MASI AGRICOLA S.P.A.
XXXX XXXXXXXX S.P.A.
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Premessa
In applicazione dell’art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”) nonché in ottemperanza dell’art. 19 del Regolamento 596/2014/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “Regolamento”), il Consiglio di Amministrazione di Xxxx Xxxxxxxx S.p.A. (di seguito la “Società”), nella riunione del 10 agosto 2016 ha approvato la presente procedura per la identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni della Società o altri strumenti finanziari ad esse collegate (la “Procedura”). La presente Xxxxxxxxx entra in vigore a far tempo dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
L’Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato con la delibera del 10 agosto 2016 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell’integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Articolo 1 Definizioni
1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.
“Amministratore Delegato” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.
“Azioni” indica le azioni della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.
“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
“Controllate” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.. “Data di Esecuzione” indica il giorno in cui:
i. viene perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
ii. viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertili, anche cum warrant;
iii. viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.
“Gruppo” indica la Società e le sue Controllate.
“Informazione Privilegiata” indica un’informazioni di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.
In particolare, si deve intendere quale informazione avente “carattere preciso” quella che:
a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento
futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
Inoltre, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
“Investor Relator” indica il responsabile della funzione investor relation della Società. “Operazione” indica:
i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
ii. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
v. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui:
− il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
− il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
− il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
vi. qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante (come di seguito definiti), inclusi, a titolo esemplificativo:
− qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
− l’attribuzione o l’accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
− l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
− operazioni fuori mercato; e
− trasferimenti a titolo gratuito;
vii. l’acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all’andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è Amministratore o familiare dell’Amministratore.
“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti” indica (i) il coniuge o un partner
equiparato al coniuge ai sensi del disciplina vigente; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico;
(iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
“Presidente del Consiglio di Amministrazione” indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.
“SDIR” indica il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.
“Soggetti Rilevanti” indica:
i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società;
iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (i) che precede in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società.
“Strumenti Finanziari Derivati” indica ogni strumento finanziario definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stesso
“Strumenti Finanziari” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
“Strumenti Finanziari Collegati” indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).
“TUF” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
Articolo 2
Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione
1. Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e/o della Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
2. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni su Strumenti Finanziari, su Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati compiute dai Soggetti Rilevanti e/o della Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga gli Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine di ciascun anno solare. Conseguentemente, ogni Operazione effettuata il cui importo complessivo raggiunga un controvalore di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine dell’anno solare deve essere comunicata. Tale importo deve essere calcolato sommando il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall’inizio dell’anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l’importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari.
Articolo 3
Obblighi di comportamento
1. Gli Amministratori devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società
2. I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in merito agli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e devono, quindi, comunicare agli Amministratori l’inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.
3. La Società deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell’Operazione effettuata da parte dei Soggetti Rilevanti nonché delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti mediante l’invio di un avviso tramite il SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 10 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, tutte le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti.
4. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
i. il nome del Soggetto Rilevante coinvolto;
ii. il motivo della notifica;
iii. la denominazione della Società;
iv. la descrizione e l’identificativo dello Strumento Finanziario;
v. il prezzo, l’ammontare, la categoria e l’identificativo degli Strumenti Finanziari interessati;
vi. la natura dell’Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti iii, iv, v della definizione di Operazione;
vii. la data e il luogo dell’Operazione o delle Operazioni;
viii. il prezzo e il volume dell’Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
5. All’atto del ricevimento della presente Procedura, ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive una dichiarazione, conforme al modello Allegato A accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura e provvede ad inviare tempestivamente tale dichiarazione all’Investor Relator.
6. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti notificano alla CONSOB(1), entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione, le informazioni relative alle Operazioni compiute avvalendosi del modulo contenuto nell’Allegato B o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB.
7. Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti è tenuta a comunicare alla Società entro 24 ore dalla Data di Esecuzione le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al precedente paragrafo 3.4 ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell’Allegato B, tramite, alternativamente:
i. consegna brevi manu della comunicazione indirizzata all’Investor Relator presso la sede legale della Società; ovvero
ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all’Investor Relator via posta elettronica certificata (in formato pdf) al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
8. L’Investor Relator ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere
(1) La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. È necessario specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
all’Investor Relator tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.
9. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, l’Investor Relator è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato. A tal fine, l’Investor Relator – dopo aver informato il proprio Nominated Advisor mediante trasmissione di una bozza di comunicato – predispone la comunicazione da divulgare al pubblico di cui al paragrafo 3.3 che precede. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all’Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale prima dell’invio tramite SDIR. Spetta agli Amministratori assicurarsi che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
10. Le comunicazioni in merito a tali Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
11. Copia della stessa comunicazione deve essere, altresì, pubblicata sul sito internet della Società, in particolare alla sezione “investor relations”, entro l’apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
Articolo 4
Black-out period
1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere qualsivoglia Operazioni nei 30 (trenta) giorni precedenti (“Periodo di Chiusura”) il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio, la relazione semestrale e i resoconti intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre.
2. Il divieto non si applica:
i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; ed altresì
ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
3. Oltre a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai Soggetti di cui sopra.
4. Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l’Operazione, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
5. Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.
6. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.
Articolo 5
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare nel caso in cui:
i. alla Persona Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
b) la Persona Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
ii. alla Persona Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;
b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
iii. la Persona Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di
obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la Persona Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
b) la decisione della Persona Rilevante è irrevocabile;
c) la Persona Rilevante è stata preventivamente autorizzata dalla Società;
iv. la Persona Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la Persona Xxxxxxxxx ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
b) la Persona Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e Persona Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
v. la Persona Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
vi. la Persona Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.
Articolo 6 Sanzioni
1. L’inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia e del Regolamento può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell’ammissione delle Azioni ad AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
3. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario e costituirà causa di interruzione del rapporto in essere per giusta causa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dal Gruppo.
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
5. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
Articolo 7 Trattamento dei dati personali
1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs.
n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
i. la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
ii. la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
iii. i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
iv. i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
v. il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
− Titolare: Xxxx Xxxxxxxx S.p.A.
− Responsabile: Investor Relator
2. Con la consegna all’Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all’Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 8 Disposizioni finali
1. [L’Investor Relator] invia la presente Procedura in duplice copia a tutti i Soggetto Rilevante, i quali saranno tenuti a loro volta a notificare per iscritto alle presone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti in virtù della presente Procedura e a conservare copia della medesima notifica.
2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
i. restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
ii. ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
iii. rivolgersi all’Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
3. Nel caso si rendessero necessarie eventuali modifiche alla presente Procedure in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile agli emittenti con Strumenti Finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione, le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta motivata degli Amministratori delegati.
4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
ALLEGATO A
Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da Soggetti Rilevanti
Il sottoscritto residente in nella sua qualità di preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Xxxx Xxxxxxxx S.p.A. (la Procedura).
dichiara ed attesta
di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
▪ indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
;
.
▪ indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate ai sensi dell’art. 1 della Procedura:
;
;
;
.
▪ si impegna a comunicare all’Investor Relator le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
▪ per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
Acconsente
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’art. 6 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al
trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
Luogo e data Firma
ALLEGATO B
SCHEMA DI COMUNICAZIONE (1)
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previ-sto nel registro in cui e iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indi-care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente] [Per le persone strettamente legate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l’errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alia norma ISO 17442.] |
(1) La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. È necessario specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | ||
a) | Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento. Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnala-zione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione e legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |
c) | Prezzo/i | Volume/i | |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregate — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono alio stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l‘operazione e stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l‘operazione non e stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |