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Istituto Comprensivo Statale “Xxxxxxx Xxxxxxxxx”
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DELIBERA N° 22 ASSUNTA AL PROTOCOLLO CON N 2025\A19 IN DATA 15\03\2016
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
VISTO l'art. l0, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n.297; VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; VISTA la L. 53 del 28/3/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004;
VISTI il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235;
VALUTATA l'opportunità di adottare il regolamento d'Istituto;
EMANA
il seguente REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Premessa
Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo “Salvemini ” di Torino. Esso fa riferimento ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalle vigenti leggi, in particolare riguardo al diritto allo studio e alla funzione della scuola come luogo educativo e di formazione umana degli alunni. Le norme che seguono hanno lo scopo di garantire il funzionamento generale
dell’Istituto Scolastico, di promuovere lo sviluppo della persona, stimolando la partecipazione democratica, impostando i rapporti tra Dirigente scolastico, insegnanti, alunni, genitori e personale non docente sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei diritti e doveri di ciascuno, sulla collaborazione e sul dialogo.
Consiglio di Istituto
Art.1 STRUTTURA Organo misto elettivo composto da 19 membri:
Rappresentanti Docenti: n. 8; Rappresentanti Personale ATA: n. 2; Rappresentanti Genitori: n. 8 FUNZIONI: definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrazione; adotta il P.O.F.; dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari approvando il P.A.; delibera in materia organizzativa, in relazione ad attività extra, para interscolastiche; delibera in merito ai Regolamenti di Istituto
Convocazione del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta ordinaria dal suo Presidente, di norma ogni 2 mesi nel periodo da Settembre a Giugno, e si riunisce nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo. La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza di due terzi dei Consiglieri o del Collegio dei Docenti.
La convocazione deve essere effettuata tramite posta elettronica o con lettera diretta ("ad personam”) ai singoli Consiglieri e mediante l'affissione all'albo di apposito avviso, con un congruo preavviso -di massima non inferiore ai cinque gg. rispetto alla data delle riunioni.
La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno e contenere la documentazione necessaria per la valutazione degli argomenti da trattare nella seduta.
In caso di sedute straordinarie è sufficiente una pubblicazione di due gg. e in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata "ad horas"; in ogni caso, l'affissione all'Albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio.
Il Consiglio può iniziare i lavori se sono presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
I membri del Consiglio assenti devono darne comunicazione. Coloro i quali non intervengono, senza
giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica a norma dell’art.29 del D.P.R.31/5/74
n.416 e vengono sostituiti con le modalità previste dall’articolo 22 del D.P.R. medesimo. Art. 2 -Elezione del Presidente e del Vice-Presidente
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto in una seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio ha facoltà di individuare anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente, di norma il primo dei non eletti nella votazione di quest’ultimo.
La volontà di eleggere un Vice Presidente deve essere espressa prima del voto.
Art. 3 - Attività e deliberazioni del Consiglio
Il Consiglio discute e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno. È compito della Giunta Esecutiva preparare i lavori del Consiglio di Istituto e formulare le proposte di sua competenza, attenendosi anche
a quanto emerso nel corso dell'ultima riunione del Consiglio stesso e considerando le istanze presentate per iscritto ed in tempo utile dai singoli Consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono segrete solo quando riguardano determinate o determinabili persone.
Art.4 -Verbali
Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale, da conservare in apposito registro a pagine numerate, firmato da chi ha presieduto e dal Segretario (designato dal Presidente). Il verbale di ogni riunione deve essere inviato a tutti i membri assieme alla convocazione del successivo consiglio. Salve osservazioni, il verbale verrà approvato all’apertura della seduta successiva . Le proposte di voto avanzate dai Consiglieri devono essere riportate integralmente nel verbale, secondo la formulazione del Consigliere proponente. Il Segretario viene designato dal Presidente.
Art. 5 - Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416, deve avvenire mediante l’affissione all’ Albo dell’Istituto della copia integrale -sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio -del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato, non va esposta all’albo.
Art.6 -Partecipazione alle sedute di altre persone
Il Consiglio di Istituto:
Gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (docenti, genitori e personale A.T.A.) sono ammessi senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso, purché la capienza dei locali lo consenta e non venga ostacolato l'ordinato svolgimento delle sedute.
Il Presidente del Consiglio di Istituto può a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, disporre la non ammissione del pubblico alle riunioni. In ogni caso, per rispetto della riservatezza, non è ammesso
il pubblico ogni qualvolta siano in discussione argomenti attinenti singole persone.
Giunta Esecutiva
Art. 1 STRUTTURA: Membro di diritto: D.S., DSGA segretario, n° 1 docente, n°1 impiegato amministrativo o ausiliario, n° 2 genitori.
FUNZIONI: Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio; entro il 31 ottobre propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie dell’istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.O.F. e sono riportati i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Il Consiglio di Istituto dovrà deliberare tale relazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.
La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola primaria; le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Interclasse (xxx.xxx. 28).
Art. 2 -Convocazione
La Giunta Esecutiva organizza autonomamente i propri lavori, riunendosi nei locali della scuola.
É convocata dal Presidente della medesima, con lettera scritta diretta ai singoli membri almeno 5 giorni prima della data prevista.
Le assenze devono essere giustificate. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ogni seduta è valida se composta dalla metà più uno dei componenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art 1. - Compiti e funzioni del Dirigente
Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio scolastico, organizza l’attività dell’Istituto secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, coordina e dirige gli organi collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, Consigli di Interclasse e di Classe, Giunta Esecutiva,. ) e le riunioni che promuove;
stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto. Cura le relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale d’Istituto.
Viene coadiuvato e sostituito, in caso di sua assenza, da un docente collaboratore.
Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta
Formativa. Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio.
GLI ORGANI COLLEGIALI
Gli Organi collegiali garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto affidato alla comunità locale e non solo agli operatori scolastici.
Nell'Istituto funzionano i seguenti Organi Collegiali, normati dal Regolamento di Istituto, e i Gruppi di Lavoro, commissioni del Collegio dei Docenti, articolati in strutture stabili alle quali sono delegati compiti specifici. La composizione degli Organi Collegiali e dei Gruppi di Lavoro varia di anno in anno ed è riportata nel Piano annuale delle attività.
Art 1 Consiglio di Intersezione/ Interclasse /Classe STRUTTURA TECNICO: docenti delle classi MISTO: docenti classi più rappresentanti dei genitori
FUNZIONI Nella sola Componente tecnica: rileva la situazione di partenza in relazione a competenze cognitive, metacognitive, socioaffettive, psicomotorie degli alunni; elabora il Piano Annuale delle Attività della classe; verifica e valuta i processi di apprendimento dei singoli studenti.
