DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105 DEL 17 Ottobre 2011
OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DELLA COSTITUENDA NEW X.X.XX. SRL, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FRA NEW X.X.XX. SRL E SOCIO INDUSTRIALE OLTRE CHE IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI PER LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA TRACOMUNE DI CORREGGIO ED XXXXX.XXX
L’anno 2011 Il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 09:30, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
1. XXXXX XXXXXX | Xxxxxxx | S |
2. XXXXX XXXXXXXX | Vice Sindaco | S |
3. XXXXXXXXXX XXXXXXXX | Assessore | S |
4. XXXXXXXXXX XXXXXXXX | Xxxxxxxxx | S |
5. XXXXXXXX XXXX | Assessore | S |
6. XXXXXX XXXXX | Xxxxxxxxx | N |
7. XXXXX XXXXX | Assessore | S |
Presenti: 6 Assenti giustificati: 1
Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. XXXXXXX XXXXXXXXXX
il Sig. XXXXX XXXXXX nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 17/10/2011
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI DELLA COSTITUENDA NEW X.X.XX. SRL, DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FRA NEW X.X.XX. SRL E SOCIO INDUSTRIALE OLTRE CHE IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI PER LA CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA TRACOMUNE DI CORREGGIO ED XXXXX.XXX
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
- che, dalla data della costituzione di EN.COR. s.r.l., il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche, in un contesto che, a tutt'oggi, non pare aver trovato un assetto stabile, come recentemente confermato dal disposto dell'articolo 14 comma 32 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n.122/2010, nonché dall'imminente pubblicazione del d.p.r. 22.07.2010 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008;
- che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che potrebbero essere svolte) da EN.COR. s.r.l., la disciplina normativa attualmente vigente consente di individuare un primo discrimine tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "strumentali" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
che, in conseguenza della modifica statutaria attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisito da EN.COR. s.r.l. per lo svolgimento delle attività oggi escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non potranno più essere fruiti o utilizzati da EN.COR s.r.l. pur integrando essi un ramo aziendale dotato di valore economico significativo e suscettibile di impiego sul mercato;
RICORDATO CHE
- ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "servizi di interesse generale", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
- la locuzione "servizi di interesse economico generale" è utilizzata negli articoli 16 e 86 paragrafo 2 del Trattato CE, Trattato che, peraltro, non ne detta una definizione, così come una definizione non si rinviene nella normativa derivata;
CONSIDERATO CHE
la deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 30/05/2011 “approvazione dell’iter amministrativo per la costituzione di una società ai sensi dell’art.3 comma 27 Legge 244/2007 finalizzata alla produzione e gestione di servizi energetici. Integrazioni e modifiche proprio provvedimento n.114 del 24/09/2010” individua come criterio per la scelta del socio privato industriale il meccanismo dell’asta a rialzo del bene immateriale ramo d’azienda di En.cor srl in dismissione per le motivazioni sopra esposte, come previsto nel regolamento dei contratti del Comune di Correggio;
è stata approvata la seguente deliberazione di Giunta comunale n.103 del 10/10/2011 ad oggetto “approvazione del contratto a favore di terzi per l'appalto della fornitura di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione oltre ai relativi allegati fra comune di Correggio ed En.cor srl l’individuazione del socio privato della newco srl potrà avvenire unicamente nel momento in cui sarà redatta la perizia di stima del ramo d’azienda di En.cor srl”;
tale sopracitata deliberazione ha accertato la piena compatibilità con il contesto normativo
dell'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di società interamente partecipata da ente pubblico a società mista in cui il socio industriale sia scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, il Comune e EN.COR SRL hanno condiviso l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New X.X.Xx. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda del quale questa si renderà acquirente, le forniture con posa in opera necessarie per la realizzazione degli Impianti, a condizione che le medesime forniture con posa in opera siano eseguite dal socio privato che verrà individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, condotta in conformità alla disciplina normativa, socio privato che assumerà la qualità di socio industriale o comunque di socio operativo e agirà in conformità ad apposito contratto di servizio stipulato con New X.X.Xx. srl;
in data 14/10/2011.prot.10676 Comune di Correggio è pervenuta agli atti del Comune di Correggio la stima del ramo d’azienda di En.cor srl in dismissione per un valore complessivo pari ad € 975.000,00 configurazione tipo A e ad € 1.105.000,00 configurazione tipo B;
pertanto, è necessario al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per la gara di scelta del socio privato della costituenda New X.X.Xx. srl, procedere alla sottoscrizione fra Comune ed En.cor srl alla sottoscrizione del contratto a favore di terzi per la cessione del ramo d’azienda tra comune di Correggio ed Xxxxx.xxx;
Verificato inoltre
che il contenuto dello schema di statuto e xxxxx xxxxxxxxxxx, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, della costituenda New X.X.Xx. srl oltre allo schema di contratto di servizio fra new x.x.xx. srl e socio industriale sono conformi ed adeguati agli indirizzi espressi dalla deliberazione di Consiglio comunale n.55 del 30/05/2011 ,
DATO ATTO
- che l’art.48 comma 2 del D.lgs 267/2000 pone in capo alla Giunta comunale la funzioni residuali;
- - che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore generale ha espresso parere
favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e che non necessita di altro parere;
VISTO
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato contratto a favore di terzi per per la cessione del ramo d’azienda tra comune di Correggio ed Xxxxx.xxx per le motivazioni tutte riportate nelle parti introduttive del presente atto (allegato a);
2) di approvare i contenuti dello schema di statuto (allegato b) e schema di patti parasociali da sottoscrivere fra Comune di Correggio e socio privato industriale per l'ipotesi in cui EN.COR non eserciti la facoltà di recesso dal Contratto in Favore di Terzo (allegato c1), schema di patti parasociali da sottoscrivere fra Comune di Correggio e socio privato industriale per l'ipotesi in cui EN.COR eserciti la facoltà di recesso dal Contratto in Favore di Terzo (allegato c2), dello schema di contratto di servizio fra New X.X.Xx. s.r.l. e socio industriale (allegato d);
3) di delegare il direttore generale Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx alla sottoscrizione del contratto allegato A;
SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime,
la Giunta Comunale
DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267.
ALLEGATO A
Schema di contratto preliminare a favore di terzi per la cessione di ramo di azienda da stipularsi per mezzo di scrittura privata autenticata
a valere tra
Comune di Correggio, con sede in Correggio (RE) al xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale e partita iva 00341180354, agente in persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Fanano (MO) il 15 Marzo 1959, Direttore generale del Comune nominato con provvedimento sindacale in data 10 Giugno 2009 prot.6287, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. 105 approvata dalla Giunta Comunale in data 17/10/2011, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "Comune"
e
EN.COR società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Correggio (RE) alla via Xxx Xx Xxxxx n. 18, numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di 02256420353, numero REA RE 265393, agente in persona del direttore tecnico Xxx.Xxxxxx Xxxxxxx nato a Guastalla (RE) il 02/04/1964, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della procura n. Repertorio contratti Comune di Correggio n. 10663 poteri conferitigli dallo Statuto della società, da aversi qui per integralmente richiamato, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "EN.COR";
premesso
1. che il Comune ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
2. che a tal fine il Comune ha costituito in data 10.01.2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR, alla
quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
3. che l’oggetto sociale di EN.COR, anteriormente alla modifica statutaria approvata con deliberazione n. 98 del 30/07/2010 di cui infra, era definito dall'articolo 4 dello Statuto, in conformità alla disciplina normativa all'epoca vigente, come segue:
"La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company);
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili;
• progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;
• progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;
• assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituende per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.
La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.
La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto";
4. che, dalla data della costituzione di EN.COR, il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche;
5. che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che avrebbero potuto essere svolte) da EN.COR, la disciplina normativa consente di individuare un primo discrimine tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "strumentali" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
6. che l'oggetto sociale di EN.COR è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Correggio n. 98 del 30/07/2010 avente ad oggetto "modifiche allo statuto di EN.COR. s.r.l. finalizzate ad adeguarne i contenuti alla vigente disciplina normativa in materia di società partecipate dagli enti locali", espungendo
dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "strumentali" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;
7. che in conseguenza di dette modifiche EN.COR è attualmente ascrivibile al novero di dette società strumentali nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;
8. che in particolare la richiamata deliberazione n. 98/2010 ha disposto fossero escluse dall'oggetto suscettibile di essere perseguito da EN.COR. le seguenti attività, in precedenza presenti nel medesimo oggetto:
➢ "Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company)";
➢ "… gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse";
➢ "… gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili";
➢ "… gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico";
➢ "… gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati";
9. che in conseguenza della modifica statutaria di cui al sopraesteso punto 6, attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisto da EN.COR per lo svolgimento delle
attività escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non sono più suscettibili di fruizione o utilizzo da parte di EN.COR pur integrando essi un ramo aziendale dotato di cospicuo valore economico e suscettibile di impiego sul mercato;
10. che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "servizi di interesse generale", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
11. che, tra i servizi di interesse generale individuati nei propri atti dalla Commissione Europea figurano i servizi afferenti la produzione di energia (cfr. CE 20.11.2007 COM (2007) 725);
12. che, escluse quelle ascrivibili al novero dei servizi pubblici locali, parte delle attività espunte dall'oggetto sociale di EN.COR si caratterizza per la riconducibilità alla più ampia categoria dei servizi nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi che possono essere svolti, indifferentemente, da qualsiasi operatore economico;
13. che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le attività connesse e correlate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono pacificamente qualificabili come attività di interesse generale, essendo normativamente recepita la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003;
14. che il Comune ha pertanto ritenuto opportuno, al fine di evitare di disperdere il patrimonio costituito dal ramo d'azienda da dismettersi da parte di EN.COR, disporre per la costituzione di una nuova società di capitali (New Energy Service Company s.r.l., in acronimo New X.X.Xx. s.r.l.) nella quale far confluire, tramite trasferimento a titolo oneroso, parte delle attività dismesse da EN.COR;
15. che la costituenda società di capitali di cui al precedente punto 14 è stata caratterizzata dal Comune quale strumento commerciale per la produzione di beni e la erogazione di servizi e per la realizzazione e gestione di impianti nel settore della energia da fonti rinnovabili (e,
dunque, quale società per la produzione di servizi che sono di interesse generale in forza della qualificazione normativa desumibile dal richiamato articolo 12 comma 1 d.lgs. 387/2003), escludendo la possibilità che la stessa possa assumere natura di società per la erogazione di servizi pubblici locali;
16. che l'oggetto sociale che verrà assunto dalla società di cui al sopraesteso punto 14 è stato definito dal Comune, nei suoi elementi principali, come segue:
"1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale afferenti la produzione di energia, con esclusione della prestazione di servizi pubblici locali in qualsivoglia loro forma o declinazione.
2. Nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente comma 1 la società potrà svolgere, tra il resto, le seguenti attività.
2.a Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi di interesse generale (con esclusione di modalità di gestione idonee a caratterizzarli come servizi pubblici locali), connessi al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company).
2.b Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili.
2.c Commercializzazione diretta di fluidi termici al servizio di utenze pubbliche e private.
2.d progettazione e consulenza per piani di lottizzazione territoriale cosiddetti ad "impatto zero" ...";
17. che il Comune ha avviato il percorso procedimentale necessario ad individuare, tramite
procedura ad evidenza pubblica, un operatore economico privato disponibile all'acquisto di
quote pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale di NEW X.X.Xx. srl nonché alla contestuale assunzione del ruolo di socio industriale per la gestione, sulla base di apposito rapporto convenzionale, di alcune tra le attività costituenti l'oggetto sociale di New X.X.Xx. srl;
18. che EN.COR ha programmato la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione individuati (secondo due configurazioni tra loro alternative) dagli elaborati progettuali definitivi e dal Capitolato Prestazionale che si allegano al presente Contratto quali "Allegato A" e "Allegato B" (nel seguito del presente Contratto indicati anche, per brevità, come "Impianti" e declinati, all'occorrenza, con la locuzione "Impianto Configurazione A" e "Impianto Configurazione B" in conformità a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale);
19. che la realizzazione degli Impianti è stata autorizzata dall'autorità competente o comunque è in corso di autorizzazione a cura di EN.COR.;
20. che, accertata la piena compatibilità con il contesto normativo dell'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di società interamente partecipata da ente pubblico a società mista in cui il socio industriale sia scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, il Comune e EN.COR hanno condiviso l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New X.X.Xx. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda di cui al presente Contratto, le forniture con posa in opera necessarie per la realizzazione degli Impianti, a condizione che le medesime forniture con posa in opera siano eseguite dal socio privato che verrà individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, condotta in conformità alla disciplina normativa, di cui al sopraesteso punto 17, socio privato che assumerà la qualità di socio industriale o comunque di socio operativo e agirà in conformità ad apposito contratto di servizio stipulato con New X.X.Xx. srl;
21. che, parimenti, il Comune e EN.COR hanno condiviso l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New X.X.Xx. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda di cui al presente Contratto, i servizi di manutenzione degli Impianti per la
fase successiva alla loro realizzazione, servizi da eseguirsi in conformità al Capitolato prestazionale che si allega al presente Contratto quale "Allegato C" (nel seguito del presente Contratto individuati anche, per brevità, come "Servizi") e che avranno configurazione diversa in conseguenza della scelta che verrà attuata da EN.COR tra Impianto Configurazione A e Impianto Configurazione B;
22. che il Comune e EN.COR, dando attuazione a quanto sopra condiviso, hanno stipulato, nelle forme del contratto a favore di terzi, in data 13/10/2011 "Contratto a favore di terzi per l'appalto della Fornitura di impianti per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione" (nel seguito indicato anche come "Contratto in Favore di Terzi"), contratto, da aversi qui per integralmente richiamato, in forza del quale la costituenda società New X.X.Xx. srl (e per essa il suo Socio industriale) assumerà il diritto, a fronte del pagamento di corrispettivi determinati, di realizzare gli Impianti e di eseguire i Servizi nei confronti di EN.COR, alle condizioni tutte definite dal contratto medesimo e dai suoi Allegati, obbligazione la cui efficacia è sospensivamente condizionata al reperimento da parte del Comune, mediante procedura ad evidenza pubblica condotta ai sensi di legge, entro un termine definito, di un socio privato per New X.X.Xx. srl che assuma il ruolo di socio industriale, nell'ambito di rapporto convenzionalmente definito con la stessa New X.X.Xx. srl, per la realizzazione ed esecuzione degli Impianti e dei Servizi;
23. che il Contratto in Favore di Xxxxx attribuisce a EN.COR una facoltà di recesso unilaterale esercitabile nel solo periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando relativo alla procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto 22 e la data di costituzione, da parte del Comune, di New X.X.Xx. s.r.l.;
24. che, conseguentemente, la cessione del ramo d'azienda di cui al sopraesteso punto 14 comporterà l'acquisizione in capo a New X.X.Xx. srl del diritto di assumere la titolarità e di dare esecuzione, tramite il proprio Socio industriale al Contratto in Favore di Terzi, alle condizioni tutte definite dal Contratto medesimo, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di
cui al precedente punto 23 da parte di EN.COR;
25. che il presente Contratto, nel disciplinare la futura cessione del ramo d'azienda, deve pertanto considerare il diverso valore che il ramo d'azienda medesimo assumerà in ragione della presenza o meno del Contratto in Favore di Terzo all'interno del compendio aziendale;
tanto premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente atto, fra il Comune di Correggio e EN.COR srl si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1
EN.COR e il Comune stipulano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1411 e seguenti del Codice civile, il presente Contratto in forza del quale EN.COR si obbliga a trasferire alla costituenda New X.X.Xx. s.r.l. il ramo d'azienda, del quale EN.COR è titolare, concernente le conoscenze tecniche, le relazioni commerciali, il rapporto contrattuale nonché il diritto di utilizzare in esclusiva, solo e soltanto quale referenza (intesa quale vetrina o catalogo delle soluzioni tecnologiche e delle macchine per la produzione di energie da fonti rinnovabili con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza nella proprietà, gestione o utilizzo industriale dei beni materiali che costituiscono le centrali) la centrale EVA e le ulteriori centrali energetiche in proprietà di EN.COR, il tutto come meglio e tassativamente descritto nel verbale di inventario che, sottoscritto dalle Parti, si allega al presente contratto a costituirne "Allegato A", con esclusione di ogni e qualsiasi bene, rapporto contrattuale o diversa utilità che non sia esplicitamente indicato in detto inventario. Le Parti danno atto e dichiarano che il trasferimento avverrà all'esito della costituzione di New X.X.Xx.
s.r.l. e della individuazione, per mezzo di procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di quest'ultima società, socio privato che assumerà la qualifica di Socio Industriale per la esecuzione del Contratto in favore di terzi di cui al punto 22 della sopraestesa premessa, alle condizioni tutte previste dallo stesso Contratto in Favore di Terzi nonché da Contratto di Servizio da stipularsi tra il Socio Industriale e New X.X.Xx. srl. Le Parti danno altresì atto e dichiarano che il Contratto in Favore di Xxxxx attribuisce a EN.COR una facoltà di recesso unilaterale esercitabile nel solo periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando relativo alla procedura ad evidenza
pubblica di cui al presente articolo 1 e la data di costituzione di New X.X.Xx. s.r.l.
Conseguentemente, le Parti dichiarano e condividono che, nel caso in cui EN.COR ritenga di esercitare, entro il termine predetto, la facoltà di recesso unilaterale attribuitale dal Contratto in Favore di Terzi:
a) il compendio aziendale oggetto dell'obbligo di cessione di ramo d'azienda di cui al presente Contratto non annovererà, al proprio interno, il Contratto in Favore di Terzi;
b) permarrà inalterato l'interesse di entrambe le Parti al trasferimento del ramo d'azienda alle condizioni e nei termini tutti di cui al presente Contratto.
Articolo 2
Il ramo d'azienda verrà ceduto nello stato materiale in cui si trova, noto e accettato dalla parte acquirente che dichiarerà di ben conoscerlo. EN.COR assume l'obbligo di intervenire negli eventuali procedimenti amministrativi, ove se ne dimostrasse la necessità a richiesta delle Amministrazioni competenti, funzionali ad eventuali volturazioni in favore di New X.X.Xx..
