STATUTO
STATUTO
Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, è costituito un Consorzio fra enti locali denominato “CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARDIA AMBIENTALE”, in sigla CISA.
Il Consorzio comprende gli enti locali che ne deliberano l'adesione con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie ed è costituito per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente statuto.
Il Consorzio è un ente espressione dell'autonomia degli enti che lo costituiscono, dotato di proprio stemma e di propri segni distintivi.
L'ambito territoriale del Consorzio coincide con quello degli enti che lo costituiscono.
Art. 2. SEDE E DURATA DEL CONSORZIO.
La sede legale del Consorzio è decisa dall’Assemblea col voto di oltre la metà dei componenti presenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione complessive.
All'attualità e fino al suo eventuale trasferimento la sede è stabilita nel comune di Serramanna, in Corso Repubblica n. 12.
Il Consiglio d’amministrazione del Consorzio può istituire sedi operative presso altri enti consorziati per garantire una maggiore funzionalità e servire maggiormente il territorio.
Presso la sede legale viene istituito un apposito albo per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei provvedimenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione può avvenire anche per via telematica.
La durata del Consorzio è indefinita, ovvero dura fino all'eventuale scioglimento disposto per legge o determinato da decisione dell’Assemblea del Consorzio.
Per lo scioglimento del Consorzio da parte dell'Assemblea è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione complessive.
A seguito di tale delibera, gli enti che lo costituiscono, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono al Consorzio in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
In caso di scioglimento, il personale del Consorzio è convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche degli enti partecipanti; in difetto di accordo provvedono i liquidatori.
Con la delibera che decide lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea provvede alla determinazione dei criteri per la ripartizione del suo patrimonio tra gli enti consorziati ed alla nomina dei liquidatori.
Art. 3. SCOPI DEL CONSORZIO.
Il Consorzio, riconoscendo nel comune l'ente amministrativo primariamente e storicamente più vicino alla popolazione e perciò più consono a comprenderne ed a recepirne le istanze fondamentali, si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e di servizi degli enti aderenti al fine di ottimizzarne i risultati dal punto di vista dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità.
Il Consorzio, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse degli enti aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione e di efficacia – efficienza - economicità.
Al Consorzio può essere attribuito l'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nell'ambito delle seguenti materie:
a. progettazione, costruzione e gestione di reti di depurazione delle acque, compresi impianti di trattamento;
b. realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica;
c. gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresa la gestione dei relativi impianti;
d. espletamento delle funzioni relative alle autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale, al controllo e dalla gestione del contenzioso;
e. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché la riscossione dei relativi tributi, inclusa la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, comprendente anche la progettazione, realizzazione e gestione d'impianti di compostaggio di qualità;
f. sportello unico per le attività produttive, compresa l'animazione economica e la promozione;
g. servizi legali, di conciliatura ed espropriazioni;
h. servizio catastale;
i. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
l. servizi di gestione tecnica, nonché di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori e gestione degli appalti relativi ad opere, servizi e forniture che rientrano nelle attività del Consorzio o delegate dagli enti consorziati;
m. gestione integrata dei tributi locali, incluse le attività accessorie;
n. centrale di committenza per acquisire lavori, servizi e forniture per i comuni;
o. ufficio consortile di progettazione e di direzione dei lavori;
p. piano energetico, nonché progettazione, realizzazione e gestione d'impianti di produzione energetica e di reti, compresa la progettazione, realizzazione e gestione di reti di distribuzione di gas;
q. l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione,
acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, promuovendo anche le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni.
r. la gestione associata di tutte le funzioni amministrative di competenza dei comuni aderenti che gli stessi, compatibilmente all'art. 31 TUEL, intendano conferire, nonché i relativi servizi.
Il Consorzio potrà costituire società di capitali a maggioranza pubblica per la gestione dei servizi ed il migliore raggiungimento dei propri scopi istituzionali, e ciò con deliberazione dell’Assemblea da adottare col voto di oltre la metà dei componenti presenti, che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione complessive.
La società potrà espletare, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell’oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi, funzioni ed attività attribuite al Consorzio, ivi comprese le attività di progettazione, di costruzione di impianti, di commercializzazione, di consulenza tecnica e amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a tali fini.
I compiti di cui trattasi verranno svolti dalla società secondo condizioni e modalità approvate dalla Assemblea del Consorzio e riportate nella convenzione di servizio che la stessa società dovrà stipulare col Consorzio.