Nella componente mista: formula proposte al Collegio dei Docenti in merito alla progettazione dell’O.F.; esprime parere in merito alla adozione dei libri di testo; valuta l’andamento organizzativo e didattico della classe; analizza ed esprime pareri in merito alle sanzioni disciplinari degli alunni
Art 2 Collegio dei Docenti
STRUTTURA: Tutti i docenti in servizio nell'Istituto
sezioni plenarie in fase deliberativa
sezioni plenarie e/o, di Dipartimento in fase prepositiva
Commissioni, Gruppi di lavoro, con deleghe specifiche in relazioni a funzioni di competenza dell’XX.XX.
FUNZIONI
Definisce gli obiettivi formativi generali ed elabora il P.O.F.
Elabora il curricolo di Istituto
Verifica la congruità dell’azione formativa
Individua i criteri per la valutazione degli apprendimenti degli studenti
Esprime parere tecnico in merito a tutte le questioni metodologiche relative all’Istituto e all’O.F. erogata.
Art 3 Comitato per la Valutazione del Servizio STRUTTURA: organo elettivo, eletto in seno C.D. Membro di diritto: D.S.
n°. 3 docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
n° 2 rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
n° 1 componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
FUNZIONI: individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i; esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; valuta il servizio il l servizio del personale docente su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.
Art 4 Assemblea del personale A.T.A.
Organo formato da tutto il personale A.T.A., a tempo determinato e indeterminato, in servizio presso l’Istituto.
FUNZIONI: analizza e discute le proposte del D.S.G.A. relative alla organizzazione dei Servizi Amministrativi e ausiliari; avanza proposte in merito alla individuazione delle tipologie relative alle FUNZIONI AGGIUNTIVE.
Art 5 G. L. H. di Istituto
STRUTTURA: Organo misto elettivo: D.S. /Presidente del Consiglio di Istituto/Rappresentanti dei docenti curricolari e di sostegno dell’istituto/ Rappresentanti degli EE.LL./ Rappresentanti delle Strutture sanitarie FUNZIONI: progetta la politica relativa alla integrazione e all’accoglienza degli alunni con bisogni speciali; verifica la validità e l’efficacia dei percorsi di integrazione realizzati; fa richiesta dei docenti per l’organico di sostegno ; assegna i docenti di sostegno alle classi ; pianifica le riunioni dei GLH operativi ; decide in merito a progetti e acquisti relativi al settore dell’integrazione.
Art 6 G. L. H. operativo
STRUTTURA: Tutti i docenti della classe frequentata dallo studente /Tutto il personale sanitario socio- assistenziale che ha in cura lo studente / I genitori dell’alunno
FUNZIONI: analizza la situazione di sviluppo e di apprendimento del singolo studente; analizza la D.F.; elabora il P.D.F.; elabora il P.E.I.; verifica l’andamento delle attività formative e dei programmi di integrazione relativi all’alunno; fa proposte al G.L.H. di ISTITUTO.
Art 7 Dipartimento Disciplinare
STRUTTURA:
E’ la principale articolazione tecnico-professionale del Collegio dei docenti;
E’ composto da tutti i docenti di un’area disciplinare omogenea;
FUNZIONI: elabora, verifica e tiene sotto controllo i processi di sviluppo dei percorsi didattico-formativi relativi all’area disciplinare di appartenenza; sollecita e sostiene la progettazione di iniziative, di Laboratori e di Progetti inerenti all’area disciplinare di appartenenza; svolge attività di studio e progettazione, può organizzarsi in gruppi di lavoro; elabora prove di verifica degli apprendimenti relative all’area di appartenenza ; favorisce la progettazione di percorsi pluridisciplinari dei Consigli di interclasse/classe; promuove iniziative di formazione relative alle metodologie specifiche.
GLI SPAZI DIDATTICI
Art. 1 -Definizione
Sono spazi didattici tutti gli spazi dei plessi scolastici ove si svolge, anche saltuariamente, attività didattica, e dunque, oltre alle aule, gli ateliers, le biblioteche, gli spazi adibiti a laboratorio, le palestre, i cortili ed i giardini delle scuole dell’Istituto.
Art.2 -Funzionamento di biblioteca, laboratori e palestre
a)Il funzionamento della biblioteca, è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti e tali da assicurare l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli alunni
-nei limiti del possibile
–anche nelle ore pomeridiane, cercando di agevolare il prestito e la consultazione dei libri.
Su designazione del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico può affidare ad un docente la funzione di responsabile della Biblioteca, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.
b)Il funzionamento dei laboratori è regolato da criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti in modo da facilitarne l'uso da parte di docenti ed alunni, possibilmente anche nelle ore pomeridiane, per studi e ricerche.
c)Il funzionamento delle palestre è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, per tutte le classi delle scuole. Per una buona conservazione di strutture e dotazioni, tutto il personale della scuola è chiamato, ciascuno secondo le proprie competenze, a vigilare e a prestare la propria collaborazione. Per l’accesso alle aule dei laboratori sono necessarie la prenotazione e la firma del relativo registro d’uso.
Per l’utilizzo di televisore, videoregistratore e altri sussidi è necessaria la prenotazione.
Il Coordinatore di ciascun plesso o il docente delegato è responsabile della conservazione dei sussidi didattici.
Art 3 –Utilizzo da parte di terzi
Il Consiglio di Istituto dispone in ordine alle modalità e agli oneri per l'utilizzo delle palestre, delle strutture e delle attrezzature della scuola al di fuori dell'orario scolastico, da parte di enti pubblici o di privati. A tale scopo si darà precedenza, nell'ordine, a richieste provenienti da:
a) scuole del territorio (con priorità a quelle collegate in rete con l'Istituzione Scolastica);
b) enti ed associazioni sportive comunali, mediante convenzioni;
c) altri enti o privati.
ISCRIZIONI ALUNNI
I criteri relativi all’accoglimento delle domande di iscrizione alla classi prime sono deliberati annualmente dal Consiglio dell’Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in tempo utile per le iscrizioni.
Per la formazione delle classi prime attivate sono accettate in via prioritaria le domande di iscrizione di alunni residenti nel bacino d’utenza del plesso, per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria, secondo la residenza anagrafica al momento dell’iscrizione.
Compatibilmente con la capacità ricettiva delle scuole dell’istituto ed in un’ottica di facilitazione
dell’organizzazione familiare, sono accettate le domande di iscrizione di alunni residenti al di fuori del bacino d’utenza purché in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, nel bacino d’utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione;
- esigenza di accudimento degli alunni, con genitori entrambi lavoratori, da parte di nonni residenti nel bacino d’utenza del plesso o sede scolastica per la quale viene richiesta l’iscrizione.
Compatibilmente con la capacità ricettiva della scuola ed alla condizione che non comportino un aumento di classi, possono essere accettate domande di iscrizione di alunni di famiglie residenti al di fuori del bacino d’utenza delle scuole dell’istituto..
