STATUTO della Comunità Energetica Rinnovabile
STATUTO della Comunità Energetica Rinnovabile
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TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE
Articolo 1 - Denominazione
È costituita una Comunità Energetica Rinnovabile quale società consortile ai sensi dell’articolo 2615
ter e dell’articolo 2462 del Codice Civile denominata " ".
Articolo 2 - Sede Sociale
1. La società consortile a responsabilità limitata ha sede legale nella Provincia di
…………………….. all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito della Provincia sopra indicata.
3. Compete invece all’Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in una Provincia diversa da quella sopra indicata al comma 1, e comunque nei limiti territoriali regionali o nazionali.
Articolo 3 - Durata della Società
1. La durata della società consortile è fissata sino al 31 dicembre ………… e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale ovvero il 75% del capitale sociale.
Articolo 4 - Scopo e oggetto sociale
1. La società consortile avente scopo mutualistico fra i soci persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di loro filiali, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
2. Più precisamente, la Società consortile avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del Dlgs 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L’obiettivo principale della Società consortile è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei soci.
Per raggiungere lo scopo suddetto, la Società consortile potrà svolgere le seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla società consortile ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti.
A tal fine potrà anche ai sensi dell’art 8 del Dlgs 199/2021:
- Gestire i rapporti con il GSE;
-Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
-Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i soci;
- Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell’apposito
regolamento.
b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell’art. 31del Dlgs 199/2021;
c) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione/odi distribuzione.
4. La Società consortile potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:
• la promozione e la collaborazione nell’ambito di attività di ricerca, anche in collaborazione con
istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;
• lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
• l’individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
• il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in
collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
• la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
• la promozione dell'attività della Società consortile, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
• l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell’attività della Società consortile;
• l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
• la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
5. La Società consortile potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.
6. In via strumentale e sussidiaria la Società consortile potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.
7. La Società consortile può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell’art. 119, DL34/2020 e dell’art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l’acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.
8. Avuto riguardo alle finalità della Società, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.
9. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di
utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione.
10. La società consortile non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento della società.
11. La Società è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalle Regole Tecniche del GSE par. 2.3.3, delle disposizioni della deliberazione 318/2020/R/eel e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020.
TITOLO II
SOCI – CONFERIMENTI – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Articolo 5- Categorie di Soci
1. I soci consorziati si distinguono in Soci fondatori e Soci ordinari.
2. Sono soci fondatori la Provincia di Arezzo e la Società Concessionaria che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed hanno la proprietà dell’impianto di produzione di energia rinnovabile messo nella disponibilità della Comunità Energetica.
3. Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia, che richiedono l’iscrizione alla Società consortile.
4. I soci ordinari si distinguono in:
• Soci produttori;
• Soci consumatori;
• Soci Concedenti.
Sono soci consumatori i soggetti che hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione primaria denominata “ ” e condividono
i propri consumi di energia elettrica all’interno della Comunità Energetica, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.
Sono soci produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria denominata in rete mediante “ ”.
Il punto di connessione alla rete di distribuzione degli impianti di produzione di ciascun socio produttore, può altresì prelevare energia dalla rete nei momenti in cui ciò sia necessario, senza che ciò comporti la decadenza della qualifica di socio produttore.
È consentito al socio produttore che abbia la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui sopra conferire nella disponibilità della Comunità Energetica contestualmente ulteriori POD di solo consumo.
Sono Soci Concedenti gli enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia, proprietari di immobili, che hanno/intendono concedere in favore del socio fondatore Amministrazione provinciale, il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Articolo 6
Capitale - Conferimenti e quote di partecipazione
1. Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) integralmente versato all’atto della costituzione da Soci Fondatori. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare ma in ogni caso non inferiore ad un euro.
2. I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o conferimenti in natura secondo le decisioni che saranno adottate dall’Assemblea dei soci
3. La partecipazione dei soci è rappresentata da quote di partecipazione.
4. I soci consumatori conferiscono un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata “ ” di cui sono titolari.
5. I soci produttori conferiscono l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui hanno la titolarità o la disponibilità connesso alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina di trasformazione primaria.
