CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 9 dicembre 2011 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2011/0329 (NLE)
16776/11
WTO 407
COEST 410
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: ACCORDO in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle
esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea
16776/11
DG K
KPE/ff
IT
TRADUZIONE
ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA
PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI APPLICABILI ALLE ESPORTAZIONI DI LEGNAME
DALLA FEDERAZIONE RUSSA NELL'UNIONE EUROPEA
1. Lettera della Federazione russa
Signori,
A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l'Unione europea (di seguito le "parti"), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea, soggetti ai dazi all'esportazione, siano applicati nel modo seguente:
– La Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all'Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall'Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all'esportazione. L'Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell'ambito della parte di continenti tariffari assegnata all'Unione europea;
– ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull'utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell'Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l'entrata in vigore dell'accordo di cui alla presente lettera.
Qualora l'Unione europea confermi la sua approvazione dell'accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell'Unione europea costituiscano l'accordo tra la Federazione russa e l'Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.
Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Federazione russa
2. Lettera dell'Unione europea
Signora Ministro,
ci pregiamo comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
"A seguito dei negoziati tra la Federazione russa e l'Unione europea (di seguito le "parti"), le parti convengono che i contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea, soggetti ai dazi all'esportazione, siano applicati nel modo seguente:
– La Federazione russa, rappresentata dal governo della Federazione russa, apre i contingenti tariffari in base all'elenco delle concessioni e degli impegni sulle merci sul quale si è impegnata nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, compresa la parte di contingenti assegnata all'Unione europea su base annuale. La Federazione russa rilascia licenze di esportazione in base a documenti di importazione pertinenti emessi dall'Unione europea, a condizione che gli esportatori russi soddisfino tutti i requisiti applicabili all'esportazione. L'Unione europea gestisce la parte di contingenti tariffari che le è assegnata mediante le sue procedure interne. La Federazione russa non applica limiti o suddivisioni nell'ambito della parte di continenti tariffari assegnata all'Unione europea;
– ogni tre mesi le autorità competenti delle parti scambiano dati sull'utilizzazione dei contingenti tariffari. Le modalità tecniche, compresi i particolari della cooperazione tra le autorità della Federazione russa e dell'Unione europea, nonché le procedure amministrative, sono fissate dalle autorità competenti delle parti entro l'entrata in vigore dell'accordo di cui alla presente lettera.
Qualora l'Unione europea confermi la sua approvazione dell'accordo di cui alla presente, propongo che detta lettera e la lettera di risposta dell'Unione europea costituiscano l'accordo tra la Federazione russa e l'Unione europea per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e che questo accordo entri in vigore alla data in cui le parti scambiano notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure interne.
Il presente accordo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio."
Mi pregio confermarLe l'accordo dell'Unione europea sul contenuto di questa lettera. Voglia gradire, signora Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.
Per l'Unione europea
PROTOCOLLO
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLE MODALITÀ TECNICHE IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI APPLICABILI ALLE ESPORTAZIONI DI LEGNAME
DALLA FEDERAZIONE RUSSA NELL'UNIONE EUROPEA
SEZIONE 1
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
ARTICOLO 1
1. Il presente protocollo è adottato tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa ("le parti") per attuare l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea del ...*("l'accordo").
2. Il presente protocollo fissa le modalità tecniche della gestione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresi i particolari connessi alla cooperazione tra le autorità dell'Unione europea ("UE") e la Federazione russa ("Russia"), e si applica alle esportazioni dei prodotti contemplati nell'UE in provenienza dalla Russia.
3. Ai fini del presente protocollo si intende:
a) per "prodotti contemplati": le merci di cui all'allegato della parte V dell'elenco di concessioni e impegni relativi alle merci della Russia nel quadro dell'OMC ("elenco di impegni della Russia");
* Inserire data dell'accordo.
b) per "contingente tariffario":una quantità specifica di prodotti contemplati che può essere esportata nell'UE dalla Russia entro i limiti di cui all'allegato della parte V dell'elenco di impegni della Russia, durante un periodo di tempo limitato, e che beneficia di una riduzione dei dazi all'esportazione altrimenti applicati dalla Russia; i dazi applicabili alle esportazioni effettuate nel quadro del contingente tariffario sono quelli specificati nell'elenco di impegni della Russia;
c) per "importatore":una persona fisica o giuridica di uno degli Stati membri dell'Unione europea ("Stati membri dell'UE") che ha l'intenzione di importare i prodotti contemplati nell'UE dalla Russia;
d) per "esportatore" : una persona fisica o giuridica della Russia che intende esportare i prodotti contemplati nell'UE dalla Russia;
e) per "autorizzazione contingentata" : un documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro dell'UE interessato a un importatore, attestante il diritto di tale importatore di accedere al contingente tariffario;
f) per "licenza di esportazione": un documento rilasciato dall'autorità competente della Russia a un esportatore, attestante il diritto di tale esportatore di accedere al contingente tariffario.
