ACCORDO AMMINISTRATIVO
URUGUAY
PER L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY
TITOLO I
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo am ministrativo: 1. il termine “convenzione” indica la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979; 2. il termine “accordo” indica il presente Accordo amministrativo; 3. i termini definiti all’articolo 1 della convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Art. 2
Le autorità competenti per l’applicazione della convenzione e del presente accordo sono:
per l’Italia:
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità.
Per l’Uruguay:
il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale.
Art. 3
Le istituzioni com petenti per l’applicazione della convenzione e del presente accordo sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre agli organism i che gestiscono le assicurazioni sociali per particolari categorie di lavoratori:
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, gestiti dallo stesso I.N.P.S.; l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; gli assegni familiari; le prestazioni economiche per m alattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità.
2. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresa l’erogazione delle protesi e dei presidi ausiliari, ad eccezione delle altre prestazioni sanitarie.
3. Le unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio, in generale o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di malattia (ivi compresa la tubercolosi) e di maternità e per le prestazioni curative in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ad eccezione delle protesi e dei presidi ausiliari di cui al precedente punto 2;
b) nella Repubblica orientale dell’Uruguay: Gli organi e gli organismi statali e le istituzioni parastatali rispettivamente com petenti per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche la malattia, gli infortuni comuni, quelli sul lavoro e le m alattie professionali.
Art. 4
Le autorità competenti dei due stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni com petenti di ciascuno Stato contraente:
a) per l’Italia:
1. L’istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) Sede centrale per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelle a carico dei regimi speciali di assicurazione, nonché le altre prestazioni di cui all’art. 3, lettera a), punto 1) del presente accordo.
2. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione generale per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativam ente alle prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a), punto 2) del presente accordo.
3. Il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie e curative di cui all’articolo 2, lettera a), punto 3) del presente accordo.
b) Per l’Uruguay:
La Direzione generale della sicurezza sociale (D.G.S.S.).
Capitolo II
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 5
1. Per il lavoratore distaccato nel territorio dell’altro Stato contraente conform em ente all’articolo 5, paragrafo 1), lettera a) della convenzione, viene rilasciato un attestato, in duplice copia, da cui risulta fino a quale data egli rimane soggetto alla legislazione della Stato contraente nel quale ha sede l’impresa che lo ha distaccato.
2. L’attestato di cui al paragrafo 1) viene rilasciato:
a) In Italia:
Dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
b) In Uruguay:
Dalle competenti direzioni della Direzione generale della sicurezza sociale (D.G.S.S.).
3. Il datore di lavoro deve inviare copia dell’attestato all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.
4. Nei casi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della convenzione, se la durata del periodo di lavoro deve prolungarsi oltre ventiquattro mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro dovrà chiedere all’autorità competente dello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, esplicita autorizzazione perché il lavoratore rimanga soggetto alla legislazione dell’altro Stato contraente.
5. L’autorizzazione di cui al paragrafo 4) viene richiesta:
a) In Italia:
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
b) In Uruguay:
Al Ministero del lavoro e della sicurezza sociale.
6. L’autorizzazione di proroga concessa ai sensi del precedente paragrafo 4) sarà notificata al datore di lavoro e all’istituzione che ha rilasciato l’attestato di cui al paragrafo 1), secondo le procedure interne che ciascuno Stato contraente avrà stabilito.
Art. 6
1. Per esercitare la facoltà di opzione in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2 della convenzione, l’interessato deve presentare domanda all’istituzione com petente dello Stato contraente alla cui legislazione desidera essere
assoggettato, tramite l’amministrazione da cui dipende.
2. Nei casi previsti all’articolo 6, paragrafo 2 della convenzione, se l’interessato desidera ottenere la proroga dell’applicazione della legislazione dello Stato di cui è cittadino, dovrà chiedere esplicita autorizzazione all’autorità com petente dell’altro Stato contraente, tramite l’amm inistrazione da cui dipende.
