REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI O IN CONFLITTO DI INTERESSE
CREDITO LOMBARDO VENETO S.p.A.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI O IN CONFLITTO DI INTERESSE
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22/03/2012 Con integrazioni/modifiche approvate dai Consigli di Amministrazione del 17/04/2012, 29/10/2013, 04/07/2014, 25/11/2014, 24/11/2015 e del
29/03/2016
Pubblicazione autorizzata dal Presidente il 07/04/2016
Versione
Versione | Data | Descrizione |
1° | Marzo 2012 | Prima stesura |
2° | Aprile 2012 | Revisione |
3° | Ottobre 2013 | Revisione |
4° | Luglio 2014 | Revisione |
5° | Novembre 2014 | Revisione |
6° | Novembre 2015 | Revisione parziale: disciplina delle attività di revisione/rinnovo degli affidamenti già esistenti relativi ad operazioni con parti correlate e soggetti connessi; aumento a 10.000 euro per aperture di credito ai soli Stretti Familiari degli Esponenti Aziendali. |
7° | Marzo 2016 | Revisione parziale del paragrafo 7.1.2 Procedura: informativa al CdA delle operazioni in essere con parti correlate. |
2 DESTINATARI DELLA DISCIPLINA 9
3 LIMITI ALLE ATTIVITA’ DI RISCHIO 9
4 PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 10
4.1 Censimento dei soggetti collegati 10
4.2 individuazione delle operazioni con soggetti collegati 11
5.2 Parere dell’Amministratore Indipendente 12
6.1 Operazioni di maggiore rilevanza 12
6.2 Operazioni di minore rilevanza 14
6.3 Operazioni di competenza dell’assemblea 15
7 OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI 15
7.1 Operazioni ex art. 136 TUB 15
7.1.1 Operazioni sottoposte alla disciplina di cui all’art. 136 del TUB: ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della disposizione 15
7.2 Altre operazioni con esponenti aziendali 17
9.1 Operazioni di importo esiguo 18
10.4 Amministratore indipendente 19
10.5 Consiglio di amministrazione 20
11 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 20
ALLEGATI 20-24
PREMESSA
Il presente regolamento – approvato dal Consiglio di Amministrazione di Credito Lombardo Veneto SpA (la “Banca”) con il parere vincolante del Collegio Sindacale e dell’Amministratore Indipendente – disciplina le procedure volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca (i “Soggetti Collegati”) possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative all’erogazione del credito e ad altre transazioni con i medesimi soggetti, con possibili conseguenti distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, e mira ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni poste in essere con i predetti Soggetti Collegati, allo scopo di rafforzare la tutela degli interessi della Banca, dei propri azionisti e dei creditori.
Il presente regolamento è stato adottato sulla base dei principi contenuti nella Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 29 luglio 2008, n. 277 (Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell’articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), nonché delle disposizioni previste dalla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2007, da ultimo aggiornata in data 21 dicembre 2011, recante “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (le “Istruzioni di Vigilanza Prudenziale”).
Le Istruzioni di Vigilanza Prudenziale impongono alle banche la necessità di dotarsi di specifici presidii per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Xxxxxxxx Collegati, con particolare riguardo alla:
• fissazione di limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati;
• previsione di apposite procedure deliberative dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati;
• adozione di assetti organizzativi e controlli interni idonei ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in materia di operazioni con Soggetti Collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con tali soggetti.
Le Istruzioni di Vigilanza Prudenziale prevedono, poi, l’obbligo di costituire un comitato interno all’organo con funzione di supervisione strategica, al quale sottoporre il vaglio preventivo delle operazioni con i Soggetti Collegati.
Nel caso di una banca non quotata, di piccole dimensioni e con una limitata complessità operativa, i compiti previsti in capo al comitato possono essere attribuiti agli amministratori indipendenti e, ove non sia presente una pluralità di amministratori indipendenti, all’unico amministratore indipendente.
Nella fase iniziale, Credito Lombardo Veneto SpA opererà prevalentemente nell’area territoriale della provincia di Brescia, attraverso una struttura di dimensioni contenute.
Tenuto conto che il modello di gestione e controllo (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) adottato dalla Banca sulla base delle Disposizioni sul Governo Societario prevede, tra i membri del Consiglio
di Amministrazione, la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 13 dello Statuto, nella fase iniziale della propria attività la Banca ha deciso di affidare il vaglio preventivo delle operazioni con Soggetti Collegati all’unico componente dell’attuale Consiglio di Amministrazione in possesso dei citati requisiti di indipendenza.
Per i limiti alle attività di rischio che possono essere assunti nei confronti di Xxxxxxxx Collegati, si rinvia infine alla disciplina prevista dalle Istruzioni di Vigilanza Prudenziale, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II.
1 DEFINIZIONI
1.1. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE: l’amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391, c.c., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 13 dello statuto della Banca.
1.2. ATTIVITÀ DI RISCHIO: le esposizioni nette, così come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi dalle Istruzioni di Vigilanza Prudenziale, Titolo V, Capitolo 1, Sez. I, par. 3 nonché dalle Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”, Sezione 5.
1.3. CONTROLLO: ai sensi dell’articolo 23 TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante.
Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:
a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.
1.4. DISPOSIZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO: le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate dalla Banca d’Italia il 4.3.2008 e la “Nota di chiarimenti” del 19.2.2009.
1.5. ESPONENTI AZIENDALI: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella Banca. Secondo le Disposizioni sul Governo Societario, la definizione comprende, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli Amministratori e i Sindaci nonché il Direttore Generale e chi ricopre cariche che comportino l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.
1.6. INFLUENZA NOTEVOLE: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata senza averne il controllo.
L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
In caso di possesso di partecipazioni inferiori alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
a) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata;
b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare, in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve;
c) l’esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
1.7. INTERMEDIARI VIGILATI: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB1, gli istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
1.8. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: le transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazione di fusione e di scissione.
Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, oggetto delle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità, impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.
1.9. OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA: l’operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell’Allegato A alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”, ovvero in ogni caso in cui il
1 Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs n. 141/2010, si fa riferimento all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB.
controvalore sia superiore ad euro 200.000. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nel citato Allegato A, alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo”.
In caso di più transazioni con lo stesso Xxxxxxxx Collegato e che costituiscono parte di un’unica operazione, si considera, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.
1.10. OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA: l’operazione con Soggetti Collegati, diversa da quella di maggiore rilevanza.
1.11. OPERAZIONE ORDINARIA: l’operazione con Soggetti Collegati, nell’ambito delle Operazioni di Minore Rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della Banca e conclusa a condizioni standard o equivalenti a quelle di mercato di cui all’Allegato B. Nel definire le operazioni della specie, si tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a) riconducibilità della stessa all’ordinaria attività (ricorrenza) della Banca;
b) oggettività delle condizioni dell’operazione;
c) oggettività delle condizioni economiche;
d) semplicità e standardizzazione dello schema contrattuale adottato;
e) dimensione dell’operazione;
f) tempistica;
g) tipologia di controparte.
1.12. OPERAZIONE DI IMPORTO ESIGUO: l’operazione con un singolo Soggetto Collegato, diversa da quella regolata al Paragrafo 7.1, nell’ambito delle Operazioni di Minore Rilevanza, il cui corrispettivo risulta inferiore ad euro 50.000.
1.13. PARTECIPANTE: chi detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale della Banca o delle azioni con diritto di voto2, chi esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un’influenza notevole. In base alla definizione di controllo, rilevano anche le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; in tal caso, si considerano partecipanti sia il soggetto posto al vertice della catena di controllo sia quello che detiene direttamente la partecipazione; non sono partecipanti le società fiduciarie che detengono partecipazioni per conto di terzi.
1.14. PARTE CORRELATA: i soggetti di seguito indicati in ragione delle relazioni intrattenute con la Banca:
a) l’esponente aziendale;
b) il partecipante;
c) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell’organo con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica,
2 Cfr. l’articolo 3 della Deliberazione del CICR 19 luglio 2005, n. 1057.
anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l’esercizio di tali diritti o poteri;
d) una società o un’impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un’influenza notevole.
1.15. PARTE CORRELATA NON FINANZIARIA: una Parte Correlata che eserciti, in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d’impresa non finanziaria3. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive4. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai punti c) e d) che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria.
1.16. PATRIMONIO DI VIGILANZA: l’aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi5.
1.17. REGOLAMENTO: Il presente regolamento disciplinante le operazioni con i Soggetti Collegati ed in conflitto di interessi.
1.18. RESPONSABILE DELL’OPERAZIONE: la funzione competente a decidere l’operazione sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri approvato dalla Banca, ove diversa dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo. Qualora l’organo competente a deliberare sia il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, il Responsabile dell’Operazione è da individuare nel Direttore Generale.
1.19. SOGGETTI CONNESSI:
a) Le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai punti b) e c) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune Controllo con la medesima Parte Correlata;
c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
1.20. SOGGETTI COLLEGATI: l’insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.
1.21. STATUTO: indica il vigente statuto sociale adottato dalla Banca.
3 E’ impresa non finanziaria un’impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un’impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di impresa non finanziaria le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica impresa non finanziaria.
4 Va fatto riferimento:
- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.
Vanno considerati i dati dell’ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.
5 Cfr. Istruzioni di Vigilanza Prudenziale, Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.
1.22. STRETTI FAMILIARI: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo.
1.23. TUB: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.
2 DESTINATARI DELLA DISCIPLINA
Il presente Regolamento si applica a tutte le operazioni poste in essere dalla Banca con un Soggetto Collegato e/o alle operazioni in conflitto di interesse.
3 LIMITI ALLE ATTIVITA’ DI RISCHIO
3.1 LIMITI PRUDENZIALI
L’assunzione di attività di rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza individuale della Banca stessa:
(1) Se l’attività di rischio è nei confronti di una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
a- 5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia:
• un esponente aziendale;
• un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole; b- 7,5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia:
• un partecipante diverso da quello sub a-;
• un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
c- 15 per cento negli altri casi
(2) Se l’attività di rischio è nei confronti di un’altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi: d- 5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale;
e- 7,5 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;
f- 10 per cento nel caso di una Parte Correlata che sia:
• un partecipante diverso da quelli sub e-;
• un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
g- 20 per cento negli altri casi.
3.2 MODALITÀ DI CALCOLO
Ai fini del calcolo dei limiti alle esposizioni della Banca specificate al precedente paragrafo 3.1, si applica la disciplina prevista dalle Istruzioni di Vigilanza Prudenziale Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 2.
3.3 CASI DI SUPERAMENTO
La Banca adotta le misure idonee per consentire il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.
Qualora detti limiti dovessero essere superati per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio vengono ricondotte nei limiti nel minor tempo possibile. A tal fine, il Direttore Generale ovvero il Comitato Esecutivo della Banca – a seconda delle rispettive competenze - predispongono un piano di rientro che deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dal superamento del limite.
Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d’Italia, unitamente ai verbali relativi alle deliberazioni degli organi sociali, entro 20 giorni dall’approvazione.
4 PROCEDURE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI
4.1 CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI
La Banca è dotata di apposito archivio informatico per la raccolta, il monitoraggio e l’aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione dei soggetti collegati (“Archivio”).
La responsabilità della gestione e dell’aggiornamento dell’Archivio è affidata alla Funzione Compliance (o all’Ufficio Segreteria e Legale) della Banca.
