B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’ incarto: SK.2022.20
Sentenza del 19 settembre 2022 Corte penale | |
Composizione | Xxxxxxx penali federali Xxxxxxxx Xxxxxxx, Presidente del Collegio giudicante, Xxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx |
Parti | MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dalla Procuratrice federale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, e accusatrice privata: B., rappresentata dall'avv. Xxxx Xxxx, |
contro | |
X., attualmente detenuta presso le Strutture carcerarie cantonali, difesa dall'avv. d’ufficio Xxxxxxx Xxxxxxxx, | |
Oggetto | Ripetuto tentato assassinio, violazione dell'art. 2 xxxxx xxxxx federale xxx xxxxx i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, ripetuto esercizio illecito della prostituzione |
Fatti:
A. A. è nata a U. il (…) da madre serba e padre di origine svizzera ed italiana. Da bambina ha sofferto di crisi epilettiche ed in età adolescenziale ha avuto problemi di anoressia, a seguito dei quali è stata presa a xxxxxx psichiatricamente. La sua scolarità, svolta in parte in classi speciali, è stata interrotta a 16 anni a causa di difficoltà di apprendimento. A. non ha concluso alcuna formazione professionale. Sempre all’età di 16 anni, l’imputata ha conosciuto un ragazzo di origine afgana, con il xxxxx si è sposata il (…) per poi divorziare, dopo diverse separazioni e ricongiungimenti, nel 2021. In tale contesto relazionale si sarebbe convertita all’Islam ed il (…) ha xxxx xxxx xxxx un figlio, xxx xxxxx in seguito affidato ai xxxxx xxxxxxx (e successivamente da loro adottato), visto il suo rifiuto ad occuparsene direttamente. Nel 2017 A. è stata ricoverata per due volte presso la Clinica psichiatrica cantonale di V., l’ultima delle quali dopo aver tentato di recarsi in Xxxxx. A partire dal 2011 l’accusata ha beneficiato di prestazioni assistenziali; nel 2018 le è inoltre stata riconosciuta una rendita di invalidità per problemi di natura mentale e le è altresì stata istituita una curatela di rappresentanza. Al momento dei fatti, era in cura psichiatrica. X., domiciliata a X., in occasione del suo arresto aveva ventotto anni (act. MPC 13.1-0004 e segg.; act. SK.15.731.001-015).
B. Dal rapporto di polizia risulta che, il 24 novembre 2020, l’imputata, dopo avere attentamente valutato dove e quando agire, è salita xx xxxxxx piano dei Grandi Magazzini E. SA di X. Si è quindi diretta presso il reparto casalinghi dove, alle ore 13:38, ha chiesto ad una commessa xxxxx xxxxx il coltello xxxxxxxx per tagliare il pane. Dopo avere scelto un coltello con lama seghettata della lunghezza di 21 cm, si è concentrata sulla ricerca di una vittima di sesso femminile xx xx individuato xxxxx obiettivo B. Le si è avvicinata mentre le xxxx le spalle e l’ha bloccata da dietro con le due xxxxxxx, xx mirato e l’ha colpita xx xxxxx e xx xxxx, cagionandole un profondo taglio xxxx xxxx di almeno 10 cm e uno xx xxxxx; mentre X. xxxxxxx a terra, l’imputata le ha poi inferto ulteriori colpi dall’alto verso il basso. Nel tentativo di proteggersi con xx xxxxxxx, B. ha subito ulteriori ferite agli avambracci, ai polsi e alle mani. A., nel compiere l’atto, ha gridato «Allah u Akbar». L’imputata si è fermata solo dopo aver pensato che la vittima fosse morta, l’ha lasciata a terra e si è diretta verso F. con l’intento di colpire anche quest’ultima. F. le ha tuttavia bloccato il xxxxx xxxxx mano xxxxx xxxxx impugnava il coltello ed è riuscita ad evitare di essere a sua volta colpita xx xxxxx; alcune persone presenti sul luogo ed intervenute in aiuto delle vittime, sono quindi riuscite a disarmare ed immobilizzare X. xxxx all’xxxxxx xxxxx Polizia (act. MPC 10.1-0168-170). Come si vedrà meglio, la dinamica dei fatti è sostanzialmente accertata ad eccezione di alcuni dettagli, fra cui, ad esempio, le grida proferite durante l’aggressione (cfr. infra consid. VI, 3.1 e segg.).
C. Alle 13:58 l’imputata è stata posta in stato di fermo dalle forze dell’ordine ed
arrestata (act. MPC 10.1-0001).
D. Sempre il 24 novembre 2020 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un’istruzione penale nei confronti di A. per le ipotesi xx xxxxx di omicidio (art. 111 CP), lesioni corporali gravi (art. 122 CP), come pure per infrazione all’art. 2 xxxxx xxxxx federale xxx xxxxx i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (di seguito: xxxxx «Al-Qaïda» e
«Stato islamico») ipotesi estese il 25 gennaio 2021 xx xxxxx di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP; cfr. act. MPC 1.1-0001, 2.1-0001 e segg.).
E. Il 27 novembre 2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (di seguito GPC) ha accolto la richiesta di carcerazione preventiva per un periodo di tre mesi formulata il 26 novembre 2020 dal MPC.
F. Il 2 dicembre 2020 il MPC ha conferito xxxxxxx al Dr. med. G (di seguito: Dr. G.) di allestire una perizia psichiatrica concernente l’imputata, perizia che è stata consegnata il 23 febbraio 2021. A mente dell’esperto, X. xxxxxx di una grave turba psichica, motivo per il xxxxx le è ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio. Secondo la perizia il rischio di recidiva è inoltre da considerarsi fondato. Per il perito, l’espiazione xxxxx xxxx non ostacolerebbe, né pregiudicherebbe il successo di un eventuale trattamento, che laddove raccomandato dovrà avere carattere essenzialmente psicoeducativo (act. MPC 11.1.1-0059 e segg.).
G. Con decisione del 26 febbraio 2021 il GPC ha accolto la richiesta di proroga della carcerazione preventiva formulata il 19 febbraio 2021 dal MPC per un periodo di sei mesi (act. MPC 6.1-0114).
H. Con complemento peritale del 7 xxxxxx 2021, il Dr. G., formulando una prognosi piuttosto pessimistica, ha indicato la necessità di collocare A. in una struttura chiusa, senza accesso a strumenti potenzialmente xxxxxxxxxx (act. MPC 11.1.1- 0155 e segg.).
I. Il 30 giugno 2021 A., per il tramite del suo difensore, ha chiesto di essere posta in esecuzione anticipata xxxxx xxxx.
J. Il 20 luglio 2021 il Dr. G. è stato interrogato in qualità di perito dal MPC, xxxx
xxxxxxxx del difensore dell’accusata (act. MPC 12.21-0008 e segg.).
K. Con decreto del 3 agosto 2021, il MPC ha accolto la richiesta summenzionata xx
xx autorizzato l’esecuzione anticipata xxxxx xxxx (act. MPC 6.1-0263 e segg.).
L. Con decisione del 24 novembre 2021, il MPC ha esteso l’inchiesta penale nei confronti dell’imputata all’infrazione di esercizio illecito della prostituzione ed il 30 novembre ha deciso la riunione presso l’autorità federale di perseguimento penale dei vari reati imputati ad A. (act. MPC. 1.1-0067, 2.1-0007 e segg.).
M. Con scritto di data 9 febbraio 2022, il MPC, su domanda della difesa, ha conferito xxxxxxx xxxx Dr.ssa med. H. (di seguito Dr.ssa X.) di determinarsi in relazione allo stato dell’accusata a seguito della somministrazione di una xxxxxx terapia farmacologica. Il 30 marzo 2022 la Dr.ssa X. ha trasmesso al MPC il complemento di perizia psichiatrica. In tale referto, ha valutato il rischio di recidiva come medio-alto; la perita ha inoltre giudicato un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, come una misura adeguata e proporzionale (act. MPC 11.1.5-0037 e segg.).
N. Il 19 aprile 2022, il Dr. G., su invito del MPC, si è espresso sulla rivalutazione peritale effettuata dalla Dr.ssa X. Xxxx si è sostanzialmente associato alle considerazioni di quest’ultima quanto a diagnosi e rischio di recidiva, ribadendo l’adeguatezza e la proporzionalità di un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP; l’unica alternativa, essendo, a suo avviso, un internamento giusta l’art. 64 CP (act. MPC 11.1.1-0173 e segg.).
O. Il 16 xxxxxx 2022 il MPC ha trasmesso xxxx Xxxxx penale del Tribunale penale federale (di seguito: TPF) un atto d’accusa nei confronti di A. per le ipotesi xx xxxxx di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP), violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», nonché esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP); B. vi figura xxxxx unica (formalmente) vittima e accusatrice privata (act. SK 15.100-001 a 013).
P. Con scritto del 30 xxxxxx 2022, la direzione della procedura ha informato il MPC xxx xx Xxxxx avrebbe dovuto poter valutare anche possibili ipotesi xx xxxxx commesse a danno di F., concedendo a tale scopo al pubblico ministero la possibilità di estendere l’accusa (act. SK 15.400.001).
Q. Il 7 giugno 2022 l’avv. Xxxxxxxx xx chiesto a questa Corte di estendere il gratuito patrocino per la difesa di A. all’avv. Xxxxxx Xxxxxxx – costituendo così un collegio di difesa – ciò in ragione della prevedibile ingente mole di lavoro per la preparazione del pubblico dibattimento, nonché per la partecipazione al medesimo (act. SK 15.521.001).
R. Con decreto del 15 giugno 2022, la Presidente del Collegio giudicante ha concesso all’avv. Xxxxxxxx la possibilità di farsi coadiuvare dall’avv. Xxxxxxx xxxx’ambito della difesa d’ufficio e per la preparazione del pubblico dibattimento, purché le prestazioni non venissero effettuate in doppio; alle medesime
condizioni è pure stata ammessa la presenza dell’avv. Xxxxxxx al pubblico
dibattimento (act. SK 15.521.001, 15.911.001-006).
S. Mediante missiva di medesima data, la Corte penale ha invitato le parti a presentare eventuali istanze probatorie, indicando nel contempo le prove che sarebbero state assunte d’ufficio (act. SK 15.400.004-005).
T. Il 23 giugno 2022 il MPC, dando seguito all’invito di cui sopra (cfr. supra lett. P), ha trasmesso xxxx Xxxxx penale del TPF l’atto d’accusa modificato nei confronti di X. per le ipotesi xx xxxxx di ripetuto tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP), violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione, estendendolo alla vittima F. (act. SK 15.110.001-015).
U. Il 4 luglio 2022 il MPC ha comunicato di non avere istanze probatorie da presentare (act. MPC 15.510-008 a 009). Il 6 luglio successivo il difensore di X. ha richiesto un aggiornamento xxxxx stato di salute fisica e mentale dell’imputata, come pure un rapporto circa le condizioni di carcerazione dell’imputata, presso il Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie del Canton VV. (di seguito: Strutture carcerarie; act. MPC 15.521-002 a 016).
V. Il 13 luglio 2022, la direzione della procedura ha decretato l’acquisizione agli xxxx xxxxx seguente documentazione relativa all’imputata: estratto del casellario giudiziale svizzero, estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti, documentazione fiscale dal 2019 in poi, formulario relativo alla situazione personale e patrimoniale; aggiornamento xxxxx stato dell’imputata da ottenersi, entro il 18 agosto 2022, presso il Dr. G., la Dr.ssa H. ed il Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie; rapporto circa le condizioni di carcerazione dell’imputata corredato da fotografie, in particolare sul regime e luogo di detenzione, tipologia xxxxx xxxxx, ore e luogo xx xxxxxxxxx, ore trascorse al di fuori xxxxx xxxxx per altre attività, possibilità di interazione con altre detenute e di risocializzazione, limitazioni imposte xxxx xxxxxxx religiosa, da richiedersi presso la Direzione delle Strutture carcerarie. Per quanto concerne gli interrogatori da svolgersi xxx xxxxx dei pubblici dibattimenti, sono state disposte, oltre all’interrogatorio dell’imputata, anche le audizioni dei periti Dr. G. e Dr.ssa H. (act. SK 15.250.001-006).
W. Il 19 luglio 2022 la Corte ha invitato le parti a trasmettere eventuali eccezioni pregiudiziali. Il 22 luglio 2022 il difensore di A. e il 2 agosto 2022 il MPC, hanno comunicato di non avere questioni pregiudiziali da presentare (act. SK 15.510.010-011, 15.510.010-011). Il rappresentante di B. non ha inoltrato alcuna comunicazione al riguardo.
X. Il 28 luglio 2022 la Dr.ssa X. ha trasmesso a questa Corte un aggiornamento sulle condizioni di salute di A. L’esperta ha sostanzialmente confermato le conclusioni di cui al complemento del 30 marzo 2022 nonché l’adeguatezza e la proporzionalità di un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP (act. SK 15.662.005-012). Il Dr. G. ha a sua volta presentato un referto aggiornato il 9 agosto 2022 (act. SK 15.661.004-007): anch’xxxx, in sostanza, non ha notato cambiamenti significativi rispetto a quanto descritto nella sua perizia e nel precedente complemento, che ha confermato integralmente. Il 10 agosto 2022, anche la Direzione delle Strutture carcerarie ha inoltrato xxxx Xxxxx un aggiornamento xxxxx stato di salute psicofisica di A. redatto dal servizio medico (act. SK 15.231.7.002-007).
Y. Il 18 agosto 2022, rispettivamente il 22 agosto 2022, l’Ufficio delle assicurazioni sociali e la Sezione del sostegno sociale – Ispettorato, hanno fatto pervenire xxxx Xxxxx il conteggio di quanto da loro versato negli anni in favore di X. (act. SK 15.231.6.001-012).
Z. I pubblici dibattimenti si sono tenuti dal 29 agosto 2022 al 2 settembre 2022, xxxx xxxxxxxx del MPC, dell’imputata, difesa dall’avv. Xxxxxxxx coadiuvato dall’avv. Xxxxxxx e dell’accusatrice privata, rappresentata dall’avv. Haab.
Z.a In sede dibattimentale questa Corte ha informato le parti della sua intenzione di valutare anche l’eventuale commissione del reato di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. 148a CP. Ritenuta tuttavia l’assenza di sufficienti accertamenti da parte del MPC per un’estensione dell’accusa ex art. 333 cpv. 2 CPP, è stato deciso per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 3 CPP, ossia per l’eventuale avvio di una procedura preliminare da parte del pubblico ministero (act. SK 15.720.006; infra consid. IV, 2.2).
Z.b In aula sono stati sentiti l’imputata e, in qualità di periti, il Dr. G. e la Dr.ssa X.
X.x Xxxxxx durante i pubblici dibattimenti, in data 29 agosto 2022, il MPC ha esteso l’accusa nei confronti di A. in relazione al preteso invio di somme xx xxxxxx alle organizzazioni vietate di cui all’art. 1 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (act. SK 15.720.006). L’estensione è stata formalizzata mediante un primo scritto di data 30 agosto 2022, consegnato xxxx Xxxxx xxxxxxx il pubblico dibattimento, per titolo di ripetuto finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP) e tentato finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP in combinato disposto con l’art. 22 CP). La pubblica accusa ha successivamente annullato e sostituito tale atto con un ulteriore documento in cui veniva avanzata l’ipotesi xx xxxxx di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» anche in relazione all’invio delle somme xx xxxxxx in xxxxxx e meglio, «per avere, tra il 2017 e il 2020, a X.
e X., inviato per il tramite di terze persone, rimaste ignote, almeno CHF 18’000.- in Siria per finanziare l’acquisto di armi in favore dello Stato islamico e xxxxx Xxxxxx Santa» (act. SK 15.720.023).
Z.d Il MPC ha esordito la propria requisitoria ponendo l’accento sull’ampia risonanza mediatica riservata alla vicenda e sulla minaccia ingenerata dal terrorismo in Svizzera. Dopo aver ripercorso il vissuto dell’imputata, ha contestualizzato i fatti del 24 novembre 2020, fornendo una propria valutazione delle prove agli atti. Qui, l’accusa ha sottolineato innanzitutto come l’imputata abbia continuato ad ammettere i fatti confermandoli coerentemente in tutte le fasi procedurali. In questo senso, le minime contraddizioni referenziabili sarebbero riconducibili alla sua volontà di cambiare versione per necessità e secondo la sua logica e non a carente lucidità, come confermato anche xxx xxxxxx, secondo il xxxxx la mancanza di ricordi precisi dell’attentato non configurerebbe confusione, ma contraddittorietà. Peraltro, a mente del MPC, le dichiarazioni delle persone presenti al momento dell’aggressione, i filmati della videosorveglianza, il materiale sequestrato, le analisi forensi e i riscontri alle domande rogatoriali suffragherebbero le affermazioni dell’imputata permettendo di ricostruire passo per passo la dinamica dell’attacco. Dai rapporti medici inerenti alle vittime si evincerebbe inoltre la brutalità delle azioni e la gravità delle lesioni riportate da B.
Da un punto di vista soggettivo, l’imputata, nonostante la semplicità xx xxxxxxxx e la psicosi, sarebbe stata perfettamente cosciente del fatto che accoltellare una persona xxxx xxxx ne potesse provocare la morte. Del resto, secondo le perizie, i disturbi psichici in essere non le avrebbero imposto di commettere i reati; vieppiù, per agire in tal senso sarebbe stata necessaria un’adesione di volontà. Altrettanto indiscusso sarebbe pure il fatto che l’imputata voleva, in nome dello Stato islamico, commettere un attentato sopprimendo delle persone, così da dimostrare al mondo intero la sua ideologia estremista, ben conscia del fatto che tale azione avrebbe fatto parlare di lei e dello Stato islamico. I messaggi scambiati su Facebook non lascerebbero dubbi quanto alle intenzioni «malefiche» dell’imputata. Xxxx avrebbe meditato, studiato e pianificato il suo gesto per poi tradurlo in atto senza lasciare nulla xx xxxx, conoscendo già il luogo, l’arma e l’obiettivo e cancellando i dati dai suoi apparecchi elettronici. Avrebbe scelto il centro xxxxxxxxx in quanto frequentato da un buon numero o comunque un numero appropriato di «miscredenti»; non troppi, né troppo pochi. La data avrebbe avuto a sua volta un significato, essendosi i fatti svolti esattamente un mese prima xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx. Su questi presupposti, per il MPC andrebbe riconosciuto il dolo diretto. Il motivo a monte dell’agire di A. sarebbe la sua conversione radicale all’Islam. Oggettivamente, l’attacco a B. denoterebbe mancanza di scrupoli. Utilizzando un coltello onde emulare le decapitazioni dello Stato islamico piuttosto che un’xxxx xx xxxxx, A. avrebbe mostrato particolare
freddezza e determinazione. Avrebbe individuato xxxxx prima vittima una xxxxx, in quanto più facile da sopraffare rispetto ad un uomo. Vittima scelta a caso senza conoscerla, assalita all’improvviso alle spalle senza desistere nonostante fosse rovinata a terra, dimostrando un’efferatezza inaudita e il xxxxxx intento di sopprimerla. D’altro canto, ha proseguito la pubblica accusa, l’imputata, convinta che la prima vittima fosse stata eliminata, si sarebbe scagliata con veemenza contro la seconda tentando anche in xxx xxxx di xxxxxxxxx xx xxxxx. Se non fosse stato per la prontezza e la presenza di xxxxxxx xxxxx mal capitata e soprattutto per l’intervento di terze persone, l’epilogo avrebbe potuto essere decisamente più drammatico. Alla xxxx di quanto precede, entrambe le aggressioni andrebbero sussunte quali tentati assassinii conformemente all’art. 112 CP.
La pubblica accusa si è quindi chinata sull’ipotesi xx xxxxx inerente alla violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico». In casu, non vi sarebbero dubbi quanto al fatto che l’intenzione e lo scopo dell’imputata sarebbero stati quelli di esternare la sua radicalizzazione mostrando al mondo intero la sua adesione e il suo sostegno a detti gruppi terroristici, concretizzandola commettendo l’attentato del 24 novembre 2020. Inoltre, secondo il MPC, i disturbi psichici non avrebbero impedito ad A. di capire la portata del suo gesto. L’imputata avrebbe meditato, ideato e concretizzato l’attentato riuscendo, non solo a diffondere paura e timore, ma pure il messaggio dello Stato islamico. Peraltro, in sede dibattimentale l’imputata avrebbe ammesso inequivocabilmente di aver inviato del xxxxxx per un ammontare totale di ben CHF 18’000.– , in parte provento della prostituzione, alle organizzazioni vietate di cui all’art. 1 xxxxx xxxxx
«Al-Qaïda» e «Stato islamico». Da un punto di vista generale, gli elementi soggettivi e oggettivi dell’art. 2 di tale atto normativo risulterebbero quindi pienamente soddisfatti e detto reato si porrebbe in concorso ideale xxxxxxxx con il ripetuto tentato assassinio, avendo l’azione dell’imputata simultaneamente messo in xxxxx pericolo sia la vita di persone sia promosso i gruppi vietati. Come asserito da X. xxxxxxxx e confermato dallo scambio di messaggi di posta elettronica, l’imputata avrebbe inoltre esercitato l’attività di prostituzione dal 2017 e fino ad una settimana prima dell’arresto, adescando i clienti attraverso dei siti di xxxxxxxx xx arrivando a guadagnare fino ad un massimo di circa CHF 5’000.– al mese senza essersi annunciata alle preposte autorità cantonali, rendendosi colpevole di ripetuto esercizio illecito della prostituzione giusta l’art. 199 CP.
Nella commisurazione xxxxx xxxx andrebbe in primo luogo considerata la grave colpa dell’imputata, ridotta a media per effetto della scemata imputabilità. Agendo in modo particolarmente riprovevole A. avrebbe messo in pericolo la xxxx xxxxx, ossia il bene giuridico più importante. Movente e scopo sarebbero stati altrettanto riprovevoli. A., ancora al dibattimento, non si sarebbe pentita e, anche se non in Svizzera, rifarebbe quello che ha fatto. A visione delle fotografie delle ferite
riportate dalla prima vittima, non avrebbe mostrato rimorso o pentimento. Unica attenuante, ha proseguito la pubblica accusa, risulterebbe il fatto che l’assassinio si sia fermato allo stadio del tentativo. Tale aspetto avrebbe però un’importanza relativa, avendo l’imputata sia nei confronti della prima vittima che della seconda, fatto tutto quanto poteva per giungere al risultato. Da ultimo, per quanto concerne la necessità di pronunciare una misura, il MPC ha richiamato il xxxxxx delle perizie psichiatriche e i rischi di recidiva in essere.
Il MPC ha quindi chiesto:
- di dichiarare A. colpevole dei reati di ripetuto tentato assassinio, violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e ripetuto esercizio illecito della prostituzione;
- di condannare X. ad una xxxx detentiva di anni 14, da dedursi il carcere preventivo sofferto e xx xxxx anticipatamente espiata, nonché al pagamento di una multa di CHF 200.–;
- che venga ordinato il trattamento stazionario da eseguirsi in un penitenziario chiuso;
- che l’esecuzione xxxxx xxxx detentiva sia sospesa giusta l’art. 57 CP per dar luogo all’esecuzione del trattamento stazionario di cui sopra;
- che le autorità del Xxxxxxx Ticino xxxxx dichiarate competenti per
l’esecuzione xxxxx xxxx e xxxxx xxxxxx;
- xxx xxxxx riconosciute le pretese civili in favore di B.;
- la confisca e la distruzione dei reperti 100215, 24037, 24039, 25678, 31000, nonché delle registrazioni di videosorveglianza, xxxxx xxxxxx in cui non servano come mezzi di prova e debbano restare negli atti;
- la conferma del sequestro dei valori patrimoniali per un totale di CHF 4’328.70
ed il loro utilizzo a copertura delle spese di procedura;
- il dissequestro e la restituzione ad A. dei reperti 19731, 19732, 19733, 24033, 24034, 24035, 24197, 24198, 25760, 25761, 25762, 25763, 25764, 25766,
25767, 26069, 42040, 42041, 42042, 42043, 42044, 42045, 42046, 42047,
42048, 42049, 42050, 42051, 42053, 42054, 42055;
- il dissequestro e la restituzione a B. dei reperti 25769, 25770, 25771, 25772, 25773, 25775, 25780;
- il dissequestro e la restituzione a I. del reperto 23718,
- che ad A. venga posta a xxxxxx xx xxxxx di CHF 135’770.60 a titolo di spese della procedura preliminare, in aggiunta alle spese procedurali generate presso il TPF;
- che l’avv. Xxxxxxxx, coadiuvato dall’avv. Xxxxxxx, xxx indennizzato per la difesa d’ufficio di A. attingendo xxxx xxxxx xxxxx Confederazione tenendo conto degli acconti già versati e per un importo che xxxx determinato dalla Corte, A. venendo condannata a rimborsare integralmente alla Confederazione le spese per la difesa d’ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.
Z.e Nel suo intervento, l’accusatrice privata, per il tramite del suo patrocinatore, ha contestualizzato e motivato le sue pretese risarcitorie. Xxxx, ancora oggi, porterebbe i segni indelebili di quanto accaduto il 24 novembre 2020. Il danno fisico avrebbe carattere permanente e una ripresa a tempo pieno della professione risulterebbe del tutto improbabile. L’essere vittima di un tale atto, ha proseguito il suo legale, le avrebbe causato un contraccolpo psicologico ed una lesione della personalità. A mente dell’accusatrice privata, il pregiudizio al suo avvenire economico andrebbe calcolato in funzione della comparazione tra lo stato patrimoniale o la capacità di reddito post evento e la situazione che sarebbe stata in essere se il danno non fosse intervenuto.
B. ha quindi chiesto xxx X. xxxxxxx condannata al versamento in suo favore di complessivi CHF 412’811.– oltre interessi del 5% annui a far tempo dal 24 novembre 2020, importo così suddiviso:
- CHF 382’811 xxxxx risarcimento del danno;
- CHF 30’000 xxxxx indennità per torto morale.
Z.f In sede di arringa, la difesa ha posto in rilievo tutta una serie di aspetti. Dapprima, ha sottolineato come il caso in esame si differenzi rispetto ai gravi attentati terroristici del passato e come non vi xxxxx state scene xx xxxxxx o di fuga. L’accusata, inoltre, non avrebbe in alcun modo pianificato l’atto del 24 novembre 2020. Quanto alla religione, per la difesa, A. non sarebbe stata, al momento dei fatti, in alcun modo praticante, non portando il velo, non osservando il digiuno, non attenendosi alle regole sul cibo; ancora oggi essa non conoscerebbe il Corano, testo sacro che avrebbe acquistato peraltro solo un paio di giorni prima dei fatti. La difesa ha sollevato altresì seri dubbi sul fatto che l’accusata si sia convertita (conversione che esigerebbe, per i minorenni, l’accordo dei genitori), così come da essa sostenuto, non essendovi prove agli atti a supporto di tale fatto. La stessa attività di prostituzione sarebbe in contrasto con i dettami del Corano. Solo dopo essere stata bloccata dalla vittima F. e xxx xx xxx colleghi,
l’imputata avrebbe cominciato a parlare di Islam. In punto a quest’ultima questione, la difesa ha riepilogato i verbali dei testimoni presenti durante i fatti del 24 novembre 2020, sottolineando come tutti abbiano riportato di avere sentito
A. proferire frasi inneggianti ad Allah solo dopo l’aggressione, quando ormai era stata bloccata. Solo la vittima si sarebbe espressa diversamente, affermando di avere sentito durante l’aggressione xx xxxxx «Allah u Xxxxx»: per la difesa la vittima non avrebbe mentito, ma riporterebbe un cosiddetto falso ricordo. I combattenti jihadisti, ha proseguito la difesa, esisterebbero unicamente xxxxx xxxxx dell’accusata e nulla avrebbe potuto essere dimostrato quanto a contatti fra A. e terroristi islamici. Dagli atti di inchiesta emergerebbe in effetti che l’account Facebook di X. (alias J.1), persona di xxx xxxx si sarebbe innamorata e per xx xxxxx avrebbe intrapreso il viaggio verso la Siria nel 2017, non sarebbe più attivo dal 2016. K. avrebbe per contro in effetti corrisposto con l’accusata ma, dei 2500 messaggi scambiati, la maggior parte sarebbe composta da emoticon ed immagini che nulla avrebbero a che vedere con il terrorismo.
La difesa ha pure sottolineato come l’accusata xxx xxxxx costantemente confusa durante i suoi verbali di interrogatorio, abbia raccontato varie bugie e si sia spesso contraddetta; in questo senso, è dell’opinione che le affermazioni di A. in quanto «confessione» debbano essere ben ponderate e ritenute veritiere unicamente in presenza di ulteriori prove. La difesa si è soffermata a lungo sulla perizia del Dr. G., xxxxx xxxxx essa non condivide una parte dei contenuti. In particolare per la difesa, il Dr. G. sarebbe stato indotto dall’accusata
– erroneamente – a parlare di premeditazione, aspetto giuridico, che come tale neppure gli competerebbe. Essa ha dissentito con quanto riferito xxx xxxxxx circa l’influenza dei farmaci sul comportamento dell’accusata. Per la difesa, l’interruzione – volontaria – della terapia farmacologica avrebbe giocato un ruolo fondamentale sugli eventi del 24 novembre 2020. Parimenti, così come xxxxxx xxxx’inchiesta, l’accusata avrebbe sospeso la terapia prescrittale dal Dr. med. L. (di seguito: Dr. L.) alcuni mesi prima dei fatti del 24 novembre 2020. I suoi deliri si protrarrebbero, secondo la difesa, da più di tre anni, ovvero da un lasso temporale sufficiente per diagnosticare una xxxx e propria schizofrenia paranoide. Al momento dei fatti A. non si sarebbe trovata, contrariamente a quanto sostenuto xxx xxxxxx Dr. G., nel suo stato abituale. Essa sarebbe dunque da ritenere totalmente incapace in relazione al preteso movente jihadista e non limitatamente (grado medio), come sostenuto xxx xxxxxx.
Per quanto attiene xx xxxxx di esercizio illecito della prostituzione, la difesa ha eccepito che una parte di esso risulterebbe prescritta, lo stesso potendo essere imputato all’accusata unicamente a partire dal mese di settembre 2019.
Quanto alla violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx, la difesa ha illustrato l’evoluzione
della situazione legislativa inerente al divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato
islamico», sostenendo altresì che la prevenzione generale del diritto penale sarebbe stata attuata comprimendo i diritti costituzionali. Essa si è poi opposta all’estensione dell’accusa effettuata in aula dal MPC relativamente al punto 1.2 dell’atto d’accusa, ricordando come l’accusata avesse già riferito spontaneamente in occasione dei suoi verbali di interrogatorio in merito all’invio xx xxxxxx in Xxxxx. Nel merito l’accusa non troverebbe in ogni caso fondamento, poiché il xxxxxx xxx si suppone essere stato inviato, era destinato ad K., risultato non essere un combattente jihadista.
Riferendosi poi al decreto di non luogo a procedere emesso nel 2017 dal MPC ed inerente al viaggio in Xxxxx, la difesa ha posto l’accento sul fatto che l’accusata non sarebbe in grado, a causa delle sue facoltà mentali turbate dalla malattia, di maturare una propria e convinta volontà di agire. Essa alternerebbe la sua esistenza fra due mondi: quello in cui è una xxxxx piuttosto sola e con nessuna prospettiva per il futuro e quello più dinamico in xxx xxx è una jihadista.
