ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI DA 37 A 43 DELL’ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, DEL 10 DICEMBRE 1960
ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI DA 37 A 43 DELL’ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, DEL 10 DICEMBRE 1960
In applicazione all’articolo 43 dell’Accordo di Emigrazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, del 9 dicembre millenovecentosessanta, i due Governi contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni.
Articolo 1
Le Autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per la repubblica Federativa del Brasile
il Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale
Articolo 2
1) All’applicazione del presente Accordo provvedono conformemente alle disposizioni che seguono:
a) in Italia, oltre gli organismi di assicurazioni sociali competenti per particolari categorie di lavoratori:
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per quanto concerne l’assicurazione per l’invalidità e le prestazioni ai familiari aventi diritto o l’assicurazione contro la tubercolosi;
- l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM), per quanto riguarda l’assicurazione contro le malattie e la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
b) in Brasile: Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
2) Per facilitare l’applicazione dell’Accordo, in materia di Previdenza Sociale, vengono instituiti i seguenti organismi di collegamento:
- In Italia: l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) per quanto riguarda l’assicurazione per l’invalidità, i superstiti e contro la tubercolosi;
- l’Istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie (INAM), per quanto riguarda l’assicurazione contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
- in Brasile: Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)
Articolo 3
1) Ai fini della concessione delle prestazioni per malattia, invalidità, superstiti e maternità nonché degli assegni funerari previsti per il lavoratore assicurato e i suoi familiari aventi diritto, il Paese di accoglimento terrà conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione compiuti nel Paese di origine.
In tal caso, se la legislazione del Paese di accoglimento prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo dei salari o dei contributi o su un salario di un contributo medio, i salari e i contributi che l’organismo competente di detto Paese deve prendere in considerazione in
rapporto ai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del Paese di origine, sono determinati sulla media dei salari percepiti o dei contributi dovuti per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del Paese di accoglimento.
2) Nel caso in cui il lavoratore emigrato, antecedentemente all’espatrio, abbia già acquisito, in virtù della legislazione del Paese di origine, il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, o agli assegni funerari in favore dei familiari aventi diritto, egli potrà far valere questo diritto nei confronti dell’organismo di Previdenza Sociale del Paese di accoglimento fino a quando non acquisti un diritto alle stesse prestazioni, in base alla legislazione di quest’ultimo Paese, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione prevista nel paragrafo 1° di questo articolo.
Il pagamento delle prestazioni nei casi previsti al paragrafo 2) del presente articolo sarà effettuato secondo le modalità e nel limite dei periodi massimi stabiliti dalla legislazione del Paese di accoglimento
3) Le prestazioni per l’invalidità ed ai superstiti, saranno concesse e pagate ai lavoratori emigrati o ai loro familiari aventi diritto dall’organismo competente di ognuno dei due Paesi contraenti, in conformità a quanto stabilito dalle rispettive legislazioni nazionali, tenuto conto, se necessario, di quanto disposto nel paragrafo 1) del presente articolo.
4) Gli organismi competenti di ciascun Paese contraente saranno responsabili per l’onere risultante dal rapporto stabilito tra il periodo totale considerato per il calcolo della prestazione e il periodo assicurazione compiuto, esclusivamente, sotto l’egida della propria legislazione.
Articolo 4
1) I familiari de lavoratore emigrato, che risiedono nel Paese di origine, avranno diritto alle prestazioni dell’assistenza medica a carico dell’organismo di assicurazione sociale del Paese di accoglimento per un periodo massimo di 12 mesi, a partire dalla data in cui il lavoratore emigrato inizia un’attività soggetta alle norme della previdenza sociale del Paese di accoglimento.
Dette prestazioni saranno erogate dall’organismo di assicurazione sociale del Paese di origine secondo le modalità da questo previste per i propri assicurati.
2) Si considerano familiari dell’emigrato, ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli aventi diritto all’assistenza in base alla legislazione di previdenza sociale del Paese di accoglimento..
3) Ai fini del riconoscimento del diritto, l’organismo di collegamento del Paese di accoglimento trasmetterà senza indugio all’organismo di collegamento del luogo di residenza dei familiari.
4) Il rimborso delle spese per le prestazioni di assistenza medica erogate ai familiari dell’anagrafe, residenti nel Paese di origine, avrà per base un valore fisso mensile pro capite, da calcolare attraverso le modalità stabilite, sulla base della domanda accertata o stimata e dei prezzi vigenti in ciascun Paese.
5) Per il tramite dei rispettivi organismi di collegamento, l’Organismo di assicurazione sociale che nel Paese di origine ha erogato le prestazioni di assistenza medica ai familiari dell’emigrato, provvederà ad inviare, alla fine di ogni esercizio, al competente Organismo di assicurazione sociale del Paese di accoglimento, un documento di credito relativo a dette prestazioni, con l’indicazione dell’importo che dovrà essere rimborsato.
6) Il credito di cui al predetto documento sarà fatto valere nei confronti dell’Organismo di sicurezza sociale al quale l’emigrato è iscritto nel Paese di accoglimento, e il relativo pagamento sarà effettuato sulla base del cambio in vigore alla data del pagamento stesso.
