Decreto dell’Amministratore Unico
Decreto dell’Amministratore Unico
n. 78 del 02/10/2020
Oggetto: Approvazione Accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241, per l’affidamento delle funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m) e lett. fffff) e Art. 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto.
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019;
Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato
Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx;
Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento di accordo amministrativo;
Visti:
• La Legge 241/90 all’Articolo 15 che prevede, al comma 1, come “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• La già indicata Legge Regionale Toscana 44/2019 recante “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015., che ha completamente ridefinito il ruolo e le funzioni del Consorzio Zona Industriale Apuana, prevedendo, all’Art. 4 della medesima L.R. la partecipazione anche dell’Amministrazione Comunale di Massa alla compagine sociale del medesimo Consorzio Zona Industriale Apuana;
• Lo Statuto del suddetto Consorzio Zona Industriale Apuana, approvato all’unanimità
dall’assemblea dei soci dello scorso 26/03/2020, a cui ha partecipato anche il Comune di Massa e che prevede, all’Art. 3 dello stesso Statuto, la partecipazione del Comune di Massa con una quota “pari al 21,35% dei diritti di voto assembleari”;
• La Relazione Previsionale e Programmatica annuale 2020 del Consorzio Zona Industriale Apuana, approvata all’unanimità dall’Assemblea del medesimo Consorzio Zona Industriale Apuana, in data 29/05/2020 e a cui ha partecipato anche il Comune di Massa, in cui al punto “J) Obiettivi di manutenzione straordinaria e di incremento del patrimonio dell'area ZIA”, è indicato, tra gli altri progetti da realizzarsi, un progetto, concordato con il Comune di Massa e relativo agli “interventi/lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto; a seguito di della disponibilità degli uffici tecnici del Comune di Massa, sussiste agli atti del Consorzio Z.I.A., un progetto preliminare con un costo complessivo, come da Quadro Economico, di euro 335.454”;
• Le Linee Guida di ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, in particolare modo il punto 4.2 delle stesse linee guida (ove si prevede che “Per gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente, di: 1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti.), e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali e titoli equipollenti ai precedenti, abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo ed esperienza almeno triennale nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 3. laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all’esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
lavori.”);
• La medesima Relazione Previsionale e Programmatica annuale 2020 del Consorzio Zona Industriale Apuana che, sempre al punto “J) Obiettivi di manutenzione straordinaria e di incremento del patrimonio dell'area ZIA” indicava la necessità che “per la realizzazione degli interventi di cui sopra si stipuleranno appositi accordi amministrativi ….. con altre pubbliche amministrazioni socie o non socie del Consorzio Z.I.A., per la gestione di uffici congiunti del RUP dei medesimi lavori”;
Premesso che, con nota protocollo n.475/2020 del 28/08/2020, l’Amministratore Unico del Consorzio Zona Industriale Apuana constatando, rispetto alle Linee Guida ANAC n.3 e di cui sopra che “all’interno del novero degli attuali dipendenti del Consorzio Z.I.A. non sussistono soggetti tecnici con le abilitazioni sopra indicate (e che neppure l’Amministratore Unico dispone delle necessarie competenze specialistiche previste dalle Linee Guida ANAC di cui sopra)”; ritenendo, quindi, che “Per la realizzazione dell’intervento progettuale di cui sopra risulti, quindi, indispensabile, per lo scrivente Consorzio Z.I.A. stipulare un apposito accordo amministrativo con un soggetto pubblico territoriale, sicuramente interessato alla realizzazione dei lavori di cui sopra e che possa provvedere alla gestione delle funzioni di RUP ed alle altre funzioni di Centrale di Committenza per il suddetto e medesimo intervento”, chiedeva “l’interesse” dell’Amministrazione Comunale di Massa “all’esercizio delle funzioni e delle attività di cui sopra, attraverso la stipula di apposito Accordo Amministrativo, ex Art. 15 della Legge 241/90”;
Visto lo schema di “accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’affidamento delle funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m e lett. fffff, Art. 37, comma 8, Art. 38 e Art. 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto “, concordato con la suddetta Amministrazione Comunale di Massa, allegato sub A al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di “accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’affidamento delle funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m e lett. fffff, Art. 37, comma 8, Art. 38 e Art. 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori necessari
per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto”, allegato sub A al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché di provvedere alla sottoscrizione dello stesso a seguito della sua approvazione anche da parte del Comune di Massa; Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto
Decreta
Di approvare lo schema di “accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990
n. 241, per l’affidamento delle funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera m e lett. fffff, Art. 37, comma 8, Art. 38 e Art. 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto”, allegato sub A al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
Di provvedere alla sottoscrizione dello stesso a seguito della sua approvazione anche da parte del Comune di Massa;
Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.xx, nella sezione "Amministrazione trasparente”; e sull’Albo Pretorio dello stesso; Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministratore Unico
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Accordo amministrativo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per
l’affidamento delle funzioni e delle attività di Committenza ausiliarie di cui all’Art. 3, lettera
m) e lett. fffff) e Art. 39 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, per le attività di progettazione, affido e realizzazione delle seguenti opere pubbliche: Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto.
Nell’anno 2020, del mese di
……………………
il giorno 00 nella sede del Comune di Massa
TRA
Il Comune di Massa con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x.0 - 00000 Xxxxx (XX) - C.F.: 00181760455 in persona del proprio Dirigente del settore Lavori pubblici, protezione civile e vigilanza edilizia, giusta Delibera della Giunta Comunale n. 000 del 00/08/2020, per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato, per brevità, “Committente ausiliario”);
E
Il Consorzio Zona Industriale Apuana, Ente Pubblico Economico, con sede in Xxx X. Xxxxxx 0 a Massa 54100 (MS) - C.F. :92004760457, in persona del proprio Amministratore Unico, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, giusto Decreto dell’Amministratore Unico, n. 00 del 00/08/2020 per la carica ivi domiciliato (di seguito denominato, per brevità, “stazione appaltante conferente”).
(quando congiuntamente intese, indicate come “le parti”).
Indice dell’accordo
ART. 2 - (Ambito di operatività e cronoprogramma) 4
ART. 3 - (Durata dell’accordo) 4
ART. 4 - (Funzioni e attività di Committenza ausiliare) 5
ART. 5 - (Attività di competenza della stazione appaltante conferente) 10
RAPPORTI TRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO 10
ART. 6 - (Piano finanziario) 10
ART. 7 - (Rapporti finanziari e garanzie-Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle attività di Committenza ausiliare per i lavori) 11
ART. 8 - (Dotazione del personale) 14
ART. 9 - (Esenzione per bollo e registrazione) 14
ART. 11 - (Controversie relative al presente Accordo Amministrativo) 15
ART. 12 - (Comunicazione e Comitato di collaborazione) 15
ART. 13 - (Referenti per l'attuazione dell’Accordo) 15
ART. 14 - (Potere sostitutivo) 16
ART. 15 - (Trattamento Dati Personali) 16
Premesse
Premesso che
• Che il Committente ausiliario è Comune Capoluogo di Provincia ed è un soggetto amministrativo con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici;
• Che la stazione appaltante conferente per procedere alla realizzazione e acquisizione di lavori, di propria competenza in relazione alle caratteristiche delle proprie professionalità interne ritiene necessario ricorrere alla collaborazione del Committente ausiliario, quale, appunto, soggetto con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici;
• Che, per quanto sopra, la stazione appaltante conferente con nota del 28/08/2020 con prot. 475/2020 del 28/08/2020 ha richiesto di avvalersi del Committente ausiliario per affidare attraverso apposito Accordo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, le funzioni di Committenza ausiliare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 39 del D.lgs n. 50/2016 e, ove necessario, le ulteriori funzioni di stazione appaltante per l’espletamento delle attività tecniche e amministrative volta alla progettazione, all’affido, alla realizzazione ed al collaudo o verifica di conformità degli interventi;
• Che tali forme di collaborazione tra amministrazioni ed enti sono previste dal citato articolo 15 della legge n. 241/1990 e, pertanto, il Committente ausiliario con nota 00/08/2020 n. …… di prot. ha espresso la propria disponibilità ad espletare i compiti e le funzioni tecniche ed amministrative di cui al D.Lgs. 50/2016 che la stazione appaltante conferente intende affidare e finanziare sulla base del presente Accordo amministrativo preventivamente condiviso, concordato ed approvato dal Committente ausiliario con Delibera della Giunta Comunale n. 000 del 00/08/2020 e dalla stazione appaltante conferente con Decreto dell’Amministratore Unico, n. 00 del 00/08/2020.
TUTTO CIÒ PREMESSO PER REGOLARE L'ISTITUENDO RAPPORTO LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO E CONVENGONO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 QUANTO SEGUE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Amministrativo.
2. Il presente Accordo ha la durata necessaria al completamento di tutte le fasi connesse al raggiungimento dell’obiettivo prestabilito fino alla conclusione di tutte le attività di rendicontazione finale delle opere oggetto dell’Accordo medesimo ed alla sua conseguente estinzione.
3. In caso di recesso anticipato dello stesso sono, comunque, fatte salve le attività e le progettazioni iniziate e in corso e gli appalti e affidamenti in corso di formalizzazione o esecuzione nonché tutte le prestazioni, comunque svolte, che saranno oggetto di pagamento e liquidazione a cura della stazione appaltante conferente.
ART. 2 - (Ambito di operatività e cronoprogramma)
1. Il presente Accordo e le condizioni in esso contenute, è da intendersi finalizzato a regolare i rapporti tra la stazione appaltante conferente ed il Committente ausiliario, ai sensi degli artt. 3, lettera m) e lett. fffff) e 39 del D.lgs. n.50/2016.
2. Le attività che vengono delegate al Committente ausiliario, sono relative alle seguenti opere che le parti hanno precedentemente concordato:
• Lavori necessari per il completamento delle opere di urbanizzazione delle aree ex Resine e ex Azoto per un costo complessivo stimato attualmente di euro 335.454,00;
3. La stazione appaltante conferente affida al Committente ausiliario l’espletamento di tutte le attività e procedure dettagliatamente indicate al successivo Articolo 4 per la realizzazione delle opere in argomento.
4. Le parti convengono che la stazione appaltante conferente assumerà per i lavori di cui al precedente Comma 2 d il totale onere finanziario nei modi e nei termini stabiliti al successivo Articolo 4 e secondo le modalità di cui ai successivi Articoli 5, 6 e 7;
5. Il Committente ausiliario prima di iniziare le attività connesse alle funzioni di cui al comma 3 con apposita nota comunicherà alla stazione appaltante conferente il crono programma, opportunamente concordato tra le parti, delle attività e funzioni conferite per consentire alla medesima stazione appaltante conferente di dare atto della compatibilità di tale cronoprogramma con le proprie esigenze funzionali.
ART. 3 - (Durata dell’accordo)
1. Il Committente ausiliario si impegna a svolgere le attività per conto della stazione appaltante conferente attraverso la propria struttura operativa tecnico - amministrativa, per l'espletamento di tutte le procedure al fine di consentire la realizzazione delle opere di cui al precedente Articolo 2;
2. La durata del presente Accordo è pari al tempo necessario allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione delle opere di cui al precedente Articolo 2 e fino al collaudo definitivo delle stesse (o al rilascio di relativo Certificato di Regolare Esecuzione per le opere che non prevedono collaudo).
ART. 4 - (Funzioni e attività di Committenza ausiliare)
1. Il Committente ausiliario curerà la gestione delle funzioni affidate ai sensi del presente Accordo nei modi stabiliti all'articolo 2 in applicazione del D.Lgs. 50/2016, delle Delibere e linee guida ANAC, delle proprie disposizioni interne ovvero l'intero procedimento dalle fasi della progettazione, affidamento, aggiudicazione, stipula del contratto, collaudo, ivi compresa la Direzione dei lavori.
2. Il Committente ausiliario assumerà, pertanto, le funzioni di Committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, lettera m) del D.lgs. 50/2016 ed in tale veste svolgerà le attività conferite di cui al successivo Comma 3 con l'espletamento della procedura di gara per l'appalto dei lavori, con la predisposizione ove necessario dell'indagine di Mercato previo Avviso, bando di gara/lettera di invito, disciplinari e capitolati d'appalto nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici;
3. La stazione appaltante conferente sulla base del presente Accordo affida al Committente ausiliario che accetta, tutte le funzioni di Stazione Appaltante di cui al D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle opere di cui al precedente Articolo 2 conferendo, in particolare, mandato unitario per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a. Individua, al proprio interno, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e lo comunica alla stazione appaltante conferente per la relativa nomina;
b. Nel caso di progettazione interna al Committente ausiliario di cui all’Art. 24 del D.Lgs. 50/2016;
b.1 Costituzione del gruppo di progettazione - su proposta del Responsabile Unico del Procedimento - e nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi eventualmente, di soggetti esterni per supporto e/o consulenza di natura tecnica che saranno incaricati dalla stazione appaltante conferente su indicazione del Committente ausiliario;
b.2 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, se non già presente presso la stazione appaltante conferente, ai sensi dell'art. 23, comma 5 e 6, del D.lgs. 50/2016; il progetto redatto sarà trasmesso alla stazione appaltante conferente per la sua approvazione, quale preventivo e vincolante assenso al prosieguo delle attività di progettazione);
b.3 Redazione del progetto definitivo, e non già presente presso la stazione appaltante conferente, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; il progetto sarà trasmesso alla stazione appaltante conferente per conseguire il preventivo vincolante assenso per il prosieguo delle attività di progettazione; il Committente ausiliario potrà, nel caso, chiedere alla stazione appaltante conferente di procedere ad eventuali affidamenti a operatori economici delle indagini, studi, sondaggi, nonché integrazioni specialistiche che si rendessero necessarie per le attività di progettazione;
b.4 Gestione, con convocazione a cura della stazione appaltante conferente, ove necessario, di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 per le opere di interesse locale ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. n. 50/2016;
b.5 A seguito delle attività di cui sopra trasmissione del progetto definitivo redatto, se non già presente presso la stazione appaltante conferente, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 alla stazione appaltante conferente, che per la sua approvazione, quale preventivo e vincolante assenso al prosieguo delle attività di progettazione;
b.6 Redazione del progetto esecutivo e eventuali stralci funzionali di esso, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016. Il progetto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante conferente per conseguire la sua approvazione quale preventivo vincolante assenso per il prosieguo delle attività di verifica;
b.7 Verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, ed emissione dell'atto di validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento da trasmettere alla stazione appaltante conferente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara ovvero indagine di mercato;
c. In alternativa al punto b) di cui sopra e nel caso di affidamento da parte della stazione appaltante conferente ad operatori economici esterni di servizi di architettura ed ingegneria, necessari per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, direzione lavori e collaudo;
c1. Il Committente ausiliario procederà, in raccordo con la stazione appaltante conferente, all'espletamento delle procedure di affido per gli appalti dei servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto della normativa vigente in materia dei contratti pubblici, dettagliatamente di seguito indicate:
c2. Nomina al proprio interno del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dall'art.
31 del D.lgs. 50/2016. se diverso da quanto precedentemente nominato;
c3. Predisposizione del Capitolato d'oneri relativo al servizio, compreso calcolo del corrispettivo a base della procedura, comprensivo di onorario e spese;
c4. Predisposizione del bando/lettera d'invito e del disciplinare di procedura ovvero dell'avviso di indagine di mercato;
c5. Espletamento, in raccordo con la stazione appaltante conferente, della procedura di affido;
c6. Valutazione delle offerte presentate, ivi compresa la valutazione di eventuali offerte anomale e fatte ovviamente salve diverse indicazioni impartite al riguardo da Direttive e/o disposizione normativa e/o Linee Guida dell'ANAC, emanate ai sensi del D.lgs. 50/2016;
