QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE SCEGLIERE?
Savigliano, lì 23 maggio 2017
Spett. le Cliente
QUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE SCEGLIERE?
Il D.Lgs 81/2015, attuativo del Jobs Act, ha riordinato la disciplina dei contratti di lavoro: visto il recente sconvolgimento nel mondo del lavoro dovuto all’abrogazione del contratto di lavoro accessorio (cosiddetti voucher) e al vuoto normativo che ne è seguito, riteniamo opportuno ricapitolare quali sono le possibili alternative contrattuali attualmente in vigore.
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 81/2015, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro: tutte le altre tipologie contrattuali, infatti, rappresentano delle varianti di questo modello principale.
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi: il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato inizialmente per una durata inferiore, può essere prorogato per un numero massimo di 5 volte, fino al raggiungimento della soglia massima consentita di 36 mesi.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, è possibile assumere lavoratori a tempo determinato in numero massimo pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo parziale: il datore di lavoro, in questo caso, deve specificare con esattezza nella lettera di assunzione l’articolazione dell’orario di lavoro ridotto. Una volta definita l’articolazione settimanale dell’orario di lavoro a tempo parziale, questa non potrà più essere modificata, se non con il consenso del lavoratore.
Si ha un contratto di lavoro part time in ogni caso di riduzione dell’orario di lavoro rispetto all’orario “normale” definito dal CCNL (solitamente 40 ore settimanali): alcuni contratti collettivi prevedono, tuttavia, un orario di lavoro minimo, al di sotto del quale, di norma, non è possibile scendere.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (A CHIAMATA)
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, in base alle proprie esigenze. Questo contratto di lavoro può essere utilizzato, esclusivamente, nelle seguenti ipotesi (alternative tra loro):
- il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55 anni;
- la tipologia di lavoro intermittente è disciplinata dal CCNL applicato;
- la mansione affidata al lavoratore rientra tra quelle previste dal Regio Decreto 2657 del 06/12/1923. Il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato, con ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 400 giornate di lavoro nell’arco di 3 anni solari.
Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico, fatta salva l’eventuale indennità di disponibilità (se pattuita).
APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato vengono retribuiti in maniera inferiore rispetto ai lavoratori subordinati con la medesima qualifica, ed il datore di lavoro può usufruire per loro di importanti riduzioni contributive. In cambio, il datore di lavoro si impegna a fornire al lavoratore la formazione necessaria per permettergli di acquisire, al termine del periodo di apprendistato, la qualifica di lavoratore subordinato.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro può recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, qualora non ritenga che il lavoratore abbia acquisito le conoscenze necessarie all’espletamento della mansione.
Con questa tipologia di contratto si possono assumere i ragazzi già dal quindicesimo anno di età.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto.
TIROCINIO O STAGE
Il tirocinio non è un vero e proprio contratto, bensì un'esperienza di lavoro, di durata molto variabile, finalizzata a fornire al lavoratore una formazione o un’esperienza che lo agevolino nell’ingresso (o nel re-inserimento) nel mondo del lavoro.
Esistono vari tipi di tirocini:
- tirocini curriculari: vengono attivati durante il periodo di istruzione dei ragazzi, direttamente dalla scuola o dall’università, e sono finalizzati a fornire una formazione pratica, ad integrazione di quella teorica offerta dal percorso di studio;
- tirocini formativi o di orientamento: vengono attivati entro i 12 mesi successivi il termine degli studi (di scuola secondaria superiore o universitari), e mirano ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro;
- tirocini di inserimento/reinserimento: sono attivati nei confronti di soggetti di qualsiasi età, inoccupati o disoccupati, al fine di agevolare il loro re-impiego.
Il datore di lavoro eroga una borsa di studio al tirocinante, la quale non è soggetta a contributi INPS e, di norma, è anche esente dalle imposte a carico del dipendente. Rimane a carico del datore di lavoro l’assicurazione del tirocinante all’INAIL.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Come dice il nome si tratta di lavoro AUTONOMO e non SUBORDINATO, prestato dal lavoratore senza coordinamento con la struttura organizzativa del committente. Inoltre questa tipologia di prestazione è caratterizzata dall’occasionalità: la prestazione fornita dal lavoratore, infatti, deve essere episodica e non continuativa.
I compensi percepiti dai lavoratori autonomi occasionali sono esenti ritenute fino a €. 7.500,00 annui e esenti contributi INPS fino a €. 5.000,00 annui: sono tuttavia soggetti a ritenuta d’imposta a titolo di acconto del 20%.