Articolo 3
Il prezzo della cessione del ramo d'azienda, salvo quanto previsto al comma successivo è convenuto in misura pari all'importo, comunque mai inferiore ad euro 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00), che verrà definito, all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 22 della sopraestesa premessa, quale sovrapprezzo da corrispondersi dal Socio Industriale per l'acquisto dal Comune delle quote di New X.X.Xx. s.r.l. messe a gara.
Il Comune da atto e dichiara, in qualità di estensore del Bando della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra, che il Bando medesimo disciplinerà specifiche modalità di definizione del sovrapprezzo da corrispondersi dal Socio Industriale per l'acquisto dal Comune delle quote di New X.X.Xx. sia per il caso in cui il ramo d'azienda di cui al presente Contratto veda la presenza, all'interno del compendio, del Contratto in Favore di Terzo, sia per il caso in cui il medesimo ramo d'azienda non ricomprenda, all'interno del compendio, il Contratto in Favore di Terzo. Le Parti confermano, per entrambe le ipotesi, la corrispondenza tra prezzo di cessione e sovraprezzo di cui al sopraesteso comma 1.
Il prezzo della cessione del ramo d'azienda, come sopra determinato, verrà corrisposto dalla
costituenda New X.X.Xx. s.r.l. in favore di EN.COR entro il termine di giorni 7 (sette) decorrente
dalla data in cui il Socio Industriale di cui al precedente articolo 1, scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, corrisponderà il sovrapprezzo per l'acquisto dal Comune delle quote della costituenda New X.X.Xx. s.r.l. messe a gara, sovrapprezzo che verrà destinato a riserva vincolata al fine di provvedere al pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo 3.
La determinazione del prezzo della cessione del ramo d'azienda di cui al precedente comma 1 del presente articolo 3 è riferita all'ipotesi in cui EN.COR, non avendo in precedenza esercitato la facoltà di recesso dal Contratto in Favore di Terzi, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitale dal medesimo Contratto in Favore di Terzi, opti per la fornitura dell'Impianto Configurazione A. Per contro, nel caso in cui EN.COR, nell'esercizio della medesima facoltà di scelta, opti per la fornitura dell'Impianto Configurazione B, il prezzo della cessione del ramo d'azienda è convenuto in misura pari all'importo, comunque mai inferiore ad euro 1.105.000,00 (unmilionecentocinquemila/00), che verrà definito, all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 22 della sopraestesa premessa, importo pari alla somma risultante dalla addizione della prima e della seconda tranche del sovrapprezzo da corrispondersi dal Socio Industriale per l'acquisto dal Comune delle quote di New X.X.Xx. s.r.l. messe a gara, seconda tranche da corrispondersi condizionatamente all'opzione per la fornitura dell'Impianto Configurazione B da parte di EN.COR.
L'integrazione del prezzo di cui al precedente quarto comma del presente articolo 5 verrà corrisposta dalla costituenda New X.X.Xx. srl entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dalla data di avveramento della condizione sospensiva integrata (dalla dichiarazione di scelta, da parte di EN.COR, della Fornitura dell'Impianto Configurazione B.
Articolo 4
Il ramo d'azienda verrà ceduto senza trasferimento e sub ingresso del cessionario nei debiti e nei crediti di qualsivoglia natura, anche tributari, del cedente, nonché senza sub ingresso in alcuno dei contratti in essere, con la sola ed esclusiva eccezione di quanto evidenziato dal verbale di inventario costituente Allegato A e fermi restando gli effetti dell'eventuale esercizio della facoltà di recesso prevista dal Contratto in Favore di Terzi.
Articolo 5
Il ramo d'azienda oggetto di compravendita verrà ceduto libero da pesi, vincoli e formalità
pregiudizievoli, passività verso istituti di credito, fornitori, enti previdenziali, amministrazioni pubbliche ed altri terzi, nonché nei confronti di personale alle dipendenze della cedente, anche se scadenti dopo la data di efficacia della cessione, ma aventi titolo in atti o fatti riferentisi al periodo precedente.
Tutti gli oneri fiscali e previdenziali, maturati e maturandi e non ancora accertati, così come pure quelli dipendenti e conseguenti la predetta cessione, saranno a carico del cedente, ad eccezione della tassa di registro inerente e scaturente dal prezzo di cessione del ramo di azienda, che resta a carico del cessionario.
Eventuali sopravvenienze passive e/o attive di qualsiasi natura, anche fiscale, inerenti il ramo d'azienda ceduto che dovessero insorgere successivamente alla data di cessione dell'azienda ed inerenti il periodo anteriore a tale data saranno rispettivamente a carico e/o a beneficio del cedente. La società cedente sarà manlevata da eventuali difformità che dovessero risultare nei beni strumentali acquisiti rispetto alle normative di legge.
Articolo 6
Gli effetti economici, traslativi e fiscali attivi e passivi della cessione del ramo di azienda decorreranno dalla data di perfezionamento del contratto di cessione medesimo. Il contratto di cessione di ramo d'azienda verrà stipulato immediatamente dopo l'ingresso nella compagine sociale di New X.X.Xx. s.r.l. del socio privato, che assumerà qualità di Socio Industriale, di cui al sopraesteso articolo 1.
Articolo 7
Per ogni controversia relativa al presente contratto unico ed esclusivo Foro territorialmente competente sarà quello di Reggio Xxxxxx, mentre per quanto quivi non previsto valgono il codice civile e le vigenti disposizioni di legge.
Correggio, 17/10/2011
Il direttore generale Comune di Correggio Il direttore tecnico di En.cor srl
Xxxx.Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx.Xxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO B
Statuto della società
New Energy Service Company s.r.l. in acronimo New X.X.Xx. s.r.l.
>< TITOLO I
COSTITUZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA
CAPITALE SOCIALE
Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale.
1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2463 codice civile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 comma 27 e 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, una società a responsabilità limitata denominata "New Energy Service Company s.r.l.", in acronimo "New X.X.Xx. s.r.l." (nel seguito del presente atto, New Energy Service Company
s.r.l. sarà indicata anche, per brevità, come "Società" ovvero mediante l'acronimo "New X.X.Xx.").
1.2 Il Comune di Correggio costituisce per atto unilaterale la Società al fine di produrre servizi di interesse generale, ai sensi degli articoli 16 e 86 paragrafo 2 del Trattato CE, con particolare riguardo ai servizi afferenti la produzione di energia.
1.3 La società, all'esito dell'ingresso nella compagine sociale di uno o più soci privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, integra una forma di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (Ippp) per il perseguimento dell'oggetto sociale volto alla produzione di servizi di interesse generale.
Articolo 2 - Oggetto sociale.
2.1 La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale afferenti la produzione di energia, con esclusione della prestazione di servizi pubblici locali in qualsivoglia loro forma o declinazione.
2.2 Nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente comma 2.1 la società potrà svolgere, tra il resto, le seguenti attività.
2.a Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi di interesse generale (con esclusione di modalità di gestione idonee a caratterizzarli come servizi pubblici locali), connessi al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company).
2.b Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili.
2.c Commercializzazione diretta di fluidi termici al servizio di utenze pubbliche e private.
2.d Progettazione e consulenza per piani di lottizzazione territoriale cosiddetti "ad impatto zero".
2.3 La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini. La Società può espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari anche mediante la stipula di apposito Contratto di Servizio con il proprio socio privato, selezionato all'esito di procedura ad evidenza pubblica, socio che assume la qualifica di Socio Industriale.
2.4 La realizzazione dell'oggetto sociale può altresì essere perseguita per mezzo della partecipazione in società controllate o collegate ovvero di enti aventi oggetto coerente e funzionale rispetto alle attività di produzione di beni e servizi proprie di New X.X.Xx., enti e società dei quali New X.X.Xx. può promuovere la costituzione o nei quali può assumere partecipazioni. New X.X.Xx. potrà costituire con altre società ed enti forme associative o collaborative al fine di gestire congiuntamente iniziative rientranti nell'ambito delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
2.5 La Società avrà facoltà di prestare garanzie fideiussorie e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, industriale ritenuta
utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto.
2.6 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.
Articolo 3 - Sede.
3.1 La sede della società è nel Comune di Correggio.
3.2 Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.
Articolo 4 - Durata
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030. Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
Articolo 5 - Capitale sociale. Domiciliazione. Soggezione e controllo.
5.1 Il capitale sociale è di euro 19.607,00 (diciannovemilaseicentosette), ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 codice civile, interamente versato all'atto della costituzione trattandosi di società a socio unico. Può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la sottoscrizione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria avente le caratteristiche di cui all'articolo 2464 codice civile.
5.2 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
5.3 A tal fine la Società dovrà istituire apposito libro, non vidimato, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
5.4 La società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2497-bis, comma secondo, codice civile.
Articolo 6 - Apporti e finanziamenti dei soci.
La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente disciplina di legge.
Articolo 7 - Titoli di debito.
7.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.
7.2 La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.
7.3 La decisione in merito alla emissione di titoli di debito, che dovrà essere assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni di emissione, i limiti, le modalità di circolazione e le modalità di rimborso.
Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi.
8.1 Fermo restando quanto previsto al comma 5.5 dell'articolo 5, in caso di trasferimento delle quote, o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.
8.2 Ai fini dell'esercizio della prelazione, il socio che intende trasferire la propria quota sociale o parte di essa, deve darne comunicazione a tutti gli altri soci e a ciascun amministratore mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.
8.3 In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.
8.4 La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nei caso di mancata risposta nel
termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente alla persona e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinunzia al diritto di prelazione.
8.5 Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento della quota sociale o di parte di essa sia posto in essere dal socio nei confronti dei proprio coniuge oppure di ascendenti o discendenti in linea retta, o tra società controllate e controllanti, o soggette al medesimo controllo, e tra fiduciante e fiduciario.
8.6 La società non può prendere nota nei propri libri di alcun trasferimento di quote se non viene data prova del pieno rispetto delle condizioni sopra precisate.
Articolo 9 - Trasferimento della partecipazione sociale per causa di morte.
9.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.
9.2 In caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte ad una pluralità di soggetti, la partecipazione stessa si suddividerà automaticamente tra gli stessi in proporzione alla propria quota di acquisto per causa di morte. In tal caso il risultato della suddivisione sarà arrotondato al secondo decimale in base alle regole di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997.
Articolo 10 - Recesso.
10.1 Il recesso è ammesso soltanto per le cause espressamente previste dalla legge ed inderogabili dall'autonomia privata.
10.2 Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.
10.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal
socio recedente.
10.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino, l'acquisto può avvenire anche per quote non proporzionali, o in favore solo di alcuni dei soci.
10.5 La cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dal legale rappresentante della società, con facoltà di contrarre con sé medesimo, ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.
10.6 Il rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.
10.7 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso, determinato d'accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, qualora non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso utilizzando riserve disponibili, o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale in conformità all'articolo 2482 codice civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
10.8 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.
Articolo 11 - Esclusione.
11.1 Può essere escluso per giusta causa, oltre che per le cause previste dalla legge, il socio che:
11.1.a essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi, anche a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;
11.1.b sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva, ovvero abbia subito condanna che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
11.1.c sia sottoposto a procedure concorsuali;
11.1.d risulti inadempiente agli obblighi assunti in qualsiasi forma nei confronti della Società.
11.2 Può essere altresì escluso per giusta causa, sino a quando manterrà tale qualità, il Socio Industriale che:
11.2.a sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi principali assunti con la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica prevista per la scelta del Socio Industriale;
11.2.b abbia perduto, anche in dipendenza di modifiche della propria situazione societaria, il possesso anche di uno soltanto tra i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, norma da aversi qui convenzionalmente richiamata.
11.3 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà dei capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.
11.4 La relativa deliberazione dove essere motivata e comunicato al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
11.5 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
11.6 Per la liquidazione della quota dei socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità di rimborso delle partecipazione
mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.
11.7 In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, dei relativo potere rappresentativo nei confronti dei socio escluso.
TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETA’
Articolo 12 - Organi della Società.
Sono organi della Società:
- Assemblea dei soci
- Organo Amministrativo.
Sono altresì organi della Società, ove obbligatori per legge ovvero ove nominati:
- Collegio sindacale
- Revisore contabile.
Articolo 13 - Decisioni dei soci.
13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
13.2 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ovvero mediante consultazione scritta, quando la legge lo consente.
13.3 In caso di consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica.
13.4 Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
Articolo 14 - Assemblea.
14.1L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.
14.2L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci. In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano", nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società ed annotati nel libro soci.
14.3Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione nel caso ricorrano tutti i presupposti previsti dalla legge.
14.4L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'approvazione del bilancio può avvenire entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando ricorrono le condizioni di legge.
14.5L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.
14.6I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.
14.7Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.
14.8L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
14.9Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 codice civile è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
Articolo 15 - Funzionamento dell’assemblea.
15.1 L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l’assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.
15.2 Il Presidente propone all’Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci.
15.3 Spetta al Presidente dell’assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
15.4 Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.
15.5 La rappresentanza non può essere conferita all’amministratore unico, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, ai dipendenti della società.
Articolo 16 - Verbale dell'assemblea.
16.1Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
16.2Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
16.3Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 15 comma 15.3.
16.4Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.
16.5Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Articolo 17 - Consultazione scritta.
17.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della
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stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione secondo le seguenti modalità:
- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci;
- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.
17.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.
17.3 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il proprio consenso sul testo predisposto o altrimenti lo approva per iscritto.
17.4 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.
Articolo 18 - Consenso espresso per iscritto.
18.1 Nel caso cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci ai minoranza.
18.2 Il relativo consenso viene manifestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.
18.3 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.
Articolo 18 - Amministrazione.
18.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto o da tre o da cinque componenti.
18.2 La determinazione del numero dei componenti l'eventuale consiglio di amministrazione è
stabilita dall'assemblea che provvede alla nomina o in sede di costituzione nell'atto costitutivo, fermi restando i limiti predetti.
18.3 L'organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, salvo che l'assemblea non stabilisca un termine. In caso di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione.
18.4 Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.
18.5 L'organo amministrativo, sia esso rappresentato dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.
18.6 L'organo amministrativo ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
18.7 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:
18.7.a il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente e, se del caso, un vice presidente, che eserciterà le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento; nomina un segretario anche estraneo ai consiglio e può altresì nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri, fatte salve le limitazioni stabilite dalla legge;
18.7.b se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;
18.7.c il consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti;
18.7.d il consiglio viene convocato dal presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun consigliere e, se
nominati, a ciascuno dei sindaci effettivi, e in caso di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati, almeno due giorni prima, all'indirizzo postale, al numero dì fax o all'indirizzo di posta elettronica notificati alla società. In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi;
18.7.e per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
18.7.f il segretario redige il verbale delle deliberazioni del consiglio e lo sottoscrive insieme al presidente;
18.7.g su iniziativa del presidente, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
18.8 All'amministratore unico e ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare loro un'indennità annuale e riconoscere una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. Trovano applicazione le disposizioni normative che, tempo per tempo, fissano limiti alla remunerazione degli Amministratori di società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati; la disposizione normativa vigente alla data di costituzione della società è l'articolo 1 comma 725, 726 e 728 della legge 27.12.2006 n. 296.
Articolo 19 – Rappresentanza.
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'amministratore unico e, nel caso del consiglio di amministrazione, al presidente e al o ai consiglieri delegati, con firma tra loro disgiunta, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.
Articolo 20 - Organo di controllo.
20.1Il controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile può essere affidato ad un collegio sindacale o ad un revisore contabile.
20.2Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
Articolo 21 - Collegio Sindacale. Composizione e durata.
21.1Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
21.2Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
21.3Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori presso l’ente locale.
21.4I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
21.5La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
21.6I sindaci sono rieleggibili entro i limiti previsti dalla normativa afferente i componenti del collegio di revisione di cui al Testo Unico Enti Locali, norma alla quale si fa rinvio dinamico.
21.7Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all’atto della nomina, per l’intero periodo della durata del loro ufficio.
Articolo 22 - Revisore unico.
22.1Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
22.2Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
TITOLO III BILANCIO E UTILI
Articolo 23 - Bilancio e utili.
23.1Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
23.2Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo della società provvede alla formazione del bilancio e alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
23.3Il bilancio deve essere approvato dai soci nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge.
23.4Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli eventuali ulteriori utili sono distribuiti ai soci salva diversa deliberazione dell'Assemblea.
23.5I soci che approvano il bilancio decidono anche in merito alla distribuzione degli utili.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione.
24.1La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
24.2In tutte le ipotesi di scioglimento l’organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
24.3L'assemblea, se del caso convocata dall’organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori, ovvero in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidatorio.
Articolo 25 - Disposizioni applicabili.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.
ALLEGATO C1
Schema di scrittura privata disciplinante accordi parasociali
(versione comprensiva contratto in Favore di Xxxxx) a valere tra
Comune di Correggio, con sede in Correggio (RE) al xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale e partita iva 00341180354, agente in persona del dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Fanano (Mo) il 15 marzo 1959, Direttore Generale del Comune nominato con provvedimento sindacale in data 10 Giugno 2009 prot.6287, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. 55 approvata dal Consiglio Comunale del 30/05/2011 oltre che deliberazione n. di Giunta Comunale del 17/10/2011 del agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "Comune" o "Socio Pubblico"
e
XY, con sede in alla via , numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di , numero REA
, agente in persona del , nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data , agli atti della società e da aversi qui per integralmente richiamata, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Nuovo Socio" o "Socio Privato";
premesso
1. che il Comune ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
2. che a tal fine il Comune ha costituito in data 10.01.2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
3. che l’oggetto sociale di EN.COR. s.r.l., anteriormente alla modifica statutaria approvata con deliberazione n. 98 del 30/07/2010 di cui infra, era definito dall'articolo 4 dello Statuto, in conformità alla disciplina normativa all'epoca vigente, come segue:
"La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company);
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili;
• progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e
gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;
• progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;
• assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituende per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.
La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.