Art. 7
Per l’ammissione all’assicurazione volontaria ai sensi dell’articolo 7 della convenzione, l’interessato è tenuto a presentare all’istituzione competente dello Stato ove intende effettuare i versamenti, un attestato comprovante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente.
Se l’interessato non presenta l’attestato, detta istituzione lo richiede all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.
Art. 8
I periodi di assicurazione da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 13 della convenzione sono quelli che risultano validi ai sensi della legislazione dello Stato contraente ove sono stati com piuti.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Capitolo I
Prestazioni di Vecchiaia, Invalidità e Morte Art. 9
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 della convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti regole:
a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dello Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;
b) in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti agli effetti della totalizzazione la durata dei periodi sovrapposti sarà presa in considerazione una sola volta; pertanto ciascuna istituzione prenderà in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti sotto la legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente;
c) qualora non sia possibile determinare l’epoca esatta di taluni periodi di assicurazione riconosciuti utili dalla legislazione di uno Stato contraente si presume che tali periodi non si sovrappongono ai periodi di assicurazione com piuti in virtù della legislazione dell’altro Stato contraente;
d) i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente in relazione all’esercizio di una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati con periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell’altro Stato contraente sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione.
Se nonostante la totalizzazione di questi periodi, il lavoratore non può acquisire un diritto a prestazione, i periodi in questione sono totalizzati per l’acquisizione di una prestazione del regime generale; e) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore in entram bi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione di uno Stato contraente per beneficiare di una prestazione com pleta, l’istituzione com petente di tale Stato totalizza i periodi in questione entro il limite di tale durata massim a.
Art. 10
1. I lavoratori ed i loro superstiti che intendono beneficiare delle prestazioni conformemente agli articoli 15 e 16 della convenzione, devono presentare domanda all’istituzione competente dell’uno o dell’altro Stato contraente, nei m odi prescritti dalla legislazione applicata all’istituzione cui la domanda viene presentata.
A tale scopo sarà istituito apposito formulario di domanda. Tale form ulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi fam iliari ed ogni altra informazione che possa essere necessario al fine di stabilire il diritto del richiedente alle prestazioni ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente.
2. La data in cui viene presentata una dom anda presso l’istituzione com petente di uno Stato contraente, in conformità al precedente paragrafo 1), viene considerata come data di presentazione all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.
3. L’istituzione alla quale è stata presentata la domanda invia all’istituzione com petente dell’altro Stato contraente, oltre al formulario di domanda, due copie di un apposito formulario di collegamento che indichi i periodi di assicurazione accreditati in base alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti derivanti da tali periodi.
4. L’istituzione che riceve i form ulari di cui al paragrafo 3), determina i diritti spettanti al richiedente restituendo, quindi, all’istituzione competente dell’altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento con i dati relativi ai periodi di assicurazione accreditati ai sensi della propria legislazione e ai diritti riconosciuti.
5. L’istituzione alla quale era stata presentata la dom anda ricevuta in restituzione copia del formulario di collegamento se non ha già accordato una prestazione definitiva, determ ina i diritti del richiedente comunicandone l’esito all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.
Art. 11
I dati personali contenuti nel formulario di domanda di cui al precedente articolo 10, saranno autenticati dall’istituzione competente che trasm ette il form ulario. Detta istituzione attesta che le informazioni contenute in tale form ulario si basano su documenti originali; la trasmissione del formulario così autenticato dispenserà dall’invio di documenti originali.
Art. 12
Al fine di garantire il trattamento m inimo di pensione in applicazione dell’articolo 18 della convenzione, l’istituzione competente dello Stato contraente di residenza del titolare della pensione prende in considerazione gli im porti risultanti all’atto della contem poranea liquidazione delle due prestazioni con esclusione di eventuali integrazioni al m inimo dovute in base alla legislazione dell’altro Stato contraente.