c7. Formulazione, ove necessario, della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, con trasmissione della documentazione alla stazione appaltante conferente per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
c8. Aggiudicazione definitiva dell'appalto per i servizi di architettura e ingegneria, necessari per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, direzione lavori e collaudo;
c9. Esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di affido;
c10. Trasmissione degli atti e dei documenti di cui sopra, riferiti a tali servizi, completi della prescritta documentazione, alla stazione appaltante conferente per l'approvazione e conseguente assunzione degli atti conseguenti; dell'adozione dei relativi provvedimenti la stazione appaltante conferente darà comunicazione al Committente ausiliario per il proseguo delle attività di progettazione, Direzione Lavori, colludi e altre attività tecniche, qualora affidate;
c11. A seguito delle attività di cui sopra direzione dell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'articolo n. 101 del D.lgs. n. 50/2016;
c12. A seguito delle attività di cui sopra, verifica di conformità e I' accertamento della regolare esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;
d. Fase dell’affidamento delle opere
d1. Predisposizione del bando/lettera d'invito e del disciplinare di procedura ovvero dell'avviso di indagine di mercato;
d2. Espletamento della procedura di affido, in raccordo con la stazione appaltante conferente, con indicazione della Commissione di gara ove necessario per la relativa nomina a cura della stazione appaltante conferente;
d3. Verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D. X.xx. n. 50/2016; d4. Esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
d5. Formulazione della graduatoria di merito sia provvisoria che definitiva, con trasmissione della documentazione alla stazione appaltante conferente per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
d6. Aggiudicazione definitiva dell'appalto;
d7. Esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di aggiudicazione;
d8. Trasmissione degli atti e dei documenti di cui sopra, riferiti a tali servizi, completi della prescritta documentazione, alla stazione appaltante conferente per l'approvazione e conseguente assunzione degli atti conseguenti; dell'adozione dei relativi provvedimenti la stazione appaltante conferente darà comunicazione al Committente ausiliario per il proseguo delle attività di realizzazione delle opere oggetto della procedura;
e. Fase della realizzazione delle opere
e1. Svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 101 e 111 del D.lgs. 50/2016 per la direzione e contabilità dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia nella fase progettuale che di esecuzione dei lavori, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni che saranno eventualmente selezionati secondo le modalità precedentemente indicate nei punti da “j” a “v”;
e2. Autorizzazione ad eventuali subappalti nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016, con trasmissione della documentazione alla stazione appaltante conferente per l’assunzione dei relativi atti amministrativi/provvedimenti;
e3. Rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o indicazione per la nomina, ove necessario, dei collaudatori statici e specialistici nonché delle commissioni di collaudo tecnico - amministrativo, anche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 102 del X.X.xx. 50/2016 con oneri a carico della stazione appaltante conferente, che provvederà ai relativi atti di incarico a professionisti esterni che saranno eventualmente selezionati secondo le modalità precedentemente indicate nei punti da “j” a “v”;
e4. Supporto alla definizione delle controversie in via amministrativa con l'attivazione di accordi bonari di cui all'articolo 205 del D.lgs. 50/2016;
e5. Supporto alla richiesta di Pareri di precontenzioso all'ANAC ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. n. 50/2016.
e6. Supporto alla difesa giuridico amministrativa nel rispetto del codice civile ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016 per la definizione transattiva ovvero in via giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione delle opere non risolte in sede di Accordo bonario rimanendo la stazione appaltante conferente unico referente nei confronti del soggetto aggiudicatario sia per una eventuale soluzione del contenzioso in via transattiva che in sede giudiziaria;
4. Le parti concordano che nei dei bandi/avvisi con cui indicono la gara/procedure di affido ovvero, per le procedure senza bando/avvisi, nella lettera d'invito, per le opere di cui al precedente Articolo 2, sarà previsto che il contratto ovvero la scrittura privata non contenga la clausola compromissoria di cui all'articolo 209 del D.Lg.s. 50/2016; escludendo, quindi, esplicitamente il ricorso all'Arbitrato per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto stesso ovvero della scrittura privata.
