Consiglio Nazionale del Notariato
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Regola n. 20
Della circolazione di partecipazioni sociali
- Società a responsabilità limitata –
Le cessioni di partecipazioni di s.r.l. possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
In relazione al particolare rilievo che l'ordinamento riconosce all'intervento del notaio, caratterizzato da terzietà ed imparzialità, l'attività di indagine della volontà delle parti e la connessa attività di informazione e chiarimento in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto devono essere esplicate anche nel caso in cui l'atto venga redatto nella forma di scrittura privata autenticata (in conformità all’indirizzo normativo espresso nella legge 28 novembre 2005 n. 246 che ha esteso, in maniera espressa, l'applicabilità dell'art. 28 l.n. anche alle scritture private ed ha previsto l'obbligo di conservazione per le scritture soggette a pubblicità commerciale).
Il notaio non può limitarsi alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di scritture redatte da terzi (dalle parti direttamente o tramite loro professionisti), rinunciando sistematicamente all’attività di indagine della volontà ed alla connessa attività di informazione e di chiarimento, in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto.
Il notaio ha il dovere:
- di verificare la legittimazione del cedente sulla base delle risultanze del libro soci e del registro delle imprese, conservando la relativa documentazione;
- di verificare eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali derivanti dalla legge o da clausole statutarie, anche mediante riscontro dello statuto sociale vigente.
L’indagine del notaio sulla volontà delle parti sarà altresì diretta ad accertare, con particolare rilievo nei casi di cessioni di partecipazioni “totalitarie” o “di controllo”, se le parti siano interessate a regolamentare con clausole di garanzia (legali, patrimoniali e reddituali) anche specifici aspetti relativi al patrimonio sociale. Solo se vi sia espresso incarico delle parti, da documentare per iscritto, il notaio dovrà eseguire visure ed ispezioni presso i pubblici registri, nonché strutturare clausole di garanzia (legali, patrimoniali e reddituali) conformi alla volontà dei contraenti.
Nell’espletamento delle visure ipotecarie e catastali, ove sia conferito l’incarico, il notaio dovrà osservare le stesse regole previste nel protocollo sulle visure ipotecarie e catastali.
L’attività del notaio sarà, altresì, diretta ad informare le parti, valutando l’opportunità dell’inserimento nell’atto di specifiche clausole, relativamente a profili particolari, quali a titolo esemplificativo:
- le conseguenze del trasferimento della partecipazione sociale in ordine al regime patrimoniale coniugale dei contraenti;
- eventuali versamenti effettuati dal cedente alla società, a titolo di finanziamento, di versamento in conto capitale, di versamento in conto futuro aumento capitale, ovvero ad altro titolo;
- eventuali versamenti ancora dovuti con riferimento alla quota ceduta;
- esistenza di eventuali operazioni di aumento di capitale in corso, per le quali, in riferimento alla quota oggetto di cessione, non siano ancora stati eseguiti sottoscrizione e versamento;
- eventuale regolamento pattizio del divieto di concorrenza in capo al cedente, ovvero, in alternativa, il consenso allo svolgimento di attività concorrente;
- eventuali diritti particolari inerenti alla partecipazione sociale;
- l’attribuzione degli utili;
- eventuali vincoli e diritti di terzi sulla partecipazione sociale;
- la non estinzione, per effetto della cessione, di eventuali garanzie prestate dal socio cedente per debiti sociali;
- la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.
Nell'ipotesi in cui, a seguito di trasferimento delle quote sociali, l'intera partecipazione venga ad appartenere ad un unico socio, ovvero in caso di mutamento della persona dell’unico socio, ovvero nel caso di ricostituzione della pluralità di soci, il notaio informerà la parte cessionaria degli obblighi relativi ai conferimenti previsti dall'art. 2464 c.c. e degli ulteriori oneri di pubblicità previsti dall'art. 2470 c.c.
Il notaio ha il dovere di curare il deposito presso il registro delle Imprese del relativo atto di trasferimento nel più breve tempo possibile.
Il notaio dovrà conservare nel fascicolo di studio la documentazione degli accertamenti effettuati (acquisizione libro soci, ispezione nel registro delle imprese, acquisizione dello statuto vigente, etc.) per verificare la legittimazione del cedente ed ogni altra circostanza relativa alla circolazione della partecipazione sociale.
COMMENTO
La cessione della partecipazione in una società a responsabilità limitata costituisce una prestazione negoziale che può essere contenuta in qualunque schema contrattuale tipico o non tipico, purché meritevole di tutela, secondo quanto consentito dall’art. 1322 c.c. Sotto il profilo causale, dunque, il trasferimento di una quota sociale potrà essere oggetto di una vendita, una donazione, una permuta, una datio in solutum, etc. ed il problema della forma da adottare, per questa tipologia di atto si pone, esclusivamente per quei contratti che non richiedono un obbligo di forma solenne ad substantiam in funzione della loro causa. Come è noto, fino all’entrata in vigore della legge 12 agosto 1993 n.310 (cd.”legge Mancino”) i trasferimenti delle quote di s.r.l. erano disciplinati dall’art. 2479 c.c. il quale nel III comma disponeva: “L’iscrizione del trasferimento può aver luogo su richiesta dell’alienante o dell’acquirente verso esibizione del titolo da cui risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro soci sottoscritta dall’alienante e dall’acquirente e controfirmata da un amministratore.” La lettera della norma ed il principio generale della libertà di forma, espresso nell’art. 1325 n.4 c.c., rendevano pacifico il fatto che il negozio di trasferimento della quota non fosse soggetto ad alcun onere di forma, non essendo tale l’iscrizione nel libro soci, salvo i casi di obblighi formali determinati da particolari profili
causali presenti nel trasferimento della partecipazione sociale.
Con l’entrata in vigore della legge 310 del 1993 il Legislatore, per motivi di ordine pubblico, prescrisse che i trasferimenti delle quote dovessero rivestire la forma della scrittura privata autenticata ed essere depositati entro trenta giorni per l’iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese.
