STATUTO EBLART
STATUTO EBLART
(approvato dall’Assemblea dei soci fondatori del 9 maggio 2019)
STATUTO EBLART
(approvato dall’Assemblea dei soci fondatori del 9 maggio 2019)
ART.1 COSTITUZIONE
E’ costituita tra le Organizzazioni dell’Artigianato Regionale del Lazio (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e C.L.A.A.I.) e le Organizzazioni dei Sindacati dei Lavoratori Dipendenti Regionali del Lazio (CGIL, CISL, UIL) una libera Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II del Libro I del Codice Civile, con la seguente denominazione “ENTE BILATERALE DEL LAZIO PER L’ARTIGIANATO”, che potrà anche assumere la denominazione di “EBLART”, di seguito così definito o anche semplicemente Ente Bilaterale del Lazio o Ente Bilaterale o Ente.
ART. 2 SEDE E DURATA
L’Ente ha sede nel Comune di Roma ed ha durata illimitata.
È di competenza del Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della Sede nell’ambito del
territorio del Comune di Roma.
Qualora se ne presenti l’opportunità, potranno essere istituiti, mediante apposita regolamentazione, recapiti operativi (sportelli) dell’Ente nel territorio delle province del Lazio secondo le modalità definite dal Regolamento dell’Ente.
ART. 3
SCOPI E FINALITA’
L’Ente Bilaterale del Lazio è costituito in applicazione dell’art. 4 dell’accordo interconfederale del 22 dicembre 1983 e dell’accordo interconfederale del 21 luglio 1988 e successivi accordi o modifiche che interverranno in materia.
L’Ente non ha fini di lucro ed ha lo scopo di rendere operative intese tra le parti costituenti di cui all’art. 1, finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del Lazio, degli imprenditori artigiani e dei loro famigliari collaboratori.
Ha lo scopo altresì di favorire complessivamente lo sviluppo e il consolidamento nel Lazio dell’artigianato e del lavoro dipendente nel settore, con particolare riguardo agli aspetti del mercato del lavoro, della formazione, dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso proposte di iniziative da concertare tra le parti costituenti di cui all’art. 1, la Regione Lazio ed altri Enti pubblici e privati, al fine di sostenere la competitività del sistema regionale.
In particolare, in attuazione dei suddetti scopi, l’EBLART potrà gestire fondi derivanti da accordi interconfederali, intercategoriali o categoriali.
Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Parti sociali costituenti.
Gli scopi di cui sopra verranno perseguiti secondo quanto previsto nel regolamento che diverrà parte integrante del presente Statuto.
ART. 4
CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI
Xxxxx deroghe previste dagli accordi tra le parti sociali, potranno usufruire delle prestazioni e dei servizi offerti dall’EBLART le aziende ed i lavoratori in regola con i versamenti per la bilateralità di cui agli Accordi Interconfederali vigenti, secondo le modalità esplicitate nel Regolamento per l’offerta dei servizi e delle prestazioni regionali.
Le prestazioni erogate saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.
Il Consiglio di Amministrazione dell’EBLART potrà stabilire la tipologia delle prestazioni e le modalità di erogazione, i regolamenti di funzionamento dei Fondi gestiti dall’Ente, nonché, previo accordo tra le parti sociali costituenti, versamenti per la bilateralità di importo superiore a quelli definiti dagli Accordi Interconfederali vigenti, finalizzati all’erogazione di prestazioni aggiuntive.
L’EBLART provvede, altresì, ad erogare a livello regionale le prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, denominato FSBA, istituito in attuazione dell’art. 27 del Decreto Legislativo 14/09/2015, n. 148 e degli Accordi Interconfederali del 10/12/2015 e del 18/01/2016, sottoscritti dalle Parti sociali nazionali.
L’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene in conformità con le disposizioni previste dal Regolamento del Fondo, sulla base di una apposita convenzione operativa sottoscritta tra FSBA ed Ente Bilaterale del Lazio.
ART. 5 SOCI
I soci dell’EBLART si distinguono in fondatori ed ordinari.
A) Sono Soci fondatori:
- le Organizzazioni Regionali di rappresentanza dell’Artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI
e CLAAI;
- le Organizzazioni Regionali Sindacali dei Lavoratori Dipendenti CGIL, CISL e UIL.