ART 1 Criteri generali relativi alla formazione delle classi
La formazione delle classi è di competenza del dirigente scolastico che procede tenendo conto della normativa vigente (25 alunni per classe o numero prossimo nella scuola primaria, 25 alunni nella scuola secondaria fino ad un massimo di 28), ma con riduzione degli iscritti proporzionale alle dimensioni delle aule, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e dai criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'istituto.
Nelle scuole primarie e secondarie la possibilità di formazione di nuove sezioni è condizionata al raggiungimento di non meno di 15 studenti iscritti.
ART 2 Criteri relativi alla formazione delle classi delle scuole primarie e secondaria di primo grado , Per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, nel mese di maggio, gli incaricati del dirigente scolastico acquisiscono le informazioni sui futuri alunni, rilevandole dai documenti di valutazione delle classi quinte della scuola primaria e da altri strumenti predisposti per favorire la continuità educativa tra i due ordini di scuola. Le informazioni relative agli alunni provenienti da altri istituti, vengono acquisite anche tramite colloqui con i docenti delle scuole di provenienza, ove possibile.
L’inserimento nelle classi di alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali è valutato dal dirigente, in collaborazione con i docenti referenti per l’area del disagio (funzioni strumentali ) e definito con particolare attenzione alle caratteristiche peculiari di ogni alunno, nel rispetto della normativa in materia di integrazione scolastica per questi allievi.
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado delle due sedi scolastiche , le classi sono formate tenendo preliminarmente conto dei progetti innovativi attivati all’interno dell’istituto, del modulo orario scelto dai genitori degli alunni e dando precedenza ad eventuali alunni segnalati dai servizi medico-socio- assistenziali, che richiedono il tempo scuola per loro più adeguato. Per entrambe le scuole primarie e secondarie appartenenti all’istituto, si costituiscono i gruppi classe in modo che siano equamente eterogenei, rispettando i seguenti criteri:
a) equa ripartizione quantitativa degli studenti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
b) equa ripartizione quantitativa di maschi e femmine;
c) equilibrata distribuzione degli allievi nelle fasce di livello (in relazione al grado di socializzazione, alle capacità e ai ritmi di apprendimento, al grado di autonomia, alla preparazione globale conseguita);
d) distribuzione omogenea di eventuali alunni ripetenti, privilegiando, se possibile, la permanenza nello stesso corso (salvo diversa richiesta della famiglia);
e) richieste motivate al dirigente riguardanti l’assegnazione di fratelli gemelli alla stessa classe o a classi diverse;
f) eventuali richieste da parte dei genitori interessati.
Gli elenchi dei gruppi classe e delle sezioni assegnate sono pubblicati entro la prima settimana del mese di settembre all’albo delle scuole e sul portale. Non sono ammessi cambiamenti di sezione, fatta eccezione per gravi e documentati motivi.
ART 3 Criteri relativi alla formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia
Le sezioni sono formate ripartendo equamente gli alunni e saranno, fin dove è possibile, eterogenee, per allargare le esperienze e le opportunità di scambio, di confronto e di arricchimento anche mediante situazioni di aiuto reciproco e di apprendimento socializzato.
I criteri individuati per la loro formazione mirano a raggiungere due obiettivi:
a) l’eterogeneità per età all’interno di ciascuna sezione
b) l’omogeneità tra le sezioni parallele.
CRITERI
-compensazione fra il numero di alunni uscenti ed alunni entranti fino al raggiungimento del numero legale di iscritti coerentemente con le disposizioni di massima affollamento delle aule in applicazione della normativa in materia di sicurezza
-equilibrio numerico fra le diverse età
-equilibrio di genere
-inserimento in sezioni diverse di fratelli e parenti frequentanti lo stesso plesso.
-inserimento di alunni disabili , con bisogni educativi speciali certificati, segnalati e\o seguiti dai servizi sociali.
Il Dirigente Scolastico inserirà gli alunni nelle sezioni acquisendo il parere dell’equipe socio-psico pedagogica che segue il bambino.
NORME GENERALI
Art 1 ASSENZE, ENTRATE ED USCITE FUORI ORARIO.
La regolarità di frequenza è un preciso obbligo di ogni alunno in quanto parte integrante del contratto formativo. Come previsto dall’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122, “ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”.
Ai fini della regolarità dell’a.s. è obbligatorio frequentare almeno i 3/4 del monte ore annuale di lezione. La mancata frequenza dell’orario obbligatorio comporta l’impossibilità di scrutinare l’alunno e, quindi, la non ammissione alla classe successiva.
Pertanto, il totale delle ore di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell’orario annuale.
In via del tutto eccezionale la scuola potrà ammettere “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite” solamente “per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati”.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute dalla scuola, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato.
Gli XX.XX. hanno stabilito che:
potranno essere ammesse deroghe al limite di assenze sopra indicato (¼ del monte ore annuale) per assenze continuative e documentate che si riferiscono a patologie di natura sia fisica che psicologica. Xxxx assenze dovranno essere documentate al momento del rientro dello studente nella comunità scolastica, mediante dichiarazioni rilasciate dal medico curante dell’allievo o da ASL e/o presidi ospedalieri.
Non saranno computate le assenze per:
terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri;
donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi;
partecipazione a iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla scuola;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola;
festività riconosciute dalle confessioni religiose;
gravi motivi di famiglia opportunamente documentati.
3. Sono computate come assenze le lezioni “perse” per provvedimento disciplinare di allontanamento dalla
lezione e/o dalla comunità scolastica (in quanto relative a sanzioni comminate dall’istituzione scolastica, con ripercussione sulla valutazione periodica e finale del comportamento).
Inoltre, per la scuola secondaria di 1 grado, si fa riferimento alle ore e non ai giornoper computo dei limiti di frequenza e di assenza.
Ingressi e uscite fuori orario, pertanto possono avere incidenza nel calcolo della percentuale di assenze.
Ingressi –uscite fuori orario
Il Consiglio d’Istituto definisce alcune disposizioni atte a gestire in modo ordinato gli eventuali ingressi e/o uscite fuori orario degli alunni. A tal fine non è consentito agli studenti entrare o uscire da scuola fuori
dall’orario stabilito per le lezioni; l’eventuale ingresso e/o uscita fuori orario è, pertanto, da considerarsi un fatto eccezionale che deve essere motivato mediante specifica documentazione. In ogni caso potranno essere autorizzate:
Entrate, dopo l’inizio delle lezioni, per ragioni eccezionali, documentate e valutate dall’Ufficio di Dirigenza e per casi di visite mediche certificate;
Uscite anticipate:
a) per motivate necessità, su presentazione di giustificazione, firmata dal genitore;
b) improvvisa indisposizione.