La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto";
4. che, dalla data della costituzione di EN.COR. s.r.l., il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche;
5. che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che avrebbero potuto essere svolte) da EN.COR. s.r.l., la disciplina normativa consente di individuare un primo discrimine tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "strumentali" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di
interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
6. che l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Correggio n. 98 del 30/07/2010 avente ad oggetto "modifiche allo statuto di EN.COR. s.r.l. finalizzate ad adeguarne i contenuti alla vigente disciplina normativa in materia di società partecipate dagli enti locali", espungendo dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "strumentali" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;
7. che in conseguenza di dette modifiche EN.COR. s.r.l. è attualmente ascrivibile al novero di dette società strumentali nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;
8. che in particolare la richiamata deliberazione n. 98/2010 ha disposto fossero escluse dall'oggetto suscettibile di essere perseguito da EN.COR. le seguenti attività, in precedenza presenti nel medesimo oggetto:
➢ "Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company)";
➢ "… gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse";
➢ "… gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili";
➢ "… gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi
tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico";
➢ "… gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati";
9. che in conseguenza della modifica statutaria di cui al sopraesteso punto 6, attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisito da EN.COR. s.r.l. per lo svolgimento delle attività escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non sono più suscettibili di fruizione o utilizzo da parte di EN.COR s.r.l. pur integrando essi un ramo aziendale dotato di cospicuo valore economico e suscettibile di impiego sul mercato;
10. che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "servizi di interesse generale", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
11. che, tra i servizi di interesse generale individuati nei propri atti dalla Commissione Europea figurano i servizi afferenti la produzione di energia (cfr. CE 20.11.2007 COM (2007) 725);
12. che, escluse quelle ascrivibili al novero dei servizi pubblici locali, parte delle attività espunte dall'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. si caratterizza per la riconducibilità alla più ampia categoria dei servizi nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi che possono essere svolti, indifferentemente, da qualsiasi operatore economico;
13. che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le attività connesse e correlate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono pacificamente qualificabili come attività di interesse generale, essendo normativamente recepita la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003;
14. che il Comune ha pertanto ritenuto opportuno, al fine di evitare di disperdere il patrimonio costituito dal ramo d'azienda da dismettersi da parte di EN.COR. s.r.l., disporre per la
costituzione di una nuova società di capitali (New Energy Service Company s.r.l., in acronimo New X.X.Xx. s.r.l.) nella quale far confluire, tramite trasferimento a titolo oneroso, parte delle attività dismesse da EN.COR. s.r.l.;
15. che la nuova società di capitali di cui al precedente punto 14 è stata caratterizzata dal Comune quale strumento commerciale per la produzione di beni e la erogazione di servizi nel settore della energia da fonti rinnovabili (e, dunque, quale società per la produzione di servizi che sono di interesse generale in forza della qualificazione normativa desumibile dal richiamato articolo 12 comma 1 d.lgs. 387/2003), escludendo la possibilità che la stessa possa assumere natura di società per la erogazione di servizi pubblici locali;
16. che l'oggetto sociale della società di cui al sopraesteso punto 14 è stato definito dal Comune, nei suoi elementi principali, come segue:
"1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale afferenti la produzione di energia, con esclusione della prestazione di servizi pubblici locali in qualsivoglia loro forma o declinazione.
3. Nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente comma 1 la società potrà svolgere, tra il resto, le seguenti attività.
2.a Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi di interesse generale (con esclusione di modalità di gestione idonee a caratterizzarli come servizi pubblici locali), connessi al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company).
2.b Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili.
2.c Commercializzazione diretta di fluidi termici al servizio di utenze pubbliche e
private.
2.d Progettazione e consulenza per piani di lottizzazione territoriale cosiddetti ad "impatto zero" ...";
17. che il Comune ha stipulato con EN.COR. s.r.l. contratto in favore di terzo, ai sensi degli articoli 1411 e seguenti del codice civile, in forza del quale EN.COR. s.r.l. si è obbligata a trasferire alla società di cui al sopraesteso punto 14 (New X.X.Xx. s.r.l.), all'epoca costituenda, il ramo d'azienda in sua proprietà dettagliatamente descritto nella perizia di stima a firma del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx elaborata e asseverata in data 14 Ottobre 2011;
18. che il Comune ha stipulato con EN.COR srl, in data 13/10/2011, contratto in favore di terzo, ai sensi degli articoli 1411 e seguenti del codice civile (nel seguito indicato anche, per brevità, come "Contratto in Favore di Terzo"), in forza del quale EN.COR srl ha affidato alla società di cui al sopraesteso punto 14 (New X.X.Xx. srl), all'epoca costituenda, l'appalto della fornitura di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione, fornitura e servizi da eseguirsi da parte del Socio Industriale di New X.X.Xx. srl individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
19. che il Contratto in Favore di Terzo prevede, in relazione alla esecuzione della Fornitura, una obbligazione alternativa, con facoltà di scelta attribuita a EN.COR, in relazione all'Impianto Configurazione A ovvero all'Impianto Configurazione B, secondo quanto meglio evidenziato dalla successiva parte dispositiva;
20. che il valore economico dell'affidamento di cui ai precedenti punti 18 e 19 è stato oggetto di stima nell'ambito della perizia asseverata di cui al sopraesteso punto 17 ed è stato considerato quale elemento costitutivo del ramo di azienda di cui al medesimo punto 17;
21. che il corrispettivo della cessione del ramo di azienda di cui al sopraesteso punto 17 (comprensivo della valorizzazione economica del diritto, attribuito a New X.X.Xx. srl, di eseguire la Fornitura e i servizi di cui ai sopraestesi punti 18 e 19), è determinato in misura mai inferiore ad euro 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00) nel caso in cui EN.COR
eserciti la facoltà di scelta in favore dell'Impianto Configurazione A ovvero in misura mai inferiore ad euro 1.105.000,00 (unmilionecentocinquemila/00) nel caso in cui EN.COR eserciti la facoltà di scelta in favore dell'Impianto Configurazione B, ed è pari agli importi offerti nell'ambito di procedura ad evidenza pubblica quale sovrapprezzo (con previsione di una seconda tranche soltanto eventuale e sospensivamente condizionata) per l'acquisto, da parte di operatore economico privato, di quote pari al 49% del capitale sociale della società di cui al sopraesteso punto 14;
22. che, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, XY è stato individuato quale aggiudicatario del diritto di acquistare quote pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della costituenda New X.X.Xx. s.r.l. a fronte della corresponsione al Comune della somma di euro 9.607,00 (novemilaseicentosette/00) nonché della corresponsione di un sovrapprezzo per le quote medesime pari ad euro ( ) da destinare a riserve vincolate della costituenda New X.X.Xx. s.r.l. al fine di coprire il costo di acquisto da EN.COR. s.r.l. del ramo d'azienda di cui al precedente punto 21, con previsione dell'obbligo di corresponsione di una ulteriore tranche di sovrapprezzo per le quote pari al 49% del Capitale Sociale di cui sopra, da destinare anch'essa a riserva vincolata, nel solo caso in cui si avveri la condizione sospensiva integrata dal fatto che EN.COR eserciti la facoltà di scelta, attribuitale dal Contratto in favore di Xxxxx, optando per la fornitura dell'Impianto Configurazione B in luogo dell'Impianto Configurazione A;
23. che in data il Comune ha costituito, in forza di atto unilaterale, la società a responsabilità limitata "New Energy Service Company s.r.l." (in acronimo "New X.X.Xx. s.r.l."), in forza di Statuto il cui testo è stato approvato dalla Giunta Comunale del Comune di
Correggio in data 17/10/2011 con deliberazione , società il cui capitale sociale, interamente versato, è pari ad euro 19.607,00 (diciannovemilaseicentosette/00);
24. che in data odierna il Nuovo Socio si accinge ad acquistare quota pari al 49% del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. e ad eseguire il pagamento del sovrapprezzo da destinare a riserva in conformità a quanto definito all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al
sopraesteso punto 22, fatto salvo l'obbligo di integrare il pagamento del sovrapprezzo laddove si avveri la condizione di cui all'ultima parte del medesimo articolo 22 (scelta per l'Impianto Configurazione B);
24. che, all'esito di quanto indicato al precedente punto 24, la compagine sociale di New X.X.Xx.
s.r.l. (nel seguito indicata anche, per brevità, come "Società") risulterà così composta:
socio | partecipazione nominale | corrispondente quota percentuale | |
1 | Comune di Correggio | euro 10.000,00 | 51% |
2 | Socio Privato | euro 9.607,00 | 49% |
totale | euro 19.607,00 | 100% |
26. che è interesse comune e reciproco del Socio Pubblico e del Socio Privato conferire forma scritta e giuridicamente cogente ad una serie di patti ed accordi fra essi esistenti, al fine di regolare i rapporti presenti e futuri fra essi Socio Pubblico e Socio Privato, nonché fra ciascuno di essi e la Società, in particolare (anche se non in via esclusiva) per quanto riguarda il governo e l'amministrazione della Società, le regole di funzionamento dell'Organo Amministrativo nonché la nomina e la cessazione degli amministratori e dell'Organo di Controllo, l'eventuale ulteriore versamento della seconda tranche di sovrapprezzo, il tutto nell'interesse della Società e al fine di consentire l'ottimale operatività della medesima e dei suoi organi sociali, nel perseguimento delle finalità di interesse generale in relazione alle quali la società medesima è stata costituita;
27. che è altresì interesse dei Soci regolamentare, per le medesime motivazioni, i casi di trasferimento di partecipazioni, nonché evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sia fra i Soci stessi che fra ciascuno di essi e la Società;
28. che per tutti i predetti scopi il Socio Pubblico e il Socio Privato redigono i presenti Accordi Parasociali (di seguito indicati anche, per brevità, come "Patto"), a valere ad ogni effetto di legge fra essi Soci nonché fra essi Soci e la Società;
tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione di scienza.
A.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la intenzione dei contraenti al momento della stipulazione degli Accordi Parasociali.
A.2 Il contenuto del Patto è frutto della conoscenza da parte di entrambi i Soci delle norme di legge che vincolano la gestione delle società a partecipazione pubblica e della libera e piena volontà dei sottoscrittori in relazione alle materie che ne formano oggetto. Esso è finalizzato in via prioritaria al perseguimento dell'interesse generale nonché al perseguimento dell'interesse della Società a consentire e garantire l'ottimale operatività della medesima e dei suoi organi sociali.
Articolo B - Amministrazione della Società. Composizione e nomina dell'Organo
Amministrativo. Patto di sindacato.
B.1 Il Socio Pubblico e il Socio Privato concordano che per un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data di costituzione della Società, l'Organo Amministrativo della stessa sia costituito da un Amministratore Unico e non da un Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Unico dovrà essere nominato in conformità a quanto previsto dai comma successivi del presente articolo B.
B.2 Una volta che sia perfezionato l'acquisto, da parte del Socio Privato, delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a convocare l'Assemblea della Società per la nomina del suo Amministratore Unico. L'Assemblea di cui al presente comma B2 dovrà celebrarsi entro il trentesimo giorno successivo alla data di acquisto delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa. A quell'assemblea l'Amministratore nominato dal Comune all'atto della costituzione della Società si presenterà dimissionario, impegnandosi il Comune a porre in essere quanto necessario affinché ciò accada.
B.3 Il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro ad incontrarsi, anteriormente all'assemblea di cui al precedente comma B2 nonché anteriormente ad ogni
assemblea della Società all'ordine del giorno della quale sia prevista deliberazione in ordine alla nomina di membri dell'Organo Amministrativo di New X.X.Xx., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di nomina, in conformità a quanto pattuito ai comma seguenti.
L'incontro dovrà essere convocato, a cura della parte più diligente, almeno 5 giorni prima della data e dell'ora di convocazione di ciascuna Assemblea, a mezzo di atto scritto, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'incontro medesimo, trasmesso all'altra parte a mezzo telefax o e-mail.
All'incontro dovranno partecipare i legali rappresentanti del Socio Pubblico e del Socio Privato ovvero un procuratore per ciascuno di detti Soci munito di procura scritta che lo abiliti ad agire a nome e per conto del Socio Pubblico o del Socio Privato con riferimento alle questioni oggetto di incontro, procura di cui l'altra Parte avrà diritto di ottenere copia.
La medesima procedura di cui al presente comma B3 nonché di cui ai successivi comma B4 e seguenti troverà applicazione, con gli opportuni adattamenti, ogniqualvolta almeno uno dei soci reputi opportuno concordare la condotta da tenere nella espressione del voto su materie di particolare rilevanza per la Società previste all'ordine del giorno della Assemblea di New X.X.Xx..
B.4 Nel caso in cui l'Assemblea debba provvedere alla nomina di un Amministratore Unico, il Socio Privato individuerà il soggetto destinato a ricoprire tale carica (nel seguito indicato anche come "Candidato") e ne comunicherà il nominativo al Comune, unitamente a dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso da parte del Candidato sia dei requisiti tutti di cui al codice civile per la nomina ad amministratore di società, sia dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006. Il Comune eseguirà le opportune verifiche in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e nel caso in cui le stesse diano esito negativo il Socio Xxxxxxx sarà tenuto a revocare l'indicazione del candidato di cui al presente comma B4 e a provvedere ad una nuova individuazione. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei
confronti dell'altro a far convergere i rispettivi voti sul Candidato in occasione della
deliberazione dell'Assemblea della Società per la nomina dell'Amministratore Unico.
B.5 Nel caso in cui, decorso il triennio di cui al comma B1, l'Assemblea deliberi di provvedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Socio Pubblico e il Socio Privato nell'ambito degli incontri di cui al sopraesteso comma B3, individueranno i nominativi dei soggetti sui quali i medesimi Soci si obbligheranno a far convergere i rispettivi voti in occasione delle deliberazioni della assemblea della Società per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di New X.X.Xx. (soggetti nel seguito del presente articolo definiti riassuntivamente come "Candidati" o "Candidato" ). L'individuazione dei Candidati avverrà secondo le seguenti modalità, trovando applicazione le disposizioni di cui al comma B4 in materia di requisiti:
B5.a nel caso in cui la compagine sociale sia quella definita al punto 25 della sopraestesa premessa, il Socio Privato individuerà 2 (due) o 3 (tre) Candidati a seconda che il Consiglio sia costituito da tre o da cinque membri e tra essi dovrà essere nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il Socio Pubblico indicherà 1 (uno) o 2 (due) Candidati a seconda che il Consiglio sia costituito da tre o da cinque membri;
B5.b nel caso in cui si sia dato luogo a variazione della compagine sociale e abbiano fatto ingresso in assemblea soggetti terzi rispetto al Patto, il Socio Pubblico e il Socio Privato si impegnano reciprocamente a fare quanto in proprio potere per introdurre il sistema del voto di lista nella elezione del Consiglio di Amministrazione, per far convergere i propri voti su Candidati tra loro preventivamente concordati secondo le proporzioni di cui sopra e per giungere alla individuazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in Candidato nominato dal Socio Privato.
B.6 Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 2482 ter c.c. e si debba, anche in periodo successivo, procedere alla nomina di nuovi amministratori, l'Amministratore Unico dovrà essere individuato, in deroga a quanto previsto al sopraesteso comma B.4, di comune accordo tra il Socio Pubblico e il Socio Privato. Qualora si sia optato per la nomina di un Consiglio di
Amministrazione, ai sensi del precedente comma B.5, il Socio Privato e il Socio Pubblico individueranno ciascuno 1 (uno) o 2 (due) Candidati a seconda che il Consiglio sia costituito da tre o da cinque membri, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere individuato, in deroga a quanto previsto al comma B.5, di comune accordo tra il Socio Pubblico e il Socio Privato.
B.7 Nella individuazione dei Candidati di cui ai sopraestesi comma B.5 e B.6 i Soci si obbligano, l'uno nei confronti dell'altro, ad evitare persone fisiche che, direttamente o indirettamente, siano portatori di interessi (propri o di società con le quali intrattengono rapporti, anche a carattere professionale) in conflitto con gli interessi delle Parti del Patto. Prestato adempimento a dette obbligazioni, né il Socio Privato né il Socio Pubblico avranno facoltà di porre ulteriori veti o formulare ulteriori valutazioni di gradimento nei riguardi dei Candidati o del Candidato individuati dall'altra parte, essendo tenuta l'una parte ad accettare la individuazione attuata dall'altra parte, fatto salvo quanto previsto ai comma B4 e B5 in relazione ai requisiti generali e di moralità professionale.
B.8 Nel corso degli incontri di cui ai sopraestesi comma B.4, B.5 e B.6 e all'esito della procedura ivi prevista, i Soci sottoscriveranno dichiarazione congiunta in duplice copia contenente le seguenti indicazioni:
B8.a data e luogo dell'incontro;
B8.b nominativi dei Candidati;
B8.c specificazioni del fatto che i nominativi indicati corrispondono ai Candidati individuati nel corso dell'incontro.
Sia il Socio Pubblico che il Socio Privato conserveranno una copia della dichiarazione suddetta.
B.9 Il Comune si obbliga nei confronti del Socio Privato a votare, nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma B.8, in modo tale da garantirne la nomina.
B.10 Il Socio Privato si obbliga nei confronti del Comune a votare nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma B.8, in modo tale da garantirne la nomina.
B.11 I soci si obbligano ad incontrarsi, anteriormente ad ogni assemblea della Società nell'ordine del giorno della quale sia prevista la deliberazione in ordine alla revoca dell'Amministratore Unico o di membri del Consiglio di Amministrazione di New X.X.Xx. s.r.l., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di revoca. Le formalità attraverso le quali verrà convocato l'incontro saranno quelle di cui al comma B3. Nel corso dell'incontro le parti valuteranno la situazione venutasi a creare e delibereranno su quale decisione far convergere i voti nella rispettiva disponibilità.
La decisione di votare per la revoca dell'Amministratore potrà essere assunta soltanto con il consenso di entrambi i Soci; in difetto di consenso unanime, la decisione sarà nel senso di votare contro la revoca dell'Amministratore. All'esito della decisione le parti sottoscriveranno dichiarazione congiunta in conformità a quanto previsto al sopraesteso comma B.8.
B.12 Nel caso in cui il Socio Pubblico o il Socio Privato non adempiano anche soltanto ad una delle obbligazioni previste dal presente articolo B, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) a titolo di penale, salva in ogni caso la possibilità per la parte adempiente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo C - Controllo della società. Nomina dell'Organo di Controllo. Patto di Sindacato.
