COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 11.2.2008
COM(2008) 79 definitivo 2008/0031 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina riguardanti l'eliminazione dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci.
(presentata dalla Commissione)
IT IT
RELAZIONE
Nel contesto del processo di adesione all'OMC, attualmente in stato di completamento, l'Ucraina si è impegnata a ridurre gradualmente i vigenti dazi all'esportazione senza peraltro raggiungere la loro totale eliminazione. Ciononostante i negoziatori dell'UE e dell'Ucraina hanno raggiunto un accordo in forza del quale i dazi all'esportazione verranno eliminati non appena entrato in vigore l'accordo bilaterale di libero scambio (ALS) tra UE e Ucraina, da negoziare subito dopo l'adesione all'OMC.
Al fine di formalizzare questo concordato il 23 aprile 2007 il Consiglio per gli affari generali e le relazioni esterne ha adottato le direttive di negoziato che autorizzano la Commissione a condurre trattative per un accordo internazionale vincolante nel contesto dell'accordo di partnership e di cooperazione (Partnership and Cooperation Agreement - PCA) in forma di scambio di lettere con l'Ucraina che comprende l'impegno ad eliminare tutti i dazi all'esportazione dall'entrata in vigore del futuro accordo di libero scambio tra la Comunità europea e l'Ucraina. Il concordato non richiede che la Comunità europea si assuma alcun impegno.
Si è raggiunta un'intesa sui contenuti delle lettere per lo scambio formale. Il Consiglio è chiamato quindi ad adottare la proposta allegata.
2008/0031 (ACC)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina riguardanti l'eliminazione dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue:
(1) Il 14 giugno 1994 le Comunità europee, i loro Stati membri e l'Ucraina hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partnership e di cooperazione (PCA) entrato in vigore l'1 marzo 1998.
(2) Visto l'impegno della Comunità, degli Stati membri e dell'Ucraina a rafforzare l'integrazione economica che costituisce il vero fondamento della loro partnership,
(3) A partire dal marzo 2007 sono stati aperti negoziati per un nuovo accordo di vicinato rafforzato tra UE e Ucraina che sostituirà l'accordo di partnership e di cooperazione.
(4) L'accordo di vicinato rafforzato prevede l'istituzione di un'area globale e approfondita di libero scambio (ALS) come elemento principale del suddetto accordo in seguito all'adesione dell'Ucraina all'OMC.
(5) Nel contesto dell'OMC la Commissione ha negoziato a nome della Comunità una serie di impegni per la completa apertura del mercato da parte dell'Ucraina, che rivestono particolare importanza per la Comunità e sono contemplati nella relazione bilaterale concordata tra la Repubblica di Ucraina e la Commissione il 17 marzo 2003.
(6) I suddetti impegni vengono attualmente sanciti dal protocollo di adesione dell'Ucraina all'OMC.
(7) Durante il processo di adesione dell'Ucraina all'OMC la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina riguardante l'eliminazione dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci dall'entrata in vigore dell'ALS tra l'UE e l'Ucraina.
(8) È opportuno approvare l'accordo proposto a nome della Comunità, DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo all'eliminazione totale da parte dell'Ucraina dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci dall'entrata in vigore del futuro accordo di libero
scambio, nel contesto dell'accordo di partnership e di cooperazione e dell'accordo di cooperazione.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in nome della Comunità europea1.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio Il presidente
1 La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
SCAMBIO DI LETTERE
tra Comunità europea e Ucraina relativa ai dazi all'esportazione
A. Lettera del governo dell'Ucraina
Kiev,
Signor Ambasciatore,
Nel contesto dell'accordo di partnership e cooperazione tra le comunità europee e i propri stati membri e l'Ucraina del 14 giungo 1994 e conformemente ai negoziati d'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale per il commercio, lo scopo di questa lettera è di confermare che i dazi applicati dall'Ucraina sui beni prodotti nella nazione ed esportati nella Comunità europea verranno eliminati dall'entrata in vigore dell'accordo sull'area di libero scambio tra l'UE e l'Ucraina, che sarà negoziato dopo la finalizzazione del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC nel contesto di un nuovo accordo di vicinato rafforzato.
Si propone che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo formale tra le parti.
Questo accordo entrerà in vigore dalla data in cui la Comunità europea riceverà una notifica scritta dall'Ucraina che confermi il completamento delle opportune procedure interne.
Confermo che la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo formale tra le parti. Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.
A nome dell'Ucraina
B. Lettera della Comunità europea
Signor Ambasciatore,
Bruxelles,
Confermo di aver ricevuto la lettera del governo ucraino datata 11 dicembre 2007 e le porgo i miei ringraziamenti. La lettera recita come segue:
" Signor Ambasciatore,
Nel contesto dell'accordo di partnership e cooperazione tra le comunità europee e i propri stati membri e l'Ucraina del 14 giungo 1994 e conformemente ai negoziati d'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale per il commercio, lo scopo di questa lettera è di confermare che i dazi applicati dall'Ucraina sui beni prodotti nella nazione ed esportati nella Comunità europea verranno eliminati dall'entrata in vigore dell'accordo sull'area di libero scambio tra l'UE e l'Ucraina, che sarà negoziato dopo la finalizzazione del processo di adesione dell'Ucraina all'OMC nel contesto di un nuovo accordo di vicinato rafforzato.
Si propone che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo formale tra le parti.
Questo accordo entrerà in vigore dalla data in cui la Comunità europea riceverà una notifica scritta dall'Ucraina che confermi il completamento delle opportune procedure interne.
Confermo che la presente lettera e la sua risposta costituiranno un accordo formale tra le parti. Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima."
Confermo che la suddetta lettera e la mia risposta costituiranno un accordo formale tra le parti.
Voglia accettare, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia profonda stima.
A nome della Comunità europea
ALLEGATO
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE
1. TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina riguardanti l'eliminazione dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci.
2. LINEE DI BILANCIO
Capitolo e articolo: 120
Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione (2008): 16 431 900 000 euro
3. INCIDENZA FINANZIARIA :
🗹 Nessuna incidenza finanziaria
🞎 La proposta, senza incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
milioni di EUR (al primo decimale)
Linea di bilancio
Entrate2 Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa
[Anno n]
Articolo … Incidenza sulle risorse
proprie
Articolo … Incidenza sulle risorse
proprie
Situazione a seguito dell'azione | |||||
[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] | |
Articolo … | |||||
Articolo … |
2 Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali) gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.