La difesa, sempre in relazione all’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» ha altresì:
- criticato la formulazione dell’atto d’accusa, ritenendola troppo generica, in violazione dunque dell’art. 325 cpv. 1 lett. f CPP;
- contestato l’accusa di «avere messo a disposizione sé stessa allo Stato islamico attentando xxxx xxxx delle xxxxxxx B. e F.», poiché in caso di applicazione dell’art. 112 CP vi sarebbe concorso imperfetto;
- contestato xxx X. abbia «generato xxxxxx xxxx E. e diffuso il terrore nella popolazione incoraggiando e garantendo l’esistenza dello Stato islamico e ciò vista la risonanza mediatica», riferendosi a quanto emerge dagli atti ed alla reazione concretamente avuta della popolazione del Canton Ticino;
- ritenuto l’accusa di «aver agito con intenzione nel pianificare l’assassinio per vendicare Xxxxxxxx dalle discriminazioni subite dai musulmani ad opera del Presidente xxxxxxxx Xxxxxx» xxxxx di senso, trattandosi semmai della premeditazione dell’assassinio;
- ritenuto troppo generico, oltre che non comprovato, il rimprovero di «aver scambiato tra il 7.10.2020 e il 20.11.2020 tramite Facebook con l’utente K. 2’507 comunicazioni per la maggior parte pro Stato islamico»;
- sostenuto che i sei messaggi inviati ad K. avrebbero avuto xxxxx unico scopo quello di convincere l’interlocutore a permetterle di recarsi in Xxxxx per contrarre matrimonio, specificando xxx xx xxxxx «voglio servire Dio fino a morire» non avrebbe connotazione terroristica (discutibile sarebbe xx
xxxxx «voglio servire Dio con la mia morte»); ritenuto che le restanti frasi potrebbero effettivamente rientrare nella categoria del sostegno «in altro modo» allo Stato islamico, ma sollevato dubbi sull’interpretazione del criterio del «sostegno personale» già sviluppato dalla Corte penale (SK.2017.43 del 15 dicembre 2017), ritenendola estensiva xxxxx xxxxx, non costituzionale e tendente ad incidere sulla xxxxxxx xx xxxxxxxx; sostenuto che l’invio delle due fotografie ad un singolo utente non adempirebbe i requisiti oggettivi del reato.
La difesa ha anche giudicato insostenibile quanto affermato dal Xx. X. xxxx’imputabilità di A. per il reato di violazione dell’art. 2 xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», postulando una totale incapacità di discernimento. La media scemata imputabilità ritenuta per il reato di assassinio non porterebbe infatti automaticamente a ritenere un xxxx xxxxx per un reato ideologico ed intellettuale come quello in esame. La difesa ha poi ricordato come il primo sintomo della schizofrenia, riconosciuta dalla Dr.ssa X., sarebbe la perdita di contatto con la realtà. La limitatezza mentale, combinata con la sua disconnessione con la realtà, le avrebbero impedito di comprendere l’illiceità del comportamento. Essa sarebbe, come affermato dal Dr. G. in sede di complemento del 9 agosto 2022, incapace di distinguere la realtà dalla fantasia. A tal proposito la difesa ha richiamato nuovamente il decreto di non luogo a procedere del 2017, che si fonderebbe sull’ipotesi, appunto, che l’accusata non fosse in grado di comprendere la portata del viaggio intrapreso verso xx Xxxxx, a xxxxx xxxxx sua malattia mentale.
Venendo all’ipotesi di ripetuto tentato assassinio intenzionale, la difesa, dopo aver enunciato i criteri che contraddistinguono tale forma qualificata dal semplice omicidio intenzionale, ha sostenuto che, venendo a mancare l’elemento della particolare brutalità evocato xxxx’atto d’accusa, l’atto xxxxxxxx xxxx’imputata ai danni di B. e F. debba essere qualificato come omicidio intenzionale (ovviamente non consumato) e non già come assassinio.
Sull’aspetto soggettivo, la difesa xx xxxxxx a sottolineare anzitutto come non vi
sia stata premeditazione.
Si tratterebbe di un atto di violenza improvviso ed improvvisato, circostanza indiziante di omicidio e non di assassinio.
Per la difesa, X. avrebbe perpetrato l’aggressione xxxxx gesto del tutto irrazionale, derivante dalla malattia e dalla disabilità, nonché dalle fantasie xxx xx xxxxxxxx avrebbe suggerito xxxx xxxxx. Si tratterebbe del gesto di una pazza e non di una jihadista, di un atto folle, perpetrato in un momento xxx xxxxx l’accusata avrebbe palesemente scompensato e che non denoterebbe la
particolare perversità e assenza di scrupoli necessarie per l’imputazione oggettiva dell’aggravante di assassinio. Peraltro il movente jihadista può essere evinto unicamente dopo i fatti.
Il movente non denoterebbe neppure particolare perversità o egoismo, poiché l’imputata avrebbe agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze renderebbero umanamente comprensibile, ovvero in uno stato mentale generale alterato scusabile dalle circostanze.
La difesa ha esternato infine il proprio dissenso sulle comunicazioni date al pubblico immediatamente dopo i fatti presso la E., da parte della Polizia cantonale VV. e soprattutto da fedpol, affermazioni che avrebbero influenzato le indagini, di competenza peraltro delle autorità cantonali e non federali, in assenza di una componente legata al terrorismo.
Per la difesa, la colpa di X. sarebbe grave, poiché con il suo agire, essa avrebbe minacciato il bene giuridico più xxxxxxxx, ovvero la vita, e poiché dopo il primo fendente, l’imputata non avrebbe esitato a proseguire sferrando ulteriori colpi, agendo peraltro in pieno giorno, all’interno di un grande magazzino, testimoniando così la sua spregiudicatezza. Ad attenuare leggermente la colpa vi sarebbe la scelta del coltello (per il pane, invece che per la carne) ed il fatto che le vittime non si sarebbero mai trovate in pericolo di vita. I danni causati poi, non costituirebbero fisicamente un trauma indelebile. Sotto il profilo soggettivo l’imputata avrebbe agito in preda ad un delirio psicotico che la renderebbe impunibile per la violazione xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e solo parzialmente imputabile per i tentati omicidi. Una riduzione xxxxx xxxx si imporrebbe anche in virtù del fatto che il risultato dell’infrazione non sarebbe subentrato.
Dalla xxxx concernente il tentato omicidio, andrebbe dedotto un anno per le condizioni di carcerazione a cui sono astrette le donne xxx Xxxxxxx e per l’eco mediatica che marchierà l’imputata per il xxxxx xxxxx sua vita, nonché per le ulteriori limitazioni subite durante la carcerazione a causa della lotta contro la pandemia Covid e per l’isolamento derivante dall’abbandono della famiglia. Per la prostituzione, la difesa ritiene la colpa dell’accusata lieve, considerata la media scemata imputabilità. Circa le misure terapeutiche la difesa concorda con il trattamento stazionario prospettato dai periti, auspicando che lo stesso venga eseguito oltre Xxxxxxxx. Quanto alle pretese civili, la difesa ha posto in rilievo come il trattamento di parte delle lesioni della vittima B. non sia ancora terminato, così come non sembri chiarita in modo definitivo la riduzione della capacità d’impiego. Essa auspica un rinvio al foro civile, ma non si oppone al principio dell’integrale risarcimento. In merito alle pretese per torto morale, essa si rimette
xx xxxxxxxx giudizio xxxxx Xxxxx, precisato che in caso xx xxxxxxxx assoluzione,
l’eventuale indennità attribuitale potrà essere ceduta all’accusatrice privata.
La difesa ha formulato le seguenti conclusioni:
- la derubricazione delle accuse di ripetuto tentato assassinio in ripetuto tentato omicidio;
- il proscioglimento xxx xxxxx di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx federale xxxxx
«Al-Qaïda» e «Stato islamico» previsto al punto 1.2 dell’atto d’accusa;
- la condanna per esercizio illecito della prostituzione ex art. 199 CP in combinazione con gli art. 4 e 27 xxxxx xxxxx cantonale sull’esercizio della prostituzione (di seguito: LProst);
- avendo agito in stato di media scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 CP, la condanna xxxx xxxx detentiva di 8 (xxxx) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre a CHF 200.– di multa;
- la pronuncia xxxxx xxxxxx ai sensi dell’art. 59 CP, da eseguirsi presso il
penitenziario femminile di GG. (BE) o HH. (GE);
- l’assegnazione alla parte civile di un importo per torto morale stabilito secondo il xxxxxxxx giudizio xxxxx Xxxxx, nonché, accertato il principio dell’integrale risarcimento del danno, il rinvio al foro civile per le restanti pretese.
Z.g Nella propria replica, il MPC ha preso innanzitutto posizione sulle critiche mosse dalla difesa alla gestione dell’informazione al pubblico nel periodo immediatamente successivo all’attacco, sottolineando come le autorità si xxxxx in realtà limitate a riportare i fatti. Quo al non luogo a procedere risalente al 2017, esso non andrebbe discusso in questa sede, fermo restando che gli elementi in presenza oggi sarebbero diversi da quelli recensibili all’epoca. Venendo al xxxxxx xxxxx questione, l’accusa ha osservato come la difesa, nella propria arringa, abbia illustrato una serie di condizioni cui l’imputata avrebbe dovuto adempiere per rientrare nella definizione di terrorista. A mente del MPC, tuttavia, non sarebbe affatto necessario che l’autore di un tale gesto sia un xxxxxxxx musulmano praticante agente secondo una logica xx xxxxxxxx coerente e costante. I mezzi di prova raccolti durante l’inchiesta avrebbero peraltro permesso di suffragare gli elementi costitutivi dei reati imputati ad A., che pure nei limiti della sua semplicità xx xxxxxxxx e xxxxx xxxxx psichica, avrebbe agito con convinzione e spinta dal suo estremismo. Per il MPC quand’anche ci si trovi in presenza di un atto xxxxxxxx da una persona radicalizzatasi in solitario, e ad un minor numero di vittime, si tratterebbe pur sempre di un atto terroristico. Inoltre, indipendentemente della questione a sapere se i due profili Facebook fossero o meno riconducibili a
esponenti dello Stato islamico, l’imputata sarebbe stata convinta di comunicare con persone dall’ideologia estrema. In uno dei due account sarebbero peraltro stati rinvenuti indizi di jihadismo. Il fatto poi xxx X. xxxxx ignorante sull’Islam non le avrebbe impedito di passare all’azione.
Da ultimo, per quanto attiene alle contestazioni sulla perizia del Dr. G., l’accusa ha criticato l’attitudine della difesa, i cui rappresentanti si sarebbero eretti a esperti psichiatri. Per il MPC, la situazione risulterebbe chiara, atteso che entrambi i periti sarebbero xxxxxx xxxx medesima conclusione, e ciò per ambedue i reati principali. Anche i dubbi circa la presenza di un disturbo schizofrenico sarebbero stati ampiamente sviluppati xxx xxxxxx, il xxxxx avrebbe pure evidenziato la minima correlazione esistente tra la cessazione della terapia farmacologica e l’agire dell’imputata. La diagnosi sarebbe peraltro stata confermata anche dalla Dr.ssa X.
X.x Xxxxx l’accusatrice privata ha replicato brevemente per il tramite del suo patrocinatore, riconfermandosi integralmente nella sua posizione e chiedendo che laddove la Corte non ritenesse matura la pretesa su tutti i punti, venga emessa una decisione xxxxxxxx.
Z.i In sede di duplica la difesa ha ribadito che A. non sarebbe in alcun modo una persona radicalizzata e che non corrisponderebbe, in tal senso, all’immagine dipinta dal MPC. Chinandosi ulteriormente sulla perizia del Dr. X., la difesa ha sostenuto che questi avrebbe dovuto prendere in considerazione la diagnosi di schizofrenia paranoide effettuata dal Dr. L. e discuterne con quest’ultimo. La difesa ha poi ridimensionato le competenze informatiche dell’accusata, ribadendo infine nuovamente l’estraneità di quest’ultima al mondo del terrorismo.
AA. Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 19 settembre 2022, con motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP, xxxx xxxxxxxx dell’imputata, del MPC e dell’accusatrice privata.
BB. Con scritto del 23 settembre 2022, il MPC ha presentato annuncio d’xxxxxxx xx sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la presente sentenza (act. SK 15.940.001- 002).
CC. Il 30 settembre 2022, la Corte penale ha trasmesso alle parti copia del verbale principale dei dibattimenti, del verbale di interrogatorio dell’imputata e dei verbali di interrogatorio dei periti.
DD. Il 5 ottobre 2022, le parti sono state avvisate che il MPC ha, nel termine legale, annunciato il ricorso in xxxxxxx contro la sentenza.
EE. Ulteriori precisazioni relative ai fatti saranno riportate, xxxxx xxxxxx del necessario, nei considerandi che seguono.
La Corte considera in diritto:
I. Competenza xxxxx Xxxxx
1. Competenza territoriale
1.1 Giusta l’art. 3 cpv. 1 CP, il Codice penale si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. In forza dell’art. 8 cpv. 1 CP, che consacra il principio dell’ubiquità, un crimine o un delitto si reputa xxxxxxxx tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l’evento. Per quel che attiene ai delitti commessi mediante internet, secondo la dottrina e la giurisprudenza il luogo di commissione dell’atto è quello in cui l’autore si trova nel momento in cui effettua le manipolazioni necessarie alla diffusione o alla conservazione dei contenuti illeciti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 del 3 settembre 2020 consid. 3.1.1 ; XXXXXX/XXXXXXXXX/PIGUET/XXXXXX/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 17 ad art. 8 CP).
1.2 Nel caso in esame, non è contestato che al momento della commissione degli
atti l’imputata si trovasse in Svizzera.
1.3 La competenza delle autorità penali svizzere di perseguimento e di giudizio è dunque certamente data in virtù degli art. 3 cpv. 1 e 8 cpv. 1 CP (cfr. anche TPF 2007 165 consid. 1.4).
2. Competenza federale
2.1 La Corte deve esaminare d’ufficio la propria competenza in virtù dell’art. 35 xxxxx xxxxx federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e degli art. 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1).
2.2 All’imputata è contestata, oltre xx xxxxx di tentato assassinio e di esercizio illecito della prostituzione, anche la violazione dell’art. 2 cpv. 1 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e
«Stato islamico». Giusta l’art. 2 cpv. 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxx federale, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale.
2.3 Secondo la giurisprudenza dell’Xxxx Xxxxx, considerati i principi dell’efficienza e
della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell’atto di accusa, la
Corte penale può negare l’esistenza della competenza giurisdizionale federale
solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1).
2.4 In sede dibattimentale non sono state formalmente sollevate eccezioni per quanto riguarda la giurisdizione federale. Nella propria arringa, la difesa, con riferimento alla procedura preliminare, xx xxxx eccepito che in assenza di una componente legata al terrorismo, il caso avrebbe dovuto essere attribuito alle autorità cantonali.
2.5 Fermi considerati i capi di accusa contestati, come pure il fatto che non sussiste alcun motivo valido per negarla, la competenza federale è data e nulla osta all’esame delle imputazioni da parte di questa Corte.
II. Prescrizione 1.
1.1 I reati imputati ad A. sono stati commessi – secondo quanto indicato xxxx’atto d’accusa – il 24 novembre 2020 per quanto concerne il ripetuto tentato assassinio (reato soggetto ad un periodo di prescrizione xx xxxxx’xxxx xxxxxx l’art. 97 cpv. 1 lett. a CP) e la violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (che soggiace ad un periodo di prescrizione di quindici anni giusta l’art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Tale reato le è però stato contestato anche in relazione a degli invii di messaggi risalenti all’ottobre del 2020. L’accusa di ripetuto esercizio illecito della prostituzione (che in quanto contravvenzione si prescrive in tre anni giusta l’art. 109 CP) fa invece riferimento ad un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020.
1.2 Al dibattimento, il MPC ha esteso l’accusa di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al- Qaïda» e «Stato islamico» in relazione a dei trasferimenti xx xxxxxx per un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020.
2.
2.1 In specie non vi sono problemi legati alla prescrizione per i reati di ripetuto tentato
assassinio e violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico».
2.2
2.2.1 La difesa ha eccepito che una parte del reato di esercizio illecito della prostituzione risulterebbe prescritta.
2.2.2 Secondo l’art. 98 CP, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l’autore xx xxxxxxxx il xxxxx (lett. a), dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto se il reato è stato eseguito mediante atti successivi (lett. b) oppure dal giorno in cui è cessata la continuazione se il reato è continuato per un certo tempo (lett. c).
2.2.3 L’art. 98 lett. b CP si applica in caso di unità normativa dell’atto e in caso di unità naturale dell’atto. Negli altri casi, la prescrizione decorre in maniera separata per ogni infrazione (DTF 133 IV 256 consid. 4.5.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Sussiste unità normativa dell’atto quando il comportamento illecito stesso sanzionato dalla xxxxx xxxxxx presuppone la commissione di atti separati, x.xx. una rapina ex art. 140 CP o la violenza carnale ex art. 190 CP (XXXX/XXXXX, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 24 e segg. ad art. 98 CP), oppure quando il comportamento consiste in atti separati commessi su un determinato periodo di tempo che costituiscono un insieme penalmente rilevante (XXXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 19 ad art. 98 CP), per esempio l’esercizio di una
professione senza attenersi a un divieto imposto dal praticarla ex art. 294 CP (XXXX/XXXXX, op. cit., n. 24 ad art. 98 CP). Un’unità naturale dell’atto è invece data quando atti separati succedono a una decisione unica e risultano oggettivamente come parte di un insieme in ragione xxxxx xxxx stretta relazione nel tempo e xxxxx spazio e, sul lato soggettivo, rispondono a un atto di volontà unico (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5; XXXXXXXX, op. cit., n. 22 ad art. 98 CP). Quando l’intenzione dell’autore dell’infrazione si rinnova a ogni commissione, il criterio soggettivo non è soddisfatto; rispettivamente, quando un lasso di tempo eccessivo passa tra un atto e l’altro oppure gli atti risultano lontani xxxxx spazio, l’unità naturale non è data. La nozione di unità naturale dell’atto deve essere interpretata in maniera restrittiva (XXXX/KOLLY, op. cit., n. 25 e segg. ad art. 98 CP).
2.2.4 Un reato è invece continuato per un certo tempo, o permanente (art. 98 lett. c CP) allorquando gli atti xxx xxxxxx la situazione illecita formano un’unità con quelli che la protraggono o con l’omissione di farla cessare, purché il comportamento volto al mantenimento della situazione illecita sia espressamente o implicitamente previsto dagli elementi costitutivi del reato (sentenza del Tribunale federale 2C_66/2013 del 7 xxxxxx 2013 consid. 6.1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2020.2 del 13 ottobre 2021 consid. 3.2).
2.2.5 In concreto, va dunque esaminato xxxxx delle possibilità alternative di cui all’art.
98 CP sia applicabile ai fatti ascritti ad A.
L’accusata ha dichiarato di aver cominciato a prostituirsi nel 2012, e di aver continuato a farlo fino a poco prima del suo arresto (act. MPC 13.1.0040, 13.1- 0063; 13.1-0124; act. SK 15.731.033); xxxx non si è regolarizzata all’inizio della sua attività e ha continuato a svolgerla, sia con clienti abituali che con clienti occasionali, senza ulteriormente annunciarsi o cercare di regolarizzare la propria attività (act. MPC 13.1-0124 e segg.). La decisione iniziale di X. è stata quella di offrire prestazioni sessuali per vendicarsi del marito e per ottenere in cambio del xxxxxx («Ho iniziato dopo aver scoperto che mio marito mi tradiva […] Al mese quanto riusciva a arrotondare? Ogni tanto CHF 5000-6000 al mese, a dipendenza xx xxxxxx persone vedevo» [act. MPC 13.1.0040]), senza alcun annuncio all’autorità cantonale preposta, per un determinato periodo di tempo e ad intervalli regolari.
Il fatto di prostituirsi in cambio xx xxxxxx, per cifre anche importanti, senza annunciarsi alle autorità competenti ed essendo xx xxxxxxxx trattarsi di attività soggetta ad autorizzazione, configura una sequela di atti separati commessi sull’arco di diversi anni, che costituisce un insieme penalmente rilevante ai sensi dell’art. 98 lett. b CP. L’imputata, nel xxxxx xxxxx procedura preliminare, ha indicato xxxxx specifico di aver avuto un rapporto sessuale con un suo vicino di
casa, che era suo cliente, il giorno prima dell’attentato (act. MPC 13.1-0063; 13.1- 0102). Xxxx’interrogatorio dibattimentale, chiamata a determinarsi nuovamente al riguardo, X. ha affermato di essersi prostituita per l’ultima volta una settimana prima dell’atto terroristico (act. SK 15.731.033). Xxxxx di queste date debba essere presa in considerazione come giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto è ininfluente, ritenuto che, fermo considerato il termine di prescrizione di tre anni, è xxxxxxxx xxx il perseguimento penale del xxxxx xx xxx all’art. 199 CP non sia ancora prescritto.
III. Diritto applicabile
1. L’art. 2 cpv. 1 CP prevede l’applicazione del Codice penale solo nei confronti di xxx xxxxxxxx un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il xxxxxxxxx xxxxx non retroattività della xxxxx xxxxxx; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio nullum crimen sine lege contenuto xxxx’art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una xxxxx non ancora in vigore al momento xxxxx xxxx commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4d; XXXX/ XXXXXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 2 CP).
2. Costituisce deroga a questo principio la regola xxxxx xxx mitior consacrata all’art. 2 cpv. 2 CP, xx xxxxx prevede che il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse prima della data della sua entrata in vigore se l’autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole xxxxx xxxxx in vigore al momento dell’infrazione.
Come detto, nel caso di specie gli atti imputati ad A. dal MPC risalgono al 24 novembre 2020 per quanto attiene ai reati di tentato assassinio (art. 112 CP in combinato disposto con l’art. 22 CP) e violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al- Qaïda» e «Stato islamico», che le è anche stata contestata in relazione a degli invii di messaggi avvenuti in un periodo compreso tra il 7 ed il 20 ottobre 2020 e a dei trasferimenti xx xxxxxx all’estero intervenuti in un periodo compreso tra il 2017 ed il 2020. Da allora, nessuna delle norme relative ai reati in questione ha subito modifiche.
La contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione risale a sua volta al periodo 2017 - 2020: anche in questo caso, l’art. 199 CP non ha subito, dal 2017 ad oggi, modifica di sorta. Lo stesso dicasi per gli art. 103 e segg. CP relativi alla normativa concernente le contravvenzioni.
3. Conseguentemente, non essendo il diritto attualmente in essere diverso o più favorevole all’imputata rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti, alla presente fattispecie si deve applicare il regime sanzionatorio in vigore al momento dell’asserita commissione delle fattispecie imputate ad A.
IV. Modifiche ed estensioni dell’accusa
1.
1.1 I rimproveri xxxxx xxxx persona accusata e dunque gli elementi costitutivi del xxxxx xxx sono oggetto di verifica presso tutti i gradi di giudizio devono essere definiti dall’atto d’accusa e non da interpretazioni ad opera del tribunale (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.46 del 16 dicembre 2019 consid. 3.3; XXXXXX/ XXXXXXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, op. cit., n. 21a ad art. 29 CP). Xxxxx eccezione al principio accusatorio, una modifica o un’estensione dell’atto d’accusa è possibile alle condizioni disciplinate dall’art. 333 CPP. Secondo l’art. 333 cpv. 1 CPP, il giudice dà al pubblico ministero la possibilità di modificare l’accusa se ritiene che i fatti ivi descritti potrebbero realizzare un’altra fattispecie penale. A xxxxx dell’art. 333 cpv. 2 CPP il giudice può inoltre consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa quando, durante la procedura dibattimentale, viene a conoscenza di altri reati commessi dall’imputato. Si tratta di una possibilità offerta al pubblico ministero; il giudice non può però obbligarlo a procedere in tal senso (sentenza del Tribunale federale 6B_719/2017 del 10 settembre 2018 consid. 2.2.2 con rinvii; XXXXXXXXXX/XXXXXXXXX-XXXXXX, Xxxxxx Kommentar, 2a ediz. 2014, n. 5a e 7 ad art. 333 CPP).
1.2 Sia la modifica che l’estensione dell’accusa presuppongono xxx xxxxx salvaguardati i diritti dell’imputato e dell’accusatore privato (art. 333 cpv. 4 CPP). Il pubblico ministero deve formulare l’accusa modificata o estesa in forma scritta e trasmetterla al tribunale e alle altre parti (sentenza del Tribunale penale federale SK.2018.46 del 16 dicembre 2019 consid. 3.5). Il tribunale deve quindi concedere ai rappresentanti delle parti un tempo ragionevole per discutere della nuova accusa con il mandante; se del caso il giudice deve interrompere il dibattimento (XXXXXXXXXX/XXXXXXXXX-XXXXXX, op. cit., n. 11 ad art. 333 CPP). L’estensione dell’accusa non è invece ammessa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare (art. 333 cpv. 3 CPP).
2.
2.1 Nel caso in narrativa, l’atto di accusa originariamente presentato dal MPC il 16 xxxxxx 2022 non contemplava alcuna ipotesi xx xxxxx a danno di F. Il 30 xxxxxx 2022, la direzione della procedura ha così concesso al pubblico ministero una prima possibilità di modificarlo ai sensi dell’art. 333 CPP. Ciò ha condotto alla trasmissione, il 22 giugno 2022, di un secondo atto di accusa per ripetuto tentato assassinio, violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure ripetuto esercizio illecito della prostituzione. Ora, vista
anche la gravità ed il potenziale influsso su colpa e xxxx dell’ipotesi xx xxxxx inizialmente omessa, questa Corte non si spiega quali possano essere state le ragioni xxx xxxxx indotto la procura federale a tralasciarla. L’esistenza di fatti accertati che avrebbero dovuto condurre ad imputare ad A., sin da subito, anche il secondo tentato assassinio, appariva peraltro nitida già da un esame prima facie dell’incarto. Ciò sembra essere stato xxxxxx anche al MPC, atteso che xxx xxxx’atto di accusa del 16 xxxxxx 2022 veniva espressamente indicato che l’imputata, dopo aver attentato xxxx xxxx di B., la avrebbe lasciata a terra dirigendosi verso F., xx xxxxx, riuscendo a scansarsi dal tentativo di essere parimenti colpita, le aveva bloccato il xxxxx xxxxx mano xxxxx xxxxx impugnava il coltello. Ciò nonostante, inizialmente tali fatti non sono stati formalmente imputati ad A. (act. SK 15.100-001 a 003).
2.2 Per quanto attiene all’ipotesi xx xxxxx di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ex art. 148a CP va osservato che l’esistenza di indizi per la commissione di tale delitto, punito con una xxxx detentiva fino a un anno o con una xxxx pecuniaria, risultava a tal punto evidente che lo stesso legale dell’imputata, xxx xxxxx di uno degli interrogatori svoltisi nella procedura preliminare (act. MPC 13.1-0040), ha reso attenta la sua assistita al riguardo. Alla xxxx di quanto xxxxxxx poc’anzi, era quindi lecito attendersi che il MPC formalizzasse anche tale capo d’accusa in modo da permettere xxxx Xxxxx di apprezzarlo nel merito. In sede dibattimentale, ritenuta l’assenza di sufficienti accertamenti per un’estensione dell’accusa ex art. 333 cpv. 2 CPP, la Corte ha dovuto decidere per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 3 CPP, ossia per l’eventuale avvio di una procedura preliminare da parte del MPC. Di conseguenza, xxxx xxxxxxx del MPC valutare ulteriormente anche questo aspetto, soluzione, quest’ultima, non del tutto soddisfacente da un punto di vista del principio dell’unità della procedura (art. 29 CPP).
2.3 Anche l’ulteriore estensione inerente al preteso invio xx xxxxxx a sostegno del terrorismo, già corretta in sede dibattimentale e di cui si dirà più avanti, come rettamente osservato dalla difesa, non è del tutto xxxxx di problematiche per quanto riguarda il principio accusatorio, atteso che, seppur senza fornirne i dettagli, già nel xxxxx xxxxx procedura preliminare l’imputata aveva indicato di aver trasferito del xxxxxx a persone xxxxxx xxxx radicalizzazione (act. MPC 13.1- 0092). Visto l’esito di merito xxx x xxxxxx xx Xxxxx su tale punto, la questione dell’eventuale violazione del principio accusatorio può non di meno rimanere aperta (cfr. infra consid. IX, 5).
V. Il fenomeno del terrorismo nel contesto elvetico
1. Il terrorismo è un fenomeno antico che xx xxxxxxx nella modernità forme di manifestazione e vie di diffusione particolarmente favorevoli, e xxx xxxxx si esprime oggi una frangia del radicalismo religioso islamico così come altre volte vi si è espresso il radicalismo politico laico (FOSSATI, Terrorismo e terroristi, 2003). Dalle diverse definizioni in circolazione, può esserne innanzitutto dedotta la finalità eversiva, che si prefigge di intimidire la popolazione propagando paura o timore o di costringere uno stato o un’organizzazione internazionale a compiere
o ad omettere un atto, come pure la natura violenta e criminale degli atti posti in esecuzione in detto contesto (cfr. art. 260quinquies CP; art. 19 cpv. 2 lett. a xxxxx xxxxx federale sulle attività informative [LAIn]). Dal canto suo, il jihadismo è definito come una sottocorrente violenta del salafismo, movimento musulmano sunnita revivalista che rifiuta la democrazia e i parlamenti eletti, sostenendo che la legislazione xxxxx xxx in contrasto con lo status di Dio come unico legislatore. I jihadisti mirano a creare un califfato islamico governato esclusivamente dalla xxxxx islamica. Per giungere a tale fine, si servono, tra le altre cose, di atti di terrore (cfr. Europol, EU Terrorism Situation and Trend Report [TE-SAT] 2022, consultato il 06.09.2022 all’indirizzo < xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxx/x efault/files/documents/Tesat_Report_2022_0.pdf >).
2. Il terrorismo rappresenta una minaccia per i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto della Svizzera nonché per la xxxxxxx xxxxx sua popolazione. Il terrorismo di matrice jihadista xx xxxx un nuovo volto al fenomeno, configurandosi sempre più come un terrorismo «low cost» che può essere perpetrato con mezzi modesti e una scarsa pianificazione anche da singoli individui. Gli attentati possono colpire chiunque, ovunque. A differenza di organizzazioni del passato quali la «Rote Armee Fraktion» o l’«Irish Republican Army», il terrorismo jihadista è una minaccia globale. I suoi attacchi sono rivolti contro un’ampia gamma di bersagli e prendono di mira indiscriminatamente le società liberali e aperte. Per raggiungere i propri obiettivi, il terrorismo jihadista usa non da ultimo le possibilità offerte da Internet e dai social media. La minaccia terroristica rappresentata dal gruppo Stato islamico e da Al Qaïda nonché da altre organizzazioni associate resta elevata anche in Svizzera. Lo Stato islamico incita esplicitamente i suoi seguaci a compiere attentati ovunque, utilizzando i mezzi e le capacità a loro disposizione. La minaccia più probabile è qui costituita da singoli individui o xx xxxxxxx gruppi presenti nel nostro Paese e ispirati da organizzazioni terroristiche estere (cfr. sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.9 del 15 giugno 2016 consid. 1.14.2: Messaggio del 22 xxxxxx 2019 concernente xx xxxxx federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, adottata il 13 giugno 2021 in consultazione popolare, FF 2019 3935, 3940).
