IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI PER IL PERIODO 2000-2003
ACCORDO NAZIONALE 27 NOVEMBRE 2000 1
IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI PER IL PERIODO 2000-2003
Il giorno 27 novembre 2000, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza
del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministro dei Trasporti, del sottosegretario
xx Xxxxxx, del sottosegretario ai Trasporti, del Direttore generale dei Rapporti di lavoro, e dei
rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni, FEDERTRASPORTI, FENIT, ANAV
e
le OOSS FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI,
tenuto conto dei contenuti del Protocollo d’Intesa tra Governo, Regioni, Associazioni imprenditoriali
e OOSS del 14 dicembre 1999, dell’accordo preliminare del 2 marzo 2000, sottoscritto presso questo Ministero e dell’intesa tra Governo, Regioni, UPI e ANCI del 27 novembre 2000,
e considerati parti integranti della presente ipotesi di accordo. sottoscrivono la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranviari-internavigatori
(TPL-mobilità) 2000-2003. Art. 1 - Relazioni industriali
Le disposizioni di cui alla “Premessa”, alla “Informazione e consultazione” e alla “Formazione
ed aggiornamento professionale”, di cui all’art. 1 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, sono
sostituite dalle seguenti:
Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d’Intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, Regioni, Federtrasporti,
Anac, Fenit, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uli-Trasporti - che viene considerato parte integrante del presente
accordo di rinnovo contrattuale, d’ora in avanti chiamato “Protocollo” - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei
trasporti;
b) sull’opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate
e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull’esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall’applicazione di normative
europee, nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con
le stesse normative europee volte a salvaguardare l’efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l’assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare
la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale. 339
1. Analogo accordo è stato sottoscritto in pari data dai rappresentanti sindacali di FAISA/CISAL e UGL-Autoferrotranvieri
Di conseguenza si stabilisce:
1. una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del “Protocollo” che ha il compito
di verificare con sistematicità l’evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti
del “Protocollo” stesso xxx comprese le tendenze relative all’occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si
realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei Trasporti che assicurerà
la gestione operativa di tale sede concertativa;
2. una sede regionale di concertazione tra Regione, Province e Comuni e le parti sociali firmatarie
del “Protocollo” avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo
e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato
anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, perseguendo l’obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per
assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l’individuazione delle soluzioni più efficaci,
gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni
delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si realizzeranno, di
xxxxx, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l’insieme della rappresentanza
sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla Regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto
indicato nel “Protocollo” e con i principi contenuti nel Patto Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993
e con quanto indicato nel verbale d’intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione
e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l’integrazione europea
del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette
un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità
di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad
ogni livello, sia ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo
di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati
a rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad
evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato
oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale
è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità
ed efficienza produttiva.
Nel confermare l’unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia
aggregazione settoriale, si adotta un nuovo sistema di inquadramento che tiene conto delle diverse
articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità,
di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel
modo seguente:
340
1. costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell’ambito
degli indicatori generali del settore, sia l’individuazione delle politiche formative più adeguate
per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei
per governare fenomeni di esuberi di personale ed il conseguente sostegno al reddito, in coerenza con quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998 punto 4.3. Le parti si impegnano
ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001.per definire le caratteristiche di tale organismo e fissare eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
2. costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione
del c.c.n.l., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ed intervenire per ripristinare il rispetto del c.c.n.l. quando ce ne sia l’esigenza, tramite le proprie strutture
territoriali, anche su istanza di una sola parte;
3. attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti
nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell’assetto aziendale tali
da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale
confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni le parti si impegnano
ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4. attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di confronto a livello aziendale con
le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria
delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori;
5. attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il
30 giugno 2001, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale
riguardanti l’applicazione del c.c.n.l., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale,
le tutele individuali.
Le politiche formative
In coerenza con quanto concordato nell’intesa preliminare del 2-3-2000, qui riportato nel presente
articolo riguardo al sistema concertativo ed alle relazioni industriali, nonché nel Protocollo
del 14-12 1999, le parti, intendono condividere le linee guida, all’interno delle quali opereranno,
per la definizione di specifiche intese riguardanti gli strumenti operativi e gestionali della politica formativa, necessaria per il settore della mobilità locale.
A tal proposito decidono di istituire una Commissione Paritetica che proporrà alla valutazione
delle parti gli strumenti e le modalità per la costituzione di un ente bilaterale di settore, alimentato
con risorse predefinite provenienti dalle imprese e dai lavoratori ed abilitato ad attivare ulteriori risorse pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi che la contrattazione tra
le parti individuerà.
Le parti considerano la valorizzazione del lavoro e delle professionalità individuali una risorsa
strategica delle imprese di servizio. Per questa ragione, confermano la volontà di definire una
politica orientata alla formazione continua - finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro
e della produzione, nonché alla realizzazione di processi di adattamento alle trasformazioni in
atto nel mondo della mobilità.
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per la sua specificità, figure professionali
non facilmente reperibili nel mercato del lavoro; per favorire l’arricchimento delle funzioni
e della implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione e riqualificazione
professionale connesse con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. 341
Art. 2 - Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto
pubblico e della mobilità
A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo
nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto
ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
- servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola:
In quattro aree professionali:
- area 1: mansioni gestionali e professionali;
- area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3: mansioni operative;
- area 4: mansioni generiche. In quattro aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti ed officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità.
L’area esercizio si articola in sezioni specifiche:
- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
- esercizio ferroviario e metropolitano;
- esercizio navigazione lacuale;
- esercizio navigazione lagunare;
- esercizio funivie portuali;
- esercizio funicolari terrestri ed aeree.
La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure professionali
ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione dei parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché
le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi comprese
le disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle.
L’assegnazione
di parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali
espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello
ed è, quindi, preclusa ai livelli negoziali inferiori.
4) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti
normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate,
con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali
alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche
operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale. 342
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di
area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione.
La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente
al momento dell’assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in
vigore della nuova classificazione le figure professionali sono assegnate sulla base di quanto
previsto dalle “Norme di prima applicazione e norme transitorie” di cui alla successiva lett. D)
del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze
aziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultima, potranno
procedere al relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere
temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazione,
entro 5 mesi, dell’assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo nazionale del 2 giugno 1987 “Disciplina normativa
dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall’azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure
ricomprese nell’area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di applicazione della nuova
classificazione, all’art. 1 dell’accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “di 1° livello e 2° livello”
vengono sostituite dalle seguenti: “dell’area professionale 1”, all’art. 5 del medesimo accordo
le parole “individuati nell’ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito
il parametro 250” e le parole “individuati nell’ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti:
“cui è attribuito il parametro 230”.