6. I Soci Concedenti conferiscono il diritto di superficie su specifiche aree per consentire la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
7. Ai sensi dell’art 2254 c.c. per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.
8. Le quote corrispondenti a tali conferimenti ai sensi dell’art 2464 c.c. devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
9. I diritti sociali spettano, ai sensi dell’art 2468 c.c., ai soci. Ai soci Produttori, ai sensi del
comma 3 dell’art.2468, verranno attribuiti particolari diritti di voto.
TITOLO III
AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI – RECESSO E ESCLUSIONE
Articolo 7 -Ammissione
1. Possono fare parte della Società: persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1 co.3 della Legge 31 dicembre 2009 n.196, situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
2. I soggetti che desiderano aderire alla società o rendersi acquirenti e/o sottoscrittori di quote ordinarie e/o speciali o che comunque attribuiscano il diritto di voto in assemblea ordinaria, devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo illustrando brevemente le proprie attività dichiarando:
-la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione denominata “ ”,
- la titolarità o la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili,
- la concessione del diritto di superficie sugli immobili in caso di enti territoriali o autorità locali, compresi i Comuni della Provincia anche mediante accordi ex art 15 L.241/90;
- la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e, per gli Enti la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili;
- di conferire mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- di condividere gli scopi sociali descritti nel precedente Articolo 3;
- di accettare il presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, nonché impegno a versare i contributi richiesti dalla società e a conformarsi a quant'altro prescritto dal presente statuto.
Articolo 8 - Ammissione dei Soci
1. L'ammissione di nuovi soci sarà subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti previsti.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.
3. La procedura di ammissione sarà gestita attraverso un Piattaforma gestionale con le modalità espressamente indicate nel Regolamento interno.
4. L'acquisizione della qualità di socio comporta, in forza del presente statuto, il conferimento e l'attribuzione alla società, per tutta la durata della medesima, e quindi all'organo amministrativo della società stessa, mandato irrevocabile con rappresentanza, per tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività sociale.
I soci manterranno i diritti di cliente finale compreso quello di scegliere il proprio venditore.
5. Per le obbligazioni assunte dagli organi sociali per conto dei singoli soci, questi ultimi ne rispondono in proprio in via esclusiva. La società potrà determinare in sede di approvazione del regolamento interno le misure preordinate ad assicurare l'effettività della garanzia.
Articolo 9- Contributo annuale dei soci
1. La Società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci. Le poste contabili saranno separatamente individuate in bilancio.
2. La determinazione, le modalità ed i tempi di versamento delle quote annuali di contribuzione alle spese di funzionamento di cui all'art.2615–ter c.c. è regolata nell'apposito regolamento di disciplina del funzionamento del consorzio.
3. Le quote annuali eventualmente previste saranno esigibili al primo gennaio dell’anno di
riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.
Articolo 10- Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a:
-eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
-ricoprire le cariche sociali;
-partecipare all’Assemblea dei soci;
- mantenere i propri i diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica;
- ricevere dalla Società consortile i benefici relativi all’energia elettrica condivisa, ai sensi del Regolamento interno (“Regolamento”), al netto delle spese sostenute dalla Società.
2. I soci dovranno rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali e provvedere al pagamento del contributo annuale se deliberato.
3. I soci si obbligano a conformare il proprio comportamento a principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento all'adozione delle scelte relative all'attività ordinaria e straordinaria della Società consortile.
Articolo 11 - Sospensione ed esclusione
1. La mancata osservanza di anche una sola delle condizioni espressamente prevista ai fini dell'ingresso nella compagine sociale nella qualità di socio, nonché l’inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti della società consortile, comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali del socio autore della violazione, fermo restando il potere di esclusione spettante alla società, come regolato dal presente statuto.
2. La sospensione è deliberata dall’organo amministrativo non appena sia accertata l’esistenza
di una delle circostanze che la determinano.