4. L'assegnazione dei contingenti tariffari nell'ambito del presente protocollo è disciplinata dal principio di ripartizione giusta ed equa delle opportunità commerciali tra tutti gli operatori commerciali. In particolare, le parti cercano di preservare condizioni concorrenziali nel mercato dei prodotti interessati e di evitare lo scambio speculativo dei diritti ai contingenti tariffari.
5. I requisiti fissati nel presente protocollo non pregiudicano eventuali requisiti futuri che potrebbero essere introdotti o applicati conformemente all'atto giuridico applicato sul territorio russo, a condizione che tali requisiti futuri siano in genere applicabili per partecipare al commercio di merci, inclusi quelli applicati in special modo ai prodotti interessati e che siano coerenti con gli obblighi sottoscritti dalla Russia nel quadro dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo sull'OMC").
SEZIONE 2 PERIODO CONTINGENTALE
ARTICOLO 2
1. La Russia apre i contingenti tariffari assegnati all'UE per le quantità fissate nell'allegato della parte V dell'elenco di impegni della Russia, su base annuale. Tali contingenti tariffari sono aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi corrispondenti a ogni anno di calendario ("periodo contingentale").
2. Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, il periodo di validità del contingente tariffario per tale anno è inteso come il periodo espresso in mesi di calendario pieni tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e il 31 dicembre dello stesso anno.
SEZIONE 3 CLASSIFICAZIONE
ARTICOLO 3
1. La classificazione dei prodotti contemplati si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica applicata in Russia. Eventuali modifiche apportate alla suddetta nomenclatura tariffaria e statistica della Russia per quanto riguarda i prodotti contemplati o eventuali decisioni relative alla classificazione delle merci non possono avere per effetto l'annullamento degli impegni assunti dalla Russia in materia di riduzione dei dazi all'esportazione, quali previsti all'allegato della parte V dell'elenco di impegni della Russia, nel quadro dei limiti quantitativi ivi indicati.
2. La Russia si impegna a comunicare alla Commissione europea ("la Commissione"), almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore in Russia, qualsiasi modifica alla nomenclatura tariffaria e statistica applicata sul suo territorio per quanto riguarda i prodotti interessati, ivi compresa descrizione completa dei prodotti interessati.
SEZIONE 4 AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE
ARTICOLO 4
1. L'utilizzazione dei contingenti tariffari da parte degli importatori è subordinata al rilascio di un'autorizzazione contingentata da parte delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE. Le autorizzazioni contingentate sono rilasciate su supporto cartaceo. È vietato modificare le autorizzazioni contingentate già rilasciate, neanche per motivi tecnici. Ove sia necessario apportare modifiche, l'autorizzazione contingentata è ritirata ed è rilasciata una nuova autorizzazione modificata di conseguenza.
2. Gli importatori presentano la loro domanda di autorizzazione contingentata per un periodo contingentale determinato non prima del 1° ottobre dell'anno di calendario precedente quello del periodo contingentale e entro e non oltre il 1° dicembre dell'anno di calendario corrispondente al periodo contingentale.
3. Ogni autorizzazione contingentata è rilasciata per la quantità di merci fissata nel contratto o in un contratto preliminare per i prodotti contemplati interessati tra un importatore e un esportatore (di seguito, rispettivamente, "il contratto" e "il contratto preliminare").
ARTICOLO 5
1. Fatta salva la presentazione, da parte dell'importatore, del contratto o del contratto preliminare, e conformemente all'assegnazione dei contingenti tariffari da parte della Commissione in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE rilasciano autorizzazioni contingentate corrispondenti a tutte le domande di importazione di prodotti contemplati dalla Russia, nei limiti delle quantità fissate nei rispettivi contingenti tariffari.