9) I contratti di formazione lavoro di tipo A), di cui alla legge 451 del 1994 (cioè per le qualifiche
intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell’area
professionale 4 ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà
attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale
a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nell’area
professionale 3. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta
riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa
o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti.
Pertanto
è consentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione di mansioni proprie di figure
professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale.
A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area professionale
immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione
aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale
e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali
e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti
gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere
a) e b).
Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso. 343
11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale,
è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita
aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo.
Sarà
computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art.
18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 e dall’art 2112 c.c., come novellato dall’art. 47,
terzo comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di
posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione necessaria
per l’attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate
in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente
punto 4.
Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, tenere conto,
in modo integrato, dei seguenti aspetti:
- prestazione sul lavoro;
- posizione e ruolo svolto in azienda;
- attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili
da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a
norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa
al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative
abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento
delle attività implica l’utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature
ecc., messe a disposizione da parte dell’azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda programma appositi
corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può
non essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali)
e/o l’utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
B) Classificazione Area professionale 1ª
Mansioni gestionali e professionali
Declaratoria
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica
e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento
degli obiettivi aziendali. Area professionale 1ª
Mansioni gestionali e professionali
Profili e parametri
Responsabile unità amm./tecnica complessa (250)
Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità
gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla
344
base delle direttive della direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento
degli obiettivi aziendali. Professional (230)
Lavoratori che, con un’elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia
per la soluzione di problemi di notevole complessità. Capo unità organizzativa amm./tecnica (230)
Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative
e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l’andamento degli stessi e dei
relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione
delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate. Area professionale 2ª
Mansioni di coordinamento e specialistiche
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate
alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/
specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità. Area professionale 2ª
Area operativa Esercizio: Sezione Automobilistico, Filoviario e Tranviario
Profili e parametri
Coordinatore di esercizio (210)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini
di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l’eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico
automobilistico e/o filotranviario. Addetto all’esercizio (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento
automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori,
di controllo sulla regolarità dell’esercizio, sul personale viaggiante, e, all’occorrenza, sull’utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17,
commi 132 e 133 e successive modifiche della legge 127 del 1997 e di supporto alla clientela.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (1) Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Coordinatore (210)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali,
organizzano e coordinano, con margini di discrezionalità ed iniziativa, anche in unità operative
che richiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità sulle relative strutture operative/
organizzative, anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto.
345
1. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario. Assistente coordinatore (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale,
svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando
altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile
nonché le attività connesse alla regolarità del servizio programmato. Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (2) (personale di stazione)
Profili e parametri
Coordinatore ferroviario (posizione 2°) (3) (210)
Lavoratori che svolgono le mansioni previste per il Coordinatore ferroviario in unità operative caratterizzate
da rilevanti contenuti tecnologici e consistenti volumi di traffico e di movimento, che richiedono un elevato impegno organizzativo.
Coordinatore ferroviario (posizione 1°) (4) (202)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento e la gestione, sovrintendono,
con margini di discrezionalità ed iniziativa, al coordinamento ed al controllo di impianti ferroviari complessi e svolgono compiti che richiedono notevoli competenze nei settori della circolazione
ferroviaria e delle attività operative e gestionali, garantendo, altresì, le mansioni della dirigenza di movimento.
Capo stazione (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso
Dirigenza Unica e/o Dirigenza Centrale Operativa e/o Dirigenza Centrale del Traffico) e per la gestione,
oltre a svolgere le mansioni dell’Operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione
dei treni in linea. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.
Area professionale 2ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Coordinatore di ufficio (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competente gestionali, coordinano con margini di discrezionalità
ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.
Specialista tecnico/amministrativo (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con
autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito
di direttive di massima. 346
2. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
3. Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
4. Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
Area professionale 2ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Profili e parametri
Capo Unità Tecnica (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità
e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto.
Capo Operatori (188)
Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività
di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato
di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso. Area professionale 2ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilita’
Profili e parametri
Coordinatore della mobilità (178)
Lavoratori che, in possesso di competenze tecnico-gestionali tali da assicurare un’autonomia
operativa nell’ambito degli indirizzi stabiliti, coordinano e/o controllano l’attività di altri lavoratori,
nonché collaborano nella verifica dei prodotti e dei servizi resi da terzi. Addetto alla mobilità (170)
Lavoratori che, in possesso di competenze ed esperienze specialistiche consolidate, in autonomia
e in via continuativa, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale fornendo
assistenza e consulenza per la soluzione dei problemi. Area professionale 3ª
Mansioni operative
Declaratoria
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti
adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l’attività di
altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un’autonomia operativa
circoscritta nelle attività specifiche dell’area operativa di appartenenza. Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri
Operatore di esercizio (140 -158 - 175 - 183) (5)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi
aziendali per il trasporto di persone nonché le attività già previste da accordi, disposizioni e
consuetudini in atto. Svolgono, all’occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio,
di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle
prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.
Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale. 347
5. I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lettera C.1/1 del presente articolo.
348
6. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
7. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1/6 del presente articolo.
8. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/5 del presente articolo.
9. Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario. Collaboratore di esercizio (129)
Lavoratori, che in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per
il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore
senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e
complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione
di auto private nonché quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto
alla clientela e versamento incassi. Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (6) Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Tecnico di bordo (190)
Lavoratori che, avendo maturato almeno 13 anni di condotta effettiva in ferrovia ed acquisite
le previste abilitazioni, svolgono mansioni di macchinista e di capo treno per specifiche esigenze
di servizio aziendali connesse all’effettuazione di percorrenze significative su rete ferroviaria
diversa da quella aziendale. Macchinista (153 - 165 - 183 - 190) (7)
Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i
mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall’azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo
prescrizioni regolamentari e/o prassi aziendali. Capo treno (140 -158 -165) (8)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad avere la responsabilità del convoglio,
svolgono mansioni di verifica, emissioni di titoli di viaggio in vettura, informazioni alla clientela ed attività connesse al movimento applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio : sezione ferroviario e metropolitano (9) (personale di stazione)
Profili e parametri
Operatore di movimento e gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e gestione
in una stazione di non elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico.
Operatore di gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali
di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela, partecipando alle relative attività.
349
Operatore di stazione (139 - 143) (10)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività amministrative connesse
al servizio viaggiatori e merci nonché attività di movimento limitate alla manovra degli impianti
di sicurezza e di segnalamento. Assicurano, altresì, il presenziamento connesso ad attività
complementari all’esercizio ed il controllo sull’utenza. Capo squadra operatori di manovra (135)
Lavoratori che, oltre a svolgere tutte le mansioni dell’operatore di manovra, hanno compiti di
coordinamento di altri lavoratori. Operatore di scambi cabina (135)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono anche a distanza la manovra
degli scambi e dei segnali. Eseguono, altresì, la manovra di composizione dei convogli ferroviari
e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli. Operatore di manovra (123)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono la manovra di scambi e quella di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli.