Art. 4. ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI AL CONSORZIO
Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio di una convenzione, già approvata a maggioranza assoluta da parte dei consigli comunali dei comuni aderenti, o dei corrispondenti organi deliberativi degli eventuali altri enti aderenti, la quale dovrà essere sottoscritta formalmente ed in ogni caso prevedere:
il contenuto della funzione o del servizio trasferito; i rapporti finanziari tra gli enti;
gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella del Consorzio;
modalità di revoca.
Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, l'Assemblea del Consorzio effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà dar conto di aver svolto ogni utile e formale confronto con i comuni interessati.
Il Consorzio subentra nei rapporti con i terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.
La revoca al Consorzio di funzioni e di compiti già trasferiti è deliberata dal consiglio comunale interessato, o dal corrispondente organo deliberativo degli eventuali altri enti aderenti, entro il mese di settembre di ciascun anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a tale deliberazione; con lo stesso atto l'ente revocante provvede a regolare gli eventuali profili successori.
In forza di apposite convenzioni, il Consorzio potrà svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, oltre che nei confronti dei comuni consorziati, anche per conto di comuni non consorziati, nonché di altri enti pubblici o di privati, disciplinando espressamente i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Inoltre, il Consorzio può assumere la titolarità, su apposita domanda di ciascun consorziato, di singoli servizi o di specifiche funzioni in modo diverso da un altro partecipante. A tal fine si applica il principio della gestione per centri di costo per cui i maggiori costi derivanti dalla gestione sono imputati al singolo comune.
Art. 5. ADESIONI E RECESSI.
Oltre il periodo iniziale, potranno essere ammessi a fare parte del Consorzio altri enti locali che ne facciano richiesta, previa deliberazione del rispettivo consiglio comunale o del corrispondente organo deliberativo, almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare, purché accettino il presente Statuto e sottoscrivano la Convenzione.
Il recesso da parte di singoli enti associati, previa deliberazione del rispettivo consiglio comunale o del corrispondente organo deliberativo, deve essere comunicato al Consorzio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno solare.
Il recesso e l'ammissione di nuovi enti locali è ratificata con deliberazione dell'Assemblea consortile con voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili complessive.
Con la delibera di ammissione o recesso si provvede alla nuova ripartizione delle quote tra gli enti consorziati, secondo i criteri di cui al successivo articolo.
La delibera di ammissione o recesso è atto sufficiente e necessario per l’aggiornamento della Convenzione e dello Statuto, senza necessità di ulteriore atto formale, ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
In caso di recesso, l'ente recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti al Consorzio, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati e dei beni patrimoniali del Consorzio.
Art. 6. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio, i due decimi delle quote complessive vengono ripartiti in parti uguali tra tutti i comuni partecipanti, mentre i restanti otto decimi vengono ripartiti tra detti enti in misura direttamente proporzionale al numero di abitanti di ciascun comune
In applicazione del criterio di cui al primo comma, alla data di approvazione del presente Statuto le quote di partecipazione dei Consorziati sono così composte: Comune di Nuraminis 8,07%
Comune di Samassi | 13,61% |
Comune di Samatzai | 6,36% |
Comune di Sanluri | 20,14% |
Comune di Serramanna | 21,74% |
Comune di Serrenti | 13,08% |
Comune di Villasor | 17,00% |
In caso di ammissione di altri enti locali al Consorzio le quote di partecipazione saranno ricalcolate facendo applicazione del criterio di cui al primo comma del presente articolo.
In caso di ammissione di enti locali sovracomunali le quote da attribuire a questi saranno invece determinate nella percentuale sul totale delle partecipazioni deliberata dall’Assemblea consortile e verranno attribuite mediante cessione di uguale percentuale a carico delle quote possedute da ciascun precedente consorziato.
Ai fini di garantire la segretezza del voto dei rappresentanti in seno all’Assemblea, le quote di partecipazione devono essere arrotondate al 1° decimale, secondo il criterio numerico dell’arrotondamento per difetto (fino a 0,05 = 0) e per eccesso (oltre 0,05 = 0,1).
Le cessioni parziali di quota sono ammesse esclusivamente fra consorziati e devono essere formalizzate con atto pubblico da trasmettere in copia autentica al Consorzio a mezzo di lettera raccomandata da inviare entro 10 giorni dalla stipula. In occasione dei censimenti generali della popolazione si farà adito alla revisione delle quote solo se le variazioni registrate nel numero di abitanti di uno o più comuni consorziati saranno ritenute significative a giudizio insindacabile dell’Assemblea del Consorzio.
