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XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLIX, N. 1
2.1. Incidenza della sentenza Test-Achats — i contratti interessati
2.1.1. A pplicazione senza deroghe dell’articolo 5, paragrafo 1, a partire dal 2 1 dicembre 2 0 1 2
6. Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia conclude che la disposizione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a termine il 21 dicembre 2012 (*). Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe.
2.1.2. L ’articolo 5, paragrafo 1, si applica solo ai m o v i contratti
7. La nozione di periodo transitorio è da interpretarsi conformemente all’obiettivo della direttiva stessa quale espresso all’articolo 5, paragrafo 1, il quale prevede che la regola unisex si applica solo ai nuovi contratti conclusi dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva, ossia il 21 dicembre 2007. Come spiegato al considerando 18 della direttiva, l’obiettivo di tale norma è evitare un brusco adeguamento del mercato. La sentenza Test-Achats non modifica detto obiettivo, né incide in alcun modo sull’applicabilità della regola unisex ai soli contratti nuovi come previsto daU'articolo 5, paragrafo 1; ciò che la sentenza comporta è che per i nuovi contratti conclusi a partire dal 21 dicembre 2012 tale regola deve essere applicata senza alcuna eccezione, in ragione dell’invalidità dell’articolo 5, paragrafo 2, a partire da quella stessa data.
8. Secondo una costante giurisprudenza, l’applicazione uniforme tanto del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza esige che una disposizione del diritto dell’Unione che non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata debba normalmente dar luogo, in tutta l'Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (2).
9. La direttiva non definisce il concetto di «nuovo contratto», né contiene alcun riferimento al diritto nazionale per quanto riguarda il significato da attribuire a tali termini. Essi dovrebbero quindi essere compresi, ai fini dell’applicazione della direttiva, come indicativi di un concetto autonomo di diritto deH’Unione che deve essere interpretato uniformemente in tutta l’Unione. Siffatta interpretazione uni forme corrisponde all'obiettivo della direttiva nel settore delle assicurazioni, ossia applicare la regola unisex una volta terminato il periodo transitorio. Il concetto di «nuovo contratto» richiamato all’articolo 5, paragrafo 1, è fondamentale per l’applicazione pratica di questa norma: interpretazioni divergenti di tale concetto fondate sui diritti dei contratti nazionali rischierebbero non solo di dar luogo a periodi transitori diversi che ritarderebbero l’applicazione generale della regola unisex ma anche di creare condizioni di concorrenza ineguali per le compagnie di assicurazioni. Questo andrebbe contro l’obiettivo perseguito dalla direttiva, ovvero garantire in modo esaustivo la parità di trattamento tra donne e uomini negli Stati membri rispetto ai premi e alle prestazioni individuali a partire dalla stessa data, come previsto alParticolo 5, paragrafo 1 (3).
10. L’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, impone una distinzione chiara tra gli accordi contrattuali esistenti e quelli nuovi. Tale distinzione deve rispondere all’esigenza di certezza giuridica ed essere fondata su criteri che evitino l’indebita interferenza con diritti esistenti e preservino le legittime attese di tutte le parti. Questo approccio è coerente con l’obiettivo della direttiva di prevenire un brusco adeguamento del mercato limitando l’applicazione della regola unisex ai soli contratti nuovi.
11. Di conseguenza, la regola unisex ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, si applica allorquando a) è concluso un accordo contrattuale che necessita l'espressione del consenso di tutte le parti, compresa l’eventuale modifica di un contratto esistente, e b) l’ultima espressione del consenso di una delle parti, che sia necessaria per la conclusione di tale contratto, intervenga a partire dal 21 dicembre 2012.
(*) Punto 33 della sentenza.
(2) La più recente conferm a si trova nella sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2 0 1 1 , causa C -3 4 /1 0 , Xxxxxx Xxxxxxxx/Greenpeace e. V., punto 2 5 . Cfr. anche causa 3 2 7 /8 2 , Eh o , Racc. 1 9 8 4 , pag. 1 0 7 , punto 11; causa C -2 8 7 /9 8 Linster, Racc. 2 0 0 0 , pag. 1 -6917 , p un to 43; causa C -5 /08 , Infopaq International, Racc. 2 0 0 9 , pag. 1 -6569 , punto 27; e causa C - 4 6 7 /0 8 , Xxxxxxx, Racc. 2 0 1 0 , pag. 1 -0000 , punto 32.
(3) U na definizione troppo restrittiva del concetto di «nuovo contratto» che estenda la possibilità di utilizzare il genere com e fattore di valutazione del rischio con un’incidenza sui prem i e sulle prestazioni individuali m etterebbe a repentaglio il con segu im en to dell’o biettivo sancito all’articolo 5, paragrafo 1, di escludere tale u tilizzo «al più tardi» dalla fine del periodo transitorio. Sarebbe inoltre im possibile riconciliare divergenze interpretative tra Stati m em bri con il requisito di un’interpretazione autonom a ed uniform e di tali term ini ch e so n o fondam entali per la portata e il significato della direttiva.
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12. Pertanto si considerano nuovi, con l’obbligo di conformità alla regola unisex, i seguenti accordi con trattuali (*):
a) i contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012 (2). Le offerte formulate prima del 21 dicembre 2012 ma accettate a decorrere da quella data dovranno pertanto conformarsi alla regola unisex;
b) gli accordi tra le parti, stipulati a partire dal 21 dicembre 2012, al fine di estendere contratti conclusi prima di tale data e che sarebbero altrimenti giunti a termine.