3. Non xxxxx di rilievo nel contesto odierno è pure la tematica della radicalizzazione xxxxx xxxxxxxx di un atto di terrore. Come precisato xxx xxxxx rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA (Terrorist Tracking), essa può tranquillamente avvenire all’interno dei confini nazionali. L’individuo può essere semplicemente ispirato dalla propaganda jihadista senza necessariamente essere legato allo Stato islamico o ad altri gruppi. La radicalizzazione inizia così spesso in modo insidioso. La persona è disorientata, può aver fallito negli studi o aver subito delusioni sentimentali. Si sente xxxx xx incompresa, esclusa dalla società ed è in cerca di risposte. Così, diventa attiva sui social network, pubblica contenuti a sostegno di gruppi estremisti e xxxxx la propaganda jihadista. In questo modo, segnala la sua ammirazione per coloro che combattono in Xxxxx o commettono attentati, assumendo posizioni vieppiù estreme (cfr. Terzo rapporto del gruppo di coordinamento operativo TETRA, consultato il 05.09.2022 all’indirizzo < xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx nen/berichte/weitere_berichte.html >).
4. È proprio attraverso la rete che vengono veicolate il più delle volte istruzioni generiche, ma talvolta anche specifiche, a soggetti più o meno ideologicamente radicalizzati che poi si xxxxxxxx all’esecuzione di attentati anche a xxxxx xxxxx propria vita. Non di meno, gli individui che vengono raggiunti da tali indicazioni non necessariamente hanno contatti diretti con le strutture verticistiche di un’organizzazione terroristica, potendo anche decidere di agire autonomamente. Anzi, esistono soggetti estremamente radicalizzati che non hanno alcun tipo di contatto con lo Stato islamico e che quindi possono agire a loro discrezione ed in totale autonomia (cfr. XXXXXX, Il contrasto alle nuove forme di terrorismo internazionale, 6 marzo 2017, consultato il 07.09.2022 all’indirizzo
< xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxx ismo-internazionale.htm >). In gergo, si parla dei cosiddetti «lupi solitari», ossia del terrorista senza struttura e schemi, ma con un progetto individuale, riconducibile a una confusa visione del mondo facilmente definita «folle» (cfr. XXXXXX, Il terrorismo solitario e la prevenzione possibile, in: Gnosis, Rivista italiana di intelligence, n. 3/2011). Va detto, che la letteratura specialistica più recente relativizza la portata xxxxx del fenomeno, ritenendolo minoritario rispetto al terrorismo organizzato (cfr. SAAL, The Dark Social Capital of Religious Radicals Jihadi Networks and Mobilization in Germany, Austria and Switzerland 1998–2018, 2021, pag. 53 e 500; SCHUURMAN/LINDEKILDE/XXXXXXXXX/
X’XXXXXX/XXXX/XXXXXXX, End of the Lone Wolf: The Typology that Should Not Have Been, in: Studies in Conflict & Terrorism, 2019, 42:8, pag. 771-778). Resta il fatto che tale tipologia di terrorismo esiste. Ad esempio, nel solo 2016, tra Germania, Svizzera e Austria, sei attacchi, consumati o tentati, sono stati pianificati da individui senza affiliazioni organizzative o sociali con altre persone radicalizzate (cfr. SAAL, op. cit., pag. 456).
5. Un recente studio del Federal Bureau of Investigation statunitense ha peraltro dimostrato che una percentuale significativa degli autori di atti di violenza terroristica individuale era affetta da problemi di salute mentale. La maggior parte degli aggressori si trovava in una situazione di esposizione a forte stress psicologico al momento dell’attacco. Nel 40% dei casi, i soggetti avevano addirittura espresso intenzioni suicide. Al 25% degli attentatori è stata diagnosticata una malattia mentale. Tra coloro per i quali era stata emessa una diagnosi, il 38% era stato preso a xxxxxx xxxx’anno precedente l’attacco. I ricercatori hanno anche misurato ulteriori variabili relative a specifici problemi di percezione presenti prima della commissione degli atti. In questo contesto, più della metà degli attentatori dimostrava una pervasiva diffidenza e sospettosità nei confronti degli altri. Quasi la metà delle persone analizzate aveva una falsa credenza o un insieme di false credenze irrazionali e persistenti. Alcuni soggetti riferivano o mostravano segni di allucinazioni uditive, descritte come voci distinte dai loro stessi pensieri. La ricerca ha anche potuto stabilire che dette persone si erano solitamente radicalizzate in un periodo di tempo relativamente lungo. Almeno il 77% del xxxxxxxx xx consumato propaganda estremista e nel 79% dei casi sono stati colpiti obiettivi privi di misure di protezione o con misure minime (cfr. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, A Study of Lone Offender Terrorism in the United States, 2019, consultato il 16.09.2022 all’indirizzo < xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxx/xxxxxxx/xxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx m-report-111319 >). Anche uno studio scientifico xxxxxxxx xx evidenziato che su un xxxxxxxx di 26 persone che si erano recate o avevano tento di recarsi xxxxx xxxx bellica mediorientale, 7 presentavano indizi di disturbi mentali (cfr. XXXXXXXX, Combattants terroristes étrangers: analyse des motivations individuelles des djihadistes de Suisse, 2017).
VI. Accertamento dei fatti 1.
1.1 Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. Questo disposto – che concretizza il principio xxxxx xxxxxx valutazione delle prove previsto all’art. 10 cpv. 2 CPP e xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx all’art. 6 cpv. 1 CPP – conferma come gli strumenti per l’accertamento della verità non xxxxx soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. CPP – e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg. CPP), dei testi (art. 162 e segg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg. CPP), le perizie (art. 182 e segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg. CPP) – ma anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. L’enumerazione non è esaustiva, non vi è un numerus clausus dei mezzi di prova utilizzabili. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante xxx xxxxxxxxxxxx dalla scienza e/o dall’esperienza (BÉNÉDICT, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 2 ad art. 139 CPP; BERNASCONI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 24 ad art. 10 CPP; GALLIANI/XXXXXXXXXX, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 139 CPP; XXXXXXXX, Commentaire romand, op. cit., n. 2 ad art. 139 CPP).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità
penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
1.2 Secondo l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che xxxx xxxx’intero procedimento. Così come precisato dalla dottrina, il principio xxxxx xxxxxx valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il «buon volere del giudice» o xxxxxxx xxx soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a xxxxxx x x scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; XXXXXXXXXX, op. cit., n. 15 e 16 ad art. 10 CPP; XXXXXX, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 4 e 5 ad art. 10 CPP; VERNIORY, Commentaire romand, op. cit., n. 27 e segg. ad art. 10 CPP). Semplicemente, dunque, il principio xxxxx xxxxxx valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante xx xxxxxx di una persona
informata sui fatti, xx xxxxxx dello stesso imputato o di xxxxxx xxxxx parte xxxx (sentenze del Tribunale federale 6B_936/2010 del 28 giugno 2011 consid. 5; 6B_10/2010 del 10 xxxxxx 2010 consid. 1.2-1-4; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.3; XXXXXXXXXX, op. cit., n. 21 ad art. 10 CPP; XXXXXXXX, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva – di un determinato mezzo di prova (XXXXX, op. cit.,
n. 58 e segg. ad art. 10 CPP; XXXXXX, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP).
1.3 Xxxx’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del Tribunale federale 6B_10/2010 del 10 xxxxxx 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1).
2. Le confessioni, ossia le dichiarazioni con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti, devono essere verificate d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della verità materiale. Questo principio xx xxxxxxx codificazione xxxx’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Dopo essere stata considerata per secoli la xxxxxx delle prove la confessione costituisce oggi una prova ordinaria che, quand’anche di centrale importanza, non gode di un valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi di prova. In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e indirettamente dell’art. 160 CPP), il giudice valuta liberamente la sincerità della confessione e – così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) – può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare xxxxx xxxxx motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie. Siffatta verifica è innanzitutto finalizzata a premunirsi dagli errori giudiziari ingenerati dalle false confessioni, le quali possono avere diverse cause: affezioni psichiatriche, apatia, coercizione fisica o psicologica durante le audizioni, errori sui fatti, protezione xx xxxxx, volontà di andare in prigione, ricerca di un alibi per atti più gravi o infamanti e così via. La confessione va valutata in funzione della precisione e della coerenza delle dichiarazioni dell’imputato, di modo che si possa distinguere tra le confessioni circostanziate, ovvero per le quali il prevenuto formula indicazioni ben precise e/o supplementari xxxxx svolgimento dei fatti, e una semplice risposta positiva ad una versione
«premasticata» dei fatti presentati dall’interrogante (sentenza del Tribunale
penale federale SK.2016.57 del 31 xxxxxx 2017 consid. 5.1.7;
GALLIANI/XXXXXXXXXX, op. cit., n. 3 ad art. 157 CPP; VERNIORY, op. cit., n. 1 e
segg. ad art. 160 CPP).
3.
3.1 Prima di valutare i capi di imputazione, è opportuno chinarsi sui dubbi sollevati dalla difesa quanto alla portata probatoria delle dichiarazioni di A., per xx xxxxx l’atto d’accusa poggerebbe esclusivamente sulla sua
– presunta – confessione (cfr. act. SK.15.721.126). Essa ha posto in risalto le contraddizioni e le bugie che avrebbe raccontato l’assistita, la cui analisi della realtà sarebbe irrimediabilmente compromessa in virtù del suo stato mentale e delle malattie psichiatriche che l’affliggono.
3.2 Interrogata la prima volta lo stesso giorno dei fatti, alle ore 20.03, dopo che ne è stata attestata l’interrogabilità, l’accusata ha riferito immediatamente di avere agito intenzionalmente, di avere deciso di effettuare l’aggressione tra le 14.00 e le 17.00 (orario in cui la E. sarebbe più affollata), e di avere provveduto, nei giorni precedenti, a cancellare la cronologia dei suoi due cellulari. Essa xx xxxxxxx le informazioni relative al suo curriculum vitae e di seguito ha raccontato, dettagliatamente, come aveva trascorso la giornata del 24 novembre 2020. L’accusata ha ricordato in particolare di avere chiesto ad una commessa xxxxx xxxxx il coltello xxxxxxxx per il pane e di avere scelto quello meno imballato, di avere individuato la vittima (xxxxx, poiché più facile da sopraffare) e di essersi avvicinata a quest’ultima. Xx xxxx precisato di non ricordare nel dettaglio cosa le avrebbe fatto, segnatamente se aveva utilizzato il coltello o meno xx xx xxx, per poi affermare di aver individuato una seconda xxxxx, non lontana dalla prima, dopo aver sferrato il primo attacco (cfr. act. MPC 13.01-0009).
A. ha pure raccontato di essere stata in contatto sin dal 2016 con persone dello Stato Islamico (i cui pseudonimi sarebbero K. e X.) e di avere cancellato la cronologia di tali contatti qualche giorno prima, per timore che la Polizia, scoprendola, potesse impedire il preventivato attacco.
3.3 Ora, fatta eccezione per quanto concerne il momento vero e proprio dell’aggressione, va detto che la versione xxxxxxx xxxx’accusata relativamente ai momenti precedenti l’atto è apparsa precisa, xxxxx di dettagli e circostanziata. Anche ponendo mente alle riflessioni che l’imputata ha riportato di avere fatto (scelta dell’orario caduta sul pomeriggio in virtù xxxxx xxxxxxxx frequentazione, cancellazione delle conversazioni, scelta delle vittime più vulnerabili, e del coltello imballato nel modo più semplice possibile), occorre concludere che le stesse risultano avere un loro senso e ben si inseriscono nella logica di quanto essa ha perpetrato.
La Corte non ha intravvisto, come lo vorrebbe la difesa, una particolare confusione nel racconto dell’accusata, che è rimasto, salvo qualche dettaglio, lo stesso durante tutti i verbali di interrogatorio e che neppure è mutato durante l’audizione dibattimentale. In aula A. è parsa lucida e precisa nel ricordo degli eventi della sua vita, delle date e degli avvenimenti oggetto dell’atto d’accusa, ribadendo quanto già affermato nei suoi verbali e dimostrando dunque coerenza nella versione fornita. In punto alla preparazione dell’aggressione poi, xxxx non si è contraddetta e non xx xxxxxxx ritrattazioni della sua versione. A ciò si aggiunga che dei movimenti di quel giorno cosi come raccontati dall’accusata, vi sono i riscontri dati dalle videocamere di sorveglianza. Analogamente, il fatto ricordato dall’accusata di avere chiesto ad una commessa xxxxx xxxxx il coltello xxxxxxxx per tagliare il pane, risulta confermato dalla commessa stessa, così come il ricordo dell’accusata di avere proferito parole riferite ad Allah, è confermato dai testimoni. La cancellazione di dati dai cellulari in suo possesso risulta infine attestata dal rapporto tecnico di fedpol (act. MPC 10.1.0148 e segg.).
Nei suoi verbali di interrogatorio l’accusata xx xxxxxxx molteplici dettagli, decidendo nel contempo di non dare indicazioni in relazione ad alcuni aspetti (si veda ad esempio la partecipazione di terze persone o i nominativi di determinate conoscenze in Italia). Anche sotto questo punto di vista xxxx xx dimostrato coerenza, rifiutando sistematicamente ad ogni ulteriore verbale, ed in aula, di fornire risposte in merito.
Per la difesa, xx xxxxxxxxxx dell’accusata emergerebbe in modo particolare dal fatto che xxxx avrebbe più volte cambiato versione quanto alla sua posizione durante l’aggressione della prima vittima. Ora, durante la sua audizione dibattimentale A. ha affermato di avere aggredito B. da davanti (act. SK.15.731.022). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa però (per xx xxxxx nei primi verbali A. avrebbe dichiarato di avere attaccato tale vittima di fronte), nel suo primo verbale essa ha affermato di non ricordare nulla per rapporto alla prima vittima e di avere colpito dal davanti la seconda vittima (act. MPC 13.1.-0010). Nel secondo verbale xxxx xx riconfermato di non ricordare se X. xxxxx xxxxxx verso xx xxx o di spalle, aggiungendo unicamente che il suo desiderio era di averla di fronte a sé (act. MPC 13.1-0049). Nel verbale finale A. si è limitata ad affermare di non avere nulla da aggiungere a quanto affermato dal MPC, ovvero di avere aggredito B. alle spalle (act. MPC 13.1-0162), versione che risulta confermata dalla vittima B. (act. MPC 12.14-0004-0005, 12.14-0016). Solo in aula l’imputata ha dichiarato di avere attaccato sia la prima che la seconda vittima frontalmente (act. 15.731.018). Tale fatto, unitamente ad un’eventuale xxxxxxxx amnesia quanto alla prima aggressione non provano, come lo vorrebbe la difesa, che l’accusata abbia mentito e cambiato versione in continuazione.
3.4 Ne consegue che la difesa non può essere seguita in punto a tale argomentazione. A prescindere da ciò, va anticipato sin d’ora, che le conclusioni xxx xx Xxxxx è xxxxxx e di xxx xxxxxx si dirà in seguito, non poggiano esclusivamente sulle dichiarazioni di A.; di queste ultime si è in effetti tenuto xxxxx xxxx xxxx segnatamente della flagranza xx xxxxx, delle audizioni testimoniali, delle riprese di videosorveglianza, dei riscontri forensi e degli esiti alle richieste di assistenza giudiziaria.
VII. Sul dolo
1. L’intenzionalità è definita all’art 12 cpv. 2 XX xxxxxxx xxx xxxxxxxx con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, xxxxx xxx l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il xxxxx x xxxxxxxx con dolo eventuale. La seconda xxxxx dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l’evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore xxxxxxx xxx l’evento si realizzi pur non desiderandolo (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
VIII. Sul tentato assassinio 1.
1.1 È colpevole di omicidio intenzionale, giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona. L’autore deve adottare un comportamento che provochi la morte altrui. Deve inoltre esistere un rapporto di causalità tra il comportamento adottato dall’autore e il decesso della vittima. Il comportamento rimproverato all’autore deve rappresentare la causa naturale e adeguata xxxxx xxxxx xxxxx vittima (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a ediz. 2010,
n. 1 e 12 e segg. ad art. 111 CP).
1.2 Giusta l’art. 112 CP, se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, è dato il reato di assassinio e xx xxxx è una xxxx detentiva a vita o una xxxx detentiva non inferiore a dieci anni. L’assassinio costituisce dunque una lex specialis rispetto all’omicidio di cui all’art. 111 CP (XXXXXXXXXXXXXX, Xxxxxx Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 111 CP e n. 32 ad art. 112 CP). Esso rappresenta un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1; XXXXXX, op. cit., n. 3-23 ad art. 112).
1.3 Xxxxxx distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli – che è una circostanza personale speciale a xxxxx dell’art. 27 CP – correlata xxxx xxxxxxxx odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche quali il fanatismo o il terrorismo (DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17 xxxxxx 2007 consid. 4.5). L’autore cui si riferisce la xxxxx xxxxxx è dunque una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx di sentimenti sociali, che non tiene in nessun conto la xxxx xxxxxx pur di realizzare il proprio interesse. Queste caratteristiche – da accertarsi secondo criteri morali oggettivi – devono apparire come un carattere xxxxxxxx xxxxx sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).
1.4
1.4.1 Il movente è particolarmente odioso, tra l’altro, quando l’autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_719/2012 del 13 xxxxxx 2013 consid. 1.4), per eliminare una persona ritenuta a vario titolo sgradita (DTF 118 IV 122 consid. 2b; 101 IV 279), per ereditare o beneficiare di prestazioni
assicurative (sentenze del Tribunale federale 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo xxxxx (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure senza ragione o per una sciocchezza (sentenze del Tribunale federale 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). In questo senso, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che colui che uccide la moglie o xx xxxxxxxx perché non xxxxxxx di essere abbandonato agisce nel contesto di un movente particolarmente odioso e futile (sentenze del Tribunale federale 6B_429/2010 del 24 gennaio 2012 consid. 4.3; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 11 ad art. 112).
1.4.2 Il movente non presenta invece particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, xxxxx xxxxxx in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei xxxxxx xxxxxx generalmente riconosciuti dalla società civile, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. Ciò è segnatamente il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 120 IV 265 consid. 3a; 118 IV 122 consid. 3d; sentenze del Tribunale federale 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; XXXXXX, op. cit., n. 4, n. 8 e n. 23 ad art. 112).
1.5 Con scopo particolarmente perverso si intende il fine «esteriore» dell’azione. Esso è particolarmente odioso quando l’autore vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione di un reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (sentenza del Tribunale federale 6B_355/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 1.1) o quando la sua azione tende a evitare disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la xxxxx xxxx incinta o la moglie preferendone un’altra (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8). Ritenuto che dietro ad uno scopo particolarmente perverso vi è praticamente sempre anche un movente particolarmente perverso, l’assenza di scrupoli riferita allo scopo, per parte della dottrina è xxxxx di importanza propria (CORBOZ, op. cit. n.9 ad art. 112; XXXXX, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 315 e 317; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 19 ad art. 112 CP).
1.6 Per quanto concerne il modo di agire particolarmente odioso, l’attenzione va invece xxxxxxx sulla sequenza esterna degli eventi dell’omicidio e sui mezzi utilizzati per commettere il reato (XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 20 ad art. 112 CP). Si tratta delle casistiche in cui l’autore, compiendo l’atto, dimostra crudeltà o sadismo (sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012
dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_215/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 2.2.1). Ciò è in particolare il caso quando questi, da un punto di vista della durata o dell’intensità, infligge alla vittima un dolore fisico o mentale, una sofferenza o un’angoscia maggiori di quelli che comporta necessariamente un omicidio (DTF 106 IV 342; sentenza del Tribunale federale 6S.298/2006 del 10 novembre 2011 consid. 4.3; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 21 ad art. 112 CP), quando l’autore si xxxxxxxx per la prima volta la xxxxxxx xxxxx vittima al fine di ucciderla approfittando della sua astuzia (DTF 106 IV 342 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.491/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2), in caso di uso di veleno, fuoco o mezzi simili (DTF 106 IV 342 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6S.10/2004 del 1° aprile 2004 consid. 5) o laddove l’atto metta in pericolo in modo concreto altre persone (sentenza del Tribunale federale 6S.491/2005 del 25 ottobre 2004 consid. 5.1; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 24 ad art. 112 CP).
1.7 La particolare mancanza di scrupoli può anche essere ammessa quando altre circostanze conferiscono all’atto una specifica gravità. Così, la premeditazione e la pianificazione, che pure non sono presupposti necessari xx xxxxx xx xxx all’art.
112 CP, possono costituire elementi suscettibili di fare ritenere un’assenza particolare di scrupoli (sentenza del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 xxxxxx 2021 consid. 1.2). Pure mediante la freddezza xxxx’esecuzione e la padronanza di sé, l’autore può manifestare assoluto disprezzo per la xxxx xxxxxx (DTF 141 IV 61 consid. 4.1 e riferimenti; sentenza del Tribunale federale 6B_734/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 2.1). Si può anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio mentre che la mancanza di premeditazione indizi un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. sentenze del Tribunale federale 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 – entrambi casi di strangolamento – ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).
1.8 Un fanatismo politico o religioso che arriva sino al disprezzo totale xxxxx xxxx costituisce così uno degli elementi tipici dell’assassinio, poiché rivela la mentalità dell’agente e lo specifico e duraturo pericolo che questi rappresenta per coloro che non condividono i suoi principi (DTF 117 IV 369 consid. 19c; 115 IV 8 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 6B_215/2012 consid. 2.2.2; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 14 ad art. 112 CP). È tuttavia discutibile se una tale casistica debba essere intesa xxxxx movente particolarmente odioso (cfr. in questo senso XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 14 ad art. 112 CP) o rientri piuttosto nella clausola generale della particolare mancanza di scrupoli (DTF 127 IV 101 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 19b; sentenza xxxxx Xxxxx delle assise criminali del Xxxxxxx Ticino 72.2015.38 del 17 giugno 2015 consid. 5.1; POZO/ILLÀNEZ, Commentaire romand, op. cit., n. 15 ad art. 112 CP).
1.9
1.9.1 Per determinare se ci si trovi in presenza di un assassinio, occorre procedere a un apprezzamento d’insieme delle circostanze esterne (comportamento, modo d’agire dell’autore) e interne dell’atto (movente, scopo). La fattispecie di assassinio è realizzata quando dal complesso di queste circostanze risulta che l’autore xx xxxx prova del disprezzo più completo per la xxxx xxxxxx. Mentre l’omicida agisce per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una grave situazione conflittuale, l’assassino è una persona che agisce a sangue freddo, senza scrupoli, dimostrando un egoismo primario e perverso e che, allo scopo di perseguire i propri interessi, non tiene alcun xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx di assassinio, l’egoismo prevale in generale su ogni altra considerazione, l’autore essendo pronto, per soddisfare i propri bisogni, a sacrificare un essere umano. La soppressione della xxxx xxxxxx è sempre xx xxxxxxx gravità. Per ammettere la qualifica di assassinio, occorre tuttavia xxx xx xxxxx dell’autore, segnatamente il suo carattere perverso, si distingua chiaramente xx xxxxxx di un omicida ai sensi dell’art. 111 CP (DTF 141 IV 61; sentenza 6B_754/2016 consid. 2.2.1).
1.9.2 Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione, ma unicamente se direttamente connessi allo stesso, xxxxx xxxxxx in cui forniscono un quadro della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; sentenze del Tribunale federale 6B_532/2012 dell’8 aprile 2013 consid. 3.1; 6P_252/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 9.1; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 7 ad art. 112). Non è peraltro nemmeno necessario che l’agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o xxxx’ucciderla così come non si richiede un’assenza di legami tra di loro o che l’agente abbia agito a sangue freddo (sentenza xxxxx Xxxxx delle assise criminali del Xxxxxxx Ticino 72.2015.99 del 18 settembre 2015 consid. 8d).
1.9.3 Considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b). Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione, tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (sentenze del Tribunale federale 6S_359/2004 del 22 ottobre 2004 consid. 2.2; 6S_780/1997 del 22 dicembre 1997 consid. 1a; CORBOZ, op. cit., ad n. 22 ad art. 112). La nostra Xxxx Xxxxx ha ad esempio ritenuto la qualifica di assassinio in un caso in cui l’autore, xx xxxxx era ascrivibile una scemata imputabilità di grado medio-alto, era convinto che la moglie stesse avvelenando lui e il suo cane; a detta del Tribunale federale, le xxx xxxxx
persecutorie non avevano sminuito la violenza e la crudeltà con cui le aveva tolto la vita, di modo che, detta circostanza andava considerata solo sul piano xxxxx xxxxx e non su xxxxxx xxxxx qualifica di assassinio (sentenza del Tribunale federale 6B_825/2016 del 6 luglio 2017 consid. 2.3.3).
1.10
1.10.1 Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l’autore agisca con dolo eventuale; il dolo – al momento dell’azione – deve ricoprire non solo l’intento di uccidere ma anche la particolare perversità (DTF 104 IV 182; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 112 CP). Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è invece del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita (sentenza del Tribunale federale 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3; sentenza xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx e di revisione penale del Xxxxxxx Ticino 17.2012.78 del 5 novembre 2012 consid. 12f).
1.10.2 La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per caratterizzare questa circostanza personale particolare, quali, segnatamente, gli elementi riconducibili al modo di agire particolarmente odioso, sono di natura oggettiva. Inoltre, quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La valutazione del carattere più o meno perverso del movente o dello scopo non può dunque poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In altri termini, l’autore non deve per forza di cose ritenere che il suo agire risulti particolarmente riprovevole. Si tratta qui di una questione di apprezzamento che compete all’autorità giudicante (XXXXX, op. cit., pag. 323; XXXXXXXXXXXXXX, op. cit., n. 27 ad art. 112 CP).
2.
2.1 Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, l’autore che, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con xxxx attenuata. Vi è così tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV
113 consid. 1.4.2; sentenza del Tribunale federale 6B_1146/2019
dell’8 novembre 2018 consid. 4.2).
2.2 Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale (sentenze del Tribunale federale 6B_194/2013 del 3 settembre 2013 consid. 4; 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). L’equivalenza delle due forme di dolo, xxxxxxx xx eventuale, si applica pure in questo contesto (DTF 122 IV 246 consid. 3a; 120
IV 17 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 1.1.3). Ciò include le particolari caratteristiche soggettive («subjektiven Merkmale») del reato (DTF 128 IV 21; 122 IV 248; DONATSCH, StGB/JStG Kommentar, 21a ediz. 2022, n. 3 ad art. 22).
2.3
2.3.1 Secondo la cosiddetta «Schwellentheorie» elaborata dal Tribunale federale, «Zur Ausführung der Tat zählt […] schon jede Tätigkeit, die nach dem Plan, den sich der Täter gemacht hat, auf dem Weg zum Erfolg den letzten entscheidenden Schritt darstellt, von dem es in der Regel kein Zurück mehr gibt, es sei denn wegen äusserer Umstände, die eine Weiterverfolgung der Absicht erschweren oder verunmöglichen» (DTF 99 IV 153; sentenza del Tribunale penale federale CA.2019.28 del 25 settembre 2020 consid. 5.3.1).
2.3.2 Pertanto, l’esecuzione dell’infrazione comincia con qualsiasi atto che, secondo il piano dell’agente, costituisce l’ultimo passo decisivo verso la realizzazione del reato, dopo il xxxxx di regola non si recede, a meno che circostanze esterne non ne ostacolino o ne rendano impossibile la continuazione (DTF 131 IV 100 consid.
7.2.1 pag. 104; sentenza del Tribunale federale 6B_1268/2017 del 22 giugno 2017 consid. 4.3).
2.3.3 Il Tribunale federale ha precisato xxx x xxxx un tentativo di omicidio, quando l’autore, agendo intenzionalmente, inizia l’esecuzione di questo reato, manifestando così la sua decisione di commetterlo, senza tuttavia che il risultato, ossia la morte della vittima, si compia (sentenze del Tribunale federale 6B_1146/2018 dell’8 novembre 2019 consid. 4.2 e 6B_86/2019 dell’8 febbraio 2019 consid. 2.1 e rinvii).
3.
3.1 In concreto, per i motivi che seguono, quanto xxxxxxxx da A. il 24 novembre 2020 configura un ripetuto (tentato) assassinio ai sensi dell’art. 112 CP.
3.2
3.2.1 Dalle risultanze d’istruttoria e dibattimentali si evince xxx X. aveva già programmato i suoi atti. Xx xxxxxxx del 24 novembre 2020, l’imputata si è alzata xx xx deciso xxx xxxxxx sarebbe stato il giorno adatto per agire. Dopo essersi svegliata ed essere uscita di casa, a X. ha acquistato due pacchetti di sigarette in più del solito, sapendo che più tardi sarebbe stata arrestata. Xxxxxx xxxx fermata di X. Centro (…), si è seduta su una panchina: era consapevole xxxxx xxxxxxxx di telecamere di sorveglianza e voleva farsi riprendere. Prima di passare all’atto intendeva fare delle «cose normali» in modo tale da non destare
sospetti che potessero ostacolare la realizzazione del suo piano. Così, ha preso l’autopostale che parte dell’autosilo M. per recarsi ai centri commerciali di Z., dove ha acquistato una xxxxxxxxx xxxx boutique N., ha fatto un «giretto qua e là», è entrata al negozio O. (per cercare un panino al pollo che non xx xxxxxxx), poi al negozio O. (a comperare un tramezzino e da bere) xx xx prelevato dei contanti allo sportello postale. Alle ore 11:30 ha quindi ripreso il bus in direzione di X. Centro. Alle ore 12:28 è entrata ai Grandi Magazzini X. SA, ha acquistato da xxxx xx ha fatto un sopralluogo sui vari piani, appurando se vi fossero coltelli al reparto casalinghi e l’assenza di poliziotti. Ha pure osservato quanta gente vi fosse e verificato la presenza di telecamere così da essere ripresa. Alle ore 12:42 è uscita dai Grandi Magazzini E. SA e si è diretta al negozio Q. sita in (…), dove è entrata alle ore 12:49. Ha visitato i reparti beauty e abbigliamento al primo piano, acquistando un deodorante. Alle ore 12:56 (o 12:57) ha lasciato il negozio Q. e si è recata a fare una passeggiata xx Xxxxx R., sedendosi su una panchina a riflettere su ciò che avrebbe fatto più tardi. Alle ore 13:36 è rientrata ai Grandi Magazzini E. SA passando dall’entrata principale. Salendo dalle scale mobili, ha raggiunto il reparto casalinghi xx xxxxxx piano alle ore 13:38; dipoi, alle 13:44, dopo aver visionato un apriscatole «per non destare sospetti», si è informata presso una commessa xx xxxxx xxxxx il coltello xxxxxxxx per tagliare il pane. Dei due coltelli mostratile, ha deciso di tenere quello più facile e veloce da utilizzare. Ha scelto un coltello con lama seghettata della lunghezza di 21 cm, ritenendolo il più adatto a «tagliare xx xxxxx». Brandita la lama, ha individuato una prima vittima a caso, che doveva però essere xxxxx in quanto più vulnerabile e facile da sopraffare rispetto ad un uomo. B., la vittima prescelta, era xxxxxx xx xxxxxx piano alle ore 13:54, dove si stava intrattenendo al telefono con il suo compagno facendo shopping vicino agli scaffali delle padelle. A. le si è avvicinata da dietro bloccandola con le due xxxxxxx; ha mirato e l’ha colpita xx xxxxx e xx xxxx con il coltello, procurandole un profondo taglio xxxx xxxx xx xx xxxxx. B. ha cercato di difendersi allontanando il corpo contundente con gli arti superiori, ferendosi così xxxx xxxx destra xx xx xxxxxxx sinistro (act. MPC ; 10.1-0130; 10.1-0165 e segg.; 10.02-0046 e segg.; 13.1-0009 e segg.; 11.2.01-0088 A-C; act. SK 15.731.001-
035).
