Contratto di lavoro
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tra
l’associazione cantonale XY
Via
NPA/Località (in qualità di datore di lavoro)
e
il signor / la signora
Nome / Cognome, nato/a il xxxxx
Via
NPA/Località (in qualità di lavoratore1)
si stipula il seguente contratto di lavoro:
Definizione della funzione
Il signor/La signora XY assume la funzione di segretario/a dell’associazione cantonale, è sottoposto/a al presidente e gli/le competono in particolare le seguenti mansioni:
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nonché tutti gli altri lavori che si rendano necessari in base alle circostanze (casi urgenti, malattia, ferie, ecc.). Il signor/La signora XY svolge tali mansioni a ........ (località).
Durata del contratto - Termine di disdetta
Il rapporto di lavoro inizia il 1° gennaio 2013 e viene stipulato a tempo indeterminato.
I primi 3 mesi dall’entrata in servizio valgono come periodo di prova. Durante tale periodo entrambe le parti possono rescindere il rapporto di lavoro con un preavviso di 7 giorni. In caso di effettivo accorciamento del periodo di prova in seguito a malattia, infortunio o adempimento a un obbligo non assunto volontariamente, si applica un corrispondente prolungamento del periodo di prova.
Nel primo anno di servizio il rapporto di lavoro può essere disdetto con un preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio compresi con un preavviso di due mesi e successivamente con un preavviso di tre mesi a decorrere dalla fine di un mese civile.
Il licenziamento deve avvenire per iscritto e deve essere in possesso del destinatario entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo prima dell’inizio del periodo di preavviso. Su richiesta del destinatario, il licenziamento deve essere motivato per iscritto.
In presenza di cause gravi, il rapporto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti senza alcun preavviso ai sensi dell’art. 337 e segg. CO.
Orario di lavoro, ore supplementari
L’orario di lavoro settimanale è di XX ore (= al XX% del consueto orario di lavoro aziendale). L’orario di lavoro viene concordato e le eventuali modifiche vengono comunicate al lavoratore con almeno una settimana di anticipo.
Il lavoratore è tenuto a svolgere ore supplementari nella misura delle sue capacità e nella misura in cui ciò sia esigibile in buona fede.
Vengono riconosciute come ore supplementari solo quelle ordinate dal datore di lavoro o, nel caso si siano rese necessarie a causa delle circostanze, quelle notificate per iscritto al datore di lavoro entro e non oltre 7 giorni.
In linea di principio, le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero della stessa durata entro ... settimane/mesi (nell’arco dello stesso anno civile). Il datore di lavoro stabilisce il momento esatto in cui deve avvenire la compensazione. In caso di compensazione non sussiste alcun diritto a un’indennità per le ore supplementari.
Se le ore straordinarie non possono essere compensate con tempo libero:
le ore straordinarie vengono pagate alla tariffa normale (senza supplemento del 25%) nella misura in cui non superino il numero di ore massimo consentito previsto dalla legge sul lavoro. Se invece superano tale numero, per le prime 60 ore straordinarie di ogni anno civile vale la suddetta regolamentazione. A partire dalla 61a ora straordinaria invece vengono pagate con un supplemento del 25%.
Ferie
Il lavoratore ha annualmente diritto alle seguenti ferie pagate:
4 settimane per ogni anno di servizio: dal 21° al 49° anno di età
5 settimane per ogni anno di servizio: fino al 20° anno di età e dal 50° al 59° anno di età
6 settimane per ogni anno di servizio: a partire dal 60° anno di età
Determinante ai fini del calcolo è l’anno civile nel quale viene raggiunta l’età in questione.
La base per il calcolo del diritto alle ferie è l’anno civile; nell’anno di ingresso in azienda e in quello di uscita, il diritto alle ferie viene calcolato in proporzione alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
Di norma le ferie vanno godute durante l’anno civile in corso. Almeno due settimane di ferie devono essere consecutive.
A stabilire il momento in cui devono essere godute le ferie è il datore di lavoro, il quale nel farlo tiene in considerazione per quanto possibile i desideri del lavoratore. Quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente le proprie preferenze.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 329b CO in materia di riduzione del diritto alle ferie in seguito a impedimento prolungato a svolgere l’attività lavorativa.
Se il lavoratore si ammala o è vittima di un infortunio durante le ferie, i giorni di piena incapacità lavorativa certificati dal medico che cadono nel consueto orario di lavoro non vengono considerati giorni di ferie.
I giorni festivi equiparati alle domeniche che cadono durante le ferie non vengono conteggiati come giornate di ferie.
Giorni festivi
Nel canton xy sono considerati giorni festivi equiparati alle domeniche: Capodanno, Venerdì Santo, Ascensione, Corpus Domini, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale.