13. Al contrario, non dovrebbero essere considerate costituire accordi contrattuali nuovi le seguenti situa zioni (3):
a) l’estensione automatica di un contratto preesistente qualora, entro un certo termine stabilito dalle clausole del contratto preesistente, non venga dato il preavviso, ad esempio un preavviso di recesso;
b) le modifiche apportate a singole componenti di un contratto esistente, quali le modifiche del premio, sulla base di parametri predefiniti, laddove non sia necessario il consenso del contraente (4);
c) la sottoscrizione, da parte del contraente, di polizze aggiuntive o complementari le cui clausole siano state concordate in contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, qualora dette polizze siano attivate a seguito di decisione unilaterale del contraente (5);
d) il mero trasferimento di un portafoglio di contratti assicurativi da una compagnia di assicurazioni ad un’altra senza modifica dello status dei contratti inclusi in tale portafoglio.
2.2. Ammissibilità di pratiche legate al genere nel settore delle assicurazioni
14. L’articolo 5, paragrafo 1, vieta qualunque risultato che dia luogo a differenze nei premi e nelle pre stazioni individuali in ragione dell’impiego del genere come fattore del loro calcolo, mentre non vieta l’uso del genere come fattore di valutazione del rischio in generale. Un simile impiego è consentito nel calcolo dei premi e delle prestazioni a livello aggregato, purché non dia luogo a differenziazioni a livello individuale. In seguito alla sentenza Test-Achats, rimane quindi possibile raccogliere, conservare e usare informazioni sullo status di genere o ad esso collegate entro certi limiti, ossia:
— per gli accantonamenti e la fissazione interna dei prezzi: gli assicuratori potranno ancora raccogliere e usare informazioni sullo status di genere ai fini della valutazione interna del rischio, specialmente per il calcolo delle riserve tecniche in conformità alle norme in materia di solvibilità nel settore assicurativo e per monitorare il loro mix di portafoglio dal punto di vista della fissazione dei prezzi in termini aggregati;
— per la fissazione dei prezzi di riassicurazione: i contratti di riassicurazione sono contratti tra una compagnia di assicurazioni e un riassicuratore. Resta possibile usare il genere nella determinazione dei prezzi di tali prodotti, purché ciò non comporti differenziazioni basate sul genere a livello individuale.
— per il marketing e la pubblicità: ai sensi delParticolo 3, paragrafo 3, la direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e l’articolo 5, paragrafo 1, riguarda solo il calcolo dei premi e delle prestazioni individuali; gli assicuratori possono quindi continuare ad usare il marketing e la pubblicità per influenzare il proprio mix di portafoglio, ad esempio mediante pubblicità mirata alle donne o agli uomini. Tuttavia, essi non possono rifiutare l’accesso a un determinato prodotto in ragione del sesso della persona, salvo qualora siano soddisfatte le condi zioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5 (6).
(') Esem pi n on esaustivi identificati sulla base della loro rilevanza pratica.
(2) A d esem xxx, nel caso in cui u n assicurato decida di cam biare assicuratore per beneficiare della regola unisex.
(3) Esem pi n on esaustivi identificati sulla base della loro rilevanza pratica.
(4) A d esem pio, un aum ento del prem io di una data percentuale in base all'esperienza delle richieste di indennizzo.
(5) A d esem pio, qualora l’assicurato intenda aum entare l’im porto investito in un prod otto assicurativo vita.
(6) Secondo tale norm a, n on son o precluse differenze di trattam ento se la fornitura di beni o servizi esclusivam ente o principalm ente destinati a p ersone di un so lo sesso è giustificata da una finalità legittim a e se i m ezzi im piegati per il con segu im en to di tale finalità so n o appropriati e necessari.
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— per le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni malattia; secondo la regola unisex, i premi e le prestazioni non possono essere diversi per due individui che accendono la stessa polizza di assi curazione solo perché il loro genere non è lo stesso. Vi sono tuttavia altri fattori di rischio, come ad esempio le condizioni di salute o la storia familiare, sulla cui base una differenziazione è possibile e per la cui valutazione gli assicuratori devono tener conto del genere, in virtù di alcune differenze fisiologiche tra uomini e donne (').
15. Inoltre, la Commissione ritiene che, alle condizioni specificate all’articolo 4, paragrafo 5, resti possibile per gli assicuratori offrire prodotti assicurativi (o opzioni nei contratti) specificamente adattati al genere al fine di prendere in considerazione condizioni che riguardano in via esclusiva o primaria il genere maschile o quello femminile (2). Tale possibilità è tuttavia esclusa per il caso della gravidanza e della maternità, in forza dello specifico meccanismo di solidarietà creato dall’articolo 5, paragrafo 3.
2.3. Utilizzo di altri fattori di valutazione del rischio
2.3.1. Fattori legati al genere — il problem a della discrim inazione indiretta
16. La sentenza Test-Achats tratta esclusivamente l’uso del genere come fattore di valutazione del rischio e non l’ammissibilità di altri fattori usati dagli assicuratori. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva, può aversi discriminazione indiretta quando un fattore di rischio apparentemente neutro può mettere presone di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio. Diversamente dalla discriminazione diretta, quella indiretta può essere giustificata se la finalità è legittima e i mezzi per realizzarla sono appropriati e necessari.
17. L’uso di fattori di rischio che possono essere legati al genere resta pertanto possibile, purché si tratti di fattori di rischio veri e propri (3).