Svolgono, altresì, le attività di operatore generico purché non prevalenti. Area professionale 3ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Collaboratore di ufficio (175)
Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico- amministrativi
di contenuto significativo.
Operatore qualificato di ufficio (140 - 155) (11)
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo
sulla base di direttive ricevute. Operatore di ufficio (130)
Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza
di procedure operative definite e l’applicazione di conoscenze acquisite, nonché, all’occorrenza,
compiti di supporto all’attività degli uffici. Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione impianti ed officine
Profili e parametri
Operatore certificatore (180)
Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certificano, attestano
e/o collaudano, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l’esecuzione di
processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia all’interno
dell’azienda sia nell’ambito di commesse affidate all’esterno.
10. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/4 del presente articolo.
11. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/3 del presente articolo.
350
12. I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1 /2 del presente articolo.
Operatore tecnico (170)
Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia,
in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità,
anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano ove previsto dalla funzione attribuita dall’azienda l’attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando
all’attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all’armamento di linee ad impianto fisso.
Operatore qualificato (140 - 160) (12)
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive
ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali. Operatore di manutenzione (130)
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di
riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonché sulla sede e sull’armamento,
svolgendo altresì le mansioni in uso. Area professionale 3ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità
Profili e parametri
Assistente alla clientela (154)
Lavoratori che in possesso di adeguata preparazione e conoscenza di almeno una lingua straniera,
oltre a svolgere compiti di coordinamento di figure professionali inferiori, effettuano, sia a terra che a bordo dei mezzi, attività di assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui servizi
offerti dall’azienda ed in particolare sulla rete, sulle tariffe e sulle eventuali interconnessioni.
Procedono anche alla vendita e/o al controllo dei titoli di viaggio e di sosta. Operatore qualificato della mobilità (151)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un’autonomia
operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all’organizzazione dell’impresa, potranno essere
anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d) - comma 2 dell’art.
158 - del D.Lgs. n. 285 del 1992) nonché all’effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche
procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
351
Operatore della mobilità (138)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un’autonomia
operativa nell’ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnicoprofessionale
di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche, quali, a titolo esemplificativo:
- attività di cui al comma 132 dell’art. 17 della legge n. 127 del 1997;
- vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico - amministrative
di limitata complessità;
- manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature
di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
Area professionale 4ª Mansioni generiche Declaratoria
Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di metodi operativi definiti,
che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento
e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario. Area professionale 4ª
Mansioni generiche
Profili e parametri
Caposquadra ausiliari (121)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento di altri lavoratori della stessa area professionale
partecipando altresì all’attività lavorativa della squadra. Operatore generico (116)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli Ausiliari, di manutenzione sulla
sede e sull’armamento assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione
nelle officine e negli impianti, nonché nell’ambito di attività collaterali a quella del trasporto
pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo:
- movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi;
- sorveglianza parcheggi ed aree di sosta;
- riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi. Ausiliario (110)
Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all’esterno; di controllo
della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull’armamento, nonché presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori,
di attività di limitata complessità complementari all’esercizio. Ausiliario generico (100)
Lavoratore che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità aziendali nonché di manovalanza
e/o pulizia.
C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi: C.1/1
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario Figure Professionali Parametri Modalità di Accesso
Operatore di esercizio 140 Parametro di accesso “ 158 Dopo 9 anni di guida effettiva.(1)
“ 175 Dopo 16 anni di guida effettiva.(1) “ 183 Dopo 21 anni di guida effettiva.(1)
(1) Vedi C.2/1. C.1/2
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine Figure Professionali Parametri Modalità di Accesso Operatore qualificato 140 Parametro di accesso
“ 160 Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura.(1)
(1) Vedi C.2/6. C.1/3
Area professionale 3^
Area operativa: amministrazione e servizi
Figure Professionali Parametri Modalità di Accesso Operatore qualificato di ufficio 140 Parametro di accesso “ 155 Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni
proprie della figura.(1)
(1) Vedi C.2/5. C.1/4
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione) Figure Professionali Parametri Modalità di Accesso
Operatore di stazione 139 Parametro di accesso “ 143 Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura.(1)
(1) Vedi C.2/4. 352
C.1/5
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e
scorta)
Figure Professionali Parametri Modalità di Accesso Capo treno 140 Parametro di accesso
“ 158 Dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (1).
“ 165 Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (1).
(1) Vedi C.2/3. C.1/6
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e
scorta)
Figure Professionali Parametri Modalità di Accesso Macchinista 153 Parametro di accesso
“ 165 Dopo 9 anni di condotta effettiva.(1) “ 183 Dopo 16 anni di condotta effettiva.(1) “ 190 Dopo 21 anni di condotta effettiva.(1)
(1) Vedi C.2/2.
Le parti convengono che le clausole che individuano per la figura professionale del macchinista:
la tempistica dei passaggi fra i diversi parametri, la determinazione degli stessi nonché le norme
connesse, sono inscindibilmente collegate alla definizione del parametro 190 e sono di competenza
esclusiva del livello nazionale; è pertanto nullo ogni accordo di secondo livello che modifichi
le clausole predette.
C.2/1 Determinazione del periodo di guida effettiva
Il periodo di guida effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi
commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti
figure professionali/qualifiche:
- operatore di esercizio
- agente di movimento (classificazione ex acc. naz. 2/10/1989)
- conducente di linea (classificazione ex acc. naz. 2/10/1989)
- conducente di linea (ex l. 1/2/1978 n. 30 e c.c.n.l. Anac 23/7/1976)
- autista di linea (ex l. 6/8/1954 n. 858 e c.c.n.l. Anac 10/12/1970)
- autista scelto (ex c.c.n.l. Anac 10/12/1970)
- guidatore tranviario (ex l. 6/8/1954 n. 858) 353
- guidatore di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore scelto (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- guidatore filoviario (ex l. 4/2/1958 n. 22)
- primo guidatore di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- macchinista di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858)
- primo macchinista di xxxxxxx (ex l. 6/8/1954 n. 858).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonché, per la sola parte eccedente
360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni
di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di
mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla guida, sia
stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di
ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate
per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche
di cui al precedente comma 2, sono computate per intero. C.2/2 Determinazione del periodo di condotta effettiva
Il periodo di condotta effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto dai commi
successivi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti
figure professionali/qualifiche:
- macchinista
- macchinista (classificazione ex accordo nazionale 2/10/1989)
- macchinista ferrovie (ex l. 30 del 1978)
- macchinista ferrovie T.V., T.E., T.S. (ex l. 858 del 1954)
- primo macchinista ferrovie (ex l. 858 del 1954)
- fuochista autorizzato (ex l. 30 del 1978) dalla data del conseguimento dell’abilitazione a
macchinista ferrovie ex l. 30 del 1978 o ex l. 858 del 1954
- fuochista autorizzato (ex l. 858 del 1954) dalla data del conseguimento dell’abilitazione a
macchinista ferrovie ex l. 858 del 1954.