I soggetti interessati (tra i quali, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i membri della Direzione Generale e i soggetti che partecipino a un patto di sindacato o altro accordo parasociale) che siano Parti Correlate della Banca, forniscono alla citata funzione della Banca le informazioni che li riguardano - necessarie al fine di consentire l’identificazione dei soggetti connessi e le operazioni con i soggetti medesimi - e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, ne danno immediata comunicazione alla Banca.
A tal fine, le Parti Correlate provvederanno a compilare il modulo allegato al Regolamento Allegato C.
I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti connessi. E’ altresì dovere delle Parti Correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.
La Funzione Compliance provvederà, in ogni caso, con cadenza annuale a richiedere ai soggetti interessati ogni variazione riguardante la loro posizione mediante la compilazione del predetto modulo.
Il censimento dei Soggetti Collegati può avvenire anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti con i Soggetti Collegati.
Sulla base delle informazioni raccolte, la Funzione Compliance predispone ed aggiorna l’elenco dei Soggetti Collegati, al fine di garantire la corretta applicazione delle regole procedurali ed informative stabilite dal Regolamento, nonché l’adempimento degli obblighi normativi e regolamentari di natura informativa e contabile relativi alle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca.
4.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI
I Responsabili dell’Operazione nell’avviare la relativa istruttoria provvedono a verificare preliminarmente se le parti dell’operazione che si intende porre in essere siano state censite nell’Archivio come Soggetti Collegati.
Qualora l’operazione coinvolga un Soggetto Collegato, i Responsabili dell’Operazione hanno l’obbligo di attivare il procedimento per l’approvazione dell’operazione secondo le disposizioni di cui ai successivi paragrafi del presente Regolamento, dandone immediata comunicazione alla Funzione Compliance della Banca per l’individuazione della casistica di riferimento (operazioni di importo rilevante o meno, ordinaria, ecc.).
Per le attività di revisione/rinnovo degli affidamenti già esistenti relativi ad operazioni con parti correlate e soggetti connessi, si applica la medesima procedura prevista per la fase di istruttoria di cui al successivo punto 5.1).
5 FASE PRE-DELIBERATIVA
5.1 ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle operazioni, di competenza di qualsiasi organo ovvero di qualsiasi struttura, ufficio o responsabile della Banca, deve avvenire in modo da soddisfare le necessarie esigenze di correttezza sostanziale e trasparenza.
Nel caso in cui l’istruttoria concluda che l’operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio, la documentazione da acquisire necessariamente nel corso dell’istruttoria contiene gli elementi di idoneo riscontro.
In ogni altro caso, pur operandosi nell’ambito di condizioni di reciproca convenienza per la Banca e per i contraenti, vengono indicate le condizioni applicate e le motivazioni e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche delle operazioni e dell’interesse della Banca.
Qualora non sia riscontrabile l’equivalenza a condizioni di mercato, dovranno essere adottate tutte le cautele istruttorie per giustificare, in ogni caso, la correttezza dell’operazione e la salvaguardia del patrimonio della Banca.
I Responsabili dell’Operazione che intendono proporre un’operazione sono responsabili della fase istruttoria e, in particolare, responsabili della raccolta dell’intera documentazione necessaria per procedere alla deliberazione dell’operazione.
Qualora l’Operazione coinvolga un Soggetto Collegato, il Responsabile dell’Operazione avrà cura di raccogliere la documentazione in precedenza indicata e di predisporre una relazione nella quale indicare, quantomeno:
1) il Soggetto Collegato e le altre controparti;
2) la natura del collegamento;
3) la descrizione dell’operazione con le relative condizioni economiche e contrattuali;
4) lo stato delle trattative;
5) le condizioni e le prassi di mercato adottate per operazioni analoghe o simili;
6) la convenienza per la Banca;
7) l’impatto sugli interessi della Banca e dei Soggetti Collegati coinvolti;
8) la stima dell’impatto dell’operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
9) i possibili effetti negativi e i presidi da adottate per mitigare tali effetti negativi o rischi;
10) ogni altro elemento utile per garantire all’organo deliberante di adottare sull’operazione una decisione corretta, oggettiva ed imparziale.
I Responsabili dell’Operazione dovranno trasmettere all’Amministratore Indipendente la relazione sull’operazione e la documentazione acquisita in fase istruttoria (Allegato D).
Qualora, l’Amministratore Indipendente richieda un supplemento o integrazione dell’istruttoria, i Responsabili dell’Operazione dovranno provvedere nel termine assegnato. Dovranno altresì, nel medesimo termine, essere forniti all’Amministratore Indipendente tutti i chiarimenti necessari a consentire allo stesso di svolgere sull’operazione le verifiche di competenza.
Nel caso di Operazioni di Maggiore Xxxxxxxxx, i Responsabili dell’Operazione dovranno dare tempestiva comunicazione all’Amministratore Indipendente dell’avvio delle trattative con il Soggetto Collegato, al fine di consentire al predetto amministratore di partecipare alla fase di trattativa e all’istruttoria dell’operazione e consentire poi allo stesso il rilascio del parere motivato di cui al successivo paragrafo 5.2.
5.2 PARERE DELL’AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
L’Amministratore Indipendente è chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo nelle ipotesi previste dal Regolamento.
Al fine di poter esprimere il citato parere, il Responsabile dell’Operazione, anche tramite l’ausilio della Funzione Compliance della Banca, metterà a disposizione dell’Amministratore Indipendente tutta la documentazione relativa all’operazione, che verrà acquisita durante la fase istruttoria in tempo utile per la relativa deliberazione e, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, almeno 15 giorni prima della riunione consiliare che dovrà deliberare sull’operazione.
I pareri dovranno essere analitici, indicare la documentazione presa a supporto e gli eventuali pareri acquisiti da esperti esterni, e specificare le ragioni per le quali si ritiene opportuno concludere o meno l’operazione. L’Amministratore Indipendente potrà avvalersi, per le proprie attività previste dal Regolamento, di esperti e consulenti esterni, indipendenti e qualificati.