2.3.2. Fattori no n legati al genere
18. La sentenza Test-Achats concerne l'uso del fattore di genere solo in un contesto in cui le situazioni rispettive di uomini e donne siano definite paragonabili dal legislatore. Essa non incide sull’uso di altri fattori di rischio, come l’età e la disabilità, attualmente non regolamentato a livello di Unione.
19. Nella sentenza Test-Achats, la Corte di giustizia sottolinea che «[...] il principio della parità di tratta mento impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato» e che «la paragonabilità delle situazioni deve essere valutata alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi» (+).
20. L’uso dell’età e della disabilità continuerebbe ad essere consentito ai sensi della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (s), dal momento che non sarebbe considerato discriminatorio. Quando il legislatore prevede che, nel rispetto di determinate condizioni, una certa pratica non è discriminatoria, non introduce una deroga al principio di parità di trattamento di situazioni paragonabili (che potrebbe essere ammissibile solo per un periodo transitorio), bensì rispetta tale principio riconoscendo che le situazioni in questione non sono paragonabili e dovrebbero essere trattate diversamente (o che, malgrado la paragonabilità, esiste una giustificazione oggettiva per trattarle in maniera diversa).
(') Ad esem pio, una storia familiare di tum ore al sen o non ha la stessa incidenza sul rischio salute di un u o m o e di una donna (e la valutazione di tale incidenza richiede di sapere se la persona è una d onna o un uom o). L’obesità è un fattore di rischio, la cui m isurazione è fatta sulla base della p roporzione tra la misura della vita e quella dell'anca, che è diversa per le d onn e e per gli uom ini. Un elen co di esem pi ulteriori è con ten u to all’allegato 3.
(2) Ad esem pio, il tum ore alla prostata, il tum ore al sen o o all’utero.
(3) Ad esem pio, la differenza di p rezzo basata sulla taglia del m otore di un ’autom obile nel settore delle assicurazioni auto dovrebbe rim anere possibile, anche se da un punto di vista statistico gli u om ini guidano auto con m otori di più grossa cilindrata. Lo stesso principio n on varrebbe nel caso di differenze fondate sulla taglia o sul p eso di una persona con riguardo ad un ’assicurazione auto.
(4) Si vedano i punti 28 e 29 della sentenza Test-Achats.
(5) CC)M(2008) 4 2 6 definitivo. D iversam ente dal disposto della direttiva, la proposta non contiene alcun principio generale alla stregua della regola unisex, secondo cui l’u so dell’età e della disabilità non dovrebbe risultare in prem i e prestazioni diversi. L’obiettivo della norm a in discorso è piuttosto riconoscere che, ad esem pio, due persone di età diversa n on si trovano in situazioni paragonabili rispetto ad u n ’assicurazione vita e che pertanto differenze propor zionate di trattam ento basate su una corretta valutazione del rischio non costituiscono discrim inazione.
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2.4. Assicurazioni e pensioni aziendali o professionali
21. Taluni prodotti assicurativi, come le rendite annue, contribuiscono al reddito pensionistico. La direttiva, tuttavia, si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distìnte dal rapporto di lavoro, dal momento che l’impiego e l’occupazione sono esplicitamente esclusi dal suo campo di applicazione ('). La parità di trattamento tra donne e uomini con riferimento alle pensioni professionali è regolata dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (2).
22. Alcuni regimi previdenziali professionali prevedono il pagamento di prestazioni in determinate forme, come la rendita annua. In questo caso, il regime in questione rientrerà nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE anche se il pagamento della prestazione è affidato ad un assicuratore. Invece, se il singolo lavoratore deve concludere un contratto di assicurazione direttamente con l’assicuratore senza il coinvolgimento del datore di lavoro, ad esempio per convertire una somma in unica soluzione in una rendita vitalizia, la situazione sarà regolata dalla direttiva. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE esclude espressamente dal suo campo di applicazione i contratti assicurativi, conclusi da lavoratori subordinati, di cui non sia parte il datore di lavoro.
23. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE consente di fissare livelli differenti per le prestazioni a donne e a uomini qualora ciò sia giustificato da elementi di calcolo attuariale. La Commissione è dell’avviso che la sentenza Test-Achats non abbia effetti giuridici su tale disposizione, che si applica al contesto diverso e chiaramente distinto delle pensioni professionali e che è altresì redatta in maniera sostanzialmente diversa rispetto aH’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE, la fissazione di prestazioni diverse per uomini e donne non è considerata discriminatoria se è giustificata da dati attuariali.
3. MONITORAGGIO DELLE LINEE DIRETTRICI
24. Al fine di garantire l’applicazione della regola unisex da parte degli assicuratori, come stabilito nella sentenza Test-Achats, gli Stati membri devono trarre le conseguenze di tale giurisprudenza e adattare la loro normativa entro il 21 dicembre 2012. La Commissione monitorerà la situazione, garantendo che, dopo tale data, la legislazione nazionale nel settore delle assicurazioni rispetti pienamente la sentenza sulla base dei criteri definiti nel presente documento.
25. La Commissione desidera incoraggiare un settore competitivo e innovativo come quello delle assicura zioni ad apportare gli adeguamenti necessari e ad offrire prodotti unisex allettanti per i consumatori senza che ciò comporti un ingiustificato impatto sui livelli generali dei prezzi. La Commissione resterà vigile nel seguire l’evoluzione del mercato dei prodotti assicurativi al fine di rilevare ogni aumento ingiustificato dei prezzi attribuito alla sentenza Test-Achats, anche alla luce degli strumenti disponibili nel quadro del diritto della concorrenza (3) nel caso di presunti comportamenti anticoncorrenziali.