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi; 354
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di condotta, nonché, per la sola parte
eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni
di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di
mansioni diverse da quelle di condotta nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo alla condotta,
sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito
di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate
per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche
di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/3 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di Capo treno
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di Capo treno verrà determinato secondo
quanto disposto dai commi successivi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti
figure professionali/qualifiche:
- capo treno
- capo treno (classificazione ex accordo nazionale 2/10/1989)
- capo treno (ex x. 30 del 1978)
- capo treno xxxxxxxx (xx x. 000 xxx 0000)
- xxxxx xxxx xxxxx (ex l. 858 del 1954).
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente
360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni
di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo , sia stato
adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini
di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato. 355
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate
per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche
di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/4 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di stazione Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore di stazione verrà determinato secondo
quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti
figure professionali/qualifiche:
- operatore di stazione
- agente di movimento e/o gestione (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- addetto di stazione e gestione (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- gestore (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- addetto di fermata (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- impiegato di stazione (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- addetto fermata di 1° (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- gestore 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- alunno di stazione (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 2° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- capo fermata 1° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex l. 6/8/1954, n. 858)
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente
360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito
a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate
per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche
di cui al precedente comma 2, sono computate per intero. 356
C.2/5 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato di ufficio
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato di ufficio verrà determinato
secondo quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nella seguente
figura professionale:
- operatore qualificato di ufficio
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente
360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito
a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate
per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche
di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/6 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato verrà determinato secondo
quanto disposto ai successivi commi.
L’azienda procederà all’accertamento dell’anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti
figure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato
- operaio qualificato (classificazione ex accordo nazionale 2.10.1989)
- operaio qualificato (ex l. 1/2/1978, n. 30)
- operaio 3° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- operaio 2° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- operaio 1° classe (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- meccanico motorista (ex l. 6/8/1954, n. 858)
- guidatore (ex l. 6/8/1954, n. 858)
Dall’anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi; 357
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente
360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità
(astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall’anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento
di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l’agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito
a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell’azienda a seguito di ordini di
servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time sono computate in misura
proporzionale all’orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato sono computate
per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all’acquisizione delle qualifiche
di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
D) Norme di prima applicazione e norme transitorie
1) La seguente disciplina è valida soltanto nei confronti dei dipendenti in servizio il giorno precedente
alla data di applicazione della nuova classificazione.
2) Ai lavoratori di cui al presente articolo, lett. A), punto 1 la figura professionale ed il parametro
retributivo sono comunicati per iscritto 30 giorni prima della data predetta.
3) L’attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base della tabella di derivazione.
Qualora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse una evidente
differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto a livello
aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali
e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione
acquisita.
4) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica ad esaurimento ex lege 30 del 1978 ed ex
c.c.n.l. 23/7/76 sono collocati aziendalmente nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali
e delle declaratorie di area professionale. (13)
5) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle tabelle di derivazione, non
trova corrispondenza in una nuova figura professionale sono ricollocati aziendalmente in queste
ultime, anche mediante attività formativa, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie
di area previsti dalla nuova classificazione.
6) Nei casi in cui i precedenti punti 3, 4 e 5 rinviino alla ricollocazione aziendale, a tale livello,
ove ricorrano le condizioni, potrà trovare applicazione quanto previsto dal punto 7 della lettera
A) del presente articolo della disciplina “Norme relative alla nuova classificazione del personale
addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”. 358
13. L’Assistente di 1° ad esaurimento ex lege 30/78 e l’Assistente di 1° ad esaurimento ex c.c.n.l. 23-7-76, con
l’attuale parametro retributivo “188”, sono collocati nei profili professionali secondo la presente disposizione,
mantenendo ad esaurimento il parametro “193” con attribuzione di un assegno ad personam ai sensi dell’articolo.
3, punto 2, del presente accordo.
359
7) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “operatore
di esercizio”, parametro 183, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque,
il possesso, all’atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di guida effettiva, come determinata dall’apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- individua il numero complessivo di tutti gli operatori di esercizio che, alla data di applicazione
della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno
16 anni di guida effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura
di operatore di esercizio, parametro 183. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente,
in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà
progressivamente un’unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno
inquadrati nella figura di operatore di esercizio, parametro 183 i lavoratori appartenenti al
primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio al
parametro 183 degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore
anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
8) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “macchinista”,
parametro 190 avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso,
all’atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di condotta effettiva, come determinata dall’apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i macchinisti che, alla data di applicazione della
nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di condotta e hanno maturato almeno
16 anni di condotta effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta
il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di “macchinista”, parametro 190. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente
un’unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno
inquadrati nella figura di “macchinista”, parametro 190, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli
agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore
anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
9) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di “capo
treno”, parametro 165, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso,
all’atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di svolgimento delle mansioni di capo treno.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i capi treno che, alla data di applicazione della
nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di tale qualifica e hanno maturato almeno
11 anni di anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano
lo scaglione ed acquisiscono la figura di “capo treno”, parametro 165. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione,
a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un’unità fino al raggiungimento della
somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno
inquadrati nella figura di “capo treno”, parametro 165, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli
agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato,
si dovrà tenere conto della maggiore anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno;
in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell’età.
10) I lavoratori che, dal momento del passaggio dello scaglione in cui sono inseriti, non hanno
maturato l’anzianità richiesta, passano al parametro superiore il 1° giorno del mese successivo
al perfezionamento del predetto requisito.
I nominativi dei lavoratori inseriti negli scaglioni all’atto della definizione degli stessi non sono
modificabili, salvo in caso di erronea valutazione delle precedenze che deve, comunque essere
fatta valere prontamente dal lavoratore interessato.
11) Al termine della ricollocazione dei lavoratori nel nuovo inquadramento può essere attivato
un confronto a livello aziendale per dirimere eventuali contenziosi.