Art. 7. CAPITALE DI DOTAZIONE E PATRIMONIO.
Gli enti consorziati, per l'attuazione delle finalità del Consorzio, conferiscono il Capitale di Dotazione.
A tal fine il Consorzio dispone, a titolo di Capitale di Dotazione, degli impianti, delle reti e dei beni ad esso appartenenti quali risultano dal suo ultimo bilancio approvato.
I beni mobili ed immobili conferiti o successivamente acquisiti costituiscono il patrimonio del Consorzio.
I beni destinati a pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione, né possono essere alienati o divisi, senza un'apposita deliberazione dell'Assemblea Consortile, che prenda atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.
I beni conferiti dai Consorziati successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto sono valutati al valore storico di acquisizione all’ente consorziato e/o di costruzione.
Detto valore, attualizzato, dev’essere depurato degli ammortamenti ordinari conteggiati sul valore storico secondo i coefficienti previsti dalla normativa fiscale, anche quando tali ammortamenti non siano stati effettuati o siano stati effettuati in maniera difforme dalla legge.
Art. 8. TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE.
Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe e/o trasferimenti regionali, le spese necessarie al suo funzionamento, in sede di redazione di bilancio provvede a ripartire tali costi tra gli enti consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione da ciascuno di essi detenute.
Gli enti consorziati hanno l’obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari a un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella convenzione.
Art. 9. ORGANI.
1. Sono Organi del Consorzio:
- l'Assemblea consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Direttore.
Art. 10. L'ASSEMBLEA CONSORTILE.
L'Assemblea consortile è composta dai Sindaci dei comuni consorziati o da loro Delegati, designati per iscritto e scelti tra i consiglieri comunali, con potere di voto pari alla quota di partecipazione dell'ente rappresentato.
L’incarico del Delegato cessa in ogni caso con la scadenza del mandato del delegante.
Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme previste per i casi d'ineleggibilità e d'incompatibilità dei Sindaci e degli Assessori; in ogni caso, non possono far parte dell'Assemblea, e se ne fanno parte decadono, i dipendenti del Consorzio, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari e contitolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio..
Ogni volta che si verifica una modificazione soggettiva dei componenti l'Assemblea, questa, nella sua prima seduta utile, esamina preliminarmente le condizioni dei nuovi membri.
Art. 11. ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo, controllo e verifica del Consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali, nel cui seno i consorziati mediano e sintetizzano gli interessi economici, sociali e politici rappresentati.
L'Assemblea ha il proprio Presidente ed autonomia organizzativa.
Nell'ambito dell'attività d'indirizzo, l'Assemblea approva direttive generali e può impegnare il Consiglio d'Amministrazione a riferire sull'attuazione di specifici atti d'indirizzo.
Essa ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- statuto dell'ente e regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;
- esame delle condizioni dei propri componenti e pronuncia di decadenza;
- elezione e revoca del Presidente dell’Assemblea;
- elezione e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore del Consorzio;
- elezione dei Revisori dei Conti;
- fissazione dell’indennità di carica, nei limiti di legge, a favore degli organi del Consorzio;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Consiglio d'Amministrazione o del Direttore;
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi dal Consorzio;
- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’affidamento di attività e servizi mediante convenzione.
- approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell’ordinamento generale;
- indirizzi da osservare da parte di società, aziende o enti controllati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti
dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge;
- approvazione dell'ammissione e del recesso dei consorziati, con conseguente nuova ripartizione delle quote;
- tutti quegli atti riservati dalla legge alla competenza dei Consigli comunali.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 12. CONVOCAZIONE E SEDUTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
L'Assemblea Consortile, eccettuata la prima adunanza, è convocata dal Presidente della stessa anche con lo strumento della posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun componente o, in mancanza, a quello dell'ente locale rappresentato o con altro mezzo previsto nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea Consortile stessa.
La convocazione contiene il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare, stabiliti dal Presidente.
Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea, in termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
L'avviso dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni interi liberi prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine può esser ridotto a ventiquattro ore.
La convocazione della prima adunanza è disposta dal componente l’Assemblea più anziano d’età.
L’Assemblea Consortile viene convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale e del
bilancio di gestione, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
La data della riunione unitamente all’ordine del giorno dovrà essere comunicata ai comuni consorziati, che provvederanno a renderla pubblica nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti. Contestualmente, presso la segreteria del Consorzio, devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno a disposizione dell'Assemblea e degli enti aderenti al Consorzio.