26. Nel 2014, nell’ambito della relazione più generale sull'attuazione della direttiva, la Commissione riferirà sull’integrazione della sentenza Test-Achats nel diritto nazionale e nelle pratiche del settore assicurativo.
(') C onsiderando 15 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva. A nche le p o lizze assicurative sanitarie di gruppo e i contratti di assicurazione infortuni so n o quindi esclusi dal cam po di applicazione della direttiva.
(2) GU L 2 0 4 del 2 6 .7 .2 0 0 6 , pag. 2 3 .
(5) L’attuale regolam ento di esen zione per categoria [regolam ento (UE) n. 2 6 7 / 2 0 1 0 della C om m issione, del 2 4 m arzo 2 0 1 0 , relativo all’applicazione dell’articolo 1 0 1 , paragrafo 3, del trattato sul funzionam ento dell’U nione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (GU L 8 3 del 3 0 .3 .2 0 1 0 , pag. 1)], con tiene un ’esen zione che consente agli assicuratori di utilizzare, a certe condizioni, alcuni tipi di dati m ediante com pilazioni, tavole e studi realizzati in com u n e. N on prevede esen zioni, in particolare, per accordi sui prem i com m erciali. Il regolam ento di esen zione per categoria verrà a term ine il 31 m arzo 2 0 1 7 e la C om m issione lo rivedrà prim a di tale data al fine di valutare se sia ancora giustificata una sua ulteriore estensione.
ALLEGATO 1
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Disabilità/Ass. reddito garantito
Uso del genere come fattore di valutazione ai sensi del diritto nazionale (a)
Paese
Ass. vita
Ass. privata malattia
Crediti ipotecari
Ass. auto
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Carte di credito
Conto di deposito
Ass. saldo del credito
Ass. abitazione
Ass. responsabilità civile
Ass. cure di lunga durata
Ass. malattie gravi
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Credito al consumo
Rendite vitalizie
Ass. infortuni
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Austria | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Belgio | Si | N o (2) | No (2) | No | N o (2) | N o | N o (2) | Sì | N o (2) | N o (2) | N o (2) | N o (2) | N o (2) | N o (2) | N o (2) | No |
Bulgaria | Sì | Sì | n.d. | No | n.d. | n.d. | n.d. | Sì | N o | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n .d | n.d. | Sì |
Cipro | Sì | N o | N o (2) | N o | N o (2) | N o | N o (2) | Sì | Sì | N o {2} | N o (2) | n.d. | N o (2) | N o (2) | N o | No |
Repubblica ceca | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. |
Xxxxxxxxx | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Estonia | Sì (1) | Sì (1) | n.d. | No | n.d. | n.d. | n.d. | Sì (1) (b) | Sì (1) | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | X x | x.x. |
Xxxxxxxxx | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Sì |
Francia | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Xx |
Germania | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Grecia | Sì (1) | n.d. | n.d. | Sì (1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Sì (1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Sì (1) |
Ungheria | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | nxl. | Sì | Xx | Xx | Sì | Sì |
Irlanda | Sì | Sì | n.d. | Sì | n.d. | Sì | n.d. | Sì | No | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Sì | Sì |
Italia | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Sì |
Lettonia | Sì | Sì | n.d. | No | n.d. | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Sì | Sì |
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Paese
Ass. vita
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Disabilità/Ass. reddito garantito
Credito al consumo
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Ass. infortuni
Carte di credito
Conto di deposito
Ass. saldo del credito
Ass. abitazione
! Ass. responsabilità civile
Ass. cure di lunga durata
Ass. malattie gravi
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Lituania | Sì | Sì | n.d. | N o | n.d. | Sì | n.d. | Sì | Xx | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | Xx |
Xxxxxxxxxxx | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Sì | Sì | Si | Sì |
Malta | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. | x.x. |
Xxxxx Xxxxx | Sì (2) | N o | N o {c) | N o | N o (c) | N o (2) (c) | N o (c) | N o (2) (c) | N o | N o (c) | N o (c) | N o (c) | N o (c) | N o (c) | N o (c) | N o (c) |
Polonia | Sì | Si | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Sì |
Portogallo | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Romania | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Slovacchia | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Sì |
Slovenia | Sì | Sì | n.d. | No | n.d. | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Sì | Sì |
Spagna | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Xx |
Svezia | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Sì | Sì |
Regno Unito | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | n.d. | n.d. | Sì | Xx | Xx | Xx | Sì |
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Fonti: Implem entation o f thè Insurance Gender Direttive, Group Consultatif 2009 , salvo se diversamente specificato: (1) Sondaggio della Civic Consulting presso le autorità com petenti. (2) Interviste della Civic Consulting ad autorità com petenti, enti per la parità di trattam ento e associazioni rappresentative. Note: (a) La tabella illustra i prodotti finanziari per i quali la legislazione nazionale di ciascuno Stato m em bro consente l’uso del genere com e fattore di valutazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, (b) Tabelle di m ortalità unisex nel caso di pensioni a rendite annue a contribuzione obbligatoria, (c) Il sesso può essere tenuto in considerazione dagli assicuratori nel calcolo m a no n può portare a differenze di prem io tra uom ini e donne. n.d.: non disponibile.
