CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO 2 al DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento del servizio di “Mystey Audit sul Contact Center Multicanale INPS, INAIL e altri Enti” |
Via Xxxx il Grande, n. 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
CONTRATTO
per l’affidamento del servizio di “Mystery Audit sul Contact Center Multicanale INPS, INAIL e altri Enti”
C.I.G. n. 3764062A37 tra
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande n. 21, CAP 00144, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Roma il 02/08/1971, in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’“Istituto” o la “Stazione Appaltante”)
e
L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Codice
Fiscale n. 01165400589, Partita IVA n. 00968951004), con sede in Roma, al piazzale Xxxxxx Xxxxxxx 6, CAP 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i servizi informativi e Telecomunicazioni dell’INAIL, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato in ragione della carica in Roma, alla xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 00;
(da qui in poi, congiuntamente, gli “Enti”)
nonché
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come “Fornitore” o “Appaltatore”)
(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemiladodici, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande, n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto.
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. RS30/800/2011 del 29/12/11, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento del “Servizio di Mystery Audit sul Contact Center multicanale INPS, INAIL e altri Enti” (da qui in poi, il “Servizio”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara, in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa in sede di gara, previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico di cui al D.U.R.C. n. […] del […];
e) l’Appaltatore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) ai sensi dell’art. 6, comma 3°, lettera c) del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
h) con il presente contratto (da qui in poi, il “Contratto”), le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento;
i) le attività in capo al Direttore dell’Esecuzione e al Responsabile Unico del Procedimento (da qui in poi, il “R.U.P.”) saranno svolte dalle figure di seguito indicate, da INPS e INAIL, per quanto di competenza.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
▪ “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, sarà affidato il contratto d’appalto;
▪ “Servizio” o “Appalto”: il Servizio di Mystery Audit sul Contact Center multicanale INPS, INAIL e altri Enti oggetto della procedura che consiste in mystery call e mystery mail;
▪ “Appalto”: la prestazione del servizio di “Mystery Audit sul Contact Center Multicanale INPS, INAIL e altri Enti”;
▪ “Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, e pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°;
▪ “Capitolato Tecnico”: il documento, allegato A al presente Contratto, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo agli Enti devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ “CCM”: Contact Center Multicanale INPS INAIL;
▪ “Codice”: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
▪ “Contratto”: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra le parti;
▪ “DCRS”: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipula il Contratto;
▪ “Disciplinare”: il documento volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto;
▪ “Enti”: amministrazioni aggiudicatrici e Enti aggiudicatari destinatari del Servizio, oggetto del presente appalto;
▪ “Filiera delle imprese”: i subappalti come definiti dall’art. 118, comma 11°, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del presente Contratto;
▪ “Offerta”: complessivamente, l’insieme della documentazione amministrativa, tecnica (da qui in poi, in via particolare, “Offerta Tecnica”) ed economica (da qui in poi, in via particolare, “Offerta Economica”) prodotta dall’Appaltatore nell’ambito della procedura a evidenza pubblica per l’affidamento del presente Contratto;
▪ “Stazione Appaltante”: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale soggetto cui sono state conferite, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, le funzioni di centrale di committenza, ai fini dell’affidamento del presente appalto;
▪ “Offerente”, “Concorrente” o “Operatore”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, il quale presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
▪ “Direttore dell’esecuzione”: l’esponente di ciascun Ente, attraverso il quale la medesima verifica il regolare andamento dell’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del presente Contratto, e in generale la verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
▪ “Referente Unico”: l’esponente dell’Appaltatore che svolge il ruolo di relazionarsi in via esclusiva con gli Enti, nella qualità di persona fisica responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto.
▪ “Regolamento”: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento esecutivo e attuativo del Codice dei contratti pubblici”;
▪ “Responsabile del Procedimento” o “R.U.P.”: l’esponente di ciascun Ente cui competono la vigilanza sul presente Contratto e tutti gli altri compiti di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato “A”: Capitolato tecnico;
▪ Allegato “B”: Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
▪ Allegato “D”: Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati minori di procedura;
▪ Allegato “E”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Contratto, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. Oggetto del Contratto è la prestazione del servizio volto a valutare le performance del Contact Center Integrato attraverso la verifica del livello di qualità erogato sul canale telefonico e sul canale e-mail. Il servizio dovrà essere erogato mediante lo svolgimento di periodiche campagne di rilevazione ognuna costituita dalle seguenti fasi:
a. Definizione perimetro e setting dei criteri di rilevazione;
b. Acquisizione e analisi dati;
c. Presentazione dei risultati e benchmarking;
d. Individuazione azioni correttive.