C.1 Il Socio Pubblico e il Socio Privato concordano che, sino a quando non insorga l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale (ovvero sino a quando entrambi i Soci concordemente decidano di nominare un Collegio Sindacale, pur non essendo lo stesso obbligatorio) il controllo contabile della società sia affidato ad un Revisore Contabile. Il Revisore Contabile dovrà essere nominato in conformità a quanto previsto dai comma successivi del presente articolo C.
C.2 Una volta che sia perfezionato l'acquisto delle quote da parte del Socio Privato di cui al punto 24 della sopraestesa premessa, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a convocare l'Assemblea della Società per la nomina dell'Organo di Controllo. L'Assemblea di cui al presente comma C2 dovrà celebrarsi entro il trentesimo giorno successivo alla data di acquisto delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa.
C.3 Il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro ad incontrarsi, anteriormente all'Assemblea di cui al precedente comma C2 nonché anteriormente ad ogni assemblea della Società nell'ordine del giorno della quale sia prevista la deliberazione in ordine alla nomina di membri dell'Organo di Controllo di New X.X.Xx., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di nomina, in conformità a quanto pattuito ai comma seguenti.
L'incontro dovrà essere convocato, a cura della parte più diligente, almeno 5 giorni prima della data e dell'ora di convocazione di ciascuna Assemblea, a mezzo di atto scritto, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'incontro medesimo, trasmesso all'altra parte a mezzo telefax o e-mail.
All'incontro dovranno partecipare i legali rappresentanti del Socio Pubblico e del Socio Privato ovvero un procuratore per ciascuno di detti Soci munito di procura scritta che lo abiliti ad agire a nome e per conto del Socio Pubblico e del Socio Privato con riferimento alle questioni oggetto di incontro, procura di cui l'altra Parte avrà diritto di ottenere copia.
C.4 Nel caso in cui l'Assemblea debba provvedere alla nomina di un Revisore Contabile, il Socio Pubblico individuerà il soggetto destinato a ricoprire tale carica (nel seguito indicato anche come "Candidato") e ne comunicherà il nominativo al Socio Privato, unitamente a dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso da parte del Candidato dei requisiti tutti di cui allo Statuto e al codice civile per la nomina a Revisore Contabile. Il Socio Xxxxxxx eseguirà le opportune verifiche in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e nel caso in cui le stesse diano esito negativo il Socio Pubblico sarà
tenuto a revocare l'indicazione del candidato di cui al presente comma C4 e a provvedere ad una nuova individuazione. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a far convergere i rispettivi voti sul Candidato in occasione della deliberazione dell'Assemblea della Società per la nomina del Revisore Contabile.
C.5 Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di Collegio Sindacale il Socio Pubblico e il Socio Privato, nell'ambito degli incontri di cui al sopraesteso comma C3, individueranno i nominativi dei soggetti sui quali i medesimi Soci si obbligheranno a far convergere i rispettivi voti in occasione delle deliberazioni della assemblea della Società per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di New X.X.Xx. (soggetti nel seguito del presente articolo definiti riassuntivamente come "Candidati" o "Candidato" ). L'individuazione dei Candidati avverrà secondo le seguenti modalità, trovando applicazione le disposizioni di cui al comma C4 in materia di requisiti:
C5.a nel caso in cui la compagine sociale sia quella definita al punto 25 della sopraestesa premessa il Socio Pubblico individuerà 2 (due) Candidati per i membri effettivi, tra i quali dovrà essere nominato il Presidente del Collegio Sindacale, e un Candidato per i membri supplenti del Collegio Sindacale, mentre il Socio Privato individuerà 1 (uno) Candidato per i membri effettivi e 1 (uno) Candidato per i membri supplenti del Collegio Sindacale.
C5.b nel caso in cui si sia dato luogo a variazione della compagine sociale e abbiano fatto ingresso in assemblea soggetti terzi rispetto all'Accordo, il Socio Pubblico e il Socio Privato si impegnano reciprocamente a fare quanto in proprio potere per giungere alla individuazione quantomeno del Presidente del Collegio da parte del Socio Pubblico e quantomeno di un membro effettivo da parte del Socio Privato.
C.6 Nel corso dell'incontro di cui al sopraesteso comma C3 e all'esito della procedura di cui ai sopraestesi comma C4 e C5, il Socio Pubblico e il Socio Privato sottoscriveranno dichiarazione congiunta in duplice copia contenente le seguenti indicazioni:
C6.a data e luogo dell'incontro;
C6.b nominativi dei Candidati;
C6.c specificazioni del fatto che i nominativi indicati corrispondono ai Candidati individuati nel corso dell'incontro.
Sia il Socio Pubblico che il Socio Privato conserveranno una copia della dichiarazione suddetta.
C.7 Il Comune si obbliga nei confronti del Socio Privato a votare, nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina del Revisore o dei membri del Collegio Sindacale, il Candidato o tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma C6, in modo tale da garantirne la nomina.
C.8 Il Socio Xxxxxxx si obbliga nei confronti del Comune a votare nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina del Revisore o dei membri del Collegio Sindacale il Candidato o tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma C6 in modo tale da garantirne la nomina.
C.9 I Soci si obbligano ad incontrarsi, anteriormente ad ogni assemblea della Società nell'ordine del giorno della quale sia prevista la deliberazione in ordine alla revoca del Revisore o di membri del Collegio Sindacale di New X.X.Xx., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di revoca. Le formalità attraverso le quali verrà convocato l'incontro saranno quelle di cui al comma C3. Nel corso dell'incontro le parti valuteranno la situazione venutasi a creare e delibereranno su quale decisione far convergere i voti nella rispettiva disponibilità.
La decisione di votare per la revoca del Revisore o del Sindaco potrà essere assunta soltanto con il consenso di entrambi i Soci; in difetto di consenso unanime, la decisione sarà nel senso di votare contro la revoca del Revisore o del Sindaco. All'esito della decisione le parti sottoscriveranno dichiarazione congiunta in conformità a quanto previsto al sopraesteso comma C6.
C.10 Nel caso in cui il Socio Pubblico o il Socio Privato non adempiano anche soltanto ad una delle
obbligazioni previste dal presente articolo C, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) a titolo di penale, salva in ogni caso la possibilità per la parte adempiente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo D - Quorum deliberativo nel'Assemblea della Società. Materie soggette alla
deliberazione dell'Assemblea.
D.1 Sino a quando la compagine societaria rimarrà quella di cui al punto 25 della sopraestesa premessa, il Socio Pubblico e il Socio Privato si impegnano reciprocamente ad utilizzare gli strumenti previsti dallo Statuto delle Società al fine di riservare la gestione ordinaria e straordinaria all'Organo Amministrativo, demandando all'Assemblea, oltre alle competenze esplicitamente previste per legge e per Statuto, le sole deliberazioni aventi ad oggetto materie suscettibili di incidere in modo sostanziale sui diritti e doveri dei soci nonché sul patrimonio della Società.
D.2 In via esemplificativa e non esaustiva, i Soci individuano come rientranti nella competenza assembleare di cui al comma D1 le seguenti materie:
- scioglimento anticipato;
- modifiche dello statuto sociale, compresa la trasformazione in altra forma societaria (salvo quelle eventualmente richieste in via obbligatoria dalla legge);
- emissione di titoli di debito o eventualmente di obbligazioni, anche non convertibili;
- aumenti di capitale in qualsiasi forma, anche mediante l'emissione di speciali categorie di quote o azioni;
- modificazione al regime dei diritti d'opzione;
- ogni deliberazione che possa alterare la natura dell'oggetto principale dell'attività esercitata dalla Società;
- cessioni, costituzione di usufrutto o altri diritti reali, cessazioni e scorpori di rami d'azienda, qualsiasi ne sia la forma tecnica.
D.3 Per le deliberazioni in ordine alle materie di cui ai sopraestesi comma D1 e D2, il Socio
Pubblico e il Socio Privato concordano che sia necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente in Assemblea.
Articolo E - Opzione per la cessione congiunta. Clausola di take along.
E.1 Ferma restando l'efficacia della clausola di lock-up, per il periodo successivo alla scadenza del termine di efficacia della clausola medesima, nel caso in cui uno dei soci della Società, sottoscrittore del presente patto (nel seguito indicato come Socio cedente), intenda cedere a terzi tutte le proprie quote di New X.X.Xx. s.r.l. o parte di esse, il medesimo Socio cedente dovrà preventivamente informare per iscritto l'altro socio di New X.X.Xx. s.r.l. sottoscrittore del presente patto (nel seguito indicato anche come "Altro Socio"), indicando l’identità del o degli acquirenti, il quantitativo di quote che intende cedere, il prezzo e ogni altra condizione inerente la cessione che sia economicamente rilevante.
E.2 Fermo restando il diritto di prelazione previsto dallo Statuto, l'altro Socio avrà diritto di richiedere per iscritto, entro il ventesimo giorno di calendario successivo al ricevimento di tale comunicazione, di partecipare alla cessione contribuendo alle quote da cedere con un quantitativo di proprie quote che verranno cedute alle medesime condizioni e nei medesimi termini di quelle del Socio Cedente (cessione nel seguito indicata come "opzione per la cessione congiunta").
E.3 Il quantitativo di quote per il quale l'altro Socio potrà richiedere di partecipare alla cessione verrà determinato individuando quale sia la percentuale di quote che il Socio Cedente intende trasferire rispetto alla totalità delle quote dallo stesso Xxxxx cedente possedute ed applicando la medesima percentuale alla totalità delle quote possedute dell'Altro Socio.
E.4 Resta inteso tra le Parti che l'Altro Socio potrà esercitare la opzione per la cessione congiunta anche per un quantitativo di quote inferiore a quello ad esso spettante sulla base della propria percentuale di partecipazione al capitale sociale.
E.5 Qualora il terzo acquirente non accettasse di acquistare dall'Altro Socio le quote per le quali esso ha esercitato opzione per la cessione congiunta, tali quote dovranno essere acquistate dal Socio Cedente, alle medesime condizioni, prima che il medesimo Socio Cedente ceda
all’acquirente le proprie quote.
Articolo F - Disciplina relativa allo Stallo.
F.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo F le parti definiscono Materie Rilevanti le deliberazioni della Assemblea di New X.X.Xx. s.r.l. aventi ad oggetto le materie di cui ai comma D1 e D2 del sopraesteso articolo D.
F.2 Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo F le Parti definiscono Stallo decisionale della società:
F2.a l'impossibilità di trovare in assemblea una convergenza nella consultazione relativa all'espressione del voto sulle Materie Rilevanti e la situazione di stallo permanga anche in una successiva assemblea che le Parti si impegnano a far convocare dopo trenta (30) e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla prima, nonostante l'impegno delle Parti a ricercare fra una assemblea e l'altra la risoluzione della situazione di stallo, in buona fede e nell'interesse di New X.X.Xx. s.r.l.;
F2.b lo stallo decisionale si intenderà verificato allorché, dopo l'ultima riunione dell'assemblea, le Parti non siano state in grado, nel termine di 2 (due) mesi, di raggiungere un accordo in merito al dissenso creatosi, se del caso, attraverso l'intervento di un advisor appositamente designato delle Parti e tale stallo risulti da una riunione dell'assemblea appositamente convocata in coincidenza con lo spirare del termine del periodo di 2 (due) mesi che precede e ferma la risoluzione di controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione o la validità dei patti parasociali, o di altre intese intercorse fra le Parti.
F.3 I soci si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a consultarsi in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una decisione su alcune delle Materie Rilevanti di cui al sopraesteso comma F.1.
F.4 Nel caso in cui si determini una situazione di Stallo decisionale come definita al sopraesteso comma F.2, il Socio Pubblico e il Socio Privato avranno diritto di inviare all'altra Parte un "Avviso di Stallo", secondo quanto previsto al comma F.5 entro il termine di giorni 30 (trenta)
decorrente dalla data di avveramento di una delle Situazioni di Stallo decisionale di cui al sopraesteso comma F.2, fermo restando che, nel caso in cui nessuna delle parti invii l'Avviso di Stallo nel termine predetto, lo Stallo decisionale si considererà rimosso e la materia oggetto di Stallo non sarà riproposta per almeno 3 (tre) mesi successivi.
F.5 L'Avviso di Xxxxxx, quale condizione della sua efficacia, dovrà recare indicazione della quantità di quote in possesso della parte che invia l'Avviso, il prezzo al quale si offre l'alienazione delle quote, i termini e le condizioni tutte ai quali si intende assoggettare la vendita delle quote.
F.6 La Parte che avrà ricevuto l'Avviso di Xxxxxx sarà gravata dalla seguente obbligazione alternativa:
F6.a acquistare le quote di cui all'Avviso medesimo alle condizioni ivi indicate;
F6.b vendere, ai medesimi prezzo, termini e condizioni contenute nell'Avviso di Stallo tutte le quote di sua proprietà.
F.7 Nel caso in cui la Parte destinataria dell'Avviso di Stallo opti per l'adempimento della obbligazione alternativa secondo la modalità di cui al capoverso F6.b, la Parte che avrà inviato l'Avviso di Xxxxxx sarà obbligata all'acquisto al prezzo, termine e condizioni contenuti nel medesimo Avviso di Stallo.
F.8 La Parte che avrà ricevuto l'Avviso di Xxxxxx dovrà comunicare la scelta, ai sensi dell'articolo 1286 del codice civile, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stallo. La compravendita di quote conseguente all'esercizio della facoltà di scelta dovrà essere perfezionata entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della scelta.
F.9 Per effetto della risoluzione dello Stallo decisionale e della esecuzione della compravendita ad essa consequenziale, la Parte cessionaria delle quote dovrà far sì che i rappresentanti dalla stessa designati negli organi sociali elettivi di New X.X.Xx. s.r.l. xxxxxxxxxx prontamente le dimissioni dalle cariche ricoperte, senza oneri e costi a carico della Società diversi dal rateo maturato, alla data di dimissioni, dei compensi ad essi attribuiti.
Articolo G - Opzione di vendita di parte delle quote di proprietà del Socio Pubblico.
G.1 Il Socio Pubblico, per sé e per i propri aventi causa nella titolarità delle quote di New X.X.Xx. s.r.l., propone di vendere al Socio Privato, obbligandosi in tal senso, quote del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. di proprietà del medesimo Socio Pubblico per una quantità pari al 26% (ventiseipercento) del capitale sociale della Società. La proposta è riferita inderogabilmente all'intera quantità di quote pari al 26% del capitale sociale e non è in alcun modo efficace per la vendita di quantità inferiori.
G.2 La opzione di acquisto diviene efficace e produttiva di effetti nel caso in cui il Socio Privato dichiari di volersene avvalere, trasmettendo dichiarazione di accettazione in tal senso al Socio Pubblico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
G.3 Ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, la opzione di acquisto di cui al comma G.1 si considera proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 del codice civile medesimo.
G.4 Il termine entro il quale il Socio Privato avrà facoltà di avvalersi dell'opzione di cui ai sopraestesi comma del presente articolo I è fissato in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali.
G.5 Decorso il termine di cui al sopraesteso comma G.4 in assenza di comunicazione da parte del Socio Privato di accettazione della proposta di vendita, il Socio Pubblico avrà facoltà di revocare detta proposta di vendita mediante comunicazione da formularsi con atto sottoscritto dal legale rappresentante del Socio Pubblico e da trasmettere al Socio Privato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
G.6 In ipotesi di accettazione da parte del Socio Privato della proposta di vendita di cui al comma I1, la cessione delle quote dovrà essere perfezionata entro giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione della medesima accettazione della proposta di vendita, a cura di notaio di fiducia della parte acquirente.
G.7 Il corrispettivo per l'acquisto delle quote di cui al comma G.1 è determinato come segue.
G7.a Nel caso in cui la comunicazione della accettazione della proposta di vendita sia
ricevuta dal Socio Pubblico entro il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla sottoscrizione dei presenti accordi Parasociali il prezzo di acquisto sarà pari:
G7a.1 ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale;
G7a.2 ad ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "premio di maggioranza".
G7.b Nel caso in cui la comunicazione della accettazione della proposta di vendita sia ricevuta dal Socio Pubblico nel periodo compreso tra il trecentosessantaseiesimo ed il settecentotrentesimo giorno successivo alla sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali, il prezzo di acquisto sarà pari:
G7b.1 ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale;
G7b.2 ad ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "premio di maggioranza";
G7b.3 ad ulteriori euro 1.040,00 (millequaranta/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "avviamento predeterminato".
G7.c Nel caso in cui la comunicazione della accettazione della proposta di vendita sia ricevuta dal Socio Pubblico nel periodo compreso tra il settecentotrentunesimo ed il millenovantacinquesimo giorno successivo alla sottoscrizione dei presenti Accordi parasociali il prezzo di acquisto sarà pari:
G7c.1 ad euro 5.200,00 (cinquemilaeduecento/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del
medesimo capitale sociale;
G7c.2 ad ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "premio di maggioranza";
G7c.3 ad ulteriori euro 2.080,00 (duemilaottanta/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "avviamento predeterminato".
Articolo H - Patto di non concorrenza. Limiti al sub-appalto.
H.1 Il Socio Privato si obbliga nei confronti del Comune a non partecipare, né direttamente, né indirettamente, né per mezzo della partecipazione in società o impresa diversa da New X.X.Xx. srl, né per interposta persona, a procedure ad evidenza pubblica indette ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 da persone giuridiche tenute alla applicazione della predetta disposizione normativa e aventi ad oggetto l'ideazione, la progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia, ovvero di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi di cogenerazione, con la sola eccezione degli impianti, delle attività e dei servizi gestiti nel settore dal Socio Privato al momento della sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali.
Il presente obbligo di non concorrenza avrà effetto sul territorio delle Regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria, Marche e Umbria per l'intero periodo in cui il Socio Privato o società del suo Gruppo manterranno la proprietà o comunque la disponibilità di quote di partecipazione al capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l..
H.2 Nell'ipotesi in cui New X.X.Xx. srl, decida di non partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica fra quelle di cui al precedente comma H.1, il Socio Xxxxxxx avrà facoltà di parteciparvi direttamente, indirettamente, o per mezzo della partecipazione in società o impresa diversa da New X.X.Xx. srl, in deroga a quanto previsto al predetto comma H.1, ma soltanto previo assenso del Socio Pubblico.
