STATUTO
STATUTO
"TERRA VIVA – ASSOCIAZIONE LIBERI PRODUTTORI AGRICOLI" SOCI E OGGETTO
COSTITUZIONE
Art 1 Costituzione
E’ costituita, con sede in Roma, l’Associazione TERRA VIVA – Associazione Liberi Produttori Agricoli quale organizzazione sindacale professionale agricola a vocazione generale di seguito denominata TERRA VIVA, aderente alla FAI CISL, di cui accetta e condivide integralmente le disposizioni statutarie.
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere sciolta anticipatamente e prorogata.
Qualora ne ravvisi l’opportunità l’Associazione potrà aderire ad organismi sindacali nazionali e internazionali di settore che perseguano scopi affini.
Tra TERRA VIVA e la FAI CISL è sottoscritto un Protocollo di adesione che fissa i termini del rapporto.
SOCI ED OGGETTO
Art. 2 Soci
Possono iscriversi a TERRA VIVA tutti gli operatori del settore agricolo, ittico ed agrolimentare compresi i lavoratori autonomi, i piccoli coloni e i soggetti in compartecipazione stagionale, professionisti, tecnici ed esperti.
TERRA VIVA organizza tutti produttori agricoli e ittici comunque classificati, anche se pensionati, purché continuino l’attività lavorativa
nell’azienda dove rimangono insediati.
L’accesso alle tutele, alle attività ed ai servizi è assicurato alla persona fisica in quanto tale compreso il titolare di impresa agricola ed ittica o il suo rappresentante, compresi i soci, associati e figure affini, i suoi familiari, collaboratori e coadiuvanti.
TERRA VIVA, nei limiti e con le modalità del comparto, può altresì organizzare lavoratori professionisti, contoterzisti e tecnici, che operano in organismi o enti che svolgono attività nel settore agricolo e nella pesca o ad essi collegati come pure rappresentare gli interessi dei portatori di beni fondiari, agrari o titoli o diritti funzionali al normale esercizio dell’impresa agricola.
Art. 3 Comparti
Ai fini di valorizzare e tutelare la specificità delle varie tipologie di interessi, TERRA VIVA si articolerà in 2 comparti funzionali, per il miglioramento della struttura organizzativa ai vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative.
I due Comparti, intesi come articolazione organizzativa interna e quindi non costituenti istanza congressuale, sono di seguito elencati:
1) Comparto produttori operanti nelle attività agricole, ittiche, ambientali e agroalimentari. Rientrano in questo comparto quanti prestano la loro attività lavorativa direttamente nell'azienda singola o associata, a tempo pieno o part time siano essi titolari, soci, familiari, coadiuvanti o collaboratori. Sono compresi in questo comparto i contoterzisti, i professionisti, i tecnici e gli esperti che operano in organismi o Enti che svolgono attività nel settore agricolo, nella pesca o
ad essi collegati.
2) Comparto portatori di beni fondiari, agrari, titoli e diritti funzionali al normale esercizio dell'impresa agricola, ittica e agroalimentare. Rientrano in questo comparto gli imprenditori, i soci, le società, i proprietari fondiari e quanti pur portatori di titoli e diritti funzionali non prestano la loro attività lavorativa nell'esercizio di impresa.
I comparti al loro interno potranno strutturarsi in aree tematiche ovvero in momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la rappresentanza dell’area del lavoro richiede.
La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all’interno di TERRA VIVA ma trova accoglimento nelle “politiche di comparto”, relative alle modalità di difesa degli interessi economici, sociali e professionali quali la conquista di migliori condizioni di vita e di lavoro di quanti prestano la loro attività lavorativa direttamente nell'azienda agricola, ittica e agroalimentare, nonché la difesa degli interessi di imprese, imprenditori, proprietari fondiari o altri portatori di titoli e diritti comunque funzionali, strumentali o accessori alle stesse attività. Nell’ambito di ogni singolo comparto, gli associati ricompresi, sono tutelati e rappresentati nei tavoli negoziali, negli accordi collettivi e contrattuali, ivi compresa l’assistenza alla stipula degli accordi in deroga previsti dalle leggi vigenti con particolare riferimento alla Legge 203/1982.
Art. 4 Iscrizione
L’iscrizione a TERRA VIVA deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascuno che di essa condivida principi e finalità.
L’iscrizione è libera e volontaria ed ha durata minima di un anno. Essa si perfezione solo all’atto del versamento della quota associativa.