3.2.2 Come affermato in maniera univoca e fededegna sia dalla vittima xxx xxxx’imputata, nel compiere l’atto, A. ha gridato «Allah U Akbar» (act. MPC 12.14- 0004; 13.1-0003, 0004, 0010, 0030, 0050; act. SK 15.731.020; anche supra consid. VI, 3.3). A seguito della colluttazione, B. xx X. sono cadute a terra, dove l’imputata ha inferto ulteriori colpi xxxxxxx al xxxxx xxxxx vittima dall’alto verso il basso. B., giacente a terra, ha nuovamente tentato di proteggersi, subendo ulteriori ferite agli avanbracci, ai polsi e alle mani. A questo punto l’imputata, pensando di aver raggiunto il proprio scopo, ossia che le ferite inferte fossero letali, si è rialzata dirigendosi verso F., la seconda vittima, tentando di afferrarla
e puntandole la lama all’altezza xxxxx xxxx. Quest’ultima è però riuscita a scansarsi ed a bloccare il polso dell’imputata, quando il coltello era a circa 30 centimetri dalla sua gola. Nella colluttazione, F. ha subito una ferita xxxx xxxxx del secondo dito xxxxx xxxx destra. L’imputata ha tentato di liberarsi dalla presa ma senza riuscirci, venendo poco dopo bloccata da altre due commesse e da un venditore giunti sul posto. A., sempre con il coltello in mano, ha continuato a divincolarsi, sferrando xxxxx xx opponendosi xx xxxxx. Un cliente dei Grandi Xxxxxxxxx E., anch’xxxx intervenuto per immobilizzare X., è riuscito ad afferrare parte del manico del coltello e a disarmarla mediante un movimento di rotazione. Nel mentre, l’imputata ha proclamato: «sono qui per l’ISIS [Stato islamico]». Una turista si è quindi avvicinata ad A. riuscendo a calmarla. Un’altra signora, pure intervenuta sulla scena, ha tamponato con un asciugamano la perdita di sangue xx xxxxx di B. La polizia, intervenuta dopo essere stata allarmata dagli impiegati dei Grandi Xxxxxxxxx X., ha infine provveduto xx xxxxx di A. (act. MPC 10.1-0165 e segg., 13.1-0009 e segg.; 10.2-0055; 11.2.01-0088 A-C; act. SK 15.731.001 e
segg.).
3.2.3 A seguito dell’aggressione, B. ha subito lesioni da taglio multiple a livello xx xxxxx e collo. La prima sul xxxxx, di circa 3 cm. La seconda laterocervicale sinistra, di circa 10 cm. Gli arti, con cui ha tentato di difendersi dalla lama, sono stati a loro volta lesionati in modo grave. Sulla mano destra sono state referenziate segnatamente una ferita lacero contusa di circa 2 cm a livello dell’eminenza tenar con ipoestesia sul lato ulnare e deficit del flessore lungo del xxxxxxx e una ferita lacero contusa lato volare, polso distale, lato ulnare. L’arto sinistro, oltre ad altre piccole lesioni, presentava 3 ferite lacero contuse di circa 1, 2 e 4 cm; un taglio lungo 2 cm con deficit dell’estensore a livello del metacarpo del 3° dito e una ferita di circa 2 cm a livello dell’eminenza ipotenar (act. MPC 11.2.1-0125/0130). Come attestato dal rapporto medico legale le zone interessate dalle lesioni sono sede di organi e strutture anatomiche (arteria carotide, vena giugulare e trachea) che, se lesionate, possono risultare letali nel volgere di pochi minuti. L’area non è protetta da strutture solide osteocartilaginee, quindi uno strumento da taglio sufficientemente affilato, come quello utilizzato da A., poteva tranquillamente cagionare un esito letale, evitato solo grazie xx xxxx fortuito (act. MCP 11.2.1.0105).
F. ha riportato una superficiale e aspecifica lesione xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx lunghezza di 1,2 cm (act. MPC 11.2.1-0109).
3.3
3.3.1 Dalla disamina degli atti processuali, risulta in modo evidente che A. ha agito a sangue freddo, programmando con cura le sue azioni. Ha studiato quale arma utilizzare per tagliare il collo alle persone, ha riflettuto sul come procurarsela («ho deciso di recuperare l’arma dell’attacco, ovvero un coltello, al reparto casalinghi» […] «ho fatto il sopralluogo al reparto casalinghi e xxxxxxxxx xxx li ci fossero dei coltelli» [act. MPC 13.1-0008]) ed xx xxxxxx un sopralluogo xx xxxxxxx («oggi sono andata al piano -1 per andare a prendere da bere e quindi sono salita a diversi piani dando un’occhiata un po’ dappertutto per vedere dove sarebbe stato meglio colpire» [act. MPC 13.1-0008]). In tale frangente ha pure verificato il saldo xxxxx xxxxx E., che, le è poi stato detto, ammontare a CHF 50.– o 60.–. Era in effetti sua volontà non lasciare debiti alla curatrice (act. MPC 13.1-0069). Dai verbali di interrogatorio è emerso che la sua scelta è ricaduta xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx E. SA in quanto luogo potenzialmente ben frequentato e adatto ad un’azione in solitaria («Mi sembrava il posto xxxxxxxx. Poi ho pensato che se vado al cinema non va bene perché al cinema non c’erano tante persone a causa del Coronavirus, il negozio O. e il negozio Q. non sono tanto grandi, mentre la E. è già più grande. Anche X. non mi convinceva» [act. MPC 13.1-0045, 68-69]; «sapevo che sarebbero venute tante persone prima xx Xxxxxx; in realtà non è che ci fossero molte persone ma ho deciso di agire lo stesso», «anche se ai teatri o ai concerti hanno colpito. Da sola non sarebbe stato semplice» [act. SK.15.731.019]). Xxxx
X. di X. l’imputata non avrebbe corso il rischio di incontrare i suoi genitori o altre persone che conosceva («ho scelto la E. di X. in quanto Z. per me non aveva senso e presso la E. di W. avrebbero potuto esserci i miei genitori», «A W. conoscevo varie persone, i miei vicini e pensionati che andavano xxxx X. di W. Preferivo non xxxxx vista da persone che conoscevo e in centro X. conoscevo meno persone» [act. MPC 13.1-0045, 68-69, 73]). A. si è preparata mentalmente, selezionando le vittime in base alle possibilità di riuscita del suo piano («il mio obiettivo era di colpire delle donne perché più vulnerabili e più facili da sopraffare» [act. MPC 13.1.0014]) e l’orario in virtù dell’adeguata frequentazione dei luoghi «tra le 14:00 e le 17:00, ossia quando c’è più gente in giro» [act. MPC 13.1-0008, 0045]) e perché la polizia ci avrebbe impiegato più tempo a giungere sul posto (act. MPC 13.1-0068). Ha inoltre cancellato preventivamente i dati dai suoi telefonini e social network (cfr. infra consid. VIII, 4.4.2).
3.3.2 Il suo intento era di uccidere più «miscredenti» possibile, sgozzandoli come a suo dire richiesto xxx Xxxxxx; tale atto andava compiuto in pubblico, di modo che tutti vedessero e sentissero xxx xxxxx agendo in nome dello Stato islamico, a cui voleva dimostrare di aver fatto un’azione di propaganda («lo invece volevo andare in mezzo alla gente perché volevo fare pubblicità allo Stato islamico» [act. MPC 13.1-0013]). Il movente dell’imputata è stato puramente egoistico e
xxxxxxxx e dimostra il suo assoluto disprezzo per la xxxx xxxxxx; A. non ha avuto la minima considerazione della xxxx xxxxx, anzi il suo scopo era proprio, puramente, uccidere («ero contenta era quello che volevo ma in realtà io vorrei sapere che fine hanno fatto quelle xxxxxxx per avere la conferma di aver compiuto la mia opera, ossia di aver ucciso delle miscredenti» [act. MPC 13.1-0012]) e far parlare di sé e dello Stato islamico («II mio scopo era di fare arrivare la notizia allo Stato islamico affinché si parlasse di me e dello Stato islamico» [act. 13.1- 0055]).
3.3.3 La particolare perversità indiziata dal movente è odiosa. Essa è confermata sia dal modo in cui l’imputata ha agito, sia dal comportamento precedente, xxx xx xxxxxx xxxxxx successivamente ai fatti e delinea un quadro della personalità dell’autrice di un egoismo crasso. X. non ha manifestato – né prima, né durante, né dopo l’atto – alcun sentimento per le sofferenze che ha inferto e che sono state cagionate; xxxx’altro, si riteneva e si ritiene fiera di avere agito in tal modo («sono proprio contentissima» (act. MPC 13.1-0139); «ne ero pienamente cosciente e aspetto solamente il Giudice e non mi pento di niente» [act. MPC 13.1-0169]). Il suo unico rammarico è di non essere riuscita ad uccidere le sue vittime; dopo le sue azioni si sentiva «sollevata e xxxxxx» (act. MPC 13.1-0013). Ancora al dibattimento ha affermato «Lo rifarei ma meglio […] più articolato, così non mi è andato bene per nulla» (act. SK.15.731.022), anche se in un secondo tempo ha aggiunto che non lo rifarebbe in Svizzera ma all’estero (act. SK 15.731.036), il che ovviamente nulla muta a livello di gravità.
3.3.4 La modalità di azione è stata altrettanto xxxxx di scrupoli. Il tentativo di «tagliare il collo» alle vittime utilizzando un coltello per il pane in mezzo xxxx xxxxx emulando gli esponenti dello Stato islamico, si è distinto per la particolare freddezza xxxx’esecuzione, nonché per la lucidità, la brutalità, la crudeltà ed il sadismo mostrati. Pure da rimarcare è l’assoluto autocontrollo di A. al momento dei fatti, xx xxxxx, non appena pensava «di aver fatto quello che voleva fare» con la prima vittima, è «passata alla seconda» ([act. MPC 13.1-0050]) intenzionata a compiere il medesimo atto atroce. Esemplificative alcune sue esternazioni al riguardo:
«quando sembrava che stesse per andarsene me ne sono andata. Pensavo stesse morendo» (act. MPC 13.1-0133); «pensavo che stesse per schiattare» (act. MPC 13.1-0163); «pensavo che una vittima non fosse sufficiente, volevo proseguire»; «pensavo di aver preso talmente bene che arrivavo alla seconda, che la prima sarebbe andata via» (act. SK.15.731.021).
3.3.5 L’agire dell’imputata denota pure assoluta determinazione, riconoscibile dagli atti di pianificazione effettuati e meditati con cura, così come dal comportamento tenuto durante l’aggressione. A. non si è limitata a sferrare un colpo xx xxxxx a B., ma ha continuato ad infierire sulla stessa tentando di infliggerle ulteriori coltellate, passando alla seconda vittima unicamente al momento in cui la prima non si
muoveva più, segno che il suo obiettivo era stato raggiunto (act. SK.15.731.021). La risolutezza dell’accusata emerge pure dai racconti delle diverse persone intervenute per vanificare ulteriori suoi gesti. Da quanto menzionato da costoro, l’imputata teneva il coltello in modo talmente stretto e deciso che neppure quattro persone riuscivano a sciogliere la presa (act. MPC 12.2.0002; 12.4.0002). Ed in effetti, dalla registrazione della videosorveglianza (cfr. act. MPC 10.1, video C51 LUG.5 OG 13.54) si constata che dal sopraggiungere di un dipendente xxxxx X. e nonostante vi fossero più persone che cercavano di disarmare A., sono passati ancora interminabili momenti prima che quest’ultima venisse disarmata. Grazie all’intervento di un cliente l’arma è stata infine portata in sicurezza (act. MPC 12.8.0002).
3.3.6 Indubbio che il coltello utilizzato da X., scelto per «tagliare xx xxxxx» alle vittime, fosse uno strumento idoneo a provocare la morte di una persona.
Tale era proprio l’intenzione dell’imputata, come da xxxx medesima dichiarato e confermato a più riprese, anche in aula in sede di pubblico dibattimento:
- «voglio sapere come sta la vittima, voglio sapere se è morta, perché le infedeli devono morire» (act. MPC 13.1-0003);
- «Xxxxx era, tuttavia, il suo scopo primario: colpire più persone possibili o mediatizzare il più possibile l’attacco? O entrambe le «cose»? Era colpire più persone possibili. Avrei voluto anche che arrivasse allo Stato islamico […] Xxxxxxxx però che sapeva di voler colpire una persona attraverso un coltello? Si. Anche nel Corano dicono di tagliare xx xxxxx» (act. MPC 13.1- 0045);
- «perché ha scelto un coltello per il pane? Per riuscire a tagliare meglio xx xxxxx […]. Ho preso il coltello, volevo andare a tagliare la xxxxx xxxx vittima. L’ho scelta prima. Ho pensato è quella che prendo perché è più vicina per quella cosa che volevo fare. Non volevo colpire solo una persona ma più persone […]. lo ricordo che la prima vittima cercava di difendersi, io mi sono anche tagliata. Poi era per terra. Anche da per terra l’ho colpita. lo l’ho colpita anche da in piedi, ho cercato di prendere il collo, volevo colpire la parte davanti del collo perché più comodo con un taglio trasversale. ADR preciso che da “sopra” non è semplice, mentre più giù (nel collo) è più facile che muoia. La vittima è caduta per terra, anche io sono caduta per terra con lei. A xxxxx xx cercato di farlo ancora di più così almeno “schiattava”. La xxxxx xx cercato di difendersi. lo mi sono ferita solo dopo con la seconda vittima. A xxxxx xx colpito la vittima una seconda volta. Dopo aver pensato di aver fatto quello che volevo fare, sono passata alla seconda. Ma non sono riuscita a fare molto perché mi hanno bloccata. ADR alla seconda
vittima volevo anche tagliarle il collo, ma lei non si è fatta molto male perché mi hanno fermato. […]. Lei ha altresì asserito che sperava che le vittime fossero decedute ed era delusa dal fatto che le stesse non lo erano. Questa è un’affermazione molto grave. È sempre del medesimo avviso? Si, sicura. È stato premeditato» (act. MPC 13.1-0049/50);
- «Non sono scema, non è difficile, devi avere l’arma giusta. II mio scopo era di uccidere e tagliare xx xxxxx. Perché lo Stato islamico fa cosi» (act. MPC 13.1-0054);
- «Qual era lo scopo del suo attacco xxxx X. in data del 24.11.2020? Far fuori tutti i miscredenti. ADR che intendevo uccidere più miscredenti possibile. Idealmente e se non fosse stata fermata durante l’aggressione, xxxxxx persone avrebbe voluto uccidere il 24.11.2020 xxxx X. di X.? Non puoi calcolarlo, il più possibile fino al momento dell’arresto. Secondo i piani potevano essere due o trecento persone ma vi sono stati dei problemi. […]. ADR che intendevo tagliarle xx xxxxx […].Dopo aver attaccato e ferito la prima vittima, lei si è precipita sulla seconda xxxxx, Xxxxx erano le sue intenzioni? Di fare la stessa cosa come alla prima xxxxx. […]. Xx può spiegare in xxxxx modo si è avvicinata alla seconda vittima? Avevo più voglia di prima. ADR che ero più determinata. Mi sono detta “ecco, la prima è sistemata, adesso la seconda la sistemo ancora meglio”. […]. In xxxxx xxxx del corpo lei voleva colpire la seconda vittima? Ho già detto in xxx xxxx. Sotto xx xxxxx. ADR si, volevo colpire sempre xxxx xxxx (act. MPC 13.1- 0132-0134);
- «Può descrivere xxxx Xxxxx xxxxx era il suo stato d’animo xxxxxx xxxxxxx e nei momenti precedenti l’aggressione? Nel mio pensiero dicevo adesso vado e dico Allah u Xxxxx, Allah u Akbar, Allah u Xxxxx e colpisco fortemente […]. Potevo farlo così [l’imputata mima una pugnalata] ma non mi conveniva. Ho fatto come per tagliare il pane, ho fatto dal davanti perché la signora è alta, anche se non è altissima. E dal dietro non avrei potuto perché non ho tutta la forza che ha un uomo» (act. SK.15.731.018);
- «Xxxx pensava nel frattempo? […]. Che l’avrei finita; che sarebbe uscito
così tanto sangue» (act. SK.15.731.021).
3.4
3.4.1 In conclusione, le azioni di A., viste nel loro complesso, sia considerando circostanze interne che esterne, risultano, a mente xxxxx Xxxxx, secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti dalla società civile, odiose al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all’art. 112 CP. Esse sono da
relazionare ad un estremismo religioso xxx x xxxxxx sino al disprezzo totale xxxxx xxxx di altri esseri umani che nulla avevano fatto.
3.4.2 Secondo questo Collegio giudicante la particolare mancanza di scrupoli indiziata dal movente odioso, dalla crudeltà e dal sadismo xxxx’esecuzione nonché da altri elementi di specifica gravità quali la freddezza, la premeditazione e il fanatismo religioso, è pertanto indubbiamente data.
3.5
3.5.1 Da un punto di vista soggettivo, è incontestabile che l’imputata abbia ferito le donne con l’intenzione di togliere loro la xxxx xxxxx modalità oggettive sopra descritte. A mente xxxxx Xxxxx l’intenzionalità è provata al di là di ogni ragionevole dubbio sia dalle modalità con cui l’imputata ha agito, ossia con premeditazione, previo sopralluogo, scelta del luogo e dell’ora, dell’arma xx xxxxxx, xxxxx tipologia delle vittime, sia dalla freddezza, dalla determinazione e dall’assenza di scrupoli da lei mostrate xxxx’intento di raggiungere il proprio scopo di uccidere, peraltro senza avere la certezza che le persone da lei scelte non fossero musulmane («secondo me le persone da me ferite non erano musulmane […] nel caso in cui le persone da me ferite sono musulmane […] queste andranno in paradiso e così anche io» [act. MPC 13.1-0012]). Non privo di rilievo è pure il fatto che l’imputata abbia dichiarato più e più volte che il suo obiettivo era quello di essere ripresa dalle telecamere di sorveglianza onde propagare xx xxxxxx il suo gesto («sapevo che c’erano anche le telecamere. Volevo che mi riprendessero» [act. MPC 13.1- 0048]; «volevo farmi riprendere anche pensando che un domani la polizia avrebbe guardato questi filmati e ciò rendeva la cosa più interessante» [act. MPC 13.1-0066]), giungendo sino ad esternare la sua delusione per il fatto che non fossero dotate di microfoni per la registrazione audio (act. MPC 13.1-0065).
3.5.2 A. non ha ucciso B. solo perché convinta xxx xxxxx già in fin di vita, e senza la minima esitazione o ripensamento, senza la minima pietà per B. giacente a xxxxx xxxxxx gravemente ed insanguinata, si è diretta verso F., puntandole il coltello all’altezza xxxxx xxxx, con l’intento di tagliargliela. L’imputata voleva uccidere ed eliminare le proprie vittime sgozzandole, come, a suo giudizio, richiesto dallo Stato islamico.
L’intenzione di A. era precisa, brutale e diretta. Xxxx xx dunque agito per dolo diretto.
3.6
3.6.1 Altresì pacifico è il fatto che l’imputata non abbia portato a termine il suo disegno criminale. Pur avendo deciso intenzionalmente di commettere gli assassinii xx xxxx iniziato – a suo giudizio terminato – l’esecuzione del reato nei confronti di X., quest’ultima non è deceduta. L’intenzione di uccidere secondo modalità prive di scrupoli è pure data per le azioni perpetrate a danno di F., atteso che il risultato è stato evitato solo grazie all’intervento xx xxxxx. A. ha dunque cominciato l’esecuzione di un crimine, ma non ha compiuto o ha compiuto senza risultato tutti gli atti necessari alla sua consumazione. In concreto ci si trova dunque nella situazione in cui l’autore decide di agire e circostanze esterne gli impediscono di proseguire, rispettivamente di giungere al risultato. Così facendo, xxxx realizza tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza tuttavia xxx xxxxx adempiuti integralmente gli elementi oggettivi. Combinando gli elementi oggettivi e soggettivi, siamo in presenza di un tentativo giusta l’art. 22 CP.
3.6.2 Atteso che nel caso in narrativa le azioni dell’imputata non hanno avuto l’esito da lei auspicato solo grazie xx xxxx fortuito e all’intervento xx xxxxx, il mancato raggiungimento del risultato non è riconducibile ad una scelta autonoma e senza condizionamenti dell’imputata. Non vi sono dunque manifestamente i presupposti per il riconoscimento di una desistenza spontanea giusta l’art. 23 cpv. 1 CP.
4.
4.1 Per la difesa non sarebbe possibile, nel caso di specie, ritenere data la premeditazione. In sintesi non vi sarebbe connessione alcuna fra la cancellazione dei dati (a sua volta in contrasto con l’informazione alle autorità inquirenti delle password per accedervi) ed i fatti del 24 novembre 2020. Dal trascorso della giornata poi non emergerebbero elementi corroboranti una sua premeditazione. Il luogo prescelto ed il numero limitato di presenze sarebbero in contrasto con l’asserita volontà di procedere all’atto in un luogo affollato. Da ultimo, l’impreparazione dell’accusata emergerebbe chiaramente dalla dinamica dei fatti e dal lasso di tempo trascorso tra la richiesta di informazioni alla commessa quanto al coltello xxxxxxxx (13.44) e l’aggressione ai danni di B. (13.55).
Si tratterebbe, piuttosto, di un atto di violenza improvviso ed improvvisato, circostanza indiziante di omicidio e non di assassinio.
4.2 La tesi difensiva non regge. Agli atti vi sono infatti sufficienti elementi a sostegno del fatto che l’atto xxxxxxxx xxxx’accusata il 24 novembre 2020 non sia stato l’espressione di una violenza improvvisa, bensì il frutto della sua premeditazione.
4.2.1 Innanzitutto, le dichiarazioni rilasciate dall’imputata non lasciano dubbi:
- «Mi viene chiesto quando ho iniziato a pensare di commettere l’attacco con il coltello che poi quest’oggi ho xxxxxxxx e da parte mia dico che sono anni che xx xxxxx, è da parecchio tempo xxx xx deciso di mettere in atto l’attacco. Più precisamente è da ottobre di quest’anno xxx xx scelto l’obiettivo e la modalità del mio attacco, ovvero avevo deciso di attaccare la E., i “miscredenti” con un coltello, perché non ero in possesso di una pistola. Questa xxxxxxx mi sono svegliata all’xxxx x xx deciso che il giorno dell’attacco sarebbe stato oggi, volevo farlo tra le 14:00 e le 17:00, ossia quando c’è in giro più gente in giro» (act. MPC 13.1-0006 e 8);
- «Haben Sie diesen Angriff im Vorfeld geplant? Ja» (act. MPC 13.1-0022);
- «Lei ha dichiarato che era da anni che aveva deciso di compiere quello che ha compiuto. Potrebbe essere un po’ più precisa? Era già quando sono entrata a parlare con Lo Stato islamico. Più o meno dal 2016-2017» (act. MPC 13.1-0044);
- «Voglio precisare che l’attentato non doveva essere il 24 di novembre ma alla xxxxxxx xx Xxxxxx. Ho discusso di questo con i fratelli in Xxxxx […]. ho deciso spontaneamente di anticipare la data di un mese. Per questo ho scelto la data del 24 novembre, quindi un mese prima xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx. ADR che i fratelli in Siria erano già al xxxxxxxx xxxxx mia volontà di fare un attentato a X. dal 2017. La decisione di scegliere la E. come obiettivo è stata presa nel mese di novembre 2020» (act. MPC 13.1-0067);
- «Xxxxx era il suo stato d’animo durante questa sua prima visita xxxx X. in data 24.11.2020? In quei momenti stavo anche pensando a che ora procedere; ho valutato che era troppo presto. ADR che era troppo presto in quanto il pomeriggio è più tranquillo; doveva essere tra le 14 e le 17 perché la polizia ci xxxxxxx xxxxx’anni per arrivare» (act. MPC 13.1-0068);
- «Dagli atti risulta come lei alle ore 12:49 si sia recata al negozio Q. di X., via (…). Per xxxxx motivo? Ho preso un deodorante e lo scopo era anche di far passare il tempo […]. Ha pensato di effettuare l’attentato (inteso come quanto fatto poi xxxx X. di X.) al negozio Q.? No, assolutamente. ADR xxx xx scelto la E. di X. in quanto Z. per me non aveva senso e presso la E. di
W. avrebbe[ro] potuto esserci i mei genitori […]. Dalle indagini risulta come lei sia uscita dal negozio Q. di X. verso le ore 12:56 e sia entrata xxxx X. di
X. alle ore 13:36; cosa ha fatto durante questi 42 minuti? Sono andata in pensilina a sedermi. ADR che stavo pensando che non mancava tanto ma
era meglio attendere l’orario xxxxxx per fare quello che avrei fatto» (act. MPC 13.1-0069);
- «A W. conoscevo varie persone, i miei vicini e pensionati che andavano xxxx X. di W. Preferivo non essere vista da persone che conoscevo e in centro X. conoscevo meno persone» (act. MPC 13.1-0073);
- «Lei ritiene di aver preparato in anticipo il suo attacco xxxx X.? Si. ADR vuol dire che ero già decisa i giorni prima, le settimane prima x x xxxx prima. ADR che le settimane prima avevo guardato dove si trovavano esattamente i xxxxxxxx xxxx E. ADR che non ho eseguito altri preparativi concreti. Ci può spiegare in xxxxx modo, se lo ha preparato mentalmente, lo ha immaginato xxxxx xxx xxxxx xxxx, lo ha scritto oppure ha fatto altri atti concreti? Me lo sono preparato mentalmente. ADR che doveva esserci un’altra cosa ma non è andata come doveva andare. ADR che intendo dire che a fare questa cosa con me doveva entrarci anche qualcun altro. ADR Non dico xxx xxxxx questa persona. ADR che dovevo prendere il coltello e fare il mio dovere” (act. MPC 13.1-0132)»;
- «da mesi, mesi, mesi, ma anche anni prima pensavo a sta cosa» (act. SK. 15.731.019).
4.2.2 Significativo pure che qualche giorno prima dell’atto, l’imputata abbia rimosso
tutti i dati informatici dai suoi cellulari e dal suo laptop, provvedendo anche a
«svuotare» le conversazioni sui social network ed a disattivare alcuni indirizzi di posta elettronica (act. MPC 10.1-0169, 0180, 0181; act. SK.15.731.030) onde evitare che le autorità scoprissero i suoi piani prima che potesse passare all’azione (act. MPC 13.1-0011), rispettivamente per «vedere fino a dove arrivavano a trovare le cose» una volta concretizzato il suo disegno criminoso, già ideato da tempo (act. SK.15.731.030). A. ha peraltro creato molteplici indirizzi di posta elettronica poiché si attendeva che prima o poi qualcuno li avrebbe chiusi (act. MPC 13.1-0035). Altrettanto indicativo del grado di progettazione delle sue azioni è pure il fatto che l’imputata abbia deciso xxx xxxxxx stesso giorno non avrebbe preso o fatto telefonate, in modo particolare con la madre, con cui si sentiva spesso, al fine di restare focalizzata sull’azione che voleva intraprendere (act. MPC 13.1-0065, 0073). Ciò risulta supportato dalle affermazioni della madre, la xxxxx xx dichiarato che xxxxxx xxxxxxx aveva provato a chiamare la figlia e le aveva lasciato un messaggio, senza tuttavia ottenere risposta (act. MPC 12.12-0004). Significativo risulta parimenti l’acquisto di due pacchetti di sigarette supplementari quella xxxxxx xxxxxxx del 24 novembre 2022 in previsione del suo arresto (act. MPC 13.1-0065, 0066, 0073).
4.2.3 L’intenzione di passare all’atto emerge poi chiaramente da alcuni messaggi inviati ad K. («voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera»), unitamente all’invio delle immagini raffiguranti la bandiera dello Stato islamico e di S., avvenuto qualche settimana prima del 24 novembre 2020. Tali messaggi confermano peraltro quanto affermato da X., ovvero che verso inizio ottobre 2020 essa avrebbe esternato ai suoi «fratelli» in Xxxxx l’intenzione di procedere (act. MPC 13.1-0006; 13.1-0051). Xxxx atti vi sono parimenti le riprese video di quel giorno, che attestano che l’accusata si era recata xxxx X. una prima volta, alle 12:28, per farvi ritorno alle 13:36. Neppure va dimenticato che quel giorno X. avrebbe dovuto tornare al suo impiego presso la T., come da lei stessa affermato (act. MPC 13.1-0048) e confermato dalla madre (act. MPC 12.12-0003) e dal fratello (act. MPC 12.6-0003), salvo decidere di non recarsi al lavoro. Non viene in soccorso alla teoria sostenuta della difesa neppure il lasso di tempo trascorso fra la richiesta di informazioni quanto al coltello xxxxxxxx xx il concreto passaggio all’atto. In sede dibattimentale, X. ha dichiarato al riguardo di avere osservato «la zona» e di essersi guardata attorno per capire xxxxx potesse essere la vittima ideale (act. MPC 15.731.023). Non si intravvede così in xxxxx modo sia possibile dedurre da tale fatto, xxx X. abbia agito d’impulso.
4.2.4 Ad ulteriore conferma del convincimento xxx x xxxxxx questo Collegio circa la premeditazione dell’atto, sia quanto confermato xxx xxxxxx giudiziario, il xxxxx xx evidenziato che «l’apparente lucidità nel progettare ed eseguire l’aggressione ai danni di B. è, per così dire, l’epifenomeno del disturbo psichico soggiacente, poco visibile (la psicosi) ma potente, così come potente, nel contribuire ad inficiare la capacità di giudizio, è il ritardo mentale […]. Xxxxxxx e ritardo mentale hanno dunque contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento della peritanda» (act. MPC 11.1.0146-0147). E ancora «bisogna chiedersi se la peritanda possa premeditare come lo farebbe una persona normale. Lei non è in grado di premeditare come una persona normale, ma nei limiti delle sue capacità l’ha fatto. Questo è il tipo di premeditazione di xxx x xxxxxx […]. Preciso ancora trattasi di una premeditazione di una persona ritardata» (act. MPC 12.21-0012). In aula xxxx xx inoltre escluso che si sia trattato di un gesto impulsivo, che possa essere messo in relazione ad una crisi psicotica acuta, dovuta ad intossicazione o ad ulteriori fattori eccezionali di stress. «Il disturbo c’era da parecchio tempo e il gesto xxxxxxxx non ha richiesto un’esacerbazione […]. Quindi, il reato non è la conseguenza diretta di un’esplosione psicotica […] o di un’impulsività scatenata da qualche xxxxxxx contingente del momento» (act. SK 15.771.006).
