COMMENTO
COMMENTO
PREPENSIONAMENTO
Contratto di espansione: le Faq dei Consulenti del Lavoro
di Xxxxxxx Xxxxxxxx | 20 APRILE 2021
Con l’Approfondimento del 12 aprile 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha risposto ai quesiti più frequenti in materia di prepensionamento del contratto di espansione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015. Tra i punti affrontati dagli esperti, l’identificazione del- la platea di beneficiari, le modalità di verifica del requisito anagrafico e contributivo, gli elementi di sup- porto del datore di lavoro per il calcolo preventivo della spesa a carico dello Stato ma anche la strada per riepilogare i costi a carico dello stesso datore di lavoro per l’accesso al prepensionamento e le casi- stiche di imprese rientranti nel novero delle aziende destinatarie. Il documento analizza, inoltre, le prin- cipali differenze tra il prepensionamento previsto dall’isopensione e quello contemplato dal contratto di espansione.
Premessa
L’INPS è intervenuto a disciplinare sul piano operativo il prepensionamento del contratto di espansione attraverso la Circolare n. 48/2021. L’ampia Circolare regolamentare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riepiloga la rinnovata formulazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 che regola la misura di sostegno e in particolare l’avvio e gestione dei piani concordati di esodo aziendale dei lavoratori prossimi alla pensione, affidando a successivi messaggi la definizione degli aspetti più di detta- glio.
Le principali novità del contratto di espansione, modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) per consentire un maggiore utilizzo di questo strumento da parte delle aziende, e le ultime indi- cazioni fornite dall’INPS sono state al centro del webinar “Contratto di espansione”, organizzato il 9 aprile 2021 fra esperti della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, dirigenti dell’Istituto e rappresentanti di Confindustria, da cui sono emersi utili indirizzi interpretativi che si propongono di risolvere gli ultimi nodi applicativi residui.
Novità
Si allarga la platea delle aziende destinatarie, che da più di 1.000 unità lavorative per singo- la impresa, passano per il solo prepensionamento a imprese, riunite anche in gruppo, con un or- ganico complessivo di almeno 250 unità lavorative.
Le novità più corpose riguardano gli abbattimenti di costo riconosciuti ai datori di lavoro con più di
1.000 unità lavorative. La durata massima dello scivolo rimane invece fissata a 60 mesi, con usci- ta prevista entro il 30 novembre 2021.
Nella nuova formulazione non viene più riconosciuta la NASpI al lavoratore, dunque questi non do- vrà richiedere alcuna prestazione all’INPS fino al pensionamento (che richiederà la tradizionale domanda di
accesso a pensione a suo carico) e la prestazione di esodo sarà pienamente compatibile con qualsiasi altro reddito da lavoro percepito durante i mesi di accompagnamento alla pensione.
Campo di applicazione
Possono accedere al contratto di espansione:
• i dipendenti a tempo indeterminato;
• i dirigenti;
• gli apprendisti,
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell’Ago gestite dall’INPS che abbiano manifestato esplicito consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le or- ganizzazioni sindacali aziendali e risolvano consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.
Ricorda
Questi lavoratori dovranno trovarsi, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile ai due trattamenti pensionistici principali del nostro ordina- mento:
- pensione di vecchiaia (avendo maturato il requisito 20 anni di contribuzione e il requisito dell’importo soglia per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995);
- prima della pensione di vecchiaia
Adeguamenti a speranza di vita
Per la verifica del requisito anagrafico e contributivo dei lavoratori in esodo si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, disposti su base biennale con decreto ministe- riale. Grazie alla estensione operata dall’INPS in virtù della lettura teleologica data dal Ministero del Lavoro, in nessun caso i requisiti per il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata), vigenti al momento dell’adesione alle procedure di prepensionamento del contratto di espansione, possono essere modificati da leggi o atti aventi forza di legge successivi, costituendo una vera e propria clausola di garanzia anti- esodati.
Costi a carico del datore di lavoro
Il costo “lordo” del datore di lavoro, al netto degli eventuali interessi per la polizza fideiussoria, è pari alla pensione maturata al momento del recesso (erogata su 13 rate annue) e, solo nel caso dell’accompagnamento verso la pensione anticipata, questo prevede anche la contribuzione correlata (aliquota IVS applicata alla retribuzione media mensile degli ultimi 48 mesi) fino al compimento dei requisi- ti pensionistici per pensione anticipata.
Approfondimenti
Le riduzioni di costo a favore del datore di lavoro sono le seguenti.
- Prima decorrenza utile: pensione di vecchiaia
Il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015.
Importo indennità – importo equivalente NASpI
- Prima decorrenza utile: pensione anticipata
Il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i con- tributi previdenziali è ridotto, sempre per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavora- tore, di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 22/2015.
Importo indennità – importo equivalente NASpI Contribuzione correlata – contribuzione figurativa NASpI
Attenzione
La riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, dove ricorrano i presupposti previsti al comma 5-bis per datori di lavoro con più di 1.000 unità lavorative ed impegno alle assunzioni in proporzione 1/3 rispetto agli esodati, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica di prestazione NASpI al lavoratore.
Aziende destinatarie
La platea eleggibile è quella chiarita dai commi 1 e 1-bis dell’art. 41 del citato X.Xxx. n. 148/2015.
Novità
La Legge di Bilancio del 2021 (Legge n. 178/2020), con l’art. 1, comma 349, per il solo anno 2021, ne ha disposto l’applicazione alle imprese con organico non inferiore a 250 unità lavora- tive, soglia raggiungibile anche per mezzo di aggregazioni stabili con finalità produttive o di servi- zi, anche con un gruppo di imprese, innovando il precedente indirizzo del Ministero del Lavoro.