Tutti i soci possono accedere alle cariche direttive di TERRA VIVA a condizione di avere una anzianità di associazione di almeno 2 anni; per l’accesso dei soci alle cariche direttive delle strutture periferiche il termine si riduce ad 1 anno.
Essi hanno inoltre diritto a ricevere, all’atto della sottoscrizione della delega, la tessera di iscrizione a TERRA VIVA, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’Organizzazione.
Gli/Le iscritti/e hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e di manifestare i propri pareri e opinioni sulle materie proposte, in termini democraticamente e civilmente corretti.
I soci hanno diritto a partecipare all’elaborazione delle linee di politica sindacale, eleggere i propri rappresentanti e delegati alle successive istanze congressuali.
Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo TERRA VIVA può dare corso a forme autonome di adesione di particolari figure di operatori agricoli ed equiparati, in forma singola o organizzata non in contrasto con le norme del tesseramento stabilito dalla FAI CISL e dalla CISL e coerenti con l’adesione ed il perseguimento delle politiche di comparto costituito all’interno di TERRA VIVA.
Art. 5 Decadenza
La decadenza della qualità di iscritto cessa per delibera dell’esecutivo
per atti individuali contrari a principi e norme di statuto e del regolamento di attuazione.
PRINCIPI E SCOPI PRINCIPI
Art. 6 Principi
L’associazione TERRA VIVA si ispira ai valori e alla concezione della FAI CISL e della CISL e in particolare all’autonomia dell’associazione dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con gli interessi degli operatori rappresentati.
L’associazione TERRA VIVA, che aderisce alla FAI CISL è costituita a livello nazionale e territoriale secondo modalità organizzative di seguito indicate come strumento operativo della stessa per il perseguimento dei propri scopi associativi.
SCOPI
Art. 7 Scopi associativi
TERRA VIVA non ha scopo di lucro e non distribuisce utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nell’ambito degli obiettivi generali di democrazia politica e di sviluppo economico, TERRA VIVA ha come scopo la tutela degli interessi collettivi economici, professionali e sociali dei produttori agricoli, ittici e agroalimentari delle loro Organizzazioni. rappresentando gli associati nelle istanze in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti di categoria.
TERRA VIVA assume la centralità della donna e dell’uomo, lavoratrice /
produttrice o lavoratore / produttore, e della società rurale, di cui intende tutelare valori e forme di vita, valorizzando globalmente le attività economiche produttive e il loro orientamento al mercato.
TERRA VIVA svolge la propria azione di rappresentanza di tali interessi collettivi, in piena autonomia dai governi, partiti, associazioni, movimenti politici.
TERRA VIVA assicura la rappresentanza politica al sistema nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali.
Rispetto ai fini istituzionali TERRA VIVA si propone di:
a) favorire la rifondazione del sindacalismo agricolo, perseguendo in
particolare l’unità della rappresentanza del mondo rurale e agroalimentare;
b) favorire lo sviluppo di tutte le aziende agricole, agroalimentari e
ittiche, singole o associate, in proprietà o in affitto, e in particolare ma non solo quelle a conduzione diretta, per un più razionale impiego e una più adeguata remunerazione dei fattori produttivi in funzione del mercato, anche attraverso una più ampia diffusione dei contratti di affitto e delle attività connesse sia nelle attività accessorie che dei servizi;
c) favorire la valorizzazione delle aziende agricole oggettivamente
marginali o svantaggiate, anche al fine di concorrere ad un migliore assetto socio-economico delle aree rurali, al riequilibrio tra mondo rurale e urbano, nonché alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell’ambiente;
d) assicurare la rappresentanza degli interessi degli associati in
tema di politiche economiche e di programmazione agricola e della pesca, anche attraverso la partecipazione a momenti, sedi, organismi, enti e istituzioni, attinenti all’agricoltura, alla pesca ed alle imprese agricole ed ittiche;
e) sollecitare e promuovere iniziative per il miglioramento del
settore agricolo ed ittico ed, in generale, degli operatori del settore agroalimentare, degli assetti istituzionali, legislativi e amministrativi, nell’intento di rendere possibili processi di sviluppo rapido, integrato ed equilibrato, nonché di favorire un migliore utilizzo delle risorse disponibili;
f) favorire lo sviluppo, l’adeguamento e la valorizzazione della
cooperazione, dell’associazionismo dei produttori agricoli e della pesca comprese le reti di imprese e, più in generale, di ogni altra forma associativa per la produzione, qualificazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed ittici, nonché per l’acquisizione e gestione di mezzi tecnici;
g) incentivare ed attuare la formazione e la qualificazione
professionale degli operatori del mondo agricolo e rurale per accrescerne le capacità tecnico-professionali e imprenditoriali, anche attraverso la diffusione di proprie pubblicazioni, che saranno trasferite in prevalenza agli associati;
h) perseguire la parificazione dei trattamenti previdenziali e
assistenziali in una logica di equità contributiva e fiscale, potendo istituire o concorrere alla costituzione di appositi fondi.