Eccezioni: consultare su Internet la lista dei giorni festivi distrettuali!
Come ulteriori giorni festivi al lavoratore vengono concessi: ... (vedi disposizioni federali e cantonali)
Il lavoratore è autorizzato a prendersi libera la giornata del 1° maggio, a condizione che avverta per tempo il datore di lavoro. Le ore perse devono essere recuperate.
I giorni festivi vengono pagati se cadono in una giornata lavorativa.
Giornate libere (permessi)
Il lavoratore ha diritto alle seguenti giornate libere pagate:
Matrimonio o unione domestica registrata
proprio/a 3 giorni
di propri figli o fratelli/sorelle 1 giorno
Parto
per la madre secondo la legge sulle indennità per perdita di guadagno
per il padre 5 giorni
Malattia / Infortunio
di parenti stretti per la cura e l’organizzazione di un altro tipo di assistenza
coniuge, partner, figli propri e genitori 2 giorni
Morte
del coniuge, del/della partner, di figli propri o dei genitori 3 giorni
di fratelli/sorelle, suoceri, generi, cognati, nuore, nonni, nipoti (di nonni) 1 giorno
Servizio militare
reclutamento, ispezione, consegna di equipaggiamento militare 1 giorno
Trasloco
cambio della propria abitazione con trasloco del mobilio
(durante un rapporto di lavoro non disdetto) 1 giorno
per anno civile
Retribuzione
Il lavoratore riceve un salario lordo annuale di CHF xxxx.— all’anno per un grado di occupazione del xx%. Il salario viene pagato in 12/13 mensilità.
Inoltre il lavoratore riceve un importo di CHF XX al mese a titolo di indennità per XX.
Gli assegni per i figli vengono corrisposti secondo la regolamentazione cantonale della cassa di compensazione AVS. Da ogni salario, al lavoratore vengono effettuate le seguenti detrazioni:
AVS/AI/IPG, assicurazione contro la disoccupazione: secondo le disposizioni di legge
Previdenza professionale: l’importo regolamentare
Assicurazione dell’indennità giornaliera di malattia: 50% del premio di assicurazione
Assicurazione infortuni (infortuni non professionali): 100% del premio di assicurazione
In caso di modifiche delle disposizioni di legge o delle condizioni di assicurazione applicabili al lavoratore, gli importi verranno modificati di conseguenza.
Il pagamento del salario avviene tramite bonifico sul conto bancario/postale, al più tardi il giorno 30 del mese. Il lavoratore riceve un conteggio del salario.
Rimborso spese
Al lavoratore vengono rimborsate le spese di lavoro. Il conteggio si effettua secondo il regolamento delle spese in vigore presso il datore di lavoro.
Malattia
Se il lavoratore si ammala, lo deve comunicare immediatamente al datore di lavoro. Se la malattia dura più di 3 giorni civili, il lavoratore deve presentare un certificato medico. In casi particolari, il datore di lavoro può ordinare una visita da parte di un medico di fiducia per chiarire con precisione le cause o la portata dell’impedimento al lavoro.
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il lavoratore è coperto da un’assicurazione dell’indennità giornaliera di malattia che, a partire dal 30° giorno, copre il 90% del salario lordo. Durante il periodo di attesa, il datore di lavoro paga l’80% del salario. Il lavoratore ha preso atto delle disposizioni assicurative che costituiscono parte integrante del presente contratto e le ha accettate.
La metà dei premi è a carico del lavoratore (detrazione dal salario).
Eccetto il periodo di attesa, al quale è applicabile il successivo articolo 13, il datore di lavoro è esentato da ulteriori obblighi di pagamento del salario secondo quanto previsto dall’art. 324a CO. L’obbligo di pagamento continuato del salario del datore di lavoro termina in ogni caso con la cessazione del rapporto di lavoro.
Infortunio
Il datore di lavoro, in applicazione delle disposizioni di legge, assicura il lavoratore contro gli infortuni professionali e non professionali, nonché contro le malattie professionali. I lavoratori con orario di lavoro variabile al di sotto delle otto ore di legge non sono assicurati contro gli infortuni non professionali.
Il premio assicurativo per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore.
Durante il periodo di attesa, il datore di lavoro paga l’80% del salario. Se il salario supera il reddito massimo assicurato secondo la LAINF, il datore di lavoro paga la differenza rispetto all’80% del salario effettivo per un periodo limitato secondo l’articolo 13 qui di seguito.
Per il resto il datore di lavoro è esentato da qualsiasi altro obbligo (CO 324b).
Il lavoratore assicurato segnala immediatamente al datore di lavoro ogni infortunio che richieda cure mediche o comporti un impedimento al lavoro.
Maternità
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, dopo il parto la lavoratrice ha diritto a 14 settimane (98 giorni) di congedo di maternità pagato all’80% del salario secondo quanto previsto dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno.
Servizio militare obbligatorio, servizio nella protezione civile, servizio civile
In caso di servizio militare obbligatorio viene pagato l’intero salario. Nel caso di corsi per quadri e servizi di avanzamento, il pagamento continuato del salario viene concordato preventivamente con il lavoratore.
Le prestazioni dell’indennità per perdita di guadagno spettano al datore di lavoro fino al raggiungimento dell’ammontare del salario pagato.
Tali prestazioni esentano il datore di lavoro da tutti gli ulteriori obblighi secondo quanto previsto dagli articoli 000x x 000x XX.
Xx lavoratore informa il proprio datore di lavoro in merito ai periodi di servizio militare obbligatorio previsti non appena ne viene a conoscenza.
Pagamento del salario in caso di impedimento al lavoro
In tutti i casi in cui il lavoratore è impedito a lavorare senza sua colpa, per motivi inerenti alla sua persona (malattia, infortunio, servizio militare, servizio nella protezione civile, servizio civile, svolgimento di una funzione pubblica a titolo gratuito) e nei quali il datore di lavoro non è esentato dall’obbligo di pagamento, il lavoratore, finché il rapporto di lavoro è in essere, ha diritto a percepire l’intera retribuzione per:
3 settimane nel primo anno di servizio, se il rapporto di lavoro è durato 3 mesi o è stato stipulato per un periodo superiore ai 3 mesi; successivamente per:
- 4 settimane nel 2° anno di servizio
- 9 settimane nel 3° e 4° anno di servizio
- 13 settimane dal 5° al 9° anno di servizio
- 17 settimane dal 10° al 14° anno di servizio
- 22 settimane dal 15° al 19° anno di servizio
- 26 settimane dal 20° al 24° anno di servizio
- 30 settimane dal 25° al 29° anno di servizio
- 33 settimane dal 30° al 34° anno di servizio
- 39 settimane dal 35° al 40° anno di servizio
I suddetti periodi di pagamento continuato del salario sono dei lassi di tempo minimi che valgono anche in caso di impedimento parziale al lavoro. Secondo la suddetta scala, il salario intero viene pagato nell’arco di 12 mesi successivi e per ogni caso una sola volta
Previdenza professionale: vecchiaia, morte e invalidità
Il lavoratore è assicurato contro le conseguenze economiche di morte, invalidità e vecchiaia. Lo statuto e i regolamenti dell’istituto di previdenza costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono consegnati al lavoratore. L’importo che il lavoratore deve versare è indicato nel regolamento.
Il datore di lavoro si accolla la metà di tutti i contributi. I rispettivi contributi vengono detratti mensilmente dal salario del lavoratore.
Obblighi generali
Il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni che gli vengono affidate in modo coscienzioso e seguendo le direttive ricevute dal datore di lavoro.
Senza il consenso scritto del datore di lavoro, al lavoratore è fatto divieto di esercitare, per conto proprio o di terzi, un’attività che potrebbe avere effetti negativi per l’associazione o sulle prestazioni lavorative del lavoratore. Qualsiasi violazione di tale divieto dà diritto al datore di lavoro di ottenere un adeguato risarcimento.
Il lavoratore è tenuto a mantenere la massima segretezza su tutto quanto viene a sapere nello svolgimento della propria attività. Tale obbligo perdura anche dopo la risoluzione del contratto.
Atteggiamento rispettoso: il lavoratore si comporta con correttezza nei confronti del comitato, delle sezioni, dei samaritani e di terzi. In particolare il lavoratore si impegna a evitare qualsiasi forma di molestie sessuali o psichiche. Le molestie sessuali sono un grave reato che può essere punito con il licenziamento in tronco e con sanzioni a livello civile e penale.
Responsabilità
Il lavoratore risponde di tutti i danni che causa al datore di lavoro intenzionalmente o per colpa. L’obbligo di risarcimento segue quanto previsto dalle relative disposizioni del Codice delle Obbligazioni.
Invenzioni
Le invenzioni che il lavoratore fa nello svolgimento dei propri obblighi contrattuali appartengono al datore di lavoro.
Codice svizzero delle Obbligazioni
Per tutti i punti non descritti nel contratto, le parti si assoggettano al Codice svizzero delle Obbligazioni (CO).
Accordi particolari
Il presente contratto entra in vigore con la firma di entrambe le parti.
NPA località, giorno.mese.anno
Il datore di lavoro: Il lavoratore:
XY, Presidente XY
XXX, funzione nella AC
(firma con valore giuridico; doppia firma?)
1 Per garantire una migliore leggibilità in alcuni casi è stata utilizzata solo la forma maschile. Tale forma si intende riferita anche alle persone di sesso femminile.
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