ART. 5 - (Attività di competenza della stazione appaltante conferente)
1. Restano di competenza della "stazione appaltante conferente":
a.) Le attività di individuazione delle specifiche funzioni da attribuire al Committente ausiliario e di cui al precedente Art. 4, per le opere da realizzare di cui al precedete Articolo 2;
b.) L'attivazione della procedura per ciascuna funzione e intervento;
c.) L'adozione della determina a contrattare e di tutti gli atti amministrativi e provvedimenti successivi a conseguenti fino al termine delle opere programmati nel presente Accordo e di cui al precedente Articolo 2;
d.) Tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori/servizi;
CAPO II
RAPPORTI TRA I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO
ART. 6 - (Piano finanziario)
1) La stazione appaltante conferente assicura il finanziamento e l'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla realizzazione delle opere programmate nel presente Accordo e di cui al precedente Articolo 2;
2) L'importo complessivo delle opere programmate nel presente Accordo e di cui al precedente Articolo 2 sarà esattamente definito dai quadri economici dei singoli progetti approvati e posti a base di appalto;
3) I lavori saranno comunque finanziati nel limite di spesa scaturente dall'importo aggiudicato in seguito all'espletamento delle singole procedure di affidamento;
4) L'eventuale impiego delle somme disponibili dopo i singoli ribassi e per ogni singola opera di cui al precedente Articolo 2, potranno essere preventivamente autorizzati solo in caso ne sussistano le condizioni di legge e di finanziabilità che saranno stabilite dalla "stazione appaltante conferente";
5) La stazione appaltante conferente, per il tramite dei propri Uffici, assicurerà direttamente il pagamento di tutti i titoli emessi a fronte delle prestazioni rese per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo dietro espressa richiesta di erogazione delle somme inoltrata da parte del Committente ausiliario;
6) I pagamenti saranno erogati, su certificato di pagamento prodotto dal responsabile del procedimento secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 111 del D.Lgs. 50/2016;
7) L'inoltro dal Committente ausiliario alla stazione appaltante conferente degli stati di avanzamento e certificati di pagamento, quindi, l'autorizzazione al pagamento, avverrà prima dell'emissione delle relative fatture che dovranno essere intestata a Consorzio Zona Industriale Apuana, Xxx X. Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX) - C.F: 92004760457 - P.I. 00606240455;
8) Le modalità di fatturazione elettronica derivante dai rapporti con gli appaltatori delle opere di cui al precedente Articolo 2 ed eventuali altri soggetti fornitori di servizi necessari alla esecuzione delle medesime opere previste saranno indicate nei relativi contratti di appalto/atti di affido;
9) I rapporti contrattuali con gli appaltatori e i fornitori di servizi di cui sopra sono soggetti all'art.3 della legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10) Il Committente ausiliario non risponderà dei ritardi sui pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.
11) La stazione appaltante provvederà sia all'erogazione delle competenze di cui agli commi precedenti, che al pagamento degli acconti (certificati di pagamento su S.A.L. - stati di avanzamento lavori e servizi) ed eventuali ulteriori somme di saldi in favore dei soggetti aggiudicatari, ivi compresi quelli per riserve riconosciute, danni, competenze professionali, collaudo statico e tecnico-amministrativo/verifica di conformità, accordi bonari ex artt. 205/206 del D.Lgs. n. 50/2016;
12) In sede di definizione, ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. 50/2016, transattiva ovvero giudiziaria di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione delle opere di cui al precedente Articolo 2, in sede di Accordo bonario la stazione appaltante conferente rimane unico referente nelle spese sostenute e da sostenere nei confronti dei soggetti aggiudicatari per una eventuale soluzione del contenzioso.
ART. 7 - (Rapporti finanziari e garanzie-Regolamentazione degli aspetti economici relativi al conferimento delle attività di Committenza ausiliare per i lavori)
1) Lo svolgimento delle attività esercitate dal Committente ausiliario derivanti dal presente Accordo è a titolo, generalmente, non oneroso per la stazione appaltante conferente, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990; quanto sopra ad eccezione di alcune spese vive, per come
le stesse risultano definite entro i ristretti limiti del riconoscimento di un importo forfettario a copertura stesse; importo che risulterà indicato in apposite voci del quadro economico di ogni intervento e che sarà predisposto nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni Opera di cui all’Articolo 2 del presente Accordo;
2) Nel quadro economico di ogni singolo intervento e, in particolare, fra le “somme a disposizione", oltre agli importi adeguati per la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., fino a quando vigente, saranno indicate le spese effettivamente occorrenti per le spese strumentali di cui all'art. 113 del D.lgs.50/2016 da rimborsare al Committente ausiliario per l'espletamento dell'attività affidata con il presente Accordo quantificate, nella misura forfettaria, pari al 2% dell'importo a base di procedura per ogni singolo intervento per le seguenti attività, ex comma 2 dell’Art. 113 del D.Lgs. 50/2016: “per le attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