6 FASE DELIBERATIVA
6.1 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA
6.1.1 Competenza
Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
Per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si dovrà fare riferimento ai criteri previsti al punto 1.9. del Capitolo 1 (Definizioni).
Al Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposto il parere preventivo rilasciato dall’Amministratore Indipendente sull’operazione.
Nel caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell’Amministratore Indipendente, dovrà essere richiesto anche il parere preventivo del Collegio Sindacale, cui va resa congrua informativa nei termini e secondo le modalità previsti per l’informativa all’Amministratore Indipendente .
Il parere dell’amministratore indipendente va comunicato al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione almeno 3 giorni prima della riunione fissata per la discussione dell’operazione.
Il Responsabile dell’Operazione dovrà fornire mensilmente al Consiglio un aggiornamento sullo stato di esecuzione dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, sul rispetto delle condizioni stabilite dalla delibera consiliare, su eventuali inadempimenti o ogni altro fatto o evento che possa generare una perdita per la Banca.
Nel caso di Operazione di Maggiore Rilevanza deliberata dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di parere negativo o con riserva dell’Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale, dovrà essere fornita informativa annuale all’Assemblea dei Soci della Banca sulla singola Operazione di Maggiore Rilevanza. In particolare, l’informativa da rendere all’Assemblea dovrà precisare le ragioni poste alla base della delibera, il parere reso dall’Amministratore Indipendente (ed eventualmente dal Collegio Sindacale), lo stato dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, i riflessi sul patrimonio della Banca.
Rimane, inoltre, competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione ogni decisione in merito alla classificazione ed alla segnalazione alla Centrale Rischi dei crediti della Banca derivanti dai contratti relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, così come ogni accordo modificativo dei predetti contratti e/o ogni accordo transattivo, anche giudiziale.
6.1.2 Deliberazioni
La delibera del Consiglio di Amministrazione che approva un’Operazione di Maggiore Rilevanza dovrà esplicitare:
1) l’identità del Soggetto Collegato e la natura del collegamento;
2) la documentazione e gli elementi raccolti durante la fase istruttoria;
3) la documentazione raccolta durante la fase delle trattative;
4) le motivazioni (strategiche, economiche, ecc.) poste alla base dell’operazione;
5) le ragioni di eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’Operazione di Maggiore Rilevanza, rispetto a quelli standard o di mercato;
6) il parere espresso dall’Amministratore Indipendente e gli eventuali pareri di esperti esterni acquisiti dal predetto Amministratore Indipendente;
7) le modalità e dei tempi di realizzazione dell’operazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza debbono essere congruamente motivate in relazione all’opportunità e alla convenienza economica dell’operazione.
In particolare, la delibera fornisce adeguata motivazione in merito alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione debbono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.
6.2 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA
6.2.1 Competenza
Le Operazioni di Minore Rilevanza sono quelle individuate dal Regolamento, al Capitolo 1 sub punto 1.10. Le delibere sulle Operazioni di Minore Rilevanza rientrano nella competenza degli organi/soggetti competenti in base al vigente statuto delle deleghe operative della Banca. Tali organi valutano l’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Le delibere sull’Operazione di Minore Rilevanza devono contenere adeguata motivazione in merito all’interesse della Banca al compimento dell’operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Sulle Operazioni di Minore Rilevanza effettuate, gli organi deliberanti forniscono un’informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione della Banca. L’informativa deve riassumere l’insieme delle Operazioni di Minore Rilevanza deliberate – sia di natura creditizia sia di altra natura – e deve indicare:
1) le controparti con cui l’Operazione è posta in essere;
2) caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione;
3) le motivazioni dell’Operazione;
4) gli effetti della stessa dal punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico;
5) l’eventuale parere reso dall’Amministratore Indipendente o, nel caso in cui non sia stato acquisito il parere dell’Amministratore Indipendente, le relative ragioni;
6) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e la riferibilità agli standard di mercato;
7) i presidi adottati per contenere eventuali perdite.
Sulle Operazioni di Minore Rilevanza rimangono fermi gli obblighi di informativa preventiva all’Amministratore Indipendente previsti dal Regolamento a carico del Responsabile dell’Operazione.
Gli organi deliberanti le operazioni devono richiedere il parere preventivo dell’Amministratore Indipendente. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell’Amministratore Indipendente, la delibera deve essere approvata dal Direttore Generale, dal Comitato Esecutivo oppure dal Consiglio di Amministrazione, qualora l’operazione, in base alla vigente normativa aziendale, rientri tra le competenze di tali organi.
6.2.2 Informativa
L’organo deliberante fornisce trimestralmente una completa informativa al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle Operazioni di Minore Rilevanza deliberate, sulle loro principali caratteristiche e sullo stato della loro esecuzione.
Nel caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte dell’Amministratore Indipendente, l’informativa sulla singola Operazione di Minore Rilevanza va resa non appena deliberata.
6.3 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA
Se un’Operazione (di Maggiore o Minore Rilevanza) è, per legge o Statuto, di competenza dell’Assemblea, l’Amministratore Indipendente deve esprimere, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che, poi, dovrà essere sottoposta all’Assemblea, un motivato parere sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, l’Amministratore Indipendente riceve idonei flussi informativi sull’operazione con possibilità di intervento nella fase della trattativa e di istruttoria.
Xxxxx i quorum di legge e/o di Statuto, l’operazione è autorizzata dall’Assemblea solo qualora non sia stato espresso il voto contrario della maggioranza dei soci non collegati votanti.
I soci, al fine di poterne valutare il collegamento, sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento intercorrenti con la controparte dell’operazione e con la Banca.