La nuova legge, nell’imporre l’onere formale della scrittura privata autenticata intendeva perseguire soprattutto finalità di trasparenza, allo scopo di far emergere e rendere visibili ricchezze, anche di notevole rilevanza, che altrimenti sarebbero rimaste confinate nei libri sociali delle società a responsabilità limitata. Lo ratio legis era, pertanto, da individuare in motivi di ordine pubblico, in una difesa ulteriore contro il riciclaggio di danaro di provenienza illecita e quindi in un mezzo aggiuntivo di lotta alla criminalità o secondo le parole della relazione che l'accompagnò, allo stadio di progetto, a “prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite”.
L’attenzione del Legislatore verso i trasferimenti delle partecipazioni in società a responsabilità limitata era dovuta alla particolare natura della quota di s.r.l. come bene sostanzialmente di “secondo grado”, ossia di bene il cui valore reale derivava indirettamente dalla ricchezza patrimoniale della società di cui la quota rappresenta una frazione di patrimonio. Sotto questo profilo, una circolazione incontrollata delle partecipazioni di s.r.l., consentiva una altrettanto incontrollata circolazione dei beni, anche di notevole importanza economica, che facevano parte del patrimonio della società.
Le più consistenti ricchezze del Paese si trasferiscono infatti proprio attraverso l'alienazione di partecipazioni societarie e di ciò è ben consapevole il Legislatore, laddove equipara il trasferimento delle ricchezze imprenditoriali al trasferimento di partecipazioni sociali.
L’ultimo degli esempi è dato proprio dalla recentissima approvazione della normativa sul patto di famiglia (1). (1) Cfr. legge 14 febbraio 2006 n.55. (G.U. 1° marzo 2006, n. 50).
L’art. 768-bis c.c. espressamente dispone: È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie,
l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
Non è di poco conto sottolineare che l’art. 768 – ter c.c. espressamente richiede, a pena di nullità, che il contratto deve essere concluso per atto pubblico. Questo requisito di forma solenne, richiesto in tutti i casi, a prescindere dalla natura del trasferimento delle partecipazioni (sicuramente diverso da una semplice donazione) valorizza ulteriormente il ruolo del notaio in relazione all'importanza dell'atto.
E’ evidente che in questi casi il trasferimento della partecipazione sociale non può essere considerato fine a se stesso, ma si inserisce in una complessa problematica che coinvolge microsistemi normativi che si pongono accanto ed al di fuori del diritto commerciale per coinvolgere sfere attinenti alla successione ereditaria e più in generale all’intero sistema normativo della famiglia, inteso, quest’ultimo in senso lato, tale da coinvolgere non solo i profili che coinvolgono la successione ereditaria, ma anche ciò che attiene alla normativa in tema di mantenimento e assistenza, di alimenti, di regimi coniugali, di sistemazioni patrimoniali in previsione di eventi critici nella vita matrimoniale che possono sfociare in separazioni e divorzi.
E’ fin troppo evidente che proprio quest’ultima normativa richiamata sottolinea in modo esemplare le complesse problematiche che devono essere risolte preliminarmente ad un atto di trasferimento di partecipazioni sociali e che riguardano non solo campi normativi tradizionalmente propri dell’attività notarile, ma che, per la particolare natura degli interessi coinvolti necessitano dell’intervento del notaio quale unica figura di professionista terzo ed imparziale.
Da quest’angolo prospettico, dunque, l’acquisizione di una partecipazione sociale è spesso uno strumento per acquisire situazioni giuridiche ulteriori.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass., 1 sez. civ., 20 febbraio 2004 n.3370 in Xxx. Xxx.0000 pag.153 e segg.) le società anche se personificate, costituiscono centri di imputazione meramente transitori e strumentali, in quanto le situazioni giuridiche che ad esse vengono imputate sono destinate a tradursi in corrispondenti situazioni giuridiche facenti capo ai singoli membri, i quali finiscono quindi per esserne i titolari, sia pure “in una maniera specifica” che vale a distinguerle dalle altre che ad essi competono come individui. Sotto quest’aspetto, quindi, i beni ricompresi nel patrimonio sociale non possono essere considerati estranei all’oggetto del contratto di cessione di partecipazione sociale. Ciò soprattutto nel caso in cui oggetto di cessione sia la totalità delle partecipazioni sociali o il pacchetto di controllo della società.
La Suprema Corte nella sentenza richiamata è giunta alla conclusione che in caso di cessione di partecipazioni sociali il cedente sia addirittura tenuto alle garanzie per vizi e mancanza di qualità in relazione ai beni sociali, proprio in considerazione che essi non possono essere considerati “estranei” all’oggetto del contratto.
La richiamata sentenza, sebbene non metta in discussione il principio che oggetto immediato del trasferimento della quota sociale sia comunque un insieme di situazioni giuridiche soggettive favorevoli (di natura patrimoniale ed amministrativa) e sfavorevoli (obblighi ed oneri) e non i singoli beni facenti parte del patrimonio sociale o l’azienda, ha il pregio di aver isolato e dato la giusta considerazione agli interessi ultimi della parti contrattuali ed alle loro legittime e ragionevoli aspettative quanto meno ogni qual volta oggetto del contratto sia una partecipazione societaria totalitaria o di controllo.
La finalità strumentale, propria di questa tipologia di operazioni, che ha per obiettivo l’acquisizione di fatto di un patrimonio aziendale, propone problematiche sia interne ai rapporti cedente
– cessionario, sia esterne, assumendo significato in tutte quelle ipotesi in cui l’interesse pubblico è rivolto alla conoscenza della reale ed effettiva titolarità di un’azienda (si pensi, ad esempio, alla normativa antitrust) allo scopo di regolarne gli eventuali effetti dannosi per la collettività o in funzione della trasparenza nel mercato imprenditoriale.
