Contratto di inserimento, una fine ingiustificata che penalizza l’occupabilità dei lavoratori svantaggiati
Contratto di inserimento, una fine ingiustificata che penalizza l’occupabilità dei lavoratori svantaggiati
di Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx
Con vivo stupore prendiamo atto del cambiamento di rotta del Governo sulle sorti del contratto di inserimento che, secondo il disegno di legge varato il 5 aprile, viene eliminato dalla rosa delle tipologie contrattuali esistenti nel nostro ordinamento.
Piuttosto che limitarsi a razionalizzare le risorse impegnate nelle agevolazioni contributive, concentrandole sui lavoratori over 50 disoccupati da almeno 12 mesi – come annunciato del documento programmatico del 23 marzo – il Governo ha preferito legiferarne la totale scomparsa.
Ad una prima lettura del documento programmatico, l’intento di riorganizzare gli sgravi contributivi esistenti e di concentrarli su una sola delle categorie di lavoratori sembrava ben armonizzarsi con la volontà di rendere il contratto di apprendistato, il contratto “dominante” di ingresso per i giovani nel mondo del lavoro, sgomberando così “il campo dalla concorrenza”.
Tuttavia tali premesse non sembravano precluderne la vigenza in considerazione, forse, dell’opportunità di salvaguardarne la finalità occupazionale.
L'art. 4 del ddl stabilisce l'abrogazione degli artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo n. 276/2003 con cui è stato attuata la legge Xxxxx, con una clausola di salvaguardia per i contratti in corso e per quelli che verranno stipulati entro il 31 dicembre 2012: in questo caso gli artt. dal 54 al 59 saranno applicati.
Nell’attesa di scoprire quale sarà la veste con cui il disegno di legge riemergerà dal dibattito parlamentare, si ritiene utile fare alcune considerazioni in merito a tale scelta.
La decisione sancita all’art. 4 del ddl di riforma pare sottovalutare, o meglio, dimenticare del tutto, la
ratio dell’introduzione del contratto di inserimento nell’ ordinamento, ed i meriti che questo ha avuto.
Si ricorda che il contratto di inserimento era stato introdotto – dal decreto legislativo n. 276/2003 – con la finalità di agevolare, mediante la definizione di uno specifico progetto individuale, la ricollocazione sul mercato di determinate categorie di lavoratori, attraverso modalità di adattamento delle loro competenze al contesto lavorativo, nonché ai relativi processi produttivi. Il legislatore intendeva valorizzare, con questo istituto, l’acquisizione di professionalità concreta, calibrata in rapporto al fabbisogno del datore di lavoro, nella prospettiva della futura, eventuale stabilizzazione del contratto.
Il contratto di inserimento era apparso fin da subito una nuova e diversa tipologia contrattuale, rispetto al contratto di apprendistato, in quanto, come è noto, la funzione formativa perdeva la natura caratterizzante (potendo essere anche solo eventuale), in favore della finalità di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli individuati tassativamente dal legislatore (artt. 54, comma 1, e 55).
A titolo esemplificativo si ricorda che tra categorie di cui sopra rientravano i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, i disoccupati di lunga durata, i disabili, i soggetti ultra cinquantenni privi di un posto di lavoro, le donne che risiedessero in determinate regioni del Paese in cui la disoccupazione
femminile raggiungeva rilevanti soglie.
Quindi il contratto di inserimento, non era un contratto che vedeva come diretti destinatari i giovani alla ricerca di una prima occupazione e che, per la sue caratteristiche poteva porsi in concorrenza con il contratto di apprendistato, ma era un istituto che rispondeva a diverse ed altrettanto importanti esigenze dell’ordinamento.
Proprio per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che se il contratto di apprendistato ben potrà costituire la forma contrattuale di riferimento per i giovani, di contro non potrà certo soddisfare le esigenze di tutte le altre categorie di soggetti “deboli”, alle quali invece il contratto di inserimento si rivolgeva.
Si è creata quindi, a giudizio di chi scrive, una lacuna, della quale peraltro i redattori del ddl di riforma paiono essere consapevoli; infatti, nella relazione illustrativa, raccomandano di leggere la disposizione abrogativa dell’istituto in esame, in stretta connessione sistematica con l’art. 53 del ddl stesso, dedicato agli incentivi occupazionali per i lavoratori anziani e per le donne che risiedano nelle aree svantaggiate del Paese.