H.3 Il Socio Xxxxxxx si obbliga nei confronti del Socio Pubblico, per sé e per i propri aventi causa nella titolarità delle quote della Società, a porre in essere ogni atto necessario o opportuno nei confronti dell'Amministratore Unico della Società da esso individuato ovvero, in ipotesi di nomina di Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società da esso nominati, affinché questi, nel caso in cui decidessero di ricorrere al sub-appalto o comunque al sub-affidamento ad operatori economici terzi per opere o servizi assunti in appalto da New X.X.Xx. s.r.l., mantengano in capo a New X.X.Xx. srl l'esecuzione diretta di una quota di ciascuna opera o servizio non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale definito con il Committente di ciascun contratto di appalto. Sarà possibile derogare a quanto previsto dal presente comma H.3 con decisione assunta all'unanimità dal Socio Pubblico e dal Socio Privato.
H.5 Le Parti dichiarano che gli accordi di cui al presente articolo H hanno natura anche di contratto a favore di terzo ai sensi degli articoli 1411 e seguenti del codice civile, avendo il Socio Pubblico interesse, in relazione a quanto evidenziato in premessa, a detta stipulazione. Conseguentemente per effetto di quanto previsto dall’articolo 1411 comma 2 del codice civile, New X.X.Xx. s.r.l. acquista, con la stipulazione del presente atto, i diritti di cui ai sopraestesi comma da H.1 a H.3.
Articolo I - Capitale sociale.Clausola di lock-up.
I.1 Le Parti si impegnano l'una nei confronti dell'altra a non dare luogo ad alienazioni in favore di soggetti terzi delle quote di rispettiva proprietà della Società per un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data di sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali.
I.2 Il divieto di cui al sopraesteso comma I.1 non sarà efficace per le ipotesi in cui il Comune o il Socio Privato diano luogo a trasferimenti di quote in favore di società da essi controllate ovvero, per quanto attiene il Socio Privato, facenti parte del Gruppo del Socio Privato, trasferimenti in relazione ai quali le Parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'esercizio dei diritti di prelazione e opzione di cui allo Statuto. Ai fini del presente Patto le Parti dichiarano e concordano che per "società facenti parte del Gruppo del Socio Privato" si intendono le
seguenti società:
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4 ogni e qualsiasi ulteriore società tempo per tempo controllata da o collegata al Socio Privato, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.
I.3 Il Socio Xxxxxxx e il Socio Pubblico si obbligano l'uno nei confronti dell'altro, per l'ipotesi in cui, successivamente al trasferimento di cui al sopraesteso comma I.2 e prima della scadenza del termine di cui al comma I.1, dovesse venir meno il rapporto di controllo o di collegamento di cui al medesimo comma I.2 in forza del quale si è legittimato il trasferimento delle azioni, ad acquistare, anteriormente al venir meno del rapporto di controllo o di collegamento, la totalità delle azioni in precedenza trasferite ai sensi del sopraesteso comma I.2 o comunque a far acquistare le azioni stesse a società controllate o del proprio Gruppo come definito al medesimo comma I.2. Varrà anche in questa ipotesi la rinuncia ai diritti di prelazione o opzione di cui al medesimo comma I.2.
I..4 Il divieto di cui al sopraesteso comma K1 potrà essere derogato dalle Parti dell'Accordo nel solo caso di unanime consenso alla alienazione in favore di soggetti terzi, consenso da prestarsi, ad substantiam, a mezzo di atto scritto.
Articolo J – Sovrapprezzo delle quote. Condizione sospensiva. Determinazione convenzionale
della eventuale ripetizione.
J.1 In conformità a quanto previsto dagli Atti di Gara della procedura ad evidenza pubblica, nel caso in cui EN.COR, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitale ai sensi dell'articolo 1286 codice civile e dall'articolo 1 comma 1.a del Contratto in Favore di Terzi, opti per la fornitura dell'Impianto Configurazione B, il Socio Privato è obbligato nei confronti del Comune a provvedere, nelle forme di legge, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di avveramento della predetta condizione sospensiva, alla corresponsione di una tranche di sovrapprezzo, ulteriore rispetto a quella corrisposta all'atto dell'acquisto delle quote di cui al
punto 24 della sopraestesa premessa e riferita alle medesime quote, per un importo pari a euro 130.000,00 (centotrentamila/00). La ulteriore tranche di sovrapprezzo di cui al presente comma J.1 dovrà essere destinata a riserva vincolata di New X.X.Xx. srl al fine di coprire il maggior costo di acquisto da EN.COR srl del ramo d'azienda di cui al punto 21 della sopraestesa premessa, maggiore costo convenzionalmente pattuito dal contratto di cessione di ramo d'azienda in dipendenza della maggiore remuneratività per il prestatore di servizi del contratto di manutenzione afferente gli Impianti Configurazione B rispetto al contratto di manutenzione afferente gli Impianti Configurazione A.
J.2 Il Comune e il Socio Privato concordano che, nel caso in cui il Contratto in Favore di Terzo di cui ai punti 18 e 19 della sopraestesa premessa si estingua o comunque divenga inefficace per qualsivoglia causa ascrivibile a condotta colposa di EN.COR verificatasi in momento antecedente la prima scadenza del termine finale previsto per l'appalto dei servizi di manutenzione, non si determinerà alcun effetto risolutivo o comunque estintivo in relazione all'acquisto delle quote di New X.X.Xx. srl da parte del Socio Privato. Il Socio Privato, in questa ipotesi, avrà diritto solo e soltanto alla parziale ripetizione del sovrapprezzo versato, per un importo determinato convenzionalmente ai sensi del successivo comma J3 e mai ad esso superiore. Il Socio Privato dichiara di assentire, con la sottoscrizione del Patto, a quanto previsto dal presente comma J2, rinunciando espressamente e sin d'ora a richiedere, nel caso si determini l'evento sopra descritto, sia la risoluzione del contratto di cessione di quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa sia la ripetizione di una somma superiore a quella determinata convenzionalmente ai sensi dei comma J2 e J3 del presente articolo J.
J.3 L'importo del Sovrapprezzo oggetto di eventuale ripetizione da parte del Socio Privato nel caso in cui si avveri l'ipotesi di cui al precedente comma J2 è determinato sulla base dei seguenti criteri.
J.3a Preso a base il corrispettivo complessivo che, in forza del Contratto in Favore di Terzi, EN.COR è tenuta a pagare a New X.X.Xx. srl (e per essa al Socio Industriale) in relazione sia alla Fornitura degli Impianti che alla loro manutenzione, si sottrarrà da
detto corrispettivo complessivo l'importo effettivamente pagato da EN.COR per tale titolo sino al momento dell'estinzione o comunque della inefficacia del Contratto in favore di Xxxxx dichiarata ai sensi del sopraesteso comma J2. Si calcolerà poi la percentuale corrispondente al corrispettivo non pagato rispetto al corrispettivo complessivo, sulla base della formula seguente:
CC : Cnp = 100 : X
dove:
CC = Corrispettivo Complessivo;
Cnp = importo corrispondente alla differenza tra CC e gli importi pagati da EN.COR in esecuzione del Contratto in favore di Xxxxx.
X = percentuale rilevante ai fini del calcolo di cui al capoverso J.3.d.
J.3b Preso a base il valore complessivo di stima del Ramo d'Azienda di cui al punto 17 della sopraestesa premessa come risultante dalla perizia asseverata facente parte degli atti di gara, si calcolerà l'incidenza percentuale su detto valore complessivo del valore di stima attribuito al Contratto in Favore di Terzi dalla perizia medesima, sulla base della Formula seguente:
Vc : Vct = 100 : Y
dove:
Vc = valore complessivo di stima del ramo d'azienda;
Vct = valore di stima attribuito al Contratto in favore di terzo;
Y = percentuale rilevante ai fini del calcolo di cui al capoverso J.3c.
J.3c Si applicherà la percentuale Y all'importo del sovrapprezzo effettivamente corrisposto dal Socio Privato per l'acquisto delle quote di New X.X.Xx. srl, ottenendo così, in via convenzionale, la quota del sovrapprezzo effettivamente pagato riferibile al valore attribuito al Contratto in Favore di Terzo (nel seguito indicata come QS).
J.3d Si applicherà alla quota di sovrapprezzo QS la percentuale X di cui al sopraesteso capoverso J.3a, ottenendo così l'importo del sovrapprezzo che dovrà essere restituito al
Socio Privato nel caso in cui si determinino i presupposti per detta restituzione ai sensi del sopraesteso comma J2.
J.4 Il Socio Xxxxxxx avrà diritto di ripetere la quota di sovrapprezzo pagato di cui al capoverso
J.3.d del precedente comma J3, nel caso in cui si avveri l'ipotesi di cui al sopraesteso comma J2, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di estinzione del Contratto in Favore di Terzo per causa ascrivibile a condotta colposa di EN.COR.
Articolo k - Durata. Recesso.
Il presente Patto è a tempo determinato e avrà efficacia dalla data della sottoscrizione sino al termine del decimo anno ad essa sottoscrizione successivo.
E’ esclusa la facoltà di recesso unilaterale dal presente Patto.
Le Parti concordano che il Patto si intenderà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni e così via di quinquennio in quinquennio, non trovando applicazione le disposizioni di cui al'articolo 2341 bis codice civile, trattandosi di società interamente posseduta dai partecipanti al Patto.
Articolo L - Requisiti di forma. Successione nei rapporti.
Il presente Patto annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale. Ogni variazione allo stesso dovrà essere apportata per iscritto. In caso di trasferimento delle quote a terzi, fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale della Società, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell’esistenza del presente Patto, condizionando il trasferimento della quota all’accettazione e sottoscrizione integrale di tutti le pattuizioni contenute nello stesso, senza alcuna limitazione o eccezione.
Articolo M - Obbligo di adempimento.
Le parti si impegnano all’adempimento di quanto stabilito dal presente Patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dal Patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti anche come impegno morale e di onore.
ALLEGATO C2
Schema di scrittura privata disciplinante accordi parasociali
(versione che esclude Contratto in Favore di Xxxxx) a valere tra
Comune di Correggio, con sede in Correggio (RE) al xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, codice fiscale e partita iva 00341180354, agente in persona del dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Fanano (Mo) il 15 marzo 1959, Direttore Generale del Comune nominato con provvedimento sindacale in data 10 Giugno 2009 prot.6287, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. 55 approvata dal Consiglio Comunale del 30/05/2011 oltre che deliberazione n. di Giunta Comunale del 17/10/2011 del agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "Comune" o "Socio Pubblico"
e
XY, con sede in alla via , numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di , numero REA
, agente in persona del , nato a
il , domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data , agli atti della società e da aversi qui per integralmente richiamata, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Nuovo Socio" o "Socio Privato";
premesso
1. che il Comune ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
2. che a tal fine il Comune ha costituito in data 10.01.2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
3. che l’oggetto sociale di EN.COR. s.r.l., anteriormente alla modifica statutaria approvata con deliberazione n. 98 del 30/07/2010 di cui infra, era definito dall'articolo 4 dello Statuto, in conformità alla disciplina normativa all'epoca vigente, come segue:
"La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company);
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;
• ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili;
• progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;
• progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e
gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;
• assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituende per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.
La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.
La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto";
4. che, dalla data della costituzione di EN.COR. s.r.l., il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche;
5. che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che avrebbero potuto essere svolte) da EN.COR. s.r.l., la disciplina normativa consente di individuare un primo discrimine tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "strumentali" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
6. che l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Correggio n. 98 del 30/07/2010 avente
ad oggetto "modifiche allo statuto di EN.COR. s.r.l. finalizzate ad adeguarne i contenuti alla vigente disciplina normativa in materia di società partecipate dagli enti locali", espungendo dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "strumentali" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;
7. che in conseguenza di dette modifiche EN.COR. s.r.l. è attualmente ascrivibile al novero di dette società strumentali nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;
8. che in particolare la richiamata deliberazione n. 98/2010 ha disposto fossero escluse dall'oggetto suscettibile di essere perseguito da EN.COR. le seguenti attività, in precedenza presenti nel medesimo oggetto:
➢ "Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company)";
➢ "… gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse";
➢ "… gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili";
➢ "… gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico";
➢ "… gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati";
9. che in conseguenza della modifica statutaria di cui al sopraesteso punto 6, attuata al fine di
uniformare l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisito da EN.COR. s.r.l. per lo svolgimento delle attività escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non sono più suscettibili di fruizione o utilizzo da parte di EN.COR s.r.l. pur integrando essi un ramo aziendale dotato di cospicuo valore economico e suscettibile di impiego sul mercato;
10. che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "servizi di interesse generale", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
11. che, tra i servizi di interesse generale individuati nei propri atti dalla Commissione Europea figurano i servizi afferenti la produzione di energia (cfr. CE 20.11.2007 COM (2007) 725);
12. che, escluse quelle ascrivibili al novero dei servizi pubblici locali, parte delle attività espunte dall'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. si caratterizza per la riconducibilità alla più ampia categoria dei servizi nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi che possono essere svolti, indifferentemente, da qualsiasi operatore economico;
13. che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le attività connesse e correlate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono pacificamente qualificabili come attività di interesse generale, essendo normativamente recepita la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003;
14. che il Comune ha pertanto ritenuto opportuno, al fine di evitare di disperdere il patrimonio costituito dal ramo d'azienda da dismettersi da parte di EN.COR. s.r.l., disporre per la costituzione di una nuova società di capitali (New Energy Service Company s.r.l., in acronimo New X.X.Xx. s.r.l.) nella quale far confluire, tramite trasferimento a titolo oneroso, parte delle attività dismesse da EN.COR. s.r.l.;
15. che la nuova società di capitali di cui al precedente punto 14 è stata caratterizzata dal Comune
quale strumento commerciale per la produzione di beni e la erogazione di servizi nel settore della energia da fonti rinnovabili (e, dunque, quale società per la produzione di servizi che sono di interesse generale in forza della qualificazione normativa desumibile dal richiamato articolo 12 comma 1 d.lgs. 387/2003), escludendo la possibilità che la stessa possa assumere natura di società per la erogazione di servizi pubblici locali;
16. che l'oggetto sociale della società di cui al sopraesteso punto 14 è stato definito dal Comune, nei suoi elementi principali, come segue:
"1. La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale afferenti la produzione di energia, con esclusione della prestazione di servizi pubblici locali in qualsivoglia loro forma o declinazione.
4. Nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente comma 1 la società potrà svolgere, tra il resto, le seguenti attività.
2.a Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi di interesse generale (con esclusione di modalità di gestione idonee a caratterizzarli come servizi pubblici locali), connessi al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle X.X.Xx. (Energy Service Company).
2.b Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili.
2.c Commercializzazione diretta di fluidi termici al servizio di utenze pubbliche e private.
2.d Progettazione e consulenza per piani di lottizzazione territoriale cosiddetti ad "impatto zero" ...";
17. che il Comune ha stipulato con EN.COR. s.r.l. contratto in favore di terzo, ai sensi degli
articoli 1411 e seguenti del codice civile, in forza del quale EN.COR. s.r.l. si è obbligata a trasferire alla società di cui al sopraesteso punto 14 (New X.X.Xx. s.r.l.), all'epoca costituenda, il ramo d'azienda in sua proprietà dettagliatamente descritto nella perizia di stima a firma del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx elaborata e asseverata in data 14/10/2011;
18. che il Comune ha stipulato con EN.COR s.r.l., in data 13/10/2011, contratto in favore di terzo, ai sensi degli articoli 1411 e seguenti del codice civile (nel seguito indicato anche, per brevità, come "Contratto in Favore di Terzo"), in forza del quale EN.COR srl aveva affidato alla società di cui al sopraesteso punto 14 (New X.X.Xx. s.r.l.), all'epoca costituenda, l'appalto della fornitura di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione, fornitura e servizi da eseguirsi da parte del Socio Industriale di New X.X.Xx. srl individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
19. che il Contratto in Favore di Xxxxx attribuisce a EN.COR una facoltà di recesso esercitabile sino al momento della costituzione di New X.X.Xx. srl;
20. che EN.COR, entro il termine assegnatole, ha esercitato la facoltà di recesso, si che il ramo d'azienda di cui al sopraesteso punto 17 non comprende, all'interno del compendio aziendale, il Contratto in Favore di Terzo;
21. che il corrispettivo della cessione del ramo di azienda di cui al sopraesteso punto 17 è determinato in misura mai inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ed è pari all'importo offerto nell'ambito di procedura ad evidenza pubblica quale sovrapprezzo (per l'acquisto, da parte di operatore economico privato, di quote pari al 49% del capitale sociale della società di cui al sopraesteso punto 14;
22. che, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, XY è stato individuato quale aggiudicatario del diritto di acquistare quote pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della costituenda New X.X.Xx. s.r.l. a fronte della corresponsione al Comune della somma di euro 9.607,00 (novemilaseicentosette/00) nonché della corresponsione di un sovrapprezzo per le quote medesime pari ad euro ( ) da destinare a riserve vincolate
della costituenda New X.X.Xx. s.r.l. al fine di coprire il costo di acquisto da EN.COR. s.r.l. del ramo d'azienda di cui al precedente punto 21,
23. che in data il Comune ha costituito, in forza di atto unilaterale, la società a responsabilità limitata "New Energy Service Company s.r.l." (in acronimo "New X.X.Xx. s.r.l."), in forza di Statuto il cui testo è stato approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Correggio in data 17/10/2011 con deliberazione n. società il cui capitale sociale, interamente versato, è pari ad euro 19.607,00 (diciannovemilaseicentosette/00);
24. che in data odierna il Nuovo Socio si accinge ad acquistare quota pari al 49% del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. e ad eseguire il pagamento del sovrapprezzo da destinare a riserva in conformità a quanto definito all'esito della procedura ad evidenza pubblica di cui al sopraesteso punto 22;
24. che, all'esito di quanto indicato al precedente punto 24, la compagine sociale di New X.X.Xx.
s.r.l. (nel seguito indicata anche, per brevità, come "Società") risulterà così composta:
socio | partecipazione nominale | corrispondente quota percentuale | |
1 | Comune di Correggio | euro 10.000,00 | 51% |
2 | Socio Privato | euro 9.607,00 | 49% |
totale | euro 19.607,00 | 100% |
26. che è interesse comune e reciproco del Socio Pubblico e del Socio Privato conferire forma scritta e giuridicamente cogente ad una serie di patti ed accordi fra essi esistenti, al fine di regolare i rapporti presenti e futuri fra essi Socio Pubblico e Socio Privato, nonché fra ciascuno di essi e la Società, in particolare (anche se non in via esclusiva) per quanto riguarda il governo e l'amministrazione della Società, le regole di funzionamento dell'Organo Amministrativo nonché la nomina e la cessazione degli amministratori e dell'Organo di Controllo, il tutto nell'interesse della Società e al fine di consentire l'ottimale operatività della medesima e dei suoi organi sociali, nel perseguimento delle finalità di interesse generale in relazione alle quali la società medesima è stata costituita;
27. che è altresì interesse dei Soci regolamentare, per le medesime motivazioni, i casi di trasferimento di partecipazioni, nonché evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sia fra i Soci stessi che fra ciascuno di essi e la Società;
28. che per tutti i predetti scopi il Socio Pubblico e il Socio Privato redigono i presenti Accordi Parasociali (di seguito indicati anche, per brevità, come "Patto"), a valere ad ogni effetto di legge fra essi Soci nonché fra essi Soci e la Società;
tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione di scienza.