Particolari situazioni per documentate esigenze personali o di salute che
richiedano la concessione di permessi di entrata e/o uscita fuori orario in questa fase dell’anno scolastico, devono essere segnalate con anticipo alla Dirigenza .
I docenti chiedono la massima collaborazione delle famiglie a ridurre al minimo i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario.
Art 2 DIVIETO DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI
Le lezioni non possono essere interrotte se non per decisione del Dirigente Scolastico. Nessuno che non sia espressamente autorizzato può entrare nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni
Art 3 SICUREZZA
SPAZIO INTERNO DELL’EDIFICIO
Regole principali da osservare nella scuola, sia nello spazio interno che in quello interno.
- osservare scrupolosamente le istruzioni degli insegnanti e degli operatori scolastici;
- è fatto assoluto divieto di correre lungo i corridori, di spingersi e di svolgere attività non consone al luogo,
- è vietato correre e/o spingersi per uscire, né tentare di passare avanti ai compagni che sono in fila;
- non sporgersi da finestre, ringhiere e parapetti;
- non toccare fili e dispositivi elettrici;
- non toccare oggetti o strumenti che non si conoscono;
- usare gli strumenti di lavoro correttamente e secondo le istruzioni degli insegnanti;
- non modificare, alterare, danneggiare gli strumenti della scuola: potrebbero diventare un pericolo per gli altri; in caso di incertezza chiedere all’insegnante;
- nei locali scolastici fare attenzione a termosifoni e arredi sporgenti e alle finestre aperte verso l’interno;
- sul banco assumere una posizione corretta, senza curvatura eccessiva per la schiena
SPAZIO ESTERNO DELL’EDIFICIO
- nell’area esterna fare attenzione agli ostacoli (buche, gradini, muri, strettoie ecc);
- la ricreazione che si svolge in spazi appositamente definiti, è sempre operante il controllo dei docenti e del personale ausiliario.
- durante i Viaggi di Istruzione o le Visite Guidate, attenersi sempre alle istruzioni che sono state comunicate dai Referenti dei Viaggi e a quanto dispone il docente accompagnatore al quale l’alunno è affidato.
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art 1. -Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive
In riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 416 (xxxxx XX, lettera d) il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto riguarda le visite guidate ed i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive. Il Consiglio di Istituto valuta le proposte in osservanza alla C.M. 253 del 4.08.91 che disciplina in modo permanente la materia. Resta inteso che le visite guidate ed i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive non devono rappresentare momenti meramente ricreativi o di evasione, ben sì iniziative integrative delle attività istituzionali della scuola, devono perseguire preminenti scopi culturali e didattici e configurarsi come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità. La promozione e la progettazione di queste iniziative segue l'iter amministrativo previsto dalla C.M. 253/91, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali coinvolti
CAPITOLO 9 COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
Art. 1 -Incontri scuola-famiglia
Nell’ambito dei rapporti scuola-famiglia, si ritiene opportuno ricordare che la responsabilità educativa dei genitori degli alunni si configura come diritto/dovere sia dei padri che delle madri, a prescindere dalla loro condizione di stato civile.
Ciò si conforma ai contenuti della nostra Carta Costituzionale, dove all’art.30 si dice espressamente “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” e a quanto indicato dall’art.155 del Codice Civile nel concetto di “bigenitorialità” ovvero il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione, sulla base del principio secondo cui il ruolo di genitore sussiste per tutta la vita nonostante il venire meno del vincolo matrimoniale.
Nell’ambito di un percorso educativo di crescita e formazione, la scuola invita i genitori a collaborare con essa:
-attraverso il controllo regolare dei quaderni, del diario e del contenuto dello zaino dei propri figli;
-affinché promuovano nei propri figli l’impegno nello svolgimento dei compiti e nello studio;
-perché tengano un comportamento corretto all’interno dei locali scolastici, nel rispetto delle persone, delle cose proprie e altrui.
La scuola mantiene rapporti con le famiglie attraverso incontri collegiali ed individuali.
Si svolgono, inoltre, le riunioni dei Consigli d’ Intersezione , Interclasse e di Classe a cui partecipa la componente insegnanti e la componente genitori, costituita per la scuola dell’infanzia , primaria da un genitore rappresentante di ogni classe, per la scuola secondaria di primo grado da quattro genitori rappresentanti di classe, eletti entro il mese di Ottobre dopo l’effettuazione di assemblea tenuta dagli insegnanti della classe ed appositamente convocata. I Consigli di Interclasse\intersezione si riuniscono di norma ogni due mesi.
Il Consiglio di Classe con la presenza dei genitori di norma si riunisce due volte nel primo quadrimestre e due volte nel secondo quadrimestre.
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti nell’ambito della funzione docente, stabilisce l’adozione delle seguenti ulteriori modalità per assicurare un rapporto efficace con le famiglie:
Nella scuola primaria\infanzia
prevedere la possibilità per i genitori delle classi prime, di colloqui individuali prima dell’inizio della scuola; Nella scuola secondaria di primo grado
prevedere incontri individuali docente-genitore in orario mattutino secondo un orario settimanale di ricevimento dei singoli docenti che sarà comunicato attraverso il diario, il sito web e l’Albo della scuola Ulteriori incontri scuola-famiglia possono essere programmati per casi specifici o su richiesta della scuola o su richiesta della famiglia.
Art. 2 -Patto Educativo di Corresponsabilità
In ottemperanza al D.P.R. n. 235 art. 3 del 21 /11/ 2007, è introdotto il Patto educativo di Corresponsabilità.
L’obiettivo del patto educativo è quello di definire e condividere diritti e do
veri nel rapporto tra le varie componenti dell‘Istituzione Scolastica, gli studenti e le famiglie alle quali verrà compiutamente illustrato durante gli open day .
La sottoscrizione del patto avverrà con le seguenti modalità:
-scuola primaria
Il primo giorno di scuola i genitori sottoscriveranno il patto contestualmente alla presentazione della classe da parte dei docenti.
- scuola secondaria di primo grado
Il patto verrà consegnato a tutti gli alunni dal docente Coordinatore della classe entro la prima settimana dall’inizio dell’anno scolastico e dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e riconsegnato al medesimo docente entro la settimana successiva alla consegna. Il docente potrà comunque invitare le famiglie a provvedere autonomamente alla stampa del documento attraverso il sito ufficiale dell’Istituto.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante (Allegato A).
INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 1 -Sanzioni disciplinari
I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità.
È obbligatoria la collaborazione della famiglia con la quale dovranno essere individuate strategie condivise per la soluzione di situazioni problematiche.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionate all’infrazione disciplinare, per quanto possibile tengono conto della situazione personale dell’alunno. In caso di danno materiale si dovrà provvedere al suo risarcimento.