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ALLEGATO 2
Informazioni fomite sull’uso di fattori per la valutazione del rischio, per prodotto (sulla base della frequenza d’uso di cui riferiscono gli interessati)
Categoria di prodotto Definizione di categoria dì prodotto Fattori
Sesso Età Disabilità
Prodotti assicurativi
Ass. privata malattia Assicurazione privata malattia — assicurazione che copre i rischi sanitari, oltre al (o per quelli non coperti dal) servizio sanitario nazionale
++ ++ ++
Ass. malattie gravi Assicurazione contro le malattie gravi — polizza di assicurazione che versa un inden nizzo qualora all’assicurato venga diagnosticata una data malattia grave durante la validità della polizza
++ ++
Disabilità/assicurazione reddito garantito
Disabilità/assicurazione reddito garantito — assicurazione che versa im porti in sostitu zione di m ancato reddito in caso di incapacità lavorativa dell’assicurato a causa di disabilità sopravvenuta
++ ++ ++
Assicurazione sulla vita Assicurazione sulla vita — assicurazione che garantisce, in particolare, il pagam ento di un capitale in caso di sopravvivenza ad una determinata età o, in caso di morte dell’assicurato, il pagam ento ai suoi beneficiari
++ ++ ++
Rendite vitalizie Xxxxxxx xxxxxxxxx (comprese le pensioni private) — assicurazione che garantisce il paga m ento di importi periodici per il futuro in cambio del pagam ento di un im porto in unica soluzione o una serie di versam enti periodici prima dell'inizio della rendita vitalizia
++ ++ +
Assicurazione degli auto veicoli
Assicurazione degli autoveicoli — assicurazione per autoveicoli privati con copertura m inim a della responsabilità civile
++ ++ +
Assicurazione viaggi Assicurazione viaggi — assicurazione temporanea che copre, esclusivam ente per la durata del viaggio, quanto m eno le spese m ediche e potenzialm ente le perdite econo m iche o di altra natura subite durante il viaggio.
+ ++ +
Assicurazione contro gli infortuni
Assicurazione contro gli infortuni — assicurazione che copre le perdite causate da infortunio o le spese incorse per cure m ediche a seguito di infortunio
+ + +
Assicurazione per cure di lunga durata
Assicurazione per cure di lunga durata — polizza assicurativa che copre i costi di cure di lunga durata oltre un periodo determinato non coperto dairassicurazione malattia
+ + +
Assicurazione del credito/ assicurazione del saldo del credito
Assicurazione del credito/assicurazione del saldo del credito — assicurazione che ga rantisce il pagamento delle rate m ensili del credito nel caso in cui il debitore diventi disoccupato o sia vittima di infortunio o malattia
+ + +
Assicurazione abitazione Assicurazione abitazione — polizza assicurativa sulla proprietà che copre i danni subiti da beni im m obili privati o dal loro contenuto
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Assicurazione per respon sabilità civile
Assicurazione per responsabilità civile — assicurazione che tutela contro danni subiti da terzi, ovvero pagam ento generalm ente versato a chi abbia subito una perdita causata dall’assicurato
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Prodotti bancari/crediti (*)
Crediti ipotecari Crediti ipotecari — crediti garantiti da ipoteca su beni im m obili o + o
Credito al consum o (**) Credito al consum o — crediti a breve termine a consum atori per l’acquisto di beni, com presi le linee di credito presso dettaglianti, crediti personali, leasing, ad esclusione delle carte di credito
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Carte di credito Carte di credito — carte che consentono al titolare di acquistare beni e servizi sulla base della prom essa del titolare stesso di pagare tali beni e servizi in un secondo tem po
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Categoria di prodotto Definizione di categoria di prodotto Fattori
Sesso Età Disabilità
Conto di deposito C onto di deposito — con to corrente o di risparmio, o altro tipo di con to bancario, presso un istituto bancario che permette il deposito e il ritiro di denaro contante da parte del titolare del conto
o o o
Note: ++ * di uso citato frequentem ente (dal 50 % o più degli interpellati: associazioni rappresentative dell’industria, associazioni attuariali, autorità com petenti ed enti responsabili della parità di trattam ento).
+ « di uso citato occasionalm ente (dal 10 % al 50 % degli interpellati: associazioni rappresentative dell’industria, associazioni attuariali, autorità com petenti ed enti responsabili della parità di trattam ento).
o = di uso citato raram ente (da m eno del 10 % degli interpellati: associazioni rappresentative dell'industria, associazioni attuariali, autorità com petenti ed enti
responsabili della parità di trattam ento).
Nel caso in cui la frequenza con cui l’uso è stato citato abbia com portato divergenze tra i tre gruppi su cui si basa la valutazione (associazioni rappresentative dell’indu stria/associazioni attuariali/ autorità com petenti ed enti responsabili per la parità di trattam ento), la valutazione nella tabella rappresenta i risultati dei due gruppi che rientrano nella stessa categoria.
Le categorie di prodotti possono includere una varietà di tipi diversi di prodotti offerti sul m ercato. I prodotti collegati n o n sono considerati (ad esempio, la com binazione di
un conto corrente con un prodotto assicurativo).
(*) L’età e il sesso sono usati talvolta nel credit scoring e ciò può incidere sull’offerta di prodotti bancari/crediti. (**) B credito al consum o include i crediti per il finanziam ento auto e i crediti personali.