7 OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI
7.1 OPERAZIONI EX ART. 136 TUB
7.1.1 Operazioni sottoposte alla disciplina di cui all’art. 136 del TUB: ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della disposizione
Sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Banca ai sensi dell’art. 136 del TUB, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 7.1.2, tutte le operazioni dalle quali discendono obbligazioni di qualsivoglia natura ed importo dell’Esponente Aziendale e/o di un
Soggetto Connesso a quest’ultimo, con la Banca. Pertanto, vi ricadono:
• le operazioni in cui l’Esponente sia debitore nei confronti della Banca (es, mutuo, apertura di credito, concessione di carta di credito, rilascio di garanzie fideiussorie, ecc),
• le operazioni in virtù delle quali l’Esponente sia creditore della Banca (apertura di unconto corrente bancario ovvero di un deposito a risparmio o di titoli).
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del TUB tutte le operazioni dalle quali discendono obbligazioni di qualsivoglia genere e natura riconducibili, direttamente od indirettamente, in capo all’Esponente Aziendale. A tal fine l’Esponente della Banca si obbliga a portare tempestivamente a conoscenza dell’Organo Amministrativo ogni situazione rilevante agli effetti dell’art. 136 e del presente Capitolo 7; si presume in ogni caso l’esistenza di un’obbligazione indiretta dell’Esponente Aziendale, qualora l’operazione, indipendentemente dalle condizioni contrattuali in concreto applicate, sia conclusa da un Soggetto Connesso all’Esponente Aziendale, sia esso (i) uno Stretto Familiare dell’Esponente Aziendale ovvero (ii) una società controllata dall’Esponente Aziendale o da un suo Stretto Familiare. Situazioni rilevanti agli effetti dell’applicazione dell’art. 136 del TUB e del presente Capitolo 7 sussistono altresì nei casi in cui la Banca intenda concludere obbligazioni con società di persone nelle quali l’Esponente Aziendale è socio (ad eccezione del caso di società in accomandita semplice, nella quale
l’Esponente della Banca è socio accomandante.
7.1.2 Procedura
Fermo restando l’applicazione dei presidi specifici definiti dall’art. 136 TUB per tali operazioni, le operazioni con Esponenti Aziendali e relativi Soggetti Connessi di cui al citato art. 136 del TUB sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Si applica il Paragrafo 5.2 con riguardo ai compiti dell’Amministratore Indipendente.
Per le attività di revisione/rinnovo degli affidamenti già esistenti relativi ad operazioni con parti correlate e soggetti connessi, si applica la medesima procedura prevista per la fase di istruttoria di cui al precedente punto 5.1).
Al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Amministratore Indipendente devono essere fornite con congruo anticipo, informazioni complete ed adeguate sull’operazione con Soggetti Collegati riconducibile o comunque sottoposta, in forza del presente Paragrafo 7.1, all’articolo 136 del TUB.
L’informativa dovrà essere predisposta dal Responsabile dell’operazione e dovrà essere completa sui diversi profili dell’operazione proposta (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).
L’informativa dovrà essere inoltre corredata da idonea relazione dalle Funzioni della Banca competenti per i diversi profili. In particolare, il parere dell’Amministratore Indipendente dovrà essere comunicato al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione nel termine di 3 giorni prima della riunione fissata per la discussione dell’operazione.
La approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presa con l'astensione del Consigliere interessato.
Il contenuto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 136 TUB e del presente Paragrafo 7.1 dovrà essere conforme a quanto stabilito al Paragrafo 6.1.2
La delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione deve essere presa all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo. Sarà quindi necessario ricevere il consenso scritto
dei Sindaci, eventualmente assenti, prima di rendere tecnicamente operativa la delibera del Consiglio stesso. In relazione alle sole (i) operazioni con Esponenti Aziendali o Soggetti Connessi agli Esponenti Aziendali
dalle quali non discendono posizioni di rischio per la Banca (ad esempio, per le operazioni nelle quali la controparte della Banca viene a detenere un semplice rapporto di conto corrente o di deposito a risparmio con la Banca), (ii) - all’assegnazione di carte di credito agli Esponenti Aziendali e/o ai Soggetti Connessi agli Esponenti Aziendali-, (iii) all’ammissibilità di eventuali scoperti temporanei ed entro un limite di importo predeterminato sui conti correnti attivi degli Esponenti Aziendali o Soggetti Connessi agli Esponenti Aziendali di cui al punto (i) che precede, nonché (iv) alla concessione ai soli Stretti Familiari degli Esponenti Aziendali di aperture di credito per un importo massimo non superiore ad euro 10.000, il Consiglio di Amministrazione potrà, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 136 del TUB, e ferma restando l'approvazione del Collegio Sindacale e l’osservanza della procedura di cui al presente Paragrafo 7.1.2, adottare delibere-quadro - riferite, rispettivamente, agli Esponenti Aziendali (di seguito “Delibere Quadro per Esponenti”), ovvero ai relativi Soggetti Connessi (di seguito “Delibere Quadro per Soggetti Connessi agli Esponenti”), fra loro indistintamente considerati - ivi inclusi gli Stretti Familiari degli Esponenti Aziendali per le ipotesi di cui al precedente punto (iii) -, a mezzo delle quali saranno
preventivamente determinati condizioni e termini che devono regolare i relativi rapporti contrattuali.
Le Delibere Quadro Esponenti e le Delibere Quadro Soggetti Connessi agli Esponenti sono fattispecie distinte dalle delibere quadro regolate al successivo Capitolo 8.
Lo status delle operazioni di affidamento in essere con parti correlate viene rappresentato al Consiglio di Amministrazione dall’Ufficio Controllo Crediti, che fornisce apposito prospetto riepilogativo delle posizioni in essere con le parti correlate, specificando la situazione aggiornata di ciascuna posizione rendicontata”.
