Accordo amministrativo
Accordo amministrativo
concernente l’applicazione della Convenzione
di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e l’Australia
Concluso il 7 dicembre 2007 Entrato in vigore il 1° gennaio 2008
In conformità all’articolo 21 della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confede- razione Svizzera e l’Australia2, detta in seguito «Convenzione», le autorità compe- tenti hanno convenuto quanto segue:
Parte I:
Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente Accordo:
«Accordo» designa il presente Accordo amministrativo;
«Istituzione competente» designa:
(a) in Svizzera,
(i) per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 3, la cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità cui è affiliato il datore di lavoro, e
(ii) per quanto concerne l’applicazione degli altri articoli, la cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità che assicura la persona interessata o le versa una prestazione;
(b) in Australia,
(i) per quanto concerne le leggi che costituiscono il diritto in materia di sicurezza sociale: «Centrelink», e
(ii) per quanto concerne la legislazione relativa alla previdenza garan- tita («superannuation guarantee»): l’ufficio delle imposte austra- liano («Australian Taxation Office»).
RU 2009 329
1 Dal testo originale francese.
2 RS 0.831.109.158.1
«Organismo di collegamento» designa:
(a) in Svizzera,
(i) per quanto riguarda l’assicurazione vecchiaia e superstiti, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra (detta in seguito «Cassa svizzera di compensazione»),
(ii) per quanto riguarda l’assicurazione invalidità, l’ufficio AI per gli assicurati all’estero;
(b) in Australia,
(i) per quanto concerne le leggi che costituiscono il diritto della sicu- rezza sociale: «Centrelink International Services», e
(ii) per quanto concerne la legislazione relativa alla previdenza garan- tita («superannuation guarantee»): l’ufficio delle imposte austra- liano («Australian Taxation Office»).
2. I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Art. 2 Moduli e scambio elettronico dei dati
1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli organi- smi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applica- zione della Convenzione e del presente Accordo amministrativo.
2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo ammini- strativo, gli organismi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati.
Parte II:
Assoggettamento
Art. 3 Lavoratori distaccati
1. Nei casi di cui alla Parte seconda della Convenzione, le istituzioni competenti dello Stato contraente la cui legislazione resta applicabile rilasciano, su richiesta del datore di lavoro e all’attenzione del medesimo, un certificato che attesta che lavora- tore e datore di lavoro rimangono soggetti a questa legislazione. Tale certificato è un’attestazione amministrativa secondo cui il lavoratore in questione e, per quanto lo concerne, il suo datore di lavoro, sono esentati dall’obbligo assicurativo previsto dalla legislazione dell’altro Stato contraente, per il periodo indicato.
2. L’istituzione competente dello Stato contraente che ha rilasciato il certificato può annullarlo o modificarlo, informandone quindi l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente.
Parte III:
Prestazioni svizzere
Art. 4 Deposito e trattamento delle domande di prestazioni svizzere
1. Le persone residenti in Australia che chiedono prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti o invalidità svizzera presentano la loro domanda alla competen- te istituzione australiana.
2. Le persone residenti in uno Stato terzo che chiedono prestazioni dell’as- sicurazione vecchiaia, superstiti o invalidità svizzera presentano la loro domanda direttamente all’organismo di collegamento svizzero oppure tramite l’organismo di collegamento australiano.
3. Per le domande di prestazioni vanno utilizzati i moduli approntati dalle autorità competenti o dagli organismi di collegamento conformemente all’articolo 2 para- grafo 1.
4. L’organismo di collegamento australiano che ha ricevuto la domanda di presta- zioni:
(i) appone sul modulo la data di ricevimento;
(ii) ne verifica la completezza;
(iii) controlla se sono stati allegati tutti i documenti richiesti;
(iv) attesta sul modulo la validità degli atti ufficiali acclusi;
(v) in caso di domanda di prestazioni d’invalidità, fornisce una copia di tutta la documentazione medica conformemente all’articolo 9; e
(vi) trasmette quindi domanda e documenti ed atti allegati all’organismo di col- legamento svizzero.
5. L’organismo di collegamento svizzero può richiedere ulteriori informazioni e attestazioni all’organismo di collegamento australiano oppure direttamente al richie- dente o al suo datore di lavoro.
Art. 5 Indennità uniche
1. Se, conformemente all’articolo 14 della Convenzione, cittadini australiani o loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità unica, l’organismo di collegamento svizzero comunica loro l’importo dell’indennità unica che sarebbe versata loro al posto della rendita. Indica nel contempo i periodi assicurativi considerati per il calcolo.
2. L’avente diritto deve esercitare il proprio diritto di scelta entro 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione dell’organismo di collegamento svizzero.
3. Se l’avente diritto non ha operato la scelta entro il termine previsto, l’organismo di collegamento svizzero gli assegna l’indennità unica.
4. Se è assegnata l’indennità unica, l’organismo di collegamento svizzero comunica all’organismo di collegamento australiano la data dell’assegnazione e l’importo dell’indennità.
Parte IV:
Prestazioni australiane
Art. 6 Deposito e trattamento delle domande di prestazioni australiane
1. Le domande di prestazioni, i ricorsi e la relativa documentazione, le notifiche o le comunicazioni d’altro genere destinati all’Australia da una persona che soggiorna in Svizzera sono recapitati all’organismo di collegamento svizzero.