A.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la intenzione dei contraenti al momento della stipulazione degli Accordi Parasociali.
A.2 Il contenuto del Patto è frutto della conoscenza da parte di entrambi i Soci delle norme di legge che vincolano la gestione delle società a partecipazione pubblica e della libera e piena volontà dei sottoscrittori in relazione alle materie che ne formano oggetto. Esso è finalizzato in via prioritaria al perseguimento dell'interesse generale nonché al perseguimento dell'interesse della Società a consentire e garantire l'ottimale operatività della medesima e dei suoi organi sociali.
Articolo B - Amministrazione della Società. Composizione e nomina dell'Organo
Amministrativo. Patto di sindacato.
B.1 Il Socio Pubblico e il Socio Privato concordano che per un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data di costituzione della Società, l'Organo Amministrativo della stessa sia costituito da un Amministratore Unico e non da un Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Unico dovrà essere nominato in conformità a quanto previsto dai comma successivi del presente articolo B.
B.2 Una volta che sia perfezionato l'acquisto, da parte del Socio Privato, delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a convocare l'Assemblea della Società per la nomina del suo
Amministratore Unico. L'Assemblea di cui al presente comma B2 dovrà celebrarsi entro il trentesimo giorno successivo alla data di acquisto delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa. A quell'assemblea l'Amministratore nominato dal Comune all'atto della costituzione della Società si presenterà dimissionario, impegnandosi il Comune a porre in essere quanto necessario affinché ciò accada.
B.3 Il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro ad incontrarsi, anteriormente all'assemblea di cui al precedente comma B2 nonché anteriormente ad ogni assemblea della Società all'ordine del giorno della quale sia prevista deliberazione in ordine alla nomina di membri dell'Organo Amministrativo di New X.X.Xx., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di nomina, in conformità a quanto pattuito ai comma seguenti.
L'incontro dovrà essere convocato, a cura della parte più diligente, almeno 5 giorni prima della data e dell'ora di convocazione di ciascuna Assemblea, a mezzo di atto scritto, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'incontro medesimo, trasmesso all'altra parte a mezzo telefax o e-mail.
All'incontro dovranno partecipare i legali rappresentanti del Socio Pubblico e del Socio Privato ovvero un procuratore per ciascuno di detti Soci munito di procura scritta che lo abiliti ad agire a nome e per conto del Socio Pubblico o del Socio Privato con riferimento alle questioni oggetto di incontro, procura di cui l'altra Parte avrà diritto di ottenere copia.
La medesima procedura di cui al presente comma B3 nonché di cui ai successivi comma B4 e seguenti troverà applicazione, con gli opportuni adattamenti, ogniqualvolta almeno uno dei soci reputi opportuno concordare la condotta da tenere nella espressione del voto su materie di particolare rilevanza per la Società previste all'ordine del giorno della Assemblea di New X.X.Xx..
B.4 Nel caso in cui l'Assemblea debba provvedere alla nomina di un Amministratore Unico, il Socio Privato individuerà il soggetto destinato a ricoprire tale carica (nel seguito indicato anche come "Candidato") e ne comunicherà il nominativo al Comune, unitamente a
dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso da parte del
Candidato sia dei requisiti tutti di cui al codice civile per la nomina ad amministratore di società, sia dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006. Il Comune eseguirà le opportune verifiche in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e nel caso in cui le stesse diano esito negativo il Socio Xxxxxxx sarà tenuto a revocare l'indicazione del candidato di cui al presente comma B4 e a provvedere ad una nuova individuazione. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a far convergere i rispettivi voti sul Candidato in occasione della deliberazione dell'Assemblea della Società per la nomina dell'Amministratore Unico.
B.5 Nel caso in cui, decorso il triennio di cui al comma B1, l'Assemblea deliberi di provvedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, il Socio Pubblico e il Socio Privato nell'ambito degli incontri di cui al sopraesteso comma B3, individueranno i nominativi dei soggetti sui quali i medesimi Soci si obbligheranno a far convergere i rispettivi voti in occasione delle deliberazioni della assemblea della Società per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di New X.X.Xx. (soggetti nel seguito del presente articolo definiti riassuntivamente come "Candidati" o "Candidato" ). L'individuazione dei Candidati avverrà secondo le seguenti modalità, trovando applicazione le disposizioni di cui al comma B4 in materia di requisiti:
B5.a nel caso in cui la compagine sociale sia quella definita al punto 25 della sopraestesa premessa, il Socio Privato individuerà 2 (due) o 3 (tre) Candidati a seconda che il Consiglio sia costituito da tre o da cinque membri e tra essi dovrà essere nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il Socio Pubblico indicherà 1 (uno) o 2 (due) Candidati a seconda che il Consiglio sia costituito da tre o da cinque membri;
B5.b nel caso in cui si sia dato luogo a variazione della compagine sociale e abbiano fatto ingresso in assemblea soggetti terzi rispetto al Patto, il Socio Pubblico e il Socio Privato si impegnano reciprocamente a fare quanto in proprio potere per introdurre il sistema del voto di lista nella elezione del Consiglio di Amministrazione, per far
convergere i propri voti su Candidati tra loro preventivamente concordati secondo le proporzioni di cui sopra e per giungere alla individuazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in Candidato nominato dal Socio Privato.
B.6 Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 2482 ter c.c. e si debba, anche in periodo successivo, procedere alla nomina di nuovi amministratori, l'Amministratore Unico dovrà essere individuato, in deroga a quanto previsto al sopraesteso comma B.4, di comune accordo tra il Socio Pubblico e il Socio Privato. Qualora si sia optato per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente comma B.5, il Socio Privato e il Socio Pubblico individueranno ciascuno 1 (uno) o 2 (due) Candidati a seconda che il Consiglio sia costituito da tre o da cinque membri, mentre il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere individuato, in deroga a quanto previsto al comma B.5, di comune accordo tra il Socio Pubblico e il Socio Privato.
B.7 Nella individuazione dei Candidati di cui ai sopraestesi comma B.5 e B.6 i Soci si obbligano, l'uno nei confronti dell'altro, ad evitare persone fisiche che, direttamente o indirettamente, siano portatori di interessi (propri o di società con le quali intrattengono rapporti, anche a carattere professionale) in conflitto con gli interessi delle Parti del Patto. Prestato adempimento a dette obbligazioni, né il Socio Privato né il Socio Pubblico avranno facoltà di porre ulteriori veti o formulare ulteriori valutazioni di gradimento nei riguardi dei Candidati o del Candidato individuati dall'altra parte, essendo tenuta l'una parte ad accettare la individuazione attuata dall'altra parte, fatto salvo quanto previsto ai comma B4 e B5 in relazione ai requisiti generali e di moralità professionale.
B.8 Nel corso degli incontri di cui ai sopraestesi comma B.4, B.5 e B.6 e all'esito della procedura ivi prevista, i Soci sottoscriveranno dichiarazione congiunta in duplice copia contenente le seguenti indicazioni:
B8.a data e luogo dell'incontro;
B8.b nominativi dei Candidati;
B8.c specificazioni del fatto che i nominativi indicati corrispondono ai Candidati individuati
nel corso dell'incontro.
Sia il Socio Pubblico che il Socio Privato conserveranno una copia della dichiarazione suddetta.
B.9 Il Comune si obbliga nei confronti del Socio Privato a votare, nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma B.8, in modo tale da garantirne la nomina.
B.10 Il Socio Privato si obbliga nei confronti del Comune a votare nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma B.8, in modo tale da garantirne la nomina.
B.11 I soci si obbligano ad incontrarsi, anteriormente ad ogni assemblea della Società nell'ordine del giorno della quale sia prevista la deliberazione in ordine alla revoca dell'Amministratore Unico o di membri del Consiglio di Amministrazione di New X.X.Xx. s.r.l., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di revoca. Le formalità attraverso le quali verrà convocato l'incontro saranno quelle di cui al comma B3. Nel corso dell'incontro le parti valuteranno la situazione venutasi a creare e delibereranno su quale decisione far convergere i voti nella rispettiva disponibilità.
La decisione di votare per la revoca dell'Amministratore potrà essere assunta soltanto con il consenso di entrambi i Soci; in difetto di consenso unanime, la decisione sarà nel senso di votare contro la revoca dell'Amministratore. All'esito della decisione le parti sottoscriveranno dichiarazione congiunta in conformità a quanto previsto al sopraesteso comma B.8.
B.12 Nel caso in cui il Socio Pubblico o il Socio Privato non adempiano anche soltanto ad una delle obbligazioni previste dal presente articolo B, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) a titolo di penale, salva in ogni caso la possibilità per la parte adempiente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo C - Controllo della società. Nomina dell'Organo di Controllo. Patto di Sindacato.
C.1 Il Socio Pubblico e il Socio Privato concordano che, sino a quando non insorga l'obbligo di nomina del Collegio Sindacale (ovvero sino a quando entrambi i Soci concordemente decidano di nominare un Collegio Sindacale, pur non essendo lo stesso obbligatorio) il controllo contabile della società sia affidato ad un Revisore Contabile. Il Revisore Contabile dovrà essere nominato in conformità a quanto previsto dai comma successivi del presente articolo C.
C.2 Una volta che sia perfezionato l'acquisto delle quote da parte del Socio Privato di cui al punto 24 della sopraestesa premessa, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a convocare l'Assemblea della Società per la nomina dell'Organo di Controllo. L'Assemblea di cui al presente comma C2 dovrà celebrarsi entro il trentesimo giorno successivo alla data di acquisto delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa.
C.3 Il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro ad incontrarsi, anteriormente all'Assemblea di cui al precedente comma C2 nonché anteriormente ad ogni assemblea della Società nell'ordine del giorno della quale sia prevista la deliberazione in ordine alla nomina di membri dell'Organo di Controllo di New X.X.Xx., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di nomina, in conformità a quanto pattuito ai comma seguenti.
L'incontro dovrà essere convocato, a cura della parte più diligente, almeno 5 giorni prima della data e dell'ora di convocazione di ciascuna Assemblea, a mezzo di atto scritto, contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'incontro medesimo, trasmesso all'altra parte a mezzo telefax o e-mail.
All'incontro dovranno partecipare i legali rappresentanti del Socio Pubblico e del Socio Privato ovvero un procuratore per ciascuno di detti Soci munito di procura scritta che lo abiliti ad agire a nome e per conto del Socio Pubblico e del Socio Privato con riferimento alle questioni oggetto di incontro, procura di cui l'altra Parte avrà diritto di ottenere copia.
C.4 Nel caso in cui l'Assemblea debba provvedere alla nomina di un Revisore Contabile, il Socio Pubblico individuerà il soggetto destinato a ricoprire tale carica (nel seguito indicato anche come "Candidato") e ne comunicherà il nominativo al Socio Privato, unitamente a dichiarazione, rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso da parte del Candidato dei requisiti tutti di cui allo Statuto e al codice civile per la nomina a Revisore Contabile. Il Socio Privato eseguirà le opportune verifiche in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati e nel caso in cui le stesse diano esito negativo il Socio Pubblico sarà tenuto a revocare l'indicazione del candidato di cui al presente comma C4 e a provvedere ad una nuova individuazione. Nel caso in cui la verifica dia esito positivo, il Socio Pubblico e il Socio Privato si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a far convergere i rispettivi voti sul Candidato in occasione della deliberazione dell'Assemblea della Società per la nomina del Revisore Contabile.
C.5 Nel caso in cui debba procedersi alla nomina di Collegio Sindacale il Socio Pubblico e il Socio Privato, nell'ambito degli incontri di cui al sopraesteso comma C3, individueranno i nominativi dei soggetti sui quali i medesimi Soci si obbligheranno a far convergere i rispettivi voti in occasione delle deliberazioni della assemblea della Società per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di New X.X.Xx. (soggetti nel seguito del presente articolo definiti riassuntivamente come "Candidati" o "Candidato" ). L'individuazione dei Candidati avverrà secondo le seguenti modalità, trovando applicazione le disposizioni di cui al comma C4 in materia di requisiti:
C5.a nel caso in cui la compagine sociale sia quella definita al punto 25 della sopraestesa premessa il Socio Pubblico individuerà 2 (due) Candidati per i membri effettivi, tra i quali dovrà essere nominato il Presidente del Collegio Sindacale, e un Candidato per i membri supplenti del Collegio Sindacale, mentre il Socio Privato individuerà 1 (uno) Candidato per i membri effettivi e 1 (uno) Candidato per i membri supplenti del Collegio Sindacale.
C5.b nel caso in cui si sia dato luogo a variazione della compagine sociale e abbiano fatto
ingresso in assemblea soggetti terzi rispetto all'Accordo, il Socio Pubblico e il Socio Privato si impegnano reciprocamente a fare quanto in proprio potere per giungere alla individuazione quantomeno del Presidente del Collegio da parte del Socio Pubblico e quantomeno di un membro effettivo da parte del Socio Privato.
C.6 Nel corso dell'incontro di cui al sopraesteso comma C3 e all'esito della procedura di cui ai sopraestesi comma C4 e C5, il Socio Pubblico e il Socio Privato sottoscriveranno dichiarazione congiunta in duplice copia contenente le seguenti indicazioni:
C6.a data e luogo dell'incontro;
C6.b nominativi dei Candidati;
C6.c specificazioni del fatto che i nominativi indicati corrispondono ai Candidati individuati nel corso dell'incontro.
Sia il Socio Pubblico che il Socio Privato conserveranno una copia della dichiarazione suddetta.
C.7 Il Comune si obbliga nei confronti del Socio Privato a votare, nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina del Revisore o dei membri del Collegio Sindacale, il Candidato o tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma C6, in modo tale da garantirne la nomina.
C.8 Il Socio Xxxxxxx si obbliga nei confronti del Comune a votare nel corso della Assemblea della Società e in occasione delle deliberazioni per la nomina del Revisore o dei membri del Collegio Sindacale il Candidato o tutti i Candidati indicati nella dichiarazione di cui al sopraesteso comma C6 in modo tale da garantirne la nomina.
C.9 I Soci si obbligano ad incontrarsi, anteriormente ad ogni assemblea della Società nell'ordine del giorno della quale sia prevista la deliberazione in ordine alla revoca del Revisore o di membri del Collegio Sindacale di New X.X.Xx., al fine di concordare la condotta da tenere nella espressione del voto in merito a dette deliberazioni assembleari di revoca. Le formalità attraverso le quali verrà convocato l'incontro saranno quelle di cui al comma C3. Nel corso dell'incontro le parti valuteranno la situazione venutasi a creare e delibereranno su quale
decisione far convergere i voti nella rispettiva disponibilità.
La decisione di votare per la revoca del Revisore o del Sindaco potrà essere assunta soltanto con il consenso di entrambi i Soci; in difetto di consenso unanime, la decisione sarà nel senso di votare contro la revoca del Revisore o del Sindaco. All'esito della decisione le parti sottoscriveranno dichiarazione congiunta in conformità a quanto previsto al sopraesteso comma C6.
C.10 Nel caso in cui il Socio Pubblico o il Socio Privato non adempiano anche soltanto ad una delle obbligazioni previste dal presente articolo C, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell'altra parte, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1382 del codice civile, della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) a titolo di penale, salva in ogni caso la possibilità per la parte adempiente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo D - Quorum deliberativo nel'Assemblea della Società. Materie soggette alla
deliberazione dell'Assemblea.
D.1 Sino a quando la compagine societaria rimarrà quella di cui al punto 25 della sopraestesa premessa, il Socio Pubblico e il Socio Privato si impegnano reciprocamente ad utilizzare gli strumenti previsti dallo Statuto delle Società al fine di riservare la gestione ordinaria e straordinaria all'Organo Amministrativo, demandando all'Assemblea, oltre alle competenze esplicitamente previste per legge e per Statuto, le sole deliberazioni aventi ad oggetto materie suscettibili di incidere in modo sostanziale sui diritti e doveri dei soci nonché sul patrimonio della Società.
D.2 In via esemplificativa e non esaustiva, i Soci individuano come rientranti nella competenza assembleare di cui al comma D1 le seguenti materie:
- scioglimento anticipato;
- modifiche dello statuto sociale, compresa la trasformazione in altra forma societaria (salvo quelle eventualmente richieste in via obbligatoria dalla legge);
- emissione di titoli di debito o eventualmente di obbligazioni, anche non convertibili;
- aumenti di capitale in qualsiasi forma, anche mediante l'emissione di speciali categorie di
quote o azioni;
- modificazione al regime dei diritti d'opzione;
- ogni deliberazione che possa alterare la natura dell'oggetto principale dell'attività esercitata dalla Società;
- cessioni, costituzione di usufrutto o altri diritti reali, cessazioni e scorpori di rami d'azienda, qualsiasi ne sia la forma tecnica.
D.3 Per le deliberazioni in ordine alle materie di cui ai sopraestesi comma D1 e D2, il Socio Pubblico e il Socio Privato concordano che sia necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale presente in Assemblea.
Articolo E - Opzione per la cessione congiunta. Clausola di take along.