Che poi A. possa eventualmente avere enfatizzato – seguendo un xxxxxxxxx di notorietà – alcuni aspetti della vicenda, anche relativamente alla premeditazione,
è un elemento inerente alla sua sfera psichica che non è sfuggito xxxx Xxxxx, la xxxxx xx valutato appunto la premeditazione dell’accusata tenendo xxxxx xxxxx sua capacità di premeditare e della sua compromessa percezione della realtà, di cui si dirà maggiormente nei considerandi relativi ai referti peritali ed alle misure.
5.
5.1 Come xxx xxxxxxx, la difesa ha parimenti contestato la qualifica di ripetuto tentato assassinio, xxxx xxxxx xxxxxxxx preferita quella di ripetuto tentato omicidio. In particolare, nel caso de quo verrebbe a mancare l’elemento di particolare brutalità tipico della forma qualificata. L’uso di un coltello e l’aver colpito complessivamente 4 o 5 volte la vittima non costituirebbe – di per sé – un modo di agire particolarmente brutale o denotante freddezza. Anche per la seconda vittima non vi sarebbero gli estremi per qualificare il gesto di X. come tentativo di assassinio.
5.2 Anche a questo proposito, la posizione della difesa non xxxxxx xxxxxx. In primo luogo, la veemenza e la determinazione con cui l’imputata si è accanita sulla prima vittima, scelta casualmente in base alle sole prospettive di sopraffarla, sono incontestabili ed indiziano un tentato assassinio. Il tentativo di sgozzare X. ferendola in modo xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxx non lasciano alcun dubbio: A. ha continuato a colpirla, mentre la vittima, ancora cosciente, si dibatteva. Di fronte a una ragazza inerme xxx xxxxx lottando, l’imputata avrebbe potuto smettere di infierire in qualsiasi momento, ma ha preferito ignorarne la sofferenza. Se non fossero intervenute altre persone, A. avrebbe agito in tal modo anche nei confronti di F. Come già osservato dal Tribunale federale in casi simili, quella appena descritta è una modalità di azione particolarmente brutale ed atroce che deve condurre all’applicazione dell’art. 112 CP (DTF 141 IV 61 consid. 4.2).
6.
6.1 A sua volta messo in discussione dal patrocinatore di X. è il fatto che la sua assistita abbia agito xxxxx da un movente jihadista, che per lei sarebbe stato impossibile da concepire alla xxxx xxxxx limitazione intellettiva e della disabilità mentale. In altri termini, l’imputata non avrebbe potuto maturare con piena coscienza elementi quali la malvagità, la perversità e l’assenza di scrupoli, di modo che, il suo gesto avrebbe natura puramente irrazionale e la qualifica di tentato assassinio non andrebbe ritenuta.
6.2 Come xxxxxxx poc’anzi, nel caso in esame gli indizi circa la presenza di una particolare mancanza di scrupoli sono numerosi e non riguardano la sola odiosità del movente. È altresì dato oggettivo che il 24 novembre 2020 l’imputata sia stata xxxxx da un abietto estremismo religioso che l’xx xxxxxxxx ad emulare in
solitaria le azioni di un gruppo jihadista xxxx per la sua cruenza. A questo proposito, poco importa che xxxx ritenesse o meno perverso il movente dal suo opinabile punto di vista (cfr. supra consid. VIII, 1.10.2). È infatti provato che A., durante l’accoltellamento abbia proferito le parole «Allah u Akbar» (cfr. supra consid. VI, 3.3; VIII, 3.3.2). La modalità e l’oggetto scelti sono caratteristici di chi agisce per fanatismo religioso. Ridurre gli accadimenti del 24 novembre 2020 xx xxxxx di una malata mentale e dimenticare l’ideologia che ha spinto l’imputata ad agire, è sbagliato. Per quanto concerne poi la capacità di apprezzare il carattere illecito di quanto andava a compiere, si deve ricordare che la particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità, né con una deficienza caratteriale. Si è peraltro xxx xxxxxx illustrare che la capacità di valutare il carattere illecito e di agire secondo tale valutazione non influisce sulla valutazione della mancanza di scrupoli ma bensì sul grado di colpevolezza (cfr. supra consid. VIII, 1.9.3). Per quanto riguarda l’imputabilità in concreto, è dunque opportuno rinviare a quanto si dirà più avanti (cfr. infra consid. XII).
7. Da tutto quanto sopra discende xxx X. si sia resa colpevole di ripetuto tentato assassinio per dolo diretto.
IX. Sulla violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» 1.
1.1 Xx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è entrata in vigore il 12 dicembre 2014, in sostituzione della previgente ordinanza dell’Assemblea federale del 23 novembre 2011. Lo scopo xxxxx xxxxx federale urgente è quello di continuare a punire le attività dei precitati gruppi, così come tutti gli atti xxx xxxxxx a sostenerli materialmente o con risorse di personale (FF 2014 7715).
La normativa mira a proteggere la sicurezza pubblica, e ciò già prima della commissione di reati. Secondo il Messaggio del Xxxxxxxxx federale, la minaccia dello «Stato islamico» si manifesta già tramite una propaganda aggressiva. Esiste il rischio che questa propaganda induca persone residenti in Svizzera a perpetrare attentati o ad aderire ad altre organizzazioni terroristiche (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.1). La xxxxx xxx è stata adottata in un contesto di urgenza ha una durata limitata al 31 dicembre 2022 (art. 4 cpv. 3 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico»), sebbene i comportamenti che reprime continueranno ad essere coperti dall’art. 74 xxxxx xxxxx federale sulle attività informative (LAIn; RS 121), essendo le disposizioni penali identiche (sentenza del Tribunale federale 6B_120/2021 dell’11 aprile 2021 consid. 6.4.2).
1.2 Giusta l’art. 1 del testo legislativo in parola sono vietati: il gruppo «Al-Qaïda» (lett. a); il gruppo «Stato islamico» (lett. b); i gruppi che succedono al gruppo «Al- Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o che operano sotto un nome di copertura nonché le organizzazioni e i gruppi che, per quanto riguarda la condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono al gruppo «Al-Qaïda» o al gruppo «Stato islamico» o operano su loro xxxxxxx (lett. c).
1.3 Ai sensi dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», chiunque partecipa sul territorio svizzero a uno dei gruppi o a una delle organizzazioni vietati secondo l’art. 1, mette a disposizione risorse umane o materiale, organizza azioni propagandistiche a loro sostegno o a sostegno dei loro obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le loro attività, è punito con una xxxx detentiva sino a cinque anni o con una xxxx pecuniaria. La xxxxx reprime così quattro comportamenti distinti, ovvero la partecipazione, xx xxxxx a disposizione di risorse umane o materiale e l’organizzazione di azioni propagandistiche. Essa contiene anche una clausola generale e sussidiaria inglobante la promozione in altro modo delle attività dell’organizzazione. Il suo campo d’applicazione è volutamente molto esteso, in modo da poter coprire una xxxxx gamma di atti (sentenza del Tribunale penale federale CA.2020.16 del 23 agosto 2021 consid.
2.5.3.1; AJIL/LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral in: Jusletter 31 xxxxxx 2021, n. 67).
1.4 La variante partecipativa non pone particolari difficoltà e corrisponde a quella prevista all’art. 260ter CP (AJIL/LUBISHTANI, op. cit., n. 73). Anche per xx xxxxx a disposizione di risorse umane e materiale, nel cui ambito i comportamenti vietati consistono innanzitutto in quelle attività di sostegno che contribuiscono in modo decisivo al rafforzamento delle organizzazioni vietate, si impone un parallelismo con l’art. 260ter n. 1 cpv. 2 CP (sentenza del Tribunale penale federale SK.2016.9 del 20 marzo 2019 consid. 1.14.1 e segg.; si noti che la versione tedesca parla di «wer personell oder materiell unterstützt»).
1.5 L’organizzazione di attività propagandistiche si riferisce in generale a tutte le azioni volte a fare pubblicità e/o a influenzare (attivamente) il destinatario di una comunicazione, indipendentemente dal mezzo, a livello ideologico, sia in ambito culturale, sociale, politico o religioso, con lo scopo di indurre i destinatari ad un preciso pensiero, comportamento o azione o rafforzare le loro convinzioni in favore dell’ideologia x x xxxxxx dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Questa variante comprende le pubblicazioni attraverso qualsiasi xxxxxx sociale, via Internet, e/o i Social Media (quali Facebook, Twitter), consistenti segnatamente in immagini, fotografie, testi e video di atrocità commesse da un’organizzazione di cui all’articolo 1 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», riconoscibile in particolare per la xxxxxxxx xxxxx sua bandiera (sentenze del Tribunale penale federale CA.2020.16 del 23 agosto 2021 consid. 2.5.3.2; SK.2019.38 del 26 giugno 2020 consid. 3.3.2; SK.2019.63 del 12 dicembre 2019 consid. 2.1; SK.2019.23 del 15 luglio 2019 consid. 3.1.1; segg.; SK.2017.49 del 15 giugno 2018 consid. 2.2.3 e segg.).
1.6 Come indicato dal Tribunale federale, per determinare quali azioni debbano essere considerate quali promozioni alle attività delle organizzazioni vietate, è necessario valutarle xxxx’ambito del rispettivo contesto. Va tuttavia considerato che la promozione include solo comportamenti xxx xxxxx una certa xxxxxxxxx («Tatnahe») fattuale con i crimini commessi dalle organizzazioni vietate, ciò che va valutato in base agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; EICKER, Zur Interpretation des Al-Qaïda- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im FalI eines zum Islamischen Staat Reisenden, Jusletter 21 novembre 2016,
n. 13). Lo «Stato islamico» viene promosso nelle proprie attività criminali ad esempio quando una persona si lascia influenzare così da diffondere in maniera oggettivamente riconoscibile la sua propaganda radicale, o quando si comporta attivamente e in modo mirato nel senso propagandato dallo Stato islamico (sentenza del Tribunale penale federale SK.2019.49 consid. 16.3.2).
1.7 Il Tribunale federale ha inoltre osservato come sia irrilevante che il comportamento ricada sotto il sostegno o sotto la clausola generale del
«promuovere in altro modo» (sentenza del Tribunale federale 6B_948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2; cfr. anche: LEU/XXXXXX, Das Verbot der Al-Qaïda und des Islamischen Xxxxxx, AJP/PJA 6/2016, pag. 756 e segg.). La semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni criminali o terroristiche, senza comportamenti attivi, non rientra né nella definizione di attività propagandistiche né nella clausola generale (DTF 132 IV 132 consid. 4.1.4; 133 IV 58 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 6B 948/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2.2). In sostanza, va determinato in ogni singolo caso se è stata superata la soglia tra il semplice atteggiamento e l’agire punibile penalmente (EICKER, loc. cit.).
1.8 Soggettivamente, il reato presuppone l’intenzionalità, essendo a tale proposito
sufficiente il dolo eventuale (sentenza SK.2019.49 consid. 16.3.2).
2.
2.1 In presenza di un’eventuale violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» e dell’adempimento, tramite il medesimo atto reprensibile, degli elementi costitutivi di un reato giusta gli art. 111 e segg. CP, si pone il quesito di un eventuale concorso tra queste disposizioni.
2.2 Il concorso xxxxx si ha quando l’autore, tramite due o più atti distinti, realizza gli elementi costitutivi di infrazioni differenti oppure della stessa infrazione ma a più riprese (DTF 117 IV 408 consid. 2d; POZO/XXXXX, Droit pénal général, 3a ediz., 2019, n. 1074). Il concorso xxxxx è realizzato unicamente quando i differenti atti commessi non formano alcuna unità giuridica d’azione (ACKERMANN, Xxxxxx Kommentar, op. cit., n. 72 ad art. 49 CP; XXXXX, Commentaire romand, op. cit.,
n. 8 ad art. 49 CP). Più atti punibili presentano un’unità naturale d’azione se precedono da un’unica decisione e appaiono oggettivamente, in ragione xxxxx xxxx stretta relazione xxxxx spazio e nel tempo, come degli avvenimenti che formano un insieme (DTF 131 IV 83 consid. 2.4.5). Il concorso ideale è invece dato quando, con un solo atto, l’autore realizza gli elementi costitutivi di più infrazioni oppure commette la stessa infrazione più volte (POZO/XXXXX, op. cit.,
n. 1070; XXXXX, op. cit., n. 22 ad art. 49 CP). Ciò che risulta determinante è che diversi beni giuridici xxxxx stati lesi; se questi sono protetti da una sola e stessa disposizione penale si ha un concorso ideale omogeneo, mentre se sono protetti da differenti disposizioni penali si ha un concorso ideale eterogeneo (DTF 124 IV 145 consid. 3b; 113 IV 63 consid. 3).
2.3 Si ha invece un «concorso» improprio (o imperfetto) di norme quando la definizione giuridica di una fattispecie penale («Straftatbestand») contiene in sé tutti gli elementi costitutivi di una disposizione generale (specialità), quando una
delle due disposizioni abbraccia l’altra, se non in tutti i suoi elementi costitutivi, almeno in quelli essenziali di colpevolezza e di illegalità (assorbimento) o, ancora, laddove uno dei disposti risulti sussidiario all’altro (DTF 135 IV 152 consid. 2.1.2; sentenze del Tribunale federale 6B_378/2020 del 5 xxxxxx 2021 consid. 2.1 e 6B_1429/2020 dell’8 aprile 2021 consid. 1.7; XXXXXXXXX, op. cit.,
n. 50 e segg. ad art. 49 CP; XXXXX, op. cit., n. 50 e segg. ad art. 49 CP). In questi casi, l’autore, anche se ha soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di più reati, viene condannato solo per uno di essi. Non vi è, in altri termini, alcun concorso ai sensi dell’art. 49 CP, ma si tratta piuttosto di una questione di applicazione e di interpretazione delle norme (sentenze del Tribunale federale 6B_378/2020 consid. 2.1; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.3.1; XXXX/XXXXX, op. cit., n. 1049).
2.4 Il messaggio concernente xx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» del 12 novembre 2014 (FF 2014 7709 e segg.) recita: «secondo i principi generali sul concorso di reati è fatta salva l’applicabilità di ulteriori disposizioni penali, in particolare di quelle che rientrano nel diritto penale fondamentale. È quindi possibile che in singoli casi sia necessario verificare se l’autore del reato, con il suo agire, oltre ad adempiere la fattispecie del sostegno a un’organizzazione criminale adempie altre fattispecie xx xxxxx o in xxx xxxxxx xxxx xxxxx vengano consumati nel quadro dell’applicazione della disposizione legale proposta» (FF 2014 7718; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 6B_120/2021 dell’11 aprile 2022 consid. 6.3.2). Nel successivo messaggio del Xxxxxxxxx federale del 22 novembre 2017 sulla proroga xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» è inoltre precisato che, se un atto finalizzato al sostegno di un’organizzazione o alla partecipazione a quest’ultima si trova in relazione con un reato principale – più grave (per esempio assassinio, presa di ostaggi, lesioni corporali gravi, ecc.) – xxxxxxxx xxxx’organizzazione, l’art. 2 xxxxx xxxxx «Al- Qaïda» e «Stato islamico», retrocede per principio («devrait en principe céder le pas; sollte […] grunsätzlich [...] zurücktreten») rispetto xx xxxxx principale (FF 2018 71, 84).
3.
3.1 Nel proprio intervento dibattimentale, la difesa, dopo aver descritto l’evoluzione della situazione legislativa inerente al divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico», ha osservato che la prevenzione generale del diritto penale sarebbe stata attuata comprimendo i diritti costituzionali, mediante ordinanze e leggi d’urgenza. A torto. Infatti, lo stesso Tribunale federale, chiamato recentemente a determinarsi, tra le altre cose, su una pretesa violazione del principio di legalità, ha sottolineato come, a far data dall’entrata in vigore xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e
«Stato islamico», il divieto di tali gruppi e xx xxxx si xxxxxxx su una base giuridica formale (sentenza 6B_120/2021 consid. 6.1 e 6.3.2).
4. La Corte ha valutato se le azioni del 24 novembre 2020, oltre a costituire un
ripetuto tentato assassinio, configurino pure una violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx
«Al-Qaïda» e «Stato islamico».
4.1
4.1.1 Infatti, l’accusa ha contestato ad A. di avere, il 24 novembre 2020, intenzionalmente messo a disposizione dello Stato islamico risorse umane e promosso in altro modo le «loro» attività tentando di decapitare B. e F., agendo secondo le modalità già descritte relativamente al tentato assassinio, vale a dire secondo i metodi degli attentati, che lo Stato islamico, attraverso aggressiva propaganda, incita a commettere, ossia tagliare la gola o sopprimere attraverso l’uso di violenza vittime scelte a caso, mietendo xxxxxx tra le persone presenti con conseguente alta allerta delle forze dell’ordine cantonali e federali xxx xxxxx spiegato un elevato numero di uomini, diffuso il terrore tra la popolazione, divulgato, incoraggiato e garantito l’esistenza e le attività dello Stato islamico considerata la mediatizzazione dell’attentato con risonanza a livello nazionale e internazionale, agendo intenzionalmente, mossa dalla motivazione di sostenere l’ideologia dello Stato islamico, vale a dire vendicare il xxxxxxx Xxxxxxxx e le discriminazioni del Presidente xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx verso i musulmani, fatti quest’ultimi che aveva letto sul gruppo Facebook «Italiani musulmani».
4.1.2 Come visto (cfr. supra lett. Z), la difesa ha avversato recisamente detta ipotesi accusatoria.
4.2 La Corte ha constatato che tramite il suo agire, l’imputata ha tentato di uccidere senza scrupoli entrambe le vittime in nome della «lotta agli infedeli» (act. MPC 13.01-0003 e segg.; 13.01-0126), promuovendo così le attività dello Stato islamico e mettendo a disposizione di tale gruppo risorse umane, ossia sé stessa.
A. ha agito con la convinzione di stare intrattenendo comunicazioni con esponenti dello Stato islamico per perseguire gli scopi di tale formazione jihadista, segnatamente uccidere tutti, rispettivamente il maggior numero, di miscredenti (act. MPC 13.01-0126, 0132). Per tale periodo, emerge chiaramente dagli atti l’intenzione di A. di commettere azioni coperte dallo scopo dello Stato islamico e il suo bisogno di essere considerata e riconosciuta da tale organizzazione. A. voleva fare pubblicità allo Stato islamico xx xxxxx in suo nome. Dimostrazione concreta di ciò è il fatto che desiderava che la gente vedesse ciò che era in grado di fare e la udisse mentre invocava «Allah u Akbar». Voleva essere ripresa dalle telecamere di sorveglianza affinché il mondo sapesse ciò xxx xxx aveva fatto in favore dello Stato islamico. In un’unica azione, l’imputata ha quindi soddisfatto tutti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di due disposizioni penali, e meglio, dell’art. 112 CP e dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico».
4.3 I motivi alla base delle convinzioni xxx xxxxx spinto A. a passare all’atto il 24 novembre 2020, segnatamente le sue idee religiose, la sua interpretazione del Xxxxxx xx il suo sostegno all’ideologia dello Stato islamico, come già scandagliato da questa Corte (cfr. supra consid. VIII, 3.2.1 e segg.) rientrano perfettamente in quello che è il movente particolarmente odioso xxx xxxxxx il xxxxx di (tentato) assassinio. Visto quanto testé xxxxxxx (cfr. supra consid. IX,
2.1 e segg.), dovendo il crimine di tentato assassinio essere considerato un reato più grave rispetto alla violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», quest’ultimo reato retrocede rispetto all’assassinio di cui all’art. 112 CP. Non vi è dunque concorso propriamente detto tra le due norme e su tale punto di questione l’accusa di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» non costituisce un nuovo reato imputabile ad A. Su questi medesimi presupposti, questa Corte può esimersi dal confrontarsi ulteriormente con le argomentazioni della difesa.
5.
5.1 In sede dibattimentale l’imputata ha ammesso di aver inviato del xxxxxx per un ammontare totale di CHF 18’000.– alle organizzazioni vietate di cui all’art. 1 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico», configurando la variante xxxxx xxxxx a disposizione di materiale. Il MPC ha quindi esteso l’ipotesi accusatoria di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» pure a tale fattispecie (cfr. supra lett. Z.c e consid. IV, 2.3).
5.1.1 Come visto, la difesa si è opposta all’estensione sulla base del fatto che tali ammissioni di colpa risalirebbero già alla procedura preliminare, non risultando nuove. In ogni caso, per il difensore l’accusa non troverebbe nemmeno fondamento nel merito, poiché il xxxxxx xxx si suppone sia stato inviato, era destinato ad K. e non ad un combattente jihadista.
5.1.2 La Corte è xxxxxx al convincimento che né dall’istruttoria, né in sede dibattimentale è emerso con sufficiente chiarezza se ed a chi A. abbia trasmesso l’importo di CHF 18’000.–. Come anche sottolineato dal suo difensore, non è inoltre in alcun modo attestato se le persone con cui ha avuto contatti telematici xxxxx esponenti di gruppi vietati ai sensi dell’art. 1 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e
«Stato islamico», o piuttosto combattenti indipendentisti dell’Esercito Siriano Libero, come sembrano indicare alcuni riscontri agli atti (act. MPC 11.1.3-0006). Con ciò, non è sufficientemente provato xx xx xxxxx in questione sia stata effettivamente inviata, a quali soggetti e a quali scopi, segnatamente a favore dello Stato islamico, per acquistare armi o altro. Sotto questo profilo, non vi è stata dunque violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico».
6.
6.1
6.1.1 Ad A. viene inoltre imputato di aver scambiato, attraverso l’account Facebook a lei riconducibile «(…)», tra il 7 ottobre 2020 ed il 20 novembre 2020, 2’507 comunicazioni con un altro utente, tale «K.» (…), la maggior parte dal contenuto pro Stato islamico, tra cui messaggi scritti, qualche messaggio vocale, dei video e delle fotografie. In particolare, l’imputata avrebbe inviato al suo interlocutore i messaggi «voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera»; delle fotografie raffiguranti il vessillo dello Stato islamico ed una in cui figurava il già leader di tale gruppo jihadista, Xxx Xxxx xx-Xxxxxxxx.
6.1.2 Come già ampiamente tematizzato, la difesa ha in primo luogo rilevato che degli oltre 2’500 messaggi scambiati, la maggior parte sarebbe composta da emoticon ed immagini che nulla avrebbero a che vedere con il terrorismo. L’utilizzatore X. avrebbe inoltre affermato di non essere un esponente dello Stato islamico, bensì un combattente per la libertà. Peraltro, il rimprovero di «aver scambiato tra il 7.10.2020 e il 20.11.2020 2’507 comunicazioni per la maggior parte pro Stato islamico» sarebbe troppo generico. Con particolare riferimento ai sei messaggi e fotografie riportati nel dettaglio sopra, la difesa ha altresì osservato xxx xxxx avrebbero avuto xxxxx unico scopo quello di convincere l’interlocutore a permetterle di recarsi in Xxxxx. Inoltre, xx xxxxx «voglio servire Dio fino a morire» non avrebbe connotazione terroristica. Per le restanti comunicazioni, andrebbero poi considerati i dubbi sollevati dalla giurisprudenza quo al criterio del sostegno personale. Dipoi, avendo il reato di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx «Al-Qaïda» e «Stato islamico» un carattere ideologico, ad
A. andrebbe riconosciuta una totale incapacità. Non conoscendo il contenuto del Corano e cosa sia lo Stato islamico, l’imputata non avrebbe invero potuto avere l’intenzione di propagandare alcunché.
6.1.3 Xxx, questa Corte rileva che, per quanto concerne la generica contestazione di aver inviato 2507 messaggi a sfondo «pro Stato islamico», l’indicazione di cui all’atto d’accusa si distingue per la sua indeterminatezza. Inoltre, dagli atti non è provato se si trattasse effettivamente di comunicazioni tese a veicolare propaganda o a sostenere in altro modo un gruppo vietato. Dall’analisi dei dati acquisiti per via rogatoriale, non è emerso che le comunicazioni tra i due utenti avessero un predominante carattere reprensibile, così come preteso dal MPC. Il Collegio giudicante è dunque xxxxxx xxxx conclusione che per l’invio dei messaggi nel loro complesso non può essere ritenuta una violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx
«Al-Qaïda» e «Stato islamico».
6.1.4 Con particolare riferimento ai singoli messaggi indicati separatamente xxxx’atto di accusa, il cui invio è stato provato mediante appropriati rilievi tecnici (act. MPC 10.1-0209-0211) ed è stato peraltro anche ammesso in modo fededegno dall’imputata (act. SK.15.731.027-029; sulla portata probatoria delle dichiarazioni dell’imputata si veda supra consid. VI, 3.1 e segg.), e meglio, quelli contenenti le frasi «voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera» e le fotografie del vessillo dello Stato islamico e di al-Baghdadi., gli elementi costituitivi del reato di violazione dell’art. 2 xxxxx xxxxx legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» sono dati e l’accusa mantiene la sua portata.
6.1.5 Tali comunicazioni erano infatti chiaramente idonee a fare propaganda in favore dello Stato islamico, rispettivamente a promuovere in altro modo le attività criminali di tale gruppo jihadista vietato. Null’altro può essere interpretato dall’invio ad K. di immagini raffiguranti la bandiera dello Stato islamico e i suoi rappresentanti, dalla richiesta ad insegnare ad usare le armi e a far saltare in aria sinagoghe e chiese. Quanto all’affermazione di voler servire Dio fino a morire, non v’è dubbio che, tenuto conto del contesto in cui è stata esternata, una connotazione penalmente reprensibile sia a sua volta data. La difesa sembra infatti dimenticare che il messaggio in questione è stato inviato pochi giorni prima dei fatti del 24 novembre 2020 e nell’ambito di una conversazione in cui già erano state scambiate le comunicazioni ad indubbio carattere jihadista di cui si è detto sopra.
6.1.6 Le azioni di A. vanno peraltro evidentemente al di là della semplice simpatia o ammirazione per le organizzazioni vietate: ella ha adottato intenzionalmente comportamenti attivi, mirati ed espliciti nel senso propagandato dallo Stato islamico, comportamenti che ricadono pertanto sotto la norma di cui all’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Inoltre, nulla muta il fatto che il suo, rispettivamente i suoi, interlocutori fossero o meno persone radicalizzate o esponenti di un gruppo vietato. In questo frangente è infatti l’imputata medesima ad essere stata veicolo di una propaganda volta a rafforzare le posizioni del suo interlocutore in favore dell’ideologia dello Stato islamico.
6.1.7 A mente della Corte, tali azioni concretizzano, a non averne dubbio, il reato di promozione delle attività delle organizzazioni vietate, commesso consapevolmente e volontariamente, giusta l’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e
«Stato islamico».
6.1.8 Per la difesa, il reato racchiuderebbe non di meno caratteristiche ideologiche più complesse rispetto «all’elementare divieto di non uccidere» e, di conseguenza, non risulterebbe imputabile ad A. Dalla perizia psichiatrica agli atti e dalla deposizione del perito, espressamente richiesto ad esprimersi in merito dalla
Corte, non si evince un maggior grado di scemata imputabilità per la violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», né tantomeno un’incapacità totale (cfr. infra consid. XI, 5.2.8 e 7.5.2; act. SK.15.001). Si deve dunque partire dall’assunto che anche in tale contesto A. fosse almeno in parte capace di valutare il carattere illecito delle sue azioni e di agire di conseguenza, ossia che la scemata imputabilità di grado medio valga anche per tale reato.
7. Alla luce di quanto precede, l’imputata è stata riconosciuta colpevole di violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» limitatamente all’invio dei messaggi «voglio servire Dio fino a morire», «insegnare a usare le armi anche per me» e «anche fare saltare in aria le sinagoghe e chiese cristiane in [S]vizzera», nonché delle due fotografie raffiguranti il vessillo dello Stato islamico e di quella in cui figurava il già leader di tale gruppo jihadista, al-Baghdadi.
X. Sull’esercizio illecito della prostituzione
1.
1.1 Giusta l’art. 199 CP, chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa. Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LProst, ogni persona che esercita la prostituzione o che ha l’intenzione di farlo deve annunciarsi senza indugio alla polizia cantonale.
1.2 L’infrazione è consumata quando l’autore esercita la prostituzione in violazione delle norme cantonali e comunali che regolano questo settore professionale (DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 199 CP). L’attività di prostituzione in quanto tale non è proibita, essendo protetta dal diritto costituzionale della libertà economica (ISENRING, op. cit, n. 2 e 9 ad art. 199 CP; PEDRAZZINI RIZZI, Commentaire romand, 2017, n. 1 ad art. 199 CP), ma lo è il suo esercizio non conforme alle prescrizioni cantonali o comunali (per esempio annuncio, permesso di lavoro, orari, ecc.). Il bene giuridico protetto è infatti il rispetto del diritto cantonale (ISENRING, op. cit., n. 3 ad art. 199 CP). Benché la lettera della norma non lo preveda espressamente, anche un regolamento comunale può essere violato, siccome i Cantoni possono attribuire una competenza ai Comuni in questo ambito (DTF 124 IV 64 consid. 4c). Per sapere in cosa consiste effettivamente l’infrazione commessa, occorre riferirsi alle relative disposizioni legali cantonali o comunali (PEDRAZZINI RIZZI, op. cit., n. 5 ad art. 199 CP).
2.
2.1 Questa Corte rileva come l’imputata nel corso delle indagini ed in aula abbia dichiarato a più riprese di aver svolto attività di prostituzione. Ella ha affermato di avere iniziato con gli incontri a pagamento dopo aver scoperto che suo marito la tradiva, quando suo figlio aveva 2 anni (act. MPC 13.1-0040; act. SK. 15.731.029). Secondo le sue affermazioni, da tale attività avrebbe guadagnato sino a CHF 4’000.– / 5’000.– al mese, a volte di più, a volte di meno, a seconda delle disponibilità dei clienti (act. MPC 13.1-0040; 13.1-0124; act. SK.15.731.029). Ha quindi precisato di avere avuto clienti abituali, che incontrava fino a due volte a settimana (act. MPC 13.1-0113; act. SK. 15.731.017) e che la contattavano attraverso email, telefono, siti di incontri o tramite social network (act. MPC 13.1-0040; 13.1-0079; 13.1-0081; 13.01.0113). A tal fine, ha aperto una serie di indirizzi email, per poi provvedere a svuotare – parzialmente – le caselle prima del 24 novembre 2020 (act. MPC 13.1- 0076 e segg.; act. SK.15.731.030).
2.2 In una delle caselle di posta elettronica da lei stessa indicate quale strumento per contattare i clienti ((...)@(...).com) è stata ritrovata corrispondenza di incontri legati alla prostituzione (act. MPC 13.01.0124). Presso il domicilio dell’imputata sono stati inoltre rivenuti circa CHF 4’000. –, che ha ammesso essere provento della prostituzione (act. MPC 13.1-0039 e segg.).
2.3 Non risulta che A. si sia annunciata presso le competenti autorità cantonali. Chiamata a riferire in merito, l’imputata ha affermato di essere al corrente dell’obbligo di annunciarsi ma che la cosa non le interessava, rispettivamente che non fosse un grosso problema (act. MPC 13.1-0125; act. SK. 15.731.031).