2. La Commissione assegna le autorizzazioni contingentate secondo uno dei metodi seguenti:
a) secondo l'ordine cronologico di ricevimento, da parte della Commissione, delle notifiche dalle autorità competenti degli Stati membri dell'UE delle domande presentate dagli importatori; o
b) conformemente a categorie di importatori: importatori "tradizionali" o "nuovi". In questo caso, per ogni periodo contingentale, la Commissione fissa la percentuale della quantità complessiva assegnata rispettivamente agli importatori tradizionali (in una forcella che va dal 70% all'85%) e ai nuovi importatori (in una forcella che va dal 30% al 15%).
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo si intende:
a) per "importatori tradizionali": gli importatori che possono provare, al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione contingentata:
i) di aver ottenuto e utilizzato autorizzazioni contingentate conformemente alla presente sezione per i prodotti contemplati, per ognuno dei due periodi contingentali precedenti; e
ii) di aver importato dalla Russia verso l'UE almeno 5.000 m³ di prodotti contemplati durante ognuno dei due periodi contingentali precedenti.
b) per "nuovi importatori" : gli importatori diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, ai fini dell'applicazione della lettera a) del presente paragrafo il volume delle importazioni dalla Russia per il primo periodo contingentale è calcolato proporzionalmente, come segue:
M = (5000/12)*t
in cui
M rappresenta il volume di importazioni dalla Russia richiesto per il primo periodo contingentale; t rappresenta il numero di mesi di calendario pieni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora la Commissione dovesse applicare il metodo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo durante i primi tre periodi contingentali successivi all'entrata in vigore del presente protocollo, l'espressione "importatore tradizionale" deve intendersi a tal fine come riferito agli importatori in grado di comprovare di aver importato dalla Russia verso l'UE almeno 5.000 m³ in media di prodotti contemplati nel corso di un periodo di riferimento da determinare.
5. Le autorizzazioni contingentate sono a nome del detentore del contingente. Esse sono valide per tutto il periodo contingentale per le importazioni su tutto il territorio doganale dell'UE.
ARTICOLO 6
1. Un'autorizzazione contingentata è conforme a uno dei moduli di cui all'allegato del presente protocollo.
2. Ogni autorizzazione contingentata deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per il prodotto corrispondente di cui all'elenco degli impegni della Russia.
ARTICOLO 7
1. Per ogni autorizzazione contingentata individuale rilasciata, la Commissione informa immediatamente l'autorità competente della Russia circa l'identità del detentore dell'autorizzazione contingentata, l'identità dell'esportatore e la quantità del contingente interessato.
2. La Commissione informa immediatamente l'autorità competente della Russia circa il ritiro di qualsiasi autorizzazione contingentata già rilasciata, nonché eventuali duplicati emessi e autorizzazioni contingentate che non sono state autorizzate e restituite dagli importatori. Il saldo del contingente disponibile nel quadro del limite quantitativo fissato nell'elenco di impegni della Russia per i prodotti contemplati è modificato di conseguenza.
3. L'autorità competente della Russia conserva in un registro le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tale registro comprende in particolare l'identità del detentore di ogni autorizzazione contingentata e la quantità di merci interessate da detta autorizzazione.
SEZIONE 5 LICENZE DI ESPORTAZIONE
ARTICOLO 8
1. L'utilizzazione di contingenti tariffari da parte degli esportatori è subordinata al rilascio di una licenza di esportazione da parte dell'autorità competente della Russia.
2. Per richiedere una licenza di esportazione, un esportatore presenta all'autorità competente della Russia i documenti previsti dalla legislazione russa, quali enumerati al paragrafo 3 del presente articolo, nonché l'originale, un duplicato o una copia dell'autorizzazione contingentata concessa all'importatore conformemente all'articolo 5 del presente protocollo. La quantità di merci fissata nel contratto corrisponde alla quantità di merci fissata nell'autorizzazione contingentata presentata dall'esportatore. Ove un esportatore fornisca una copia dell'autorizzazione contingentata, la licenza è rilasciata soltanto su presentazione dell'originale o di un duplicato di detta autorizzazione.
3. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i documenti richiesti conformemente alla legislazione russa ai fini del rilascio di una licenza di esportazione sono i seguenti:
a) una domanda debitamente compilata di una licenza di esportazione, per iscritto e in formato elettronico;
b) una copia del contratto;
c) una copia del documento attestante che l'esportatore è registrato presso le autorità fiscali russe; e
d) una copia del documento attestante che il diritto per licenza è stato versato.
Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 5, del presente protocollo, non sono richiesti documenti supplementari all'esportatore ai fini del rilascio di una licenza di esportazione.
4. L'autorità competente della Russia accetta le domande di licenze di esportazione a decorrere dal 15 ottobre dell'anno di calendario precedente quello del periodo contingentale fino al 15 dicembre dell'anno di calendario corrispondente al periodo contingentale.
5. I diritti per licenze di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo corrispondono a quelli precisate negli atti giuridici riguardanti la regolamentazione generale relativa alle licenze d'esportazione della Russia.
ARTICOLO 9
1. A condizione che un esportatore soddisfi tutti i requisiti applicabili di cui all'articolo 8 del presente protocollo, l'autorità competente della Russia rilascia al detentore dell'autorizzazione contingentata una licenza di esportazione per le partite di prodotti contemplati.
2. La licenza di esportazione è rilasciata per il volume di merci fissato nel contratto.
3. La licenza di esportazione è rilasciata a nome dell'esportatore. Essa precisa altresì l'identità dell'importatore.
4. La licenza di esportazione non ha valore giuridico per l'esportazione verso territori doganali diversi da quello dell'UE, né per un importatore diverso dal detentore dell'autorizzazione contingentata.
ARTICOLO 10
Se l'autorità competente della Russia adotta una decisione positiva a seguito di una domanda di licenza di esportazione, essa rilascia detta licenza in un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda.
ARTICOLO 11
1. Le licenze di esportazione scadono alla fine dell'anno di calendario per il quale è stato aperto il corrispondente contingente tariffario.
2. Qualora la Commissione abbia informato l'autorità competente della Russia che un'autorizzazione contingentata è stata ritirata, l'autorità in questione annulla la licenza d'esportazione corrispondente già rilasciata, a condizione che ne sia stata informata prima dello sdoganamento all'esportazione delle merci contemplate dalla licenza in questione. Se all'autorità competente della Russia non è stato comunicato il ritiro dell'autorizzazione contingentata che dopo lo sdoganamento all'esportazione delle merci contemplate dalla relativa licenza d'esportazione, l'esportazione è imputata sui limiti quantitativi fissati per il periodo contingentale per il quale è stata rilasciata la licenza d'esportazione.
ARTICOLO 12
1. L'esportatore presenta l'originale o il duplicato della licenza di esportazione all'ufficio doganale russo al momento della presentazione delle merci ai fini dello sdoganamento per l'esportazione.
2. È possibile effettuare spedizioni successive di merci a titolo di una stessa licenza di esportazione, nel limite quantitativo di detta licenza.
3. Le licenze di esportazione non possono essere corrette, neppure per motivi tecnici. Se sono necessarie modifiche, la licenza deve essere annullata e una nuova licenza d'esportazione, modificata di conseguenza, rilasciata. Ove la quantità che deve effettivamente essere esportata sia inferiore alla quantità che figura nella licenza d'esportazione, quest'ultima può essere utilizzata senza necessità di modifiche.
ARTICOLO 13
1. Le merci contemplate da una licenza di esportazione sono sdoganate presso un ufficio doganale russo durante il periodo di validità della licenza. Le autorità doganali russe sdoganano tali merci senza indugi, conformemente alla legislazione doganale applicata in Russia.
2. Le merci sdoganate in vista della loro esportazione presso uffici doganali russi, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere spedite dalla Russia anche se il periodo di validità della licenza di esportazione per tali merci è scaduto. Tali esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi fissati per il periodo contingentale per il quale la licenza di esportazione è stata rilasciata, anche se la spedizione delle merci avviene dopo tale periodo.
3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sui mezzi di trasporto, come risulta dalla polizza di carico o da altro documento di trasporto.
SEZIONE 6 RIPORTO
ARTICOLO 14
1. Quando il contingente tariffario di un gruppo di prodotti non è utilizzato appieno, le quantità non utilizzate non superiori al 7% delle quantità complessive di detto contingente possono essere riportate al contingente tariffario corrispondente per l'anno di calendario seguente. La Commissione informa l'autorità competente della Russia della sua intenzione di avvalersi della disposizione del presente paragrafo non prima del 15 gennaio e non oltre il 28 febbraio dell'anno di calendario successivo all'anno corrispondente al periodo contingentale. L'autorità competente della Russia conferma le quantità supplementari del contingente tariffario per il/i gruppo/i di prodotti interessati dal riporto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica.