E’ evidente, quindi, che la libertà di forma e di pubblicità preesistente al sistema introdotto dalla “Legge Mancino” era sicuramente incoerente rispetto al rigoroso regime di forma e pubblicità cui tradizionalmente sono soggetti determinati beni in considerazione del loro valore e della loro importanza sociale, rendendo estremamente difficile l’accertamento dei reali intestatari di ricchezze anche notevoli e consentendo una libertà di azione nel campo finanziario a coloro che utilizzavano lo strumento delle società a responsabilità limitata per compiere operazioni che avevano alla loro origine, o comunque erano legate, ad attività illecite, sottraendole ad un efficace monitoraggio da parte delle forze dell’ordine.
La forma prescritta dal Legislatore con la “Legge Mancino”, confermata nell’attuale testo vigente dell’art. 2470 c.c., novellato a seguito della riforma societaria (attuata con l’entrata in vigore dei d.lgs n.5 e n.6 del 2003), è, secondo il dettato normativo, necessaria al fine di adempiere la pubblicità commerciale, nel registro delle imprese, del trasferimento e, quindi per rendere possibile la successiva iscrizione nel libro soci della modifica nella titolarità della quota, condizione essenziale per l’esercizio dei diritti di socio nei confronti della società.
Il requisito formale richiesto dalla legge sembra, quindi, più un onere legato agli adempimenti pubblicitari imposti dal Legislatore che non un obbligo.
Occorre comunque considerare che la valenza "circolatoria" dell'atto di cessione di partecipazioni sociali (quale risultante dal novellato art. 2470 c.c.), e la sua rilevanza pubblicistica (ricollegabile alla ratio della "Legge Mancino"), trascendono il rilievo meramente privatistico degli interessi dei contraenti, e proprio per tale motivo necessitano dell'intervento del notaio, pubblico ufficiale terzo ed imparziale, abilitato a redigere "documenti ufficiali di valore speciale a fini probatori e di immediata esecuzione", a svolgere "lavoro di ampia investigazione e esame a nome dello Stato in
questioni legate alla protezione legale non giurisdizionale, particolarmente in relazione con il diritto societario", la cui attività "è soggetta al controllo disciplinare dello Stato membro competente, comparabile a quello che si applica ai giudici e ai funzionari pubblici" (Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 23 marzo 2006). Proprio quest'ultimo elemento è, allora, da tenere in grande considerazione nella valutazione del ruolo svolto dal notaio nella vicenda circolatoria delle aziende e delle partecipazioni sociali: i relativi atti, come in genere tutti gli atti societari soggetti a pubblicità commerciale, sono obbligatoriamente conservati nella raccolta degli atti notarili (art. 72 della legge notarile, come modificato dall'art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e grazie a tale obbligo di conservazione sono soggetti alle ispezioni ordinarie biennali da parte dell'archivio notarile competente, oltre che ad eventuali ispezioni straordinarie (artt. 127 e seguenti della legge 16 febbraio 1913, n. 89). Le finalità pubblicistiche, che il legislatore ha inteso tutelare mediante la forma notarile, trovano quindi soddisfacimento non solo nel controllo di legalità che il notaio deve effettuare a norma dell'art. 28 della legge notarile, ma anche mediante la successiva attività di vigilanza ad opera dei competenti organi dello Stato (vigilanza che è una peculiarità assoluta, propria degli atti notarili, a cui non sono soggetti altri pubblici ufficiali roganti, ai quali - proprio per tale motivo - solo in via eccezionale l'ordinamento attribuisce competenza per l'autenticazione o il ricevimento di atti particolari). Da ciò l'esigenza di definire con precisione le attività che il notaio deve svolgere nella materia de qua, specificando nel contempo il grado di diligenza del notaio nel caso in cui è chiamato a stipulare un atto avente ad oggetto il trasferimento di partecipazione sociale che sia idoneo ad esplicare, in misura completa, i suoi effetti tra le parti, nei confronti dei terzi e nei confronti della società. Sotto questo aspetto, le considerazioni contenute nel commento del protocollo sui trasferimenti d’azienda e sull’importanza di adottare la forma dell’atto pubblico in luogo della scrittura privata autenticata, possono essere ripetute anche per i trasferimenti delle partecipazioni sociali in s.r.l.
L’atto pubblico, come forma più idonea a documentare gli accordi negoziali delle parti relativi ai trasferimenti delle quote sociali in funzione di un accordo trasparente, equo e corretto, deve costituire la scelta naturale del notaio in tutti i casi in cui le parti non abbiano motivi particolari per l’adozione della scrittura privata autentica.
Certamente non potrà essere imposta alle parti l’adozione della forma pubblica in quei casi in cui le parti abbiano già provveduto (direttamente o avvalendosi di terzi professionisti) a regolamentare per iscritto i loro accordi relativi alla cessione di quote: l’intervento del notaio avrà una mera funzione di controllo di legalità dell’accordo già raggiunto tra le parti in altra sede.
Il notaio che compie quest'ultima attività oltre ad accertare la conformità alla volontà delle parti, dovrà operare in sinergia con gli altri professionisti coinvolti, collaborando, se la situazione lo consente, fin dall'attività preparatoria o comunque offrendo, in sede di autentica, la propria valutazione sui contenuti.
Al di fuori dell'ipotesi sopra specificata, il notaio dovrà privilegiare la forma dell’atto pubblico, quale tipologia di forma capace di realizzare, riassumere e qualificare nel modo migliore la prestazione notarile in tutti i suoi aspetti.
L’importanza dell’adozione dell’atto pubblico rispetto alla scrittura privata autenticata è non solo una scelta determinata dal rispetto dell’art. 46 del codice deontologico approvato dal CNN , ma è giustificata dall’esatta valorizzazione dell’attività notarile, particolarmente complessa per questa tipologia di atti, che esige una prestazione che non si limiti ad una mera certificazione dell’identità delle parti o ad un asettico controllo della rispondenza dei contenuti predisposti dalle parti o da terzi alla legge, ma che sia ulteriormente qualificata dal dovere di adeguamento e di indagine della volontà delle parti, così come prescritta dall’ultimo comma dell’art. 47 della Legge notarile (16 febbraio 1913 n.89) e dalla necessità di predisporre accordi contrattuali perfettamente rispondenti alle reali e concrete aspettative delle parti stesse.
(L’art.46 del codice deontologico espressamente dispone: “L'atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto" ).