Il temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a tre giorni nella scuola primaria e a 15 giorni nella scuola secondaria di primo grado.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 3 giorni nella scuola primaria e a 15 gg. nella scuola secondaria di primo grado e fino al termine dell’anno scolastico e/o
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del ciclo di studi, possono essere disposti quando:
-siano stati commessi reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone;
-in situazioni di recidiva.
La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità dell’infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si presterà attenzione a che il periodo di allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso alunno sconsiglino il rientro nella comunità di appartenenza, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Il cambiamento di scuola non pone tuttavia fine al procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.
Nella scuola secondaria di primo grado, le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART 2 Iter disciplinare
L’accertamento delle mancanze disciplinari è responsabilità del docente presente, che è tenuto ad intervenire immediatamente con un richiamo verbale.
Le ulteriori sanzioni sono demandate al docente stesso, al Consiglio di Classe o al Dirigente Scolastico, a seconda della gravità e della reiterazione del comportamento.
In particolare, il Consiglio di Classe valuta e interviene nei casi di reiterazione e ha la responsabilità di decidere le sanzioni da adottarsi nei casi gravi (ad esempio la sospensione di più giorni dall’attività didattica).
Il Dirigente Scolastico può intervenire direttamente nel caso di infrazione grave, assegnando immediatamente un primo giorno di sospensione, dopodiché il Consiglio di Classe valuterà l’opportunità di ulteriori sanzioni.
La famiglia dell’alunno deve essere sempre informata dell’applicazione delle sanzioni, mediante comunicazione sul diario scolastico, colloquio diretto o lettera personale.
Per maggior chiarezza, nelle tabelle che seguono si riepilogano gli iter disciplinari previsti a seconda della gravità dell’infrazione. Per ognuno dei soggetti che possono intervenire nel processo di valutazione disciplinare sono descritte le possibili azioni di propria competenza. Ogni soggetto valuterà quale o quali azioni applicare, in base alla gravità e al numero delle infrazioni e tenendo sempre presente la finalità educativa degli interventi.
Per la descrizione delle infrazioni si veda il punto 0, che contiene anche gli esempi di possibili sanzioni specifiche applicabili in associazione a quelle previste dall’iter disciplinare.
Procedura da seguire nel caso di infrazioni | |
Docente presente | Accerta l’infrazione, interviene con un richiamo verbale immediato e, in base alla gravità e all’eventuale reiterazione del comportamento, sceglie una o più delle seguenti opzioni: invia segnalazione alla famiglia tramite il diario dell’allievo annota il fatto sul registro di classe (da riportare anche sul diario personale) applica una delle sanzioni specifiche previste (ad esempio attività di studio /recupero, lettera di scuse ) richiede l’intervento del Consiglio di Classe/Interclasse richiede l’intervento del Dirigente Scolastico (soprattutto nei casi di reiterazione e/o particolarmente gravi) |
Consiglio di classe | Accerta la situazione su richiesta specifica di un docente di classe o periodicamente attraverso il controllo mensile del registro di classe. Valuta la gravità ed il numero delle infrazioni e decide tra le seguenti opzioni quelle ritenute più adeguate alla situazione: inviare ulteriore segnalazione alla famiglia convocare la famiglia applicare una sanzione specifica (comunicandola alla famiglia). (Esempi di sanzioni di competenza del Consiglio di Classe: lavoro didattico extra, servizio alla classe, responsabilità su un particolare compito, lavoro utile per la scuola, valutazione della partecipazione ad eventuali uscite didattiche). |
richiedere l’intervento del Dirigente Xxxxxxxxxx, nel caso gli interventi attuati non abbiano avuto successo e il comportamento scorretto si sia ripetuto più volte. applicare una sospensione dall’attività didattica di durata da due a cinque giorni ricorrere a sanzioni alternative alla sospensione, nell’interesse dell’alunno e della collettività , dopo aver informato la famiglia chiedere la restituzione del danno (con modalità da stabilirsi dal Consiglio d’Istituto). Qualora l’infrazione richieda una sospensione superiore ai cinque giorni è prevista la partecipazione al Consiglio di Classe della componente genitori, sostituendo eventuali genitori direttamente interessati al caso in esame. | |
Dirigente scolastico | Accerta la gravità dell’infrazione e decide in prima persona se applicare una sospensione dall’attività didattica della durata di un giorno, informando contestualmente la famiglia. |
Consiglio d’Istituto | Nei casi di danneggiamento interviene per decidere: procedure e modalità di pagamento. utilizzo dei fondi che saranno spesi per le attrezzature danneggiate. |
ART 3 Infrazioni e relative sanzioni
La seguente tabella riepiloga le norme di comportamento (con riferimento all’articolo 3 del già citato
“Statuto degli Studenti e delle Studentesse”, che reca i doveri degli studenti), gli esempi di infrazione a tali norme e le sanzioni specifiche applicabili in combinazione agli interventi stabiliti nell’iter disciplinare descritto al punto 0 (sanzione verbale, comunicazione alla famiglia, annotazione sul registro, …).
L’applicazione di sanzioni specifiche ha l’obiettivo di spingere l’alunno a riflettere sul proprio comportamento e sulle proprie responsabilità verso la collettività.