2. Oltre alla/e percentuale/i del contingente/i tariffario/i riportato/i a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, fino al 3% in più dei contingenti tariffari interessati può essere riportato a titolo del paragrafo 1 del presente articolo, previo accordo delle parti. La Commissione informa l'autorità competente della Russia della sua intenzione di avvalersi della disposizione del presente paragrafo non prima del 15 gennaio e non oltre il 28 febbraio dell'anno di calendario successivo all'anno corrispondente al periodo contingentale. L'autorità competente della Russia informa la Commissione della sua decisione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte di quest'ultima.
3. I riporti a titolo dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono aver luogo soltanto una volta nel corso dell'anno di calendario durante il quale la/le decisione/i relativa/e ai riporti è/sono adottata/e. Qualsiasi adeguamento dei limiti quantitativi derivanti dal riporto riguardano soltanto l'anno di calendario in cui la decisione relativa al riporto è adottata.
SEZIONE 7 SCAMBI D’INFORMAZIONI
ARTICOLO 15
1. Per ottimizzare l'efficacia del sistema di controllo e di minimizzare le possibilità di abuso e di elusione del sistema di contingenti tariffari sui prodotti contemplati convenuto tra la Russia e l'UE:
a) la Commissione informa l'autorità competente della Russia, entro cinque giorni lavorativi di ogni mese, delle autorizzazioni contingentate rilasciate nel corso del mese precedente;
b) l'autorità competente della Russia informa la Commissione, entro cinque giorni lavorativi di ogni mese, delle licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;
c) le autorità doganali russe informano la Commissione, entro 39 giorni dalla fine di ogni trimestre, del volume e del valore dei prodotti contemplati esportati nell'UE nel corso del trimestre suddetto;
d) la Commissione informa l'autorità competente della Russia, entro 39 giorni dalla fine di ogni trimestre, del volume e del valore dei prodotti contemplati importati nell'UE nel corso del trimestre suddetto.
2. Fatto salvo lo scambio periodico di informazioni in merito alle licenze di esportazione e alle autorizzazioni contingentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le parti convengono di scambiare le informazioni statistiche di cui dispongono sui prodotti contemplati, ad intervalli adeguati, tenuto conto dei periodi minimi necessari per ottenere tali informazioni. Queste ultime riguardano le autorizzazioni contingentate, le licenze di esportazione rilasciate, nonché le statistiche di importazione e di esportazione per i prodotti in questione.
3. In caso di disparità rilevante, tenuto conto del tempo necessario per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, ogni parte può chiedere l'apertura immediata di consultazioni.
SEZIONE 8
MODULO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE E DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI
A DESTINAZIONE DELL'UE ARTICOLO 16
1. Il modulo di autorizzazione contingentata è compilato in lingua russa o in una delle lingue ufficiali dell'UE. Se compilato in una lingua ufficiale dell'UE, al momento della presentazione all'autorità competente della Russia tale autorizzazione contingentata deve essere accompagnata dalla sua traduzione in russo, certificata da un notaio pubblico russo conformemente alla legislazione russa.
2. Ogni documento reca un numero di serie standard mediante il quale è possibile identificarlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
a) due lettere che identificano il paese esportatore: RU;
b) due lettere che identificano lo Stato membro dell'UE che rilascia l'autorizzazione contingentata:
BE = Belgio BG = Bulgaria
CZ = Repubblica ceca DK = Danimarca
DE = Germania
EE = Estonia EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia CY = Cipro
LV = Lettonia LT = Lituania
LU = Lussemburgo HU = Ungheria MT = Malta
NL = Paesi Bassi AT = Austria
PL = Polonia PT = Portogallo RO = Romania SI = Slovenia
SK = Slovacchia FI= Finlandia SE = Svezia
GB = Regno Unito
c) un numero di due cifre che indica l'anno in questione, corrispondente alle ultime due cifre dell'anno, ad esempio "12" per il 2012, e
d) un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dell'UE in cui avviene lo sdoganamento.
ARTICOLO 17
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un'autorizzazione contingentata, l'importatore può chiederne un duplicato all'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato. Il duplicato di tale autorizzazione contingentata deve recare la dicitura "duplicato".