L’importanza dell’indagine del notaio sulla volontà delle parti nell’atto pubblico notarile è esaurientemente motivata nel relativo protocollo dedicato all’argomento, cui si rinvia e che ha valenza generale per tutta l’attività svolta dal notaio ed una valenza particolare per questa tipologia di atti che solo recentemente sono stati affidati all’opera del notaio, proprio in considerazione del particolare apprezzamento ed affidabilità che il notaio è in grado di assicurare in funzione sia degli interessi privati e sia soprattutto degli interessi generali, a presidio dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della trasparenza nelle transazioni finanziarie. E’ estremamente importante che il notaio presti costantemente una rigorosa attenzione a questi profili di legalità che costituiscono la vera difesa contro gli attacchi di chi ritiene di poter banalizzare o relegare la prestazione notarile in questo come in altri settori ad attività meramente certificativa o di basso profilo, delegabile anche ad altre figure professionali prive di quelle garanzie di carattere ordinamentale che solo il notariato può garantire.
L'attività svolta dal notaio, tipica della funzione notarile, dovrà essere esplicata anche nel caso in cui l'atto venga redatto nella forma di scrittura privata autenticata (circostanza questa confermata dalla recente legge 28 novembre 2005 n. 246 che ha esteso, in maniera espressa, l'applicabilità dell'art. 28 l.n. anche alle scritture private ed ha previsto l'obbligo di conservazione per le scritture soggette a pubblicità commerciale) con alcune precisazioni.
Infatti, va considerato che l’attività di “indagine della volontà” che nelle scritture private autenticate dovrà essere svolta dal notaio, non va intesa come indagine essenziale ed inderogabile della volontà delle parti, prescritta, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 della legge notarile per il solo atto pubblico, ma come attività di chiarimento, informazione ed indagine della volontà ad opera del notaio professionista, doverosa ai sensi degli artt. 1175 e 1176 c.c. - che comunque, quando si tratta di scrittura preconfezionata dalle parti, interviene nella fase successiva alla documentazione – e si pone come elemento naturale e non essenziale, certamente derogabile nell'ambito del contratto d'opera professionale tra notaio e clienti (sul punto cfr.: X. Xxxxxxxx, L'indagine della volontà delle parti e la "sostanza" dell'atto pubblico notarile, Rivista del Notariato, n. 1/2006, che in modo efficace evidenzia la diversità di intervento del notaio alla luce delle nuove norme che hanno esteso l’applicabilità dell’art. 28 della legge notarile anche alle scritture private autenticate, l’obbligo di conservazione delle scritture private soggette a pubblicità immobiliare e commerciale e l’estensione della possibilità di conferire efficacia di titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate. L’Autore evidenzia come tutte queste innovazioni normative che investono la scrittura privata autenticata si dirigono verso “una valorizzazione di quest'ultimo strumento, che da fattispecie marginale nella realtà dei traffici immobiliari e societari, quale era ancora nell'immediatezza dell'emanazione del codice civile del 1942, ha assunto oggi una diffusione tale da necessitare l'equiparazione, sotto molteplici aspetti, all'atto pubblico. )
Anche riguardo alle scritture private autenticate, quindi, il notaio deve rifiutare il proprio suggello laddove l'atto sia contrario ad interessi generali dell'ordinamento. Qui si ferma, però, nel contesto dell'attività di autenticazione, il profilo della pubblica funzione e quindi la sfera dell'inderogabilità, connessa alla medesima. In definitiva, il notaio deve inderogabilmente rispettare il disposto dell'art. 2702 c.c. e quello dell'art. 72 l.n., per quanto concerne l'attività di certificazione in ordine alla sottoscrizione delle parti, ed i relativi adempimenti formali; e deve, inderogabilmente, rifiutare l'autenticazione di atti contrari alla legge, ex art. 28, n. 1, l.n. anche se per motivi di urgenza, o per altre ragioni (ad esempio, quella di essere assistiti da altri professionisti di loro fiducia), dispensino il notaio dall'osservanza dei suddetti obblighi. Con la conseguenza che potrà ben aversi - salvo quanto prescrivono le norme di deontologia professionale - una scrittura privata, redatta dalle parti o da terzi
per loro conto, riguardo alla quale il notaio non sia richiesto di effettuare alcuna consulenza professionale ulteriore rispetto al controllo di legalità ex art. 28 l.n.
Quanto sopra spiega il perché dell'inapplicabilità, alla scrittura privata autenticata, di una serie di disposizioni "strumentali", la cui funzione è quella di assicurare la corrispondenza del contenuto del documento pubblico alla volontà dichiarata dalle parti. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alla lettura dell'atto (art. 51 l.n.), alle formalità in presenza di persone che non conoscono la lingua italiana (artt. 54 e 55 l.n.), di muti, sordi o sordomuti (artt. 56 e 57 l.n.): tutte norme, queste, la cui funzione è quella di assicurare lo svolgimento di una corretta indagine della volontà ad opera del notaio, e quindi di assicurarsi che il contenuto dell'atto rispecchi tale volontà. È, allora, evidente che tali disposizioni non trovino applicazione laddove quest'indagine della volontà non è prevista inderogabilmente, come nel caso della scrittura privata autenticata. Qui il notaio deve, essenzialmente, assicurarsi dell'identità di chi sottoscrive la scrittura privata, e della legalità di essa nei limiti richiesti dall'art. 28 l.n., ma non deve accertare alcuna volontà delle parti, e non ha quindi bisogno - almeno ai fini delle disposizioni di diritto pubblico dettate dalla legge notarile - di interloquire con le parti. Potrà, invece, interloquire con le parti stesse nei modi ritenuti più opportuni e senza rigide formalità, al fine di assicurare la consulenza richiesta dalle norme privatistiche che disciplinano gli obblighi del professionista intellettuale.”
Queste sintetiche riflessioni aiutano a comprendere che la problematica “formale” investe profili sostanziali di non poco conto in questa tipologia di contrattazioni ed in quest’ottica è opportuno soffermarsi sull’aspetto interno dei rapporti cedente – cessionario.
Innanzitutto, proprio in considerazione dei reali e concreti interessi del cessionario anche in ordine ai beni costituenti il patrimonio aziendale della società è opportuno compiere alcune puntualizzazioni sul dovere del notaio di svolgere, relativamente ai beni immobili aziendali, le ordinarie ispezioni presso i pubblici registri immobiliari e catastali, al fine di assicurare la realizzazione delle ragionevoli aspettative delle parti contrattuali proiettandole oltre l’oggetto immediato del contratto, così come sarà necessaria ogni opportuna indagine ed ispezione relativamente ai singoli beni aziendali il cui valore è stato ritenuto determinante o particolarmente significativo all’interno dell’assetto negoziale tra le parti (si pensi ad un patrimonio aziendale costituito da brevetti, navi, etc.).
Se in seguito all'indagine sulla volontà delle parti emerge in modo manifesto l'interesse contrattuale a regolamentare i cd. "beni primari" sarà doveroso per il notaio indagare, sotto forma di richiesta rivolta alle parti interessate, se nel patrimonio aziendale esistono beni immobili o beni di valore significativo, se le parti ritengano opportuno conferire l'incarico al notaio di procedere ad accertamenti ulteriori ed alle ispezioni ipotecarie e catastali, o presso ogni altro pubblico registro, al fine di assicurare un più alto grado di certezza all'assetto patrimoniale voluto dalle parti.
Va precisato, comunque, che l’incarico relativo ad ulteriori accertamenti o alle ispezioni presso pubblici registri non potrà presumersi richiedendosi il rilascio, in tal senso, di un mandato professionale espresso volto a delimitare il contenuto della prestazione, dovendosi ritenere in linea generale l’inesistenza di un obbligo di ispezioni e visure ipotecarie, catastali e presso pubblici registri, in tutti i casi in cui non ci siano indici manifesti della volontà delle parti di investire il notaio anche di questo specifico incarico, dovendosi presumere che il mandato professionale ricevuto sia riferito ai normali accertamenti attinenti l’oggetto immediato dell’accordo negoziale e non anche gli ulteriori profili che potremmo definire “indiretti”.
E’ comunque da sottolineare il dovere d'informare le parti sull'importanza delle visure ipotecarie e catastali, relativamente agli eventuali beni immobili compresi nel patrimonio aziendale, in tutti i casi in cui, a seguito di una corretta indagine da parte del notaio sulla volontà delle parti, emerga l'interesse del cessionario ad avere un’idonea garanzia sui beni costituenti il patrimonio sociale, nella loro individualità e nel loro insieme, così come sull’effettiva capacità reddituale dell’azienda sociale.
Nei casi in cui al notaio sia conferito anche l'incarico di eseguire le ispezioni immobiliari, le relative modalità di espletamento, così come la derogabilità, la delegabilità e l’estensione temporale delle visure ipotecarie e catastali sarà la stessa indicata nel protocollo relativo a cui si fa completo rinvio.
In modo simmetrico e parallelo alla problematica relativa alle visure ipotecarie va esaminata la problematica relativa agli accordi contrattuali aventi ad oggetto il patrimonio aziendale, nelle sue individualità, nel suo insieme e nella sua capacità reddituale. Nella prassi contrattuale sono sempre più diffuse a fianco alle cc.dd. clausole di garanzia legale (che investono direttamente i diritti e le aspettative legati alla partecipazione sociale come oggetto immediato del contratto), le clausole cc.dd. di garanzia patrimoniale e reddituale con la finalità di garantire la consistenza patrimoniale e la potenzialità reddituale dell’oggetto mediato del contratto rappresentato dall’azienda sociale. In questa seconda tipologia di clausole rientrano, in via esemplificativa, quelle dirette a garantire:
- la verità e la correttezza di eventuali bilanci allegati all’atto di cessione, ovvero di singole partite contabili, di singoli beni facenti parte del patrimonio societario;
- l’adempimento di determinati obblighi di natura fiscale, previdenziale, o più in generale relativa all’adempimento di obblighi di natura pubblica a tutela di eventi dannosi propri di alcune attività imprenditoriali;
- l’inesistenza di pretese da parte di terzi o di contenzioni con privati o con Amministrazioni pubbliche;
- la capacità di produrre un minimo di reddito in un determinato arco di esercizi successivi;
- l’inesistenza di elementi ostativi alla realizzazione di determinati piani di sviluppo industriale.
Oltre queste clausole, la prassi contrattuale ha poi sviluppato, come diretta conseguenza di questa tipologia di clausole tutta una serie di accordi pattizi sui rimedi in caso di violazione o di mancata realizzazione delle cc.dd. clausole patrimoniali o reddituali. Accordi relativi ad indennizzi, clausole di revisione del prezzo pattuito, di risoluzione del contratto.
Alle ipotesi fin qui esaminate si aggiungono altresì tutte le altre fattispecie che derivano da specificità dei casi concreti quali, a titolo esemplificativo, quelle derivanti da cessione di quote non interamente liberate, quelle derivanti da versamenti effettuati dal cedente alla società, a titolo di finanziamento, o ad altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, quelle relative all’imputazione di utili maturati, quelle relative a profili ineranti al divieto di concorrenza disciplinato dall’art. 2557 c.c. ed esteso dalla più recente giurisprudenza anche alla cessione di partecipazione sociali che presentano determinati elementi, quelle relative alla cessione di partecipazioni sociali in presenza di eventuali garanzie prestate dal cedente per debiti sociali, etc. (Cfr. Cass. 24 luglio 2000 n. 2862, nella quale la Corte ha ribadito l’astratta applicabilità del divieto di concorrenza alla fattispecie della cessione di quote di partecipazione societaria. A tal fine, la Corte ritiene necessario uno specifico accertamento del giudice volto ad analizzare e verificare che con il trasferimento di quote societarie si sia integrata una vicenda analoga a quella prevista dall’art. 2557 c.c.
“Infatti indipendentemente dalla natura giuridica della società in questione ovvero dal fatto che essa sia di persone o di capitali, non può escludersi che attraverso la forma della cessione di quote si pervenga in realtà all’obiettivo di cedere una precipua attività d’impresa. La concorrenza del cedente può realizzare in astratto analoga pericolosità per l’effettivo dispiego del diritto di impresa a danno del cessionario, attraverso analoga possibilità di sviamento della clientela.” ). Il quadro sopra esposto, in modo estremamente sintetico, è già di per sé sufficiente a giustificare, soprattutto nei casi sopra evidenziati, un’indagine, da parte del notaio, accurata ed approfondita sulle legittime e ragionevoli aspettative dei contraenti ed un suo impegno a suggerire le clausole più adatte ad evitare conseguenze dannose per il cessionario spesso derivanti da evidenti ed
incolmabili asimmetrie informative tra le parti contrattuali.
Anche relativamente a questa tipologia di clausole, l’attività del notaio sarà condizionata dall’incarico ricevuto dalle parti contraenti, incarico che potrà essere conferito anche all'esito dell'indagine svolta dal notaio sulla volontà delle parti, per far emergere le reali aspettative dei contraenti relativamente ai cd. "beni di primo grado". Sotto questo aspetto, peraltro, se è lecito presumere che uno specifico interesse delle parti in tal senso, sia una costante delle cessioni totalitaria o di controllo, non può, comunque, ragionevolmente escludersi che possa emergere anche in ipotesi diverse. E' di fondamentale importanza, pertanto, che il notaio svolga un'accurata indagine sulla volontà delle parti.
L’attività del notaio dovrà, inoltre, investire il profilo “soggettivo” relativo alla legittimazione ad intervenire nell’atto di cessione ed alla libera disponibilità della partecipazione sociale, sotto un triplice aspetto:
- riguardo alla legittimazione del cedente ad intervenire nell’atto di cessione e va detto che quest’aspetto è sicuramente quello che genera maggiori perplessità, tenuto conto che è discussa la possibilità di imporre al cedente (e di riflesso all’amministratore) un obbligo di esibizione al notaio del libro soci, così come potrebbe essere insufficiente imporre o ritenere che sia risolutiva l’ispezione nel registro delle imprese e ferma restando la possibilità e legittimità di una cessione di quota che avvenga tra un cedente non iscritto nel libro soci (ed, eventualmente, a cui favore non risulti depositato nel registro delle imprese alcun titolo legittimante), ed un cessionario (consapevole) che intendano regolare la fattispecie secondo xxxxx e clausole di garanzia comunque rientranti nell’ambito nell’autonomia contrattuale. La soluzione, più rispondente alla realtà negoziale, relativamente a quest’aspetto, è quella di ritenere che sussista a carico del notaio quanto meno il dovere di chiedere l’esibizione del libro soci e di verificare le risultanze del registro delle imprese, ed un conseguente dovere di informazione diretto a rendere consapevoli le parti in ordine agli accertamenti effettuati ed alle conseguenze derivanti dall’assenza (o dalla possibile assenza nel caso di mancata verifica) di determinati adempimenti di iscrizione o pubblicità;
- il regime patrimoniale del cedente e del cessionario, se coniugati;
- eventuali limiti legali o statutari alla libera circolazione della quota.
Sotto il profilo attinente il regime patrimoniale del cedente, è noto che l’orientamento prevalente ritiene che per i coniugi in regime di comunione legale dei beni, l’acquisto di quote di società di capitali rientri nella norma generale dell’art. 177 lett. a) c.c. e, pertanto, qualora non ricorra alcuna delle fattispecie previste dall’art. 179 c.c. l’acquisto, anche da parte di uno solo dei coniugi, di una quota di società a responsabilità limitata entra a far parte della comunione legale dei beni.
Esistono in dottrina orientamenti diversi: alcuni diretti ad escludere totalmente che le partecipazioni in una società a responsabilità limitata possa entrare a far parte della comunione legale dei beni; altri (cfr. X. Xxxxxxxxx, Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: L’interpretazione come governo della complessità, Milano 2004, pag. 352 e segg.) diretti a diversificare i casi a seconda delle regole organizzative della società a responsabilità limitata, distinguendo l’ipotesi in cui la società è caratterizzata da forti elementi personalistici, per la presenza, ad esempio, di clausole di intrasferibilità o di gradimento, dai casi in cui prevale l’elemento capitalistico e non vi siano regole organizzative che manifestino all’esterno un rilievo della persona dei soci, giungendo alla conclusione che solo nella seconda ipotesi la partecipazione sociale è attratta dal regime della comunione legale dei beni.
E’ evidente che la soluzione di carattere scientifico alle problematiche che possono emergere dall’interpretazione delle norme che regolano il regime patrimoniale tra i coniugi, rientra nella libera scelta del professionista il quale avrà, però, nell’assumere decisioni non corrispondenti a quelli che sono gli orientamenti prevalenti (soprattutto se supportati da pronunce della Cassazione) avrà, in un’ottica antiprocessuale, il dovere di informarne le parti, rappresentando i possibili rischi legati all’opzione di determinate scelte interpretative oggetto di contrastanti interpretazioni.
In caso di acquisto da parte di un coniuge in comunione legale di una quota di s.r.l. nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 179 c.c. va precisato che è opportuno che la natura personale dell’acquisto risulti espressamente dal titolo, non essendo però necessaria la partecipazione all’atto del coniuge escluso, non trovando applicazione l’ultimo comma dell’art. 179 c.c., trattandosi di bene mobile diverso da quelli indicati nell’ultimo comma dell’art. 179 c.c. (L’ultimo comma dell’art. 179
c.c. si riferisce espressamente ai beni immobili ed ai mobili di cui all’art.2683 c.c, pertanto, anche a voler ritenere che la quota di s.r.l. sia un bene mobile immateriale registrato, secondo un orientamento sempre più condiviso (sul piano pratico cfr. la decisione del Registro delle Imprese di Brescia del 28.10.2003 Prot. n. 29811, che ha ritenuto possibile la costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto quote di s.r.l.), l’esclusione del bene ai sensi dell’art. 179 lett. d) c.c. non richiederebbe la partecipazione al relativo atto d’acquisto del coniuge escluso.)
L’attività del notaio relativamente agli aspetti che riguardano la circolazione delle partecipazioni sociali in relazione al regime patrimoniale delle parti contraenti, ove coniugate, sarà un’attività soprattutto di consulenza e di informazione ed eventualmente di invito ad acquisire l’estratto dell’atto di matrimonio per accertare l’esistenza o meno di annotazioni in calce, incrociando eventualmente, i relativi dati con ulteriori documenti o fatti rappresentati dalle parti interessate in contrasto con le risultanze dell’atto di matrimonio stesso.
Riguardando i relativi accertamenti del regime patrimoniale profili che non investono la validità dell’atto, ma, secondo il disposto dell’art. 184 c.c., i meri rapporti interni tra i coniugi, la diligenza del notaio dovrà rapportarsi ed essere proporzionata alla diversa gradazione di effetti che il legislatore ha posto tra violazione delle norme della comunione legale in tema di beni immobili, di beni mobili registrati ex art.2683 c.c. e gli altri beni mobili (tra i quali le quote sociali). Il consenso del coniuge in comunione legale sarà, comunque, opportuno ai fini di una corretta gestione dei rapporti interni tra coniugi.
Per quanto riguarda gli accertamenti che attengono alla libera circolazione della quota il notaio dovrà verificare l’esistenza:
- di eventuali limiti legali alla trasferibilità della quota;
- di clausole statutarie dirette a limitare o regolamentare il trasferimento delle partecipazioni
sociali;
- di clausole che incidono direttamente sulla singola quota sociale attribuendo diritti di natura
amministrativa o patrimoniali non proporzionali al conferimento o comunque diversi rispetto ad altre partecipazioni sociali.
In ordine all’esistenza di limiti legali alla libera circolazione della quota, essi potranno essere determinati, in via esemplificativa, da norme imperative che richiedono particolari requisiti soggettivi in relazione alla particolarità dell’oggetto sociale o da qualunque altra normativa che imponga requisiti che possano comunque incidere sull’acquisizione della partecipazione sociale.
In ordine all’esistenza di clausole statutarie dirette a limitare la libera trasferibilità della partecipazione sociale la verifica del notaio dovrà essere indirizzata ad accertare l’esistenza o meno di eventuali clausole di intrasferibilità, di prelazione, di gradimento ed il loro regolamento all’interno dello statuto, .
Il notaio dovrà, non solo informare il cessionario di eventuali limiti alla libera acquisizione della quota sociale, ma anche verificare che siano state svolte quelle eventuali attività preliminari richieste dallo statuto (notifiche, comunicazioni, offerte, nulla osta da parte dell’assemblea dei socio o da parte dell’organo amministrativo, etc.) ed invitare le parti ad eseguire quegli ulteriori adempimenti richiesti dallo statuto per rendere pienamente efficace il trasferimento tra le parti, nei confronti dei terzi e rispetto alla società.
In ordine all’esistenza di eventuali diritti di natura personale o patrimoniale attribuiti a determinate partecipazioni sociali, il notaio dovrà innanzitutto accertare in base alle clausole statutarie
eventuali limitazioni (che dovrebbero essere fisiologiche) alla libera circolazione di questa particolare categoria di quote sociali. In assenza di qualunque espressa previsione statutaria e nel presupposto che, comunque, eventuali diritti attribuiti a determinati soci ai sensi dell’art. 2468, III comma, c.c., siano assegnati intuitu personae e non intuitu rei, dovrà accertare se possa desumersi dall’insieme delle clausole statutarie una implicita intrasferibilità della quota ovvero una sua libera trasferibilità privata però dei particolari privilegi assegnati al socio cedente (Sul punto cfr: X.XXXXXXXXX, La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende. Prime considerazioni, in Riv. Del Notariato, 2003.).
L’esistenza di eventuali limiti alla libera circolazione delle quote, così come l’accertamento di ogni altro elemento che può essere rilevante al fine di una corretta circolazione della partecipazione sociale, andrà effettuato dal notaio esaminando sia lo statuto ed i patti sociali e sia mediante visure presso il registro delle imprese che avranno ad oggetto gli elementi identificativi della società e l’assetto societario.
Riguardo alle visure nel registro delle imprese, sebbene esse non abbiano un valore simmetrico a quelle effettuate nei registri immobiliari, va ritenuto doveroso, da parte del notaio, procedervi costituendo comunque un mezzo ulteriore, messo a disposizione dall’ordinamento, al fine di accertare o concorrere all’accertamento di quegli elementi utili alla verifica della legittimazione del cedente ovvero di ogni altro elemento che possa incidere sulla circolazione della partecipazione sociale.
In considerazione della valenza dell’atto notarile come bene pubblico destinato a produrre effetti esterni positivi, che vanno oltre il singolo rapporto tra le parti contrattuali, nonché dell’affidamento che i terzi possono ragionevolmente fare sull’atto notarile e per rendere controllabile il rispetto della regola è necessario che dall’atto stesso risultino gli accertamenti effettuati ai fini sopra indicati, ovvero la rinunzia ai suddetti accertamenti ad opera del notaio. La rinunzia ai suddetti accertamenti dovrà, comunque, costituire una giustificata eccezione rispetto al generale rispetto dei doveri contenuti nella regola. Peraltro, in caso d’impossibilità a far risultare dall’atto notarile gli accertamenti effettuati (ad esempio in caso di scrittura privata redatta da terzi, ovvero in caso di scrittura privata autenticata in tempi diversi), il notaio dovrà conservare all’interno del fascicolo di studio la traccia degli accertamenti effettuati per consentire, comunque, il controllo dell’attività istruttoria realmente eseguita.
L'attività del notaio dovrà esplicarsi non solo sul controllo dell'esistenza dei suddetti limiti alla libera circolazione delle partecipazioni, ma anche suggerendo soluzioni valide per dare un più alto grado di affidamento e di resistenza agli accordi tra le parti, così, ad esempio, il notaio si potrà far intervenire, in atto, gli altri soci per documentare con certezza la rinunzia alla prelazione o, in alternativa, si potrà far rendere all'alienante, sotto la sua responsabilità, la dichiarazione che la rinunzia è già avvenuta in precedenza.
Particolare diligenza dovrà essere osservata dal notaio nell'ipotesi in cui, a seguito del trasferimento delle quote sociali, l'intera partecipazione resti concentrata nella titolarità di una sola persona.
L'art. 2462 c.c. espressamente dispone che, in caso d'insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prevista dall'art. 2470 c.c.
Entrambi gli oneri (conferimenti e pubblicità) riguardano adempimenti che non sono a carico del notaio ma del socio stesso ovvero dell'organo amministrativo.
Infatti, nel caso dei conferimenti l'art. 2464 c.c. prescrive che, se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni, mentre riguardo alla pubblicità, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Il particolare dovere d'informazione su questo punto è giustificato dalla gravità delle conseguenze che la legge fa derivare al mancato adempimento di questi oneri, nell'ottica che la funzione del notaio è anche una funzione rivolta a colmare quelle presumibili asimmetrie informative dell'utente e quindi rendere avvedute ed attente le parti relativamente, in una materia complessa come quella relativa alla circolazione delle partecipazioni sociali.
Un eventuale incarico assegnato al notaio di procedere anche all’iscrizione ulteriore nel Registro delle Imprese, dovrà essere comunque espresso, non potendosi in nessun caso ritenerlo implicito nell’incarico relativo alla stipula del relativo atto di cessione e sarà condizionato dalla comunicazione delle relative notizie previste dall’ultimo comma dell’art. 2470 c.c. che rendano possibile l’esecuzione del relativo adempimento.
L’ultimo punto del protocollo attiene all’adempimento pubblicitario che il notaio dovrà effettuare nel Registro delle Imprese ottemperando al disposto del secondo comma dell’art. 2470 c.c. che espressamente dispone: “L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.” Il relativo adempimento pubblicitario è particolarmente importante sotto un duplice profilo:
- innanzitutto, perché l’iscrizione nel libro soci, che legittima l’esercizio dei diritti da parte del cessionario nei confronti della società, è condizionata all’esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito;
- in secondo luogo perché, l’art. 2470, V comma c.c., nella nuova formulazione, innovando rispetto al sistema precedente ha stabilito che se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (E’ interessante evidenziare che la previsione della buona fede, nel contesto dell'art. 2470, rende la disposizione "eccentrica" rispetto al normale funzionamento del regime pubblicitario, rispetto al quale la buona fede dell'acquirente è indifferente; il profilo ha notevole importanza dal punto di vista notarile, in quanto si è fondatamente sostenuto che nonostante le visure nel registro delle imprese non si possa dar certezza della bontà dell'acquisto in capo al dante causa, il quale al momento dell'acquisto poteva non essere in buona fede. Sul punto e per una disamina relativa alle problematiche inerenti alla circolazione ed alla pubblicità nel registro delle imprese: cfr.:X. XXXXXXXXX, La circolazione delle partecipazioni sociali tra statuto e contratto, X. XXXX, Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni societarie:profili generali e clausole di predisposizione successoria, Relazioni al “Convegno di studi sulla Riforma del diritto societario”, organizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 27-28-29 novembre 2003).
La tempestività dell’iscrizione, dunque, è fondamentale per assicurare al cessionario in buona fede che il suo acquisto non posa essere messo in discussione da successivi trasferimenti da parte del cedente. Anche in assenza di una disposizione analoga a quella fissata dall’art. 2671 c.c. in tema di trascrizione (… il notaio ha l'obbligo di curare che la trascrizione venga eseguita nel più breve tempo possibile), il termine legale per l’adempimento fissato in trenta giorni dovrà essere sicuramente ridotto in considerazione delle circostanze che in concreto potranno rappresentarsi e che il notaio dovrà prudentemente valutare per conseguire che l’atto da lui ricevuto possa esplicare i suoi pieni effetti.
Una tempestiva esecuzione dell’iscrizione nel registro delle Imprese sarà quanto mai opportuna in tutti i casi in cui a seguito del trasferimento della partecipazione sociale muta in modo sostanziale l’assetto societario e dovranno essere assunte, anche dai nuovi soci, decisioni relative a modifiche organizzative della società, nuove cariche sociali, nuovi piani imprenditoriali. L’inderogabilità delle disposizioni contenute nell’art. 2470 c.c. relative agli adempimenti che devono precedere l’iscrizione
nel libro soci del cessionario della partecipazione sociale dovranno giustificare la massima tempestività nell’esecuzione della pubblicità presso il registro delle imprese. (Sul punto cfr. la massima
n.10 del 4 marzo 2004 del Consiglio Notarile di Milano che testualmente prevede: “Non si ritiene legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di
s.r.l. che attribuisca all’acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro soci, né la clausola statutaria che attribuisca agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell’avvenuto deposito nel registro delle imprese. Si ritengono invece legittime le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all’iscrizione nel libro soci ex art. 2470 c.c., come ad esempio il decorso di un determinato termine da tale momento, purché ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all’acquirente (la qual cosa avverrebbe ad esempio allorché il termine non fosse contenuto entro limiti ragionevoli”).
In ultimo, va osservato, che avendo l’adempimento in oggetto finalità, oltre che di natura privatistica (gli interessi delle parti contrattuali), anche di trasparenza del mercato e della concorrenza e, quindi di natura pubblica, la sua esecuzione è sottratta alla disponibilità delle parti. Pertanto il notaio non potrà né esimersi né essere dispensato dall’effettuare il suddetto adempimento. Sotto questo aspetto va sottolineato che l’esecuzione degli adempimenti prescritti in materia di cessione di quote di s.r.l., per i riflessi spiccatamente di natura pubblicistica, legati a problematiche di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è stata affidata al notaio quale unico professionista che, "mediatore" tra parti ed ordinamento giuridico, per la sua naturale terzietà ed imparzialità, equiparabile solo a quella propria degli organi giurisdizionali, è in grado di assicurare la realizzazione degli obiettivi istituzionali .