Contract
FORMA | Scritta, sia ai fini della regolarità amministrativa sia ai fini della prova. |
CONTENUTO | 1. Disciplina dell'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali. È necessario infatti indicare: x. Xxxxx sono le condizioni affinché il datore di lavoro possa regolarmente utilizzare il potere direttivo; b. Quali sono gli strumenti utilizzati dal lavoratore. 2. Indicazione dei tempi di riposo. 3. Indicazione delle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 4. Possibilità di prevedere il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e la periodica certificazione delle competenze del lavoratore “smart”. 5. Disciplina dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali ex art. 4 L. 300/1970. 6. Individuazione delle condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. NB: È anche possibile prevedere un accordo con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. |
CONDIZIONI SOGGETTIVE | Il lavoro agile è attivabile per l’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato la cui prestazione è in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno e senza una postazione fissa. La prestazione deve comunque essere svolta entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche (fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti). |
RESPONSABILI TÀ DEL DATORE | Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro garantisce inoltre la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi |
generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. | |
CONDIZIONI DI RECESSO | Se l’accordo è: • A termine: recesso consentito; • A tempo indeterminato: il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. NB: Se il lavoratore interessato dallo smart working è un lavoratore disabile ex art. 1 L. n. 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni. Se sussiste un giustificato motivo di recesso, in caso di: • Accordo a termine: recesso consentito prima della scadenza del termine; • Accordo a tempo indeterminato: recesso consentito, senza preavviso. |
IL TRATTAMENTO E L’ASSICURAZIO NE | Il lavoratore: • Mantiene il diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda; • Ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali; • Ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. NB: Quest’ultima condizione sussiste quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. |
OBBLIGO DI COMUNICAZIO NE | La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del Decreto Legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. |