Le modifiche alla riduzione contributiva in caso di contratti di solidarietà
Le modifiche alla riduzione contributiva in caso di contratti di solidarietà
di Xxxxxxxxx Xxxxxx* e Xxxxxx Xxxxxxxx
1. L’intervento normativo sui contratti di solidarietà di tipo A
L’art. 5 del d.l. n. 34/2014, convertito in l. n. 78/2014, interviene sulla disciplina dei contratti di solidarietà1 “difensivi” di tipo “A” di cui all’art. 1 del d.l. n. 726/1984, convertito dalla l. n. 863/1984, stipulabili da parte di aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria2, nell’ottica di rilanciare l’utilizzo di questo istituto utile a
* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.
1 Per una rassegna di dottrina in materia di contratti di solidarietà, cfr. X. Xxxxxx, I contratti di solidarietà, in M. D’Antona, X. Xx Xxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx (a cura di), Il diritto del lavoro negli anni ’80, vol. I, Mercato del lavoro e politiche dell’impiego, ESI, 1988, XXI;
X. Xxxx, I contratti di solidarietà, in DLRI, 1984, 69; X. Xxxxx, Funzione e disciplina dei contratti di solidarietà, ivi, 1985, 93 ss.; X. Xxxx, La disciplina legale dei contratti di solidarietà, in XX, 0000, I, 14. Più recentemente cfr., anche, X. Xxxxxxxx, Recenti evoluzioni nella disciplina degli ammortizzatori sociali: fra sostegno alla riduzione dell’orario e generalizzazione delle tutele, in DRI, 2009, n. 4, 918, e, X. Xxxxxxxx, Previdenza contrattuale e fondi di solidarietà bilaterali, ivi, 2012, n. 3, 628.
2 Si tratta quindi, in sintesi, delle imprese che nel semestre precedente hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti; peraltro, rientrano nel campo di applicazione dell’istituto anche le imprese: che esercitano attività commerciale con più di 50 dipendenti, di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, di vigilanza con più di 15 dipendenti. Prescindono dal numero dei dipendenti le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, appaltatrici di servizi di pulizia, editrici di giornali quotidiani e periodici.
sostenere le aziende temporaneamente in crisi, favorendo il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso un intervento sulla leva contributiva3.
Il contratto di solidarietà difensivo è primariamente caratterizzato dalla distribuzione della riduzione dell’orario di lavoro fra tutti i lavoratori e dal riconoscimento ai lavoratori interessati un trattamento di integrazione salariale pari al 70% (per l’anno 2014) della retribuzione persa in base alla riduzione di orario, senza limite di massimale.
Le modifiche normative riguardano nel dettaglio la riduzione contributiva dovuta dai datori di lavoro che procedono a stipulare un contratto di solidarietà di tipo difensivo in forza del quale i lavoratori siano interessati da una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%.
Rimangono esclusi da tale disposizione i contratti di solidarietà di tipo “B” che possono essere stipulati dalle aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell’art. 5, commi 5, 7 e 8, del d.l. n. 148/1993, convertito dalla l. n. 236/1993.
2. I criteri per l’applicazione della riduzione contributiva
L’art. 5, comma 1, del decreto-legge in commento ha introdotto il comma 4- bis dell’art. 6 del d.l. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 608/1996, assegnando al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di definire con proprio decreto i criteri per la concessione del beneficio della riduzione contributiva stabilita dal comma 4 dello stesso art. 6 del d.l. n. 510/1996, per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%4.
I criteri attualmente definiti dal d.m. 8 febbraio 1996 (in GU, 20 marzo 1996,
n. 67) prevedono una selezione sostanzialmente di tipo cronologico, essendo concesso il beneficio contributivo in considerazione della data di stipula
3 Sottolinea la natura “anticrisi” dell’intervento legislativo, con specifico riferimento al mantenimento degli organici aziendali anche X. Xxxxx, Elenco anagrafico dei lavoratori, Durc e contratti di solidarietà, in XXX, 0000, n. 16, 944.
4 Annota X. Xxxxx, op. cit., che nella norma «non viene indicato alcun termine, sia pure ordinatorio, di emanazione». D’altro canto, come efficacemente sottolinea X. Xxxxxxx, Il contratto di solidarietà, in X. Xxxxxxx (a cura di), La riforma del lavoro. Il decreto legge n. 34 e le altre innovazioni del governo Xxxxx, in Guida Giuridica – Italia Oggi, 2014, n. 11, 35,
«la norma non indica un tempo entro il quale tale decreto dovrà essere emesso ma va da sé che, in assenza del provvedimento ministeriale, l’intero impianto dell’art. 5 rimarrebbe privo di effetto lasciando così le aziende ancora senza vantaggio».
dell’accordo di solidarietà` e della data di presentazione della istanza corrispondente.
Con il nuovo decreto interministeriale, dunque, potrebbero aprirsi nuovi scenari selettivi basati su criteri sostanziali di priorità, differenti dalla mera scansione cronologica del tempo dell’accordo o dell’istanza5.
Poiché la concessione delle agevolazioni contributive riconosciute in caso di stipulazione di contratti di solidarietà è subordinata alla capienza dei fondi destinati a tal fine, è fissato nell’ordinamento il limite di spesa, determinato in 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 e fino all’entrata in vigore del provvedimento in commento. Il comma 4-bis, aggiunto all’art. 6 del d.l. n. 510/1996, stabilisce un nuovo limite di spesa annuale (di cui all’art. 3, comma 8, l. n. 448/1998, come rideterminato dall’art. 1, comma 524, l. n. 266/2005) determinato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.