INFRAZIONI | ||
Principi di comportamento | Infrazioni | Esempi di sanzioni specifiche |
FREQUENZA La frequenza deve essere regolare; i comportamenti individuali non devono compromettere lo svolgimento delle attività didattiche. | Elevato numero di assenze Assenze ingiustificate Assenze “strategiche” (in occasione di verifiche o interrogazioni) Reiterati ritardi nella prima ora di lezione Ritardi al rientro in classe dagli intervalli o al cambio d’ora. Firme contraffatte. | Svolgimento di verifiche o interrogazioni “perse” . Al primo episodio: richiamo scritto sul diario, in caso di reiterazione, convocazione della famiglia. Recupero dei minuti ”persi” al termine dell’orario scolastico (in orario stabilito dal docente). Sospensione da 1 a 3 giorni. |
CONVIVENZA CIVILE E LOTTA AL BULLISMO I comportamenti individuali devono favorire le relazioni sociali. | Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti. Interventi inopportuni durante le attività scolastiche. Interruzioni continue del ritmo delle attività. Non rispetto del materiale altrui. Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti. | Annotazione sul diario e/o sul registro di classe. Lettera di scuse da parte di chi ha offeso, completa e sufficientemente argomentata sulle motivazioni, da leggere in classe. |
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE Non sono ammessi “comportamenti individuali superficiali nei confronti della sicurezza e della salute” | Allontanamento non autorizzato dai locali scolastici. Praticare giochi pericolosi, schiamazzi e trasferimenti in altre aree o piani della scuola, durante gli intervalli. Violazioni dei regolamenti di laboratorio, degli spazi attrezzati, della mensa, della palestra, dei bagni, ecc. Lanci di oggetti Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente Infrazione al divieto di fumare all’interno della scuola. Utilizzo del telefono cellulare durante l’orario scolastico (Vedi Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/03/07 “…indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari…”). Utilizzo dei distributori automatici. | Annotazione sul diario e/o sul registro di classe. Xxxxxx didattico extra Servizio alla classe Responsabilità su un particolare compito Lavoro utile per la scuola. Immediato ritiro da parte del docente del cellulare che verrà riconsegnato alla fine delle lezioni. Per la 1° volta solo segnalazione alla famiglia con nota sul diario, se ripetuto sospensione per un giorno dall’attività didattica, previa comunicazione alla famiglia. In caso di riprese audio-video che violano la dignità e il rispetto della persona: sospensione da 1 a 15 giorni. |
RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente) | Ricorso alla violenza all’interno di una discussione. Atti che mettano in pericolo l’incolumità altrui Utilizzo di termini o atti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui. Furto. Xxxxxx di oggetti contundenti Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati.. Introduzione nella scuola di sigarette, alcolici, xxxxxxx ed altri oggetti ritenuti pericolosi per la salute . Abbigliamento non consono all’ambiente scolastico (abiti succinti, canotte, bermuda, infradito…) | Annotazione sul diario e/o sul registro di classe. Lettera di scuse, da parte di chi ha offeso, completa ed esauriente sulle motivazioni, da leggere in classe Lavoro utile per la scuola Sospensione dall’attività didattica Lavoro didattico individuale in spazi sorvegliati Esclusione da uscite didattiche previste dalla programmazione del Consiglio di classe. |
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZ- ZATURE | Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) Incisioni di banchi/porte Scritte su muri, porte e banchi Danneggiamenti di strutture o attrezzature dovute a incuria o trascuratezza Aule e spazi lasciati in condizioni tali da pregiudicarne l’utilizzo per le attività immediatamente successive (disordine, sporcizia…) | Annotazione sul diario e/o sul registro di classe. Pagamento della riparazione o acquisto dell’oggetto danneggiato, in base alle indicazioni del Consiglio d’Istituto Ripristino dello stato originario dell’oggetto, pulendo o cancellando scritte e disegni Pulizia e riordino dell’aula o dello spazio interessato. |
Scuola Secondaria di I Grado. Procedimento di irrogazione della sanzione.
Le sanzioni disciplinari saranno applicate con gradualità ispirandosi al principio del recupero educativo dell’alunno.
In caso del reiterarsi abituale delle mancanze si applicherà la sanzione di grado superiore.
Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti, così da consentire all’alunno di
giustificarsi; la contestazione d’addebito avrà sempre la forma scritta ad eccezione dell’ammonizione privata o in classe che potrà essere anche solo verbale.
Del procedimento disciplinare in corso saranno informati i genitori.
Dopo una prima fase istruttoria volta ad acquisire tutti gli elementi utili per la decisione conseguente, l’organo collegiale si riunisce per deliberare la sanzione da adottare.
Il procedimento deve essere motivato e comunicato integralmente ai genitori; nessun alunno potrà essere allontanato dalla scuola prima che il provvedimento sia stato notificatoper iscritto ai genitori.
ART 4 Scuola Secondaria di I Grado. Impugnazioni e ricorsi
Contro le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento è possibile ricorrere ad un apposito Organo di Garanzia interno all’Istituto.
Il ricorso deve essere presentato dai genitori dell’alunno, in forma scritta, entro quindici giorni dalla notifica della sanzione.
ART 4 L’Organo di Garanzia
STRUTTURA È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designato dal Collegio dei Docenti, membro effettivo e membro supplente; da tre genitore designati dal Consiglio d’Istituto, due membri effettivi e uno supplente
I compiti dell’Organo di Garanzia sono l’esame dei ricorsi eventualmente presentati e la decisione nei casi di conflitti o dispute nell’applicazione del presente regolamento.
L’organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso che uno o più componenti dell’Organo di Garanzia siano direttamente interessati al caso in esame, si dovrà procedere alla loro sostituzione temporanea.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
CONTRIBUTI ESTERNI
Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto Comprensivo può essere sostenuta anche attraverso erogazioni liberali, donazioni e comodati d’uso. Dette erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici
direttamente o indirettamente collegati all’erogazione. Possono altresì essere previsti accordi di sponsorizzazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di volta in volta. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.
E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola
ART 1 DISCIPLINA DELLE DONAZIONI
Nel caso di donazioni di beni di consumo o di beni inventariabili di valore commerciale complessivamente inferiore a € 200,00, l’atto di accettazione è delegato al Dirigente Scolastico che destinerà il bene tenendo conto della volontà di destinazione, sentiti i responsabili di plesso e/o i responsabili di Laboratorio, e informerà il Consiglio d'Istituto sulle donazioni ricevute e accettate nella prima convocazione utile; Dovranno invece essere accettate tramite apposita delibera del Consiglio d'Istituto le donazioni di beni di valore commerciale superiori a € 200,00.
Nessun dipendente è delegato a accettare donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'IC. Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti presupposti:
la proposta è fatta senza scopo di lucro;
il bene è strumentale all’attività istituzionale dell'IC;
se la donazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto didattico, la proposta deve passare al vaglio del Collegio docenti per la competenza tecnico-didattica.
Art.2 -INVENTARIO E ISCRIZIONE A BILANCIO
Le donazioni in denaro, finalizzate o meno, vengono iscritte a bilancio come modifiche al programma annuale. Le donazioni di beni materiali vengono inventariate.
Art.3 -CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO
L’istituto Comprensivo può accettare, oltre alle donazioni, anche la concessione di beni in comodato d’uso da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa, le cui finalità ed attività non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola
Art 4 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
1.Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende con contratti di sponsorizzazione;
2.I fini istituzionali e le attività delle aziende esterne non devono essere incompatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel P.O.F.;
0.Xx contratto di sponsorizzazione non può interferire in nessun modo con le finalità e i contenuti dei progetti e delle attività didattico-educativi della scuola;
0.Xx contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni, delle famiglie, della scuola, né prevedere forme di pubblicità diretta rivolta agli alunni o operante nelle classi;
5.Nell’individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’età giovanile, della scuola e della cultura;
6.Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, dal rispetto della dignità scolastica e della morale comune;
0.Xx contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Esso deve prevedere la possibilità di recedere senza aggravi o penali, nel caso si ravvisino incongruenze tra materia della sponsorizzazione e quando riportato ai commi precedenti
Art. 5 CONCESSIONE IN UTILIZZO DELLE PALESTRE
La concessione dei locali scolastici, ed in particolare della palestra, ad enti o società esterne deve avvenire a seguito della verifica di compatibilità con le attività didattiche cui va garantita precedenza ai sensi della
normativa vigente. La palestra ed i locali di pertinenza vanno concessi in uso a terzi dall’Ente Proprietario previo assenso del Consiglio di Istituto o apposita convenzione.