E.1 Ferma restando l'efficacia della clausola di lock-up, per il periodo successivo alla scadenza del termine di efficacia della clausola medesima, nel caso in cui uno dei soci della Società, sottoscrittore del presente patto (nel seguito indicato come Socio cedente), intenda cedere a terzi tutte le proprie quote di New X.X.Xx. s.r.l. o parte di esse, il medesimo Socio cedente dovrà preventivamente informare per iscritto l'altro socio di New X.X.Xx. s.r.l. sottoscrittore del presente patto (nel seguito indicato anche come "Altro Socio"), indicando l’identità del o degli acquirenti, il quantitativo di quote che intende cedere, il prezzo e ogni altra condizione inerente la cessione che sia economicamente rilevante.
E.2 Fermo restando il diritto di prelazione previsto dallo Statuto, l'altro Socio avrà diritto di richiedere per iscritto, entro il ventesimo giorno di calendario successivo al ricevimento di tale comunicazione, di partecipare alla cessione contribuendo alle quote da cedere con un quantitativo di proprie quote che verranno cedute alle medesime condizioni e nei medesimi termini di quelle del Socio Cedente (cessione nel seguito indicata come "opzione per la cessione congiunta").
E.3 Il quantitativo di quote per il quale l'altro Socio potrà richiedere di partecipare alla cessione verrà determinato individuando quale sia la percentuale di quote che il Socio Cedente intende trasferire rispetto alla totalità delle quote dallo stesso Xxxxx cedente possedute ed applicando
la medesima percentuale alla totalità delle quote possedute dell'Altro Socio.
E.4 Resta inteso tra le Parti che l'Altro Socio potrà esercitare la opzione per la cessione congiunta anche per un quantitativo di quote inferiore a quello ad esso spettante sulla base della propria percentuale di partecipazione al capitale sociale.
E.5 Qualora il terzo acquirente non accettasse di acquistare dall'Altro Socio le quote per le quali esso ha esercitato opzione per la cessione congiunta, tali quote dovranno essere acquistate dal Socio Cedente, alle medesime condizioni, prima che il medesimo Socio Cedente ceda all’acquirente le proprie quote.
Articolo F - Disciplina relativa allo Stallo.
F.1 Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo F le parti definiscono Materie Rilevanti le deliberazioni della Assemblea di New X.X.Xx. s.r.l. aventi ad oggetto le materie di cui ai comma D1 e D2 del sopraesteso articolo D.
F.2 Ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo F le Parti definiscono Stallo decisionale della società:
F2.a l'impossibilità di trovare in assemblea una convergenza nella consultazione relativa all'espressione del voto sulle Materie Rilevanti e la situazione di stallo permanga anche in una successiva assemblea che le Parti si impegnano a far convocare dopo trenta (30) e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla prima, nonostante l'impegno delle Parti a ricercare fra una assemblea e l'altra la risoluzione della situazione di stallo, in buona fede e nell'interesse di New X.X.Xx. s.r.l.;
F2.b lo stallo decisionale si intenderà verificato allorché, dopo l'ultima riunione dell'assemblea, le Parti non siano state in grado, nel termine di 2 (due) mesi, di raggiungere un accordo in merito al dissenso creatosi, se del caso, attraverso l'intervento di un advisor appositamente designato delle Parti e tale stallo risulti da una riunione dell'assemblea appositamente convocata in coincidenza con lo spirare del termine del periodo di 2 (due) mesi che precede e ferma la risoluzione di controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione o la validità dei patti parasociali, o di altre
intese intercorse fra le Parti.
F.3 I soci si obbligano l'uno nei confronti dell'altro a consultarsi in via preventiva ogni volta che debba essere discussa o assunta una decisione su alcune delle Materie Rilevanti di cui al sopraesteso comma F.1.
F.4 Nel caso in cui si determini una situazione di Stallo decisionale come definita al sopraesteso comma F.2, il Socio Pubblico e il Socio Privato avranno diritto di inviare all'altra Parte un "Avviso di Stallo", secondo quanto previsto al comma F.5 entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di avveramento di una delle Situazioni di Stallo decisionale di cui al sopraesteso comma F.2, fermo restando che, nel caso in cui nessuna delle parti invii l'Avviso di Stallo nel termine predetto, lo Stallo decisionale si considererà rimosso e la materia oggetto di Stallo non sarà riproposta per almeno 3 (tre) mesi successivi.
F.5 L'Avviso di Xxxxxx, quale condizione della sua efficacia, dovrà recare indicazione della quantità di quote in possesso della parte che invia l'Avviso, il prezzo al quale si offre l'alienazione delle quote, i termini e le condizioni tutte ai quali si intende assoggettare la vendita delle quote.
F.6 La Parte che avrà ricevuto l'Avviso di Xxxxxx sarà gravata dalla seguente obbligazione alternativa:
F6.a acquistare le quote di cui all'Avviso medesimo alle condizioni ivi indicate;
F6.b vendere, ai medesimi prezzo, termini e condizioni contenute nell'Avviso di Stallo tutte le quote di sua proprietà.
F.7 Nel caso in cui la Parte destinataria dell'Avviso di Stallo opti per l'adempimento della obbligazione alternativa secondo la modalità di cui al capoverso F6.b, la Parte che avrà inviato l'Avviso di Xxxxxx sarà obbligata all'acquisto al prezzo, termine e condizioni contenuti nel medesimo Avviso di Stallo.
F.8 La Parte che avrà ricevuto l'Avviso di Xxxxxx dovrà comunicare la scelta, ai sensi dell'articolo 1286 del codice civile, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di ricevimento dell'Avviso di Stallo. La compravendita di quote conseguente all'esercizio della
facoltà di scelta dovrà essere perfezionata entro il termine di giorni 15 (quindici) decorrente dalla data di ricezione della comunicazione della scelta.
F.9 Per effetto della risoluzione dello Stallo decisionale e della esecuzione della compravendita ad essa consequenziale, la Parte cessionaria delle quote dovrà far sì che i rappresentanti dalla stessa designati negli organi sociali elettivi di New X.X.Xx. s.r.l. xxxxxxxxxx prontamente le dimissioni dalle cariche ricoperte, senza oneri e costi a carico della Società diversi dal rateo maturato, alla data di dimissioni, dei compensi ad essi attribuiti.
Articolo G - Opzione di vendita di parte delle quote di proprietà del Socio Pubblico.
G.1 Il Socio Pubblico, per sé e per i propri aventi causa nella titolarità delle quote di New X.X.Xx. s.r.l., propone di vendere al Socio Privato, obbligandosi in tal senso, quote del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. di proprietà del medesimo Socio Pubblico per una quantità pari al 26% (ventiseipercento) del capitale sociale della Società. La proposta è riferita inderogabilmente all'intera quantità di quote pari al 26% del capitale sociale e non è in alcun modo efficace per la vendita di quantità inferiori.
G.2 La opzione di acquisto diviene efficace e produttiva di effetti nel caso in cui il Socio Privato dichiari di volersene avvalere, trasmettendo dichiarazione di accettazione in tal senso al Socio Pubblico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
G.3 Ai sensi dell'articolo 1331 del codice civile, la opzione di acquisto di cui al comma G.1 si considera proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 del codice civile medesimo.
G.4 Il termine entro il quale il Socio Privato avrà facoltà di avvalersi dell'opzione di cui ai sopraestesi comma del presente articolo I è fissato in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali.
G.5 Decorso il termine di cui al sopraesteso comma G.4 in assenza di comunicazione da parte del Socio Privato di accettazione della proposta di vendita, il Socio Pubblico avrà facoltà di revocare detta proposta di vendita mediante comunicazione da formularsi con atto sottoscritto dal legale rappresentante del Socio Pubblico e da trasmettere al Socio Privato a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
G.6 In ipotesi di accettazione da parte del Socio Privato della proposta di vendita di cui al comma I1, la cessione delle quote dovrà essere perfezionata entro giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione della medesima accettazione della proposta di vendita, a cura di notaio di fiducia della parte acquirente.
G.7 Il corrispettivo per l'acquisto delle quote di cui al comma G.1 è determinato come segue.
G7.a Nel caso in cui la comunicazione della accettazione della proposta di vendita sia ricevuta dal Socio Pubblico entro il trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla sottoscrizione dei presenti accordi Parasociali il prezzo di acquisto sarà pari:
G7a.1 ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale;
G7a.2 ad ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "premio di maggioranza".
G7.b Nel caso in cui la comunicazione della accettazione della proposta di vendita sia ricevuta dal Socio Pubblico nel periodo compreso tra il trecentosessantaseiesimo ed il settecentotrentesimo giorno successivo alla sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali, il prezzo di acquisto sarà pari:
G7b.1 ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale;
G7b.2 ad ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "premio di maggioranza";
G7b.3 ad ulteriori euro 1.040,00 (millequaranta/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del
medesimo capitale sociale, a titolo di "avviamento predeterminato".
G7.c Nel caso in cui la comunicazione della accettazione della proposta di vendita sia ricevuta dal Socio Pubblico nel periodo compreso tra il settecentotrentunesimo ed il millenovantacinquesimo giorno successivo alla sottoscrizione dei presenti Accordi parasociali il prezzo di acquisto sarà pari:
G7c.1 ad euro 5.200,00 (cinquemilaeduecento/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale;
G7c.2 ad ulteriori euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "premio di maggioranza";
G7c.3 ad ulteriori euro 2.080,00 (duemilaottanta/00) per ogni punto percentuale del capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l. sino al raggiungimento del 26% del medesimo capitale sociale, a titolo di "avviamento predeterminato".
Articolo H - Patto di non concorrenza. Limiti al sub-appalto.
H.1 Il Socio Privato si obbliga nei confronti del Comune a non partecipare, né direttamente, né indirettamente, né per mezzo della partecipazione in società o impresa diversa da New X.X.Xx. srl, né per interposta persona, a procedure ad evidenza pubblica indette ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 da persone giuridiche tenute alla applicazione della predetta disposizione normativa e aventi ad oggetto l'ideazione, la progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia, ovvero di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi di cogenerazione, con la sola eccezione degli impianti, delle attività e dei servizi gestiti nel settore dal Socio Privato al momento della sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali.
Il presente obbligo di non concorrenza avrà effetto sul territorio delle Regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria, Marche e Umbria per l'intero periodo in cui
il Socio Privato o società del suo Gruppo manterranno la proprietà o comunque la disponibilità di quote di partecipazione al capitale sociale di New X.X.Xx. s.r.l..
H.2 Nell'ipotesi in cui New X.X.Xx. srl, decida di non partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica fra quelle di cui al precedente comma H.1, il Socio Xxxxxxx avrà facoltà di parteciparvi direttamente, indirettamente, o per mezzo della partecipazione in società o impresa diversa da New X.X.Xx. srl, in deroga a quanto previsto al predetto comma H.1, ma soltanto previo assenso del Socio Pubblico.
H.3 Il Socio Xxxxxxx si obbliga nei confronti del Socio Pubblico, per sé e per i propri aventi causa nella titolarità delle quote della Società, a porre in essere ogni atto necessario o opportuno nei confronti dell'Amministratore Unico della Società da esso individuato ovvero, in ipotesi di nomina di Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società da esso nominati, affinché questi, nel caso in cui decidessero di ricorrere al sub-appalto o comunque al sub-affidamento ad operatori economici terzi per opere o servizi assunti in appalto da New X.X.Xx. s.r.l., mantengano in capo a New X.X.Xx. srl l'esecuzione diretta di una quota di ciascuna opera o servizio non inferiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale definito con il Committente di ciascun contratto di appalto. Sarà possibile derogare a quanto previsto dal presente comma H.3 con decisione assunta all'unanimità dal Socio Pubblico e dal Socio Privato.
H.5 Le Parti dichiarano che gli accordi di cui al presente articolo H hanno natura anche di contratto a favore di terzo ai sensi degli articoli 1411 e seguenti del codice civile, avendo il Socio Pubblico interesse, in relazione a quanto evidenziato in premessa, a detta stipulazione. Conseguentemente per effetto di quanto previsto dall’articolo 1411 comma 2 del codice civile, New X.X.Xx. s.r.l. acquista, con la stipulazione del presente atto, i diritti di cui ai sopraestesi comma da H.1 a H.3.
Articolo I - Capitale sociale.Clausola di lock-up.
I.1 Le Parti si impegnano l'una nei confronti dell'altra a non dare luogo ad alienazioni in favore di soggetti terzi delle quote di rispettiva proprietà della Società per un periodo di 3 (tre) anni
decorrente dalla data di sottoscrizione dei presenti Accordi Parasociali.
I.2 Il divieto di cui al sopraesteso comma I.1 non sarà efficace per le ipotesi in cui il Comune o il Socio Privato diano luogo a trasferimenti di quote in favore di società da essi controllate ovvero, per quanto attiene il Socio Privato, facenti parte del Gruppo del Socio Privato, trasferimenti in relazione ai quali le Parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'esercizio dei diritti di prelazione e opzione di cui allo Statuto. Ai fini del presente Patto le Parti dichiarano e concordano che per "società facenti parte del Gruppo del Socio Privato" si intendono le seguenti società:
I2.1
I2.2
I2.3
I2.4 ogni e qualsiasi ulteriore società tempo per tempo controllata da o collegata al Socio Privato, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile.
I.3 Il Socio Xxxxxxx e il Socio Pubblico si obbligano l'uno nei confronti dell'altro, per l'ipotesi in cui, successivamente al trasferimento di cui al sopraesteso comma I.2 e prima della scadenza del termine di cui al comma I.1, dovesse venir meno il rapporto di controllo o di collegamento di cui al medesimo comma I.2 in forza del quale si è legittimato il trasferimento delle azioni, ad acquistare, anteriormente al venir meno del rapporto di controllo o di collegamento, la totalità delle azioni in precedenza trasferite ai sensi del sopraesteso comma I.2 o comunque a far acquistare le azioni stesse a società controllate o del proprio Gruppo come definito al medesimo comma I.2. Varrà anche in questa ipotesi la rinuncia ai diritti di prelazione o opzione di cui al medesimo comma I.2.
I..4 Il divieto di cui al sopraesteso comma K1 potrà essere derogato dalle Parti dell'Accordo nel solo caso di unanime consenso alla alienazione in favore di soggetti terzi, consenso da prestarsi, ad substantiam, a mezzo di atto scritto.
Articolo J – Sovrapprezzo delle quote. Condizione sospensiva. Determinazione convenzionale
della eventuale ripetizione.
J.1 In conformità a quanto previsto dagli Atti di Gara della procedura ad evidenza pubblica, nel caso in cui EN.COR, nell'esercizio della facoltà di scelta attribuitale ai sensi dell'articolo 1286 codice civile e dall'articolo 1 comma 1.a del Contratto in Favore di Terzi, opti per la fornitura dell'Impianto Configurazione B, il Socio Privato è obbligato nei confronti del Comune a provvedere, nelle forme di legge, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di avveramento della predetta condizione sospensiva, alla corresponsione di una tranche di sovrapprezzo, ulteriore rispetto a quella corrisposta all'atto dell'acquisto delle quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa e riferita alle medesime quote, per un importo pari a euro 130.000,00 (centotrentamila/00). La ulteriore tranche di sovrapprezzo di cui al presente comma J.1 dovrà essere destinata a riserva vincolata di New X.X.Xx. srl al fine di coprire il maggior costo di acquisto da EN.COR srl del ramo d'azienda di cui al punto 21 della sopraestesa premessa, maggiore costo convenzionalmente pattuito dal contratto di cessione di ramo d'azienda in dipendenza della maggiore remuneratività per il prestatore di servizi del contratto di manutenzione afferente gli Impianti Configurazione B rispetto al contratto di manutenzione afferente gli Impianti Configurazione A.
J.2 Il Comune e il Socio Privato concordano che, nel caso in cui il Contratto in Favore di Terzo di cui ai punti 18 e 19 della sopraestesa premessa si estingua o comunque divenga inefficace per qualsivoglia causa ascrivibile a condotta colposa di EN.COR verificatasi in momento antecedente la prima scadenza del termine finale previsto per l'appalto dei servizi di manutenzione, non si determinerà alcun effetto risolutivo o comunque estintivo in relazione all'acquisto delle quote di New X.X.Xx. srl da parte del Socio Privato. Il Socio Privato, in questa ipotesi, avrà diritto solo e soltanto alla parziale ripetizione del sovrapprezzo versato, per un importo determinato convenzionalmente ai sensi del successivo comma J3 e mai ad esso superiore. Il Socio Privato dichiara di assentire, con la sottoscrizione del Patto, a quanto previsto dal presente comma J2, rinunciando espressamente e sin d'ora a richiedere, nel caso si determini l'evento sopra descritto, sia la risoluzione del contratto di cessione di quote di cui al punto 24 della sopraestesa premessa sia la ripetizione di una somma superiore a quella
determinata convenzionalmente ai sensi dei comma J2 e J3 del presente articolo J.
J.3 L'importo del Sovrapprezzo oggetto di eventuale ripetizione da parte del Socio Privato nel caso in cui si avveri l'ipotesi di cui al precedente comma J2 è determinato sulla base dei seguenti criteri.
J.3a Preso a base il corrispettivo complessivo che, in forza del Contratto in Favore di Terzi, EN.COR è tenuta a pagare a New X.X.Xx. srl (e per essa al Socio Industriale) in relazione sia alla Fornitura degli Impianti che alla loro manutenzione, si sottrarrà da detto corrispettivo complessivo l'importo effettivamente pagato da EN.COR per tale titolo sino al momento dell'estinzione o comunque della inefficacia del Contratto in favore di Xxxxx dichiarata ai sensi del sopraesteso comma J2. Si calcolerà poi la percentuale corrispondente al corrispettivo non pagato rispetto al corrispettivo complessivo, sulla base della formula seguente:
CC : Cnp = 100 : X
dove:
CC = Corrispettivo Complessivo;
Cnp = importo corrispondente alla differenza tra CC e gli importi pagati da EN.COR in esecuzione del Contratto in favore di Xxxxx.
X = percentuale rilevante ai fini del calcolo di cui al capoverso J.3.d.
