Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il sistema dell’offerta formativa regionale
Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo unico dell’apprendistato ai sensi dell’art. 1, comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”
Roma, 18 luglio 2012
Enti di formazione
Art. 4, D.lgs. 167/2011: aspetti principali
1 Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
2 Gli accordi interconfederali e i CCNL stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.
3 La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio, e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
Formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
Contrattazione collettiva
Offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali (monte ore complessivo non superiore a 120 ore)
Regolamentazione regionale
Integrata
Ai sensi del testo Unico dell’Apprendistato, la regolamentazione regionale afferisce esclusivamente all’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali per un massimo di 120 ore nel triennio.
Art. 4, D.lgs. 167/2011: aspetti principali
Art. 7, comma 7 D.lgs. 167/2011: regime transitorio
Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al D.Lgs. 167/2011 non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le regolazioni vigenti.
7
Secondo quanto stabilito all’art. 7, comma 7 del D.Lgs. 167/2011, nelle more dell’adozione della disciplina regionale e settoriale attraverso appositi accordi interconfederali o CCNL, hanno trovato applicazione le regolazioni regionali previgenti, per un periodo non superiore ai sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.
Come chiarito dal MLPS con Circolare n. 29 del 11 novembre 2011, a far data dal 25 aprile 2012 è applicabile la sola disciplina di cui al D.Lgs. 167/2011.
Pertanto, da tale data, i contratti di apprendistato professionalizzante possono essere sottoscritti nei soli settori per i quali sia intervenuta apposita regolazione (mediante sottoscrizione dell’accordo interconfederale o rinnovo del CCNL).
La regolamentazione della Regione Lazio
In applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 167/2011, la Regione Lazio ha proceduto alla ridefinizione della disciplina regionale per quanto di competenza, attraverso l’adozione dei seguenti atti.
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013”
Ai sensi dell’art. 1, comma 128, la Legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in
materia di apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7, di attuazione della medesima legge, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di apprendistato, da emanare in attuazione del Testo unico.
Deliberazione di Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”
Regolazione della formazione di base e trasversale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, interna e esterna.
25 aprile
2012
Contratti di apprendistato stipulati dal 25 aprile 2012
Non è prevista una data oltre la quale il sistema previgente decade definitivamente.
Contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio (25 ottobre 2011-25 aprile 2012), in presenza di regolamentazione regionale e rinnovo CCNL o sottoscrizione accordo di categoria o interconfederale
Contratti di apprendistato stipulati nel periodo transitorio (25 ottobre 2011-25 aprile 2012), in assenza di regolamentazione regionale e/o rinnovo CCNL o sottoscrizione accordo di categoria o interconfederale
Contratti di apprendistato stipulati prima del 25 ottobre 2011
Dalla disciplina del regime transitorio è derivato un un sistema regionale binario, secondo lo schema di seguito riportato.
L.R. 10 agosto 2006, n. 9 Regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7
DGR 3 febbraio 2012, n. 41
Il processo di revisione del quadro normativo-procedurale dell’apprendistato nel Lazio, che ha coinciso con la riforma della norma nazionale attraverso il D.Lgs. 167/2011, è stato mirato a:
➢semplificare il modello attuativo dell’apprendistato, attraverso l’individuazione di modalità e procedure più flessibili e facilmente attuabili da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti;
➢assicurare un’adeguata offerta formativa regionale attraverso una programmazione dei contenuti formativi flessibile e la piena copertura del territorio regionale, al fine di facilitarne l’accesso da parte di aziende e apprendisti;
➢incrementare il n. di apprendisti formati ai fini del pieno raggiungimento delle finalità della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali.
La formazione di base e trasversale è regolata dalla Regione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 167/2011 e si distingue dalla formazione professionalizzante e di mestiere disciplinata dai CCNL e rimessa all’esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
L’offerta formativa regionale, di cui alla DGR 41/2012, è organizzata in un Catalogo di moduli formativi di base e trasversali.
In prima applicazione, l’offerta formativa regionale è articolata in 18 moduli (ognuno di
40 ore) di cui all’Allegato 1 “Catalogo moduli formativi competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere” della DGR 41/2012, di seguito riportati.
I moduli individuati non esauriscono l’offerta formativa pubblica, in quanto suscettibile di successive integrazioni mediante moduli formativi aggiuntivi.
Moduli dell’offerta formativa regionale |
Competenze di base e trasversali (obbligatorio per I annualità) |
Competenze informatiche per l’office automation |
Informatica – Software fogli di calcolo, videoscrittura, archivi elettronici, presentazione, internet e posta elettronica |
Lingua inglese (livello base, intermedio, avanzato) |
Lingua francese (livello base, intermedio, avanzato) |
Lingua italiana per stranieri |
Comunicazione e competenze relazionali |
Problem solving e processi decisionali |
Organizzazione ed economia |
Sicurezza e prevenzione |
Non sono previste ulteriori relazioni di propedeuticità nello svolgimento dei moduli formativi.
Il Modulo “Competenze di base e trasversali” è obbligatorio per la I annualità ed è propedeutico allo svolgimento degli altri moduli.
I moduli formativi finalizzati all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, sopra indicati, sono articolati secondo la scheda di seguito descritta.
Obiettivi
Finalità e eventuali relazioni di propedeuticità
Certificazione finale
Attestato di frequenza
Modulo formativo
Contenuti
Materie e contenuti didattici
Durata
40 ore (di norma)
Metodologie didattiche
*N. partecipanti
N. Minimo allievi:10
X. Xxxxxxx allievi: 20
Ad esempio: aula, test, esercitazioni pratiche di laboratorio
* Solo per formazione esterna
L’offerta formativa regionale può essere integrata, in ogni momento, con moduli formativi aggiuntivi, individuati dalla Regione in base a quanto stabilito nei CCNL o negli accordi di categoria/interconfederali, adottati ai sensi del Testo Unico dell’Apprendistato.
Tali moduli saranno adottati, sentite le parti sociali, a seguito dell’istruttoria regionale con determinazione della Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione.
INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
1
Definizione dei contenuti
2
Valutazione della proposta
3
Adozione formale
Acquisizione e valutazione segnalazioni
Trasmissione segnalazioni alla Regione
Adozione formale
Valutazione della proposta
Individuazione moduli aggiuntivi
Analisi dei CCNL/accordi
D
In caso di esito positivo
Soggetti attori
•Direzione regionale competente
•Aziende
•Apprendisti
•Direzione regionale competente
•Parti sociali
•Direzione regionale competente
I moduli formativi del Catalogo regionale possono essere erogati nelle modalità interna o esterna, secondo le caratteristiche di seguito descritte.
Catalogo dei moduli formativi di base e trasversali
Formazione interna Formazione esterna
Per formazione interna si intende la formazione definita dalla Regione e non finanziata con risorse pubbliche
Soggetto
responsabile
della
formazione: datore di lavoro
Soggetto formazione:
responsabile
della
ente di formazione
Per formazione esterna si intende la formazione definita e finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse disponibili
accreditato
La formazione esterna
La formazione esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è svolta secondo i moduli formativi definiti dalla Regione nell’ambito dell’offerta formativa regionale, sotto la responsabilità dell’ente di formazione accreditato.
L’offerta formativa esterna è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse pubbliche disponibili.
Condizioni
La Regione, tramite avviso pubblico, definisce l’offerta formativa esterna, individua i soggetti idonei all’erogazione dell’attività formativa, le risorse pubbliche ai fini del finanziamento e le procedure attuative per l’erogazione della formazione.
Contributo pubblico
La formazione esterna (2)
Il contributo pubblico copre il costo complessivo di partecipazione al corso dell’apprendista.
In assenza del contributo pubblico, l’offerta formativa esterna può essere finanziata direttamente dalle imprese. In tal caso, il datore di lavoro iscrive l’apprendista ad un’edizione corso a Catalogo, sostenendo l’intero costo di partecipazione.
Modalità
Le modalità di erogazione della formazione esterna sono definite mediante avviso pubblico.
I soggetti idonei all’erogazione della formazione di base e trasversale sono gli enti di formazione accreditati, secondo il sistema regionale, per la formazione continua.
A conclusione dell’attività formativa (per ciascun modulo), a seguito degli opportuni controlli da parte della Regione (o altra amministrazione competente), è rilasciato un attestato di frequenza agli apprendisti che abbiano frequentato almeno l’80% del monte ore previsto dal modulo (32 ore).
Offerta formativa pubblica esterna:
è realizzata attraverso un Avviso pubblico regionale ed è raccolta all’interno di un catalogo, accessibile attraverso la piattaforma informatica X.XXX – Sistema per la formazione in apprendistato della Regione Lazio, articolato nei moduli adottati con DGR 41/2012 (in fase di prima applicazione).
I contenuti dei moduli sono stabiliti nelle schede didattiche e potranno essere personalizzati da parte del soggetto erogatore durante lo svolgimento del percorso formativo.
Xxxxxxxx proponenti:
▪enti accreditati per la formazione continua con codice Orfeo coerente rispetto al contenuto del modulo;
▪CPFP e altre strutture con caratteristiche di in house providing delle Amministrazioni provinciali competenti in materia di formazione e lavoro
Destinatari:
▪apprendisti assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 167/2011.
L’avviso opera con modalità “a sportello” e consente ai soggetti proponenti di presentare in ogni momento la propria proposta.
Il conseguimento dell’accreditamento consente immediatamente di accedere al sistema X.XXX e di inserire edizioni formative.
Le edizioni inserite a sistema sono immediatamente attive e consentono l’iscrizione degli apprendisti da parte dei datori di lavoro.
Al fine di assicurare la piena copertura del territorio regionale, sono stabiliti i seguenti criteri:
▪ciascun soggetto formativo potrà proporre, contemporaneamente, fino a 10 edizioni complessive, compatibilmente con le caratteristiche logistiche ed organizzative della sede, nonché con la sua ordinaria programmazione;
▪due delle 10 edizioni complessive (la 5° e la 10°) dovranno essere attivate presso comuni in cui sono presenti centri per l’impiego provinciali – con esclusione dei 5 capoluoghi provinciali – di cui la Regione fornisce un elenco (tra cui, ad esempio, Fondi, Civitacastellana, Pomezia, Poggio Mirteto, Sora).
Iscrizioni, avvio e svolgimento di un’edizione:
sono effettuate dal datore di lavoro attraverso il X.XXX entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla data di avvio dell’edizione corso prevista.
Al raggiungimento di 10 iscritti, l’ente di formazione è obbligato ad avviare l’edizione. Per un numero di iscritti compresi tra 5 e 9, è facoltà dello stesso ente di procedere comunque all’avvio.
Non è ammesso l’avvio di edizioni con meno di 5 iscritti.
Ogni variazione, dovuta ad esigenze non preventivabili, relativa alla sede o al calendario didattico è comunicata dall’ente all’Amministrazione competente.
Tutte le variazioni relative all’edizione corso sono concordate dall’ente di formazione con gli apprendisti e le relative aziende di appartenenza.
La formazione esterna (6): principali caratteristiche dell’OFP
Attestati di frequenza e recupero ore:
a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione provinciale competente, il datore di lavoro potrà scaricare dal sistema l’attestato di frequenza per tutti gli apprendisti che abbiamo frequentato almeno l’80% del monte ore previsto dal modulo.
Gli allievi che abbiano frequentato un numero di ore compreso tra il 60% e l’80% del monte ore previsto dovranno partecipare ad una nuova edizione dello stesso modulo offerto dall’ente presso il medesimo comune di svolgimento.
Gli allievi che abbiano frequentato meno del 60% del monte ore previsto dovranno frequentare interamente una nuova edizione.
Il sistema informativo regionale X.XXX.
A livello informatico, il regime transitorio ha portato alla coesistenza di due sistemi informativi:
▪il sistema attualmente operante secondo la normativa pre-vigente, che gestisce tutta la formazione dell’apprendista (X.XXX);
▪un nuovo sistema che gestisca la formazione di base e trasversale secondo il Testo Unico per l’apprendistato professionalizzante.
Il nuovo sistema permette di gestire il piano formativo di base e trasversale del singolo apprendista.
X.XXX gestisce la formazione di base e trasversale erogata secondo le due modalità previste:
▪formazione interna, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro;
▪formazione esterna, svolta sotto la responsabilità dell’ente di formazione.
Il sistema informativo regionale X.XXX. (2)
Il nuovo sistema è collegato al sistema regionale delle comunicazioni obbligatorie (CO), al fine di consentire l’acquisizione in automatico delle principali informazioni contenute nelle stesse (dati azienda, dati apprendista, dati di contratto).
Nell’ambito del sistema X.XXX sono individuate, in relazioni ai principali attori coinvolti nell’attuazione dell’apprendistato professionalizzante, le seguenti utenze:
▪“Datore di lavoro”;
▪“Ente di formazione”;
▪“Regione Lazio” (con profilo amministratore e operatore standard per la normale operatività);
▪“Provincia”;
▪“Organo ispettivo”.
Il sistema informativo regionale X.XXX. (3): Utenza “Ente di formazione”
L’utenza “Ente di formazione” comprende le funzionalità del sistema X.XXX attraverso le quali l’ente definisce la propria offerta formativa, gestisce le edizioni dall’avvio alla conclusione, registra le presenze degli apprendisti e i documenti di rendicontazione.
Principali fasi procedurali di competenza dell’utenza “Ente di formazione”: 1.definizione dell’offerta formativa;
2.gestione delle edizioni; 3.svolgimento delle edizioni; 4.chiusura e rendicontazione.
X.XXX.: principali fasi Utenza “Ente di formazione”
1. Definizione dell’offerta formativa
Per definire l’offerta, l’”Ente di formazione” sceglie uno o più moduli coerenti con codici ORFEO, relativi alla tipologia di accreditamento, associati alla propria utenza.