E) Tabelle di derivazione E.1/1 Area professionale 1ª
225 Capo area Responsabile unità amm./tecnica complessa 250 225 Analista di sistemi
206 Capo ripartizione Capo unità organizzativa amm./tecnica 206 Capo impianto Professional
206 Capo ripartizione (F) 230
206 Capo impianto (F) 230
E.1/2 Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico 188 Coordinatore movimento e traffico Coordinatore di esercizio 210
173 Addetto movimento e traffico Addetto all’esercizio 193
Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale viaggiante
188 Ispettore movimento
personale viaggiante e/o trazione Coordinatore 210 173 Addetto gestione
personale viaggiante e/o trazione Assistente coordinatore 193 360
Area Professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale di stazione
188 Coordinatore di stazione Coordinatore ferroviario (posizione 2°) 210
Coordinatore ferroviario (posizione 1°) 202
173 Capo stazione Capo stazione 193
Area professionale 2ª - Area operativa amministrazione e servizi 206 Analista programmatore (*)
188 Capo ufficio Coordinatore di ufficio 205
188 Programmatore Specialista tecnico/amministrativo 193
(*) Agli attuali analisti programmatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 207. Area Professionale 2ª - Area Operativa Manutenzione, Impianti e Officine
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205 173 Capo operai Capo operatori 188
E.1/3 Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
159 Agente di movimento Operatore di esercizio (parametro 4°) 183
- con 21 anni di guida effettiva
159 Agente di movimento Operatore di esercizio (parametro 3°) 175
- con 16 anni di guida effettiva
144 Conducente di linea Operatore di esercizio (parametro 2°) 158
- con meno di 16 anni di guida effettiva
Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante
(trazione e scorta)
166 Macchinista Macchinista (parametro 4°) 190
- con 21 anni di condotta effettiva
166 Macchinista Macchinista (parametro 3°) 183
- con meno di 21 anni di condotta effettiva
Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante
(trazione e scorta)
144 Capo treno Capo treno (parametro 3°) 165
- con 16 anni di svolgimento delle mansioni di Capo treno 144 Capo treno Capo treno (parametro 2°) 158
- con meno di 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno
126 Conduttore (abilitato a Capo treno) Capo treno (parametro 1°) (*) 140 126 Conduttore
(senza abilitazione a Capo treno) (Lavoratori da riqualificare) (**) 361
(*) In fase di prima applicazione concorrono alla maturazione del periodo di anzianità anche i periodi di svolgimento
delle mansioni di capo treno, espletate durante la permanenza nella qualifica di conduttore.
(**) Agenti con più di 3 anni di anzianità, vengono sottoposti, ove idonei a prova di abilitazione a capo treno, acquisendo
il parametro di accesso (140) e seguendo il percorso professionale contrattualmente previsto. Coloro
che non acquisiscono la predetta abilitazione sono ricollocati in altre figure professionali ai sensi del punto 5), lettera
D), del presente articolo. Nel periodo necessario per tali operazioni conservano il parametro ad esaurimento
139.
Area Professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione)
144 Agente operativo di movimento
e/o gestione (**) Operatore di movimento e gestione 158 159 Addetto operativo di gestione
e/o stazione (***) Operatore di gestione 158 (*) 144 Agente operativo di movimento
e/o gestione (****) Operatore di stazione (parametro 2°) 143
126 Addetto di stazione e gestione Operatore di stazione (parametro 1°) 139 126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 112 Addetto manovra e scambi Operatore di manovra 123
(*) All’addetto operativo di gestione e/o stazione è attribuito il profilo professionale di operatore di gestione ed
il parametro ad esaurimento 175.
(**) Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni di movimento e gestione, esercitano prevalentemente
mansioni di movimento non limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento
(***) Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione con funzioni di controllo e coordinamento
delle attività di gestione in stazioni di consistente traffico.
(****)Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione, nonché attività di movimento limitate alla
manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento in stazioni di non consistente traffico, ovvero collaborano
alla gestione in stazioni di consistente traffico.
Area professionale 3ª - Area operativa: amministrazione e servizi 173 Assistente Collaboratore di ufficio 175
Programmatore Junior Capo turno operatori
159 Segretario Operatore qualificato di ufficio (parametro 2°) 155 Operatore CED
Capo sala registrazione dati
144 Addetto a pratiche amministrative (Lavoratori da riqualificare) (*) 126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130
(*) Lavoratori da riqualificare ai sensi del punto 5) della lettera D) del presente articolo, ai quali è attribuito il parametro
140 ad esaurimento ed un assegno ad personam ai sensi del punto 2) dell’articolo 3 del presente accordo.
362
Area professionale 3ª - Area operativa: manutenzione, impianti e officine 159 Operaio tecnico Operatore tecnico 170
159 Capo squadra operai
159 Coordinatore di manutenzione armamento
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (parametro 2°) 160
- con 6 anni di anzianità nelle mansioni proprie della qualifica 144 Operaio qualificato Operatore qualificato (parametro 1°) 140 126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130
E.1/4 Area professionale 4ª
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 126 Verificatore (*) Operatore generico 116
112 Coordinatore ausiliari
112 Addetto all’armamento 112 Addetto alla manutenzione 112 Centralinista
100 Commesso
100 Guardia titolare di fermata Ausiliario 110 100 Cantoniere
100 Manovale
100 Usciere
100 Guardiano / Portiere Ausiliario generico 100
(*) Agli attuali verificatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 121.
F) Trattamento del personale in C.F.L. già in forza
Ai lavoratori con contratti di formazione e lavoro in corso alla data di sottoscrizione del presente
contratto, in conseguenza della definizione nuova classificazione, all’atto della trasformazione
del rapporto di lavoro, verrà attribuita la figura professionale ed il relativo parametro di ingresso,
secondo quanto stabilito dalla lettera A “Norme di carattere generale” del presente articolo.
Ai lavoratori con contratti di formazione lavoro in forza alla data di sottoscrizione del presente
accordo il cui periodo formativo è finalizzato all’acquisizione rispettivamente delle figure professionali
di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, verranno attribuiti, all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al 31 dicembre 2003,
rispettivamente parametri di ingresso delle relative figure professionali (par. 140 - 153 - 140).
Dopo dodici mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi
immediatamente superiori a quelli d’ingresso ( par. 158 -165-158).
Ai fini dell’attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso alla data di sottoscrizione del
contratto vanno considerati nuovi assunti. Di conseguenza, per essi deve valere quanto è stato
determinato o sarà determinato a livello aziendale in applicazione del punto 3 dell’accordo 2
marzo 2000 e successive integrazioni. 363
Ai CFL che si trasformano in contratto a tempo indeterminato nel periodo transitorio previsto per
le aziende in cui dovrà essere rideterminato il salario aziendale, verrà attribuito quello in vigore
al momento della sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione a verbale
In riferimento al punto 11 dell’art. 2, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI precisano che le norme
xxx previste fanno riferimento a situazioni future che potrebbero verificarsi in conseguenza dell’applicazione
del presente c.c.n.l.
Non sono pertanto risolte le situazioni esistenti regolate dalle normative in atto fino alla data
di sottoscrizione del presente contratto per il riconoscimento della qualifica di agente di movimento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federtrasporti, la Fenit e l’ANAV dichiarano che con il punto 11 dell’art. 2 del presente accordo si è intesa riconfermare,
esplicitandola, la vigente disciplina secondo la quale ai fini della maturazione di specifici requisiti di
anzianità, è presa in considerazione solo quella maturata nell’azienda di appartenenza, con la sola eccezione dei
casi previsti al predetto punto 11.