i) Promuovere e rafforzare l’uso di fattori sociali nei processi di
produzione sia dell’agricoltura che della pesca con particolare riguardo al lavoro svantaggiato, al capitale che proviene dalla confisca di beni a organizzazioni criminali, a beni e servizi sociali realizzati o forniti da attività sociali in generale;
j) Promuovere e rafforzare l’utilizzo tra i consumatori finali, tra gli
enti pubblici e privati, tra le altre organizzazioni sociali o non profit o tra i consumatori intermedi dei beni e servizi provenienti da economie sociali del settore della pesca e del settore primario in generale;
k) Promuovere e tutelare processi di integrazione e formazione degli
immigrati, dei lavoratori e dei datori di lavoro sensibili alla dimensione sociale e solidale.
l) Favorire l'inserimento dei giovani nei settori agricoli,
agroalimentare e della pesca.
Art.8 Compiti dell’Associazione
TERRA VIVA nell’ambito della propria attività provvede a:
1. Rappresentare e tutelare gli interessi economici di quanti prestano la loro attività lavorativa direttamente nell'azienda agricola e della pesca valorizzando le loro attività economiche e la figura del lavoratore produttore;
2. Rappresentare il lavoro e l’attività di produzione autonoma agricola dei lavoratori dipendenti che hanno necessità di integrazione del reddito;
3. Assistere i concedenti nella stipula di contratti sulla base delle
leggi in vigore. Assistere i concedenti e gli affittuari nella stipula di contratti di affitto fondi rustici come previsto dalle leggi vigenti in particolare dalla legge 203/82;
4. Rappresentare e fornire tutele individuali alla persona attraverso l’erogazione di servizi di assistenza nei rapporti con gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione; gli organismi pagatori e gli uffici regionali e territoriali comunque denominati;
5. Agire comunque nell’interesse degli associati per il tramite di ogni attività comunque compatibile con gli scopi statutari.
In ordine ai fini associativi, nel rispetto e in attuazione degli stessi, TERRA VIVA svolge le seguenti attività istituzionali nonché strumentali ed accessorie:
a) Favorisce lo sviluppo delle imprese agricole ed ittiche, singole ed
associate per assicurare il migliore impiego ed una equa remunerazione dei fattori della produzione con particolare riferimento al lavoro;
b) Assicura quale organizzazione professionale degli operatori
agricoli ed ittici la rappresentanza degli interessi degli associati nelle scelte relative alla politica economica ed alla programmazione agricole anche partecipando ad organismi ed istituzioni pubbliche ai vari livelli competenti nelle materie riguardanti l’impresa e le attività agricole ed ittiche;
c) stipula o partecipa alla stipula di accordi interprofessionali su
base europea, nazionale, e sub-Nazionale anche per promuovere la produzione e la vendita dei prodotti agroalimentari;
d) concorre alla definizione e alla firma di accordi e contratti
collettivi di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro appartenenti alle categorie organizzate;
e) elabora ed attua progetti volti allo sviluppo delle aree rurali,
nonché progetti di promozione e valorizzazione del territorio e delle produzioni agricole, anche attraverso l’adozione di marchi per la valorizzazione delle produzioni locali;
f) promuove iniziative, anche di formazione degli operatori del
settore, per la sicurezza alimentare dell’intera filiera anche attraverso la tracciabilità e la formulazione di disciplinari;
g) organizza, direttamente e/o tramite propri centri di assistenza,
ed eroga in favore degli operatori del mondo agricolo attività di assistenza e servizi di consulenza tecnica, professionale, contabile e fiscale, per accedere ai fondi europei previsti dalla politica agricola comune e/o dai piani di sviluppo rurale, o ad ogni altra agevolazione, nonché partecipare alla rilevazione dati Rete di Informazione Contabile Agricola R.I.C.A. INEA, elaborare programmi e progetti anche in tema di ricerca, sperimentazione e sviluppo, anche di concerto con enti e organismi, sia pubblici che privati, ed eventualmente con il loro supporto professionale ed economico;
h) sottoscrive accordi e convenzioni con istituti assicurativi, di