3) Con l’importo di cui al precedente Comma 2, il Committente ausiliario, per un massimo dell’80% dello stesso e sulla base dei propri regolamenti interni, provvederà a riconoscere al proprio personale coinvolto gli incentivi di cui all'Art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle spese tecniche per prestazioni professionali affidate all'esterno del Committente ausiliario; all’interno di tale importo saranno anche riconosciute le prestazioni del personale per le fasi di affidamento (“predisposizione e di controllo delle procedure di gara”) che non potranno essere superiori al 25% del totale dell’importo riconosciuto al precedente Comma 2 ex Comma 5 dell’Art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
4) Con l’importo di cui al precedente Comma 2, il Committente ausiliario, per un massimo del 20% dello stesso e sulla base dei propri regolamenti interni, provvederà, invece, alle attività previste dall'Art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
5) Eventuali affidamenti, per ogni singolo opera e come determinati dai singoli quadri economici di progetto, ad operatori economici esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché per servizi di architettura e ingegneria, saranno imputati su apposita somma inserita nel quadro finanziario di ogni singolo intervento e risulteranno non concorrenti e in riduzione degli importi di cui sopra;
6) Eventuali affidamenti, per ogni singolo opera e come determinati dai singoli quadri economici di progetto relativi alle spese tecniche di collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo in corso d'opera, nonché le spese tecniche connesse all' incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ex D.lgs. 81/08, ove anche tali funzioni siano affidate ad operatori economici esterni, saranno anche esse imputate su apposita somma inserita fra gli importi delle somme a disposizione dell'amministrazione, nel quadro economico di ogni singolo progetto approvato e risulteranno non concorrenti e in riduzione degli importi di cui sopra;
7) La stazione appaltante conferente si impegna a corrispondere al Committente ausiliario gli importi di cui sopra, come sopra determinati, previa trasmissione da parte del Committente ausiliario alla stazione appaltante conferente delle relative specifiche di spesa relative all’andamento delle singole opere e come da comunicazioni del Responsabile Unico del Procedimento;
8) All’interno delle funzioni di cui al presente Accordo il Committente ausiliario curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa, necessari all'erogazione del corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti esterni all'amministrazione appositamente incaricati, con nota di liquidazione a cura Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d'incarico stipulati con le imprese appaltatrici e con gli operatori economici esterni, da inoltrarsi alla stazione appaltante conferente, per il relativo pagamento da disporre, direttamente in favore degli aventi diritto.
9) La stazione appaltante conferente, una volta ricevute le note di cui sopra e avendo provveduto al pagamento delle stesse, comunicherà, di volta in volta, al Committente ausiliario l'avvenuta disposizione di pagamento;
10) Al pagamento delle spese per le attività generali connesse alle opere di cui al precedente Articolo 2, tra cui le spese per la commissione di gara, ove attivata, le spese per anagrafe ANAC, per le diverse pubblicazioni e per quanto altro necessario, provvederà la stazione appaltante conferente con propri relativi atti;
11) A conclusione dei lavori di cui al precedente Articolo 2, gli atti di contabilità finale, i certificati di collaudo o di regolare esecuzione, verranno trasmessi alla Stazione Appaltante conferente per il formale provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.
ART. 8 - (Dotazione del personale)
1) Il Committente ausiliario assicura la dotazione delle risorse umane per le attività di cui al presente Accordo e regolamenta, con separato atto interno, gli aspetti economici e regolamentari connessi al funzionamento della propria struttura.
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
ART. 9 - (Esenzione per bollo e registrazione)
1) Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 10 - (Contenzioso)
1) Il Committente ausiliario avvalendosi anche delle proprie strutture interne collabora con la stazione appaltante conferente in relazione ai contenziosi che potrebbero insorgere in relazione alle procedure di affidamenti degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per le eventuali difese in giudizio.
2) Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi di cui al comma 1 restano a carico della stazione appaltante conferente.
3) La stazione appaltante conferente si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli Atti di gara/affido, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.
4) Nel caso di riserve apposte dal soggetto aggiudicatario delle opere di cui al precedente Articolo 2 con richieste di maggiori compensi, di richieste di danni e, in generale, nel caso in cui si presenti l'obbligo di dover corrispondere ulteriori somme oltre quelle preventivate, il Committente ausiliario informerà tempestivamente la stazione appaltante conferente affinché questa possa assumere tempestivamente le proprie determinazioni al riguardo e verificare la possibilità di integrazione finanziaria ovvero rideterminazione dell'intervento.
