DEI CONTRATTI DI LAVORO
Parte II
FORMULARIO
DEI CONTRATTI DI LAVORO
La stesura di un contratto di lavoro è operazione tecnicamente complessa e difficilmente replicabile per il tramite di formule standar- dizzate. Il pieno e corretto esercizio della autonomia negoziale privata (art. 1322 c.c.) impone, del resto, che la costruzione di un regolamento contrattuale risponda, caso per caso, alle specifiche e variabili esigenze delle Parti contraenti in funzione della realtà che si intende disciplina- re. Lo stesso contratto non è altro che il potere, concesso dal legislatore ai singoli privati, di costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici di natura patrimoniale (art. 1321 c.c.) con accordi che hanno forza e valore di legge tra le Parti al punto che non possono poi essere sciolti se non per mutuo consenso o altre cause espressamente previste dalla legge (art. 1372 c.c.).
Ciò premesso, resta pur sempre vero che formule e schemi contrat- tuali astratti possono comunque avere una loro validità e utilità pratica nell’ indirizzare e orientare i privati e i loro consulenti nella redazione di testi adeguati e tecnicamente precisi rispetto alle situazioni che si vo- gliono regolare. La stessa stesura di un regolamento contrattuale, pur rimanendo una operazione delicata, e come tale riservata agli addetti ai lavori, può rappresentare un ottimo esercizio didattico per valutare, in chiave casistica e in situazioni di compito, la effettiva conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali di un manuale di diritto del lavo- ro. Non di rado sono gli stessi studenti a lamentare un eccesso di teoria e nozionismo a scapito di una applicazione pratica delle conoscenze ac- quisite.
A ben vedere, poi, scrivere un contratto di lavoro è operazione di un certo interesse anche per tutti coloro che auspicano di entrare nel mercato del lavoro (studenti in primis ) con un livello minimo di consa- pevolezza rispetto alle clausole contrattuali che regoleranno la loro atti- vità lavorativa e, con esse, l’ esatta ripartizione di diritti, obblighi e re- sponsabilità con una controparte negoziale, il datore di lavoro, che in- dubbiamente ha un maggior grado di conoscenza, diretta o indiretta per il tramite del proprio legale, dei vantaggi conseguibili con la firma di un contratto di lavoro.
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Infine, per quanto complessa, la stesura di un contratto rimane pur sempre incentrata su una semplicissima regola codicistica che indica in modo lineare gli elementi essenziali del contratto: accordo tra le Parti, causa, oggetto e forma quando richiesta dalla legge sotto pena di nullità (art. 1235 c.c.). Gli elementi essenziali costituiscono lo scheletro di ogni contratto, compresi i contratti di lavoro, ed è sulla base di essi che sono state predisposte le formule contrattuali che seguono.
Formulario dei c ontratti di l avoro
43. Tempo indeterminato a tutele c.d. crescenti (formula)
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(ai sensi del d.lgs. n. 23/2015)
...... ... [Datore di lavoro ], in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ......... , nato/a a ......... (PROVINCIA), il .../.../...,
con sede legale in ......... (PROVINCIA), via ......... , n. ..., CAP
......... , C.F. e partita IVA ......... (Datore di lavoro);
E
......... [Lavoratore ], nato/a a ......... (PROVINCIA), il .../.../...,
residente in ......... (PROVINCIA), via ......... , n. ..., CAP
........., C.F (Lavoratore);
CONVENGONO
1. OGGETTO, MANSIONI, INQUADRAMENTO
1.1. Il/La Sig./Sig.ra ......... [Lavoratore ] è assunto/a a tempo indeterminato da ......... [Datore di lavoro ] con assegnazione del- le seguenti mansioni ......... ovvero delle mansioni riconducibili al livello di inquadramento ... del CCNL L’ assunzione
decorre dal .../.../ ✍
1.2. Resta inteso che il Datore di lavoro si riserva di assegnare il Lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadra- mento inferiore al ricorrere delle condizioni e secondo le mo- dalità prescritte all’ art. 2103 c.c.
2. PATTO DI PROVA
2.1. L’assunzione è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di ... giorni/settimane/mesi di calendario/la- vorativi ✍ [è consigliabile fare riferimento al periodo di prova come
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indicato nel CCNL di categoria riprendendo la relativa espressione te- stuale, ad es. «60 gg. di lavoro effettivo»] durante il quale ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di moti- vazione e di preavviso.
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Clausola alternativa
☞ si t ratta della i potesi in cui il presente c ontratto sia stato preceduto da ulte- riori rapporti di l avoro tra le medesime Parti. In tal caso l ’ inserimento del patto di prova è il l e gitt imo ove non funzionale a sperimentare l a r e ciproca convenienza al contratto ( 1). Pertanto si c onsiglia di inserire tale clausola s olo ove l e precedenti e sperienze non abbiano consentito la suddetta speri- mentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in c ontratto. Ove ri- c orra tale circostanza è pertanto necessario specificare l e ragioni che leg i t t i- mano la reiterazione del patto di prova
☞ ove il suddetto c ontratto venga stipulato in caso di subentro di un imprendi- t ore ad un altro nella titolarità di un appalto, una concessione o un affida- mento, si suggerisce di verificare l e disposizioni della c ontrattazione collett i- va applicabile, che talvolta e s clude l a possibilità di prevedere ulteriori perio- di di prova ( 2)
2. 1. L’ assunzione è subordinata al positivo superamento di un pe- riodo di prova di ... giorni/ settimane/ mesi di calendario/ lavo- rativi ✍ [ è consigliabile fare r iferimento al periodo di prova come indicato nel CCNL di categoria riprendendo la relativa espressione t estuale, ad e s.
« 60 gg. di lavoro effettivo» ] al f ine di sperimentare la reciproca conve- nienza al contratto in considerazione della diversa natura del rap- porto/ delle mansioni r ispetto al rapporto già intercorso tra le Par- t i/ della brevità del pregresso rapporto di lavoro tra le Parti ✍ [ sce- gliere la motivazione più adeguata o inserire eventuali altre ragioni a sup- porto della necessità di verificare la convenienza reciproca al contratto nono- s tante la precedente e sperienza ]. Durante tale periodo ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto senza obbligo di motivazione e di preavviso.
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( 1) Cfr. Cass. 25 marzo 2015, n. 6001; Cass. 5 marzo 2015, n. 4466; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3852; Cass. 5 maggio 2004, n. 8579; Cass. 13 ottobre 0000 , x. 00000; Cass. 7 marzo 2000, n. 2579; Cass. 19 giugno 2000, n. 8295.
( 2) Cfr. l’art. 20 - ter del Ccnl Enti culturali, turistici e sportivi – Federculture, l ’ art. 4 del Ccnl Multiservizi e l’ art. 338 del Ccnl Turismo. Sul punto si veda Cass. 1 o settembre 2015, n. 17371.