Articolo 1 - Costituzione
Articolo 1 - Costituzione
A seguito dell'accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), la Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), la C.G.I.L., la C.I.S.L. la
U.I.L e la CONFEDERDIA, è costituito, ai sensi dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed integrazioni il Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, denominato "FOR.AGRI.".
Il Fondo è istituito come associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II, Libro primo del codice civile, e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361.
Articolo 2 - Scopi e Finalità
Il "FOR.AGRI." non ha fini di lucro ed opera in favore delle imprese, e dei relativi dipendenti, del settore agricolo, nonché di tutti i soggetti che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale.
All'interno del Fondo è costituita un'apposita sezione denominata Foragri-Dirigenti per il personale con la qualifica di dirigente dipendente dalle imprese iscritte a Foragri. La sezione ha una propria evidenza contabile per le risorse accreditate dall'INPS per i dirigenti.
Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'Accordo interconfederale di cui all'art. 1, promuove e finanzia in tutto o in parte, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
A tal fine realizza gli opportuni raccordi con le Regioni e le Province autonome e svolge, nei confronti dei propri associati, funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione continua sul territorio nazionale.
L'attuazione dei sopra definiti scopi sarà disciplinata dal regolamento del Fondo.
Articolo 3 - Sede e Durata
Il "FOR.AGRI." ha sede in Roma e la sua durata è a tempo indeterminato.
Articolo 4 - Soci
Sono soci effettivi la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), la Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L, la CONFEDERDIA.
Sono associati con la qualifica di soci beneficiari ai soli fini delle prestazioni le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e integrazioni, e che siano in regola con i versamenti previsti.
Articolo 5 - Cessazione dell'iscrizione del socio effettivo
L'associazione a "FOR.AGRI." cessa con:
1. lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
2. la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
3. il venir meno dello scopo statutario del Fondo.
Articolo 6 - Entrate
Il "FOR.AGRI." per conseguire i propri scopi, definiti nell'art. 2, si avvale:
- del contributo versato dall'INPS al Fondo secondo le modalità previste dal comma 1 e seguenti dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.
Articolo 7 - Organi dell'Associazione
Sono organi di "FOR.AGRI.":
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.
La composizione degli Organi è paritetica fra Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.
Articolo 8 - Assemblea
L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 16 (sedici) componenti, di cui 8 (otto) nominati dalle Organizzazioni Imprenditoriali e 8 (otto) dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni a far data dalla costituzione del Fondo e possono essere rinominati. E' consentito alle Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri componenti anche prima della scadenza del triennio con comunicazione scritta. Il nuovo componente avrà, per la durata della carica la stessa anzianità di quello sostituito.
L'Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente ed il Vice-Presidente del Fondo, rispettivamente su designazione delle Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Il Presidente ed il Vice-Presidente del Fondo sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Spetta all'Assemblea:
a) costituire il Consiglio di Amministrazione;
b) deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;
c) deliberare in ordine al compenso per i sindaci ed a quello eventuale per gli amministratori;
d) provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
e) deliberare modifiche allo statuto ed al regolamento del Fondo, con le modalità di cui al successivo art. 18;
f) deliberare l'eventuale scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.
L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante invito scritto, o tramite email, ai suoi componenti presso il domicilio, o all'indirizzo di posta elettronica, da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata con avviso recapitato tramite posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) dei suoi componenti.
Ciascun componente non può esercitare più di due deleghe.
L'Assemblea delibera con maggioranza semplice nei casi previsti dalle lettere a), b) e
c) del comma 4 del presente articolo e a maggioranza qualificata in misura di ¾ (trequarti) dei presenti per la nomina del Presidente e del Vice Presidente e nei casi previsti dalle lettere d) ed f) del comma 4 del presente articolo.
E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (video e fono conferenza) e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'accertamento e la legittimazione degli interventi e consentire a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione contestuale.
Articolo 9 - Presidente
Spetta al Presidente del Fondo:
- rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'applicazione del presente statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'attività svolta dal Direttore nell'ambito dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuite.
Il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni, mantenendo comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri a loro spettanti. Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, appositamente nominati, durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
In caso di urgenza il Presidente e il Vice-Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica del Consiglio stesso.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
- il Presidente
- il Vice-Presidente;
- n. 7 (sette) componenti nominati dalle Organizzazioni Imprenditoriali;
- n. 7 (sette) componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da altro componente nominato dall'Assemblea su designazione dell'organizzazione di appartenenza.
L'Associazione che ha designato un componente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre di sostituirlo dando comunicazione scritta e motivata all'Assemblea.
Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare:
- approvare le linee strategiche di attività annuali del Fondo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i costi di amministrazione e funzionamento del Fondo;
- approvare i progetti di formazione;
- accedere ed accettare i finanziamenti pubblici destinati alle attività di competenza del Fondo;
- provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo;
- nominare il Direttore;
- nominare il Comitato di Indirizzo;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale del Fondo in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- approvare il regolamento interno del Fondo per la valutazione dei progetti;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare il verbale delle proprie riunioni;
- proporre all'Assemblea le modifiche allo statuto ed al regolamento del Fondo.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Articolo 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente almeno una volta al mese mediante invito scritto, o tramite email, ai suoi componenti presso il domicilio, o all'indirizzo di posta elettronica, da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e recapitato almeno cinque giorni prima della riunione.
In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso recapitato tramite posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione.
Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due componenti effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i ¾ (trequarti) dei componenti. Le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i ¾ (trequarti) dei presenti.
E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (video e fono conferenza) e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'accertamento e la legittimazione degli interventi e consentire a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione contestuale.
Articolo 12 - Verbalizzazioni
Le deliberazioni degli organi collegiali del Fondo devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'organismo, nominato di volta in volta.
Articolo 13 - Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni Imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro.
I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile. Essi devono comunicare immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno o quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Collegio dei Sindaci è convocato con telegramma o telefax recapitato almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Articolo 14 - Patrimonio del Fondo
Il Patrimonio del Fondo è costituito da:
- beni di proprietà del Fondo;
- apporti finanziari di qualsiasi genere che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 15 - Bilancio
Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo ed il bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e ai Soci Fondatori.
Articolo 16 - Compensi e rimborsi spese
L'Assemblea decide annualmente gli eventuali compensi e rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea stabilisce il compenso per i componenti del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del mandato.
Articolo 17 - Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento di "FOR.AGRI." o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno dal Ministero del Lavoro.
L'Assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti dei liquidatori e, successivamente, ne ratifica l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione deve essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall'Assemblea, coerenti ed analoghe alle finalità del Fondo e dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di assenza di accordo la devoluzione viene effettuata dal Ministero del Lavoro tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci Fondatori di cui all'art. 4 del presente statuto.
Articolo 18 - Modifiche statutarie
Il presente statuto, nonché il regolamento possono essere modificati dall'Assemblea del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) dei componenti ed il voto unanime dei presenti. Le modifiche saranno sottoposte al "ANPAL, organo vigilante" per la verifica di conformità di cui al comma
2 dell'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 19 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.