Art. 1 Campo di applicazione pag. 7 Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto pag. 9
I N D I C E
PARTE I – NORMATIVA
Art. 1 | Campo di applicazione | pag. 7 |
Art. 2. | Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto | pag. 9 |
TITOLO I – Disposizioni generali CAPO I
Art. 3 | Relazioni sindacali | pag. 10 |
Art. 4 | Obiettivi e strumenti | pag. 11 |
Art. 5 | Contrattazione collettiva integrativa | pag. 12 |
Art. 6 | Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo integrativo | pag. 14 |
Art. 7 | Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche | pag. 15 |
CAPO II - Forme di partecipazione | ||
Art. 8 | Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing | pag. 17 |
Art. 9 | Comitati per le pari opportunità | pag. 19 |
CAPO III – Soggetti sindacali e titolarità delle prerogative - diritti sindacali | ||
Art. 10 | Norma di rinvio ed integrazioni | pag. 20 |
Art. 11 | Soggetti sindacali | pag. 21 |
Art. 12 | Composizione delle delegazioni | pag. 22 |
Art. 13 | Diritto di assemblea | pag. 23 |
Art. 14 | Contributi sindacali | pag. 24 |
Art. 15 | Patronato sindacale | pag. 25 |
Art. 16 | Coordinamento regionale | pag. 26 |
CAPO IV – Procedure di raffreddamento dei conflitti | ||
Art. 17 | Clausole di raffreddamento | pag. 28 |
Art. 18 | Interpretazione autentica dei contratti collettivi | pag. 29 |
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali CAPO I – Metodologie di relazioni
TITOLO III– Rapporto di lavoro
CAPO I – Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Il contratto individuale di lavoro dei Dirigenti
Periodo di prova
Assunzioni a tempo determinato
pag. 30
pag. 32
pag. 33
CAPO II – Struttura del rapporto
Art. 22
Caratteristiche del rapporto di lavoro
pag. 35
Art. 23 Art. 24 | Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa Rapporti di lavoro ad esaurimento | pag. 36 pag. 37 | |
CAPO III | - Orario di lavoro | ||
Art. 25 | Orario di lavoro dei dirigenti | pag. 38 | |
Art. 26 | Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa | pag. 40 | |
Art. 27 | Servizio di guardia – Turni di guardia notturni | pag. 41 | |
Art. 28 | Pronta disponibilità | pag. 43 | |
Art. 29 | Ferie e festività | pag. 44 | |
Art. 30 | Riposo settimanale | pag. 46 | |
Art. 31 | Determinazione dei compensi per ferie non godute | pag. 47 | |
Art. 32 | Riposo compensativo per le giornate festive lavorate | pag. 48 | |
Art. 33 | Lavoro notturno | pag. 49 | |
Art. 34 | Indennità per servizio notturno e festivo | pag. 50 | |
CAPO IV – Interruzioni e sospensioni della prestazione | |||
Art. 35 | Sostituzioni | Pag. 51 | |
Art. 36 | Aspettativa | Pag. 53 | |
Art. 37 | Altre aspettative previste da disposizioni di legge | Pag. 55 | |
Art. 38 | Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche | Pag. 56 | |
Art. 39 | Tutela dei dirigenti portatori di handicap | Pag. 57 | |
Art. 40 | Congedo dei genitori | Pag. 58 | |
Art. 41 | Assenze retribuite | Pag. 59 | |
Art. 42 | Congedi per eventi e cause particolari | Pag. 60 | |
Art. 43 | Assenze per malattia | Pag. 61 | |
Art. 44 | Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio | Pag. 63 | |
Art. 45 | Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità | Pag. 64 | |
Art. 46 | Servizio militare | Pag. 65 | |
Art. 47 | Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica | Pag. 66 |
CAPO V - Mobilità
Art. 48 | Mobilità volontaria | pag. 67 |
Art. 49 | Disciplina transitoria della mobilità | pag. 68 |
Art. 50 | Accordi di mobilità | pag. 59 |
Art. 51 | Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero | pag. 71 |
Art. 52 | Mobilità interna | pag. 72 |
Art. 53 | Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza | pag. 73 |
Art. 54
Comando
pag. 74
CAPO VI – Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 55 | Cause di cessazione del rapporto di lavoro | pag. 75 |
Art. 56 | Risoluzione consensuale | pag. 76 |
Art. 57 | Obblighi delle parti | pag. 77 |
Art. 58 | Recesso dell’azienda o ente | pag. 78 |
Art. 59 | Nullità del recesso | pag. 79 |
Art. 60 | Termini di preavviso | pag. 80 |
Art. 61 | Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro | pag. 81 |
Art. 62 | Ricostituzione del rapporto di lavoro | pag. 83 |
Art. 63 | Tentativo obbligatorio di conciliazione | pag. 84 |
Art. 64 | Procedure di conciliazione in caso di recesso | pag. 85 |
Art. 65 | Comitato dei Garanti | pag. 86 |
CAPO VII – Istituti di peculiare interesse | ||
Art. 66 | Coperture assicurative | pag. 87 |
Art. 67 | Patrocinio legale | pag. 89 |
Art. 68 | Clausole speciali | pag. 90 |
Art. 69 | Diritti derivanti da invenzione industriale | pag. 91 |
Art. 70 | Mensa | pag. 92 |
Art. 71 | Attività sociali, culturali e ricreative | pag. 93 |
CAPO VIII – Aggiornamento professionale | ||
Art. 72 | Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata | pag. 94 |
Art. 73 Formazione | pag. 95 | |
Art. 74 Formazione ed ECM | pag. 96 | |
Art. 75 | Congedi per la formazione | pag. 97 |
Art. 76 | Comando finalizzato | pag. 98 |
TITOLO IV – Incarichi dirigenziali e valutazione dei dirigenti CAPO I – Incarichi dirigenziali
Art. 77 | Graduazione delle funzioni | pag. 99 |
Art. 78 | Tipologie di incarico | pag. 101 |
Art. 79 | Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure | pag. 103 |
Art. 80 | Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa | pag. 105 |
Art. 81 | Norma transitoria | pag. 106 |
CAPO II – Verifica e valutazione dei dirigenti | ||
Art. 82 | Misurazione e valutazione dei servizi. La verifica e valutazione dei dirigenti | pag. 107 |
Art. 83 | Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti | pag. 109 |
Art. 84 | Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti | pag. 110 |
Art. 85 | Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati Raggiunti | pag. 111 |
Art. 86 | La valutazione negativa | pag. 113 |
Art. 87 | Effetti della valutazione negativa dei risultati | pag. 114 |
Art. 88 | Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti | pag. 115 |
Art. 89 | Norma finale del sistema di valutazione | pag. 116 |
PARTE II – TRATTAMENTO ECONOMICO
TITOLO I – Istituti normativi
Art. 90 | Retribuzione e sue definizioni | pag. 117 |
Art. 91 | Struttura dello stipendio | pag. 118 |
Art. 92 | Lavoro straordinario | pag. 119 |
Art. 93 | Indennità rischio radiologico | pag. 120 |
Art. 94 | Bilinguismo | pag. 121 |
Art. 95 | Trattenute per scioperi brevi | pag. 122 |
Art. 96 | Trattamento di trasferta | pag. 123 |
Art. 97 | Trattamento di trasferimento | pag. 125 |
Art. 98 | Trattamento di fine rapporto | pag. 126 |
Art. 99 | Modalità di applicazione dei benefici economici previsti da discipline speciali | pag. 127 |
Art. 100 | Inquadramento dei dirigenti medici e veterinari del SSN nell’ARPA | pag. 129 |
Art. 101 | Struttura della retribuzione dei dirigenti | pag. 130 |
Art. 102 | Indennità integrativa speciale | pag. 132 |
CAPO II - Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo | ||
Art. 103 | Incrementi contrattuali e stipendio tabellare | pag. 133 |
Art. 104 | Indennità | pag. 134 |
TITOLO II – Trattamento economico biennio 2006-2007 CAPO I – Struttura della retribuzione
CAPO III - Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 105 La retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo pag. 135
Art. 106
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
pag. 137
Artt. 107-
110
soppressi
pag. 138
CAPO IV – Retribuzione di posizione minima contrattuale dei Dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo
Art. 111
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo.