Unicamente tali soci, anche se fusi tra loro e/o con denominazione e ragione sociale variata, manterranno,
anche in futuro, la qualifica di “Soci Fondatori”.
B) Soci ordinari
Hanno titolo di essere ammessi quali soci ordinari dell’Ente le imprese artigiane, nonché i relativi consorzi, operanti nel territorio regionale ed iscritte negli albi provinciali di cui alla Legge n. 443/1985 che hanno alle loro dipendenze personale al quale è garantita l’applicazione dei CCNL del settore, ovvero dei contratti collettivi regionali per i comparti scoperti dalla contrattazione nazionale.
Potranno altresì iscriversi all’Ente tutte le altre imprese, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, che ne facciano richiesta e che paghino la quota d’iscrizione in applicazione del CCNL di settore dell’artigianato, degli Accordi Interconfederali vigenti.
Per i soci ordinari l’iscrizione all’EBLART ha carattere annuale e si verifica e sostanzia con il versamento delle quote di contribuzione annuali previste dagli accordi interconfederali nazionali e/o regionali siglati tra le parti sociali.
Stante le modalità di adesione previste dal Regolamento attuativo, i soci ordinari effettivi partecipano alla vita sociale dell’Ente non direttamente ma attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza di cui al punto A).
ART. 6
CESSAZIONE DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato cessa con:
a) lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa dell’Ente;
b) la cancellazione dell’impresa artigiana, iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane;
c) la cessazione, per qualsiasi causa, dell’impresa artigiana e non iscritta;
d) il decesso del dipendente iscritto;
e) la cessazione dell’assistenza gestita dall’Ente Bilaterale;
f) l’esclusione, disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di gravi irregolarità
commesse dagli iscritti nei confronti dell’Ente.
In caso di cessazione dell’iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per quote versate, fermo
restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla adesione all’Ente. Le modalità ed i tempi di cessazione saranno definiti dal Regolamento dell’Ente.
ART. 7 CONTRIBUTI E VERSAMENTI
L’Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato trae i mezzi per conseguire le proprie finalità:
a) dai versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni degli accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati, recepite dai regolamenti dell’Ente;
b) da eventuali altri fonti pubbliche o private;
c) da eventuali entrate derivanti anche da iniziative sociali;
d) da lasciti, regalie, donazioni.
Inoltre, l’Ente potrà essere delegato a riscuotere sulla base di precisi mandati o formule contrattuali o convenzionali, versamenti, pagamenti, quote associative o contributi di competenza di altri soggetti economici e sociali.
Per le spese di impianto e di gestione ordinaria e straordinaria l’Ente potrà valersi di tutte le entrate, i
contributi, i versamenti e le quote sopradescritti.
Sono Organi dell’Ente:
- L’Assemblea;
ART. 8
ORGANI DIRIGENTI E DI CONTROLLO DELL’ENTE
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vicepresidente dell’Ente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 9 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta di 24 (ventiquattro) membri nominati da Soci Fondatori di cui:
a) Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni Artigiane di cui all’art.1;
b) Dodici (12) in qualità di rappresentanti dalle Organizzazioni Sindacali Confederali regionali dei
lavoratori di cui all’art.1.
I rappresentanti dell’Assemblea designati dalle Organizzazioni Artigiane e Sindacali Confederali Regionali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai componenti dell’Assemblea può essere revocato il mandato in qualsiasi momento dal Socio Fondatore che li ha nominati.
Conseguentemente possono essere sostituiti dall’Organizzazione di appartenenza previa lettera raccomandata. In tal caso il consigliere subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
L’Assemblea si riunisce di norma su convocazione del Presidente dell’Ente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente.
L’Assemblea è convocata per fax o e-mail almeno 12 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea si riunisce di norma ogni semestre, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dei consiglieri dell’Assemblea o la riunione sia stata richiesta dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Ente o dal Collegio dei Revisori dei Conti, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
Gli avvisi di convocazione devono contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli
argomenti all’ordine del giorno.
In fase di rinnovo dell’organo, solo per la prima convocazione, la riunione sarà convocata dal Consigliere più
anziano (anzianità anagrafica).