La seduta dell'Assemblea è pubblica salvo diversa determinazione motivata dell’Assemblea stessa. Sono segrete le sedute in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti le persone che implichino apprezzamenti e valutazioni circa le loro qualità e capacità. Le sedute possono essere di prima o di seconda convocazione. La seconda convocazione ne presuppone sempre una prima riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale. Se all’ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione vengono aggiunte proposte nuove per queste ultime la seduta sarà di prima convocazione.
L'Assemblea raggiunge il numero legale in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri che siano rappresentativi di oltre la metà delle quote di partecipazione consortili; in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti, indipendentemente dal valore delle quote;
La seconda convocazione dovrà seguire di almeno due ore la precedente, sempre che sia prevista nell'avviso di prima convocazione.
Alle sedute dell’Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il Segretario del Consorzio, con funzioni di verbalizzante, ed il Direttore. Il Segretario redige i verbali, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la pubblicazione.
Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate in quanto compatibili le norme previste dalla legge per le deliberazioni del consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
Art. 13. MODALITA DI VOTAZIONE NELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
Le votazioni nell’Assemblea consortile si effettuano per teste e quote di partecipazione.
Ogni componente dell’Assemblea esprime nelle votazioni un numero di voti pari alle quote di partecipazione possedute dall’ente che rappresenta.
Le deliberazioni, salvo quando il presente Statuto richiede maggioranze qualificate, sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta. Gli astenuti si considerano presenti.
Per le votazioni segrete sono predisposte due diverse tipologie di scheda, una destinata alla votazione per teste ed una a quella per quote. Ai fini di tale seconda votazione sono prescritte schede di diverso colore, relative alle unità ed ai decimali delle quote di partecipazione, e vengono consegnate a ciascun componente tante schede sia dell’una che dell’altra tipologia quante sono necessarie per raggiungere la relativa quota di partecipazione, onde evitare il riconoscimento del voto (es.: per una quota del 7,3% saranno consegnate sette schede da un voto e tre schede da un decimo di voto).
Art. 14. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.
Il Presidente dell’Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile, nel suo seno, nella seduta di insediamento, subito dopo l'esame delle condizioni dei componenti, per assolvere ai compiti istituzionali previsti nel presente Statuto.
L'elezione avviene a scrutinio palese col voto favorevole di oltre la metà dei presenti che siano altresì titolari di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
Il Presidente dell’Assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni: a – rappresenta e convoca l'Assemblea;
b – stabilisce l'ordine del giorno;
c – Presiede le adunanze;
d – sottoscrive i verbali delle riunioni e gli altri atti e documenti inerenti l’attività dell’Assemblea;
e – Vigila sulla trasmissione degli atti agli enti consorziati;
f – è responsabile delle procedure per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnico amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, nonché per uffici pubblici ricoperti, con le modalità disciplinate nel regolamento dell’Assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni, salve le ipotesi di decadenza espressamente disciplinate nel regolamento dell’Assemblea.
I componenti del Consiglio durano in carica fino all’insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.
La cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica del Presidente comporta l'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato sono sostituiti dall'Assemblea nella prima adunanza utile, osservati i criteri e le modalità fissate nei commi precedenti. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell’organo.
I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza.
Art. 16. SOSTITUZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall’Assemblea nel caso in cui non sia in grado di deliberare per effetto dell’obbligo di astensione dei suoi componenti o per altro legittimo motivo.
La proposta motivata di revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell’intero Consiglio di Amministrazione, nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi consortili o di ingiustificato e/o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, può essere presentata all’Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La proposta di revoca deve in ogni caso essere notificata all’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sette giorni liberi prima della riunione dell’Assemblea fissata per la sua discussione, affinchè possa controdedurvi entro il termine perentorio di quarantotto ore.
La deliberazione di revoca di singoli componenti o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione è validamente assunta col voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.
L’intero Consiglio di Amministrazione, a metà mandato, ed esattamente fra il 29° ed il 31° mese di mandato, è sottoposto a voto confermativo da parte dell’Assemblea. Qualora non ottenga la maggioranza dei presenti alla seduta e delle quote rappresentate in tale votazione, l’intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l’Assemblea procederà nella stessa seduta all’elezione dei nuovi organi a mente dell’art. 17 che precede.