Art. 3 - Disciplina della retribuzione a seguito dell’applicazione della nuova classificazione
1) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione la struttura della retribuzione
mensile, distinta per parametri retributivi, è articolata come segue:
a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella allegato 1, colonna A;
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella, allegato 1, colonna B, comprensiva
dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui all’accordo interconfederale 31 luglio
1992, riproporzionato su 14 mensilità;
c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella allegato 1, colonna C e ferma restando
la disciplina di cui all’art. 3 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997;
d) importi del T.D.R. (Trattamento Distinto della Retribuzione) di cui all’art. 22, comma 2, dell’accordo
nazionale 25 luglio 1997 (allegato 1, colonna D);
e) indennità di mensa di cui al punto n. 8 dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989;
f) indennità di funzione per i quadri di cui al punto 6, lett. a), dell’accordo nazionale 2 ottobre
1989;
g) competenze accessorie unificate di cui al punto 9, primo comma, 2^ alinea, dell’accordo nazionale
2 ottobre 1989;
h) trattamenti sostitutivi di cui all’art. 4 bis del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come integrato dal
punto n. 4 (“trattamenti sostitutivi per ogni A.P.A.”) dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989 e
dall’art. 4 ( “ex nuovo terzo elemento salariale”) dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, modificati
come segue:
- l’assegnazione del profilo professionale al momento di applicazione della nuova classificazione
non integra la fattispecie di cui al punto 4, terzo periodo dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989;
- è abrogata la disciplina di cui al punto 3) dell’accordo nazionale 2 ottobre 1989, ma i trattamenti
sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti ad personam ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori di cui al predetto art. 4 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione
della nuova classificazione, ad eccezione dei casi in cui per effetto della maturazione di requisiti di anzianità anche specifica si acquisisca un parametro retributivo superiore che ai sensi della disciplina ora abrogata comportava l’attribuzione di un minore
364
importo dell’ex nuovo terzo elemento salariale. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non rivalutabili.
i) assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o
di accordo e trattamenti ad personam di cui al successivo punto 2).
Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono la retribuzione “normale” e sono
corrisposti per 14 mensilità.
Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari
prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
2) Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sono attribuiti,
con la medesima decorrenza, trattamenti ad personam pensionabili e non assorbibili, individuati
nel valore indicato nella tabella n. 2. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili. Nei casi in cui ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della lettera D) dell’art. 2 “Norme di
prima applicazione e norme transitorie” si procede alla ricollocazione aziendale, il trattamento
ad personam è quello indicato nella tabella n. 2 per qualifiche / figure professionali che abbiano
uguali parametri di partenza e di ricollocazione. Xxx non ricorra tale situazione il trattamento ad
personam sarà determinato nell’eventuale differenza tra la somma degli elementi retributivi richiamati
nelle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1 relativi all’attuale qualifica e la somma degli stessi elementi relativi alla nuova figura professionale assegnata.
In caso di attribuzione di un ulteriore parametro retributivo, sarà mantenuto ad personam fino
a concorrenza l’eventuale trattamento di miglior favore risultante dalla differenza fra il valore
complessivo relativo al nuovo parametro degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
punto 1) ed il valore corrispondente agli stessi elementi relativo al parametro di partenza, comprensivo del trattamento ad personam di cui al presente punto 2). I predetti elementi
retributivi andranno considerati al netto degli aumenti derivanti da accordi collettivi o da scatti
di anzianità maturati successivamente all’entrata in vigore della nuova classificazione.
3) Secondo quanto previsto dal punto 3), secondo alinea, dell’accordo preliminare 2 marzo
2000, integrato dal presente accordo, si procede a livello aziendale ad un riordino dei compensi
e delle indennità previsti aziendalmente al fine di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione degli stessi. Inoltre, in relazione all’applicazione della nuova classificazione, i
suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali ed ai relativi parametri,
senza oneri aggiuntivi per le imprese e con riconoscimento di eventuali ad personam per i lavoratori
in servizio. Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi sono riproporzionati sulla nuova base retributiva.
4) La retribuzione aziendale sarà, pertanto, articolata come segue:
- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal
terz’ultimo comma dell’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997.
Integrazione al punto 3 dell’accordo preliminare 2 marzo 2000
La contrattazione dovrà concludersi entro tre mesi dall’accordo di rinnovo, ricorrendo, ove necessario,
alle procedure del sistema di relazioni industriali previsto dal presente accordo, ivi compreso
il ricorso, su richiesta di una delle parti, alla mediazione del Ministero del lavoro. Art. 4 - Trattamento economico e normativo degli addetti all’area operativa “servizi ausiliari
della mobilità”
Il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati all’area operativa “servizi ausiliari per la mobilità”
è regolato dalle disposizioni contrattuali di cui all’allegato A) “Disposizioni integrative per gli addetti
ai servizi ausiliari della mobilità”. 365
366
Per il personale in forza il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo,
che già svolge le attività ricomprese nell’area operativa “Servizi ausiliari per la mobilità” e/o assegnato,
anche successivamente, in tale area operativa, viene mantenuto lo stato giuridico ed economico preesistente, fatto salvo quanto previsto dall’accordo nazionale 27.6.86. Al personale assunto dalla data in vigore del presente accordo saranno riconosciuti i trattamenti
salariali previsti dalla disciplina contrattuale nazionale, nonché il premio di risultato di cui all’articolo 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997 che sarà stabilito per tale area operativa.
Art. 5 - Ferie
A far data dall’applicazione della nuova classificazione, l’art. 10, primo comma, secondo alinea,
dell’accordo nazionale 12 marzo 1980 è sostituito dal seguente:
“26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale.”
Art. 6 - Norme in materia di orario di lavoro
Con riferimento alle disposizioni integrative del CCNL previste al punto 4 dell’Accordo preliminare
2 marzo 2000, le parti confermano e precisano quanto segue:
a) la durata settimanale dell’orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL
è realizzata come media nell’arco di 17 settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno
oggetto di preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall’articolo 3 del
c.c.n.l. 23 luglio 1976, così come modificato dall’art. 3, lett. c) dell’accordo nazionale 12 luglio
1985;
b) a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’accordo nazionale 25 luglio
1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere
definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
c) nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell’art. 8, punto 2, dell’accordo
nazionale 25 luglio 1997, relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva all’orario
contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione
del presente Accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
Qualora
non si pervenisse ad intese sulla materia, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del
Lavoro;
d) la riduzione dell’orario di lavoro contrattuale nazionale, con particolare riferimento ai lavoratori
turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione all’evoluzione dell’occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo dell’eventuale riduzione dell’orario
di lavoro sarà comunque compreso nei costi definiti per il rinnovo del secondo biennio;
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale
e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata,
tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi
e periodici come previsto dall’art.3 del CCNL 23 luglio 1976, così come modificato dall’art.