Articolo 5
Il lavoratore emigrato avrà diritto alle prestazioni indicate nei paragrafi 1) e 2) dell’articolo 3 del presente Accordo, a partire dalla data in cui inizia, nel Paese di accoglimento, una attività soggetta alle norme di previdenza sociale vigenti in detto Paese.
Articolo 6
In sede di applicazione della disposizione di cui all articolo 41 dell’Accordo di Emigrazione, qualora il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni dalla data dell’espatrio e ivi eserciti nuovamente un’attività soggetta alla legislazione di previdenza sociale, il periodo trascorso nel Paese di accoglimento sarà considerato neutro ai fini della concessione delle prestazioni previste dalla legislazione del Paese di origine.
Articolo 7
1) Prima di lasciare il Paese di origine, l’emigrato dovrà ottenere dall’organismo di collegamento un certificato dal quale risultino i periodi di assicurazione compiuti in detto Paese, nonché i diritti già acquisiti relativamente alle prestazioni cui si riferiscono i paragrafi 1) e 2) dell’articolo 3 del presente Accordo.
2) I certificati rilasciati dall’Organismo di collegamento del Paese di origine saranno validi nel Paese di accoglimento indipendentemente dalla legalizzazione della firma o da qualsiasi formalità consolare.
3) Nel caso in cui l’emigrato o un suo familiare avente diritto abbia necessità delle suddette prestazioni prima che sia decorso il periodo di attesa previsto dalla legislazione del Paese di accoglimento, l’interessato dovrà presentare il certificato all’Organismo di assicurazione sociale al quale è iscritto.
Se l’emigrato o un suo familiare avente diritto non sia in grado di presentare il certificato, il predetto Organismo dovrà richiedere il certificato in questione al competente Organismo di assicurazione sociale del Paese di origine, attraverso i rispettivi organismi di collegamento.
4) Per il calcolo delle prestazioni dovuto dall’Organismo di assicurazione sociale del Paese di accoglimento, nel caso di cui al paragrafo 2) dell’articolo 3 del presente Accordo, gli importi dei salari o contributi spettanti in virtù della legislazione del Paese di origine, saranno convertiti nella moneta nazionale del Paese di accoglimento, sulla base del cambio ufficiale del giorno in cui il lavoratore emigrato chieda le prestazioni.
Se l’importo ottenuto dalla conversione della moneta risulterà superiore al limite massimo fissato dalla legislazione del Paese di accoglimento per i propri cittadini, l’importo della prestazione corrisponderà a detto limite massimo.
Articolo 8
Completato il periodo di attesa fissato dalla legislazione del Paese di accoglimento per ognuna delle prestazioni di cui ai paragrafi 1) e 2) dell’articolo 3 del presente Accordo, l’emigrante riceverà lo stesso trattamento concesso ai cittadini di tale Paese.
Articolo 9
1) Il pagamento delle prestazioni in denaro non sarà sospeso qualora l’emigrato o i suoi familiari aventi diritto lascino il Paese di accoglimento dopo la concessione delle prestazioni, attenendosi a quanto consta nel paragrafo 2) nel caso in cui il pagamento si asubordinato ad esame medico per accertare la persistenza dell’infermità che ha causato l’incapacità al lavoro.
2) La verifica del permanere dell’infermità o della invalidità che giustifica l’incapacità lavorativa, quando necessaria, dovrà essere a carico dell’Organismo di assicurazione sociale del Paese di origine competente a tal fine. In questo caso, le spese sostenute per i controlli e perizie medico- legali sono anticipate dall’Organismo incaricato dallo stesso e ad esso rimborsate dall’Organismo per conto del quale sono stati effettuati i controlli e le perizie.
Le autorità competenti possono convenire particolari modalità di compensazione degli oneri derivanti dall’applicazione del presente paragrafo.
3) Il pagamento delle prestazioni all’emigrato o ai suoi familiari aventi diritto, nel caso di rientro nel Paese di origine, sarà effettuato direttamente al beneficiario, al suo domicilio, dall’Organismo di sicurezza sociale del Paese di origine, il quale, in conformità alla comunicazione ricevuta dall’Organismo di collegamento del Paese di accoglimento, provvederà a trasmettere a quest’ultimo, alla fine di ogni esercizio, un documento di credito relativo alle prestazioni concesse, con l’importo che dovrà essere rimborsato in base al cambio ufficiale in vigore alla data di effettuazione del pagamento.
Articolo 10
I certificati e documenti menzionati nel presente Accordo saranno rilasciati dagli Organismi di collegamento di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 11
Il presente Accordo Amministrativo entra in vigore dal giorno della firma con effetto dal 26 febbraio 1965, data di entrata in vigore dell’Accordo di Emigrazione del quale avrà la stessa durata.
Fatto a Brasilia, il diciannove marzo millenovecentosettantatre, in quattro esemplari, di cui due in lingua italiana e due in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Federativa del Brasile Repubblica Italiana
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