5) Le parti prendono esplicitamente atto che è esclusa qualsiasi possibilità di far gravare sul Committente ausiliario oneri e costi per la risoluzione degli eventuali contenziosi ovvero per spese di giudizio inerenti i singoli soggetti aggiudicatari delle opere di cl presente Accordo
ovvero i singoli prestatori di attività professionali connesse alle medesime opere rimanendo la stazione appaltante conferente unico referente dei singoli operatori economici.
ART. 11 - (Controversie relative al presente Accordo Amministrativo)
1) Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo Amministrativo le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa e bonaria;
2) A tal fine, potranno chiedere, di comune accordo, il parere di una Commissione di conciliazione composta da membri scelti da ognuna delle parti e da un Presidente nominato di comune accordo tra le parti;
3) Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.
ART. 12 - (Comunicazione e Comitato di collaborazione)
1) Le parti s'impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo in conformità ai doveri di buona fede, di leale collaborazione e alla prassi amministrativa relativa a questo genere di attività;
2) In particolare, il Committente ausiliario terrà informata la stazione appaltante conferente su tutte le fasi significative delle attività di cui al presente Accordo ed invierà alla stessa, per tutte le fasi della procedura, tutta la documentazione rilevante e, ad avvenuto collaudo/CRE, tutta la documentazione tecnica dell'intervento comprese le attestazioni e certificazioni che ne attestino l'agibilità e l'utilizzo.
3) Le parti si danno atto che, dall’avvio delle attività del presente Accordo e fino al termine delle attività dello stesso, verrà costituito un Comitato di Collaborazione tra le parti stesse, composto pariteticamente tra le parti anche dai referenti per l’attuazione dell’accordo di cui al successivo Articolo 13 e finalizzato a monitorare l’andamento delle attività del presente Accordo.
ART. 13 - (Referenti per l'attuazione dell’Accordo)
1) Referenti per l'attuazione del presente Accordo:
2) Per la Stazione Appaltante conferente: l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (tel. 0585/41701 e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx.xx pec: c- xxx@xxxxxxxxx.xx).
3) Per il Committente ausiliario: il Dirigente del Settore Lavori pubblici, protezione civile e vigilanza edilizia, Ing. Xxxxxxxx Della Xxxx (tel. 0585/490375 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx - pec: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx ).
ART. 14 - (Potere sostitutivo)
1) In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione per cause imputabili al Committente ausiliario la Stazione Appaltante conferente potrà invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni attività assunta dal Committente ausiliario medesimo che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.
ART. 15 - (Trattamento Dati Personali)
1) Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 le Parti si danno reciproco atto che ogni singola parte è responsabile del trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo;
2) Titolare del trattamento è:
3) Per la Stazione Appaltante conferente, individuato nello stesso Consorzio Zona Industriale Apuana con sede in Via X. Xxxxxx 5 a Massa 54100 (MS), tel. 0585/41701, PEC: c- xxx@xxxxxxxxx.xx, che, a sua volta, ha individuato, per competenza applicata al presente accordo, l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (tel. 0585/41701 e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx.xx pec: x-xxx@xxxxxxxxx.xx);
4) Per il Committente ausiliario, individuato nello stesso Comune di Massa, con sede in Via Porta Fabbrica n.1, 54100 massa (MS),, PEC: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, che, a sua volta, ha individuato, per competenza applicata al presente accordo il Dirigente del Settore Lavori pubblici, protezione civile e vigilanza edilizia, Ing. Xxxxxxxx Della Xxxx (tel. 0585/490375 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx - pec: xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx);
5) Ai fini di cui sopra le parti dichiarano di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del presente Accordo sono, ove ricorra il caso, dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
6) Ai fini di cui sopra le parti s’impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
ART. 16 - (Efficacia)
1) Il presente Accordo amministrativo sarà efficace solo successivamente alla sua sottoscrizione da entrambe le parti che dovrà avvenire con le modalità previste dal Codice per l’Amministrazione Digitale.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Il Committente ausiliario La stazione appaltante conferente
Il Dirigente Responsabile L’amministratore Unico
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
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