Il D.Lgs. 297/94 all’art. 96 comma 4 precisa che gli Enti Proprietari “hanno facoltà di disporre la
temporanea concessione degli edifici e delle attrezzature scolastiche previo assenso del Consiglio d’Istituto”. Ciò significa che l’Ente Proprietario dispone direttamente di beni di sua proprietà.
La redazione di DUVRI da parte dell’Ente Proprietario e conseguente verbale di cooperazione e coordinamento tra scuola e associazioni sportive si renderanno necessari solo in caso di accesso non diretto dell’associazione alla palestra, ma di passaggio all’interno dei locali scolastici ove sia presente personale scolastico.
Il documento di autorizzazione emesso dalla scuola deve precisare che le attività che si svolgeranno
all’interno dei locali concessi non sono riconducibili a quelle scolastiche e pertanto l’istituzione scolastica ed il suo Dirigente non potranno essere in alcun modo ritenuti responsabili dell’eventuale inadeguatezza dei locali e delle attrezzature e del loro uso improprio nonché di infortuni o incidenti che dovessero verificarsi nel periodo di utilizzo da parte di terzi. L’ente proprietario, inoltre, resta formalmente titolare dell’attività ai fini della normativa antincendio e dovrà quindi provvedere alla necessaria organizzazione dell’emergenza nei periodi di utilizzo extrascolastico. I locali dovranno trovarsi in condizioni di adeguata pulizia alla ripresa dell’attività didattica. All’utilizzatore devono essere fornite indicazioni in merito ai percorsi di esodo ed alle procedure da adottare in caso di emergenza.
ATTIVITA’ NEGOZIALE PER LA FORNITURE DI BENI E SERVIZI
ART. 1 – PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE
L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Xxxxxxxxxx svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 33 del D.I. n. 44/2001.
L'attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
Ove i principi indicati pregiudichino l'economia e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art. 34 del D.I. n. 44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente attraverso le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006.
la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
Il Fondo per le minute spese di cui all'art. 17 del D.I. n. 44/2001 è utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità ed è gestito dal DSGA.
ART. 2 – ACQUISTO, APPALTI E FORNITURE
Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito dei budget previsti nel Programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto
L’Istituto Scolastico procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125 del D.Lgs163/2006, per beni e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000 e € 130.000, per i lavori il cui importo sia compreso tra € 40.000 e € 200.000. Per lavori, servizi e forniture il cui importo sia inferiore a €
40.000 e superiore a € 5.000 ( limite fissato dal Consiglio d’istituto – a tale riguardo si rimanda ad articoli successivi) si applica la procedura prevista dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001. Al di sotto di sotto di € 5.000 (limite fissato dal Consiglio d’Istituto) il Dirigente scolastico potrà procede all’affidamento diretto (Circ. MIUR prot. AOODGAI/10565 pag. 5 )
L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità
L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito secondo le norme di legge e\o direttive ministeriali, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti d’idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e di semplificazione dei processi si possono applicare procedure diverse, secondo quanto previsto nella delibera del piano gite assunta dal Consiglio di Istituto Non si applicano le suddette procedure qualora la scuola dovesse aderire a iniziative, proposte e progetti che già contengono indicazioni circa l’acquisizione di beni e servizi dai quali non si può prescindere
La Legge finanziaria 2013 (comma 150) ha previsto, anche per le scuole, l’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro tramite la CONSIP. Il Ministero delle Economie e delle Finanze, individuerà entro il mese di gennaio di ogni anno, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni, comprese le scuole, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Se il bene o servizio da acquistare non è presente o non è conforme alle effettive esigenze della scuola si potrà procedere
all’acquisto secondo le modalità previste dal presente regolamento. Occorrerà comunque acquisire agli atti apposita documentazione che attesti inequivocabilmente l’impossibilità a procedere all’acquisto tramite le suddette convenzioni.
La legge finanziaria 2013 (comma 149) impone, anche alle scuole, il ricorso al mercato elettronico. Si specifica che: “Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.
Ogni successiva disposizione di legge a riguardo verrà attuata andando ad integrare il presente regolamento
ART. 3 – ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA
Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal Dirigente Scolastico con procedure aperte a evidenza pubblica (art. 125, punto 9 del Codice dei Contratti Pubblici)
ART. 4 – ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA SOTTOSOGLIA
COMUNITARIA (Art. 125 del codice dei contratti pubblici)
Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all'importo della spesa, con le seguenti modalità:
amministrazione diretta: l'Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (piccola manutenzione, corsi di formazione ecc…)
affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico operatore economico
gara informale tra almeno tre operatori economici individuati dall'Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato
cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.
ART. 5 – BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA
In applicazione del precedente articolo e ai sensi del DPR n. 384/2001 sono individuate le seguenti voci di spesa:
a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e
scientifiche nell'interesse della scuola;
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico e amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie d’informazione
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti e premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni
f) lavori di stampa, tipografia o realizzati per mezzo di tecnologie audiovisive;
g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;
h) spese bancarie;
i) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici;
j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d'ufficio;
k) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell'infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio e didattiche;
n) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
o) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici, fotostampatori e hardware;
p) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie;
q) polizze di assicurazione;
r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
s) viaggi e visite d’istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina...);
t) servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili del Comune, nell'ambito della Convenzione in vigore;
u) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
v) noleggio sale cinematografiche, impianti sportivi ecc.;
w) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute pubblica;
x) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente
ART. 6– PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Il limite di spesa di cui all'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell'azione amministrativa, è elevato a € 5.000,00 IVA esclusa.
2. Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine si ritiene opportuna un'indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza , quando non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell'Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. "caso dell'unico fornitore"), e nel caso di spese per le quali, per motivate ragioni didattiche e organizzative, non si ritiene opportuno individuare fornitori diversi (ad esempio psicologi, educatori ecc…)
4. Al fine di identificare il limite (fino a oppure oltre € 5.001,00) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
5. Nel caso di procedura per affidamento diretto non è necessaria l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 25 comma 10 del D.lvo 163/2006 indicato in premessa -6° comma-
ART. 7 – PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE
1. per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.001,00 e € 40.000,00 (IVA esclusa) il Dirigente Scolastico, in applicazione dell'art. 34, 1° comma del D.I. n. 44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dall'Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato.
2. L'attività negoziale è svolta, in qualità di rappresentante dell'istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico, che si avvale dell'attività istruttoria del DSGA.
Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o alternativamente) di cui all’ art. 34 del D.I. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici se l’importo finanziario supera i 40.000,00 e fino alle soglie stabilite dal comma 5 per i lavori (€ 200.000,00) e dal comma 9 per servizi e forniture (€ 130.000,00); o di 3 operatori se l’importo finanziario è compreso tra i 4.501,00 e i 40.000,00.
Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene o servizio, il DSGA provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito che dovrà essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti e i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione e individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti a un particolare interesse dell'istituzione scolastica, portano all’esclusione dalla gara ove siano disattese.
Pertanto l'invito o la proposta a presentare un'offerta o un preventivo deve contenere:
* descrizione dettagliata / specifiche tecniche del servizio, bene o strumento
* requisiti di qualità / sicurezza
* quantità dei beni o strumenti richiesti
* data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura / modalità e termini di pagamento
* modalità di presentazione dell'offerta (in busta chiusa, con chiara dicitura esterna)
* termini di presentazione (è opportuno prevedere l'imperatività di tale termine, collegando espressamente
la sanzione dell'esclusione dell'offerta pervenuta tardivamente)
* criteri che saranno utilizzati nella scelta del contraente secondo le caratteristiche dei beni da acquistare e dei servizi che dovranno essere forniti
* precisazione che la scuola non potrà procedere al pagamento di quanto spettante prima di aver ricevuto il DURC dalle autorità competenti al rilascio e che in presenza di un DURC Irregolare, ai sensi dell’art.4 commi 2 e 3 del DPR 207/2012 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163”, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando le somme dovute in forza del contratto di appalto, direttamente agli Istituti o casse creditrici.
* qualora nella lettera d'invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti, è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere se possibile - l'utilizzazione della dicitura "... o equivalenti"
4. Le lettere d'invito possono essere spedite con sistemi che assicurano la massima celerità: sono pertanto idonee le trasmissioni via fax o posta elettronica, ove si possa disporre di ricevuta d’invio.
5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l'apertura dei plichi.
6. L'apertura contemporanea di tutte le buste ricevute è effettuata dalla Giunta Esecutiva o da una specifica commissione tecnica di cui facciano parte, obbligatoriamente, il Dirigente Scolastico (o suo delegato), il DSGA, genitori e personale della scuola con particolari competenze rispetto al tipo di acquisto oggetto della gara
7. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
8. Una volta predisposto il prospetto comparativo (dal DSGA o dalla Commissione appositamente istituita) il Dirigente Scolastico effettuerà la scelta del fornitore da presentare in Consiglio per la dovuta delibera
9. E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.241/1990, n.675/1996 e successive modificazioni e integrazioni
Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, mediante determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art.84 e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP (individuato nella determina di indizione della procedura comparativa).
Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.
Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituzione Scolastica provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web del soggetto aggiudicatario.
L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
ART. 8 – PROCEDURA PER IL COTTIMO FIDUCIARIO
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l'affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base d’indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.
2. Le procedure relative all'attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 8, commi da n.2 a n.9.
ART. 9 – CONTRATTO
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l'altro il luogo e il termine di consegna, l'intestazione della fattura e le condizioni di fornitura quali ad esempio:
* "porto franco all'indirizzo "
* "le spese d’imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti nel presente e nel futuro - alla fornitura sono a completo carico della Ditta Fornitrice"
3. il contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità- delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione- dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti.
3. L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara" (CIG).
Pertanto, prima di effettuare un contratto di fornitura di beni o servizi, l'Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata on-line sul sito dell'Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici.
4. Sono esclusi dall'obbligo d’indicazione del CIG:
le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale);
le spese effettuate con il Fondo per le minute spese;
i pagamenti a favore dei dipendenti;
i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;
i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
ART. 11– VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell'art.36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall'esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 5.000,00 l'atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, dal DSGA
ART. 12– REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi riguardanti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all'obbligo d’iscrizione a tali enti) relativamente agli adempimenti INPS e INAIL. La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. Nell'ipotesi di operatore economico tenuto all'iscrizione presso un solo Ente previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Ente presso il quale il soggetto è iscritto.
2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 € è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente.
Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, a emettere un solo mandato per più fatture.
ART. 13 - CONTRATTI PER INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
a) Ambito di applicazione
L’ Istituzione scolastica può stipulare:
1) contratti di prestazione d’ opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
2) convenzioni con enti di formazione professionale
b) Individuazione del fabbisogno
1) All'inizio dell'anno scolastico, o successivamente per sopraggiunte esigenze, il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF, verifica l’ impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’ Istituzione scolastica attraverso indagine interna e decide il ricorso ad una collaborazione esterna.
2) Lo stesso Dirigente Scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, determina durata , luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web.
c) Pubblicazione avvisi e requisiti professionali
1) Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande con relativo curriculum vitae, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonchè l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
Per ciascun contratto deve essere specificato:
- l'oggetto della prestazione
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- il corrispettivo proposto per la prestazione
2) Il contratto o convenzione sarà stipulato con esperti o Enti di formazione italiani o stranieri che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/20012 e successive integrazioni siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai docenti di altre istituzioni scolastiche si applicherà il compenso previsto dal CCNL in vigore al momento della stipula del contratto.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, potrà presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti.
d) Individuazione degli esperti esterni - procedura comparativa
1) Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
2) per ogni singola domanda si valuteranno i seguenti elementi:
- Curriculum del candidato
- Contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale
- Pubblicazioni ed altri titoli
- Precedenti esperienze nell'ambito scolastico e dell'Istituto
3) La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali é richiesto l'intervento
- Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico
- Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico
- Collaborazioni con altri Enti del territorio.
e) Esclusioni
1) non soggiacciono all’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, 6-bis e 6- quater dell’ art. 7 del D.L.vo 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
6 Affidamento dell’ incarico, stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1) Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’ affidamento dell’ incarico mediante stipulazione del contratto di prestazione d’ opera o di convenzione
7 Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
Nel contratto devono essere specificati:
- l'oggetto della prestazione
- il progetto di riferimento
- i termini di inizio e di conclusione della prestazione
- il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della percentuale dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l'attuazione del progetto
- le modalità del pagamento del corrispettivo
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale
2) I compensi saranno quelli previsti dalle tariffe professionali, se esistenti, con il limite massimo di € 100 per ora, salvo aggiornamento del suddetto limite a seguito di eventuali nuove disposizioni normative. Sono escluse quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento e che saranno, pertanto, retribuite come da CCNL.
3) Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.
4) L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
5) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa indicazione registrata nel contratto.
8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1) Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare I risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4) Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
9 Impedimenti alla stipula del contratto
1) I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32 comma 4 del D.I. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; -
10 Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1) Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n165 del 30/03/2001.
2) L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n165/2001.
11 Pubblicità ed efficacia
Dell’ esito della procedura di selezione deve essere data la medesima pubblicità prevista per il conferimento. L’ efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’ art. 3, comma 18, della Legge n. 244 /2007 e successive modificazioni ed integrazione.
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.