3, lett. C) dell’accordo nazionale 12 luglio 1985; ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste
dall’art.2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991.
A livello regionale, sulla base dell’andamento del fenomeno, potranno essere valutate ed individuate
possibili soluzioni, compatibilmente all’organizzazione efficiente ed economica del servizio.
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi periodici previsti dall’art. 14
dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, verranno realizzati a livello aziendale esami congiunti
a cadenza periodica ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario,
attivando, in caso di controversia, le procedure previste all’art.2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991;
f) in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori
di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un
approfondimento al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale. Art. 7 - Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile
L’articolo 7 dell’Accordo nazionale 11 aprile 1995 e l’articolo 9 dell’Accordo nazionale 25 luglio
1997 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato,
ritengono che - nel rispetto del punto 5 dell’Accordo Preliminare del 2 marzo 2000 la definizione
di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l’accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e
competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione
delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali ed in tutta l’area ricompresa nel campo
di applicazione del c.c.n.l.
In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno
subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali
bandi di concorso: da qui discende l’esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano
più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende.
L’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 del presente Accordo viene investito dei seguenti compiti:
- monitorare l’utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo;
- proporre soluzioni per:
- superare eventuali difficoltà,
- rafforzare l’utilizzo di tali strumenti,
- adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di
superiore livello,
- dirimere eventuali controversie interpretative;
- attuare quanto demandato da accordi sindacali.
In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l’attuazione di
quanto definito nel c.c.n.l. (art. 3 c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni).
Tutti i rapporti di lavoro “flessibile”, con i limiti definiti dal c.c.n.l., previa informazione da parte
dell’azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 1, comma 2, punto
a) della
legge 125 del 1991, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare
prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della
legge n. 125 del 1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
367
Inoltre, con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani le parti si incontreranno per verificare
l’attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme di incentivazione
per l’adozione dei part-time “a staffetta”, previsti dalla legge 196 del 1997.
Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:
A) Contratti a termine ex art. 23 legge n. 56 del 1987
B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratto di formazione e lavoro
D) Lavoro temporaneo
E) Apprendistato
I lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro, esclusi i temporanei, sono computati ai fini dell’accordo
nazionale 29.7.1998.
Le lettere che seguono regolamentano in modo specifico le diverse modalità.
A) Contratti a termine ex art. 23 legge n. 56 del 1987
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti
di applicazione, dall’articolo 8 del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla legge 18 aprile
1962,
n. 230, dall’articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53
e dall’articolo 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Fatte salve le predette discipline, le parti concordano che contratti a termine possono essere
attivati, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti casistiche
e con le seguenti modalità:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa;
2) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati
nel tempo ovvero per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di
assunzione;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall’effettuazione di servizi, anche a carattere provvisorio
e/o sperimentale, che non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro.
La durata minima è pari a 30 giorni calendariali. La durata massima è pari a 12 mesi, prorogabile
per ulteriori 8 mesi nei limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 2 della legge 18 aprile
1962, n. 230.
B) Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000,
n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario
normale giornaliero di lavoro,
- verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente
a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno,
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate,
che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo
aziendale.
I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l’entità e la di-
368
stribuzione dell’orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto
con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata
dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore
al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a
tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall’articolo 15
del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all’attività di guida del personale viaggiante a tempo
parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa
misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A
(Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario
uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall’articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato
in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati
a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività
ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura
proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario concordato
con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive,
ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della
durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95
ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari
a 2 ore.
Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della
retribuzione globale di fatto.
Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente,
ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione
del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti
contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R.
Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell’arco temporale dei 12 mesi
precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l’orario settimanale concordato di oltre il 30%
dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell’orario eccedente
nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato,
dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61 del 2000, compatibilmente
con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo par-
369
ziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà
ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze,
la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri
elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo
pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di
genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
- motivi di famiglia, opportunamente documentati,
- studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
- motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell’esercizio, ferme restando le disposizioni di
legge, l’azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri
eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale
avranno diritto di precedenza ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61 del 2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale
di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto
di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall’articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25
febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale o verticale
o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione
lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario.
Decorsi 5 mesi dalla stipula dell’accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può
darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti
documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all’attività lavorativa svolta,
per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo
di preavviso di cui al comma precedente può essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di stipulare nuovi
patti contenenti clausole elastiche.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere
l’efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate
alle precedenti lettere a) - b) - c) - d).
Per il periodo interessato dall’applicazione delle c.d. “clausole elastiche” al lavoratore verrà attribuita
una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto, tale maggiorazione
è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR;
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono ri-
370
proporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in
essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art.
6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61).
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61 del
2000.
Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non
deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
C) Contratto di formazione e lavoro Premessa
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione
e lavoro, prevedendone l’attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire
all’incremento dell’occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell’approvazione
preventiva dell’organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo
verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del lavoro ai fini del rilascio immediato
alle aziende associate a Federtrasporti, Anav, Fenit del nullaosta da parte degli uffici del collocamento.
Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 42 del 23 marzo 1991.
Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nell’area professionale 1° sono considerate “elevate”;
b) le professionalità inquadrate nelle aree professionali 2° e 3° sono considerate “intermedie”.
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera a) che
precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed
una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera b) che
precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed
una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione
dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a
12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del
rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
I contratti di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 451 del 1994 possono essere
stipulati sia per le figure professionali corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate
371
ad eccezione delle figure professionali inquadrate nell’area professionale 4 nelle quali le parti
convengono di identificare le professionalità di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 407
del 1990.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro
del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo. La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato,
si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere,
anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate
nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita
e il periodo di formazione lavoro verrà computato all’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest’ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di
lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente
somma:
- dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiva, composta da retribuzione tabellare
e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro
mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e
verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto:
- dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione
tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24
mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene
calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie
ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro,
trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari,
il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di
formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali.
Per le limitazioni all’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni
di legge e contrattuali. 372
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle
aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio
almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere
nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine
del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti
per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto
a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per
i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Retribuzione
La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione
tabellare, dall’ex indennità di contingenza, dal t.d.r., indennità di turno di cui all’accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5 lett. a, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale, relative ai parametri definiti ai sensi del punto 9, lett. A) dell’art. 2.
L’applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non può comportare l’esclusione
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall’utilizzo dei servizi aziendali,
xxx compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale a tempo indeterminato.
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore
non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell’arco dell’intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti
fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell’arco dell’intera
durata per i contratti fino a 24 mesi.
I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente
ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 ed a 24 mesi.
Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente
prolungamento del contratto di formazione e lavoro.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto
di formazione e lavoro, l’azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli enti previdenziali ed assicurativi.