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ALLEGATO 3
Esempi di pratiche connesse al genere che restano possibili dopo la sentenza Test-Achats — assicurazioni sulla vita e assicurazioni malattia
Il processo di assunzione del rischio è la valutazione da parte dell’assicuratore del rischio rappresentato da un candidato prim a che p ossa essere inserito n el p o o l dei rischi assicurati. È distinto dal p rezzo di base di un prodotto assicurativo e con cepito per tener co n to di ciascun profilo di rischio individuale. Se un dato candidato presenta un rischio più elevato rispetto al p o o l predefìnito di rischi standard a cui potrebbe essere assegnato, l’assicuratore di norm a richiederà un prem io di rischio supplem entare («ratings»). Gli assicuratori usano m oduli per raccogliere le inform azioni sui fattori di rischio, ch e vanno da un elenco di dom ande sem plici (m odulo sem plificato) sin o ad un dettagliato questionario m edico. Il livello di dettaglio richiesto dipende da diversi fattori, com p reso il prodotto in questione e l’im p orto assicurato. Q uesto processo p uò prevedere anche una visita m edica.
Il presente elenco con tiene esem p i di pratiche legate al genere n el settore assicurativo consentite dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva e pertanto non interessate dalla sentenza Test-achats. In generale, resta possibile rispecchiare differenze fisiologiche tra uom in i e donne nelle dom ande e n ei test co m e n ell’interpretazione dei risultati m edici. Gli esem pi sottocitati n o n pregiudicano la norm ativa nazionale che regolam enti alcuni aspetti n o n disciplinati dalla direttiva.
M oduli Gli assicuratori p o sso n o raccogliere inform azioni sullo stato di genere e porre dom ande su m alattie specifiche legate al genere. I m oduli p osson o includere varie dom and e pertinenti per ciascun genere (escluse le dom ande sulla gravidanza).
A titolo di esem pio, la storia fam iliare è un fattore di rischio particolar m en te rilevante per certi prodotti, co m e l'assicurazione con tro m alattie gravi.
U na donna co n u na storia fam iliare di tum ore al sen o pagherà general m en te un prem io di rischio supplem entare rispetto ad una ch e n o n presenta una storia familiare di questo tipo, p oich é questo è un fattore cruciale per il rischio ch e una donna ha di vedere insorgere tale m alattia. D ’altro canto, n o n vi è ragione di applicare tale prem io di rischio supplem entare ad un u o m o co n la stessa storia familiare poiché la probabilità ch e questi possa am m alarsi di tum ore al sen o è m o lto ridotta.
Esami clinici Gli esam i clinici richiesti n o n so n o necessariam ente gli stessi per gli uom in i e per le d on n e e resta possibile usare diversi test sulla base del genere per u n o screening a fini assicurativi o v e necessario (m am m ografie, controlli alla prostata, ecc.).
Gli assicuratori p o sso n o anche continuare ad usare diversi lim iti di esam i secon d o il genere per rispecchiare le diverse probabilità d i m alattia prim a degli esam i clinici. Ad esem pio, l’ischem ia (IHD) è principalm ente una m alattia m aschile durante la m aggior parte del periodo di sottoscrizione dell’a ssicurazione e l’in cidenza è m o lto bassa nelle d onn e in pre-m enopausa. L’e sam e per l’IHD è quindi di gran lunga più efficace negli u o m in i ch e nelle donne. Tener con to di questo fattore p uò consentire di evitare inutili esam i.
Interpretazione dei risultati degli esam i clinici
Valori di riferim ento diversi
Diverse p rognosi per la stessa malattia
I valori clinici di riferim ento e le p rogn osi p o sso n o divergere tra u om in i e d o n n e e il genere va quindi ten u to in considerazione n ell’interpretare i risultati clinici, ad esem pio:
— il test dell’em oglobina è un esam e co m u n e per rilevare l’anem ia. I param etri norm ali n on so n o gli stessi per g li u om in i e per le donne, il che significa che un u o m o e una d onn a ch e presentano lo stesso tasso in valore assoluto n o n si trovano nella stessa situazione da un pun to di vista m edico. È perciò norm ale che i risultati siano valutati sulla base di param etri diversi per gli u om in i e per le donne,
— livelli elevati di creatina so n o un indicatore di m alattie renali. I valori di riferim ento non so n o gli stessi per gli uom in i e per le donne, dato che gli u om in i hanno valori più elevati di creatina perché la m assa dei m u scoli scheletrici è m aggiore,
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— il valore progn ostico di em aturia (presenza di cellule em atiche nelle urine) differisce tra u om in i e donne, p oich é le d o n n e p o sso n o risultare falsam ente positive a causa di perdite mestruali,
— il con trollo per cardiopatie coronariche (CHD) è fatto soprattutto attra verso test fìsici. Poiché prim a dei controlli le d o n n e giovani h anno una probabilità m o lto inferiore di presentare CHD rispetto agli uom ini, risultati positivi d ev o n o essere interpretati tenendo co n to del genere dato ch e tali test com p iu ti da d onn e xxxxxx i porterebbero più a risultati falsam ente positivi ch e non a risultati rivelatori di una reale malattia,
— la stessa m alattia p uò avere un esito diverso a seconda del genere. È il caso ad esem p io della sindrom e di Xxxxxx, una form a ereditaria di infiam m azione renale. Le d onn e ch e soffron o di tale malattia general m ente h ann o una speranza di vita norm ale e il loro u n ico sin tom o è l’ematuria; gli uom in i invece ten d o n o a sviluppare sordità, problem i di vista e insufficienza renale prim a dei 50.