3. L'organo amministrativo può chiedere al socio i chiarimenti opportuni ai fini della delibera. Nel termine previsto di venti giorni il socio dovrà dimostrare l’insussistenza della condizione considerata quale motivo di sospensione da parte dell’organo amministrativo della società consortile. In ogni caso, entro il termine di trenta giorni il socio sospeso ha l’obbligo di rimuovere la condizione che ha determinato la sospensione, a meno che la suddetta circostanza concreti una giusta causa che determini automaticamente l'esclusione.
4. Qualora sia trascorso il termine di trenta giorni senza che la condizione che ha determinato la
sospensione sia stata rimossa l’organo amministrativo avvierà la procedura di esclusione.
5. L'esclusione di un socio è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo:
-per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge;
-per perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione a socio;
-per la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
-per interdizione o inabilitazione, qualora si tratti di socio persona fisica;
-per una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici per gli imprenditori individuali e per i legali rappresentanti delle società, ove questi non siano tempestivamente sostituiti;
-per dichiarazione di fallimento o di ammissione ad una procedura concorsuale; in quest'ultimo caso l'esclusione ha luogo automaticamente;
-non regolare pagamento dei contributi consortili ove previsti e/o l'inadempimento di ogni altro obbligo nei confronti della società consortile;
-non osservanza degli obblighi di buona fede nei confronti della società consortile, tale da determinare il venir meno del vincolo fiduciario presupposto del rapporto consortile;
-modifica dell’oggetto sociale del socio che comporti un cambiamento significativo dell’attività dell’impresa.
6. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare. Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R o mezzo PEC o idonea forma di notizia mediante la Piattaforma gestionale nei dieci giorni successivi alla delibera.
7. In caso di esclusione non si farà luogo alla restituzione dei contributi eventualmente versati dal socio escluso.
8. Per la liquidazione del socio escluso valgono le norme dettate in materia di recesso, in quanto applicabili.
Articolo 12 - Recesso del socio
1. Hanno diritto di recedere ai sensi dell’art 2473 c.c. i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. Il recesso non può essere parziale ma si riferisce all'intera partecipazione del socio.
3. Il diritto di recesso compete al socio in ogni momento. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r o PEC con preavviso di almeno centoottanta giorni. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti
il procedimento, del numero e della categoria di Socio per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
5. In ragione dello scopo consortile e mutualistico fra le consorziate costituite in consorzio ai sensi degli artt. 2602 e 2615-ter c.c., finalizzato all’integrazione di fasi dell’impresa comune, in sede di recesso od esclusione, i consorziati hanno diritto di ottenere dalla società soltanto il valore nominale corrispondente alla quota di partecipazione sottoscritta.
6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi.
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE
Articolo 14-Organi della Società
1. La struttura organizzativa necessaria della società consortile risulta costituita da:
a) Assemblea dei Soci, nella sua composizione ordinaria e straordinaria, la quale delibera con le forme e le modalità di legge e di statuto sulle materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo statuto medesimo.
b) Consiglio di Amministrazione che provvede alla gestione della società consortile con le prerogative e i limiti disposti dalla legge e dallo statuto.
c) Xxx xxxxxxx, ai sensi dell’art. 2744 c.c., il collegio Sindacale, che vigila in generale in ordine al rispetto della legislazione vigente e dello statuto da parte degli organi della società consortile e, in particolare, si adopera ai fini della verifica della regolarità amministrativa e contabile della intera attività consortile.
2. Il consiglio di amministrazione, previa eventuale indicazione al riguardo dell’assemblea dei soci, può altresì istituire dei comitati con funzione consultiva e/o operativa con riferimento a specifici ambiti di attività e/o d’interesse della società consortile. Con la delibera attraverso la quale si istituisce un particolare comitato viene contestualmente definito il carattere temporaneo o permanente dello stesso, identificata la sua composizione, regolamentate le
modalità di svolgimento dell’attività propria allo stesso e gli eventuali costi relativi al suo
funzionamento e ogni altra esigenza operativa.