Solo per accedere alla CIGS del comma 7 è richiesto un organico pari ad almeno 500 unità lavorative. Il prepensionamento è aperto anche alle imprese che non rientrino in campo CIGS (la CIGS è richiamata solo per determinare la media occupazionale aziendale, visto che si applicano i medesimi criteri di computo utilizzati per la CIGS).
Pagamento del ticket licenziamento NASpI
Le risoluzioni dei rapporti di lavoro determinate e concordate ai sensi del comma 5-bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 non prevedono alcun versamento di ticket NASpI visto che l’indennità di disoccupa- zione non è dovuta al lavoratore, ma solo utilizzata quale mero parametro convenzionale per quantificare lo sconto sui costi di prepensionamento riconosciuto all’impresa esodante a carico dello Stato.
Le differenze
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa delle principali differenze fra i due istituti.
Sul punto, gli esperti della Fondazione Studi CdL fanno notare come la futura prestazione pensionistica de- gli accompagnati a pensione di vecchiaia nel contesto del contratto di espansione sarà inevitabilmente me- no conveniente rispetto a quella dei lavoratori accompagnati a pensione con contratto di espansione. Que- sto perché nel caso dell’accompagnamento a pensione con contratto di espansione verso la pensione di vecchiaia il datore di lavoro esodante non versa alcun contributo, “congelando” così la futura pensione ri- spetto alla prestazione di esodo.
Attenzione
Nel caso della isopensione, invece, il datore di lavoro versa a suo carico la contribuzione durante lo scivolo anche nel caso di accompagnamento verso la pensione di vecchiaia.
Per chi viene accompagnato a pensione anticipata, l’importo della pensione a valle dello scivolo in espan- sione o isopensione sarà identico, fatto salvo il maggior risparmio a favore della sola azienda esodante.
ISOPENSIONE FORNERO (art. 4, commi 1-7ter, Legge n. 92/2012) | NUOVO SCIVOLO CONTRATTO DI ESPANSIONE (Art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015) | ||||
DIMENSIONE AZIENDALE | Più di 15 dipendenti | Almeno 250 unità gruppo di imprese) | lavorative | (anche | in |
ACCORDO SINDACALE | Accordo firmato con or- ganizzazioni sindacali maggiormente rappre- sentative a livello azien- xxxx | Xxxxxxxxx siglato con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparati- vamente più rappresentative sul piano na- zionale o con le relative RSA/RSU se pre- senti in azienda | |||
CONTENUTO DELL’ACCORDO | Numero di lavoratori da accompagnare a pensio- ne con criterio di volonta- rietà o nell’ambito di un licenziamento collettivo | Piano di reindustrializzazione e riorganizza- zione che preveda: a. Nuove assunzioni a tempo indetermina- to/apprendistato II livello b. Eventuale CIGS per max 18 mesi e/o • o Piano di esodo di durata massima di 5 anni o Programma di formazio- ne/riqualificazione dei lavoratori certifi- cato | |||
APPLICABILITÀ DELL’ISTITUTO | Stabile se la durata dello scivolo è di massimo 4 anni; accordi siglati fino al 2023 se lo scivolo dura 7 anni | Sperimentale fino alla fine del 2021 | |||
MODALITÀ RECESSO | DEL | Risoluzione consensuale o licenziamento collettivo | Risoluzione consensuale | ||
ATTIVABILITÀ DELL’ISTITUTO ATTRAVERSO FONDI SOLIDARIETÀ BILATERALE | DI | No | Sì | ||
PENSIONE VERSO CUI SI PUÒ ACCOMPAGNARE CON LO SCIVOLO | a. Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) b. Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le don- ne, 42 anni e 10 me- si di contributi per gli | a. Pensione di vecchiaia (67 anni e 20 an- ni di contributi) b. Pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini + 3 mesi di finestra) |
uomini + 3 mesi di finestra) | ||
GARANZIE PENSIONISTICHE | Nessuna: se i requisiti pensionistici cambiano durante lo scivolo, il lavo- ratore dovrà raggiungere i nuovi requisiti richiesti in uscita | Totale: il lavoratore esodato manterrà i re- quisiti pensionistici vigenti al momento dell’esodo anche nel caso di successivi cambiamenti normativi intervenuti nel frat- tempo, salvi adeguamenti a speranza di vi- ta ex lege n. 122/2010 |
DURATA DELLO SCIVOLO | Ordinariamente max 48 mesi; Se attivato entro il 30 novembre 2023, max 84 mesi (7 anni) inclusa l’eventuale finestra della pensione anticipata | 60 mesi (5 anni) con decorrenza ultima al 30 novembre 2021 inclusa l’eventuale fine- stra della pensione anticipata |
MODALITÀ PER SOSTENERE L’ONERE | Pagamento in unica solu- zione a Inps o rateale con garanzia fideiussoria | Pagamento in unica soluzione a Inps o ra- xxxxx con garanzia fideiussoria |
Riferimenti normativi
• Legge n. 122/2010
• Legge n. 92/ 2012, art. 4, commi 1-7ter
• D.Lgs. n. 22/2015, art. 1
• D.Lgs. n. 148/2015, art. 41
• Legge 30 dicembre 2020 n. 178
• INPS, Circolare 24 marzo 2021, n. 48
• Fondazione Studi Consulenti, Approfondimento 12 aprile 2021