credito e finanziari, potendo anche entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nei limiti previsti dalla normativa per tempo vigente, nonché concorrere alla loro
costituzione;
i) promuove ed attua iniziative di elaborazione e diffusione di studi
e ricerche, nonché costituire e gestire propri organi di informazione in materia agricola e rurale;
j) assicura formazione, informazione ed aggiornamento
professionale ai soci ai quadri e ai dirigenti al fine di elevare il livello di direzione politico-sindacale e le capacità professionali;
k) fornisce assistenza e orientamento nel mercato del lavoro;
l) orienta e interviene in materia previdenziale, sanità e sicurezza
sul lavoro;
m) presta assistenza legale, fiscale, previdenziale, finanziaria e nel
campo tecnico - amministrativo, promuovendo, per gli iscritti, l’offerta di servizi, anche attraverso proprie società, con esclusione delle attività protette;
n) promuove e instaura rapporti di collaborazione e di collegamento
con altre organizzazioni italiane e internazionali che abbiano analoghe condizioni lavorative per la realizzazione di fini comuni;
o) elabora programmi e progetti e studi per lo sviluppo
agro-alimentare ambientale, della pesca e della ricerca finalizzati all'occupazione nell'ambito delle politiche comunitarie, nazionali, regionali, nonché attività di ricerca, di programmazione, di progettazione, di formazione, d’informazione e di promozione attinenti ai prodotti agricoli, agroalimentari, ambientale e della pesca e nelle materie definite dalle finalità statutarie anche mediante convenzioni con Enti esterni specializzati;
p) assiste l’associato presso gli enti nazionali, regionali, provinciali,
per tutte le pratiche inerenti all’attività di produttore agricolo e operatore della piccola pesca.
Art. 9 Adesione e costituzione di enti
Per il raggiungimento delle proprie finalità e scopi l’associazione TERRA VIVA si dota degli strumenti e strutture necessarie, delle collaborazioni utili per la sottoscrizione di accordi, contratti, convenzioni e per assistere gli associati nell’accesso a provvidenze e servizi.
TERRA VIVA potrà anche dotarsi di un proprio CAA – Centro Autorizzato per Assistenza Agricola – in base alle vigenti disposizioni di legge (165/99 e successive) e Centri servizi per assistenza tecnica e amministrativa da fornire agli iscritti eventualmente anche tramite partecipazione diretta in CAA o Centri di servizi esistenti espressione del sistema CISL.
TERRA VIVA potrà avvalersi del sistema servizi CISL, degli enti dell’AGRI ove costituiti e degli Enti della CISL. Per le attività non previste o non assicurate dagli Enti CISL e AGRI potrà aderire o promuovere la costituzione di altri enti di diversa natura, organismi, associazioni o società le cui attività non si pongono in conflitto con le finalità e principi della FAI CISL e della CISL.
ORGANI E STRUTTURE PERIFERICHE ORGANI ASSOCIATIVI
Art. 10 Organi associativi
TERRA VIVA sarà articolata con propri organi di seguito elencati:
I. Congresso
II. Consiglio Generale
III. Comitato Esecutivo
IV. Ufficio di Presidenza
V. Collegio dei Sindaci Revisori
VI. Collegio dei Probiviri.
La composizione numerica degli organi verrà disciplinata dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e comunque in proporzione alla consistenza associativa dei singoli comparti ai vari livelli nonché nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della FAI CISL e della CISL.
Art.11 Congresso
Il Congresso è il massimo organo deliberante di TERRA VIVA; esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, fatte salve le convocazioni straordinarie.
Esso opera sulla base delle norme fissate nel Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale.
Il Congresso in via straordinaria è convocato quando:
✓ ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del Consiglio
Generale;
✓ ne faccia motivata richiesta 1/3 degli/delle iscritti/e a mezzo
delle strutture regionali che sono responsabili dell’autenticità delle firme.
In questo caso il Comitato Esecutivo provvede alla convocazione del Congresso Straordinario entro 60 giorni dalla data della formalizzazione delle richieste.