J.3b Preso a base il valore complessivo di stima del Ramo d'Azienda di cui al punto 17 della sopraestesa premessa come risultante dalla perizia asseverata facente parte degli atti di gara, si calcolerà l'incidenza percentuale su detto valore complessivo del valore di stima attribuito al Contratto in Favore di Terzi dalla perizia medesima, sulla base della Formula seguente:
Vc : Vct = 100 : Y
dove:
Vc = valore complessivo di stima del ramo d'azienda;
Vct = valore di stima attribuito al Contratto in favore di terzo;
Y = percentuale rilevante ai fini del calcolo di cui al capoverso J.3c.
J.3c Si applicherà la percentuale Y all'importo del sovrapprezzo effettivamente corrisposto dal Socio Privato per l'acquisto delle quote di New X.X.Xx. srl, ottenendo così, in via convenzionale, la quota del sovrapprezzo effettivamente pagato riferibile al valore attribuito al Contratto in Favore di Terzo (nel seguito indicata come QS).
J.3d Si applicherà alla quota di sovrapprezzo QS la percentuale X di cui al sopraesteso capoverso J.3a, ottenendo così l'importo del sovrapprezzo che dovrà essere restituito al Socio Privato nel caso in cui si determinino i presupposti per detta restituzione ai sensi del sopraesteso comma J2.
J.4 Il Socio Xxxxxxx avrà diritto di ripetere la quota di sovrapprezzo pagato di cui al capoverso
J.3.d del precedente comma J3, nel caso in cui si avveri l'ipotesi di cui al sopraesteso comma J2, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di estinzione del Contratto in Favore di Terzo per causa ascrivibile a condotta colposa di EN.COR.
Articolo k - Durata. Recesso.
Il presente Patto è a tempo determinato e avrà efficacia dalla data della sottoscrizione sino al termine del decimo anno ad essa sottoscrizione successivo.
E’ esclusa la facoltà di recesso unilaterale dal presente Patto.
Le Parti concordano che il Patto si intenderà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni e così via di quinquennio in quinquennio, non trovando applicazione le disposizioni di cui al'articolo 2341 bis codice civile, trattandosi di società interamente posseduta dai partecipanti al Patto.
Articolo L - Requisiti di forma. Successione nei rapporti.
Il presente Patto annulla e sostituisce ogni precedente accordo, scritto o verbale. Ogni variazione allo stesso dovrà essere apportata per iscritto. In caso di trasferimento delle quote a terzi, fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale della Società, il socio alienante dovrà informare i cessionari dell’esistenza del presente Patto, condizionando il trasferimento della quota all’accettazione e sottoscrizione integrale di tutti le pattuizioni contenute nello stesso, senza alcuna limitazione o eccezione.
Articolo M - Obbligo di adempimento.
Le parti si impegnano all’adempimento di quanto stabilito dal presente Patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dal Patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti anche come impegno morale e di onore.
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO
a valere tra
New Energy Service Company srl, con sede legale in codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di , debitamente rappresentata da nella sua qualità di , fornito dei necessari poteri in forza di , nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Società" o "New X.X.Xx. srl"
e
con sede legale in codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di , debitamente rappresentata da nella sua qualità di , fornito dei necessari poteri in forza di , nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "Socio Industriale"
premesso
1) che costituiscono parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati, tutti gli atti della Gara bandita dal Comune di Correggio per la individuazione del socio industriale di New X.X.Xx. srl, nonché l'offerta aggiudicataria, comprese le dichiarazioni d'obbligo assunte dal Socio Industriale, atti ai quali, pertanto, si deve fare espresso riferimento ai fini di una completa disciplina delle Prestazioni;
2) che ogni modifica al presente contratto potrà essere apportata soltanto per iscritto previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni.
1.1 Atti di Gara: tutti gli atti, gli elaborati, le offerte, i documenti predisposti o ricevuti sino alla aggiudicazione definitiva dal Comune di Correggio in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del Socio Industriale della Società.
1.2 Committente: EN.COR società a responsabilità limitata con socio unico, con sede in Xxxxxxxxx (XX) Xxx Xxx Xx Xxxxx x. 00.
1.3 Contratto: il presente Contratto di Servizio tra la Società e il Socio Industriale.
1.4 Contratto di Appalto: il "Contratto a favore di terzi per l'appalto della Fornitura di impianti alimentati a fronti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione" e i relativi Allegati, stipulato dal Comune di Correggio e da EN.COR srl, contratto del quale la Società ha dichiarato di voler profittare, ai sensi dell'articolo 1411 codice civile.
1.5 Ordine di Esecuzione delle Prestazioni (abbreviato anche con la sigla OEP): costituisce il documento, anche informatico, vincolante per la Società e per il Socio Industriale, contenente la descrizione delle Forniture, delle fasi lavorative e dei servizi di volta in volta da eseguire e da prestare in favore del Committente dando esecuzione al Contratto di Appalto. Costituiscono parte integrante dell'OEP gli eventuali allegati.
1.6 Prestazioni: sono i lavori, le forniture, le attività, le fasi lavorative, i servizi così come specificati nel "contratto a favore di terzi per l'appalto della Fornitura di impianti alimentati a fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione" e nei relativi Allegati. Le Prestazioni devono essere eseguite in base al Contratto, e al Contratto di Appalto, fermo restando che il Socio Industriale garantisce alla Società il risultato complessivo della prestazione in favore di EN.COR srl definita dal Contratto di Appalto.
1.7 Responsabile delle Prestazioni (abbreviato anche con la sigla RP): è il tecnico nominato dalla Società al quale è affidato il controllo della corretta esecuzione delle Prestazioni da parte del Socio Industriale.
1.8 Responsabile Tecnico del Socio: è il tecnico nominato dal Socio Industriale che rappresenta lo stesso nello svolgimento delle Prestazioni;
1.9 Società: è New Energy Service Company srl;
1.10 Socio Industriale: è il socio che assume l'obbligo di eseguire le prestazioni affidate con il Contratto. In ipotesi di aggiudicazione avvenuta in favore di un Raggruppamento, resta confermato l'obbligo, previsto dagli Atti di Gara, di costituzione di una Società di Progetto tra
tutti i membri del Raggruppamento in data anteriore alla acquisizione delle quota di New X.X.Xx. srl, Società di Progetto che assume ad ogni effetto il ruolo di Socio Industriale. I soci della Società di Progetto conservano responsabilità solidale con essa Società di Progetto per l'adempimento delle obbligazioni tutte del contratto di Appalto e, a tale fine, sottoscrivono il Contratto.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto.
Oggetto del presente Contratto è la conduzione da parte del Socio Industriale, con propria organizzazione di mezzi e con obbligo di risultato, di ogni attività necessaria per la realizzazione della fornitura con posa in opera e per la erogazione di servizi di cui al medesimo Contratto di Appalto in favore del Committente, adempiendo integralmente e puntualmente alle obbligazioni tutte di cui al Contratto di Appalto e ponendo in essere direttamente ogni e qualsiasi attività necessaria o opportuna affinché la Società non possa mai, in alcun caso, essere dichiarata inadempiente alle obbligazioni del Contratto di Appalto, obbligazioni per le quali essa Società mantiene nei confronti del Committente una responsabilità solidale.
La descrizione dettagliata delle attività affidate al Socio Industriale è pertanto contenuta nel Contratto di Appalto e nei relativi Allegati.
Articolo 3 - Durata.
Il Contratto ha efficacia dalla data di acquisto da parte del Socio Industriale delle quote della Società oggetto della procedura di gara, acquisto perfezionato in data , e avrà, in relazione alla esecuzione dei lavori e alla prestazione dei servizi, le durate previste dal Contratto di Appalto, durate da aversi qui per integralmente richiamate e trascritte.
Articolo 4 - Contabilizzazione delle Prestazioni.
La contabilizzazione delle Prestazioni effettuate dovrà pervenire al Committente presso la sua sede e, per conoscenza, al Responsabile delle prestazioni (RP) presso la sede legale della Società entro e non oltre il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza; la forma di comunicazione dovrà essere conforme alle necessità del Committente e della Società, al fine di minimizzare l'onere amministrativo di imputazione e tale da permettere un puntuale controllo; il contenuto sarà quello previsto dal Contratto di Appalto e dai relativi Allegati per la
contabilizzazione dei lavori e dei servizi da parte della Società nei confronti del Committente.
Articolo 5 – Pagamenti in acconto e a saldo. Costituzione di garanzia.
Le Parti danno atto che, intervenuta l'aggiudicazione definitiva delle quote della Società ai sensi del punto 1 della sopraestesa premessa, l'Aggiudicatario, in qualità di futuro Socio Industriale, obbligato, in tale qualità e in ragione dell'offerta presentata in gara, alla esecuzione delle Prestazioni di cui al Contratto di Appalto in luogo dell'Appaltatore, ha emesso, nei confronti di EN.COR, conformemente a quanto previsto dagli Atti di Gara, fattura per una anticipazione pari a euro 1.300.000,00 (unmilionetrencentomila/00), oltre ad iva, in acconto sul maggior corrispettivo delle Prestazioni medesime. Il pagamento della somma da parte di EN.COR è avvenuto contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile mediante il quale l'Aggiudicatario ha assunto la qualità di Socio Industriale della Società in conformità a quanto definito con la aggiudicazione definitiva.
Contestualmente alla ricezione del pagamento, il Socio Industriale ha prestato in favore di EN.COR fidejussione bancaria o assicurativa, stipulata con primario Istituto di credito o Compagnia di assicurazione, per un importo pari a euro 1.300.000,00 (unmilionetrencentomila/00), fidejussione che assume anche la natura di cauzione definitiva alle condizioni tutte di cui al Contratto di Appalto.
In considerazione dell'assetto dei rapporti contrattuali costituiti con il Contratto di Appalto e, primariamente, del fatto che la Prestazione dovrà obbligatoriamente essere eseguita direttamente in favore di EN.COR dal Socio Industriale, con esclusione di ogni coinvolgimento diretto della Società nella fase esecutiva, EN.COR e la Società hanno concordato e condiviso che i pagamenti in acconto e a saldo vengano eseguiti da EN.COR, in ragione dell'effettivo andamento della Fornitura di cui al Contratto di Appalto e in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale, direttamente in favore del Socio industriale, Socio Industriale che provvederà alla emissione delle relative fatture nei confronti di EN.COR.
Il Socio Industriale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di fare proprio ad ogni effetto quanto sopra dichiarato e, obbligandosi in tal senso, si accolla con vincolo di responsabilità solidale
ogni e qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto di Appalto a carico della Società, nessuna
esclusa, xxx comprese le obbligazioni inerenti la costituzione di cauzioni in favore del Committente e l'obbligo di stipulazione di assicurazioni.
Articolo 6 - Pagamenti.
Il compenso corrispettivo delle Prestazioni verrà liquidato da EN. COR direttamente al Socio Industriale in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Contratto di Appalto, da aversi qui per integralmente richiamati.
Articolo 7 - Verbale di attivazione delle Prestazioni.
L'attivazione formale delle Prestazioni avverrà con il verbale di consegna, distinto per ciascun lavoro servizio costituente le Prestazioni.
La Società, convocato il Socio Industriale nella persona del suo legale rappresentante o del responsabile delegato, provvederà con lui a redigere e sottoscrivere il verbale di consegna. L'espletamento delle Prestazioni dovrà in ogni caso avere inizio contestualmente alla sottoscrizione formale dei verbali ovvero da altra data in essi contenuta ed il Socio Industriale ne assumerà immediatamente la responsabilità.
Articolo 8 - Lingua ufficiale.
La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dal Socio Industriale nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposto dal Socio Industriale in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
Articolo 9 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme.
Il Socio Industriale è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.
Il Socio Industriale avrà pertanto l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed al personale impiegato nelle Prestazioni, sia le disposizioni del Contratto che tutte le norme regolanti la materia. Dovranno essere rispettate tutte le norme legislative nazionali e regionali, le disposizioni
regolamentari provinciali e comunali e le ordinanze di enti competenti che disciplinano le
Prestazioni, comprese quelle che venissero emanate nel corso dell'esecuzione delle Prestazioni medesime. Fanno parte della normativa tutte le disposizioni inerenti il trattamento giuridico, economico ed assistenziale, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
In caso di interruzione del servizio il Socio Industriale dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società, ferma restando la possibilità per questa di sostituirsi al Socio Industriale per l'esecuzione d'ufficio delle Prestazioni, con rivalsa sullo stesso delle spese sostenute, indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni. Per l'esecuzione delle Prestazioni in sostituzione del Socio Industriale, la Società potrà avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata oppure provvedervi direttamente.
Articolo 10 - Assicurazioni.
Il Socio Industriale prima della sottoscrizione del Contratto dovrà fornire alla Società copia della Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO) nonché di tutte le Polizze assicurative stipulate in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Appalto, con validità per tutta la durata dell'affidamento delle Prestazioni, sollevando in tal modo da responsabilità la Società nei confronti del Committente.
Articolo 11 - Spese ed oneri contrattuali.
Le spese tutte inerenti il Contratto sono a carico del Socio Industriale. Articolo 12 - Tutela e sicurezza dei lavoratori.
Il Socio Industriale è tenuto a fare in modo che nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto siano adottati tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile degli stessi e degli inconvenienti arrecati. Il Socio Industriale dovrà eseguire le prestazioni contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
Articolo 13 – Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione delle Prestazioni dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate rispettivamente al RP ed al Responsabile Tecnico del Socio per quanto di competenza.
Articolo 14 – Non conformità e ritardi nell'esecuzione delle Prestazioni.
Il Socio Industriale dovrà eseguire quanto affidato a perfetta regola d'arte nei tempi e nei modi definiti dai documenti allegati al Contratto nonché al Contratto di Appalto.
La Società si riserva il diritto di eseguire in proprio o di far eseguire da terzi da lei nominati le Prestazioni che non siano state ritenute conformi e/o tardive.
Il carattere di urgenza dell'esecuzione in surroga al Socio Industriale verrà definito dalla Società a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio.
Gli oneri derivanti dalle azioni di cui sopra saranno integralmente addebitati al Socio Industriale ivi compresi eventuali danni o penalità di volta in volta definiti dalla Società e comunque non inferiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun inadempimento.
Articolo 15 – Nuovi prezzi.
Ove si verifichi, nel corso dell'esecuzione del Contratto di Appalto, la necessità di eseguire prestazioni non previste dal Contratto di Appalto medesimo, le stesse verranno dalla Società affidate per l'esecuzione al Socio Industriale. I nuovi prezzi dovranno essere concordati procedendo in conformità a quanto previsto dal Contratto di Appalto nel contraddittorio del Socio Industriale.
Articolo 16 – Documentazione facente parte del Contratto.
Fermo restando che costituiscono parte integrante del Contratto tutti gli atti di gara, l'offerta aggiudicataria, (comprese le dichiarazioni d'obbligo assunte dal Socio Industriale), il Contratto di Appalto, le eventuali divergenze tra i documenti facenti parte del Contratto dovranno essere risolte nel senso di far eseguire le prestazioni al Socio Industriale osservando il seguente ordine:
a) il Contratto di Appalto;
b) il Contratto e i relativi allegati;
c) gli Atti di Gara;
d) le leggi ed i regolamenti.
Nel caso di controversie sull'interpretazione dei documenti che fanno parte del Contratto, s'intende che sono a carico della Società solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi quindi tutti gli altri a carico del Socio Industriale.
Articolo 17 – Riservatezza e proprietà dei dati.
Tutta la Documentazione Contrattuale consegnata al Socio Industriale nell'ambito o comunque correlata sia all'esecuzione del Contratto, sia all'esecuzione del Contratto di Appalto così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere prodotta dalla Società e dal Socio Industriale (congiuntamente e non) durante l'esecuzione del Contratto e del Contratto di Appalto, sono e comunque diverranno automaticamente di esclusiva proprietà della Società. Il Socio Industriale dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione di cui sopra. Le summenzionate previsioni non si applicheranno esclusivamente in relazione a:
1. informazioni che fossero già note al Socio Industriale in precedenza;
2. comunicazioni che il Socio Industriale abbia ricevuto nel corso dell'esecuzione del Contratto e del Contratto di Appalto che divengano di pubblico dominio, salvo che ciò accada a seguito di violazioni del Contratto;
3. documentazione la cui divulgazione sia imposta dalla legge o sia espressamente autorizzata per iscritto dalla Società.
Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i termini e le condizioni del Contratto, e del Contratto di Appalto fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o autorizzata per iscritto dalla Società Consortile.
Articolo 18 – Trattamento dei dati.
Ai fini di quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le parti si danno rispettivamente atto di quanto segue:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente alla stipula del Contratto e alla esecuzione degli atti dallo stesso richiamati;
b) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno della Società coinvolto nella gestione del Contratto ed ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) il trattamento dei dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto adottando le misure idonee a garantire al massimo la sicurezza dei
dati;
d) i diritti spettanti al Socio Industriale sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
e) titolare del trattamento dei dati è la Società e Responsabili del trattamento sono i responsabili delle Prestazioni interessati dal procedimento, nell'ambito delle rispettive competenze.
A corredo di quanto sopra il Socio Industriale dichiara di avere acquisito le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 163/2003.
Articolo 19 – Cessione del Contratto o dei crediti.
E' fatto assoluto divieto di cedere il Contratto, anche parzialmente. La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è ammessa, salva la preventiva ed esplicita approvazione della Società.
La non osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali.
Articolo 20 – Subaffidamento.
Il sub affidamento delle Prestazioni è consentito secondo le modalità ed i termini previsti nel Contratto di Appalto e negli Atti di Gara facenti parte della documentazione allegata al Contratto.
Articolo 21 – Causa di forza maggiore.
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal Contratto sia dovuta a forza maggiore, derivante da eventi non prevedibili, quali guerre, disordini, catastrofi, epidemie, calamità naturali.
Articolo 22 – Obbligo di informazione.
In ogni circostanza in cui il Socio Industriale, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, ravvisi motivi di insoddisfazione nel rapporto con la Società, lo stesso avrà obbligo di notificarli preventivamente per iscritto, previa lettera raccomandata AR, al legale rappresentante della Società. Il Socio Industriale si impegna a non intraprendere alcuna azione legale, di rivalsa o autotutela, di qualsiasi natura e presso qualsiasi autorità, senza che siano trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Società, della notifica sopra citata, al fine di concedere alla stessa il tempo necessario per esaminare ogni motivo di insoddisfazione del Socio Industriale e di poter risolvere bonariamente ogni controversia.