Io sottoscritto [•], in qualità di “Soggetto Rilevante” ai sensi della procedura in materia di Internal Dealing adottata da RECORDATI S.p.A. (le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa Internal Dealing,
C O N F E R I S C O
a RECORDATI S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l’incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da me o dalle Persone a me strettamente legate.
A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni Rilevanti al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro due giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione, e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.
Cordiali saluti.
Luogo, Data
Firma
Procedura Internal Dealing
Modello di mandato alla Società per la comunicazione alla Consob e al pubblico, per conto degli Azionisti Rilevanti e delle Persone a essi Strettamente Legate, delle operazioni internal dealing
Spett.le Recordati S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx
Oggetto: Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob e al pubblico delle operazioni “Internal Dealing” ex articolo 152-octies, commi 2 e 3, del Regolamento Emittenti.
Io sottoscritto [•], in qualità di “Azionista Rilevante” ai sensi della procedura in materia di Internal Dealing adottata da RECORDATI S.p.A. (le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla normativa Internal Dealing,
C O N F E R I S C O
a RECORDATI S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l’incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti RE effettuate da me o dalle persone a me strettamente legate.
A tal fine, mi impegno a comunicare le Operazioni Rilevanti RE al Soggetto Preposto, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello di loro effettuazione, al fine di consentire alla Società di adempire ai relativi obblighi nei termini indicati dalla suddetta normativa.
Luogo, Data
Firma