Per mettere a catalogo l’edizione corso, corrispondente al modulo scelto, l’ente deve:
▪definire un calendario didattico,
▪stabilire il numero massimo di allievi secondo i requisiti della sede accreditata, nel rispetto del numero massimo stabilito pari a 20 partecipanti,
▪indicare la sede di svolgimento del corso tra una sede registrata su SAC (sede accreditata o sede occasionale),
▪definire il costo ora allievo del corso, secondo il valore massimo stabilito nell’avviso pubblico di riferimento.
1. Definizione dell’offerta formativa
Ai fini della definizione del calendario, l’ente di formazione deve rispettare i seguenti requisiti:
▪data di avvio - deve essere maggiore di almeno 10 giorni dalla data in cui viene inserita l’edizione;
▪n. sessioni: il numero delle sessioni è libero;
▪durata sessione: varia da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore (per blocchi di 2 ore: quindi le durate possibili sono 2h, 4h, 6h, 8h).
L'ente formativo può offrire al massimo 10 edizioni contemporaneamente, anche di moduli diversi.
Per mettere a catalogo una nuova edizione (11ma) occorre che almeno una delle 10 edizioni precedentemente inserite sia avviata (o non avviata).
Almeno un’edizione su 5 deve essere attiva presso una sede (registrata in S.A.C., accreditata o occasionale) in uno dei comuni tra quelli stabiliti dalla Regione e il cui elenco è indicato nell’avviso pubblico di riferimento.
2. Gestione delle edizioni
L’ente di formazione deve procedere all’avvio dell’edizione inserita a Catalogo entro le ore
24.00 del giorno di inizio dell’attività, attraverso l’apposita procedura informatica.
Per avviare un’edizione è richiesto che siano presenti almeno 5 iscritti (a 3 giorni dalla data di avvio prevista).
Qualora gli iscritti siano 10 o più, l’avvio dell’edizione è obbligatorio.
In tal caso, il mancato avvio comporta l’esclusione automatica dell’ente inadempiente dal Catalogo dell’offerta formativa pubblica, per il periodo stabilito nell’avviso pubblico di riferimento.
Con iscritti compresi tra 5 e 9 l’avvio è facoltativo. In tal caso, se l’ente non registra il NON AVVIO attraverso l’apposita procedura informatica entro i tempi stabiliti, l’avvio dell’edizione è obbligatorio.
2. Gestione delle edizioni
Non è ammesso l’avvio di edizioni corso con un numero di iscritti inferiore a 5 allievi.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizione previsto, pari a 5 allievi, l’edizione corso è automaticamente registrata come NON AVVIATA.
Pertanto, secondo le regole stabilite devono essere obbligatoriamente avviate le edizioni:
▪per le quali non sia stato registrato a sistema il NON AVVIO con iscritti da 5 a 9;
▪con almeno 10 apprendisti iscritti.
3. Svolgimento delle edizioni
All’avvio dell’edizione corso, l’”Ente di formazione” stampa dal sistema il registro didattico ai fini della corretta registrazione delle presenze degli allievi.
Tale registro deve essere timbrato dall’Amministrazione provinciale competente.
In caso di variazione di sede di svolgimento dell’edizione, l’ente deve fare richiesta all’Amministrazione competente e non può procedere in autonomia alla modifica.
In ogni caso, la variazione potrà essere effettuata solo su una sede registrata su S.A.C.
3. Svolgimento delle edizioni
Durante lo svolgimento dell’edizione, l’ente può modificare le date di calendario.
Ad avvio del corso, il calendario è suscettibile di modifica, fatta eccezione per la data di inizio (prima sessione).
Ogni variazione del calendario deve essere concordata con gli allievi e le rispettive aziende di provenienza.
SAPP tiene traccia della data e dell’ora di effettuazione della modifica.
La variazione può riguardare una data diversa futura e l’ora inizio (l’ora fine si modifica in automatico). Non può riguardare il numero di ore della sessione.
Per ogni edizione, possono essere effettuate fino a 5 variazioni di date o ora-inizio/ora- fine.
4. Chiusura e rendicontazione
Al raggiungimento dell’ultima giornata, l’edizione passa allo stato TERMINATA e può essere definitivamente conclusa.
Per chiudere un’edizione, l’ente deve:
▪imputare per ogni allievo il numero delle ore complessivamente frequentate;
▪caricare su SAPP copia scansionata firmata digitalmente dei registri;
▪indicare i riferimenti della fattura;
▪caricare su SAPP copia scansionata firmata digitalmente della fattura;
▪chiudere l’edizione attraverso l’apposita procedura informatica.
A seguito di queste operazioni, l’edizione entra nello stato “Conclusa”
Ai fini della rendicontazione dell’edizione corso, l’”Ente di formazione” registra a sistema gli estremi della fattura e allega i seguenti documenti:
▪dichiarazione di spesa e regolare esecuzione;
▪fattura;
▪registro presenze.