Art.12 Consiglio Generale
Il Consiglio Generale è l’organo deliberante di TERRA VIVA tra un Congresso e l’altro; esso si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del comitato esecutivo ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell’attività organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.
La composizione del Consiglio Generale per ogni quadriennio viene così disciplinata:
Componenti eletti dal Congresso
a) Componenti di diritto;
b) Componenti designati dalla Segreteria della Fai Cisl.
La componente eletta dal congresso dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.
Esso opera sulla base delle norme fissate nel Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale.
In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dall’ufficio di Presidenza.
I membri che compongono il primo Consiglio Generale vengono nominati in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori.
Art.13 Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’Organo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.
Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dalla Segreteria ed il regolamento dei trattamenti economici, normativi e dei rimborsi dei dirigenti, degli operatori (dipendenti/dirigenti in aspettativa
sindacale/collaboratori).
Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti, su proposta motivata della Presidenza, tra i componenti del Consiglio Generale.
Esso opera sulla base delle norme fissate nel Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale.
Art.14 Ufficio di presidenza
L’Ufficio di Presidenza è composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 componenti.
Al suo interno vengono nominati il Presidente ed i Vice-presidenti, ad eccezione dei primi Presidente e Vice-Presidenti, che vengono nominati in sede di atto costitutivo.
L'Ufficio di Presidenza viene eletto dal Consiglio Generale, fra i suoi componenti, su proposta della Segreteria generale della Xxx Xxxx.
I membri che compongono il primo Ufficio di Presidenza vengono nominati in sede di costituzione dell’associazione dai soci fondatori.
Predispone per il Congresso la relazione generale di TERRA VIVA e il bilancio economico finanziario annuale.
Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale e legale di TERRA VIVA.
Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza vengono delegati specifici dipartimenti di lavoro, inerenti anche ai comparti, nell’ambito della responsabilità collegiale.
L’Ufficio di Presidenza inoltre assume le necessarie iniziative verso le strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.
Essa rappresenta TERRA VIVA nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, assume tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento di TERRA VIVA stessa attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti e risponde collegialmente di fronte a quest’ultimi della gestione del patrimonio finanziario di TERRA VIVA.
L’Ufficio di Presidenza delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture periferiche ed è competente a concedere ai/alle dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale nel rispetto delle norme sulle incompatibilità funzionali.
Art.15 Incompatibilità
Per affermare l’assoluta autonomia di TERRA VIVA nei confronti dei partiti dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie di TERRA VIVA, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro le seguenti incompatibilità:
a) incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di
comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale e simili, comunque denominati;
b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali,
provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale;
c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali,
associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominati, in partiti,
movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quelle proprie dell’associazione.
Le incompatibilità previste nel presente articolo, nonché nel regolamento di attuazione, sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’Associazione nello svolgimento di funzioni politiche.
In tali casi gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art.16 Strutture periferiche
TERRA VIVA può consentire la costituzione di strutture periferiche territoriali quali:
1. Associazioni regionali o interregionali, che di norma coincidono con le strutture orizzontali di FAI;
2. Presidi o altre strutture territoriali.
A livello territoriale il collegamento con le strutture FAI CISL e l’organizzazione periferica della CISL è demandata ai Presidenti delle Associazioni regionali o interregionali, se costituite, ovvero ai responsabili dei presidi o delle altre strutture territoriali.
Le strutture periferiche sono costituite e operano, su delibera dell’Ufficio di Presidenza assunta sulla base delle norme fissate nel Regolamento di attuazione dello Statuto approvato dal Consiglio Generale.
Le strutture periferiche costituiscono enti autonomi dotati di autonomia patrimoniale ed organizzativa distinta dal livello nazionale.
Art.17 Competenze territoriali
Gli organi delle strutture territoriali, ove costituite, esercitano al loro livello le stesse competenze dei corrispondenti organi nazionali.
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE FINANZA E PATRIMONIO
Art.18 Amministrazione
Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti all’approvazione dell’esecutivo unitamente alle relazioni dell’Ufficio di Presidenza e del collegio dei sindaci.
Art.19 Responsabilità
L’associazione risponde di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente congiuntamente, per aspetti economici e finanziari, al componente l’Ufficio di Presidenza che è preposto al settore relativo all’amministrazione.