7.2 ALTRE OPERAZIONI CON ESPONENTI AZIENDALI
Nel caso in cui sussista un interesse per conto proprio o di terzi, anche indiretto6 o potenziale, di un amministratore in un’operazione con Soggetti Collegati non riconducibile a nessuna delle fattispecie disciplinate dall’articolo 136 TUB e dal precedente Paragrafo 7.1:
1) l’amministratore deve darne notizia, messa a verbale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale del proprio interesse, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; l’amministratore deve dare preventiva notizia del proprio interesse ai predetti organi anche nel caso in cui sia assente alla riunione consiliare;
2) fermi restando gli obblighi previsti dall’art. 2391 cod. civ., l’amministratore ha facoltà di astenersi e/o di assentarsi qualora lo ritenga opportuno; in caso di mancata astensione, l’amministratore, nel caso di deliberazione adottata con il voto determinante del medesimo, risponde dei danni che possano derivare alla Banca dall’operazione;
3) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell’operazione.
8 DELIBERE QUADRO
8.1 COMPETENZA
Il Consiglio di Amministrazione della Banca può adottare annualmente “delibere-quadro” relativamente ad Operazioni Ordinarie e ad operazioni omogenee concluse con uno stesso Xxxxxxxx Collegato, non rientranti tra quelle di cui al Paragrafo 7.1.
Le delibere-quadro debbono essere approvate nel rispetto delle procedure previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza o per le Operazioni di Minore Rilevanza; la rilevanza della delibere-quadro è determinata dall’ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibera cumulativamente considerate.
Le delibere-quadro hanno un’efficacia non superiore ad un anno e si riferiscono ad operazioni ordinarie o con Soggetti Collegati sufficientemente determinati.
Le delibere relative ad Operazioni Ordinarie indicano i criteri e le operazioni in base ai quali un’operazione è classificabile come ordinaria.
6 Per “interesse indiretto” di un Amministratore si intende, ai fini del presente Paragrafo 7.2 interesse comunque riferito in via immediata ad un soggetto diverso da un Soggetto Connesso all’Amministratore.
Le delibere riguardanti operazioni omogenee con il medesimo Soggetto Collegato debbono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni con tali soggetti da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
All’Amministratore Indipendente deve essere fornita un’informativa con cadenza trimestrale da parte degli organi deliberanti sulle Operazioni Ordinarie e quelle omogenee concluse con il medesimo Soggetto Collegato. L’Amministratore Indipendente può formulare osservazioni al soggetto deliberante ed al Consiglio di Amministrazione della Banca ai fini dell’adozione di eventuali misure correttive.
L’organo deliberante deve inoltre fornire al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un’informativa annuale, sulle operazioni concluse sulla base delle delibere – quadro del Consiglio di Amministrazione, sulle loro principali caratteristiche e sul loro stato di esecuzione.
9 ESENZIONI E DEROGHE
La disciplina prevista al precedente Capitolo 6 del Regolamento non si applica alle seguenti operazioni con Soggetti Collegati:
a) Operazioni di Importo Esiguo;
b) Operazioni Ordinarie.
9.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO
Ai fini della individuazione della fattispecie di cui al presente Paragrafo 9.1, si considerano Operazioni di Importo Esiguo le singole operazioni compiute dalla Banca il cui controvalore risulti inferiore o pari ad euro 50.000, purché non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e purché non rientranti tra le operazioni con esponenti bancari di cui al precedente Paragrafo 7.1.
Resta ferma in ogni caso la facoltà dell’organo/soggetto competente a deliberare l’operazione - sulla base del sistema di deleghe e poteri della Banca –, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre l’operazione esentata alle cautele previste dal Regolamento.
9.2 OPERAZIONI ORDINARIE
Le Operazioni Ordinarie sono deliberate dagli organi / soggetti competenti sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca.
La deliberazione deve contenere elementi idonei a comprovare il carattere “ordinario” dell’operazione, alla luce anche di quanto stabilito dall’allegato B.
All’Amministratore Indipendente deve essere fornita una periodica informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca con Soggetti Collegati, anche su base aggregata, a cadenza almeno annuale. L’Amministratore Indipendente può formulare osservazioni all’organo/soggetto deliberante - sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca -, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione della Banca ai fini dell’adozione di eventuali misure correttive.
L’organo/soggetto deliberante deve in ogni caso fornire – per il tramite della Funzione Compliance della Banca – al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa
con cadenza almeno annuale sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca e sulle loro principali caratteristiche.
Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’organo/soggetto deliberante di sottoporre l’Operazione Ordinaria alle cautele previste dal Regolamento per le Operazioni di Minore Rilevanza.
Non rientrano in ogni caso nelle Operazioni Ordinarie – e, pertanto, sono soggette all’iter deliberativo di cui al precedente Capitolo 7 – le operazioni di cui al precedente Paragrafo 7.1.
10 SISTEMA DEI CONTROLLI
10.1 INTERNAL AUDIT
Il rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento sarà oggetto di apposite verifiche da parte della funzione di Internal Auditing, segnalando tempestivamente alla Funzione di Compliance, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca eventuali anomalie o violazioni alle disposizioni del Regolamento da parte di altre funzioni della Banca.
La predetta Funzione di Internal Auditing provvederà a relazionare trimestralmente l’Amministratore Indipendente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell’esito delle verifiche effettuate.
Inoltre, alla predetta Funzione è demandato il controllo e la verifica dell’esistenza di eventuali conflitti di interesse inerenti all’attività creditizia e di raccolta, all’attività di investimento in beni di natura finanziaria e non (es. investimenti immobiliari), alle attività di consulenza e ad ogni altra attività effettuata dalla Banca.
10.2 RISK MANAGEMENT
La funzione di Risk Management verifica che le Attività di Rischio della Banca, con riferimento alle operazioni disciplinate dal presente Regolamento, siano coerenti con i livelli di rischio della Banca e, quindi, che siano continuamente rispettati i limiti assegnati alle diverse strutture ed unità operative della Banca.