pag. 139
CAPO V - Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento
Art. 112 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento
pag. 142
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Art. 117
Art. 118
Indennità di specificità medico – veterinaria
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici con rapporto di lavoro ad esaurimento
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento
Ex medici condotti ed equiparati
Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i medici già a tempo definito
Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari già con rapporto di lavoro ad esaurimento
pag. 143
pag. 144
pag. 145
pag. 146
pag. 147
pag. 149
CAPO VI – Indennita’ | ||
Art. 119 | Indennità ufficiale di polizia giudiziaria | pag. 150 |
CAPO VII | ||
Art. 120 | Effetti dei benefici economici | pag. 151 |
CAPO VIII – Fondi aziendali | ||
Art. 121 Art. 122 | Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro | pag. 152 pag. 153 |
Art. 123 | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | pag. 155 |
Art. 124 | Risorse economiche regionali | pag. 156 |
Art. 125 | Norma finale – Una tantum | pag. 157 |
PARTE III – LIBERA PROFESSIONE E RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO TITOLO I
CAPO I – Libera professione di dirigenti medici e veterinari con rapporto esclusivo
Art. 126 | Attività libero professionale intramoenia dei dirigenti medici | pag. 158 |
Art. 127 | Tipologia di attività libero professionali | pag. 159 |
Art. 128 | Disciplina transitoria | pag. 161 |
Art. 129 | Criteri generali per la formazione delle tariffe e l’attribuzione dei proventi | pag. 162 |
Art. 130 | Altre attività a pagamento | pag. 163 |
Art. 131 | Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione | pag. 165 |
Art. 132 | Attività non rientranti nella libera professione intramoenia | pag. 166 |
TITOLO II
CAPO I – Rapporti di lavoro con impegno ridotto
Art. 133 | Accesso al regime ad impegno ridotto | pag. 167 |
Art. 134 | Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto | pag. 168 |
Art. 135 | Trattamento economico normativo dei dirigenti a impegno ridotto | pag. 169 |
Art. 136 | Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto | pag. 171 |
Art. 137 | Incompatibilità | pag. 172 |
Art. 138 | Norma transitoria | pag. 173 |
PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 | Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche Disposizioni particolari Previdenza complementare | pag. 174 pag. 175 pag. 176 pag. 177 |
Art. 143 | Conferme | pag. 178 |
Art. 144 | Disapplicazioni | pag. 180 |
Art. 145 | Norme finali e transitorie | pag. 181 |
Allegato 1 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28 novembre 2000)
pag. 182
Allegato 2 pag. 186
Allegato 3 Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolati istituti pag. 187
Allegato 4 pag. 188
Allegato 5 pag. 189
Allegato 6 Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31/12/01 in base al rapporto di lavoro
pag.190
Dichiarazioni congiunte CCNL 3.11.2005 pag. 194
Allegato 1 ccnl 5/7/06 pag. 198
Dichiarazione congiunta CCNL 5.7.2006 pag. 199
Dichiarazioni congiunte CCNL 17.10 2008 pag. 200
PARTE I – NORMATIVA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
Art. 1 - Campo di applicazione (art. 1 ccnl 17/10/2008; art. 1 ccnl 3/11/05; art. 1 ccnl 5/7/06)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.
4. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli
istituti normativi sono definiti dall’art. 21.
5. Al fine di semplificare la stesura del presente Contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari . Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri.
6. Nel Contratto, i riferimenti al d.lgs. 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19/6/99, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3/2/93, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4/11/97, n. 396 e d.lgs. 31/3/98, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. 502/92” e “d.lgs. 165/01”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge 145/02. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis d.lgs. 229/99 è riportato come “atto aziendale”.
7. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del ccnq per la definizione dei comparti di contrattazione del 18 dicembre 2002 è riportato nel testo del Contratto come “aziende ed enti”.
8. Nel testo del Contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. 502/92 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così
come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti -
cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 78.
9. Il Contratto costituisce il compendio delle norme vigenti quali introdotte nell’ordinamento rispettivamente dai ccnl 5/12/96, relativo al quadriennio normativo 1994-1997, 8/6/00 relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e 3/11/05, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 nonché dei ccnl integrativi 4/3/97, 2/7/97, 5/8/97, 22/2/01 e 10/2/04. Quanto al trattamento economico, il Contratto costituisce il compendio delle norme vigenti quali introdotte nell’ordinamento rispettivamente dai ccnl 5/12/96, biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, 8/6/00, biennio economico 1998-1999 e 2000-2001, 3/11/05, biennio economico 2002-2003 e 5/7/06, biennio economico 2004-2005 nonché, ove espressamente richiamate, delle norme a contenuto economico introdotte dai ccnl integrativi sopra richiamati.
10. Il riferimento alle norme del ccnl 5/12/96 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il ccnl in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti successivamente non disapplicate né modificate, il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 78 lett. b), c) e d). Il ccnl 8/6/00, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico 1998 - 1999, nel testo è indicato come ccnl 8/6/00. Il ccnl 8/6/00, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come ccnl 8/6/00, II biennio. Il ccnl 3/11/05, relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005, I biennio economico 2002 - 2003, nel testo è indicato come ccnl 3/11/05. Il ccnl 5/7/06, relativo al II biennio economico 2004 – 2005, è indicato come ccnl 5/7/06. Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” è indicata nel Contratto anche con le parole “dirigente di struttura complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima introdotta dal d.lgs. 254/00.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del Contratto (art. 2 ccnl 17/10/08
che disapplica l’art. 2 ccnl 3/11/2005)
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I METODOLOGIE DI RELAZIONI
Art. 3 - Relazioni sindacali (art. 3 ccnl 17/10/08 che richiama l’art. 3 ccnl 3/11/05, l’art. 3, gli artt. da 8 a 12 ccnl 8/6/00 e gli artt. 2, 3 e 4 ccnl 10/2/04)
1. E’ confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto quanto ad “obiettivi e strumenti” dall’art. 4, quanto ai “Comitati per le pari opportunità” dall’art. 9, quanto ai “soggetti sindacali” dall’art. 11, quanto alla “composizione delle delegazioni” dall’art. 12, quanto alle “clausole di raffreddamento” dall’art. 17, quanto alla “interpretazione autentica dei contratti collettivi” dall’art. 18, quanto a “diritto di assemblea” dall’art. 13, quanto a “contributi sindacali” dall’art.14, quanto a “patronato sindacale” dall’art. 15, salve le ulteriori modifiche ed integrazioni di cui al Titolo II del Contratto.
Art. 4 - Obiettivi e strumenti (art. 3 ccnl 8/6/00)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal Contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della
partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 5 - Contrattazione collettiva integrativa (art. 4 ccnl 3/11/05 che sostituisce l’art. 4 ccnl 8/6/00).
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 121, 122 e 123.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:
A) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146/90, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
B) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 123 da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 65 ccnl 5/12/96. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 L. 449/97;
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 121, 122 e 123 e delle risorse regionali eventualmente assegnate (art. 124) ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 78, comma 1, lettere b), c) e d) della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 121, 122 e 123 ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 16 comma 4.
C) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. d. lgs. 502/92;
D) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 9 anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
E) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
F) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
G) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 126 per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 16, comma 1 lettere b) ed
i).
4. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 17, sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 6 - Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo integrativo (art. 4 ccnl 17/10/2008 che disapplica l’art. 5 ccnl 3/11/05)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 12, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del CCNL, l’Azienda, ai fini dell’avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a). Tale procedura viene attivata all’inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art 16 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
8. Le Aziende e gli enti sono tenuti a trasmettere all’ARAN i contratti integrativi entro cinque giorni dalla sottoscrizione ai sensi dell’art. 46, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell’applicazione
del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni.
Art. 7 - Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche (art. 6 ccnl 3/11/05
che sostituisce l’art. 6 ccnl 8/6/00)
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati:
A) Informazione:
L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 12, comma 2, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal Contratto.
Nelle materie per le quali il Contratto prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva o successiva.
Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
B) Concertazione
I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all’art. 82, comma 5;
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa; al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
C) Consultazione
La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;
b) casi di cui all’art. 19 d.lgs.19/9/94, n. 626 e successive modificazioni.
3. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 9, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
4. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del Contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
5. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto, nell'ambito della quale, almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
CAPO II
FORME DI PARTECIPAZIONE
Art. 8 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing (art. 7 ccnl 3/11/05)
1. Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 7 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del ccnl 3/11/05, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli artt. 72, 73 e 74, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al
fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dell’area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, firmatarie del ccnl, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
Art. 9 - Comitati per le pari opportunità (art. 8 ccnl 8/6/00)
1. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 7 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di
cui all’art. 5, comma 2 punto D);
d) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro
della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della L. 125/91.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali relativi a ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale;
- processi di mobilità;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti all’interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
CAPO III
SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITÀ DELLE PREROGATIVE – DIRITTI SINDACALI
Art. 10 - Norma di rinvio ed integrazioni (art. 8 ccnl 3/11/05)
1. Per le prerogative e i diritti sindacali, si applicano le previsioni di cui al ccnq 7/8/98, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai ccnq stipulati il 27/1/99, il 9/8/00, il 27/2/01. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo.
Art. 11 - Soggetti sindacali (art. 9 ccnl 8/6/00 e 8 co. 1 ccnl 3/11/05)
1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti dell’area della dirigenza medico-veterinaria del SSN venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell’art. 19 legge 300/70 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
2. Per effetto del comma 1, il complessivo monte dei permessi sindacali fruibile, pari alle diverse entità stabilite dal ccnq vigente nel tempo, compete con le modalità stabilite dall’art. 10 del ccnq 7/8/98 solo ai sottoindicati dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 19
legge 300/70;
- dalle componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale.
3. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2, competono i soli permessi di cui all’art. 11 ccnq 7/8/98 .
4. In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
5. Per la titolarità delle altre prerogative si applica quanto previsto dall’art. 13, comma 1 ccnq 7/8/98.
Art. 12 - Composizione delle delegazioni (art. 10 ccnl 8/6/00)
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall’azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 11, comma 1;
- dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del ccnl;
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all’art. 11 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.).
Art. 13 - Diritto di assemblea (art. 2 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 94 dpr 384/90)
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell’area della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell’art. 1, comma 5 ccnq 27/2/01 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto qui non previsto e modificato, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 ccnq 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
Art. 14 - Contributi sindacali (art. 3 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 101 dpr. 384/90 e l’art. 12 ccnl
5/12/96)
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all’azienda ed all’organizzazione sindacale interessata o da quest’ultima direttamente all’azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda di appartenenza ed all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l’azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
Art. 15 - Patronato sindacale (art. 4 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 101 dpr 384/90)
1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 165/01 o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’azienda.
Art. 16 - Coordinamento regionale (art. 5 ccnl 17/10/2008 che disapplica l’art. 9 ccnl 3/11/05)
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs
165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 124;
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale (art. 121);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53 del CCNL 8 giugno 2000;
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati
preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 82 comma 5;
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l’orario di lavoro come individuati nel Capo III del Titolo III, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto, tenuto conto anche dell’art. 127, comma 2, relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 53, diretto a regolare la mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 5, comma 2 lett. G), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 25.
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 6, comma 2 (tempi e procedure.)
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2
dell’art 64 (tempi e procedure).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL previgenti confermate dagli artt. Art, 121, 122, 123..
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del presente CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 8 e degli artt. 121 e 123 solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale.
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
CAPO IV
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 17 - Clausole di raffreddamento (art. 11 ccnl 8/6/00)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 5, comma 4. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali.
Art. 18 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi (art. 12 ccnl 8/6/00)
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’art. 51 d.lgs. 29/93 o quelle previste dall’art. 6, per i contratti collettivi integrativi, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 - Il contratto individuale di lavoro dei dirigenti (art. 13 ccnl 8/6/00; art. 24 co. 5 ccnl 3/11/05; art. 11 ccnl 17/10/08)
1. L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto
l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484/97 .
2. L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l’espletamento delle procedure selettive richiamate dall’art. 21 nonchè quelle individuate dall’art. 15 septies d.lgs. 502/92.
3. L’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la
stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal Contratto richiede la forma scritta. In esso, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art. 78, obiettivi generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
e) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 101 lett. A);
- voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 101 lett. B) ove spettanti;
f) indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione.
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L’azienda, prima di procedere all’assunzione, mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. Ai fini dell’esclusività del rapporto, l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa dall’art. 36, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 58 d.lgs. 29/93, dalla legge 662/96 e dall’art. 72 L. 448/98.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l’azienda ovvero di conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell’art. 17 bis d.lgs 502/92.
10. Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direttore di distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo, d.lgs 502/92, che prefigura particolari modalità di conferimento dell’incarico.
11. Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato con le modalità del comma 12, per le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 79.
12. Nel corso del rapporto di lavoro, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale eccetto quanto previsto al comma 9, è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni.
13. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei ccnl o in contrasto con norme di legge.
14. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.
15. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi.
16. I codici di comportamento aziendali e le carte dei servizi, ove emanati, sono affissi in luogo accessibile a tutti i dipendenti.
Art. 20 - Periodo di prova (art. 14 ccnl 8/6/00 che sostituisce l’art. 15 ccnl 5/12/96)
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto - a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi; possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 d.lgs 502/92.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 d.lgs 29/93. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 44, comma 1.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione, ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende
confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell’art. 36. In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall’art. 15 e segg. d.lgs 502/92. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall’art. 36 comma 6.
Art. 21 - Assunzioni a tempo determinato (art. 16 ccnl 5/12/96 come sostituito dall’art. 1 ccnl 5/8/97 e
art. 62 co. 5 ccnl 8/6/00).
1. In applicazione della Legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda può stipulare contratti individuali per l’assunzione di Dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di Dirigenti assenti, quando l’assenza superi i 45 giorni consecutivi, per tutta la durata del
restante periodo di conservazione del posto dell’assente;
b) in sostituzione di Dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia nell’ipotesi di astensione obbligatoria
sia in quella di astensione facoltativa previste dalle L. 1204/71 e 903/77;
c) per la temporanea copertura di posti vacanti di Dirigente medico e veterinario per un periodo massimo di xxxx xxxx, purché sia già stato bandito il pubblico concorso.
2. Per la selezione dei Dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i principi previsti dall’art. 9 della
Legge n. 207/1985.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nome del Dirigente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Ai Dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal ccnl in vigore al momento dell’assunzione per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni:
- le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
- in caso di assenza per malattia, xxxxx rimanendo i criteri stabiliti dagli artt. 43 e 44, in quanto compatibili, si applica l’art. 5 del D.L. 463/83, convertito con modificazioni nella L. 638/83; i periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui all’art. 43, comma 6, salvo che non si tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 43;
- possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio
in cui si applica l’art. 41, comma 2;
- l’azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire al Dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di posizione; la retribuzione di risultato di cui all’art. 123 è corrisposta in misura proporzionale alla durata dell’incarico ed in relazione ai risultati conseguiti.
6. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell’art. 2126 c.c. quando:
a) l’apposizione del termine non risulti da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nel comma 1.
7. Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 230/1962, il termine del contratto a tempo determinato può essere
eccezionalmente prorogato, con il consenso del Dirigente, non più di una volta e per un periodo non
superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa, anche se rientrante in un’altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1, sempreché il Dirigente assente sia lo stesso.
8. Il medesimo Dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l’applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle norme di assunzione vigenti.
9. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del Contratto.
10. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.
11. Al Dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può essere concesso, dall’azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa, ai sensi dell’art. 36 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.
12. I documenti di cui all’art. 19 co. 6, per motivi di urgenza nella copertura del posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di servizio. La mancata presentazione dei documenti o l’accertata carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la risoluzione immediata del rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all’art. 2126 c.c. per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi dell’art. 19.
13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per l’assunzione dei Dirigenti di II livello del ruolo sanitario.
14. I casi previsti dal presente articolo in cui le aziende – per l’area medico veterinaria – possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, sono integrati da quello indicato dall’art. 15 septies d.lgs. 502/92. A tal fine le aziende individuano, preventivamente, con proprio atto le modalità per il conferimento di tale tipologia di incarichi ed i requisiti richiesti, sentiti i soggetti di cui all’art. 12 co. 2. Ai dirigenti assunti è attribuito il trattamento economico fondamentale previsto dal ccnl vigente per i corrispondenti dirigenti di pari incarico in servizio e l’assunzione comporta il congelamento di altrettanti posti di dirigente vacanti per la copertura dei relativi oneri finanziari. La retribuzione di posizione, attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, grava sul bilancio dell’azienda nella parte eccedente il minimo contrattuale e non può, comunque, superare, negli importi massimi, quanto previsto dall’art. 110. Ai dirigenti pubblici, si applica l’art. 36 co. 7 del presente contratto in tema di aspettativa.
Note
Il testo che precede va coordinato con quello di cui al X.Xxx. 25 febbraio 2000, n. 61 - Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES che modifica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’art. 32 dl 223/06 ha sostituito l’art. 7 comma 6 d.lgs. 165/01 con il testo che segue:
2. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o occordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto delle prestazioni deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utlizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6 bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO
Art. 22 - Caratteristiche del rapporto di lavoro (art. 10 ccnl 3/11/05 che disapplica la clausola
contenuta nel primo periodo dell’art. 13 co. 7 e l’art. 15 ccnl 8/6/00)
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della L. 26/5/04, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 23.
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 ccnl 8/6/00, salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della
L. 138/04 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3 nella misura stabilita dall’art. 5, comma 9 ccnl 8/6/00, II biennio, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 104, comma 12.
5. Per l’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6 ccnl 8/6/00, II biennio.
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende - secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture - negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
Art. 23 - Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa (art. 12 ccnl
3/11/05 che disapplica l’art. 45 ccnl 8/6/00)
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della L. 138/04 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 46, comma 1 ccnl 8/6/00 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6 tavola 2.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello
dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
- non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le
regole stabilite dall’art. 111;
- è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48 ccnl 8/6/00 (integrato dall’art. 22, comma 3 e dall’art. 125). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6 ccnl 8/6/00, II biennio.
Art. 24 - Rapporti di lavoro ad esaurimento (art. 13 ccnl 3/11/05)
1. I rapporti di lavoro a tempo definito ed altri similari, già indicati nell’art. 44, comma 1 ccnl 8/6/00 ed ancora in essere all’entrata in vigore del presente contratto, sono mantenuti ad esaurimento, fatto salvo il caso di opzione per il passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, esclusivo o non esclusivo, dei dirigenti interessati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno e con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo. Sino al passaggio, ai dirigenti citati è attribuito il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) indicato nell’allegato n. 6 tavola 3 del presente testo unico.
2. Il comma 1 trova applicazione anche nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati, confermati ad esaurimento in xxx xxxxxxxxxx xxx x.x. x. 000/00, convertito in L. 58/91. Sino al passaggio, il trattamento economico spettante agli interessati è stabilito dall’art. 116.
3. A seguito del passaggio al rapporto di lavoro con orario unico, ai dirigenti dei commi 1 e 2 viene attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio corrispondente al rapporto di lavoro prescelto, esclusivo o non esclusivo.
4. Il comma 1 si applica anche ai veterinari di cui all’art. 43, comma 1, lettera A, punto b) ccnl 8/6/00, i quali, essendo gia con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico, possono solo optare per il rapporto di lavoro esclusivo. Sino all’opzione, a detti dirigenti è attribuito il trattamento economico complessivo fondamentale ed accessorio, indicato nell’allegato 6 tavola 3.
5. Le aziende ed enti fanno fronte ai maggiori oneri derivanti dai comma 1, 2 e 4 del presente articolo congelando, in misura corrispondente alla spesa, assunzioni per posti vacanti di dirigente indipendentemente dalla disciplina di appartenenza, tenuto conto - per i dirigenti medici – del maggiore numero di ore da effettuarsi per l’adeguamento dell’orario di lavoro.
CAPO III ORARIO DI LAVORO
Art. 25 - Orario di lavoro dei dirigenti (art. 14 ccnl 3/11/05 che disapplica l’art. 16 ccnl 8/6/00; art. 7 ccnl 17/10/08)
1.Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6, comma 1 lett. B) ccnl 3/11/05, in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6 ccnl 5/12/96 nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell'art. 65 ccnl 5/12/96.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 41, comma 1, primo alinea al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 16, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 127, comma 2 in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 5, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. 127 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 27. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle
esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 28 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell’art. 7.
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
10. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 27 e 28. Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
11. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
12. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
13. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
14. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo
emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 16, lett. k.
15. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 25, commi 7 e 8, , tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
16. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del CCNL 17/10/08
Art. 26 - Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa (art. 15 ccnl
3/11/05 che disapplica l’art. 17 ccnl 8/6/00)
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 25, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4 ccnl 5/12/96 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.
Art. 27 - Servizio di guardia (art. 16 ccnl 3/11/05 che disapplica l’art. 19 ccnl 5/12/96; art. 8 ccnl
5/7/06)
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 7, comma 1 lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del ccnl 5/7/06 relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 127 ovvero con recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.127 co. 2 bis.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 16, comma 1 lettera g), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 2 ccnl 3/11/05 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettere f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie, in orario o fuori dell’orario di servizio, con il ccnl 5/7/06 del secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di ccnl, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio di cui al comma che precede per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il ccnl 5/7/06 le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 127 comma 2 bis.
7. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell'art 122, commi 7 e 8 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1 al ccnl 5/7/06.
8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del ccnl 5/7/06, ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall'art. 122, commi 7 e 8, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 7, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
9. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 16, comma 4, utilizzando – a compensazione per l’area della dirigenza medico-veterinatia del SSN – le risorse indicate nel comma 7, primo alinea e nel comma 8 dell'art. 122 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
10. Il compenso di cui al comma 7, si cumula con l'indennità notturna prevista dall'art. 34, comma 1.
11. La disciplina del servizio di guardia di cui al comma 2 che precede è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del compenso del comma 7. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
Art. 28 - Pronta disponibilità (art. 17 ccnl 3/11/05 che disapplica l’art. 20 ccnl 5/12/96)
0.Xx servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 7, comma 1 lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi; può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 27 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge, a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 25.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 122.