Gli assicuratori so n o quindi autorizzati a differenziare le loro d ecisioni di assu n zion e del rischio secon d o i param etri norm ali disaggregati per genere indicati dalle professioni m ediche. Le predisposizioni o i fattori di rischio ch e in cid o n o su entram bi i sessi m a che hanno gravità o esiti diversi p o sso n o continuare ad essere differenziati durante il processo di assunzione del rischio.
D ifferenze fisiche U om in i e donne presentano differenze fìsiche (ad esem p io per quanto riguarda la m assa dei m u scoli scheletrici) che spiegano le differenze tra i valori di riferim ento e, di conseguenza, le soglie utilizzate per stabilire ciò ch e è norm ale e ciò ch e n on lo è (cfr. la categoria precedente). A d esem pio, l’organ ism o generalm ente elim ina l’a lcool in m aniera diversa a seconda che si sia u o m o o donna, e di norm a le autorità pubbliche fissano le racco m an dazion i per il co n su m o sicuro di alcool a livelli diversi a seconda del genere, sulla base delle in d icazion i sanitarie. U n livello di con su m o ch e p u ò considerarsi sicuro per un sesso p uò non esserlo per l’altro.
Prestazioni D ue persone cui è stata diagnosticata la stessa malattia n o n riceveranno necessariam ente lo stesso trattam ento, in quanto il genere p u ò incidere sul trattam ento ritenuto m igliore a livello m edico. A d esem p io, lo sviluppo di alcuni tum ori (com e quello del rene) p u ò dipendere dagli orm on i e il trattam ento orm on ale per inibire lo svilu p p o del tu m ore potrà dipendere da orm on i specifici legati al genere. Di conseguenza, le richieste a livello assicurativo per il trattam ento m ed ico saranno diverse.
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Destinatari:
ABI (Associazione Bancaria Italiana)
AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni)
ANIA (Associazione Nazionale tra le Im prese Assicuratrici)
Ordine degli Attuari
p.c
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)
O ggetto: parità di trattam en to tra uom ini e don ne n e ll'a ccesso ai beni e servizi e loro fornitura.
Come è noto lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattam ento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, con l'em anazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 196.
Con successivo Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 è stato stabilito che i compiti connessi alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattam ento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura siano svolti dair'Ufficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione" del Dipartimento per le Pari Opportunità.
A seguito della causa C-236/07 Test-Achats, nel marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (grande sezione) ha em esso la sentenza che riguarda la validità deM'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 2004 /113 che consente agli stati membri di applicare premi e prestazioni differenziati per sesso. L'Italia è fra i paesi che ha applicato il comma 2 e quindi i premi e le prestazioni possono essere differenziati per sesso.
Nella su citata sentenza, la Corte di Giustizia conclude che la disposizione deH'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a term ine il 21 dicembre 2012. Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni deM'articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe. Questo implica che a partire dal tale data non potranno più essere stipulati contratti con premi differenziati per sesso.
Inoltre, la Commissione ha pubblicato delle linee-guida che intendono facilitare, a livello nazionale, l'adeguam ento alla sentenza Test- Achats. Le linee guida rispondono all'esigenza di disporre di indicazioni pratiche per quanto riguarda gli effetti della sentenza, a vantaggio sia dei consumatori sia delle compagnie di assicurazione, operando una chiara distinzione tra contratti già in essere e contratti di nuova
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stipulazione. In particolare, le linee guida precisano che quanto stabilito nella sentenza troverà applicazione, a partire dal 21 dicembre 2012, solo nei confronti dei nuovi contratti. Le linee guida rappresentano, quindi, un valido strum ento in quanto forniscono anche esempi concreti di cosa si intende per "nuovo contratto", onde garantire a livello europeo un'applicazione uniforme della regola unisex.
In qualità di Associazione di rappresentanza di organizzazioni operanti in Italia si chiede cortesem ente di informare questo ufficio circa le iniziative intraprese o quelle che si intende intraprendere in merito all'applicazione della su citata normativa con particolare riguardo anche alle modalità di diffusione delle nuove disposizioni (incluse le linee guida della Commissione) presso i vostri associati e una valutazione deN'impatto che la normativa, come verrà modificata a seguito della sentenza europea, provocherà neN'immediato futuro e in prospettiva sul mercato italiano.
Si richiede altresì di inviare eventuali studi e/o rapporti predisposti dalla vostra Associazione In merito al tem a oggetto della normativa.
Auspicando che questo possa continuare a sviluppare un rapporto di collaborazione proficuo e duraturo, si resta in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Distinti saluti,
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4?SX.jL - Q> P residenza dej C onsiglio d e i CTinistri
ymjjm DPO 0010795 P-4.25.8
del 26/10/2012
(Dipartimento per (e <Pari Opportunità
Ufficio per la Parità, le Pari Opportunità, gli Interventi Strategici e la Comunicazione
COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione)
Xxx xx Xxxxxxx 00 00000 XXXX
O ggetto: parità di trattam en to tra uom ini e don n e n e ll'a ccesso ai beni e servizi e loro fornitura.
Come è noto lo Stato Italiano con X.Xxx. 6 novembre 2007, n. 196, ha recepito la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio deH'Unione Europea del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattam ento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Con successivo Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 è stato stabilito che i compiti connessi alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattam ento neiraccesso a beni e servizi e loro fornitura siano svolti dalPUfficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione" del Dipartimento per le Pari Opportunità.