2.4 Ne discende che A. era ben consapevole di svolgere un’attività di prostituzione, per la quale richiedeva un corrispettivo in denaro ed organizzava gli incontri. Ella era pure al corrente dell’obbligo di annunciarsi alle autorità cantonali, obbligo a cui volutamente non si è sottoposta. Questa Corte ritiene pertanto che A. abbia intenzionalmente commesso la contravvenzione di ripetuto esercizio illecito della prostituzione tra il 2017 ed il 2020 (sulla questione della prescrizione cfr. supra consid. II, 2.2).
XI. Sui referti peritali 1.
1.1 Giusta l’art. 182 CPP, il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto. Secondo l’art. 56 cpv. 3 lett. b CP, la perizia deve esporre segnatamente il genere e la probabilità di eventuali altri reati. Benché la valutazione prognostica del rischio sia ardua e il comportamento umano difficilmente prevedibile, il perito deve indicare in modo sufficientemente comprensibile se, eventualmente quali e con quale probabilità, vi siano da attendersi ulteriori reati (sentenza del Tribunale federale 6B_265/2015 del 3 dicembre 2015 consid. 6.3.2).
1.2 Le perizie rese dagli esperti apportano al giudice conoscenze specifiche di cui egli non dispone in determinate materie specialistiche (HEER, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 182 CPP; HOFER, op. cit., n. 60 ad art. 10 CPP; WOHLERS, Zürcher Kommentar, 3a ediz. 2020, n. 33 ad art. 10 CPP).
1.3 Il giudice valuta liberamente la perizia e non è vincolato dalle relative conclusioni. È tuttavia vietato al giudice sostituire con la propria opinione le conoscenze specialistiche del perito, senza che sussistano motivi pertinenti. Trattandosi appunto di questioni specialistiche, ed in particolare nel caso in cui è la legge ad imporre di far capo ad una perizia, egli può scostarsene unicamente in presenza di circostanze o indizi chiari e importanti che ne minano seriamente la concludenza. In ogni caso, quando il giudice si distanzia dal parere espresso dal perito, lo deve motivare in modo preciso. D’altro canto il giudice non può assumere i contenuti della perizia senza analisi alcuna; egli deve, per quanto possibile, analizzarli in modo critico ed in caso necessario, ordinare un’ulteriore perizia (DTF 130 I 337; 129 I 86; 129 I 57; 101 IV 130; TRECHSEL/PAUEN BORER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 13 ad art. 56 CP). Se le conclusioni della perizia giudiziaria gli sembrano dubbie su punti essenziali, il giudice deve assumere delle prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi (DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3; sentenza del Tribunale federale 6B_1106/2017 del 15 marzo 2017 consid. 2.1). Il giudice può segnatamente distanziarsi dalle conclusioni di una perizia, in particolare quando la stessa prende posizione non soltanto su questioni di carattere specialistico, bensì anche su quelle che presuppongono una valutazione di carattere giuridico come ad esempio riguardo alla capacità di intendere, secondo l’art. 19 e segg. CP oppure riguardo all’adozione di misure secondo l’art. 56 e segg. CP (BERNASCONI, op. cit., n. 26 e 27 ad art. 10; SCHMID, op. cit, n. 9 ad art. 10).
2.
2.1 Al fine di stabilire le condizioni psichiatriche di A., il MPC ha conferito un incarico peritale al Dr. G. con mandato del 2 dicembre 2020 (cfr. supra lett. F; act. MPC 11.1.1-0001). La perizia è stata allestita in data 23 febbraio 2021 (act. MPC 11.1.1.0059-0154) ed integrata dal complemento di data 7 maggio 2021 (act. MPC 11.1.1.0158-0161), oltre che dall’interrogatorio, avvenuto il 20 luglio 2021 (act. MPC 12.21.0008-0016). Su richiesta della Corte, il Dr. G. ha trasmesso un aggiornamento in data 9 agosto 2022 (act. SK. 15.661.004-007).
In data 9 febbraio 2022 è stato conferito parimenti mandato alla Dr.ssa H. per un complemento di perizia, segnatamente a seguito del preteso – positivo – cambiamento notato dal difensore nel comportamento dell’accusata, dopo la ripresa di una blanda terapia farmacologica (act. 11.1.5-0001); il complemento di perizia è stato allestito dalla Dr.ssa H. in data 30 marzo 2022 (act. MPC 11.1.5.0038-0057) e completato, su richiesta del MPC, con alcuni chiarimenti in data 12 aprile 2022 (act. MPC 11.1.5-0060). La Corte ha richiesto pure un aggiornamento alla Dr.ssa H., pervenuto con scritto del 28 luglio 2022 (act. SK. 15.662.005-012).
Richiesto di esprimersi in merito al complemento 30 marzo 2022/12 aprile 2022, il Dr. G. ha allestito un ulteriore parere in data 19 aprile 2022 (act. MPC 11.1.1- 0173 a 0176).
2.2
2.2.1 Come ben emerge da quanto riassunto nel referto peritale del Dr. G. di data 23 febbraio 2021 (act. MPC 11.1.1.0059 – 0154), A. ha avuto problemi di natura fisica, psichica e relazionale sin dai primi anni della sua esistenza.
Già a partire dall’età di nove mesi, sorgevano per l’accusata i primi problemi: quest’ultima presentava episodi di epilessia a più riprese, malattia trattata con medicamenti fino all’età scolastica. Da un esame di risonanza magnetica cerebrale, esperito in data 3 febbraio 1995 (all’età di 2 anni e mezzo), emergeva un’asimmetria significativa degli ippocampi, con un’ipotrofia del lato sinistro, in seguito, tuttavia, giudicata ancora nei limiti di norma (act. MPC 11.1.1-0092).
Inoltre, secondo quanto riferito dalla madre di A. al Dr. G., quest’ultima sarebbe stata sottoposta ad un primo controllo del livello intellettivo già all’età di due anni, e ne sarebbe risultato un ritardo di sei mesi (act. MPC 11.1.1-0082). Le difficoltà scolastiche emergevano sin dalla prima elementare, dove venivano constatati progressi, ma sempre più lenti per rapporto ai compagni (act. MPC 11.1.1-0090).
2.2.2 L’adolescenza comportava per l’accusata ulteriori problemi. Essendo in
sovrappeso, ella subiva atti di bullismo presso la scuola speciale che frequentava
– con grandi difficoltà – dal mese di settembre 2007 (terza media), atti che la portavano ad effettuare cure dimagranti ed a fare largo consumo di lassativi, con conseguente importante perdita di peso (fino a 17 kg) in breve tempo. Contestualmente a tale periodo di anoressia, veniva rimarcata nell’accusata dalla pediatra curante Dr.ssa AA., una profonda sofferenza interiore, con un’autostima molto bassa (che arrivava all’autolesionismo) e vergogna di sé e del proprio viso. Anche l’ispettorato scolastico faceva stato di chiari segni di depressione. L’accusata non avrebbe intravvisto possibili vie d’uscita dalla sua situazione. Nonostante A. fosse, all’epoca, due anni più «anziana» dei suoi compagni, essa aveva notevoli difficoltà in ambito scolastico e relazionale ed appariva estremamente isolata e demoralizzata. Le maggiori difficoltà si riscontravano in particolare nell’ambito degli aspetti astratti e concettuali (act. MPC 11.1.1-0093 e segg.).
È a quest’epoca (gennaio 2007) che risaliva la prima presa a carico psichiatrica presso la Dr.ssa BB. Grazie al trattamento, la problematica migliorava ed A. risultava più serena. Dopo circa un anno, quest’ultima decideva di interrompere le sedute e ciò sebbene durante la terapia, fossero chiaramente emersi nell’accusata pensieri persecutori (act. MPC 11.1.1-0095).
2.2.3 Nel medesimo periodo, l’accusata si innamorava di un ragazzo di origine afgana, richiedente l’asilo, con cui in seguito si sposava e dalla cui relazione, nasceva il figlio CC.; A. aveva a quel momento 18 anni. Anche nel rapporto con il figlio emergevano problemi, non riuscendo essa ad instaurare una relazione naturale con quest’ultimo, problemi che portavano poi all’adozione del piccolo da parte dei nonni materni. Il rapporto coniugale risultava litigioso e violento. Oltre alle implicazioni psicologiche, di per sé già gravi, dovute ai timori suscitati in A. dalle minacce del marito, va posto in risalto che dall’unione con quest’ultimo sorgevano parimenti problemi fisici, dovuti a rapporti non consenzienti. In effetti, l’accusata veniva sottoposta in più occasioni, nel periodo 12 agosto 2013 - 14 marzo 2016, ad interventi chirurgici per complicazioni a livello anale, segnatamente per fistola anale più volte recidivante, con complicanze sotto forma di ascessi e flemmoni, con conseguenti episodi di depressione ed abbattimento (act. MPC 11.1.1-0139 e segg.).
2.2.4 La prima degenza presso la Clinica psichiatrica D. risaliva al periodo 26 luglio 2017 - 9 agosto 2017, quando l’accusata aveva 25 anni, con diagnosi, al momento della dimissione, di disturbo psicotico acuto poliformo con sintomi schizofrenici (ICD-10 F23.1). A. veniva in effetti ricoverata dopo essersi recata presso la Polizia cantonale per segnalare la presenza di telecamere e cimici all’interno del proprio appartamento di Y. e la presenza di voci dialoganti in
tedesco. A seguito di miglioramento, veniva dimessa con l’obiettivo di continuazione della terapia farmacologica e di presa a carico specialistica in modalità ambulatoriale, a cura della Dr.ssa med. DD. (di seguito Dr.ssa DD.; act. MPC 11.1.1-0098). Quest’ultima ha riferito che l’accusata aveva ossequiato agli appuntamenti ed osservato la terapia farmacologica prescritta solo fino a circa metà settembre 2017 (anche se il quadro psicopatologico permaneva caratterizzato da idee deliranti di persecuzione; act. MPC 11.1.1-0099).
La seconda degenza alla Clinica psichiatrica D. si svolgeva nel periodo 5 dicembre 2017 - 17 febbraio 2018 ed era stata imposta con ricovero coatto, ordinato dalla Dr.ssa DD. per disturbo psicotico poliformo con sintomi schizofrenici (ICD-10 F23.1) a seguito del tentato viaggio in Siria dell’accusata, effettuato per raggiungere l’uomo con cui avrebbe avuto contatti via internet e di cui si sarebbe innamorata. A. era stata tuttavia bloccata in Turchia ed aveva potuto fare rientro in Svizzera, grazie all’intervento del Consolato svizzero. Per i medici curanti della Clinica psichiatrica D., l’accusata presentava a quel momento una psicosi non organica non specificata (ICD-10 F29). La diagnosi posta al momento della dimissione, in data 17 febbraio 2018, era di psicosi non organica e non specificata (ICD-10 F29) e di ritardo mentale lieve (ICD-10 F70), con QI pari a 67. A loro giudizio «dall’osservazione clinica e dall’analisi dei test cognitivi e proiettivi si constatava l’incidenza del vivere in una realtà immaginaria caratterizzata da fantasie, dove risulta difficoltoso l’adattamento sociale. I meccanismi di difesa maggiormente utilizzati sarebbero quindi il diniego e l’evitamento su base di una rigidità mentale». Alla luce di tali considerazioni, alla dimissione, veniva programmata una nuova presa a carico psichiatrica, nonché un’attivazione di visite domiciliari da parte dell’équipe infermieristica. Veniva peraltro pure richiesta, in favore dell’accusata e data la situazione, una assicurazione invalidità ed una curatela amministrativa (act. MPC 11.1.1-0104).
2.2.5 A seguito del trasloco di A. nel X., quest’ultima veniva presa a carico dapprima, a partire dal 13 luglio 2018, dal Servizio psicosociale di X. ed in seguito, a partire dal 10 gennaio 2020, dallo studio del Dr. L. nella persona della Dr.ssa med. EE. (di seguito Dr.ssa. EE.; act. MPC 11.1.1-0109).
2.2.6 V’è parimenti da osservare come, a più riprese, sia stata constatata dal personale medico una carenza in merito alla consapevolezza di malattia e capacità critica nell’accusata (act. MPC 11.1.1-0099; 11.1.1-0108; 11.1.1-0110; 11.1.1-0112).
3.
3.1 Il Dr. G. ha effettuato diversi colloqui con l’imputata ed i suoi famigliari, ha proceduto a degli esami psicologici (Test WAIS-R, Test di Rorschach, Test di Appercezione tematica [TAT], Figura Complessa di Rey) ed ha analizzato la documentazione medica reperita (act. MPC 11.1.1-0059, 0060).
3.2 Per giungere alle proprie conclusioni, egli ha soppesato una serie di elementi
emergenti dalla storia dell’accusata ed indicati qui di seguito.
3.2.1 Per il perito, di principio, né l’epilessia (a decorso blando), né la leggera terapia possono avere influito sullo sviluppo cerebrale della peritanda in modo importante. È per contro plausibile che l’asimmetria degli ippocampi fosse espressione di un disturbo genetico e che questa abbia favorito l’insorgere dell’epilessia. Tuttavia, la risonanza magnetica eseguita nel 2021 relativamente agli ippocampi è risultata nella norma e non ha dunque confermato il primo referto; ne discende che risulta praticamente impossibile determinare in quale misura l’attuale condizione psichica dell’accusata sia conseguenza di fattori organici o di altri fattori, eventualmente squisitamente psichici oppure (come con ogni probabilità è il caso) di entrambi (act. MPC 11.1.1-0138).
3.2.2 Il Dr. G. ha posto in rilievo come in proposito non vada trascurato il bisogno di attenzioni (presente indubbiamente nei fatti oggetto del procedimento), esternato dall’accusata già in tenera età ed emerso dalla documentazione pediatrica, laddove veniva annotato che la bambina, per attirare l’attenzione della madre, aveva cominciato a piangere trattenendo il respiro. Neppure, ha proseguito il perito, va tralasciato il fatto che lo sviluppo della personalità di A. abbia conosciuto serie difficoltà, come concretamente emerge dagli atti scolastici che fanno stato di un concreto ritardo mentale, stimato essere, nel 2007, di ben quattro anni. In questo contesto va poi tenuto conto che le difficoltà da lei accusate, sono risultate, non solo in ambito cognitivo ma anche e forse soprattutto, in ambito relazionale. Per il perito, il vissuto di solitudine è pervasivo ed è peggiorato nel tempo, dando probabilmente anche l’avvio ad un «consumo» di contatti virtuali, con la creazione di più di 80 profili Facebook. Al peggioramento hanno contribuito pure gli episodi di «mobbing/bullismo» subiti e raccontati dall’accusata ai medici curanti, così come il rapporto con l’alimentazione (tuttora problematico), con fasi di bulimia e fasi di anoressia (act. MPC 11.1.1-0138).
3.2.3 Se poi il rapporto con il futuro marito può avere costituito, inizialmente, per A. una sorta di rivalsa (secondo le sue affermazioni era un bel ragazzo, desiderato), lo stesso si è rivelato essere infelice, essendo l’uomo violento, manesco, minaccioso ed infedele. Si tratta di elementi suscettibili di lasciare durevoli tracce traumatiche in una persona fragile quale l’accusata era sembrata, fino ai recenti sviluppi. Tra questi elementi rientra pure la fistola anale (conseguenza dei
rapporti imposti dal marito ed eventualmente anche praticati con «clienti»), che ha richiesto numerosi interventi chirurgici (act. MPC 11.1.1-0139).
3.2.4 Nell’indifferenza di A. per il proprio bambino, che quest’ultima considera tra l’altro quale sorta di fratello minore, il perito ha intravvisto inoltre l’espressione evidente e significativa di un deficit emotivo (che si traduce anche in un «difetto morale»). Per il Dr. G. è probabile che il rapporto con la madre, piuttosto teso, abbia condizionato le capacità relazionali ed affettive non meno dei limiti cognitivi (act. MPC 11.1.1-0140).
3.2.5 Quo alla conversione all’Islam, ha asseverato il perito, ad avere affascinato l’accusata non è tanto l’aspetto spirituale (non avendo essa reali conoscenze del Corano e non essendo praticante) e neppure la civiltà che ha dato origine alla sua espansione dall’Arabia, quanto piuttosto la galassia dei movimenti terroristici. Si inseriscono in questo contesto i contatti che A. asserisce di avere avuto via social media con Talebani, Al-Qaïda e con lo Stato Islamico. Il suo approccio risulta (dato lo sviluppo limitato) infantile ed acritico; essa pare essere affascinata dall’incitamento a uccidere gli infedeli nella convinzione di compiere un’azione meritevole. Per il perito, si tratta di incitamenti estremamente generici, che l’accusata ha fatto propri senza minimamente essere in grado di situarli nel testo coranico o di inserirli in un contesto storico. Quest’interpretazione (parziale, limitata e non contestualizzata) ben si concilia con la rabbia e l’aggressività represse che A. ha verosimilmente accumulato e soffocato dentro di sé sin dall’infanzia, come reazione all’evidenza della propria inferiorità intellettiva e, ai tempi della bulimia, anche estetico-fisica e del rifiuto sociale percepito. Possibilmente dunque, per l’accusata l’Islam è diventato uno strumento per esprimere la propria frustrazione, il proprio rancore verso la realtà, il proprio odio (act. MPC 11.1.1-0141).
3.2.6 Per quanto riguarda i fatti del 24 novembre 2020, secondo il Dr. G. nulla induce a credere che siano stati commessi in uno stato diverso da quello in cui abitualmente A. si trovava e che, con tale gesto, quest’ultima cercasse un riconoscimento, quasi un’affermazione della propria esistenza e importanza; in altri termini un riscatto ipercompensatorio a una vita triste, di solitudine, di incapacità relazionale, come mostrato dai testi proiettivi Rorschach e TAT (act. MPC 11.1.1-0142).
3.2.7 Analogo «difetto morale», come nel caso del rapporto con il figlio, è emerso poi per il perito dal distacco (o indifferenza emotiva) e dalla mancanza di reticenza con cui A. ha raccontato della propria attività di prostituzione, nonché dallo scopo dell’esercizio, risiedente nell’acquisto di indumenti di marca o per il finanziamento dell’acquisto di armi per i combattenti dello Stato Islamico. Nella medesima direzione vanno d’altro canto pure l’indifferenza per la disperazione dei genitori per il suo gesto e per le vittime. Secondo il Dr. G., ciò che egli ha definito quale
«difetto morale» non è necessariamente la conseguenza del ritardo mentale, quanto piuttosto un elemento a sé stante, che induce a sospettare la presenza di una componente psicopatica, ovvero di un difetto nella capacità di identificarsi con le emozioni altrui, di stabilire un rapporto empatico, profondo (act. MPC 11.1.1-0142).
3.3 Tenuto conto degli esami effettuati e della storia personale dell’accusata, comprensiva degli elementi sin qui analizzati, il Dr. G. ha concluso anzitutto che l’esame psichiatrico dell’imputata ha messo in evidenza la presenza di una turba psichica.
3.3.1 Per il Dr. G. A. presenta innanzitutto un ritardo mentale di grado lieve.
Il QI globale misurato dal test effettuato dal perito è di 75, superiore al limite (69) che definisce il ritardo mentale. Dalla perizia risulta inoltre che in età scolastica il QI era addirittura di 90. A detta del Dr. G., il peggioramento avvenuto negli anni, con passaggio da 90 a 75, potrebbe essere la conseguenza dello stile di vita condotto, delle privazioni affettive, nonché dei maltrattamenti subiti dall’ex marito e della conseguente depressione, unitamente forse anche ad un uso eccessivo di mezzi di comunicazione audiovisivi e di social media. Nonostante il QI misurato alla peritanda sia superiore al limite che definisce il ritardo mentale, per il perito l’esame clinico depone chiaramente per un ritardo mentale lieve, come già diagnosticato dalle autorità scolastiche a suo tempo (act. MPC 11.1.1-0143).
Tale lieve ritardo mentale non è tuttavia sufficiente a spiegare l’intero quadro psicopatologico dell’accusata. Gli elementi clinici depongono pure per un disturbo psicotico, dato che A. ha presentato anche chiare manifestazioni psicotiche, quali allucinazioni uditive e ideazione persecutoria. Basandosi in particolare sui test effettuati, il perito ha affermato che l’accusata presenta una struttura psicotica molto fragile, con un esame di realtà tutt’altro che saldo, propenso a paure intrusive e con debolezza di facoltà di giudizio. L’emotività fatua ed inadeguata (risatine immotivate) osservata a più riprese, può inoltre far pensare ad una componente ebefrenica. L’incapacità relazionale ed il conseguente, pronunciatissimo isolamento potrebbero esprimere anche una dimensione di autismo e le contraddizioni nel comportamento (da ingenua, fragile, indifesa a arrogante, esigente) sembrano sintomatiche di un’abbozzata scissione (act. MPC 11.1.1-0144).
Secondo il perito, uno scompenso psicotico florido, con sintomi produttivi quali allucinazioni e deliri, risulta probabile in condizioni di stress ed è quello che si è verificato nel luglio 2017, dopo quasi un anno di isolamento dai famigliari. A. risulta inoltre essere molto immatura, sia sul piano emotivo che sul piano cognitivo (act. MPC 11.1.1-0145).
3.3.2 Quanto all’incapacità o scemata imputabilità, il perito ha concluso che A. non era, al momento dei fatti, totalmente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, avendo psicosi e ritardo mentale contribuito in misura determinante a formare il progetto ed il comportamento dell’accusata. Egli ha in effetti precisato che, sebbene il ritardo mentale non sia di per sé tale da precludere la comprensione di un divieto basilare quale «non uccidere», il deficit della capacità di giudizio circa tale divieto decadrebbe davanti al confuso precetto di «uccidere gli infedeli» e alla funzione che il gesto riveste nella sua economia psichica. La coscienza dell’illecito permane; tuttavia l’apparente lucidità nel progettare ed eseguire l’aggressione è, per così dire, l’epifenomeno del disturbo psichico soggiacente, poco visibile (la psicosi) ma potente, così come potente nel contribuire ad inficiare la capacità di giudizio, risulta essere il ritardo mentale (act. MPC 11.1.1-0146).
Tenuto conto di tutti gli elementi e del fatto dunque che l’accusata, consapevole del carattere illecito e decisa, cionondimeno, ad agire, ma all’interno di una dimensione psicotica-debile-immatura, il Dr. G. ha reputato che l’imputabilità di quest’ultima fosse scemata in grado medio (act. MPC 11.1.1-0146).
3.4 Per il perito vi è poi un nesso causale tra la turba psichica dell’accusata ed i reati contestatile, anche se non si tratta di un nesso diretto di causa ad effetto, quanto piuttosto di un condizionamento importante esercitato dalla turba psichica sulla vita emotiva e relazionale e soprattutto sulla capacità di giudizio. Le due componenti tuttavia (ritardo mentale e componente psicotica) non imponevano all’accusata di commettere i gesti a lei imputati. Per la loro commissione è stata necessaria un’adesione della volontà (act. MPC 11.1.1-0147).
3.5 Il Dr. G. ha anche attestato che, nel caso di specie, vi è un fondato pericolo che l’imputata commetta nuovi reati, segnatamente reati contro la persona, motivati da una «malintesa» fede islamica. Sulla base dei test effettuati, il grado di probabilità di recidiva si attesta ad un livello medio. Neppure risulta escluso, ancorché improbabile, che l’accusata possa commettere anche reati di altro genere (ad esempio contro il patrimonio).
Il rischio deriva dal ritardo mentale e dalla grave turba psichica (act. MPC 11.1.1- 0148 e segg.).
3.6 Egli ha pure spiegato che non esiste un trattamento medico per il ritardo mentale, disturbo che potrebbe però trarre benefici da un accompagnamento educativo ed occupazionale. Quanto ai sintomi psicotici, non esiste un trattamento specifico in grado di evitare il rischio che l’imputata commetta nuovi reati. Un trattamento antipsicotico ed eventualmente antidepressivo, potrebbe a suo avviso limitare il rischio di nuovi scompensi psicotici floridi, che però, con ogni probabilità, non
sono la causa degli atti illeciti commessi. Il trattamento, infine, dovrebbe essere molto lungo, di carattere pedagogico, di sostegno e riabilitativo e da effettuarsi in un ambiente protetto (act. MPC 11.1.1-0150).
3.7 L’esame psichiatrico non ha messo in evidenza l’esistenza di sostanze che creano assuefazione se non per quanto attiene alla nicotina, essendo l’accusata forte fumatrice (act. MPC 11.1.1-0151).
3.8 In sunto dunque, sulla base di tutti gli elencati elementi, il perito ha ritenuto che
A. sia affetta da una psicosi schizofrenosimile oligosintomatica, corrispondente, per la codifica ICD-10, ad una psicosi non organica non specificata (F29), sovrapposta ad un ritardo mentale lieve (F70) («psicosi da innesto»). Egli ha invece escluso che A. presentasse, al momento dei fatti, uno scompenso psicotico, nulla facendo pensare ad un’importante alterazione dello stato psichico rispetto a quello abituale (act. MPC 11.1.1-0145).
3.9 Rispondendo ad alcune precise richieste del MPC, il Dr. G. ha completato il suo referto in data 7 maggio 2021 (MPC 11.1.1-0158 e segg.).
3.9.1 Per quanto di importanza ai fini del presente procedimento, egli ha specificato che per psicosi schizofrenosimile oligosintomatica si intende «un tipo particolare della patologia codificata da ICD-10 sotto psicosi non organica non specificata. La schizofrenia (di cui si distinguono quattro tipi: paranoide, ebefrenica, catatonia e simplex) è una psicosi non dovuta a cause organiche conosciute (lesioni o disfunzioni cerebrali), anche se una base genetica, in molti casi, è più che probabile». Per diagnosticare una schizofrenia, ha proseguito il perito, «il quadro clinico deve soddisfare una serie di criteri che in casu lo sono in misura insufficiente oppure non possono essere accertati per un arco di tempo sufficiente. Solo nel 2017 la peritanda ha presentato un quadro psicotico acuto, con perdita dell’esame di realtà, allucinazioni, idee persecutorie; per il resto ha presentato (anche in occasione dell’esame peritale) discreti sintomi compatibili con un disturbo simile alla schizofrenia (nei suoi tipi paranoide ed ebefrenico [cfr. act. MPC 11.1.1-0144, 0145]). Questa valutazione è corroborata dai test di Rorschach e TAT: la struttura psicotica è la base fragile che, in condizioni di stress (anche minimo, nel caso in esame) favorisce l’emergere di veri e propri (seppur discreti, poco appariscenti) sintomi come le tendenze persecutorie, l’affettività inadeguata, l’ambivalenza». Il Dr. G. ha pure affermato che, per quanto attiene al passaggio della personalità dell’accusata da fragile, ingenua ad arrogante e lucida, avvenuto successivamente all’atto di sangue, è possibile che
A. abbia «liberato» la carica oppositiva e aggressiva e consentito in tal modo l’ipercompensazione dell’immagine di sé fragile, debole, svalutata. Non è possibile sapere se l’ipercompensazione sarà duratura o solo temporanea (act. MPC 11.1.1-0159).
3.9.2 Ribadendo che la peritanda dovrebbe idealmente essere collocata in una struttura chiusa, senza avere accesso a strumenti potenzialmente pericolosi, egli ha specificato che dovrebbe poter svolgere attività semplici ed essere seguita e sostenuta sul piano psicologico-educativo-comportamentale da personale qualificato, con possibilità di consultare tempestivamente uno psichiatra- psicoterapeuta non appena si intravvedesse l’opportunità o la necessità di introdurre anche un trattamento psicofarmacologico (act. MPC 11.1.1-0159).
3.10 Interrogato in data 20 luglio 2021, il perito ha confermato le proprie conclusioni ed ha avuto modo di apportare alcune specificazioni alle stesse (act. MPC 12.21- 0008 e segg.).
3.10.1 Di interesse per la presente procedura risulta la sua contestuale descrizione delle caratteristiche di una persona affetta da ritardo mentale lieve, che presenta «delle difficoltà cognitive, che possono non essere tali da impedire, per esempio, di imparare un mestiere semplice e quindi anche essere autosufficiente nelle attività di vita quotidiana. Di solito non è in grado di compiere delle operazioni astratte se non molto semplici, per esempio anche dei piccoli calcoli mentali. Di solito il ritardo mentale ha anche un qualche disturbo del comportamento perché c’è una difficoltà a leggere le proprie emozioni e ancor più quelle degli altri per cui ci possono essere dei comportamenti inadeguati soprattutto nel rapporto interpersonale» (act. MPC 12.21-0009).
3.10.2 Il perito ha pure avuto modo di precisare che le due patologie individuate (lieve ritardo mentale e psicosi) sono concomitanti. In altre parole, a suo parere, l’una non ha innescato l’altra (act. MPC 12.21-0010).
Quanto all’imputabilità scemata di livello medio, il Dr. G. ha specificato come l’accusata non sia in grado di avere una percezione della realtà adeguata e ciò, prevalentemente, a causa del ritardo mentale. Essa sarebbe capace di immaginarsi una realtà praticamente inesistente e, all’interno di questa realtà, sviluppare il suo modo di capire e di volere. A detta del perito, A. non è in grado di premeditare come una persona normale, ma nei limiti delle sue capacità l’ha fatto: si tratta della premeditazione di una persona ritardata (act. MPC 12.21- 0012).
L’importanza, messa in risalto dalla difesa dell’accusata, per quest’ultima di
«passare» per una terrorista e non per una pazza, deriva, a mente del perito, dal comportamento aggressivo (dimostrato dai test), generato a sua volta dalle frustrazioni e dal disadattamento infantile (act. MPC 12.21-0013).
Il perito ha infine osservato come una misura terapeutica, in aggiunta all’esecuzione della pena, dovrebbe durare almeno tre anni (act. MPC 12.21- 0011).
4. A seguito della somministrazione di una blanda terapia farmacologica, il difensore di A. ha notato in quest’ultima un cambiamento nell’atteggiamento e nella personalità degno di nota (e positivo), motivo per il quale è stata ordinato, come detto, un complemento di perizia affidato alla Dr.ssa H.
4.1 La terapia farmacologica è stata somministrata inizialmente in maniera coatta durante il periodo di carcerazione; il comportamento tenuto nell’ultimo periodo era in effetti andato peggiorando ed aveva imposto il passaggio a tale misura terapeutica.
4.2 Analizzata la perizia del collega Dr. G. e gli atti in essa contenuti, con particolare attenzione ai risultati dei test effettuati, sentita l’accusata in due diverse occasioni e la Dr.ssa med. FF. (medico psichiatra aggiunto delle Strutture carcerarie, di seguito: Dr.ssa FF.), la Dr.ssa H. ha espresso le proprie conclusioni nel documento di data 30 marzo 2022 (act. MPC 11.1.5-0037), con un breve complemento di data 12 aprile 2022 (act. MPC 11.1.5-0060). Essa ha inoltre allestito un aggiornamento, su richiesta della Corte, in data 28 luglio 2022 (act. SK 15.662.005-0012). Il referto del 30 marzo 2022 è stato allestito circa un anno dopo la perizia del Dr. G., segnatamente dopo un anno di carcerazione e di contemporanea presa a carico psichiatrica.