Dal 1° agosto 1998, nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento
pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato
retribuzione.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza
quanto erogato dall’azienda. 373
D) Lavoro temporaneo
Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’articolo
1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196 anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea,
anche connessi a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o indotte dall’attività
di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti
o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali
assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale, per le
quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest’ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma
temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro
del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino
della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti
lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un’impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa,
è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro
temporaneo, purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
in atto nell’impresa.
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui
hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula
del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest’ultima, di pari contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la
corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi e collegati all’andamento economico dell’azienda ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997.
Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari
richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l’azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le
informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al
decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell’accordo nazionale 28
marzo 1996 e dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali
aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata
entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSU/RSA informazioni in ordine al
numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli
stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. 374
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’azienda utilizzatrice può
essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione
del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non
superiori ad un anno.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente
addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso (assetto
della rete, struttura dell’azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare
presso l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle
assemblee del personale dipendente dell’impresa medesima. NOTA A VERBALE
Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto. Per le aziende aderenti ad Anav e Fenit, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell’accordo interconfederale
16 aprile 1998 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la presente disciplina sostituisce quest’ultima intesa.
E) Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare
all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti,
può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente
contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive
modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo profilo professionale devono
essere indicati nella lettera di assunzione.
Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli
effetti della durata dell’apprendistato.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^ 2^
e 3ª.
La durata massima dell’apprendistato è così fissata:
- 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell’area professionale
1ª, 2ª e 3ª.
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda il periodo
trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli aumenti
periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale.
Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite
di formazione esterna, così come previsto dall’articolo 16, comma 2 della legge n. 196 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate
alle materie indicate all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti
saranno dedicate ai contenuti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.
375
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private
di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale
idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all’articolo 2,
comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’articolo 2, comma
1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
All’apprendista minore di anni 18 non è consentita l’effettuazione di prestazioni lavorative fra
le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell’orario contrattuale nazionale di lavoro. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate
nell’orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all’apprendista le indennità dei dipendenti di
ruolo.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata
del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all’interno dell’impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità
di raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta
dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali
acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di
servizi per l’impiego.
Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne
la retribuzione, la stessa viene determinata come segue:
- dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi
retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.;
- dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli
elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.
Al termine dell’apprendistato, l’apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme
legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento
praticato dall’apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per
il quale è stato assunto.
All’apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere
ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
L’azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato
a condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro
mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile
(ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per
i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto
a scadere un solo contratto di apprendistato.
L’articolo 54 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina. 376
F) Percentuale di utilizzo dei contratti a termine e del lavoro temporaneo
I contratti a termine ivi compresi quelli a part.-time di cui al presente articolo, lettera A), punti1),
2) e 3) ed i contratti di lavoro temporaneo di cui alla precedente lettera D) del presente articolo,
possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore
a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall’applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi
è elevato all’unità superiore.
G) Norma finale
L’articolo 7 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995 e l’articolo 9 dell’accordo nazionale 25 luglio
1997, sono abrogati. NOTA A VERBALE
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di rapporti di lavoro flessibili (cd. contratti atipici)
le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 del presente accordo
successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di verificare la congruità delle disposizioni
contrattuali con le stesse cosicché le parti possano procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni
della presente disciplina.
Art. 8 - Trattamento di maternità
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della legge
30 dicembre 1071, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53 del 2000, e comunque per
un periodo complessivo non superiore a 5 mesi, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità integrativa
di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100 per cento della quota giornaliera della retribuzione spettante.
NOTA A VERBALE
La parti concordano che tale integrazione non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra la misura dell’indennità
a carico dell’INPS, vigente alla firma del presente accordo, ed il 100 per cento della quota giornaliera
della retribuzione spettante, anche qualora provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari, ne mutino sostanzialmente
l’ambito normativo di riferimento e/o il valore.
Art. 9 - Reperibilità
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle
competenti XX.XX. l’istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive. Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto
di apposita contrattazione a livello aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere pregiudicato il rispetto
delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro. 377
Art. 10 - Decorrenza e durata del c.c.n.l. - aumenti retributivi
Gli aumenti contrattuali, riportati nella tabella allegato 1, decorrono dal 1 gennaio 2001 e saranno
erogati al momento dell’applicazione della nuova classificazione.
La nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità
e la relativa struttura della retribuzione, determinata sulla base della nuova scala parametrale,
(tabella allegato 1), trova applicazione:
a) entro il 28 febbraio 2001 per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo;
b) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo per il personale di nuova assunzione
e per i contrattisti di formazione e lavoro di cui all’art.2, lett. F).
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente
i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, T.F.R. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello
nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa
con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo. A copertura del periodo pregresso, con riferimento a quanto previsto dal punto 7) dell’accordo
preliminare del 2 marzo 2000, la seconda tranche di lire 1.000.000 della somma forfetaria ivi
prevista verrà erogata entro il 31 dicembre 2000.
A copertura del periodo 1 luglio 2000 - 31 dicembre 2000, al personale in forza alla data di sottoscrizione
del presente accordo, verrà erogato, entro il 31 gennaio 2001, l’importo forfetario
di lire 500.000, calcolato al 5° livello retributivo e sulla base della vigente classificazione (scala
parametrale 100 - 225). Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23 luglio
1993 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione
superiore a 15 giorni, nel periodo luglio-dicembre 2000. L’importo medesimo, che verrà riproporzionato
nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del T.F.R.
A partire da luglio 2001 agli aderenti al Fondo “Priamo” di previdenza complementare con meno
di 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 31.12.95, il contributo aziendale è incrementato
dell’1%, sulla base retributiva prevista dall’art. 12 dell’accordo nazionale 23 aprile 1998, che andrà successivamente rivisitato in adeguamento alle normative di legge. Con la medesima decorrenza agli altri lavoratori aderenti sarà riconosciuto il medesimo contributo
aggiuntivo dell’1%, il cui costo complessivo sarà a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002-2003.
Il presente contratto avrà scadenza, per la parte economica al 31 dicembre 2001 e per la parte
normativa al 31 dicembre 2003. Art. 11 - Dichiarazione di esigibilità
Le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3, punto 4) e nell’Accordo
preliminare, punto 4, terza e quarta alinea, considerata l’attuale fase di profondo mutamento
del settore, che richiede efficienti revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani
di impresa volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell’offerta di trasporto e al conseguente
sviluppo delle attività gestite, convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati,
comportamenti di stretta coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora
oggetto di confronto aziendale per l’applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero
quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello. 378
In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si pervenisse a livello
aziendale alle intese previste dal presente accordo, verrà attivata la procedura di cui all’art. 2
dell’accordo nazionale 7.2.91.
Art. 12 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le disposizioni del presente Accordo, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso,
costituiscono una disciplina organica inscindibile. Restano in vigore tutte le normative