PARTE GENERALE
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali
(emanato con D.R. n. 851/2012 del 05.07.2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/2012 del 09.11.2012 e D.R. 1583/2017 del 30.11.2017, in vigore dal 07.07.2012, testo aggiornato al 01.12.2017)
PARTE GENERALE
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente Regolamento concerne l’assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Management, e l’acronimo, DiSA, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna, Forlì e Rimini, ed ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.
4. Le tre sedi sono denominate Dipartimento di Scienze Aziendali sede di Bologna, Dipartimento di Scienze Aziendali sede di Forlì e Dipartimento di Scienze Aziendali sede di Rimini.
Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell’esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all’Articolo 18, comma 5, lettera c.
dello Statuto d’Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l’eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)
Il Dipartimento di Scienze Aziendali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell’ambito dell’amministrazione, la gestione e l’organizzazione di ogni tipologia di azienda e istituzione pubblica o privata.
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d’Ateneo.
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE
Articolo 5 (Organi del Dipartimento) Sono Organi del Dipartimento:
a. Il Direttore;
b. Il Consiglio;
c. La Giunta.
Articolo 6 (Il Direttore)
1. Il Direttore è di norma un professore ordinario del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d’Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 dello Statuto d’Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse sentiti i Direttori delle Sedi;
e. propone le previsioni sull’utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all’adozione;
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
h. formula al Consiglio d’Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture, sentiti i Direttori delle Sedi;
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell’Articolo 17, comma 5 dello Statuto d’Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
a. è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
b. sovraintende all’attività di ricerca curandone la valutazione;
c. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d’Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull’assolvimento di tali compiti;
x. xxxxx a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2 ai Direttori di Sede.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell’elezione dei Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
a. il Direttore che lo presiede;
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% (con eventuale arrotondamento per eccesso) dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell’Articolo 10 del presente regolamento;
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 1 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
f. un rappresentante eletto degli assegnisti di ricerca.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
x. xxxxxxx, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale – Piano Strategico di Ateneo;
d. propone il budget agli Organi di Governo dell’Ateneo competenti;
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
x. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d’Ateneo pertinenti;
i. decide l’eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell’Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
x. propone l’attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
l. propone l’istituzione delle strutture di cui all’Articolo 25, comma 1 dello Statuto d’Ateneo;
x. xxxxxxx le previsioni sull’utilizzo delle risorse;
n. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
o. formula la proposta di attivazione, disattivazione e regolamentazione dei corsi di studio, la partecipazione a Xxxxxx, la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto, l'attribuzione di compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
p. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere c, d), e), f), m), n), o), delibera dopo aver acquisito il parere delle Sedi;
q. per contribuire alla costituzione del Consiglio delle Scuole con il 10% dei propri docenti tenendo conto delle unità operative di sede, designa almeno il 50% dei componenti tra i Coordinatori dei Corsi di Studio regolarmente eletti e la rimanente parte tra i docenti della Giunta;
r. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d’Amministrazione l’articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all’Articolo 16;
s. assegna il budget di funzionamento alle Sedi rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d’Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
t. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all’Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all’Articolo 16, comma 3;
u. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
v. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
w. detta i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell’Ateneo;
x. propone alla Scuola competente, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l’istituzione, l’attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo. Propone direttamente l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla
Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta;
x. xxxxxxxx, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Xxxxxx sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
a. approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse di cui alla lettera w., comma 1;
b. approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
x. xxxxxxxx sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
d. Concorda con ciascuna Scuola il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto di Ateneo.
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare ai Direttori di Sede gli atti sull’utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonchè quelli sull'utilizzazione delle risorse finalizzate e assegnate alle Sedi o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all’Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell’elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l’integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.
5. Di norma ha diritto all’elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento.
Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.
6. Ogni elettore può esprimere sino a un terzo dei nominativi da votare; fino a 5 nominativi da votare l’elettore può esprimere una sola preferenza.
Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)
1. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.
3. A parità di voti, risulterà eletto chi può garantire una permanenza più lunga nell’organo (inclusi gli eventuali rinnovi di contratti già deliberati); in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento) Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l’applicazione dell’Articolo 38, comma 12 dello Statuto d’Ateneo.
Articolo 13 (La Giunta)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
a. il Direttore, che la presiede;
b. il Vicedirettore;
c. i Direttori di Sede;
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
e. da 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
f. da 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
g. da 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori designati dal Direttore in funzione di particolari esigenze di rappresentanza dei settori scientifico disciplinari.
3. L’elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell’ambito delle singole componenti.
4. L'indizione dell'elezione della Giunta spetta al Direttore.
5. L'elezione deve ritenersi valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.
6. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di nomina; in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
7. Nel caso di dimissioni, di decadenza o comunque di cessazione, all'eletto subentra, per lo scorcio del mandato, il primo dei non eletti.
8. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
9. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.
Articolo 13 bis (Commissioni della Giunta)
1. La Giunta di dipartimento svolge la propria attività avvalendosi di norma di commissioni permanenti e gruppi di lavoro coordinati da un componente designato dalla stessa.
2. Costituiscono commissioni permanenti della Giunta:
a. commissione Didattica con il compito di istruire tutte le attività relative alla programmazione e gestione delle attività didattiche, costituita da: il Direttore, i Direttori di Sede, i Coordinatori dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è responsabile, il Xxxx di Bologna Business School o un suo delegato alla didattica se professori o ricercatori dell'Università di Bologna, un membro scelto tra i Direttori dei Master di cui il
Dipartimento è responsabile, i Coordinatori dei Dottorati di ricerca;
b. commissione Ricerca con il compito di istruire tutte le attività relative alla programmazione, incentivazione e valutazione delle attività di ricerca, i cui membri sono individuati dalla Giunta in modo da garantire una adeguata rappresentanza dei diversi SSD e delle tre sedi;
c. commissione Sviluppo del Personale con il compito di istruire tutte le attività legate alla programmazione dei ruoli, al reclutamento e allo sviluppo professionale del personale,
coordinata dal Direttore e di cui fanno parte i tre Direttori di Sede e un professore ordinario per ognuno dei SSD.
PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
Articolo 14 (Sedi del Dipartimento)
1. Il Dipartimento di Scienze Aziendali, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno tre sedi una a Bologna, una a Forlì e una a Rimini. Fanno parte della Sede i professori e ricercatori che in essa hanno sede di servizio.
2. Sedi del Dipartimento
a. Ciascuna Sede del Dipartimento è identificata sulla base di un progetto scientifico, didattico e culturale che accomuna più ambiti disciplinari o settori scientifico-disciplinari e risponde ad esigenze di sviluppo della ricerca dipartimentale nella sede nonché alle esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica;
b. esercita l’autonomia gestionale, rispettando l’unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, all’interno della contabilità generale del Dipartimento.
c. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
d. è assegnataria dei punti organico attribuiti al Dipartimento per il reclutamento del personale docente e ricercatore sulla base delle delibere di Consiglio di Dipartimento, che dispongono coerentemente ai criteri generali, sentita la Giunta.
3 Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.
4. Sono organi della Sede il Direttore e l'Assemblea.
Articolo 15 (Il Direttore di Sede)
1. Il Direttore di ciascuna sede è eletto dall'Assemblea di Sede, fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore del Dipartimento e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta. La decadenza o l'interruzione del mandato del Direttore di Dipartimento determina la decadenza dei Direttori di Sede.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Direttore di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Direttore di Sede:
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della Sede e definisce i livelli dei servizi;
b. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
c. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all’Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
d. sovraintende all’impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al
Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d’Ateneo;
e. presiede e convoca l'Assemblea di Sede;
f. è responsabile dell’attuazione nella sede di quanto deliberato dagli organi collegiali;
g. sovraintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d’Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull’assolvimento di tali compiti;
h. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche.
Articolo 15 bis (L'Assemblea di Sede)
1. L'Assemblea di Sede è costituita dai professori e ricercatori che in essa hanno la sede di servizio.
2. L'Assemblea di Sede:
a. formula proposte al Consiglio di Dipartimento di programmazione dell’offerta formativa della sede e di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante della sede;
b. formula proposte al Consiglio di Dipartimento di programmazione del fabbisogno di personale della Sede e di copertura di posti di professore e ricercatore;
c. formula proposte di programmazione dei compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica;
d. formula proposte sulle previsioni di utilizzo delle risorse attribuite alla sede;
e. formula proposte al Consiglio di Dipartimento in merito ai pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
f. formula proposte al Consiglio di Dipartimento per la costituzione di sezioni, centri, laboratori ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento;
g. nelle procedure selettive per il reclutamento del personale docente e ricercatore della Sede, formula proposte al Consiglio di Dipartimento per la definizione del bando;
h. nelle procedure selettive per il reclutamento del personale docente e ricercatore della Sede, formula proposte al Consiglio di Dipartimento per la designazione di un membro su tre oppure di due membri su cinque nelle commissioni di concorso, scelti tra docenti di elevato e comprovato standard scientifico internazionale.
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori ScientificoDisciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l’insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all’interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all’Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all’assetto dipartimentale.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 17 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.
PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 18 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
a. forme di consultazione sincrone;
b. l’individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l’approvazione delle delibere.
Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)
Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione, rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, u proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art.
7 del DR n. 743/2012.
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