4.3 La Dr.ssa H. ha confermato la presenza di una turba psichica, ponendo quale diagnosi una psicosi non organica non specificata (F29) che potrebbe evolversi in un disturbo schizotipico o schizoaffettivo (F21) ed un ritardo mentale lieve (F70) (act. MPC 11.1.5-0042, 0051, 0053).
4.3.1 Essa ha messo in rilievo come, sebbene la posizione della peritanda relativamente ai fatti imputatili sia rimasta sostanzialmente invariata, è parsa invece evolvere la descrizione del contesto e la valutazione delle conseguenze. Nella perizia si legge: «La Signora A. continua a non esprimere rimorsi per il gesto compiuto che descrive nei particolari. Suppone che lo Stato Islamico non sia pienamente soddisfatto perché l’operazione non è stata portata a termine completamente (non ha avuto abbastanza forza per tagliare la testa ed esporla come nei filmati). Ribadisce che rispetto ai miscredenti esistono come sole possibilità la conversione o la morte. La peritanda riferisce che l’attentato doveva essere compiuto con altri tre jihadisti, il “capo” e due altri uomini di 18 e 20 anni: uno di essi avrebbe dovuto avere una pistola, un altro avrebbe dovuto agire a mani libere e il terzo avrebbe dovuto filmare il tutto. La peritanda dice che il contatto con il gruppo che ha sede a Y., è stato favorito da una “sorella” di UU. La signora A. precisa che in un primo tempo il capo non l’avrebbe voluta perché donna. È ancora arrabbiata che i due ragazzi più giovani (“delle new entries”), nonostante avessero giurato, non si siano sentiti di partecipare all’attentato. In particolare, uno di loro sarebbe andato da lei la sera prima per comunicarle la sua volontà di ritirarsi dall’azione. Nonostante non metta in discussione le ragioni
del suo agire, la peritanda riconosce di “avere fatto qualcosa contro la legge svizzera e di doverne quindi “pagare i debiti”. Ha intenzione di lavorare appena può per risarcire la vittima. Si sottoporrà a quello che sarà deciso dal giudice, a cui riconosce una “gran potestà” anche se inferiore a quella di Allah e a cui farà una dichiarazione al momento del processo di cui non vuole dire di più» (act. MPC 11.1.5-0051/0052).
4.3.2 Per la Dr.ssa H., le considerazioni della perizia del 2021 del Dr. G. sono essenzialmente da confermare, anche se, l’introduzione di una terapia neurolettica e il quadro contenitivo del carcere, hanno messo in evidenza una componente legata all’umore più importante che in passato, con un passaggio verso il polo positivo. Il quadro diagnostico potrebbe, a suo parere, evolvere nel tempo verso un disturbo schizotipico o schizoaffettivo, categorie diagnostiche che appartengono allo stesso gruppo della psicosi non organica e si inseriscono nel gruppo più largo dei disturbi schizofrenici, il cui approccio terapeutico ha come obiettivo di ristabilire al meglio il contatto con la realtà e un comportamento funzionale e adeguato.
Il quadro clinico dell’accusata resta, secondo la Dr.ssa H., dominato dalla semplicità di pensiero, che si traduce segnatamente in ragionamenti stereotipati, difficoltà a condurre un’analisi approfondita degli eventi e deficit dell’intelligenza emotiva (mancanza di empatia). Verosimilmente, nel caso concreto dell’accusata, si tratterebbe di un’alterazione del funzionamento cognitivo del soggetto più che di un deficit congenito tipo ritardo mentale, ciò che spiegherebbe, come già rilevato nella perizia del Dr. G., il valore QI risultato dai test effettuati e di per sé incompatibile con la diagnosi di ritardo mentale lieve (act. MPC 11.1.5-0053).
4.3.3 Per quanto attiene al rischio di recidiva, la Dr.ssa H. ha rilevato come l’accusata non abbia cambiato posizione rispetto alla sua adesione al gruppo Stato Islamico, né abbia sviluppato un sentimento di colpa o di pentimento. L’adesione all’ideologia è superficiale e affettiva, più che culturale e cosciente, con un sentimento di appartenenza al gruppo forte. Essa sente propria la missione di portare l’Islam nel mondo come «religione della retta via».
Per la perita è però anche emersa una progressiva maggior apertura al contatto con le altre detenute ed un comportamento più prosociale. A questo riguardo, la Dr.ssa H. ha riportato che A. ha investito la formazione di informatica manifestando un inizio di adesione all'approccio terapeutico, di cui riconosce i benefici.
Secondo la Dr.ssa H. il rischio di recidiva resta non di meno medio-alto (act. MPC 11.1.5-0054).
4.3.4 Il 12 aprile 2022 la perita ha poi specificato, su richiesta del MPC, che il rischio di recidiva non è riconducibile alla personalità dell’autrice in senso stretto. A suo parere, anche se il ritardo mentale lieve non è di per sé modificabile, lo sviluppo psico-cognitivo deficitario che vi è associato può essere influenzato positivamente da misure educative e di riabilitazione (alcune già in atto: corso di informatica, colloqui con gli operatori, regole del carcere, ecc.) che potrebbero permettere nel tempo alla peritanda un miglior funzionamento. Sulla base delle precedenti considerazioni, la Dr.ssa H. ha ritenuto che un trattamento stazionario in ambito chiuso, ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, possa essere una misura adeguata e proporzionata (act. MPC 11.1.5-0060).
4.4
4.4.1 Rispondendo ai quesiti peritali formulati dal MPC, la Dr.ssa H. ha dunque in sunto affermato che non esiste un trattamento farmacologico per il ritardo mentale, mentre per il disturbo psicotico la terapia instaurata (neurolettici e ansiolitici) risulta adeguata e ben tollerata. Al trattamento farmacologico è necessario associare, in ambito chiuso, un approccio (a lungo termine) multidisciplinare di tipo psico-educativo e formativo che permetta alla peritanda di sviluppare competenze sociali più adattive.
Essa ha riportato come l’accusata abbia fiducia nei curanti ed apprezzi i colloqui, traendone un beneficio. Sebbene la coscienza di malattia sia piuttosto parziale, essa è disposta a sottoporsi a un trattamento, il quale avrebbe comunque delle possibilità di successo anche se ordinato contro la sua volontà.
Il rischio di recidiva permane medio-alto e risulta difficile anticipare il risultato che il trattamento potrà avere, tenuto conto anche del fatto che la coscienza di malattia è molto parziale e che il lavoro sul delitto stesso non è ancora cominciato. L’apertura osservata a seguito del trattamento farmacologico e sostenuta dai colloqui è un inizio la cui evoluzione dovrà essere valutata sul lungo periodo.
Per la perita, un trattamento stazionario in base all’art. 59 CP risulta essere la misura più adeguata, trattamento che potrebbe venire effettuato presso lo stabilimento penitenziario di GG. (BE) o in uno dei reparti di HH. (GE) (act. MPC 11.1.5-0055).
4.4.2 Il rischio, per finire, che l’accusata commetta nuovi reati, analogamente a quanto perpetrato, esiste. Non si può però affermare che le misure terapeutiche stazionarie sarebbero destinate a fallire (act. MPC 11.1.5-0056). A tal proposito, la Dr.ssa H. ha spiegato nel complemento di data 12 aprile 2022 che «il decorso della patologia psicotica di cui soffre la peritanda si è rivelato sensibile agli approcci terapeutici e alla terapia farmacologica ed ha permesso l’accettazione della presa a carico, una diminuzione del vissuto persecutorio e un cambiamento
del tono dell’umore […]. La peritanda si è dimostrata sensibile anche al confronto con le regole del carcere che hanno permesso una revisione del suo comportamento» (act. MPC 11.1.5-0060).
4.5 Le conclusioni della Dr.ssa H., quanto alla diagnosi, al rischio di recidiva ed alle possibili misure, sono state condivise dal Dr. G., chiamato ad esprimersi in merito dal MPC. In detto contesto, quest’ultimo ha pure espresso una certa preoccupazione per il fatto che, nonostante il periodo trascorso, l’accusata non abbia cambiato posizione rispetto alla sua adesione al gruppo Stato islamico, non abbia sviluppato alcun senso di colpa e non abbia manifestato pentimento (act. MPC 11.1.1-0173-0175).
Di comune accordo con la Dr.ssa H., egli ha confermato che un trattamento stazionario in ambito chiuso ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP, possa essere una misura adeguata e proporzionata per il caso di specie. I cambiamenti mostrati da
A. sono in effetti prevalentemente di ordine affettivo (con miglioramenti del tono dell’umore), mentre è rimasto invariato il piano cognitivo ed autocritico. Per il perito il trattamento farmacologico ha dunque potenzialità limitate, ma va indiscutibilmente prolungato «sine die» sotto controllo regolare e, date le caratteristiche dell’accusata, può avvenire soltanto in ambiente chiuso (act. MPC 11.1.1-0176).
5.
5.1 Nell’aggiornamento del 9 agosto 2022, a seguito di due colloqui effettuati con l’accusata in data 23 luglio 2022 e 6 agosto 2022, il Dr. G. ha, fra l’altro, osservato: «Lo status, in questi colloqui, non è meno inquietante che nei precedenti. L’imputata appare un po’ più vivace di allora (si potrebbe dire che è più sicura di sé, più baldanzosa), ma non appare in nulla migliorata per quanto riguarda la lucidità del pensiero e la capacità di auto-critica. Dal punto di vista prognostico tutto ciò, naturalmente, è preoccupante». Le osservazioni effettuate lo portano a confermare «in toto» il contenuto del referto peritale 23 febbraio 2021. Per il perito, l’unica possibile variazione (più a livello accademico che diagnostico) è data dal persistere di riferimenti a contatti non meglio precisati, fattore che potrebbe essere «frutto di una fantasia ipercompensatoria che sta evolvendo in una sindrome delirante persistente (parafrenia)» (act. SK.15.661.004 e segg.).
5.2 In sede dibattimentale, il Dr. G. ha interamente confermato il contenuto del referto peritale e dei complementi da lui redatti.
5.2.1 In particolare, egli ha evidenziato come le due componenti associate, ritardo mentale lieve e componente psicotica, portano ad un risultato che può essere
definito quale «tempesta perfetta». Per conseguenza, il trattamento applicabile risulta difficile e complicato, ciò che peraltro già è emerso a distanza di breve tempo dall’avvio della terapia farmacologica, terapia i cui concreti risultati sin qui ottenuti, appaiono esigui, nella misura in cui vi è stato qualche miglioramento, ma solo parziale (act. SK.15.771.003).
5.2.2 Per quanto attiene al ritardo mentale lieve, quale difficoltà cognitiva non trascurabile, egli ha poi precisato di avere privilegiato l’esame clinico a quello testistico, anche se il risultato cui si sarebbe giunti basandosi su quest’ultimo, segnatamente di funzionamento intellettivo limite, costituirebbe unicamente una distinzione a livello accademico.
Un deficit intellettivo comporta in genere per chi ne soffre difficoltà di apprendimento. Non necessariamente invece esso comporta una difficoltà a relazionarsi con gli altri, segnatamente con i coetanei, ma nel caso di A. anche questa componente risulta data. Ne consegue che vi è il rischio di essere scherniti ed emarginati e di sviluppare sentimenti di inadeguatezza e di inferiorità, unitamente a dei vissuti di isolazione e di solitudine. Nei casi in cui l’isolamento non è molto forte, vi è la possibilità di svolgere un apprendistato in attività semplici.
Egli ha spiegato le differenze fra i QI emerse dagli atti con eventualmente una differenza del test somministrato; l’ultima revisione ha in effetti portato il test ad un livello più difficile, mentre la versione precedente era meno esigente. Una diversa sensibilità dello psicologo è pure un elemento che può essere preso in considerazione, così come il fatto che «facendo il test qualcosa si impara» (act. SK.15.771.004).
5.2.3 Egli ha poi pure confermato che la turba psichica individuata è quella di psicosi schizofrenosimile oligosintomatica (psicosi non organica non specificata; F29 in base alla codifica ICD 10). Per il perito, non è possibile diagnosticare per A. una schizofrenia, in quanto i criteri per la stessa non risultano sufficientemente adempiuti e non possono essere accertati per un arco di tempo sufficiente; si tratta ad ogni modo di un problema accademico, il disturbo di cui l’accusata soffre essendo comunque simile. Una diagnosi di schizofrenia dovrebbe prescindere da altri disturbi come il ritardo mentale. Inoltre i sintomi dovrebbero essere presenti per almeno sei mesi. Al momento della perizia vi erano, sì, state delle allucinazioni, ma per un periodo inferiore ai sei mesi. Allo stato attuale, sembra che i sintomi permangano e la diagnosi potrebbe essere rivalutata, ma si rimarrebbe comunque nello spettro dei disturbi schizofrenosimili (act. SK.15.771.005).
5.2.4 Venendo alla scemata imputabilità di grado medio, per il Dr. G. essa risulta data non solo per i fatti del 24 novembre 2020, ma pure per gli ulteriori reati di cui l’imputata è accusata, segnatamente per la violazione dell’art. 2 della legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico» (reato ipotizzato per il periodo 7 ottobre 2020 - 24 novembre 2020) e per esercizio illecito della prostituzione (reato ipotizzato per il periodo 2017 - 2020). La turba psichica è data, come visto, dal ritardo mentale lieve e dalla psicosi; mentre il ritardo mentale lieve è stato presente sin dall’infanzia, la psicosi è stata diagnosticata al più tardi nel 2017. È dunque possibile far risalire la ridotta imputabilità anche ai periodi citati. Il perito ha concluso che, pur trattandosi di reati diversi, in base agli elementi a sua disposizione non si andrebbe in ogni caso al di là di una scemata imputabilità di grado medio (act. SK.15.771.010).
5.2.5 Per quanto attiene al nesso causale, definito indiretto in sede di perizia, egli ha spiegato che non è stato un gesto impulsivo che possa essere messo in connessione con una crisi psicotica acuta, dovuta ad esempio ad uno stress eccezionale o ad intossicazione. Il disturbo c’era da parecchio tempo e il gesto commesso non ha richiesto un’esacerbazione. Il reato non è, in questo senso, la conseguenza diretta di un’esplosione psicotica o di un’impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento (act. SK.15.771.006).
5.2.6 Circa il rischio di recidiva, il Dr. G. ha convenuto, con la Dr.ssa H., che esso, in assenza delle misure necessarie, risulta medio-alto e verte piuttosto sui reati contro la persona (act. SK.15.771.007).
5.2.7 Il perito ha concluso confermando l’adeguatezza del trattamento stazionario in ambito chiuso (ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 CP). Egli ha nuovamente precisato che il ritardo mentale non è di per sé curabile, ciò che costituisce una pesante ipoteca sulla prognosi. La terapia farmacologica instaurata recentemente non può ancora essere valutata nella sua efficacia; un beneficio vi è stato, ma più che altro a livello della timia, nel senso che la peritanda stessa sta meglio, non è più depressa, è più baldanzosa. L’accusata non ha per contro sviluppato una critica di malattia o una capacità di giudizio migliore ed egli dubita che vi riuscirà. La terapia dovrebbe dunque essere ordinata a tempo indeterminato, e valutata periodicamente al fine di stabilire se vi sono cambiamenti sostanziali.
Sulle strutture che possono entrare in considerazione, il perito ha ritenuto che, se fosse possibile integrarla in un percorso lavorativo adeguato, anche il Penitenziario cantonale potrebbe risultare adeguato. Un trasferimento alle strutture HH. o GG. richiederebbe all’imputata l’adattamento ad un ambiente nuovo e l’apprendimento di una nuova lingua, ma è una possibilità; tutte e tre le strutture, in sunto, sono adeguate (act. SK.15.771.008).
Il Dr. G. ha ritenuto che non sia possibile, allo stadio attuale, affermare che la misura terapeutica stazionaria sarebbe destinata a fallire, poiché la componente psicotica potrebbe migliorare, anche se ha l’impressione che la stessa abbia delle radici piuttosto profonde e che si sia attestata nel corso degli ultimi tempi, dal 24 novembre 2020 (act. SK.15.771.009).
5.2.8 A domanda della difesa di A., il perito ha ribadito di intravvedere una media (ma non oltre) scemata imputabilità anche per il reato di violazione all’art. 2 legge «Al- Qaïda» e «Stato islamico» imputato all’accusata, nonostante si tratti di un reato intellettuale. Egli ha specificato che tutto l’atteggiamento di A. è determinato da una sua particolare ed inadeguata valutazione dei dati della realtà; lo scenario in cui essa si è calata è largamente, ma non completamente fantastico. Da qui la scemata imputabilità di grado medio e l’esclusione di una totale incapacità (act. SK.15.771.010).
Sempre su domanda dei difensori, egli ha riconfermato che i fattori di stress ambientali (quali ad esempio l’isolamento) possono peggiorare la situazione, con manifestazioni psicotiche, sviluppo di un’ideazione persecutoria e di allucinazioni. Per quanto attiene invece alla dismissione di farmaci, il perito ha affermato di non credere ad un concorso di tale fattore, poiché l’attuale assunzione ha mostrato qualche differenza unicamente a livello di umore e non di ideazione, aggiungendo che se mai vi è stata concorrenza della sospensione dei farmaci, la stessa è in percentuale molto minoritaria (act. SK.15.771.011- 013).
In merito all’ipotesi effettuata dalla Dr.ssa H. dell’evoluzione del quadro diagnostico verso un disturbo schizoaffettivo (act. SK.15.662.009), il Dr. G. ha spiegato che la stessa poteva, a suo avviso, essere presa in considerazione dopo l’introduzione della terapia farmacologica. Tuttavia, avuto riguardo alla successiva evoluzione, egli non la prenderebbe più in considerazione; in ogni caso nulla muterebbe per rapporto al grado di scemata imputabilità (act. SK.15.771.014).
5.3 Basandosi su un colloquio effettuato nel mese di luglio 2022 con l’accusata ed uno svolto con la Dr.ssa FF., la Dr.ssa H. ha aggiornato la Corte con scritto del 28 luglio 2022 riferendo, in sintesi, che A. ha interrotto i corsi di informatica poiché non le interessavano più e non ha ripreso ulteriori formazioni, mentre ha, per contro, fatto domanda per poter lavorare. Essa non riceve visite dall’esterno. Sebbene la presa a carico da parte del servizio psichiatrico delle Strutture carcerarie continui, l’accusata le ha riferito di avere interrotto la terapia, a fine febbraio 2022, all’insaputa dei curanti, per riprenderla a maggio 2022 (in forma iniettabile), quando ha ricominciato a sentirsi triste (act. SK.15.662.008).
Dall’esame psichiatrico è emerso che A. costruisce (rispettivamente continua a costruire) il suo sentimento di identità intorno alla sua appartenenza ad un gruppo terrorista. Non riferisce di allucinazioni, ma si constata un aumento dell’interpretatività («forse la Procuratrice fa degli scherzetti per vedere se sono musulmana e chiede di mettere della carne di maiale nei miei piatti»). Non esprime ideazione suicidaria né autolesiva (act. SK.15.662.009).
Le considerazioni del complemento di marzo 2022 restano essenzialmente valide, con un quadro diagnostico che sembrerebbe evolvere verso un disturbo schizoaffettivo (l’obiettivo terapeutico rimanendo quello di rendere il contatto solido con la realtà), così come invariata resta la posizione dell’accusata verso il gesto compiuto, per il quale non esprime rimorsi. È chiaro per lei che ha commesso qualcosa che va «contro la legge svizzera» e che dovrà «pagarne i debiti». Ha intenzione di lavorare, appena possibile, per risarcire la vittima, per la quale però non prova alcuna empatia. A. continua con la preghiera e la lettura del Corano; ha pure seguito il periodo di Ramadan. Essa ha diminuito i contatti con le co-detenute da quando le tre persone con cui aveva legato sono andate via, ciò che le causa tristezza. Da qualche tempo ha di nuovo chiesto di svolgere il passeggio da sola. La perita ha poi riportato che, durante il colloquio, A. ha pianto ripensando agli abusi subiti dal marito e ribadito di avere simulato le voci nel passato per poter ottenere l’invalidità (act. SK.15.662.010).
Risultando per il resto la situazione invariata, la perita ha riconfermato nello scritto menzionato le proprie conclusioni, segnatamente quanto all’idoneità ed alla proporzionalità, nel caso di specie, di un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP (act. SK.15.662.011).
5.4 Anche la Dr.ssa H. ha confermato, in aula, le conclusioni contenute nei complementi di perizia più volte menzionati.
5.4.1 Dopo aver precisato che da un punto di vista diagnostico il suo referto peritale non presenta differenze sostanziali rispetto a quello del Dr. G., la Dr.ssa H. ha fatto presente di aver constatato – a seguito dell’introduzione di una terapia farmacologica e della permanenza in un contesto più inquadrante, quale è il carcere – alcuni margini di cambiamento in A. (integrazione di un percorso formativo, costruzione di legami con altre detenute, sensibilità alle sanzioni disciplinari). Non di meno, ha proseguito la perita, nell’imputata non si è riscontrata alcuna evoluzione dal punto di vista della consapevolezza e della coscienza del delitto in quanto situazione problematica. In altre parole, la considerazione di quanto successo non è per nulla cambiata e non si denotano fenomeni di rimorso o pentimento.
5.4.2 La Dr.ssa H. ha riferito altresì di un leggero cambiamento dal punto di vista diagnostico, che la ha condotta a considerare, in aggiunta al disturbo psicotico
ed al ritardo mentale lieve, anche una componente più affettiva, da cui l’evoluzione verso un disturbo schizoaffettivo. Si tratta comunque, per la perita, di una distinzione tecnica che nulla muta nella sostanza (act. SK.12.772.003).
5.4.3 Quest’ultima ha quindi ribadito l’idoneità del trattamento stazionario in ambito chiuso, in base all’art. 59 cpv. 3 CP, trattamento che dovrebbe protrarsi per un lungo periodo, anche se risulta difficile quantificare in modo preciso lo stesso. Non è inoltre oggi possibile affermare che la misura terapeutica sia destinata a fallire (act. SK.12.772.004).
Richiesta ad esprimersi sull’adeguatezza delle strutture da prendersi in considerazione per il trattamento, la perita ha affermato che è importante potere usufruire di una struttura che offra una presa in carico multidisciplinare. A suo parere, tenuto conto di tutti gli aspetti, GG. e HH. possono essere raccomandati. La lingua è senza dubbio un elemento importante, anche se, indipendentemente dalle conoscenze linguistiche dell’accusata, vi sono, a suo avviso, adattazioni possibili che permettono un buon inserimento.
Essa ha infine confermato che il rischio di recidiva rimane medio-alto (act. SK.12.772.004).
6.
6.1 Di seguito, verranno esaminati i rapporti delle Strutture carcerarie presenti agli atti.
6.1.1 Dallo scritto della Dr.ssa FF. di data 11 agosto 2021, all’attenzione del MPC quale aggiornamento sullo stato dell’accusata, si evince che «lo stato psichico si è mantenuto pressoché invariato durante i mesi, si evidenziano spunti persecutori con andamento oscillante […] non si esclude anche la presenza di fenomeni allucinatori […]. L’umore appare neutro, ma l’affettività risulta assente e gravemente coartata […]. In aggiunta a un disturbo afferente alla sfera psicotica si rileva un certo grado di povertà cognitiva, il pensiero risulta molto concreto, povero e infantile. La critica di malattia è assente e l’esame di realtà compromesso. Recentemente ha accettato l’introduzione di una terapia neurolettica con olanzapina 5 mg i cui benefici sono ancora in corso di valutazione essendo trascorsi solo pochi giorni» (act. MPC 6.1-0272).
6.1.2 Detto rapporto è stato integrato dalla comunicazione di data 14 febbraio 2022, nel quale la Dr.ssa FF. ha affermato che «lo stato psichico nel corso del tempo è andato incontro ad un peggioramento, la paziente che non era mai stata completamente compliante con l’assunzione della farmacoterapia ha iniziato a presentare crisi di angoscia sempre più marcate e subentranti, pertanto a fine dicembre si sono verificati gli estremi per imporre l’assunzione della farmacoterapia. Dopo iniziale resistenza, la paziente ha constatato un netto
beneficio sullo stato psichico, che ad oggi permane stabile e decisamente migliorato. La sintomatologia psicotica risulta ben controllata, non sembrano essere più presenti dispercezioni, è assente l’angoscia endopsichica, anche l’ideazione delirante di tipo persecutorio risulta contenuta, il tono dell’umore è migliorato, attualmente si osserva una moderata elevazione verso il polo positivo senza tuttavia avere uno stato maniacale. Il miglioramento clinico ha avuto ripercussioni positive anche a livello comportamentale per cui la paziente ha iniziato a desiderare il contatto con gli altri, recentemente ha iniziato a fare il passeggio in comune con le altre detenute e espresso il desiderio di iniziare a partecipare al corso di informatica, dove verrà inserita a breve. Ad oggi assume regolarmente la terapia riconoscendone il beneficio. Terapia attuale: Haldol 10 mg/die, Temesta 5 mg/die, Abilify 5 mg/die» (act. MPC 6.1-0303).
6.2 Da segnalare inoltre che in data 27 luglio 2022 la Corte ha richiesto al Servizio medico psichiatrico delle Strutture carcerarie di potere avere un aggiornamento sulla terapia farmacologica somministrata all’accusata e sugli effetti esplicati su quest’ultima. Dalla risposta di data 2 agosto 2022 si evince come, a mente della Dr.ssa FF., le condizioni dell’accusata risultavano globalmente migliorate. Ciononostante permangono sintomi residui ed una totale assenza di consapevolezza della malattia. L’iniziale desiderio, di maggiore contatto con le altre detenute, manifestato per un certo periodo dall’imputata, risulta sfumato ed il peggioramento clinico è subentrato a seguito della sospensione da parte di A. della terapia (act. SK.15.231.7.004).
6.3 Sempre il 27 luglio 2022, dando seguito ad una richiesta della difesa di A., la Corte ha invitato le Strutture carcerarie a trasmettere un aggiornamento circa le condizioni di carcerazione dell’accusata, corredato da fotografie, in particolare sul regime ed il luogo di detenzione, sulla tipologia della cella, le ore ed il luogo di passeggio, le ore trascorse al di fuori della cella per altre attività, sulla possibilità di interazione con altre detenute e di risocializzazione, nonché sulle limitazioni imposte alla libertà religiosa.
Nella relativa presa di posizione del 10 agosto 2022 si legge che A. ha la possibilità di effettuare due ore di passeggio al giorno, oltre a due ore supplementari, fuori cella, durante il fine settimana, in compagnia di co-detenute, di effettuare formazioni, colloqui mensili (sette ore settimanali) e telefonate (cinque ore settimanali); si tratta tuttavia di opportunità che l’imputata utilizza in maniera limitata. Dall’inizio del regime ordinario, essa non ha in effetti ricevuto alcuna visita e non ha effettuato alcuna telefonata privata. Per quanto attiene all’aspetto religioso, all’accusata è stato concesso un regime alimentare coerente con la sua fede, mentre non vi sono limiti quanto ad orari o modalità relativamente alla preghiera. Le sono pure state consegnate magliette leggere munite di
cappuccio (appositamente confezionate), che essa utilizza, unitamente alla mascherina, per dissimulare il volto (act. SK.15.231.7.002).
7.
7.1 Come visto, la difesa si è espressa ampiamente sul referto peritale e sui complementi del Dr. G., nonché sulle affermazioni di quest’ultimo al dibattimento (cfr. supra lett. Zf e Zi). In sunto essa ha criticato il riferimento da parte del perito alla premeditazione, argomento che non gli competerebbe e per il quale egli si sarebbe «lasciato turlupinare» dall’accusata. Essa ha osservato poi, contrariamente a quanto sostenuto dal perito, che la dismissione dei farmaci da parte dell’accusata avrebbe giocato un ruolo sostanziale sul comportamento tenuto da quest’ultima, sfociato nell’aggressione del 24 novembre 2020. Per la difesa inoltre, vi sarebbero sufficienti elementi (fattuali e temporali) per potere – oggi – diagnosticare per A. una vera e propria schizofrenia paranoide. Il difensore di A. ha dipoi preteso che per il reato di cui al capo d’accusa 1.2 (violazione dell’art. 2 alla legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico»), la sua assistita sia da ritenere totalmente incapace, trattandosi di un reato intellettuale (cfr. act. SK.15.721.166 e segg.).
7.2 Posto che già si è detto ampiamente in merito alla premeditazione (cfr. supra consid. VIII, 4.1 e segg.) e che, come visto, siffatta linea argomentativa della difesa non ha trovato accoglimento presso la Corte, è a titolo puramente abbondanziale che il Collegio giudicante si è chinato sulle critiche mosse a tal proposito al perito giudiziario.
Venendo dunque al referto del 23 febbraio 2021, emerge dallo stesso che è nel contesto del quesito peritale relativo all’incapacità o scemata imputabilità (art. 19 CP) che il perito accenna alla premeditazione (act. MPC 11.1.1-0146-0147). Rispondendo a tale quesito, il Dr. G. ha dapprima spiegato che il ritardo mentale dell’imputata non è tale da precludere la comprensione di un divieto basilare quale «non uccidere», precisando tuttavia che, a causa della psicopatologia («che le preclude la possibilità di valutare approfonditamente questioni complesse e di giudicarle convenientemente») questo divieto decade davanti al confuso precetto di «uccidere gli infedeli». Sempre in questo contesto egli ha chiarito che la pianificazione del gesto, le riflessioni ed i sopralluoghi sono il riflesso di una lucidità solo apparente, poiché tale lucidità è in realtà
«l’epifenomeno» (o sintomo collaterale) del disturbo psichico soggiacente. Avendo pertanto psicosi e ritardo mentale contribuito in misura determinante a formare il progetto e il comportamento, egli è pervenuto alla conclusione che l’accusata non era, al momento dei fatti, totalmente capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, ritenendo appunto un’imputabilità scemata in grado medio. Le considerazioni espresse dal perito appaiono, contrariamente all’assunto della difesa, del tutto pertinenti in virtù del
contesto nel quale si trovano e del fatto che il perito si è fondato su elementi emersi dagli atti del procedimento, motivo per cui tale censura cade nel vuoto.
7.3
7.3.1 Per la difesa poi, la dismissione della terapia farmacologica prescrittale dallo studio del Dr. L., presso il quale era in cura, avrebbe avuto un influsso sull’atto commesso il 24 novembre 2020. A supporto di tale tesi, il difensore di A. ha ricordato come già nel 2017, alcune settimane dopo avere interrotto l’assunzione dei farmaci (antipsicotici e contro la schizofrenia), A. avesse riportato presso la Polizia di Y. di sentire delle voci in tedesco. È proprio in quel periodo che si sarebbe innamorata di una combattente jihadista e che avrebbe deciso di raggiungerlo per sposarsi e iniziare a combattere per lo Stato Islamico. Sia il fratello che la madre dell’accusata avrebbero inoltre riferito di ritenere che la cessata assunzione dei farmaci abbia influito sull’accaduto. La difesa ha pure ricordato come durante la prima metà del 2020 A., periodo in cui assumeva i farmaci, non parlasse di religione e come la situazione sembri essere mutata a partire dal mese di luglio 2020, quando l’accusata è riuscita a convincere lo psichiatra curante a modificare la sua terapia, lamentando forti effetti collaterali. La terapia controllata costituita da iniezioni ogni 28 giorni presso lo studio medico, è stata sostituita da una terapia non controllata, prevedente l’assunzione per bocca di compresse di Reagila. Dal materiale sequestrato presso l’appartamento dell’imputata, risultano dei blister del suddetto farmaco, con alcune pastiglie mancanti, ciò che sarebbe indiziante di un’assunzione iniziale poi cessata completamente, come riferito dall’accusata, e che sarebbe compatibile con gli esiti dell’esame tossicologico, che non ha rilevato la presenza del principio attivo del farmaco. La situazione parrebbe essere ulteriormente peggiorata con l’interruzione dei rapporti regolari con la famiglia negli ultimi due mesi, dovuta al Covid (cfr. act. SK. 15.721.198 e segg.).