10.3 COMPLIANCE OFFICER
Al Responsabile della Funzione Compliance è demandato il controllo della conformità del presente Regolamento alle disposizioni di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti, con obbligo di segnalare tempestivamente all’Amministratore Indipendente e al Collegio Sindacale ogni proposta di modifica del Regolamento, necessaria o opportuna anche in conseguenza di eventuali cambiamenti della struttura organizzativa e/o dell’operatività della Banca.
Con cadenza trimestrale, l’Area Crediti dovrà infine far pervenire al Consiglio di Amministrazione un’informativa sui saldi di periodo relativi a qualsiasi operazione di finanziamento, rientrante nella disciplina del Regolamento, conclusa dalla Banca.
10.4 AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
L’Amministratore Indipendente svolgerà un ruolo di supporto alle predette funzioni di controllo, nello svolgimento delle attività loro demandate ai sensi del Regolamento.
L’Amministratore Indipendente potrà, inoltre, effettuare proposte sull’organizzazione dei controlli nonché sulle verifiche di coerenza dell’attività di assunzione e gestione dei rischi nei confronti di Soggetti Collegati.
10.5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione tutte le decisioni riguardanti le azioni da porre in essere nel caso di operazioni, da qualsiasi organo approvate, che hanno comportato una perdita, nonché le decisioni relative ad eventuali accordi transattivi, giudiziali ed extragiudiziali, relativi ad operazioni disciplinate dal presente Regolamento.
Del pari, rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione le classificazioni di ogni operazione disciplinata dal presente Regolamento, ivi incluso il passaggio a “sofferenza”.
Le delibere previste dal presente paragrafo 10.5 dovranno essere adottate con il parere motivato dell’Amministratore Indipendente, sentito il Collegio Sindacale della Banca.
11 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Ogni modifica od integrazione sostanziale del Regolamento dovrà essere adottata previo parere favorevole vincolante dell’Amministratore Indipendente e del Collegio Sindacale della Banca, sentite le principali Funzioni aziendali interessare (in particolare, Compliance e Risk Managemement).
Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta, con cadenza almeno biennale, l’efficacia del presente Regolamento.
Allegato A
METODOLOGIE DI CALCOLO PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE “OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA”
a) “Indice di rilevanza del controvalore”: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.
Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con regolamento (CE) n. 1606/2002;
iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.
Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo7.
b) “Indice di rilevanza dell’attivo”: è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Banca8. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;
ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell’attività ceduta.
Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall’acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
i) in caso di acquisizione, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all’attività;
ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell’attività.
7 Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.
8 Nell’attivo devono essere ricomprese le poste “fuori bilancio”.
Allegato B
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI ORDINARIE
Possono essere classificate come operazioni ordinarie le operazioni:
- rientranti nell’ordinaria operatività, di cui al successivo punto a);
- concluse a condizioni di mercato o standard secondo i criteri indicati al successivo punto b);
- rientranti negli ulteriori criteri di ordinarietà indicati al successivo punto c).
a) Criteri di individuazione dell’ordinaria operatività.
a.1 Per ordinaria operatività della Banca si intende l’insieme delle principali attività generatrici di ricavo – o strumentali alle stesse - e delle attività di gestione, diverse da quelle indicate al punto a.3.
In particolare rientrano in tale definizione:
⮚ la raccolta e l’impiego di risorse;
⮚ i servizi di sportello;
⮚ i servizi di erogazione del credito, incluso il rilascio di massimali operativi e caps di tramitazione;
⮚ i servizi di tramitazione della Riserva Obbligatoria;
⮚ i servizi di compravendita banconote;
⮚ prestazioni od ottenimento di servizi (ivi inclusi incarichi professionali).
⮚ attività in outsourcing;
⮚ contratti di finanziamento per cassa o di firma, ivi inclusi i versamenti infruttiferi conto soci;
⮚ contratti di deposito;
⮚ accordi con previsione di garanzie (reali o personali) o penali;
⮚ conferimento di incarichi professionali;
⮚ servizi di investimento individuati dal TUF per i quali la Banca risulta autorizzata;
⮚ servizi di custodia, deposito, amministrazione, regolamento e back-office titoli.
a.3 Non rientrano tra le Operazioni Ordinarie della Banca, e pertanto non possono essere considerate Operazioni Ordinarie, le seguenti attività:
⮚ l’acquisto/vendita di attività materiali e immateriali, ad eccezione di quelle espressamente elencate nei punti precedenti, rientranti nel core business della Banca;
⮚ l’acquisto/vendita di partecipazioni;
⮚ l’acquisto/vendita di rami d’azienda;
⮚ le operazioni di fusione/incorporazione;
⮚ l’acquisto di beni e servizi;
⮚ la locazione di immobili.
b) Criteri di valutazione dell’applicazione di condizioni di mercato o standard.
Per operazioni concluse a condizioni di mercato o standard si devono intendere le operazioni:
⮚ a cui vengono applicate le condizioni di listino o condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per le stesse tipologie di servizio,
ovvero
⮚ basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.
c) Ulteriori criteri da prendere in considerazione per la valutazione di ordinarietà dell’operazione.
Fermo restando il rispetto dei criteri sopra evidenziati, per poter classificare un’operazione come “Ordinaria”, devono essere rispettati anche i seguenti requisiti:
c.1 la controparte con cui viene effettuata l'operazione deve appartenere alla usuale categoria di clientela a cui la Banca eroga quel determinato tipo di servizio;
c.2 i termini e le condizioni contrattuali – anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo – devono essere in linea con le prassi negoziali della Banca e di mercato.
Allegato C
MODULO DI DICHIARAZIONE PARTE CORRELATA
La scrivente:
[cognome e nome] nato/a , il ,
X.X. xxxxxxxxx in ; ovvero
[denominazione o ragione sociale], con sede in , C.F. , iscritta al Registro delle Imprese di
con numero , in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, sig.
dà atto di aver ricevuto copia del Regolamento per le Operazioni con Soggetti Collegati, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Lombardo Veneto S.p.A. in data , ed attesta di aver letto e compreso le disposizioni.