3. La nuova percentuale della riduzione contributiva
La l. n. 78/2014 di conversione ha introdotto modifiche all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996, incrementando la percentuale della riduzione contributiva dovuta dal datore di lavoro.
Nel testo in vigore fino al 19 maggio 2014, la misura della riduzione contributiva, spettante per un periodo non superiore a 24 mesi, cresceva all’aumentare della riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà e della collocazione dell’azienda: era del 25% per riduzione di orario superiore al 20% (elevata al 30% per le aree obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988), ma se l’accordo di solidarietà prevedeva una riduzione dell’orario superiore al 30%, la riduzione contributiva era del 35% (elevata al 40% nelle aree obiettivi 1 e 2).
Con l’aggiunta del comma 1-bis, lett. a, all’art. 5 del decreto in commento, è stata fissata una sola percentuale per la riduzione dell’ammontare della contribuzione dovuta dai datori di lavoro che procedono a stipulare un contratto di solidarietà difensivo con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. Questa percentuale è determinata nel 35%, senza distinzioni in base alla riduzione dell’orario di lavoro prevista dal contratto di solidarietà oppure della collocazione dell’azienda, quindi senza alcuna differenziazione neppure di carattere geografico.
5 Sembra immaginare criteri di priorità differenti dagli attuali anche X. Xxxxxxx, op. cit., 34-35.
Infatti, l’art. 5, comma 1-bis, lett. b, del d.l. n. 34/2014 ha eliminato l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 6 del d.l. n. 510/1996, che prevedeva la riduzione contributiva al 35 e 40% in caso di riduzione dell’orario superiore al 30%.
La legge di conversione del d.l. n. 34/2014 ha introdotto anche il comma 1-ter all’art. 5, prevedendo il deposito dei contratti di solidarietà sottoscritti presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel (di cui all’art. 17, l. n. 936/1986). L’obiettivo della disposizione, oltre a facilitare il monitoraggio costante delle risorse impiegate, è quello di costituire una raccolta che possa favorire, come afferma la norma, la diffusione delle buone pratiche. Pare che con questa previsione e affermazione il legislatore si spinga a formulare un implicito giudizio di valore ai contatti di solidarietà difensivi, ritenendoli preferibili rispetto al ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Certamente la possibilità di avere acceso ad una banca dati dei contratti di solidarietà consentirebbe anche interessanti studi dal punto di vista scientifico proprio nella direzione auspicata dalla norma di favorire la conoscenza e la diffusione dell’istituto e soprattutto la divulgazione dei migliori esempi6.
4. La procedura di ottenimento della riduzione contributiva in caso di contratti di solidarietà
Poiché esiste un limite di spesa annale per la concessione delle agevolazioni contributive riconosciute in caso di stipulazione di contratti di solidarietà. L’ottenimento di tale riduzione contributiva non è automatica, ma è attivata dal datore di lavoro che presenta istanza all’Inps. L’Istituto accerta la sussistenza dei presupposti per autorizzarla (circ. Inps n. 48/2009). A seguito dell’autorizzazione, l’Inps attribuisce all’azienda il codice di autorizzazione, consentendo in tal modo il conguaglio dei benefici attraverso il modello Uniemens.
L’introduzione, mediante decreto ministeriale come disposto dalla norma in commento, di criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva in caso di stipulazione di contratti di solidarietà pare
6 Critico, invece, rispetto alla disposizione dell’art. 5, comma 1-ter, è X. Xxxxxxx, op. cit., 35, il quale solleva alcune perplessità relativamente alla circostanza che la norma non individua né un termine né una sanzione in caso di omesso deposito, conseguentemente, stante la finalità della norma, «si ritiene questo un inutile appesantimento burocratico che di fatto “ingessa” ancor di più la procedura».
avere l’obiettivo di limitare l’accesso al beneficio, individuando i casi maggiormente prioritari, data la limitazione delle risorse disponibili.
Si segnala, tuttavia, che il limite di spesa stabilito a 15 milioni di euro per le agevolazioni contributive in caso di riduzione dell’orario di lavoro è incrementato rispetto al passato. Infatti, dal 2009 la spesa per tale finalità era fissata in 5,16 milioni di euro (art. 1, comma 524, l. n. 266/2005).
SCHEDA RIEPILOGATIVA
Articolo 5
Contratti di solidarietà
Nuovi criteri per concessione della riduzione contributiva
• Un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze determinerà nuovi criteri per la concessione della riduzione contributiva stabilita dal comma 4 dello stesso art. 6 del d.l. 1° ottobre 1996, convertito dalla l. 28 novembre 1996, n. 608, per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà di tipo A con riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20%.
• Il limite di spesa per le riduzioni contributive è elevato a 15 milioni di euro.
Nuova percentuale della riduzione contributiva
• La percentuale della percentuale della riduzione contributiva è fissata al 35%.
• Sono eliminate le modulazioni della percentuale di riduzione in ragione del livello di riduzione dell’orario di lavoro o della collocazione dell’azienda.
Deposito al Cnel dei contratti di solidarietà
• È previsto il deposito dei contratti di solidarietà sottoscritti presso l’archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel, per favorire il monitoraggio e la diffusione delle buone pratiche.