Capitolo II
PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITÀ
Art. 13
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b) della convenzione, i lavoratori in temporaneo soggiorno o che risiedono nello Stato contraente diverso da quello com petente, sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato che ne certifichi il diritto e la sua durata in base alla legislazione dello Stato competente.
2. Se i lavoratori non presentano l’attestato, l’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all’istituzione com petente per ottenerlo.
3. I lavoratori e l’istituzione competente sono tenuti ad inform are l’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza di qualsiasi variazione che abbia riflessi sul diritto alle prestazioni.
4. In caso di ricovero ospedaliero l’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza ne dà notizia all’istituzione
com petente entro 14 giorni, precisando la data del ricovero, la probabile durata della degenza e, successivamente, la data di dimissione dall’ospedale.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, e ove necessario, ai familiari a carico dei lavoratori così come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2 della convenzione.
Art. 14
Per beneficiare delle prestazioni in natura, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) della convenzione, i lavoratori ed i loro familiari che si recano sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente per ricevere le cure adeguate, sono tenuti a presentare all’istituzione del luogo di tem poraneo soggiorno un attestato di autorizzazione indicante, se necessario, anche per quanto tem po le prestazioni possono essere corrisposte.
Art. 15
1. Per beneficiare nello Stato contraente in cui risiede, diverso dallo Stato competente debitore della pensione o rendita, delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 della convenzione, il titolare di una pensione o rendita è tenuto ad iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza presentando un attestato che ne certifichi il diritto in base alla legislazione dello Stato com petente.
2. Il pensionato, l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sono tenuti agli obblighi di cui all’articolo 13, paragrafi 3 e 4 del presente accordo, ove applicabili.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia, ai familiari a carico del titolare di pensione o rendita, così come previsto dall’articolo 20, paragrafo 2 della convenzione.
Art. 16
1. Per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 23 della convenzione l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno avverte prelim inarm ente l’istituzione competente con formale comunicazione.
L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se non riceve, da parte dell’istituzione com petente, parere negativo entro 40 giorni decorrenti dalla data della com unicazione.
2. Qualora le prestazioni debbano essere fornite in via d’urgenza l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione inform andone tem pestivamente l’istituzione competente.
Art. 17
Gli attestati previsti dai precedenti articoli del presente capitolo sono rilasciati:
In Italia:
dalle unità sanitarie locali (USL) competenti per territorio, in generale, o per talune categorie di persone, dal Ministero della sanità.
In Uruguay:
dagli organism i competenti per quanto riguarda le prestazioni di m alattia.
Art. 18
Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in natura in applicazione degli articoli 19, 21 e 23 della convenzione, sono rim borsate dall’istituzione competente all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sulla base degli im porti effettivi che risultano dalla contabilità di quest’ultima istituzione. L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non può applicare tariffe superiori a quelle praticate agli aventi diritto in base alla propria legislazione.
Il pagamento delle somme è effettuato entro dodici m esi dalla ricezione della richiesta di rimborso per la quale viene utilizzato un apposito formulario.
Art. 19
1. Le spese per le prestazioni in natura erogate, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2 della convenzione, ai titolari di pensione o rendita e loro familiari a carico, e quelle erogate ai familiari di lavoratori residenti nello Stato contraente diverso da quello competente, saranno rim borsate sulla base di “forfait” che si avvicinino il più possibile alle spese reali.
2. Le procedure per il calcolo del “forfait” saranno concordate dalle autorità com petenti dei due Stati contraenti.
Capitolo III
PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 20
1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, di cui all’articolo 22 paragrafo 1, lettera i) della convenzione, gli assicurati devono presentare all’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato rilasciato dall’istituzione dello stato competente, da cui risulti il diritto alle prestazioni. In tale attestato l’istituzione dello Stato com petente può indicare la durata massima delle prestazioni.
2. Se l’assicurato non presenta l’attestato di cui al precedente paragrafo 1, l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all’istituzione dello Stato competente per ottenerlo.
3. Le prestazioni in denaro di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera ii) della convenzione, sono corrisposte agli assicurati direttam ente dall’istituzione dello Stato competente. Le prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, possono essere corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno per conto dell’istituzione dello Stato com petente. In tale caso quest’ultim a istituzione informa l’assicurato dei suoi diritti e comunica all’istituzione del luogo di residenza o soggiorno l’im porto delle prestazioni in denaro, le date in cui esse devono essere corrisposte, nonché la durata massima di concessione delle stesse.
Art. 21
Per la fornitura di protesi e di altre prestazioni di grande importanza in base all’articolo 23 della Convenzione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16 del presente accordo.
Art. 22
L’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno che abbia provveduto ad accertamenti sanitari ai sensi dell’articolo 27 della convenzione, trasmette all’istituzione dello Stato competente le relazioni contenenti ogni elemento utile a chiarire le condizioni anatom iche e funzionali dell’assicurato, con particolare riferimento agli organi ed apparati interessati dall’infortunio o dalla malattia professionale, senza alcuna indicazione del grado di inabilità lavorativa.
Art. 23
1. L’istituzione dello Stato competente, su richiesta dell’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno nell’altro Stato, che ha proceduto agli accertamenti sanitari ai sensi dell’articolo 27 della convenzione, rimborserà a quest’ultima:
a) le spese per gli accertamenti sanitari effettuati per suo conto;
b) le spese di viaggio sostenute dagli assicurati per recarsi presso le strutture sanitarie che devono provvedere alla esecuzione degli accertam enti sanitari;
c) la retribuzione perduta dagli assicurati per poter fruire di tali accertamenti.
2. Ai fini del rimborso delle spese di cui al precedente paragrafo 1), non possono essere praticate tariffe superiori
a quelle in vigore presso l’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno nell’altro Stato contraente.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano anche per il rimborso delle prestazioni in natura e di quelle in denaro diverso dalle rendite, erogate per conto dell’istituzione dello Stato competente.
Art. 24
1. Nei casi di cui all’articolo 25 della convenzione, la dom anda di prestazioni può essere presentata all’istituzione dello Stato competente ovvero all’istituzione del luogo di residenza nell’altro Stato contraente.
2. L’istituzione che ha ricevuto la domanda qualora accerti che il lavoratore ha svolto da ultim o nel territorio dell’altro Stato un’attività suscettibile di provocare o aggravare la malattia professionale considerata, trasmette senza indugio tale dom anda unitam ente ai docum enti che la corredano alla istituzione competente dell’altro Stato, informandone l’interessato.
3. Nei casi di cui all’articolo 25, paragrafo 2) della convenzione l’istituzione dello Stato com petente, qualora constati che la vittima o i superstiti non soddisfano alle condizioni previste dalla legislazione che essa applica:
a) trasmette senza indugio all’istituzione dell’altro Stato contraente la dom anda e tutti i documenti che la corredano (compresi gli eventuali esam i medici espletati) unitamente ad una copia della decisione di cui alla successiva lettera b);
b) notifica la sua decisione all’interessato indicando i motivi del diniego delle prestazioni, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all’istituzione dell’altro Stato contraente.
Art. 25
1. Nei casi di cui all’articolo 26 della convenzione, l’assicurato è tenuto a fornire all’istituzione presso la quale fa valere dei diritti a prestazioni per il nuovo infortunio o la nuova malattia professionale, tutte le necessarie informazioni relative agli eventi dannosi precedentem ente verificatisi.
2. L’istituzione competente per gli eventi precedenti è tenuta a fornire all’istituzione dell’altro Stato contraente, dietro sua richiesta, le informazioni in proprio possesso.
Capitolo IV
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Art. 26
Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che il calcolo delle prestazioni per disoccupazione si basi sulle retribuzioni percepite precedentem ente all’inizio della disoccupazione stessa, l’istituzione com petente tiene conto esclusivam ente delle retribuzioni percepite dall’interessato in tale Stato.
Art. 27
1. Per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 13 della convenzione, il lavoratore è tenuto a presentare all’istituzione com petente un attestato com provante i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione del Stato contraente.