L’art. 53 conferma l’esistenza di importanti sgravi contributivi, a favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo determinato – ovvero in somministrazione – lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da 12 mesi e di donne di qualsiasi età, prive di un impiego da almeno 6 mesi e residenti in determinate Regioni del Paese, ovvero donne, ovunque residenti, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
In tal caso, viene riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per dodici mesi e, se successivamente il rapporto viene stabilizzato, la riduzione si prolunga per i successivi 18 mesi.
Alla luce di quanto sopra, è doveroso sottolineare che, seppure si continui a perseguire l’obiettivo all’occupabilità delle categorie “deboli” sopra citate, attraverso lo strumento degli sgravi contributivi, tali lavoratori faranno comunque ritorno nel mondo del lavoro attraverso un contratto – presumibilmente a tempo determinato, o di somministrazione – che non sarà caratterizzato dalle peculiarità che erano proprie del contratto di inserimento e che si sono largamente descritte.
Ai successivi artt. 57 e 58 il legislatore prende altresì in considerazione rispettivamente le categorie dei lavoratori disabili ed extracomunitari prevedendo degli interventi che mirino a favorirne maggiormente l’inserimento e l’integrazione nel mondo del lavoro. Interventi quali l’inclusione di tutti i lavoratori subordinati nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per l’assunzione dei disabili o la possibilità per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di iscriversi nelle liste di collocamento nel cadi di perdita del lavoro. Anche in questi casi si tratta di interventi che non prendono in considerazione il modo in cui saranno reinseriti nel mondo del lavoro queste categorie tutelandoli solo in via trasversale e non in via diretta, così come era con il contratto d’inserimento.
Abrogazione del contratto di inserimento e srtumenti alternativi previsti dal ddl | |||
Categorie a cui si rivolgeva il contratto d’inserimento | Tutele per i Lavoratori | Efficienza per le Imprese | Strumenti alternativi previsti dal ddl |
a) Soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni. | Contratto di Apprendistato Canale privilegiato di accesso al mondo del lavoro per i giovani di età compresa tra 16 e 29 anni. |
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b) Disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni di età. | Il ddl non prende in considerazione questa categoria, non solo priva dell'opportunità di accedere a strumenti contrattuali modulati su particolari esigenze formative, ma alla quale non si fa riferimento nemmeno nella parte dedicata alle agevolazioni contributive. | ||
c) Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro. | Sgravi contributivi Viene riconosciuta la riduzione del 50% per la durata di 12 mesi, a favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo determinato – ovvero in somministrazione – lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da 12 mesi. Nell’ipotesi di trasformazione in contratto a tempo interminato la riduzione si prolunga per 18 mesi. | ||
d) Lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che desiderino riprendere un'attività lavorativa. | Il ddl non prende esplicitamente in considerazione la categoria (a meno che, il lavoratore in questione non sia una donna). Strumenti alternativi: contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione. | ||
e) Donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno 10 punti percentuali di quello maschile e che siano prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi (Legge di Stabilità 2012); le zone suddette sono identificate tramite decreto interministeriale. | Sgravi contributivi Viene riconosciuta la riduzione del 50% per la durata di 12 mesi, a favore del datore di lavoro che assuma con contratto a tempo determinato – ovvero in somministrazione – donne di qualsiasi età, prive di un impiego da almeno 6 mesi e residenti in determinate Regioni del Paese, ovvero donne, ovunque residenti, che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Nell’ipotesi di trasformazione in contratto a tempo interminato la riduzione si prolunga per 18 mesi. | ||
f) Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. | Estensione del campo di applicazione della vigente normativa (legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”). Inclusione nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per l’assunzione dei disabili, di cui all’art. 3 della citata l. n. 68/1999, tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione. | ||
g) Cittadini comunitari ed extracomunitari (circ. Min. lav. n. 31/2004). | Prolungamento del permesso di soggiorno per attesa occupazione e corresponsione della indennità di mobilità. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi". Inoltre, la disciplina vigente prevede che quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nell’ambito di licenziamenti collettivi, il Centro per l'impiego competente procede, in |
presenza delle condizioni richieste, all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità, anche ai fini della corresponsione della indennità di mobilità ove spettante, nei limiti del periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. | |||
In conclusione, si ritiene di poter affermare che dalla totale abrogazione del contratto di inserimento derivi un ridimensionamento del complesso delle tutele per l’occupabilità di molte tra le categorie di soggetti per le quali era pensato questo istituto.
Ciò deriva sia dalle considerazioni che precedono, sia dal fatto che alcune di queste categorie di soggetti – primi fra tutti i disoccupati di lunga durata – vengono del tutto dimenticate dal legislatore della riforma, che non pare predisporre strumenti alternativi.