per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei...
Lavoro Occasionale Libretto Famiglia Contratto di
Prestazione Occasionale
Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla
Legge di conversione 21 Giugno 2017, n. 96
Definizione
per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma - Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a)
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro - art.
54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di
contributi, premi assicurativi e costi di gestione
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito
persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado
ovvero a un ciclo di studi presso l’università
titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e
c) del comma 1, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla lettera b) del comma 1,
potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate
Nel caso di prestatori percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), e di altre prestazioni di sostegno del reddito, comprese le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese dal prestatore
• i compensi percepiti dal prestatore
• non incidono sul suo stato di disoccupato
• sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
• sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
• E’ previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Per il settore agricolo, il suddetto limite di
durata è pari al rapporto tra il limite di importo dei compensi di € 2.500,00 (per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori) e la retribuzione individuata ai sensi del comma 16 dell’art. 54-bis
• Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di
lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa art. 54-bis, comma 5
• Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66
• Al prestatore di lavoro occasionale dovrà esser garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro
Libretto Famiglia
Art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50,
introdotto in sede di conversione
dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017
(G.U. n. 144 del 23 giugno 2017)
Contratto di prestazione occasionale
La gestione delle prestazioni occasionali e l’erogazione del compenso
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’INPS
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’INPS. In particolare, l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o a seguito di successive variazioni dei dati anagrafici ovvero, in mancanza dell’indicazione dei dati bancari, attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A al costo di € 2,60.
Procedura
Per poter inserire le prestazioni è
necessario che le somme siano Deve alimentare il proprio portafoglio contabilizzate e rese disponibili in
virtuale tramite F24 o PagoPa procedura (in caso di mod F24 i tempi di accredito sono variabili e indicativamente
individuabili in 7 giorni lavorativi)
Utilizzatore
Preventivamente in caso di Contratto di
prestazione occasionale – almeno 60
minuti prima dell’inizio della prestazione
Utilizzatore e prestatore devono
registrarsi sulla procedura delle prestazioni occasionali
Inserimento delle prestazioni lavorative
Gli adempimenti del prestatore si
esauriscono nella preventiva registrazione
Successivamente in caso di Libretto di
famiglia - deve essere inserita in procedura entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui si è svolta la prestazione
• Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività
professionale o d’impresa
Utilizzatore
• Piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione
• assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
• insegnamento privato supplementare.
Oggetto delle prestazioni
• Il valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
• Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
• € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
• € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
• € 0,25 per il premio assicurativo
INAIL;
• € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Valore nominale
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:
contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte
dell’utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento
• i dati identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
• la durata della prestazione;
• l’ambito di svolgimento della prestazione;
• altre informazioni per la gestione del rapporto.
• l’eventuale appartenenza del prestatore ad una delle categorie previste dall’art. 54 del
D.L. 50/2017
• Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità
Definizione
• professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata,
• amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
• Sono previste specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo
Utilizzatori
• Minimo € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa
• Minimo Giornaliero € 36,00p pari alla remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore
Misura del Compenso
• contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
• premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %;
• oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e
dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %;
• Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore,
gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso
Oneri a carico dell’utilizzatore
Limiti Specifici
non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell’elemento
<ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato. In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.
è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo
6.5.
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
• i dati identificativi del prestatore;
• la misura del compenso pattuita;
• il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
• la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
• il settore di impiego del prestatore;
• altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro
• l’eventuale appartenenza del prestatore ad una delle categorie previste dall’art.
54 del D.L. 50/2017
Revoca
• la revoca della dichiarazione inoltrata può avvenire entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
• detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Tutele nei confronti del prestatore
invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione
lavorativa, con l’indicazione dei termini generali della medesima
invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall’utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione lavorativa.
In tal caso, qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all’accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa
conferma, da parte del prestatore o dell’utilizzatore, dell’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS. Una volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione,
la procedura non consente all’utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione
lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile
l’INPS, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività
F24Elementi identificativi (ELIDE) PagoPA
versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. L’Inps chiarisce nella circolare 107 del 5 luglio 2017 che è esclusa la facoltà di compensazione dei crediti, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA” per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”
strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Importo del versamento
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00. Ogni versamento
alimenta il portafoglio virtuale destinato all’utilizzo del Libretto Famiglia
Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni
pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
L’erogazione dei compensi ai prestatori
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il
prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per
l’attestazione delle prestazioni svolte
tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento
della registrazione
in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (allo stato, pari complessivamente a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’INPS dall’importo del compenso da erogare. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Si raccomanda al prestatore di indicare esattamente in fase di registrazione anagrafica il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione della disponibilità del bonifico domiciliato.
Sanzioni
trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
• nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124
• In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione
preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017
Riferimenti
Riferimenti normativi:
• DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017
• Circolate INPS n. 107 del 05/07/2017
• Messaggio INPS n. 3177 del 31/07/2017
INPS
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxxxxx00000
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxXX//Xxx/Xxx/xxx/xxx/XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx.xxx
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
PrestO e libretto famiglia: le Faq della Fondazione Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Circolare n. 7/2017 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Circolare n. 8/2017