Le associazioni periferiche territoriali, ove costituite, sono munite ciascuna di un proprio autonomo patrimonio e ciascuna di esse, o le persone che le rappresentano e che per ciascuna di esse operano, è responsabile per le obbligazioni da loro direttamente assunte nei confronti di chiunque.
L’associazione nazionale e i suoi organismi non rispondono degli obblighi assunti dalle associazioni periferiche territoriali ove costituite.
Eventuali controlli o interventi di natura amministrativa, azioni di natura finanziaria disposti dall’associazione nazionale verso le associazioni periferiche territoriali o degli iscritti costituiscono normale attività di assistenza senza alcuna assunzione di responsabilità.
Art.20 Patrimonio
Il patrimonio di TERRA VIVA è costituito dai contributi degli associati e
da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.
Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di TERRA VIVA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Finché TERRA VIVA rimane in essere i singoli associati o gruppi di associati o le Associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.
La Finanza e il Patrimonio di TERRA VIVA sono incrementati dai contributi versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi di TERRA VIVA.
Art.21 Consulta economica
Viene istituita la consulta economica la cui composizione ed i cui compiti sono definiti dal regolamento di attuazione dello statuto approvato dal consiglio generale.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Art.22 Sindaci e Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e, per quanto non disciplinato, di quello Confederale della FAI CISL. L’attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di
autonomia e indipendenza. A tal fine lo Statuto e il relativo Regolamento di attuazione stabiliscono le incompatibilità.
I componenti del Collegio partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale di TERRA VIVA; rispondono delle loro azioni dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi (i tre che hanno ricevuto più voti) e due supplenti (che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi) eletti dall’Congresso e non revocabili nel corso del mandato congressuale.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all’integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendolo tra soggetti iscritti o non iscritti a TERRA VIVA che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di TERRA VIVA .
NORME GENERALI
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.23 Collegio probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
L’attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine lo Statuto ed il Regolamento stabiliscono le relative incompatibilità.
Ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dal Congresso e non revocabili nell’arco del mandato Congressuale. Nella votazione si esprimono tre preferenze. Risultano eletti i componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci di TERRA VIVA. Nella decisione dei lodi il Collegio dei probiviri si attiene al rispetto del principio generale della
proporzionalità e gradualità della sanzione. L’eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
1) il richiamo scritto;
2) la deplorazione con diffida;
3) la destituzione dalle eventuali cariche;
4) la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali
cariche;
5) l’espulsione.
I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti. E’ incompatibile anche la carica di Proboviro di un organismo con quello di Proboviro di un altro organismo.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dallo Statuto Confederale della FAI CISL.
ISPEZIONI E COMMISSARIAMENTO
Art.24 Commissario
Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto di decisioni degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte degli organi e delle strutture periferiche territoriali, il Comitato Esecutivo a maggioranza di 2/3 dei votanti può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica
procedura dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti delle organizzazioni periferiche sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall’adozione al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
Art.25 Commissario ad acta
Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’articolo precedente può essere nominato un Commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
Art.26 Reggente
Allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, anche temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere a TERRA VIVA Nazionale che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all’organismo, a TERRA VIVA e comunque iscritto alla CISL.
La Reggenza cessa al Congresso Ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
Art.27 Ispezioni
L’Ufficio di Presidenza ha la facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici,
controlli o ispezioni di carattere amministrativo, sindacale ed organizzativo nei riguardi delle proprie strutture periferiche a qualsiasi livello ove costituite.
L’ispezione ha il solo obiettivo di verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, senza che a ciò consegua potere di intervento non previsto dallo Statuto.
Art.28 Misura cautelativa
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è l’Ufficio di Presidenza
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena l'inefficacia.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dall’organo che l'ha stabilita, al cessare delle cause che l’hanno determinata.
NORME GENERALI
Art.29 Regolamento di attuazione
TERRA VIVA ai vari livelli adotta un regolamento attuativo con delibera del consiglio generale in base alla seguente procedura:
a) il consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno
specifico punto all’ordine del giorno con un preavviso di almeno 15 giorni.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art. 30 Modifica dello statuto
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale.
Art.31 Scioglimento
Lo scioglimento di TERRA VIVA può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l’impiego del patrimonio.
In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio di TERRA VIVA. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a FAI CISL Nazionale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dallo Statuto della Fai CISL e dallo Statuto della CISL