Consapevole che la mancata dichiarazione può dare luogo a responsabilità civile e penale.
DICHIARA
a) di prendere atto ed accettare le disposizioni del Regolamento;
b) di rivestire la qualità di “Parte Correlata” del Credito Lombardo Veneto S.p.A. (“Banca”) secondo la definizione prevista nel Regolamento, in quanto:
□ esponente aziendale della Banca;
□ partecipante della Banca;
□ esponente soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti della Direzione Generale, ovvero del Consiglio di Amministrazione, ovvero del Collegio Sindacale della Banca;
□ esponente società o impresa su cui la Banca esercita il controllo o un’influenza notevole.
c) di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all’osservanza delle stesse;
d) di aver adeguatamente informato, anche ai sensi del D. Lgs 196/03, gli stretti familiari, così come individuati nel sopraccitato Regolamento, circa le finalità e le modalità del trattamento ivi previsto.
INDICA
• I seguenti recapiti personali: n. tel.
n. fax e-mail
• le informazioni richieste negli Allegati al presente modulo attestanti l’elenco dei Soggetti Connessi.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Segretario del Consiglio di Amministrazione del Credito Lombardo Veneto
S.p.A. eventuali variazioni relative ai dati dichiarati.
(data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, la scrivente presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nel presente modulo, da parte del Credito Lombardo Veneto S.p.A. per l’espletamento delle finalità previste nel presente codice. Alla scrivente sono attribuiti diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
(data) (firma)
Allegato D
ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA RELAZIONE ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
Preso atto del disposto dell'art. 5,1 del Regolamento in materia di operazioni con Soggetti Collegati o in Conflitto di Interesse* si formula la seguente relazione all'Amministratore indipendente:
1 | Responsabile/i dell'Operazione: | |
2 | Soggetto Collegato e le altre controparti; | |
3 | natura del collegamento; | |
4 | descrizione dell’operazione con le relative condizioni economiche e contrattuali; | |
5 | stato delle trattative; | |
6 | le condizioni e le prassi di mercato adottate per operazioni analoghe o simili; | |
7 | la convenienza per la Banca; | |
8 | l’impatto sugli interessi della Banca e dei Soggetti Collegati coinvolti; | |
9 | stima dell’impatto dell’operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca; | |
possibili effetti negativi e i presidi da adottate per mitigare tali effetti negativi o rischi; | ||
10 | altri elementi utili per garantire all’organo deliberante di adottare sull’operazione una decisione corretta, oggettiva ed imparziale. |
Alla luce di quanto sopra si evidenza che, a parere dei responsabili, l'operazione
• presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio;
• non presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio;
Si allegano i seguenti documenti: 1. ….
Data
* REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI O IN CONFLITTO DI INTERESSI Art. 5.1 ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle operazioni, di competenza di qualsiasi organo ovvero di qualsiasi struttura, ufficio o responsabile della Banca, deve avvenire in modo da soddisfare le necessarie esigenze di correttezza sostanziale e trasparenza.
Nel caso in cui l’istruttoria concluda che l’operazione presenti condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio, la documentazione da acquisire necessariamente nel corso dell’istruttoria contiene gli elementi di idoneo riscontro.
In ogni altro caso, pur operandosi nell’ambito di condizioni di reciproca convenienza per la Banca e per i contraenti, vengono indicate le condizioni applicate e le motivazioni e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche delle operazioni e dell’interesse della Banca.
Qualora non sia riscontrabile l’equivalenza a condizioni di mercato, dovranno essere adottate tutte le cautele istruttorie per giustificare, in ogni caso, la correttezza dell’operazione e la salvaguardia del patrimonio della Banca.
I Responsabili dell’Operazione che intendono proporre un’operazione sono responsabili della fase istruttoria e, in particolare, responsabili della raccolta dell’intera documentazione necessaria per procedere alla deliberazione dell’operazione.
Qualora l’Operazione coinvolga un Soggetto Collegato, il Responsabile dell’Operazione avrà cura di raccogliere la documentazione in precedenza indicata e di predisporre una relazione nella quale indicare, quantomeno:
11) il Soggetto Collegato e le altre controparti;
12) la natura del collegamento;
13) la descrizione dell’operazione con le relative condizioni economiche e contrattuali;
14) lo stato delle trattative;
15) le condizioni e le prassi di mercato adottate per operazioni analoghe o simili;
16) la convenienza per la Banca;
17) l’impatto sugli interessi della Banca e dei Soggetti Collegati coinvolti;
18) la stima dell’impatto dell’operazione sul patrimonio di vigilanza della Banca;
19) i possibili effetti negativi e i presidi da adottate per mitigare tali effetti negativi o rischi;
20) ogni altro elemento utile per garantire all’organo deliberante di adottare sull’operazione una decisione corretta, oggettiva ed imparziale.
I Responsabili dell’Operazione dovranno trasmettere all’Amministratore Indipendente la relazione sull’operazione e la documentazione acquisita in fase istruttoria.
Qualora, l’Amministratore Indipendente richieda un supplemento o integrazione dell’istruttoria, i Responsabili dell’Operazione dovranno provvedere nel termine assegnato. Dovranno altresì, nel medesimo termine, essere forniti all’Amministratore Indipendente tutti i chiarimenti necessari a consentire allo stesso di svolgere sull’operazione le verifiche di competenza.
Nel caso di Operazioni di Maggiore Xxxxxxxxx, i Responsabili dell’Operazione dovranno dare tempestiva comunicazione all’Amministratore Indipendente dell’avvio delle trattative con il Soggetto Collegato, al fine di consentire al predetto amministratore di partecipare alla fase di trattativa e all’istruttoria dell’operazione e consentire poi allo stesso il rilascio del parere motivato di cui al successivo paragrafo 5.2.