8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 16, comma 1 lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
Art. 29 - Ferie e festività (art. 21 ccnl 5/12/96; art. 24 co. 2 ccnl 3/11/05)
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a”, L. 23/12/77, n. 937 . In tale periodo, al dirigente spetta, dall’entrata in vigore del ccnl 3/11/05, la retribuzione di cui alla tabella 3.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del ccnl 5/12/96 - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, L. 23/12/77, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condi- zioni previste dalla menzionata L. 937/77.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 41 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di xxxxx nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Xxxxx restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art 58.
Art. 30 - Riposo settimanale (art. 22 ccnl 5/12/96)
1. In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda o ente e all’orario di lavoro di cui all’art. 25, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all’anno. In tale numero sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo nè a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
Art. 31 – Determinazione dei compensi per ferie non godute (art. 5 ccnl 10/2/04)
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all’art. 90, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 90.
2. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l’azienda di provenienza ed il dirigente per l’applicazione del comma 1.
Art. 32 - Riposo compensativo per le giornate festive lavorate (art. 6 ccnl 10/2/04)
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 30, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 25, comma 1 da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.
Art. 33 - Lavoro notturno (art. 7 ccnl 10/2/04)
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del d.lgs. 532/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 47, che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 d.lgs. 532/99, è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all’art. 34.
Art. 34 - Indennità per servizio notturno e festivo (art. 8 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 115 dpr
384/90; art. 51 ccnl 3/11/05)
1. Ai dirigenti di cui all’art. 25, comma 1, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di € 2,32 per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6. A decorrere dal 1 gennaio 2003, detta indennità è rideterminata in € 2,74 lordi.
2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di € 15,49 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario, ridotte a € 7,75 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente. A decorrere dal 1 gennaio 2003, detta indennità è rideterminata in € 17,82 lordi nella misura intera e in € 8,91 lordi nella misura ridotta.
3. Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa, per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tenere conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
CAPO IV
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Art. 35 – Sostituzioni (art. 18 ccnl 8/6/00 e 11 ccnl 3/11/05)
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale - più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o,
comunque, della tipologia c) di cui all’art. 78 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR 483 e 484/97 ovvero dell’art. 17 bis d.lgs 502/92. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 71 del d.lgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 21. La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti d.lgs 502/1992 e dal Contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 83. Il dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
7. Le sostituzioni qui previste non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 535,05 e per la sostituzione di cui al comma 3 di € 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse dei fondi di cui agli artt. 121 e 123 per tutta la durata della sostituzione. Questa clausola si applica ad ogni
eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi,
essere corrisposta anche per periodi frazionati .
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
Art. 36 – Aspettativa (art. 10 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 47 dpr 761/79)
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 43 e 44 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e
b) L. 8/8/95, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 58.
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, d.lgs. 30/12/92, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis d.lgs. 165/01 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione. Durante l’assenza, in rapporto alla durata dell’aspettativa, si applica l’art. 35 comma 1 o 5;
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 L. 53/00 - dal Regolamento Interministeriale 21/7/00, n. 278, pubblicato sulla G. U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è
esonerato dal preavviso purchè manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è
comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova
presso altra azienda.
Art. 37 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge (art. 11 ccnl 10/2/04 che disapplica gli artt. 47 e 79 dpr 761/79)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai ccnq sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
2. I dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi della L. 13/8/84, n. 476 e successive modificazioni, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla L. 30/11/89, n. 398, sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57 L. 448/01.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/01.
Art. 38 - Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 12 ccnl 10/2/04 che disapplica
l’art. 89 dpr 384/90)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 43, comma 6; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 36, comma 8, lett. c), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Art. 39 - Tutela dei dirigenti portatori di handicap (art. 13 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 90 dpr
384/90)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
trattamento economico previsto dall’art. 43, comma 6; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il
rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell'aspettativa di cui all’art. 36, comma 8, lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla L. 5/2/92 n.104 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Art. 40 - Congedi dei genitori (art. 15 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 26 ccnl 5/12/96).
1. Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. 151/01.
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 d.lgs. 151/01, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile di cui all’art. 109, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento;
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino;
c) nell’ambito del periodo di astensione facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1 lett. a) d. lgs. 151/01, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di cui alla lett. a) del presente comma;
d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 4 d.lgs. 151/01, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità indicate nella stessa lett. c);
e) i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all’art. 32, comma 1 d.lgs. 151/01, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione;
g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro;
h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 41 d.lgs. 151/01 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 d.lgs. 151/01, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
Art. 41 – Assenze retribuite (art. 23 ccnl 5/12/96 che disapplica la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario; art. 24 co. 1 ccnl 3/11/05)
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
- lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno. Tali permessi possono anche essere concessi per l’effettuazione di testimonianze per fatti non d’ufficio, nonché per l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
2. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4 ccnl 5/12/96.
5. I permessi previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, L. 104/92 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 L. 13/7/67, n. 584 come sostituito dall’art. 13 L. 4/5/90, n. 107 e l’art. 5, comma 1, L. 6/3/01, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle attività delle Associazioni di volontaria- to di cui alla L. 11/8/91, n. 266 ed al regolamento approvato con dpr 21/9/94, n. 613 per le attività di protezione civile. Le aziende ed enti favoriscono, altresì, la partecipazione alle riunioni degli ordini professionali dei dirigenti che rivestono le cariche nei relativi organi senza riduzione del debito orario al fine di consentire loro l’espletamento del proprio mandato.
Art. 42 - Congedi per eventi e cause particolari (art. 14 ccnl 10/2/04 e 23 ccnl 5/12/96)
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma
1 L. 53/00.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente stabile, pure previsti nel citato art. 4 L. 53/00, trova invece applicazione la generale disciplina dei permessi di lutto, contenuta nel comma 1, seconda alinea dell’art. 41.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 41, con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
Art. 43 - Assenze per malattia (art. 24 ccnl 5/12/96; art. 9 ccnl 10/2/04)
1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono
la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione di cui alla tabella allegato n. 3, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del
posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole. La presente disciplina è estesa anche ai casi di donazione di organo tra vivi.
7. L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
8. L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il dirigente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza,
deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dirigente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere a, b e c, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
11. Le disposizioni che precedono si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente al 5/12/96, nonché a quelle che, pur iniziate in precedenza, siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data del 5/12/96.
Art. 44 – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (art. 25 ccnl 5/12/96)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall’art. 43, commi 1 e 2. In tale periodo al dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 43, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’art. 43. Nel caso in cui l’azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo.
Art. 45 – Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità (art. 26 ccnl 5/12/96)
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 L. 30/12/71, n. 1204, spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 3.
2. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dirigenti interessate che comporti minor aggravio psico-fisico.
3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall’art. 7 co. 1 L. 1204/71 integrata dalla L. 9/12/77 n. 903, della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 3. Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, L. 1204/71. Successivamente sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 7, comma 2, L. 1204/71 la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni all’anno di assenze retribuite per ciascun anno di vita del bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite cumulativamente nell’anno solare con quelle previste dall’art. 41, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dirigente spetta, altresì, la retribuzione di cui alla tabella indicata nel comma 1.
5. Nulla è innovato nell’applicazione della L. 903/77 in caso di adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia regolata dal presente articolo.
Art. 46 – Servizio militare (art. 27 ccnl 5/12/96; art. 24 co. 3 ccnl 3/11/05)
1. Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per la chiamata alle armi, secondo la disciplina dell’art. 22
L. 24/12/86, n. 958 e successive integrazioni e modificazioni. Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986
n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 d lgs. 8/5/01, n. 215.
Art. 47 – Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica (art. 29 ccnl 5/12/96)
1. Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.
3. Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute.
4. Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall’art. 88 comma 2, in caso di mancato rinnovo del rapporto ad incarico quinquennale.