Articolo 15 –Assemblea dei soci
1. L’assemblea dei soci, nella sua articolazione ordinaria e straordinaria, delibera in conformità alle disposizioni di legge e dello statuto, in tutti i casi e per le materie alla stessa attribuite dalla legge e dallo statuto medesimo.
2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:
a. l'approvazione del bilancio;
b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove occorre e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e. l’approvazione dell'eventuale regolamento dell’organizzazione e dei rapporti tra lo stesso
consorzio e i singoli soci;
f. approvazione dei contratti con i soci;
L’assemblea ordinaria inoltre delibera:
-sulla eventuale quota annuale di contribuzione nella misura determinata dal consiglio di amministrazione;
-sull’utilizzo degli importi di cui all’art.42 bis, commi 8e 9, DL 30 dicembre2019,n.162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020) e s.m.i. dell’art 8 del Dlgs 199/2021 nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell’art. 42 bis, comma5, lett. c) DL 162/2019° per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell’area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da un soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- delibera sulla ripartizione e sull’utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art.42 bis, DL162/2019 e dal DM15.09.2020), e s.m.i. dell’art 8 del Dlgs 199/2021, agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, riportate nel regolamento CER, con la maggioranza di cui all’art. 17 comma 4;
- nomina la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette.
3. Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:
a. le modifiche dello statuto;
b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 16 – Convocazione dell’Assemblea
1. L'assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la società almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
3. L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima della riunione assembleare. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o mediante Piattaforma gestionale o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento.
4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno;
5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Articolo 17 – Quorum costitutivi e deliberativi
1. L'assemblea ordinaria risulta regolarmente costituita con la presenza in prima convocazione dei soci fondatori, il 35% dei soci produttori ed il 15% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti; in seconda convocazione, dovranno essere presenti i soci fondatori, il 20% dei soci produttori ed il 10% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti.
2. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 35% dei soci produttori e del 15% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti; tuttavia, non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario dei Soci fondatori.
3. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 40% dei soci produttori e del 20% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti, in seconda convocazione, è validamente costituita con l'intervento con l’intervento dei soci fondatori qualora intervenga il 20% dei soci produttori e il 10% dei soci consumatori e delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 50% dei soci produttori e del 25% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti.
4. Per le delibere di assemblea ordinaria in matria di ripartizione e utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell’art.42 bis, DL162/2019 ed al DM15.09.2020), e s.m.i. dell’art 8 del Dlgs 199/2021, agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, riportate nel regolamento CER, e per le delibere di assemblea straordinaria inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero è comunque richiesto il voto favorevole dei soci fondatori, il 50% dei soci produttori, il 25% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti.
5. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.
Articolo 18 – Diritto di voto
1. I soci hanno diritti di voto differenziati, ai sensi dell’art. 2468 comma 3, in misura pari ai conferimenti eseguiti ed alle utilità ricevute. Ai Soci produttori viene attribuito il 60% dei voti e verrà tra gli stessi ripartito proporzionalmente alla potenza degli impianti conferiti nella disponibilità e posti sotto il controllo della Società secondo la seguente formula:
𝑷𝑰𝒎𝒑𝒊𝒂𝒏𝒕𝒊 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒐
𝑽𝒐𝒕𝒐 = 𝟔𝟎% ×
𝑷𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕à
Dove:
P Impianti Socio: Potenza nominale degli impianti conferiti nella disponibilità della Società da parte del singolo Socio;
P Totale Società: Potenza nominale complessiva di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili conferiti nella disponibilità della Società da parte dei Soci, esclusi quindi gli eventuali impianti realizzati direttamente dalla Società.
Ai soci consumatori viene attribuito il 40% dei voti proporzionalmente alla partecipazione condivisa nei propri punti di prelievo 1Pod = 0,4%.
Ai soci concedenti viene attribuito il x% dei voti proporzionalmente alla superficie concessa ….
2. Ai fini della determinazione del diritto di voto, nel caso in cui un socio conferisca nella disponibilità della Società sia impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia POD di solo consumo, lo stesso Socio avrà diritto ad esprimere un voto pari alla somma delle due componenti.
