VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
In Milano, il giorno 9 giugno 2022
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
tra
e
- le XX.XX di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito FSI);
premesso che
- il Personale dipendente delle Fondazioni bancarie da cui sono originate Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo, è stato da sempre destinatario di prestazioni di Welfare aziendale;
- considerato l’evoluzione organizzativa che sta interessando tali Enti ed in ottica di rafforzamento della partecipazione e dell’inclusività del sistema di Welfare, volto al miglioramento del benessere dei dipendenti, le Parti valutano positivamente l’opportunità di estendere ulteriori misure di Welfare aziendale, in materia di assistenza sanitaria al personale delle società/enti strumentali delle Fondazioni bancarie, in risposta a necessità rassegnate nel tempo dalle Fondazioni stesse;
- tenuto conto delle previsioni già in essere per il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, le Parti condividono l’opportunità di adeguare le disposizioni statutarie di FSI al fine di consentire l’inclusione anche del personale delle società/enti strumentali delle Fondazioni bancarie in discorso presso tale Ente di Gruppo, nel caso in cui siano sottoscritti presso le Fondazioni ovvero presso ciascuna società/ente strumentali specifici accordi sindacali che ne richiedano l’adesione ovvero, in mancanza di organismi sindacali aziendali, siano formalizzate sempre da parte delle Fondazioni o di ciascuna società/ente strumentali richiesta di adesione all’Ente di Gruppo stesso;
si conviene quanto segue
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. al fine di consentire l’iscrizione a FSI ai lavoratori dipendenti delle società/enti strumentali delle Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo, lo Statuto è modificato come segue:
FSI
Modifica del Capitolo 2 – Beneficiari – art. 4 comma 1:
1. Al “Fondo Sanitario” vengono iscritti nella Gestione iscritti in servizio (e di seguito denominati “iscritti in servizio”), con le modalità e tempistiche stabilite dalle Fonti Istitutive, i dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, delle:
- Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia, concordate dalle Fonti stesse, di
cui all’allegato 1;
- Fondazioni bancarie da cui siano originate Società del Gruppo, che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti accordi di adesione da parte delle fonti collettive specificatamente competenti ovvero, in assenza di esse, formalizzate richieste di adesione con adeguate modalità;
- ulteriori Società partecipate del Gruppo Intesa Sanpaolo cui le Fonti Istitutive decidano di
estendere la possibilità di adesione al “Fondo Sanitario”.
Modifica del Capitolo 6 – Norme finali – art. 33 comma 1:
1. Art. 33 1. In caso di ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo di nuove Società, aventi sede in Italia, ovvero di richiesta di adesione da parte di Società del Gruppo non ricomprese nell’elenco di cui agli accordi di costituzione nonchè di Fondazioni o società/enti strumentali delle stesse di cui all’art.4 comma 1, i dipendenti delle medesime saranno iscritti al Fondo stesso sin dalla data di ingresso nel Gruppo o di richiesta di ingresso, con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione delle prestazioni mediante la copertura sanitaria definita nell’Appendice 2, per un periodo di tre anni, fatte salve diverse determinazioni delle Fonti Istitutive.
3. nel caso in cui i lavoratori dipendenti delle società/enti strumentali delle Fondazioni bancarie da cui sono originate Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo fruiscano già di coperture di assistenza sanitaria integrativa, il periodo relativo al percorso di ingresso di cui all’art. 33 è ridotto a due anni.
INTESA SANPAOLO S.P.A.
FABI FIRST/CISL
FISAC/CGIL UILCA UNISIN
Accordo firmato digitalmente