5. Qualora per i dirigenti di I e II livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 43.
CAPO V
MOBILITA’
Art. 48 – Mobilità volontaria (art. 20 ccnl 8/6/00 che disapplica gli artt. 82, 83, 84, 85 dpr 384/90 e
l’art. 39 co. 10 ccnl 5/12/96)
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al ccnq 2/6/98 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 78, comma 1, lettere b), c) o d) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività, l’azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l’art. 79, comma 5.
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione provvederanno all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 78, comma 1 lett. b) e c), tenuto conto della clausola precedente. L’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell’art. 80, comma 1.
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E’ confermata l’applicazione dell’art. 37 comma 16 ccnl 5/12/96.
Art. 49 - Disciplina transitoria della mobilità (art. 22 ccnl 3/11/05)
1. Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 48 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 48, comma 2.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell’art. 48 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al termine del quadriennio 1/1/02-31/12/05. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
Art. 50 – Accordi di mobilità (art. 31 ccnl 5/12/96)
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni
- anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 502/92 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 78, comma 1 lett. b), c) e d) per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell’art. 78, comma 1 lett. a).
2. Fatta in ogni caso salva l’applicazione del comma 1, ai sensi dell’art. 35, comma 8 d.lgs. 29/93, al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti di I livello tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 2, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la sti- pulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell’azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispetti- vi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 12, comma 2, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa Regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) la disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai pubblici concorsi dall’art. 15 d.lgs 502/92, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo. In ogni caso copia dell’accordo di mobilità deve
essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell’art. 51, comma 3 d.lgs. 29/93, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all’azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
9. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di più domande, l’azienda o l’ente di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’azienda o ente di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
11. Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l’interessato possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 502/92 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 78, comma 1 lett. b), c) e d) per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto dall’art. 51, non si applica nei confronti dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il conferimento dell’incarico di cui all’art. 15 d.lgs 502/92.
13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell’attività di rappresentanza ed assistenza dell’A.R.A.N., ai sensi dell’art. 50, comma 7 d.lgs 29/93.
Art. 51 - Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero (art. 32 ccnl 5/12/96)
1. Le parti concordano che, salvo quanto disposto dagli art. 50 e 60, comma 10, sino all’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g) d.lgs. 502/92, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui all’art. 3, comma 3 L. 23/12/94 n. 724, sono quelle disciplinate dall’art. 82, comma 2, lett. B) dpr 384/90, attuate le quali si applica la mobilità d’uffi- cio di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994.
2. Tra i motivi di cui all’art. 58, comma 1, non sono ricompresi i casi di esubero dei dirigenti, inclusi quelli rientranti nelle tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, dall’art. 50 e, infine, dall’art. 3, commi da 47 a 52 L. 537/93.
3. Le parti concordano, altresì, che nell’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g) d.lgs. 502/92, particolare attenzione sia dedicata alla normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dell’area medico - veterinaria dichiarati in esubero, per la soluzione delle problematiche derivanti dai vincoli connessi all’incardinamento nella disciplina, tenuto conto della necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti medesimi come stabilito anche nell’art. 50.
Art. 52 – Mobilità interna (art. 16 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 39 dpr. 761/79 e l’art. 81 dpr
384/90)
1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 78 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 19, commi 9 e 12.
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 79.
3. Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 35.
4. La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 96 per la durata dell’assegnazione provvisoria.
5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 35, commi 1 e 2, le aziende possono affidare la struttura temporeanamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 35, comma 8.
6. Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico di pari valore economico, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, si tiene conto dei principi stabiliti dall’art. 50, comma 1, nell’ambito delle procedure da questo definite nell’art. 5, comma 2, lettera F.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 ccnq 7/8/98 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 19, comma 12, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo ccnq.
Art. 53 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza (art. 17 ccnl 10/2/04)
1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 50 che, a decorrere dal ccnl 10/2/04,
possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 d.lgs. 30/3/01, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell’ambito regionale l’elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina, ai sensi dell’art. 48, comma 1, per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 d lgs. 165/01 presenti a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
6. Ai trasferimenti del presente articolo, la cui disciplina decorre dall’entrata in vigore del ccnl 10/2/04, si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 48.
Art. 54 – Comando (art. 21 ccnl 8/6/00 che disapplica gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. dpr 761/79)
1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purchè la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento.
6. Per finalità di aggiornamento, il dirigente può chiedere un comando finalizzato per periodi di tempo determinato presso centri, istituti e laboratori nazionali ed internazionali od altri organismi di ricerca che abbiano dato il proprio assenso.
7. Il comando del comma 6 è senza assegni e non può superare il periodo di due anni nel quinquennio, ferma restando l’anzianità di servizio maturata nel periodo di comando agli effetti concorsuali.
8. Ove il comando sia giustificato dall’esigenza dell’azienda per il compimento di studi speciali o per l’acquisizione di tecniche particolari, al dirigente comandato sono corrisposti gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi , il trattamento di missione.
CAPO VI
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 55 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro (art. 34 ccnl 5/12/96)
1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 36, 43, 44 e 46, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche nei
confronti dei dirigenti di II livello cui è conferito l’incarico quinquennale di cui all’art. 15 d.lgs. 502/92;
b) per recesso del dirigente;
c) per recesso dell’azienda o ente;
d) per decesso del dirigente.
Art. 56 – Risoluzione consensuale (art. 22 ccnl 8/6/00)
1. L’azienda o il dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l’azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 7, lett. B).
4. In applicazione dei commi precedenti, l’azienda può erogare una indennità supplementare nell’ambito della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive: dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità di specificità medico – veterinaria e di esclusività del rapporto in godimento, degli assegni personali o dell’indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonchè della retribuzione di posizione complessiva in atto.
Art. 57 – Obblighi delle parti (art. 35 ccnl 5/12/96)
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell’art. 55, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età. L’Azienda o Ente comunica, comunque, per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’Azienda o Ente rispettando i
termini di preavviso.
Art. 58 - Recesso dell’azienda o ente (art. 36 ccnl 5/12/96)
1. Nel caso di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 2118 cc, quest’ultima deve comunicarlo per iscritto all’interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 cc. La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’azienda o ente, prima di recedere dal rapporto di lavoro, contesta per iscritto l’eventuale addebito all’interessato convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un procuratore di sua fiducia. Se l’azienda o ente lo ritenga necessario, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente per un periodo non superiore a trenta giorni mantenendo la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell’anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le procedure dell’art. 87 co. 5 e 88 co. 6, costituisce giusta causa di recesso. L’annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, disciplinata dall’art. 86, fa venire meno gli effetti del recesso.
5. Il dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste dall’art. 7, commi 4 e 5, L.
300/70.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei dirigenti di II livello. Rimane fermo il disposto dell’art. 15 d.lgs. 502/92 riguardante la verifica complessiva dell’espletamento dell’incarico conferito al termine del quinquennio, ai fini del rinnovo dell’incarico stesso; in tal caso il mancato rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 15.
7. In relazione alla specificità della professione medica ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia professionale le parti concordano di costituire una Commissione composta da rappresentanti dell’A.R.A.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996 allo scopo di proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso nei quali si siano verificati i conflitti di cui sopra . La Commissione concluderà i propri lavori entro il 1 dicembre 1997.
Art. 59 – Nullità del recesso (art. 38 ccnl 5/12/96)
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le vigenti disposizioni di legge sul rapporto di lavoro dei dirigenti, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’art. 2110 cc , salvo quanto previsto dagli artt. 43 e 44.
2. In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica
l’art. 18 L. 300/70.
Art. 60 – Termini di preavviso (art. 39 ccnl 5/12/96)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corre-
sponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolverlo sia
all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso la- vorato, si da luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dirigente, l’Azienda o Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’art. 2122 cc nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.