7.3.2 Dalla disamina degli atti emerge in effetti che, come rilevato dalla difesa, A.
avesse interrotto l’assunzione dei farmaci prescrittile dal Dr. L. e dalla Dr.ssa EE.
Non si evince, per contro, che tale dismissione sia stata rilevante concausa del passaggio all’atto da parte dell’accusata. Nel referto peritale di data 23 febbraio 2021, il Dr. G. ha indicato che «non rilevante sembra essere stata la mancata assunzione della psicofarmacoterapia prescritta» (act. MPC 11.1.1-0145), aggiungendo che nulla fa pensare ad un’importante alterazione dello stato psichico rispetto a quello abituale della peritanda (act. MPC 11.1.1-0145), aspetto ribadito nel suo verbale del 20 luglio 2021 (act. MPC. 12.21.-0010 e 0012). Tale assunto è stato confermato anche durante il dibattimento dal perito, che, su domanda della difesa, ha dichiarato che fattori di stress quale l’isolamento possono dare luogo ad un peggioramento della situazione ed a manifestazioni psicotiche, ma non la cessazione dell’assunzione di psicofarmaci. La differenza
dello stato con o senza farmaci (a differenza di persone affette da schizofrenia) non è così marcata nell’accusata. Egli ha pure ricordato che, in base a quanto riferito dalla curatrice II., fino al momento dell’aggressione, l’accusata era apparsa una «persona tranquilla», nonostante avesse sospeso l’assunzione dei farmaci da tempo. Il perito ha concluso sostenendo di non potere escludere il fattore dismissione della terapia farmacologica quale concausa dei fatti del 24 novembre 2020, ma di non ritenerlo credibile, essendosi potuto appurare nel caso di specie, che l’unica differenza constata in seguito all’introduzione della terapia farmacologica, è a livello di umore. Per quest’ultimo, «se mai c’è stata una concorrenza della sospensione dei farmaci, è in una percentuale molto minoritaria» (act. SK.15.771.013). Come visto, il perito ha peraltro affermato che il comportamento avuto dall’accusata il 24 novembre 2020 non è stato il frutto di un gesto impulsivo, derivante da una crisi psicotica o simile, atteso che «o di un’impulsività scatenata da qualche fattore contingente del momento» (act. SK.15.771.006). Pur tenendo conto della variante più favorevole all’imputata, ovvero che la dismissione dei farmaci possa avere concorso, in modo minoritario, a quanto messo in atto dall’accusata il 24 novembre 2020, non è emerso in alcun modo dall’audizione peritale che tale fattore influenzi il grado di scemata imputabilità.
7.4
7.4.1 La difesa ha ritenuto poi date, ad oggi, le condizioni per diagnosticare una vera e propria schizofrenia paranoide. J. (alias J.1), di cui l’accusata sarebbe follemente innamorata, altri non sarebbe che il frutto del delirio di quest’ultima, dovuto alla sua malattia, poiché, come emerso dalle analisi effettuate dalla Polizia federale, il suo account risulterebbe inattivo dal 2016, mentre l’accusata ha raccontato di avere conversato e videochattato con quest’ultimo negli ultimi anni. La difesa ha pure ricordato come simili dialoghi siano poi stati constatati anche durante la fase della detenzione presso il carcere. Si sarebbe dunque superato lo stadio delle dispercezioni uditive per arrivare alle allucinazioni vere e proprie. Trattandosi di deliri schizofrenici che durano da più di tre anni (ovvero oltre il termine di 6 mesi necessario, secondo quanto indicato dal perito giudiziario, per potere diagnosticare una vera e propria schizofrenia), non si vedrebbero motivi per non diagnosticare, appunto, una schizofrenia paranoide. In punto a tale questione, la difesa ha posto in risalto il fatto che la Dr.ssa H. avrebbe diagnosticato, nel suo aggiornamento di data 28 luglio 2022, una schizofrenia, preannunciando, dato il disaccordo dei due periti, la richiesta di una super perizia in sede di appello, al fine di dirimere la diatriba fra i periti. In sede di duplica, la difesa ha rimproverato al Dr. G. di non avere tenuto conto della diagnosi di schizofrenia paranoide effettuata dal Dr. L. e di non averne discusso con quest’ultimo. Se lo avesse fatto, le conclusioni peritali avrebbero potuto
essere diverse, in particolare per quanto attiene alla commissione di reati politico- ideologici.
7.4.2 Giova ricordare che il Dr. L. non ha funzione di perito giudiziario. La cartella clinica del suo studio di psichiatria e psicoterapia è stata consultata dal Dr. G., così come le molteplici cartelle cliniche dei medici o degli enti che hanno avuto l’accusata quale paziente, di cui il perito ha riportato stralci nel proprio referto. A prescindere dal fatto che dalla valutazione diagnostica del Dr. L. emerge che A. soffrirebbe di un disturbo psicotico, prevalentemente delirante e con dispercezioni uditive (ICD- 10 F23.21), attualmente compensato e di sospetto di ritardo mentale lieve (ICD- 10 F70; act. MPC 11.1.1-0111) e che non si intravvede dove la difesa abbia reperito la diagnosi di schizofrenia paranoide, la questione può rimanere irrisolta per i motivi che seguono. Il perito giudiziario ha valutato tutta la documentazione in suo possesso (atti clinici, medici ed istruttori) e, sulla scorta parimenti dei colloqui avuti con l’accusata e con terze persone, egli ha posto la diagnosi di psicosi schizofrenosimile oligosintomatica (psicosi non organica non specificata ICD-10 F29) e di ritardo mentale lieve (ICD-10 F70). La stessa è stata ribadita in aula (act. 15.771.004). Le motivazioni poste alla base della diagnosi risultano ben spiegate in sede di referto peritale, di complementi, nonché di audizione durante l’istruttoria e durante il dibattimento. La Corte non ha riscontrato elementi di contraddittorietà o atti a suscitare dubbi quanto alla bontà della diagnosi posta.
Non risulta che la difesa abbia, durante l’istruttoria, richiesto di porre ulteriori quesiti al perito Dr. G., richiedenti il raffronto con la diagnosi asseritamente posta dal Dr. L. o che domande in tale senso siano state poste in sede di verbale di data 20 luglio 2021. In punto alla suddetta censura, rispondendo ad una serie di domande poste dalla difesa in aula, il Dr. G. ha indicato che il problema di cui soffre A. è simile alla schizofrenia. Anche volendo tenere conto del tempo ormai trascorso (la perizia era stata allestita a circa tre mesi dai fatti) e delle constatate allucinazioni nel frattempo intervenute, in caso di una rivalutazione della diagnosi si rimarrebbe comunque nello spettro dei disturbi schizofrenosimili (act. SK 15.771.005).
Il perito ha poi specificato di non condividere, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti, la diagnosi di sindrome schizotipica posta dalla collega H., ma che in ogni caso nulla cambierebbe quanto alla scemata imputabilità dell’accusata (act. SK 15.771.014). La Dr.ssa H. ha affermato che la sua diagnosi e quella del Dr. G. non presentano grandi differenze, se non per qualche dettaglio di tipo psichiatrico che non cambia assolutamente il valore della diagnosi (act. SK 15.772.003). Quanto da lei osservato nel mese di luglio 2022 ha messo in luce un ulteriore aspetto della diagnosi, legato alla componente affettiva; da qui l’aggiunta, alla diagnosi di psicosi non organica non specificata (F29) e ritardo mentale lieve (F70), di un’evoluzione verso una diagnosi di disturbo
schizoaffettivo (F25). A prescindere dal fatto che la diagnosi posta dalla Dr.ssa
H. è di un’evoluzione verso un disturbo schizoaffettivo e non di schizofrenia, trattasi in ogni caso, e come sostenuto da entrambi i periti, di dettagli tecnici che nulla mutano alle osservazioni iniziali (15.772.003) e che nella sostanza non cambiano alcunché (act. SK 15.772.004).
La teoria avanzata dalla difesa, in base alla quale A. soffrirebbe di schizofrenia paranoidea, rappresenta pertanto una tesi di parte, che non poggia su alcun elemento concreto, e che come tale, deve essere rigettata.
7.5
7.5.1 Infine, per la difesa e contrariamente a quanto affermato dal Dr. G., al momento dei fatti A. non si sarebbe trovata nel suo stato abituale. Essa sarebbe dunque da ritenere totalmente incapace in relazione al preteso movente jihadista e non limitatamente (grado medio) come sostenuto dal perito.
7.5.2 Anche tale censura cade nel vuoto. Interrogato in merito all’imputabilità di A. relativamente ai reati di violazione all’art. 2 legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», nonché di esercizio illecito della prostituzione, il perito ha in buona sostanza affermato che le considerazioni espresse sull’imputabilità relativamente al reato di tentato assassinio valgono anche per i suddetti reati, poiché il disturbo psicotico esisteva sicuramente già nel 2017. Sollecitato dalla difesa, egli ha inoltre evidenziato che l’atteggiamento dell’accusata è determinato da una sua particolare ed inadeguata valutazione della realtà; A. si è calata in uno scenario che è sì largamente fantastico, ma non completamente immaginato. Per questo motivo e con gli elementi a sua disposizione, il perito ha ribadito che non è possibile «andare oltre la scemata imputabilità» (act. SK.15.771.006; 010).
7.6 Non si è dunque in presenza di circostanze o indizi chiari per scostarsi dalle conclusioni peritali.
XII. Sulla pena 1.
1.1
1.1.1 Secondo l’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Questa norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento.
1.1.2 In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso («Tatkomponenten»). In questo ambito, va considerato, sotto il profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa («objektive Tatkomponenten»), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del diritto applicabile prima del 1° gennaio 2007 designava con le espressioni
«risultato dell’attività illecita» e «modo di esecuzione» (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
1.1.3 Vanno, poi, considerati, sotto il profilo soggettivo («Tatverschulden»), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del diritto vigente fino al 31 dicembre 2006 (art. 63 vCP) – e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del Tribunale federale 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle «circostanze esterne», e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
1.1.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato («Gesamtverschulden»), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
1.1.5 Così come disposto dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(«Täterkomponenten»), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collaborazione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del Tribunale federale 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.1; 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
1.2
1.2.1 Giusta l’art. 19 cpv. 2 CP, se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. Il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando determina l’effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo conto dell’insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio, rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata imputabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione della stessa all’interno del quadro legale disponibile. Questo modo di procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla capacità di valutazione definita dall’esperto psichiatra (DTF 136 IV 55 consid. 5.6 pag. 62; sentenza 6B_1177/2018 consid. 2.2).
1.2.2 In caso di scemata imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base degli accertamenti peritali in quale misura l’imputabilità dell’autore è diminuita sotto il profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla luce dell’art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre determinare la pena ipotetica che corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosene le condizioni, essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale dell’autore, come pure in ragione di un eventuale
tentativo ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; sentenze del Tribunale federale 6B_1146/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 5.2.2; 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2).
1.3
1.3.1 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ritenuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (cfr. art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 e segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b).
1.3.2 La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del Tribunale federale 6B_405/2011 e 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Tuttavia, allorquando le differenti infrazioni sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, in maniera tale da non poterle distinguere e giudicare
separatamente, il giudice non viola il diritto federale se fissa globalmente la pena senza determinare una pena ipotetica per ogni singola infrazione (DTF 144 IV
217 consid. 2.4 e 4.3; sentenze del Tribunale federale 6B_523/2018 del 23 agosto 2018 consid. 1.2.2; 6B_1216/2017 dell’11 giugno 2018 consid. 1.1.1).
1.4
1.4.1 L’art. 22 cpv. 1 CP stabilisce che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata.
1.4.2 Secondo la giurisprudenza, se il giudice non è obbligato a discostarsi dal quadro normativo, egli deve tener conto dell’assenza di un risultato lesivo, quale elemento a discarico, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 47 CP. L’entità di tale mitigazione dipende in particolare dalla prossimità del risultato nonché dalle effettive conseguenze degli atti commessi (sentenza del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.1 con riferimenti).
1.4.3 Se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena (art. 48a cpv. 1 e 2 CP). Ciò vale anche per un’eventuale riduzione in applicazione dell’art. 22 cpv. 1 CP (NIGGLI/MADER, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 22 CP).
1.5
1.5.1 Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in concreto sulla corretta metodologia da seguire in presenza di due gravi reati contro la vita non consumati in concorso con altri reati minori. Secondo la nostra Alta Corte «Korrekterweise ist ausgehend von der schwersten Tat die hypothetische schuldangemessene Strafe für das vollendete Delikt festzulegen. Die hypothetische Strafe ist in der Folge unter Berücksichtigung des vollendeten Versuchs zu reduzieren. In gleicher Weise ist die hypothetische Strafe für die zweite versuchte Tötung zu bestimmen. Diese hat in Anwendung des Asperationsprinzips zu einer (ersten) angemessenen Erhöhung der Einsatzstrafe für die schwerste Tat zu führen. In einem weiteren Schritt sind die übrigen Delikte zu beurteilen, und es sind dafür unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände die hypothetischen Strafen zu ermitteln. Es ist aufzuzeigen, wie stark die Einsatzstrafe für die beiden Tötungsdelikte zu erhöhen ist, um diese übrigen Delikte zu sanktionieren. Nach der Festlegung der Gesamtstrafe für sämtliche Delikte sind endlich die Täterkomponenten zu berücksichtigen» (sentenza 6B_865/2009 consid. 1.6.1).
1.5.2 Pertanto, come visto: è necessario determinare la colpa dell’imputata in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi («Tatkomponenten»), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui rispondono («objektive Tatkomponenten») e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato («Tatverschulden»). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate − a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata − le circostanze personali legate all’autore («Täterkomponenten»; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
1.5.3 In caso di concorso di reati, le componenti legate all’autore (art. 47 cpv. 1 lett. 2 CP) – che non sono direttamente riconducibili allo specifico reato – sono da esaminare solo una volta, dopo la determinazione della pena ipotetica complessiva per tutti i reati (sentenze del Tribunale federale 6B_105/2015 del 13 gennaio 2016 consid 1.4.2; 6B_375/2014 del 28 agosto 2014 consid. 2.6; 6B_466/2013 del 25 luglio 2013 consid. 2.3.2).
1.6
1.6.1 Giusta l’art. 50 CP, il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli elementi citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). Il giudice può omettere di menzionare elementi che, senza abuso del potere di apprezzamento, gli paiono non pertinenti o di importanza minore. La motivazione deve tuttavia fornire una giustificazione per la pena irrogata e permettere di seguire il ragionamento del giudice (DTF 127 IV 101 consid. 2c). Se le motivazioni fornite nella sentenza non permettono tale verifica, la condanna deve in principio essere annullata (sentenza del Tribunale federale 6B_207/2007 del 6 marzo 2007 consid. 4.2.3).
1.6.2 Le circostanze aggravanti o attenuanti che giustificano l’estensione al rialzo o al ribasso del quadro normativo non possono nuovamente stabilire, nell’ambito del quadro normativo esteso, l’aggravamento o l’attenuazione della pena. La motivazione deve quindi evidenziare in che misura tali circostanze si realizzano nel caso concreto e come esse influenzino la pena inflitta (DTF 118 IV 342 consid. 2b p. 347; con particolare riferimento all’assassinio cfr. anche sentenze del Tribunale federale 6B_284/2012, 6B_285/2012 del 29 ottobre 2012 consid.
4.2 e segg.; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1 con riferimenti).
1.6.3 La pena detentiva a vita è la sanzione più severa del Codice penale (art. 40 CP). Già per tale motivo è necessaria una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1). Il giudice che riconosce l’imputato colpevole di assassinio può condannarlo alla pena detentiva di durata fissata non inferiore a 10 anni ma non superiore a 20 anni (art. 40 prima frase CP) o alla pena detentiva a vita (art. 112 CP). Quando decide di varcare la soglia dei 20 anni, il giudice deve indicare per quale motivo una pena di durata determinata, anche di 20 anni, non gli sembra sufficiente (sentenza 6B_284-285/2012 consid. 4.2 e segg.).
1.6.4 Allorquando il reato di assassinio è in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), dalle motivazioni della sentenza deve anche emergere come è stata calcolata la pena complessiva. Le motivazioni devono quindi permettere di individuare la pena base e la pena aggiuntiva, e, in particolare, quale reato giustifichi, di per sé, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quale motivo. La giurisprudenza esclude che il solo concorso di reati costituisca il fondamento per la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato punito con tale pena non giustifica di per sé, in considerazione della colpa dell’autore, la pronuncia di tale pena (sentenza 6B_284/2012, 6B_285/2012 consid. 4.1.2 e segg. con riferimenti).
1.7
1.7.1 La pena adeguata al reato e all’autore deve di principio essere determinata nell’ambito del normale quadro edittale della (più severa) disposizione penale applicabile. Di norma, questo quadro è stato formulato in modo molto ampio dal legislatore per tener conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto. La mera scemata imputabilità non porta quindi, in linea di principio, a scendere al di sotto del normale quadro edittale della pena. Ciò richiede ulteriori circostanze di rilievo che facciano apparire la colpa come particolarmente lieve (DTF 136 IV 55 consid. 5.8).
1.7.2 Il Tribunale federale ha inoltre precisato che quando la colpa si appalesa talmente grave da giustificare una pena massima, né la scemata imputabilità, né tantomeno le circostanze attenuanti personali, obbligano il giudice ad attenuare la pena. Più precisamente l’Alta Corte ha sancito che la scemata imputabilità del reo deve portare, contrariamente ai termini di legge, ad una mitigazione non della pena, ma della sua colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). Questa riduzione della colpa può tuttavia essere compensata da altri elementi quali l’esistenza di antecedenti. Pertanto, anche in caso di scemata imputabilità ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 CP, la pena detentiva a vita non sarà necessariamente esclusa se la colpa del reo, considerate la scemata imputabilità e tutte le circostanze pertinenti, rimane tanto grave da giustificare una simile sanzione (sentenza 6B_284- 285/2012 consid. 4.3).
1.8 Giusta l’art. 51 CP, il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad una aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 e segg. CP) o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità (art. e 37 segg. CP).
2.
2.1 In concreto, A. è stata ritenuta autrice colpevole di ripetuto tentato assassinio (di
B. e di F.), di violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», come pure di ripetuto esercizio illecito della prostituzione.
2.2
2.2.1 Il MPC, in aula ha chiesto la condanna di A., per tutte le ipotesi di reato contemplate nell’atto d’accusa, ad una pena detentiva di 14 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché la pena anticipatamente espiata, come pure al pagamento di CHF 200.– di multa (cfr. requisitoria del 1° settembre 2022, act. SK 15.721.060).
2.2.2 La difesa, dal canto suo, ha postulato una pena di 8 anni di detenzione per il reato di duplice tentato omicidio – avendo chiesto il proscioglimento dal reato di violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» – oltre a CHF 200.– di multa per la contravvenzione (act. SK 15.721.513).
2.3
2.3.1 Giusta l’art. 112 CP, se il colpevole di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
2.3.2 In caso di violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico», è prevista una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
2.3.3 Per l’esercizio illecito della prostituzione, la pena prevista dalla legge è la multa fino a CHF 10’000.–.
2.4
2.4.1 La Corte ha considerato il tentato assassinio di B. quale reato più grave, in quanto comportamento centrale nei fatti accertati e, dunque, quale reato di base per la commisurazione della pena ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 CP. La cornice edittale di
questo reato, costituisce il limite entro il quale il giudice è chiamato a fissare la pena di base.
2.4.2 Secondo il principio del divieto della doppia presa in considerazione («Doppelverwertungsverbot»), le circostanze che portano all’aumento o alla diminuzione del quadro sanzionatorio, segnatamente ad ammettere una forma qualificata di reato quale è l’assassinio, non possono essere prese nuovamente in considerazione come attenuanti od aggravanti nell’ambito della forchetta edittale modificata. In caso contrario, infatti, l’autore si troverebbe gravato o beneficiato due volte dalla stessa circostanza (DTF 142 IV 14 consid. 5.4; 141 IV 61 consid. 6.1.3; con riferimenti). Tuttavia, anche in una siffatta costellazione, all’autorità giudicante non è precluso prendere in considerazione «in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist» (cfr. sentenze del Tribunale federale 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 3.2 [parzialmente pubblicata come DTF 147 IV 249]; 6B_1225/2019 dell’8 aprile 2020 consid. 2.3).
2.4.3 Sotto il profilo oggettivo, il reato di tentato assassinio è, come detto, decisamente molto grave. Lo stesso presuppone infatti una colpa specialmente grave, dedotta esclusivamente dalla commissione del reato (cfr. supra consid. VIII, 1.3 e segg.), che nel caso concreto è data. A. ha adottato un modus operandi che denota spregiudicatezza e temerarietà, compiendo un’aggressione all’interno di un noto grande magazzino, con presenza e andirivieni di persone, nonché brutalità laddove si consideri, da un lato, che ella ha usato un’arma bianca – che impone una notevole vicinanza con la vittima – e, dall’altro, che ella ha usato tale arma per «letteralmente» sgozzare/decapitare la prima vittima (cfr. act. MPC 11.1.0168 e segg. e supra consid. VIII, 3.2.1 e segg.). L’imputata avrebbe fatto lo stesso anche con eventuali altre vittime. In questo contesto occorre, poi, considerare, sempre quale elemento aggravante la colpa, che A. ha mostrato particolare intensità e determinazione nel raggiungere il proprio scopo omicida colpendo con forza, affinché B. riportasse «numerose ferite a: volto, collo e mani» (act. MPC 11.2.1-0089 e segg.), «volto, collo, avambracci, polsi e mani» (act. MPC 11.2.1-0105 e segg.). Inoltre, «la molteplicità delle lesioni e la loro localizzazione indica che l’aggressore ha inferto diversi fendenti alla sua vittima, la quale ha tentato attivamente di difendersi» (act. MPC 11.2.1-0107). L’imputata ha inferto ai danni di B., una ragazza di 19 anni a lei sconosciuta, due pericolosissime lesioni da taglio alla testa, a livello del mento, di circa 3 centimetri ed al collo di circa 10 centimetri e diversi altri tagli diffusi alla mano destra – diverse ferite e lesioni dei nervi, dei flessori e del polso – ed alla mano sinistra – diverse ferite alle dita, ai nervi, ai tendini, ai muscoli e al polso (act. MPC 11.2.1- 0125/0130 e segg., 0186 e segg.). Dalla documentazione prodotta dall’accusatrice privata B. (cfr. in particolare act. MPC 15.1.0076 e segg.)
emerge, inoltre, la persistenza di sofferenza fisica e psichica a causa di quanto ha dovuto subire ad opera di A. Le numerose ferite alle mani – conseguenti alla reazione istintiva di liberarsi dal coltello messole al collo dall’imputata – ha comportato complesse sequele, tanto che B., oggi, non ha ancora ritrovato il completo uso delle mani; a seguito della ferita al collo accusa una perdita di sensibilità completa nella regione del collo e della spalla. Ella ha ricuperato la capacità lavorativa unicamente in ragione del 50%. Sussistono anche disturbi di natura psicologica: infatti, B., indica di essere ancora turbata da quanto accaduto e che le è difficile recarsi in luoghi pubblici (act. MPC 15.1.1.0073 e segg.; act. SK 15.721.066). A pesare sulla colpa di A., occorre considerare che, se morte non vi è stata, i suoi gesti hanno, comunque, causato una lesione di estrema gravità dell’integrità della persona.
Le ferite inflitte da A. non hanno portato alla morte di B. solo per pochi millimetri (act. MPC 11.2.1-0105), nonché grazie alla convinzione errata di A. che la vittima fosse già in fin di vita; circostanze fortuite, non desiderate dall’imputata.
La Corte non può dunque non considerare, sotto il profilo oggettivo, le non indifferenti conseguenze dell’agire dell’imputata sull’integrità fisica e psichica di B.
Se è vero che A. risponde «solo» di un tentato assassinio, è anche vero che ella deve ringraziare di ciò – poiché di ciò beneficia – il caso fortuito, che ha fatto sì che le ferite inferte rimanessero solo potenzialmente letali. La sua errata convinzione di avere ucciso B., ha fatto sì che ella non portasse a termine il suo disegno omicida.
2.4.4 Sotto il profilo delle componenti soggettive, rilevante è il fatto che A. abbia agito spinta da totale egoismo, da puro egocentrismo. Essa ha deciso di mettere in atto il suo piano di eliminazione dei pretesi miscredenti, allo scopo di essere
«riconosciuta» dallo Stato Islamico e di far parlare di sé e di tale gruppo vietato. L’insieme dei gesti compiuti denotano una brutalità e una mancanza di scrupoli, nonché una freddezza e determinazione non comuni, tanto che l’agire di A. si distingue, per intensità, nel panorama – già di per sé gravissimo – dell’art. 112 CP. Ma soprattutto, riguardo al criterio della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, va considerato che A. ha deliberatamente e liberamente scelto di tagliare la gola alla propria vittima (sui riscontri contenuti nei referti peritali cfr. supra consid. XI, 2.1 e segg.). A pesare sulla colpevolezza dell’imputata vi è pure il fatto che il suo intento era quello di colpire e uccidere più miscredenti possibili (act. MPC 13.1.132).
Ella non è apparsa minimamente pentita per quanto commesso:
- «Oggi ha dei rimorsi per quello che ha fatto il 24.11.2020 alla E. di X.? No, assolutamente no (act. MPC 13.1-0138)»;
- «Lei si ritiene fiera di aver compiuto un attentato di tipo terroristico a X. il 24.11.2020? Si, sono proprio contentissima. Sono molto felice perché era quello che volevo fare (act. MPC 13.1-0139)»;
- «Compiendo quello che ha compiuto e in modo così plateale era cosciente del fatto che sarebbe stata arrestata, processata e verosimilmente condannata? Voleva tutto ciò? Si, ne ero pienamente cosciente e aspetto solamente il Giudice e non mi pento di niente (act. MPC 13.1-0167)».
Neppure in aula, a distanza di due anni dai fatti, è riuscita a nascondere il suo più totale egoismo e dispregio per la vita dei, da lei definiti, «miscredenti», né ha dimostrato qualsiasi forma di pentimento o sincere scuse; anzi, si è detta fiera e felice di ciò che ha fatto, con l’unico rammarico di non essere riuscita a portare a termine il suo disegno (cfr. anche aggiornamento peritale Dr.ssa H. del 28 luglio 2022, act. SK 15.662.005-012 «A. non esprime rimorsi per il gesto compiuto […] non ha espresso un sentimento di colpa né di pentimento rispetto ai fatti»). Posta di fronte alle immagini delle ferite inferte a B., l’imputata ha riferito che non le facevano nessun effetto e la lasciavano indifferente (cfr. act. SK 15.731.24 e segg.).
2.4.5 Tutto considerato, la colpa dell’imputata per il reato principale di tentato assassinio (a danno di B.) risulta essere di intensità gravissima sotto ogni punto di vista; ella ha agito con assoluta mancanza di scrupoli già solo per la scelta del luogo rispettivamente con movente e scopo particolarmente perversi, avendo tentato di decapitare B. al solo fine di «eliminare i miscredenti».
2.4.6 La Corte rileva, poi, che il perito ha ritenuto che ad A. vada ascritta una scemata imputabilità di grado medio per tutte le infrazioni da ella commesse (cfr. act. SK 15.771.005 e segg.; supra consid. XI, 3.3.2).
In applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP (cfr. supra consid. XII, 1.2.1 e segg.), la colpa dell’imputata va pertanto mitigata, tenuto conto della scemata imputabilità stabilita dalla perizia giudiziaria, in ossequio alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale che considera l’imputabilità non con un effetto diretto sulla pena, ma sulla colpa, la cui gravità rimane il criterio principale di commisurazione (cfr. DTF 136 IV 55 consid. 5).
Per effetto della scemata imputabilità di grado medio, la Corte ritiene che la colpa di A. vada ridotta a grave per il reato di assassinio di B., in considerazione del fatto che più gravi sono le accuse, più la scemata imputabilità è di peso, non
avendo l’imputata la capacità di comprendere appieno la portata degli elementi
costitutivi dei reati da ella commessi (cfr. supra consid. XI, 3.3.2).
2.4.7 Alla luce di quanto sopra indicato, alla colpa dell’autrice (che tiene conto della scemata imputabilità di grado medio) si reputa adeguata una pena detentiva dell’ordine di 11 anni, quale pena ipotetica di base, nell’eventualità in cui il reato fosse stato consumato.
2.4.8 La pena ipotetica appena indicata va quindi commisurata, in considerazione del fatto che, fortunatamente, l’assassinio di B. è stato solo tentato (cfr. supra consid. VIII, 3.6), seppur tale attenuante abbia un’importanza relativa, avendo A. compiuto tutto quanto poteva fare per poter arrivare al risultato, evitato unicamente, poiché convinta che B. sarebbe morta dissanguata (cfr. supra consid. XII, 1.4.1 e seg.).
Visto quanto precede, tutto ben ponderato, il Collegio giudicante che, in virtù dell’art. 48a CP, non è vincolato alla pena minima comminata di 10 anni (cfr. supra consid. XII, 1.4.3), per il tentato assassinio di B., ritiene adeguata una pena ipotetica di base di 8 anni e 6 sei mesi di detenzione.
2.5 Ritenuta la presenza di ulteriori infrazioni quali, il tentato assassinio (art. 112 in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 CP) di F. e la violazione dell’art. 2 della legge «Al-Qaïda» e «Stato islamico» (unicamente per la seconda parte dei fatti ascritti dal MPC ad A. sotto tale accusa, retrocedendo la prima parte, come visto, di fronte al crimine di assassinio; cfr. supra consid. IX, 4.3) occorre, in forza del principio dell’inasprimento («Asperationsprinzip»), procedere all’aumento della pena in misura adeguata e parimenti apprezzare nel loro complesso le eventuali circostanze aggravanti e quelle attenuanti la pena.
Con riferimento al reato di esercizio illecito della prostituzione, trattandosi di una contravvenzione che prevede una pena di genere diverso, non può esservi concorso ex art. 49 CP ed andrà, pertanto, pronunciata una pena separata, più precisamente una multa.
2.6
2.6.1 In merito al tentato assassinio di F., per determinare la colpa di A., vale prevalentemente quanto già esposto per la vittima B., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo (cfr. supra consid. XII, 2.2). Riguardo a questa seconda vittima, si rileva come la stessa abbia riportato ferite più leggere. Tuttavia, non va dimenticato che questo è stato possibile – ed A., non è giunta al risultato – solo perché bloccata dalla stessa F., nonché grazie all’intervento di terzi che sono riusciti, anche se a fatica, a neutralizzare l’imputata e a disarmarla.