3. Il voto è palese.
4. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Questi ultimi devono dimostrare la propria legittimazione mediante delega conferita per iscritto dal socio e verrà acquisita agli atti sociali.
5. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.
Articolo 19- Svolgimento dei lavori
1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione. Nel caso di verbalizzazione a cura del notaio non occorre l'assistenza del segretario.
2. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti, disciplina lo svolgimento dell'assemblea ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Inoltre, il presidente dell'assemblea regola i lavori assembleari stabilendo l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno; egli ha
altresì, il potere di proporre le procedure che possono, tuttavia, essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
4. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, mediante videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni. Le modalità di svolgimento dell'assemblea devono essere compatibili con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione sulla Piattaforma gestionale entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
6. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
7. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta.
Articolo 20–Organo Amministrativo
1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione eletto
dall’Assemblea, composto da tre a cinque componenti.
2. L'assemblea ordinaria elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto. In particolare, l'assemblea nomina: a) 3 consiglieri tra i candidati designati dai soci b) un consigliere ed il Presidente tra i candidati designati dal socio “Provincia”.
3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.
4. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
5. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.
Articolo 21– Presidente del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.
2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
4. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.
6. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.
7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.
8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo.
Articolo 22–Convocazione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale.
2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto.
3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata.
4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni.
5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo.
7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.
Articolo 23 - Compiti del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:
a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
c) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
d) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
e) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
f) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
g) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
h) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
i) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
n) deliberare sulle liti attive e passive.
4. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
5. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito uno o più comitati comitato esecutivi e/o consultivi del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
6. Il Consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.
Articolo 24– Compensi degli Amministratori
1. Il mandato conferito al Presidente del Consiglio d’Amministrazione si intende a titolo oneroso. Il mandato conferito agli altri componenti degli organi societari si intende a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al Presidente del Consiglio d’Amministrazione è stabilito dall’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, nell’ambito dell’approvazione del budget d’esercizio.
3. Il Consiglio d’Amministrazione, nei limiti di legge, può conferire incarichi speciali a singoli
Consiglieri, assegnando una speciale remunerazione.
Gli Amministratori hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento
delle loro funzioni.
Articolo 25– Collegio sindacale
1. Ove richiesto dalla legge o da delibera dei soci il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.
3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399
c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art.21.1 del presente statuto.
Articolo26– Revisore Legale
1. Ove richiesto dalla legge o da delibera dei soci si procede alla nomina di un revisore o di una società incaricata del controllo contabile.
2. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:
-verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti digestione;
-verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
-esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
4. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
5. Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui al d.lgs. 27/01/2010, n. 39. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.
Articolo 27 - Bilancio
1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società. 2. Il bilancio d'esercizio
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.
Articolo 28-Utili di esercizio – Distribuzione dei benefici
1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:
a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;
c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.
3. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione ai soci informa (i) di pagamento delle bollette dei soci clienti finali o (ii) di restituzione dei costi disinvestimento per gli impianti di terzi detenuti dalla società consortile o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell’art. 42 bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all’art. 42 bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall’Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell’attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell’associazione ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 119/2021.
Le modalità per la distribuzione dei benefici sono stabilite nel Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci interno, che rimarrà valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall’Assemblea medesima.
Articolo 29 - Scioglimento e Liquidazione
1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro quindici giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
d) per deliberazione dell'assemblea;
e) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di cinque giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, in caso di scioglimento delibera con il voto favorevole dei soci fondatori e del 50% dei soci produttori e del 25% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
4. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei soci fondatori e del 50% dei soci produttori e del 25% dei soci consumatori e (x%) dei soci concedenti a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.
Articolo 30 – Controversie
Qualsiasi controversia, di qualsiasi natura dovesse insorgere tra i soci o tra costoro e la società circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di
Articolo 31 - Rinvio
1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia tempo per tempo vigenti e ai regolamenti interni.