9. L’indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 3.
10. Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra Azienda od Ente del comparto che vi abbia dato assenso, il nulla osta dell’Azienda od Ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al comma 2. Il presente comma si applica esclusivamente nei confronti dei dirigenti di I livello.
Art. 61 – Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro (art. 19 ccnl 3/11/05 che disapplica
l’art. 30 ccnl 5/12/96, integrato dagli art. 13 e 14 del ccnl 17/10/2008)
1. Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso obbligatoriamente dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti anche estranei alla prestazione lavorativa, di tale gravità da comportare, se accertati, il recesso ai sensi dell’art. 58.
3. L’azienda o ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il
periodo di sospensione del dirigente alle medesime condizioni del comma 2.
3 bis. In ogni caso, l’azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui all’art 58 nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione, ai sensi del comma 4 septies dell’art. 15 L. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, per i casi previsti dalla medesima disposizione nel comma 1 lettera a), b) limitatamente all’art. 316 e 316 bis cp nonché lettere c) ed f).
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1 L. 97/01, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 (trasferimento provvisorio di sede). Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1 L. 97/01 (sospensione obbligatoria).
6. Al dirigente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 è corrisposta un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata dalla tavola allegato n. 3. Dal 31/12/03, l’indennità rimane pari al 50% della retribuzione indicata nella tavola allegato n. 3. Al dirigente competono inoltre gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
7. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. ed, ove ne ricorrano i presupposti, al dirigente che ne faccia richiesta si applica anche quanto previsto per le sentenze definitive di proscioglimento indicate dall’art. 3, comma 57 L. 350/03, come modificato dalla L. 126/04.
8. Ove il proscioglimento sia dovuto ad altri motivi diversi da quelli indicati nelle norme richiamate al comma 7, fatto salvo il caso di morte del dipendente, l’azienda valuta tutti i fatti originariamente contestati per i quali non sia intervenuto il proscioglimento al fine di verificare se sussistano comunque le condizioni o meno per il recesso.
9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna si applica l’art. 653 c.p.p.. Il recesso come conseguenza di tali condanne deve essere attivato nel rispetto delle procedure dell’art. 58, commi 1 e 2. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 L. 97/01.
10. Il dirigente licenziato a seguito di condanna passata in giudicato per delitto commesso in servizio o fuori servizio (che, pur non attenendo direttamente al rapporto di lavoro, non ne aveva consentito la prosecuzione neanche provvisoriamente per la specifica gravità) se successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima disciplina, anzianità, posizione di incarico e retributiva possedute all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
11. Nel caso previsto dal comma 6, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario.
12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l’applicabilità dell’art. 58. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l’Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.
Art. 62 - Ricostituzione del rapporto di lavoro (art. 21 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 59 dpr 761/79)
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della
cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda può conferire un incarico ai sensi dell’art. 78, comma 1.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 98.
Art. 63 - Tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 40 ccnl 10/2/04)
1. Per tutte le controversie individuali è prevista l’attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine, il dirigente può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’art. 66 d. lgs. 165/01 ovvero
di quelle indicate nell’art. 4 ccnq 23/1/01 e successive proroghe.
3. Ove la conciliazione non riesca, il dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria. In alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia di conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2. In tal caso si esperiscono le procedure indicate nell’art. 4 e seguenti ccnq 23/1/01 e successive proroghe.
Art. 64 - Procedure di conciliazione in caso di recesso (art. 41 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 37 ccnl
5/12/96)
1. Prima di procedere al recesso l’azienda ha l’obbligo di attivare la procedura dinanzi al Comitato dei
Garanti - di cui all’art. 65 - che deve, pertanto, essere necessariamente istituito.
2. Ove il recesso sia successivamente intimato ai sensi dell’art. 58, commi 1 e 2, il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione fornita dall’azienda ovvero questa non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, attiva le procedure di conciliazione dinanzi al collegio di conciliazione o all’arbitro ai sensi dell’art. 63.
3. La procedura di conciliazione è attivata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. La lettera deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa.
4. L’avvio della procedura di conciliazione di cui al comma 2 non ha effetto sospensivo del recesso.
5. Nel caso in cui la conciliazione non riesca, si applica l’art. 63, comma 3.
6. Ove la conciliazione riesca e l’azienda assuma l’obbligo di riassunzione del dirigente, il rapporto di lavoro prosegue con le precedenti caratteristiche e senza soluzione di continuità.
7. Ove il collegio di conciliazione o l’arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, ritenendo ingiustificato il licenziamento ma non trovi applicazione il comma 6, dispone a carico dell'azienda una indennità supplementare, determinata in relazione alle valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
8. L’indennità supplementare di cui al comma 7 è automaticamente aumentata, ove l’età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
* 7 mensilità in corrispondenza del 51^ anno compiuto;
* 6 mensilità in corrispondenza del 50^ e 52^ anno compiuto;
* 5 mensilità in corrispondenza del 49^ e 53^ anno compiuto;
* 4 mensilità in corrispondenza del 48^ e 54^ anno compiuto;
* 3 mensilità in corrispondenza del 47^ e 55^ anno compiuto;
* 2 mensilità in corrispondenza del 46^ e 56^ anno compiuto.
9. Le mensilità di cui ai commi 7 e 8 sono formate dalle voci che costituiscono la retribuzione individuale
mensile di cui all’art. 90, comma 2, lett. c).
10. Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non può successivamente adire l’autorità giudiziaria o l’arbitro ai sensi dell’art. 63, comma 3. In tal caso, l’azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal collegio di conciliazione o dall’arbitro, ai sensi dei commi 7 e 8.
11. Per un periodo di tempo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio o dell’arbitro, il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato ai sensi del comma 7 può avvalersi della disciplina di cui all’art. 48 comma 6. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
12. Questo articolo si applica dall’entrata in vigore del ccnl 10/2/04.
Art. 65 – Comitato dei Garanti (art. 23 ccnl 8/6/00 e 20 ccnl 3/11/05)
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del ccnl 8/6/00, presso ciascuna Regione è istituito un Comitato dei Garanti, composto da tre membri, chiamato ad esprimere parere preventivo sulle ipotesi di recesso proposte dalle aziende nei confronti dei dirigenti nei casi e con il rispetto delle procedure previste dagli artt. 58, 87 co. 5 e 88 co. 6.
2. Il presidente è nominato dalla Regione tra magistrati od esperti con specifica qualificazione ed esperienza
professionale nei settori dell’organizzazione, del controllo di gestione e del lavoro pubblico in Sanità.
3. Gli altri componenti sono nominati, uno dalla Regione stessa sentito l’organismo di coordinamento dei direttori generali delle aziende, l’altro esperto, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro dieci giorni dalla richiesta. In mancanza, di designazione unitaria detto componente è sorteggiato dalla Regione, tra i designati, nei dieci giorni successivi.
4. Le nomine di cui ai commi precedenti devono avvenire entro un mese dall’entrata in vigore del Contratto
e devono prevedere anche i componenti supplenti .
5. Il recesso è adottato previo conforme parere del Comitato che deve essere espresso improrogabilmente ed obbligatoriamente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale l’azienda può procedere al recesso. Il parere è vincolante per l’azienda ed ente ed è richiesto una sola volta al termine delle procedure previste dall’art. 58, comma 3. Il dirigente può richiedere una audizione presso il Comitato dei Garanti da attuarsi entro il termine di emanazione del parere, del cui esito in ogni caso il dirigente deve essere obbligatoriamente informato.
6. Il Comitato dei Garanti si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni ed i suoi componenti non sono rinnovabili.