2. Il duplicato deve recare la data dell'autorizzazione contingentata originale.
SEZIONE 9 COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 18
L'UE e la Russia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le parti agevolano i contatti e gli scambi di pareri, anche su argomenti di carattere tecnico.
ARTICOLO 19
1. Al fine di garantire un funzionamento efficace del presente protocollo, l'UE e la Russia convengono di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, esaminare e intraprendere tutte le azioni necessarie dal punto di vista giuridico e/o amministrativo contro l'elusione, in particolare tramite trasbordo o rispedizione di merci, la falsificazione di documenti, false dichiarazioni riguardo alla quantità, alla descrizione o alla classificazione delle merci.
2. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione e l'autorità competente della Russia si scambiano tutte le informazioni ritenute da entrambe le parti utili per prevenire l'elusione o la violazione delle disposizioni del presente protocollo. Su richiesta di una parte, dette informazioni possono comprendere, qualora disponibili, copie di tutta la documentazione utile.
3. Se le informazioni in possesso della Commissione o dell'autorità competente della Russia indicano o sembrano indicare una violazione o un'elusione delle disposizioni del presente protocollo, le parti collaborano strettamente e con la necessaria tempestività, adottando eventualmente qualsiasi misura necessaria per prevenire tali infrazioni.
ARTICOLO 20
1. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo o violando il presente protocollo, può chiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio.
2. Su propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, le competenti autorità di una parte effettuano indagini adeguate, o ne incaricano altri, in merito alle operazioni che costituiscono, o sembrano costituire, un'elusione o un'infrazione del presente protocollo. La parte comunica i risultati di tale indagine all'altra parte, come pure qualsiasi informazione pertinente che consenta di individuare la causa dell'elusione o dell'infrazione.
ARTICOLO 21
Per garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'UE e la Russia si prestano assistenza reciproca per il controllo dell'autenticità e della correttezza delle autorizzazioni contingentate rilasciate.
ARTICOLO 22
1. La verifica a posteriori delle autorizzazioni contingentate è effettuata a titolo eccezionale, ove l'autorità competente della Russia abbia fondati dubbi sulla loro autenticità. In questi casi, l'autorità competente della Russia rinvia l'autorizzazione contingentata alla Commissione, indicando i motivi di forma o di contenuto che giustificano un'indagine.
2. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafo 1 del presente articolo vengono comunicati entro dieci giorni lavorativi all'autorità competente della Russia. Le informazioni trasmesse indicano se l'autorizzazione contingentata oggetto della contestazione si applicano al presunto titolare e se le merci possono essere esportate sotto il regime definito dal presente protocollo.
3. Il ricorso alla procedura di verifica di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo al rilascio delle licenze di esportazione. A tal fine, e fatto salvo l'articolo 10 del presente protocollo, l'autorità competente della Russia rilascia la licenza di esportazione corrispondente entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della conferma dell'autenticità di un'autorizzazione contingentata, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
SEZIONE 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 23
1. Nell'attesa dell'adozione da parte dell'UE delle misure interne necessarie alla gestione dei contingenti tariffari, l'autorità competente della Russia non esige l'originale o un duplicato dell'autorizzazione contingentata per rilasciare una licenza di esportazione conformemente all'articolo 8 del presente protocollo.
2. L'UE notifica per iscritto l'adozione delle misure interne di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il regime transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo termina alla data di ricevimento di tale notifica da parte dell'autorità competente della Russia.
3. Ove il presente protocollo entri in vigore dopo il 31 gennaio di un anno di calendario, il contingente tariffario per tale anno è applicato proporzionalmente. A tale fine, la Russia apre un contingente tariffario calcolato nel modo seguente ("contingente tariffario transitorio"):
Qt = (Q :12)*Tt,
in cui
"Q" rappresenta il continente tariffario;
"Qt" rappresenta il contingente tariffario transitorio;
"Tt" rappresenta il numero di mesi di calendario pieni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo fino al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Durante l'applicazione dei regimi transitori di cui al presente articolo, le disposizioni del presente protocollo si applicano mutatis mutandis.
SEZIONE 11 CONSULTAZIONI
ARTICOLO 24
1. Consultazioni sono tenute in merito a qualsiasi divergenza tra le parti derivante dall'applicazione del presente protocollo e dell'accordo, su richiesta di una delle parti. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.
2. Quando il presente protocollo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.
3. Alle consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:
a) ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte;
b) ogni richiesta espone i motivi delle consultazioni;
c) le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta; e
d) si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.
SEZIONE 12 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ARTICOLO 25
1. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto ai suoi obblighi nel quadro del presente protocollo o dell'accordo e le consultazioni a norma dell'articolo 24 del presente protocollo non abbiano permesso di pervenire a una soluzione definita di comune accordo entro il periodo di tempo fissato al paragrafo 3, lettera d) di tale articolo, tale parte può chiedere la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell'articolo 3 della decisione del consiglio di cooperazione - istituito in virtù dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 - che stabilisce norme procedurali per la composizione delle controversie nel quadro di tale accordo, adottato il 7 aprile 2004 ("decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie ").
2. Nel caso in cui sia fatto ricorso a un panel di conciliazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni della decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie, fatta eccezione per quelle dell'articolo 2 di tale decisione relativa alle consultazioni. Resta inteso che, allorché fa riferimento a controversie relative all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, del 24 giugno 1994 ( “accordo di partenariato e cooperazione”), tale decisione va letta come riguardante le controversie relative al presente protocollo o all'accordo.
3. Il panel di conciliazione istituito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non è competente a valutare la compatibilità con le disposizioni dell'accordo di partenatiato e cooperazione o dell'accordo OMC di una misura di una parte esaminata da tale panel di conciliazione.
4. Qualora l'elenco indicativo dei conciliatori previsto al paragrafo 1 dell'articolo 4 della decisione del consiglio di cooperazione sulla composizione delle controversie non sia stato ancora compilato nel momento in cui una parte chiede la costituzione di un panel di conciliazione a norma dell'articolo 3 di tale decisione a motivo di una asserita violazione del presente protocollo e dell'accordo e qualora una parte non abbia nominato un conciliatore o le parti non siano giunte ad un accordo sul presidente del panel di conciliazione entro i termini prestabiliti di cui all'articolo 4 di tale decisione, qualsiasi parte può chiedere al direttore generale dell'OMC di nominare i conciliatori che restano da nominare. Il direttore generale dell'OMC, previa consultazione delle parti, notifica a entrambe la nomina dei conciliatori entro 20 giorni dalla data del ricevimento di una richiesta in tal senso.
5. Le pertinenti disposizioni in materia di composizione delle controversie di qualsiasi accordo tra l'UE e la Russia successivo all'accordo di partenariato e cooperazione ("nuovo accordo") si applicano alle controversie relative alla presunta violazione di obblighi di cui al presente protocollo o all'accordo. Resta inteso che, ogni qualvolta il nuovo accordo si riferisce a controversie relative al nuovo accordo, esso va considerato come inerente a controversie relative al presente protocollo o all'accordo.
SEZIONE 13 ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 26
1. Il presente protocollo è ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Il presente protocollo entra in vigore 30 giorni dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver completato le rispettive procedure interne o in altra data convenuta dalle parti, ma non prima della data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
3. In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica provvisoriamente dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio.
Fatto a […] il […] 20[..], in due esemplari ciascuno in lingua russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.
ALLEGATO
UNIONE EUROPEA/ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ AUTORIZZAZIONE CONTINGENTATA / РАЗРЕШЕНИЕ НА КВОТУ
COPIA PER IL TITOLARE/Копия держателя | 1 Importatore (nome, indirizzo completo,paese, partita IVA) / Импортер (наименование, адрес полностью, страна местонахождения, ИНН) | 2 N. di rilascio / Номер выдачи |
3 Esportatore (nome, indirizzo completo,paese, partita IVA) / Экспортер (наименование, адрес полностью, ИНН) | ||
4 Autorità responsabile del rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono) / Орган, ответственный за выдачу (наименование, адрес и номер телефона) | ||
5 Dichiarante/rappresentante, se del caso (nome e indirizzo completo) / Декларант/представитель соответственно (наименование и адрес полностью) | 6 Ultimo giorno di validità / Последний день срока действия | |
7 Descrizione delle merci / Описание товаров | 8 Codice NC/Код ТН ВЭД | |
9 Quantità in m3 / Количество в м3 | ||
10 Osservazioni supplementari / Дополнительная информация | ||
11 Visto dell'autorità competente / Подтверждение компетентного органа Data/Дата: Luogo/Место: (Firma).(Подпись) (Timbro )/(Место печати) |