Art. 17. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Il Consiglio di Amministrazione collabora con il suo Presidente per l’attuazione del programma di governo approvato dall’Assemblea e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all’Assemblea e che non ricadano nelle competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Dirigenti; esso riferisce semestralmente all’Assemblea sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione dispone le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea:
a) l’adozione della proposta di bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, del rendiconto e della relazione al conto consuntivo;
b) gli schemi di regolamento;
c) propone la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione;
d) propone l’estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi.;
e) il progetto di programma triennale.
Al Consiglio di Amministrazione, altresì, compete:
a) approvare, in base agli indirizzi dell’Assemblea, i progetti preliminari e definitivi e tutti i provvedimenti che comportano spese non attribuiti ad altri organi;
b) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali e dagli arbitrati;
c) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali, che non determinano modifiche regolamentari;
d) nominare, quando necessario, le Commissioni di esperti per selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso;
e) determinare il misuratore ed i modelli di rilevazione di controllo economico interno di gestione;
f) adottare, in via d’urgenza, le deliberazioni relative a variazioni del bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
g) approvare, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa dei servizi, sulla base degli indirizzi dell’Assemblea, dandone tempestiva informazione alla medesima;
h) autorizzare il Direttore ad attuare forme di collaborazione per la realizzazione di servizi comuni, per l’acquisizione di forniture, per l’attività di progettazione in campi specifici di interesse comune dei consorziati, con facoltà di sottoscrivere in merito protocolli o convenzioni.
i) informare semestralmente l’Assemblea sull’andamento della gestione;
m) adotta tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alla giunte municipali. Art. 18. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente per decisione del Presidente, in base alle esigenze e, comunque, almeno una volta al mese, ovvero a richiesta di due Consiglieri o del Direttore. In caso d'inerzia provvede il Presidente dell’Assemblea. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse intervengono, con funzione consultiva, il Segretario ed il Direttore del Consorzio. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge per gli atti della giunta comunale.
Ciascun ente facente parte del Consorzio, a mezzo del suo legale rappresentante, ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.
I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario, dal Direttore o da un dipendente con funzioni di segretario, in
mancanza i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.
Art. 19. PRESIDENTE DEL CONSORZIO.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.
È l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità e la continuità delle attività del Consorzio.
Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio in base ai poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.
In particolare, il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dandone informazione all’Assemblea alla prima seduta utile, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto. Tuttavia, l’esercizio di quest’ultima funzione può essere attribuito, con atto scritto, al Direttore, al Segretario od al Responsabile del Servizio a seconda della competenza professionale nella materia oggetto della lite;
b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l’ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;
c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio d’Amministrazione;
d) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;
e) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e servizi;
f) può delegare per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione;
g) promuove iniziative, sentita l’Assemblea, per concludere accordi di programma con gli altri enti;
h) nomina il Segretario del Consorzio;
i) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
l) vigila sull’andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore;
m) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
n) adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio d’Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;
o) comunica all’Assemblea consortile le vacanze dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
p) nomina il Vice Presidente in seno al Consiglio di Amministrazione. Art. 20. VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente, nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 21. PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI.
Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle riunioni in cui vengano in discussione delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Art. 22. IL DIRETTORE.
Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
Il Direttore è responsabile, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti ad altri soggetti.
A tale organo competono, in specifico, le seguenti attribuzioni:
a) predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
d) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e del conto consuntivo;
e) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea con funzioni consultive;
f) adotta tutti gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l’esterno e stipula i contratti;
g) svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei Responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento;
h) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei Responsabili di servizio, con l’osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai Responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
i) determina, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione e su proposta dei Responsabili dei servizi, l’orario di lavoro e l’orario di servizio del personale dipendente, nonché l’orario di apertura al pubblico degli uffici del Consorzio;
l) adotta, sentito il parere dei Responsabili, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi servizi e/o uffici;
m) predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
n) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
o) nomina i Responsabili dei servizi;
p) presiede le commissioni di gara e di concorso con responsabilità sulle relative procedure;
q) sottoscrive la corrispondenza e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o dei Responsabili di servizio.
Art. 23. NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE.
Il Direttore è nominato per tre anni dall'Assemblea Consortile con voto palese ed a seguito di proposta del Consiglio di Amministrazione. Può essere riconfermato di triennio in triennio.
Quando sussistano particolari motivazioni giustificative le funzioni di Direttore possono essere attribuite, anche temporaneamente, con le modalità di cui al comma precedente, al Segretario od al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Consortile.