Per la validità delle riunioni dell’Assemblea è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti, dei quali almeno otto per ciascuna delle parti. È consentita la possibilità di delega, con il limite di due deleghe per ciascun componente.
La riunione potrà tenersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché in Italia, preferibilmente in una città della Regione Lazio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, da altro consigliere designato dalla stessa Assemblea.
ART. 10
POTERI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea delibera sulla nomina delle cariche sociali, sull’approvazione del bilancio e sulle modifiche
statutarie e su ogni altro argomento gli sia sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.
All’Assemblea spetta in particolare:
▪ Approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
▪ Approvare il regolamento dell’Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
▪ Eleggere il Presidente dell’Ente su designazione delle Organizzazioni artigiane;
▪ Eleggere il Vicepresidente dell’Ente su designazione delle Organizzazioni sindacali;
▪ Nominare i Revisori dei Conti;
▪ Deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali dell’attività dell’Ente;
▪ Deliberare in ordine agli eventuali compensi agli Amministratori e ai Revisori dei Conti.
▪ Ratificare le modifiche al presente Statuto stabilite con voto unanime dai Soci Fondatori;
▪ Ratificare lo scioglimento dell’Ente stabilito con accordo sindacale dalle OO.AA. e dalle XX.XX.
ART. 11
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea ed è composto da otto (8) consiglieri, compresi il Presidente e il Vicepresidente dell’Ente.
Sei (6) tra i componenti del Consiglio di Amministrazione sono così nominati:
- Tre (3) fra i componenti dell’Assemblea designati dai consiglieri espressi dalle Organizzazioni Artigiane del Lazio.
- Tre (3) fra i componenti dell’Assemblea designati dai consiglieri espressi dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Lazio.
I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione avrà la stessa durata dell’Assemblea.
La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire la presenza di tutte le Associazioni
artigiane e sindacali costitutive come specificate all’articolo uno del presente Statuto. Lo stesso si riunisce su convocazione del Presidente.
Gli avvisi di convocazione devono contenere la indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli
argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, per fax o e-mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di evidente urgenza, diversi termini di preavviso potranno essere previsti previo l’accertamento della disponibilità di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere revocato il mandato in qualsiasi momento dal socio fondatore che li ha nominati. Conseguentemente possono essere sostituiti dall’Organizzazione di appartenenza previa lettera raccomandata. In tal caso il Consigliere subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
Articolo 12
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente nel modo più ampio. In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:
▪ Promuovere gli atti e i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto
funzionamento dell’Ente.
▪ Provvedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Ente e delle relative note esplicative.
▪ Predisporre il regolamento dell’Ente.
▪ Nominare il Direttore dell’Ente.
▪ Deliberare, su proposta del Direttore, in merito all’inquadramento contrattuale e normativo del Personale dell’Ente e alla sua dotazione organica.
▪ Adottare e modificare il Regolamento per l’offerta dei servizi e delle prestazioni regionali.
▪ Deliberare sull’erogazione delle prestazioni.
▪ Deliberare sui reclami presentati dalle aziende e dai lavoratori iscritti all’Ente in merito alle
contribuzioni ed erogazioni delle prestazioni.
Al Consiglio di Amministrazione potranno essergli delegati tutti i poteri, tranne quelli esplicitamente riservati
all’Assemblea.
ARTICOLO 13
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; le convocazioni possono essere effettuate anche per fax o e-mail, ecc., previo riscontro. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 6 membri, di cui 3 espressione di CGIL, CISL e UIL, su 8 che rappresentino pariteticamente le parti costituenti.
È consentita la possibilità di delega, con il limite di una delega per ciascun componente. Per la validità delle votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
ART. 14
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL’ENTE
L’Assemblea elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell’Ente. Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vicepresidente, hanno la legale rappresentanza dell’Ente di fronte a terzi ed in giudizio.
Gli stessi sovrintendono al funzionamento dell’Ente e svolgono ogni altro compito che venga loro delegato
dall’Assemblea.
Promuovono di concerto le convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne presiedono le riunioni.
Danno esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché a tutti gli atti amministrativi e contabili, a firma congiunta.
Essi durano in carica fino alla scadenza dell’Assemblea che li ha eletti e possono essere rieletti una sola volta.
Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione in caso d’assenza o d’impedimento di uno degli stessi provvederà a nominare, limitatamente al periodo di assenza o impedimento un Consigliere delegato alla firma congiunta previo deposito della medesima.
Art. 15
IL DIRETTORE
Il Direttore è responsabile delle attività operative e della gestione del personale dell’Ente e risponde al
Consiglio di Amministrazione.
Xxxxxxx con il Presidente e il Vicepresidente al fine di dare attuazione alle delibere dell’Ente. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, senza diritto di voto. Il Direttore ha funzioni dirigenti con riferimento alle seguenti attribuzioni:
- sovrintendere all’attività organizzativa ed amministrativa dell’Ente;
- garantire l’operatività degli organi.
Il Direttore svolge ogni altro compito di ordinaria amministrazione che sarà specificato e definito con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16
RIMBORSI SPESE E COMPENSI
Eventuali indennizzi o rimborsi spese per il Presidente e il Vicepresidente nonché gettoni di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, potranno essere definiti nel regolamento di cui all’art. 25 del presente Statuto.
ART. 17 VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sia ordinarie sia straordinarie, dovranno risultare da Xxxxxxx redatti dal Direttore o da persona dallo stesso incaricata e dovranno essere riportate nei relativi Libri Verbali.
ART. 18
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio Consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione è esaminato e approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio consuntivo è portato, quindi, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, all’approvazione dell’Assemblea dell’EBLART.
Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, sarà portato all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati di comune
accordo dai Soci e nominati dall’Assemblea.
I due supplenti sono designati dalle parti che hanno espresso i componenti effettivi. I componenti dei Revisori sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali:
- uno, con la funzione di Presidente, designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- uno designato da una Organizzazione Sindacale dei lavoratori fra quelle che non esprimono il Presidente del Collegio;
- uno designato da un’Organizzazione Datoriale fra quelle che non esprimono il Presidente dell’Ente. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo contabile di tutte le attività dell’EBLART.
Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
ART. 20
AVANZI DI GESTIONE – FONDO DI DOTAZIONE
Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni al fondo di
dotazione, saranno erogati entro l’esercizio successivo e destinati al fine e alla gestione dell’Ente.
Il Fondo di dotazione potrà essere utilizzato esclusivamente su delibera dell’Assemblea.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, fondi di riserva e fondi di
dotazione dell’Ente.
ART. 21
PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DI FONDI O CASSE O ALTRE STRUTTURE SOCIALI E/O ECONOMICHE E/O FINANZIARIE
L’Ente Bilaterale del Lazio per l’Artigianato potrà partecipare, in tutto o in parte, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, alla gestione di fondi sociali, casse e altre strutture anche di sostegno alle Organizzazioni Sindacali ed ai Soci Fondatori.
Il rapporto di gestione sarà a titolo oneroso per i fondi, casse o strutture che intenderanno avvalersene.
Il rapporto di gestione sarà preferibilmente con la formula del rapporto di convenzione, regolato nelle forme previste dalla legge.
Il patrimonio dell’Ente è costituito:
ART. 22 PATRIMONIO
a) dai beni di proprietà dell’Ente e dalle somme versate dai soci e dalle somme pagate dagli iscritti;
b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
da somme che, per qualsiasi titolo, dovessero essere introitate dall’Ente.
ART. 23 RICORSI
Nel caso in cui sorgessero delle contestazioni nella erogazione delle prestazioni degli iscritti, gli stessi possono presentare ricorso motivato al Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Le procedure operative dei ricorsi saranno stabilite nel Regolamento.
ART. 24 SCIOGLIMENTO – CESSAZIONE
In caso di scioglimento dell’EBLART o, comunque, di una sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall’Assemblea per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell’Ente regionale, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci, agli Associati ed agli iscritti.
ART. 25 REGOLAMENTO
Per l’attuazione del presente Statuto, l’Ente si doterà di un regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere approvato dall’Assemblea.
ART. 26
MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
Le modifiche al presente Statuto saranno predisposte dal Consiglio di Amministrazione, d’intesa con le Parti Sociali, approvate all’unanimità dall’Assemblea dei Soci fondatori appositamente convocata dal Presidente dell’Ente, e successivamente ratificate dall’Assemblea dell’EBLART.
Le modifiche al Regolamento saranno approvate dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
ART. 27
DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 28
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Roma.