A seguito della causa C-236/07 Test-Achats, nel marzo 2011 la Corte di Giustizia deH'Unione Europea (grande sezione) ha em esso la sentenza che riguarda la validità dell'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 2004/113 che consente agli stati membri di applicare premi e prestazioni differenziati per sesso. L'Italia è fra i paesi che ha applicato il comma 2 e quindi i premi e le prestazioni possono essere differenziati per sesso.
Nella sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia conclude che la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a term ine il 21 dicembre 2012. Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe e, dunque, non potranno più essere stipulati contratti con premi differenziati per sesso.
Inoltre, la Commissione ha pubblicato delle linee-guida che intendono facilitare, a livello nazionale, l'adeguam ento alla sentenza Test- Achats. Esse rispondono all’e sigenza. di disporre di indicazioni pratiche per quanto riguarda gli effetti della sentenza, a vantaggio sia dei consumatori sia delle compagnie di assicurazione, operando una chiara distinzione tra contratti già in essere e contratti di nuova
stipulazione. In particolare, si precisa che, quanto stabilito dalla sentenza troverà applicazione, a partire dai 21 oicemore 2012 , solo nei nuovi contratti. Le linee guida rappresentano, quindi, un valido strum ento in quanto forniscono anche esempi
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concreti di cosa si intende per "nuovo contratto", onde garantire a livello europeo un'applicazione uniforme della regola unisex.
Nella vostra qualità di Associazione di rappresentanza di organizzazioni operanti in Italia si chiede cortesem ente di informare questo Ufficio circa le iniziative intraprese o quelle che si intende intraprendere In merito all'applicazione della su citata normativa con particolare riguardo anche alle modalità di diffusione delle nuove disposizioni (incluse le linee guida della Commissione) presso i vostri associati e una valutazione dell'impatto che la normativa, come verrà modificata a seguito della sentenza europea, provocherà neirimmediato futuro e in prospettiva sul m ercato italiano.
Si richiede altresì di inviare eventuali studi e/o rapporti predisposti dalla vostra Associazione in merito al tem a oggetto della normativa.
Auspicando un sem pre profìcuo e duraturo rapporto di collaborazione, si resta in a ttesa di un Vostro cortese cenno di riscontro.
Distinti saluti,
II Direttore dell'ufficio
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(Dipartimento per (e (Pari Opportunità
Ufficio per la Parità, le Pari. Opportunità, gli Interventi Strategici e la Comunicazione
del 26/10/2012 ‘ IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
O ggetto: parità di trattam en to tra uom ini e don ne n e ll'a ccesso ai beni e servizi e toro fornitura.
Come è noto lo Stato Italiano con X.Xxx. 6 novembre 2007, n. 196, ha recepito la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio deli'Unione Europea del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattam ento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
Con successivo Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 è stato stabilito che i compiti connessi alla promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattam ento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura siano svolti dalPUfficio per la Parità e le Pari Opportunità, gli Interventi strategici e la Comunicazione" del Dipartimento per le Pari Opportunità.
A seguito delia causa C-236/07 Test-Achats, nel marzo 2011 la Corte di Giustizia deli'Unione Europea (grande sezione) ha em esso la sentenza che riguarda la validità dell'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 2004/113 che consente agli stati membri di applicare premi e prestazioni differenziati per sesso. L'Italia è fra i paesi che ha applicato il comma 2 e quindi i premi e le prestazioni possono essere differenziati per sesso.
Nella sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia conclude che la disposizione deli'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio» che giunge a term ine il 21 dicembre 2012. Ciò significa che a partire da tale data le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, devono essere applicate senza deroghe e, dunque, non potranno più essere stipulati contratti con premi differenziati per sesso.
Inoltre, la Commissione ha pubblicato delle linee-guida che intendono facilitare, a livello nazionale, l'adeguam ento alla sentenza Test- Achats. Esse rispondono all'esigenza di disporre di indicazioni pratiche per quanto riguarda gli effetti della sentenza, a vantaggio sia dei consumatori sia delle compagnie di assicurazione, operando una chiara distinzione tra contratti già in essere e contratti di nuova stipulazione. In particolare, si precisa che, quanto stabilito dalla sentenza troverà
applicazione, a partire dal 21 dicembre 2012, solo nei nuovi contratti. Le linee guida rappresentano, quindi, un valido strumento in quanto forniscono anche esempi
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concreti di cosa si intende per "nuovo contratto", onde garantire a livello europeo un'applicazione uniforme della regola unisex.
Nella vostra qualità di Associazione di rappresentanza di organizzazioni operanti in Italia si chiede cortesem ente di informare questo Ufficio circa le iniziative intraprese o quelle che si intende intraprendere in m erito airapplicazione della su citata normativa con particolare riguardo anche alle modalità di diffusione delle nuove disposizioni (incluse le linee guida della Commissione) presso i vostri associati e una valutazione dell'impatto che la normativa, come verrà modificata a seguito della sentenza europea, provocherà neirimmediato futuro e in prospettiva sul m ercato italiano.
Si richiede altresì di inviare eventuali studi e/o rapporti predisposti dalla vostra Associazione in merito al tem a oggetto della normativa.
Auspicando un sem pre proficuo e duraturo rapporto di collaborazione, si resta in attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro.
Distinti saluti,
I! Direttore deil'Uffìcio