Durante l'incarico il Direttore può essere licenziato solo per giusta causa, con deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente dell'Assemblea consortile, ricevuta la proposta del Consiglio di Amministrazione, la trasmette all'interessato concedendo allo stesso un termine di quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
L'Assemblea Consortile delibera il licenziamento a scrutinio segreto e col voto della maggioranza dei presenti che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.
Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario.
La durata dell’incarico è di tre anni rinnovabili. In tutti i casi il Direttore resta in carica fino a nuova nomina. L’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa del Consiglio di Amministrazione.
Art. 24. UFFICI E PERSONALE.
All’ordinamento degli uffici e del personale del Consorzio si applicano le disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze del Consorzio è regolato dal contratto individuale nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il comparto regioni - enti locali.
Il Consorzio disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d’indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
Gli uffici ed i servizi consortili sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei comuni consorziati e dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Direttore, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
Art. 25. SEGRETARIO DEL CONSORZIO.
Gli organi collegiali si avvalgono di un Segretario che assiste alle sedute e ne redige i verbali. La scelta è effettuata trai Xxxxxxxxx comunali e provinciali.
Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Consorzio.
Il Segretario, su richiesta degli organi consortili e del Direttore, fornisce consulenze su specifiche questioni.
In caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Direttore o da un dipendente del Consorzio suo delegato.
Art. 26. INCARICHI A CONTRATTO.
Per la copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Consorzio può provvedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e previa deliberazione motivata del Consiglio d’Amministrazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla posizione e dal profilo 0.professionale da ricoprire, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Art. 27. REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E VERIFICA GESTIONE.
Per la finanza e contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti .
La revisione economico finanziaria è affidata ad un Collegio di Revisori composto da tre membri individuati dall'Assemblea secondo le norme vigenti.
Le concrete modalità di scelta dei componenti del Collegio dei Revisori da parte dell'Assemblea verranno disciplinate nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa.
I Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. L’attività dei Revisori è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità dell’Ente. Il regolamento potrà prevedere, oltre i casi di incompatibilità previsti dall’ordinamento, ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la loro posizione di imparzialità e d'indipendenza.
Nell’esercizio delle loro funzioni i Revisori possono accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze e presentare relazioni e documenti all’Assemblea.
I Revisori possono assistere alle sedute dell’Assemblea e, se invitati, del Consiglio di Amministrazione.
In caso di inadempienza da parte degli organi nell’adozione di atti obbligatori per legge (bilancio di previsione, conto consuntivo, etc.), il Collegio dei Revisori provvede agli adempimenti di competenza (intervento sostitutivo).
Art. 28. FUNZIONE NORMATIVA.
Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
Al presente Statuto è allegata una convenzione sottoscritta dai Sindaci dei comuni consorziati in cui sono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le regole per le nomine e le competenze degli organi consortili.
La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi, delle funzioni e delle attività che costituiscono il fine del Consorzio. I
regolamenti entrano in vigore trascorsi il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nell’albo dell’Ente.
Art. 29. TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI.
Le deliberazioni fondamentali ed i provvedimenti dell'assemblea devono essere trasmessi, a cura del Segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all’Albo.
Sono considerati atti fondamentali ai sensi dell'art. 31, comma terzo, del D.Lgs. n. 267 del 2000, quelli indicati dall'art. 13 dello Statuto.
Le deliberazioni e tutti gli atti del Consorzio potranno essere inviati anche tramite posta elettronica o con altro sistema più adeguato.
Art. 30. DISPOSIZIONE FINALE.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D.Lgs.
n. 267 del 2000, in quanto compatibili.
Tutti i riferimento al D.Lgs. n. 267 del 2000 contenuti nel presente statuto sono da intendersi dinamici e riferiti anche alle sue successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 31. REVISIONE DELLO STATUTO.
Le deliberazioni di revisione dello statuto, che non comportino modifiche alle disposizioni della convenzione, sono approvate dall’Assemblea consortile con il voto della maggioranza dei due terzi dei componenti che rappresenti almeno i due terzi delle delle quote complessive.
Qualora una proposta di revisione statutaria investa anche le disposizioni della convenzione, il nuovo schema di questa dovrà esser sottoposto all’approvazione dei consigli degli enti consorziati con le modalità di cui all’art. 31, comma secondo, del D.Lgs. n. 267 del 2000.
Art. 32. ENTRATA IN VIGORE.
Lo Statuto entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo dell’Ente. E’ pubblicato sul BURAS e sul sito del consorzio xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.