2. Se l’interessato non presenta l’attestato, detta istituzione lo richiede all’istituzione com petente dell’altro Stato contraente.
TITOLO III
Capitolo I
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 28
I modelli dei formulari, certificati, attestati, dichiarazioni, dom ande ed altri atti necessari all’applicazione della convenzione saranno concordate dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.
Art. 29
I beneficiari di prestazioni accordate in virtù della convenzione, sono tenuti a fornire alle istituzioni competenti le informazioni richieste, nonché a comunicare ogni variazione della loro situazione personale o familiare che modifichi o possa modificare totalmente o parzialmente il diritto alle prestazioni di cui beneficiano; ciò in conformità alle norm e vigenti in ciascuno Stato competente.
Art. 30
Senza pregiudizio delle funzioni dem andate agli organismi di collegamento, le autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttam ente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l’applicazione della convenzione.
Art. 31
A seguito di mandato o di esplicita richiesta degli interessati, le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità od istituzioni competenti dell’altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato e possono rappresentarli in ogni eventualità necessaria.
Art. 32
Le domande, i ricorsi e le dichiarazione che gli interessati rivolgono all’autorità o alle istituzioni competenti di uno Stato contraente per l’applicazione della convenzione non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell’altro Stato contraente.
Art. 33
1. Le disposizioni della convenzione si applicano alle domande di prestazione che vengono presentate dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
2. Le domande di prestazione presentate prima della data di entrata in vigore della Convezione e in corso di trattazione a tale data, sono esaminate ai sensi della convenzione anche nell’ipotesi in cui i periodi di lavoro da prendere in considerazione abbiano già dato luogo alla liquidazione di una prestazione a carico dell’altro Stato contraente.
Art. 34
Qualora l’istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può chiedere all’istituzione dell’altro Stato contraente di trattenere l’im porto pagato in eccedenza sugli arretrati di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L’im porto così trattenuto viene trasferito all’istituzione creditrice. Quest’ultim a soddisfa il proprio credito e versa l’eventuale saldo all’interessato.
Art. 35
Gli effetti previsti dell’articolo 35 della convenzione si producono anche nei casi in cui gli atti m enzionati in tale articolo sono presentati ad una delle istituzioni com petenti, od ai suoi uffici periferici, anziché all’organismo di collegamento, qualora l’istituzione competente non si identifichi con l’organismo di collegamento.
Art. 36
1. Per la determ inazione del grado di invalidità di un lavoratore o di un pensionato o di un loro familiare residenti o soggiornanti nel territorio dell’altro Stato contraente, l’istituzione com petente richiede gli accertamenti sanitari
necessari alla istituzione del luogo di residenza o di soggiorno degli interessati.
2. Allorché gli accertamenti sanitari di cui al paragrafo 1) sono effettuati nell’esclusivo interesse dell’istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l’interessato risiede o soggiorna, sono rim borsati da tale istituzione all’istituzione che le ha effettuate.
3. Se gli accertam enti sanitari cui al paragrafo 1) sono effettuati anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, questa si lim ita a trasmettere all’istituzione dello Stato competente una relazione sull’esito degli accertamenti, senza richiedere rimborsi.
4. Il rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti di cui al paragrafo 2), è calcolato secondo le tariffe applicate dall’istituzione che li ha effettuati.
Questa istituzione presenta a tal fine un rendiconto delle spese sostenute.
Art. 37
Per gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del presente accordo, l’entrata in vigore è rinviata al m om ento in cui le Parti contraenti si notificheranno l’avvenuto adeguamento delle rispettive legislazioni in conformità a quanto previsto all’articolo 37 della convenzione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 38
Salvo quanto previsto dall’articolo 37, il presente accordo entra in vigore alla stessa data della convenzione e cesserà alla data alla quale la convenzione cesserà di essere in vigore.
Fatto a Roma il giorno uno del m ese di ottobre del millenovecentottantacinque, in due esem plari in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.