7. Le procedure di recesso in corso all’entrata in vigore del ccnl 8/6/00 sono sospese per il periodo di tre mesi necessario alla costituzione del Comitato dei Garanti, decorso inutilmente il quale avvengono con le procedure dell’art. 58 e seguenti.
CAPO VII
ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE
Art. 66 - Coperture assicurative (art. 24 ccnl 8/6/00 e 21 ccnl 3/11/05 che disapplica i commi da 1 a 4 dell’art. 24 ccnl 8/6/00 e gli artt. 28, comma 2, dpr 761/79 e 88 dpr 384/90; art. 16 ccnl 17/10/08).
1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti dell’area della dirigenza medico-veterianaria, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 67 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende si impegnano a dare ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni e modalità delle coperture assicurative e della tutela legale, assicurando la massima informazione e trasparenza, anche mediante comunicazioni periodiche idonee a fornire il costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto.
3. Le aziende, al fine di favorire l’ottimale funzionalità dei sistemi di gestione del rischio, si adoperano per attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale idonei a garantire, al verificarsi di un sinistro, il necessario supporto al dirigente interessato che dovrà collaborare attivamente alla valutazione delle cause che hanno determinato il sinistro stesso.
4. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26 mensili (già prevista dall’art. 24, comma 3 ccnl 8/6/00) ad un massimo di € 50, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
5. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 12 di quanto stabilito ai sensi del comma 4.
6. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 ccnl 8/6/00.
7. Con riferimento alla copertura assicurativa e al patrocinio legale dei dirigenti, in considerazione della necessità di una ridefinizione della normativa contrattuale che tenga conto della rilevanza e delle criticità della materia in ambito sanitario e delle previsioni di legge nel frattempo intervenute, è costituita, presso l’ARAN, entro sessanta giorni dalla stipula del CCNL 17/10/08, una Commissione composta da rappresentanti di parte datoriale e di parte sindacale.
8. La suddetta Commissione, attraverso modalità ritenute più idonee, effettua gli opportuni approfondimenti sulla materia assicurativa al fine di fornire alle parti negoziali ogni utile supporto conoscitivo e documentale per una eventuale modifica o integrazione della normativa contrattuale, avendo riguardo in modo particolare alle specifiche questioni della tutela legale e delle consulenze tecniche in ambito civile e penale. Tale proposta dovrà essere espressa in tempo utile per la stipulazione della sequenza contrattuale di cui all’art. 145 del presente CCNL.
9. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 11.
10. Le aziende stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio. In tali casi è fatto salvo il diritto
del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall’azienda per lo svolgimento del servizio. Qualora l’azienda o ente non possa mettere a disposizione del dirigente il proprio automezzo in occasione di trasferte o per adempimenti fuori dell’ufficio, il rimborso delle spese potrà avvenire secondo le tariffe ACI. La differenza rispetto agli attuali costi di bilancio, previa contrattazione con i soggetti dell’art. 12, sarà finanziata dal fondo per le condizioni di lavoro di cui all’art. 122 a condizione che ne abbia la necessaria capienza.
11. La polizza di cui al comma 6 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dirigente, nonché di lesioni o decesso del medesimo e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
12. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda sono in ogni caso integrate con la copertura nei limiti e con le modalità di cui alle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’art. 24 ccnl 8/6/00, dei rischi di lesioni o di decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
13. I massimali delle polizze di cui al comma 10 non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti
danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
14. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici per morte o gli esiti delle lesioni personali, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo, sono detratti – sino alla concorrenza - dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota esplicativa dell’art. 66 co 2
Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 4 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
Art. 67 – Patrocinio legale (art. 25 ccnl 8/6/00 che disapplica l’art. 41 dpr 270/87)
1. L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
3. L’azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall’azienda per la sua difesa.
Art. 68 – Clausole speciali (art. 22 ccnl 10/2/2004)
1. Per ciascun dirigente, l’ufficio del personale dell’azienda di appartenenza conserva in apposito fascicolo tutti gli atti e documenti prodotti dall’azienda o dallo stesso dirigente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia. Il dirigente, a richiesta, può prendere liberamente visione del proprio fascicolo personale e richiedere copia, a proprie spese, di tutti o parte dei documenti ivi inseriti. Sono esonerate dal pagamento le copie richieste per le procedure concorsuali o di conferimento degli incarichi presso la stessa azienda.
3. Al dirigente cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni provvede l’azienda, con oneri a proprio carico. Ai dirigenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del d.lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. L’azienda, con oneri a proprio carico, può disciplinare per speciali esigenze connesse al particolare tipo
di mansioni svolte da categorie di dirigenti previamente individuate l’uso di alloggi di servizio.
Art. 69 - Diritti derivanti da invenzione industriale (art. 23 ccnl 10/2/2004)
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui una invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell’art. 2590 cc e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione nell’ambito dell’impresa.
2. In relazione all’importanza dell’invenzione rispetto all’attività istituzionale dell’azienda, la contrattazione integrativa può individuare i criteri ai fini della corresponsione di speciali compensi per la produttività nell’ambito delle risorse destinate alla retribuzione accessoria.
Art. 70 – Mensa (art. 24 ccnl 10/2/2004 che disapplica gli artt. 33 dpr. 270/87 e 134, comma 2 dpr 384/90)
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. B), quarto alinea.
4. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell’azienda non può superare complessivamente l’importo di € 5,16. Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di
€ 1,03 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Art. 71 – Attività sociali, culturali e ricreative (art. 25 ccnl 10/2/2004 che disapplica gli artt. 34 dpr 270/87 e 134, comma 3 dpr 384/90)
1. Le attività sociali, culturali e ricreative promosse nelle aziende sono gestite da organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 L. 300/70.
CAPO VIII AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 72 - Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata (art. 33 ccnl
5/12/96, disapplicato, per i commi da 5 a 7, dall’art. 20 ccnl 10/2/04; art. 18 co. 4 ccnl 10/2/04)
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. Alla formazione continua sono annualmente destinate le risorse previste dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché, qualora confermate dalla contrattazione integrativa sulla bese dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intra moenia di cui all’art. 129, le r isorse di cui all’art. 47 comma 4 ccnl 5/12/96 nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art. 67, comma 6 stesso ccnl.
3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art. 5, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a pro- grammi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 78, comma 1 lett. b), c) e d).
5. La partecipazione dei dirigenti all’attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i
profili professionali di cui all’art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
6. Le attività di cui al comma 5, previa apposita selezione secondo l’ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale integrazione di docenti esterni.
Art. 73 – Formazione (art. 18 ccnl 10/2/2004)
1. Nell’ambito dell’attività di formazione di cui al precedente art. 72, rientra la formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui all’art. 16 bis e segg. d.lgs. 502/92, sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. C).
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti d.lgs. 502/92, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 75 e 76, per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi.
Art. 74 – Formazione ed ECM (art. 23 ccnl 3/11/2005)
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dagli artt. 72 e 73 che precedono, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. d.lgs. 502/92 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera C). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 72, comma 2, ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare, riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 72 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater d. lgs. 502/92. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
5. Xxx, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 79 e 80. Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Art. 75 – Congedi per la formazione (art. 19 ccnl 10/2/2004)
1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a) ccnl 8/6/00, II biennio, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all’art. 5, comma 2, lett. C) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3 L. 53/00. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 43 e 44.
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa riferimento all’art. 5 L. 53/00.
Art. 76 – Comando finalizzato (art. 20 ccnl 10/2/2004 che disapplica l’art. 45 commi da 4 a 7 dpr 761/79 nonché l’art. 33, commi 5 e 7 ccnl 5/12/96 e l’art. 21, commi da 6 a 8 ccnl 8/6/00)
1. Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
2. Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all’articolo precedente e con le aspettative per motivi personali di cui all’art. 36.
3. In relazione all’interesse dell’azienda che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio.