CDCNPA
Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori
CDCNPA
Regolamento
Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori 3
Attribuzione dei voti ai Consorziati 5
Nomina dei membri del Comitato Esecutivo 5
Regolamenti dei Comitati operativi 6
Partecipazione al Comitato Esecutivo 6
Nomina dei rappresentanti dei Consorziati con immesso inferiore al 4% 7
Partecipazione ai Comitati Operativi 7
Sanzioni ed esclusione del Consorziato 7
Marchio e dominio web Consortile 8
Articolo 1
Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del “Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori”, d’ora innanzi denominato “CDCNPA”, il funzionamento tecnico e amministrativo del CDCNPA.
Il Regolamento è vincolante per tutti i Consorziati e forma parte integrante del contratto di Consorzio.
Ai fini del presente Regolamento trovano applicazione e hanno il medesimo significato le definizioni contenute nell’art. 2 dello Statuto del CDCNPA.
Articolo 2
Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori
Fermo l’obbligo dei produttori di comunicare annualmente alle camere di commercio i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, secondo quanto riportato nella parte C dell’Allegato III al D.lgs. 20.11.2008, n. 188, ai soli, fini degli artt. 8, 11, 12 e 14 dello Statuto, sono prese in considerazione le pile e gli accumulatori appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
1. Pile e accumulatori portatili
• Pila zinco carbone
• Pila zinco cloruro
• Pila alcalina
• Pila al litio
• Pila zinco aria
• Pila zinco argento
• Accumulatori al piombo
• Accumulatori nichel cadmio
• Accumulatori nichel idruri metallici
• Accumulatori al litio
• Altro
2. Accumulatori industriali
• Piombo
• Nichel cadmio
• Litio
o Mobilità leggera
o Trazione (auto/moto)
o Trazione altro
o Storage
o Strumentazione Misurazione
o Altro
• Nichel Metallo Idruro
o Mobilità leggera
o Trazione (auto/moto)
o Altro
• Altro
o Zinco/Carbone
o NaS
o Altro
3. Accumulatori veicoli
• Piombo
• Nichel cadmio
• Litio
• Nichel Metallo Idruro
• Altro
Articolo 3
Il soggetto che intende aderire al CDCNPA deve presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai documenti indicati nell’art. 6 dello Statuto.
La domanda di adesione va indirizzata al Presidente del CDCNPA, completa dell’allegato A al presente Regolamento.
Le domande di adesione sono presentate dal Presidente al Comitato Esecutivo alla prima riunione del Comitato stesso.
Il Comitato Esecutivo, previa verifica che gli istanti rappresentino uno (sistema individuale) o più (sistema collettivo) produttori e rispettino le condizioni di partecipazione al consorzio così come stabilite dal d.lgs. n.188/2008 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello Statuto e della documentazione richiesta, accoglie o respinge le domande e determina gli importi della quota di adesione e della quota annuale ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.
L’avvenuto accoglimento della domanda o il rigetto della stessa, con l’indicazione delle quote di competenza, viene comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera del Comitato Esecutivo; il perfezionamento dell’iscrizione avviene con il pagamento della quota di adesione e della quota annuale ex art. 10 co. 1° lettera c) dello Statuto.
Il Comitato Esecutivo può richiedere agli istanti integrazioni e chiarimenti in merito alle domande e alla documentazione allegata alle stesse, fissando un termine perentorio per la risposta, decorso il quale la domanda verrà respinta.
Sia nel caso di accoglimento della domanda che di mancato accoglimento della stessa, viene inviata dal Presidente apposita comunicazione al Comitato di Vigilanza e Controllo.
Articolo 4
Ai sensi degli artt. 8 co. 2° e 10 co. 1° lettera c) dello Statuto, l’Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo e visti anche i piani di spesa elaborati dai Comitati operativi ex art. 14 co. 3 lettera c) dello Statuto, determina per ciascun singolo esercizio la quota annuale a carico dei Consorziati, fatturata su base trimestrale anticipata, definita dalla somma di:
▪ quota annuale delle spese attribuibili in maniera specifica alle singole categorie di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) e b) dello Statuto, calcolata in proporzione ai voti attribuiti al Consorziato nelle specifiche categorie,
▪ quota annuale delle spese generali non attribuibili in maniera specifica ad alcuna delle categorie di cui all’art. 11 co.1 lett. a) e b) dello Statuto, calcolata in proporzione ai voti totali attribuiti al Consorziato. Il contributo minimo per ogni Consorziato sarà in ogni caso pari allo 0,35% del totale delle spese di cui al presente punto.
I Consorziati provvederanno al pagamento dei contributi di cui al presente articolo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle fatture.
Articolo 5
Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 11 co. 3° e 21 dello Statuto e dall’art. 12 del presente Regolamento, il Comitato Esecutivo, in caso di reiterati ritardi nel pagamento degli importi dovuti al CDCNPA da parte del Consorziato, potrà richiedere al medesimo il rilascio di una
garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta, per un importo congruo rispetto alla stima dei contributi dovuti dal Consorziato. Il Consorziato sarà tenuto a prestare la garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In alternativa alla prestazione della garanzia fideiussoria, il Comitato esecutivo potrà fissare al Consorziato inadempiente modalità alternative di pagamento degli importi dovuti.
Articolo 6
Attribuzione dei voti ai Consorziati
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 15 co. 3° del D.lgs. 188/2008 i produttori di pile e accumulatori comunicano entro la fine del mese di marzo di ogni anno il numero ed il peso effettivo delle pile e degli accumulatori immessi sul mercato nell’anno precedente, all’interno di ciascuna delle due Categorie di cui all’art. 11 co.1° dello Statuto i voti a ciascun Consorziato verranno attribuiti secondo lo schema seguente:
a) Verrà determinata la quota di competenza di ciascun Consorziato, che sarà pari alla quota di competenza del produttore (Sistema individuale) o alla somma delle quote di competenza dei produttori ad esso aderenti (Sistema Collettivo);
Per quota di competenza deve intendersi la percentuale rappresentata dall’immesso sul mercato calcolato in peso del Consorziato sul totale dell’immesso sul mercato calcolato in peso di tutti i Consorziati appartenenti alla medesima categoria come previsto dall’art. 11 dello Statuto;
b) La quota di competenza di ciascun Consorziato così determinata verrà parametrata sul totale dei voti disponibili per la Categoria di appartenenza, pari a 50.000 (cinquantamila).
c) Nel caso in cui la quota di competenza del Consorziato sia inferiore all’unità, al Consorziato verrà attribuito 1 (un) voto ed il totale dei voti disponibili nella specifica categoria, oltre che il computo dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, sarà conseguentemente aumentato;
d) Nel caso in cui la quota di competenza del Consorziato sia maggiore dell’unità ma non sia un numero intero, al Consorziato verranno attribuiti voti uguali al numero intero immediatamente precedente al valore della propria quota, ed il totale dei voti disponibili nella specifica categoria, oltre che il computo dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, sarà conseguentemente diminuito.
Qualora nel corso dell’anno intercorrente fra una dichiarazione al registro e quella successiva il Comitato Esecutivo avesse accolto la domanda di iscrizione di un nuovo consorziato, i dati di immesso per le categorie di pile e accumulatori oggetto di autodichiarazione del medesimo verranno conteggiati per la determinazione dei voti attribuiti per la partecipazione alle assemblee successive all’accoglimento della domanda di iscrizione.
In pari data i contributi annuali a carico dei Consorziati verranno ricalcolati a partire dal momento della nuova ripartizione operata (art. 5 del presente Regolamento).
L’esercizio del diritto di voto in Assemblea spetterà solo ai Consorziati in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Centro di Coordinamento (art. 11 co. 3 dello Statuto), o comunque in regola con quanto previsto dall’art. 6 del presente Regolamento.
In caso di mancati pagamenti, l’attribuzione dei voti spettanti ai consorziati verrà riparametrata escludendo la percentuale attribuita al consorziato inadempiente.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’attribuzione dei voti nei comitati operativi.
Articolo 7
Nomina dei membri del Comitato Esecutivo
Ai sensi dell’art. 10 co. 1° lettera e) dello Statuto, l’Assemblea elegge i cinque componenti del Comitato Esecutivo.
Di tali componenti:
- 2 (due) sono eletti tra i Consorziati (o tra i soggetti da loro designati) appartenenti alla Categoria pile e accumulatori portatili;
- 2 (due) sono eletti tra i Consorziati (o tra i soggetti da loro designati) appartenenti alla Categoria pile e accumulatori industriali e per veicoli;
Il quinto membro, di diritto Presidente, viene eletto dall’insieme dell’Assemblea con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti totali su candidatura alternativamente proposta dalla due Categorie.
Entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature, ciascun Consorziato potrà proporre un solo candidato per categoria di appartenenza.
All’atto della votazione ciascun Consorziato potrà esprimere una sola preferenza all’interno di ciascuna categoria.
Saranno eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti nella Categoria di appartenenza, fino alla concorrenza del numero massimo di Consiglieri da eleggere.
Nel caso di parità di voti sarà eletto il candidato presentato dal Consorziato cui è stato attribuito, ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento, un numero maggiore di voti; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Il Presidente del CDCNPA comunica, unitamente alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo, il termine per la presentazione delle candidature dei componenti del Comitato Esecutivo; tale termine non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni prima del giorno in cui è convocata l’Assemblea.
Articolo 8
Regolamenti dei Comitati operativi
Il Comitato Operativo pile ed accumulatori portatili ed il Comitato Operativo pile ed accumulatori industriali e per veicoli, costituiti ex art. 14 dello Statuto, adottano i propri Regolamenti, secondo lo schema individuato dall’art. 14, co. 3 punti a) … h)
Fermo restando il criterio di computo dei voti all’interno dei Comitati, individuato con le regole poste all’art. 7 che precede, i Regolamenti dei Comitati si comporranno di norme tecniche, linee guida e criteri generali del modello di raccolta adottato. I Regolamenti dovranno altresì individuare univocamente le regole operative del servizio prestato e le modalità di accesso al servizio da parte dei titolari dei punti di raccolta e le sanzioni poste per l’inosservanza delle stesse.
I Regolamenti, approvati dal Comitato esecutivo ex art. 12 co. 2° dello Statuto, saranno vincolanti per tutti i Consorziati e formeranno parte integrante del contratto di Consorzio.
Articolo 9
Partecipazione al Comitato Esecutivo
I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti a partecipare alle riunioni indette.
Qualora un componente del CE dovesse risultare assente, senza giustificato motivo, per più di 3 (tre) riunioni anche non consecutive, sarà facoltà del Presidente proporre all’Assemblea la revoca del mandato dello stesso.
L’Assemblea che dispone la revoca del componente del Comitato esecutivo procede immediatamente alla sua sostituzione.
Articolo 10
Nel corso della prima riunione successiva alla nomina dei componenti dei Comitati Operativi, gli stessi componenti provvederanno a designare tra di essi quale coordinatore colui il quale avrà ricevuto il maggior numero di voti.
Articolo 11
Nomina dei rappresentanti dei Consorziati con immesso inferiore al 4%
Con riferimento all’art. 14 co. 2 dello Statuto, qualora l’elezione dei rappresentanti dei Consorziati con immesso inferiore al 4% non portasse ad alcuna nomina, ai fini delle delibere assunte in seno ai Comitati Operativi, i voti attribuiti ai Consorziati con immesso inferiore al 4% verranno proporzionalmente ridistribuiti tra tutti gli altri componenti del Comitato Operativo
Articolo 12
Partecipazione ai Comitati Operativi
I componenti dei Comitati Operativi sono tenuti a partecipare alle riunioni indette dai coordinatori. Qualora uno o più componenti dovessero non partecipare, senza giustificazione ammessa dai coordinatori a più di 3 (tre) riunioni anche non consecutive, il coordinatore ha la facoltà di inoltrare una richiesta di decadenza al Comitato Esecutivo.
Il Sistema Collettivo o individuale il cui rappresentante sia dichiarato decaduto deve segnalare per iscritto, entro 10 (dieci) giorni, il nominativo del nuovo candidato in sostituzione di quello decaduto.
In mancanza di segnalazione entro il termine previsto, il Sistema Collettivo o Individuale perde la sua rappresentatività in seno al Comitato.
Per quanto riguarda invece l’eventuale decadenza del rappresentante dei Consorziati con immesso sul mercato inferiore al 4% (quattro per cento), si procederà alla sua sostituzione con una votazione accessibile ai soli aventi diritto, per tramite di consultazione scritta elettronica, da tenersi entro 10 (dieci) giorni.
Articolo 13
Sanzioni ed esclusione del Consorziato
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, l’Assemblea, il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori vigilano sul corretto adempimento degli obblighi consortili.
Le sanzioni irrogate in caso di inosservanza da parte del Consorziato degli obblighi previsti sono disciplinate dal “Regolamento Sanzionatorio”, che costituisce parte integrante del Regolamento.
In caso di ritardo nei pagamenti dovuti al CDCNPA ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, il CDCNPA invita il Consorziato ad adempiere entro un congruo termine.
Qualora il Consorziato non adempia nei termini gli importi dovuti saranno maggiorati degli interessi calcolati ex art. 5 D.lgs. 231/2002; in caso di ritardo superiore ai 90 (novanta) giorni, il CDCNPA sospenderà le attività svolte a favore del Consorziato.
Qualora il Consorziato non adempia nei termini o in ogni caso quando venissero contestate infrazioni per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive, il Comitato esecutivo, sentito il Consorziato, propone all’Assemblea l’esclusione del Consorziato dal CDCNPA. L’Assemblea, tenendo conto della gravità della fattispecie, delibera ai sensi e con le forme dell’art. 19 dello Statuto.
L’esclusione è revocata e il Consorziato è riammesso al CDCNPA se questi provvede al pagamento di quanto dovuto secondo le indicazioni del Comitato esecutivo.
I provvedimenti sanzionatori assunti a carico del Consorziato sono reclamabili secondo quanto previsto dall’art 8 del “Regolamento Sanzionatorio”.
In caso di segnalazioni di violazione al Codice Deontologico di cui all’art. 11 del Codice stesso, si riunirà il Collegio dei Revisori per deliberare su quest’unica fattispecie, garantendo il diritto al contraddittorio come previsto dall’art. 18 dello Statuto, adottando eventuali provvedimenti.
Articolo 14
Ciascun Sistema Collettivo Consorziato è tenuto a fornire – su istanza di altro Sistema Collettivo cui un produttore di pile o accumulatori abbia richiesto di associarsi – attestazione scritta dell’adempimento ovvero del mancato adempimento da parte di tale produttore di pile e accumulatori agli obblighi economici e finanziari nascenti dalla sua precedente appartenenza al Sistema Collettivo richiesto.
In ogni caso di perdita da parte di un Produttore di pile e accumulatori della qualità di aderente ad un Sistema Collettivo Consorziato, quest’ultimo avrà cura di darne comunicazione al Comitato di Vigilanza e Controllo e al CDCNPA.
Articolo 15
Oltre alle scritture e ai libri obbligatori per legge, il CDCNPA è tenuto a conservare:
a. il libro dei Consorziati, sul quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale di ciascun Consorziato e la data di adesione al CDCNPA.
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo.
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Comitati Operativi.
Ciascun Consorziato ha diritto di consultare i libri Consortili, in presenza di un membro del Comitato Esecutivo.
Articolo 16
Marchio e dominio web Consortile
Il CDCNPA è l’esclusivo titolare del marchio consortile, di cui un’immagine è allegata sub
Allegato B del presente Regolamento, e del “dominio” web correlato (.it; .com; .net; .org)
I Consorziati hanno diritto ad utilizzare il marchio consortile esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dall’apposito disciplinare approvato dal Comitato Esecutivo e ratificato dall’Assemblea del CDCNPA.
Il produttore che aderisce al CDCNPA ha diritto alla licenza d’uso gratuita del marchio consortile, non cedibile, personale e valida per tutto il periodo di adesione al CDCNPA.
Con l’adesione al CDCNPA, il Consorziato dà atto che il marchio consortile, la denominazione come pure tutti i diritti inerenti all’immagine ed al nome del CDCNPA sono e restano nella titolarità esclusiva del CDCNPA. Resta inteso che il Consorziato non acquisirà alcun diritto e/o titolo diverso da quelli previsti dal presente Regolamento e dal disciplinare approvato dal Comitato Esecutivo e ratificato dall’Assemblea del CDCNPA, in relazione al marchio Consortile in ragione del suo utilizzo.
Fatto salvo quanto espressamente previsto dal disciplinare approvato dal Comitato Esecutivo e ratificato dall’Assemblea del CDCNPA, se non preventivamente autorizzato per iscritto dal CDCNPA, il Consorziato non potrà:
A. concedere in sub – licenza, utilizzare in materiale promozionale (a mezzo stampa, volantini, video, internet) o utilizzare in sponsorizzazioni il marchio Consortile;
B. utilizzare il marchio Consortile in modo da ledere o pregiudicare l’immagine del CDCNPA;
C. utilizzare il marchio Consortile in modo da ingenerare confusione nel pubblico sui rapporti tra CDCNPA e il Consorziato;
D. realizzare comunicazioni tali per cui si possano generare nel pubblico dubbi in merito alla titolarità del marchio Consortile;
E. registrare, adottare o utilizzare denominazioni, marchi, nomi a dominio o altri segni distintivi che violino i diritti del marchio Consortile;
F. modificare, cambiare o alterare in alcun modo il marchio Consortile.
Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento in merito al marchio Consortile, si rimanda ai termini e alle condizioni previste dal disciplinare approvato dal Comitato Esecutivo e ratificato dall’Assemblea del CDCNPA.
Allegato A
Schema allegato al Regolamento del CDCNPA, in conformità al D.Lgs. 231/2001.
"Le Parti dichiarano reciprocamente e garantiscono che, nelle operazioni ed attività del Consorzio, si impegnano al rispetto delle normative vigenti al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti dei terzi. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni azione affinché il Consorzio, nei propri rapporti commerciali e di affari, ottemperi ai seguenti principi fondamentali:
- utilizzo legittimo della immagine o nome delle Parti, senza trarne per il Consorzio o per ciascuna delle Parti medesime, vantaggi commerciali non giustificati;
- corretta gestione e uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute da terzi;
- adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto dei canoni di correttezza.
In particolare le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, con riferimento alle operazioni ed attività di interesse del CDCNPA, dichiarano di aver già provveduto all'adozione del Modello Organizzativo richiamato da tale normativa o si impegnano, qualora non abbiano provveduto all'adozione del citato Modello Organizzativo, a rispettare i principi di seguito evidenziati.
Per tali finalità le Parti che sottoscrivono il presente atto si impegnano -con riferimento alle operazioni ed iniziative di interesse del Consorzio- a svolgere le attività di propria competenza, quali assegnate sulla base dei presenti accordi, nel rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale.
Allegato B
Marchio figurativo e denominativo del CDCNPA