2. Le domande di prestazioni secondo la legislazione australiana presentate all’organismo di collegamento svizzero sono trattate come segue:
l’organismo di collegamento svizzero che riceve la richiesta:
(i) appone sul modulo la data di ricevimento;
(ii) verifica l’identità del richiedente;
(iii) convalida i dati personali contenuti nella domanda tramite le informazioni delle istituzioni competenti o in base ai documenti forniti dal richiedente;
(iv) se necessario, appronta copie certificate di documenti originali;
(v) compila un modulo di collegamento su cui sono riportati in particolare i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera;
(vi) in caso di domanda di prestazioni d’invalidità, fornisce una copia di tutta la documentazione medica conformemente all’articolo 9; e
(vii) inoltra la domanda e il modulo di collegamento unitamente ai certificati e ai documenti allegati all’organismo di collegamento australiano.
3. L’organismo di collegamento australiano può richiedere ulteriori informazioni e attestazioni all’organismo di collegamento svizzero oppure direttamente al richie- dente o al suo datore di lavoro.
Art. 7 Informazioni sui periodi di assicurazione
Nei casi di cui all’articolo 17 della Convenzione, l’organismo di collegamento svizzero, su richiesta dell’organismo di collegamento australiano, attesta i periodi di assicurazione compiuti dalla persona interessata secondo la legislazione svizzera.
Parte V:
Disposizioni diverse
Art. 8 Comunicazione fra gli organismi di collegamento
Le comunicazioni concernenti l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo sono trasmesse attraverso gli organismi di collegamento. Gli organismi di collegamento possono comunicare direttamente tra di loro e con gli assicurati.
Art. 9 Xxxxx xxxxxx
1. Se, come menzionato negli articoli 4 (4)(v) e 6 (2)(vi), sono state chieste presta- zioni d’invalidità, l’organismo di collegamento dello Stato contraente in cui risiede la persona interessata organizza un esame medico gratuito e trasmette all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente il relativo rapporto, mediante il modulo appositamente convenuto, unitamente a tutte le informazioni e i documenti medici disponibili.
2. Se l’istituzione competente o l’organismo di collegamento di uno Stato contra- ente chiede che il richiedente o il beneficiario di una prestazione conformemente al paragrafo 1 sia sottoposto ad un esame medico supplementare, l’organismo di colle- gamento dell’altro Stato contraente organizza l’esame richiesto sul luogo in cui risiede la persona interessata conformemente alle disposizioni legali applicabili.
3. Le spese dell’esame medico di cui al paragrafo 2 sono rimborsate su presenta- zione di una distinta particolareggiata dei costi. I dettagli relativi alla frequenza dei rimborsi e alla procedura sono stabiliti di comune accordo dagli organismi di colle- gamento.
Art. 10 Informazioni statistiche
Gli organismi di collegamento dei due Stati contraenti si trasmettono ogni anno vicendevolmente statistiche concernenti i versamenti effettuati agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Le statistiche, suddivise per tipo di prestazione, contengono il numero degli aventi diritto e l’importo complessivo delle prestazioni concesse.
Art. 11 Notifica di cambiamenti
1. L’istituzione competente notifica la sua decisione in merito a una domanda di prestazioni, indicando i rimedi giuridici, direttamente al richiedente e informa l’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente della sua decisione.
2. I beneficiari di prestazioni concesse secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell’altro Stato contraente comunicano all’istituzione competente, tramite gli organismi di collegamento, qualsiasi cambia- mento della loro situazione personale o familiare e del loro stato di salute o della loro capacità al lavoro o al guadagno suscettibile di incidere sui loro diritti od obbli- ghi secondo le prescrizioni legali di cui all’articolo 2 della Convenzione e le dispo- sizioni della Convenzione stessa.
3. Le istituzioni competenti s’informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento pertinente tramite gli organismi di collegamento. In particolare, comunicano all’organismo di collegamento dell’altro Stato contraente, in forma elettronica e a intervalli da convenire tra gli organismi di collegamento, i casi di decesso e i cam- biamenti di stato civile intervenuti nel periodo precedente.
4. L’organismo di collegamento svizzero comunica all’organismo di collegamento australiano, in forma elettronica, gli aumenti delle rendite svizzere versate ai benefi- ciari, alla data in cui l’aumento diventa effettivo.
Art. 12 Versamento delle prestazioni
L’istituzione competente versa le prestazioni direttamente al beneficiario nei termini previsti dalla legislazione applicabile.
Parte VI:
Disposizioni finali
Art. 13 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento previo accordo scritto fra le autorità competenti.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione e vi rimane per la sua stessa durata.
Fatto a Canberra, il 7 dicembre 2007, in due esemplari, uno in lingua francese e uno in lingua inglese, le due versioni facenti parimenti fede
Per l’autorità competente svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Svizzera in Australia | Per l’autorità competente australiana: Xxxxx Xxxxxx Segretario aggiunto Per ordine e per conto del Dipartimento Famiglie, Alloggi, Servizi Comunitari e Affari Indigeni |