In particolare, il servizio di monitoraggio delle performance del Contact Center Integrato dovrà essere effettuato mediante attività di:
− Mystery Call: contatti tramite il canale telefonico 803.164 e il canale VOIP (strumenti “Chiamaora” e “Skype”) che il personale dell’Appaltatore effettuerà nel corso della normale operatività del CCM;
− Mystery Mail: richieste di servizi inviate al CCM utilizzando gli strumenti “INPS risponde” e “INAIL risponde” presenti sui siti dei rispettivi Enti.
2. Ciascuna campagna di rilevazione consiste, presuntivamente, in:
− circa 7.900 Mystery Call;
− circa 3.800 Mistery Mail.
3. La Stazione Appaltante acquista per sé e per gli altri Enti Pubblici Previdenziali, in applicazione del principio di sinergia istituzionale operante nel settore della previdenza pubblica ai sensi dell’art. 1, commi 7° e ss., della l. n. 247 del 24 dicembre 2007.
4. L’Appaltatore si impegna, pertanto, a erogare i servizi oggetto dell’Appalto nei limiti del 20% dei quantitativi sopra indicati, a favore di eventuali Enti che dovessero fare richiesta alla Stazione Appaltante.
5. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta di cui all’art. 55, 5° comma, e 70 2° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 / 2006.
Art. 4 (Durata, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe)
1. I servizi oggetto della procedura dovranno essere erogati a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto per un periodo di 36 mesi. Il Contratto dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento dell’importo di aggiudicazione del Servizio, di cui all’art. 8 comma 2°, fatto salvo quanto stabilito all’art. 17. In tale arco temporale il Fornitore dovrà condurre 12 campagne di rilevazione.
2. La durata delle campagne e la periodicità con cui dovranno essere eseguite saranno concordate, nel corso dell’erogazione, sulla base delle esigenze espresse dagli Enti.
3. Il Servizio dovrà essere avviato previa formalizzazione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 12.
4. Sarà facoltà dell’Istituto, alla scadenza del Contratto e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore, provvedere a proroghe contrattuali dalla durata semestrale, per non più di due volte e per un periodo complessivo di proroga non superiore a un anno dalla scadenza del Contratto, nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo Appaltatore.
5. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del Servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto.
6. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto.
7. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal R.U.P. della Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio)
1. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive degli Enti e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei Servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
5. Per tutta la vigenza contrattuale, l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione degli Enti un numero di telefono e un indirizzo mail per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire agli Enti di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dagli Enti, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente agli Enti le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
7. Sarà facoltà degli Enti procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’erogazione dei sevizi oggetto del presente Contratto dovrà essere prestata con continuità anche in caso di richiesta del servizio da parte di ulteriori Enti.
9. Il Fornitore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’erogazione del servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.
10. Le attività oggetto del Servizio saranno svolte prevalentemente presso le sedi del Fornitore, eventuali costi di trasferimento e soggiorno del personale, legati ad attività da svolgere presso le sedi degli Enti, saranno a carico del Fornitore.
11. Il Fornitore dovrà provvedere al coordinamento e all’organizzazione delle attività effettuate presso le proprie sedi.
12. Tutta la documentazione prodotta dal Fornitore dovrà essere redatta in lingua italiana.
13. Per l’espletamento del servizio, gli Enti metteranno a disposizione del Fornitore la documentazione necessaria. In particolare saranno forniti i materiali didattici utilizzati per la formazione degli operatori del CCM ed una serie di quesiti predisposti per il monitoraggio e la verifica dell'apprendimento.
14. Il Fornitore non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione, ricevuta o prodotta nell’ambito del Servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente contratto.
Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione)
1. Il Direttore dell’Esecuzione per INPS è il Dott. […].
2. Il Direttore dell’Esecuzione per INAIL è il Dott. […].
Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento del Servizio che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e della propria Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
3. L’Appaltatore garantisce che le risorse impiegate per il servizio sono dotate di cartellino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs 81 del 2008.
4. L’Appaltatore si impegna, ai sensi del D.Lgs del 12 febbraio 1993, n 39 e s.m.i, ove ne ricorrano i presupposti, a prestare al monitore tutta la necessaria collaborazione al fine di
agevolare lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, anche fornendo la documentazione di riscontro prevista dal Capitolato Tecnico e tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla circolare AIPA del 28 dicembre 2001 n. 38 (AIPA/CR/38).
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Per la prestazione del Servizio, l’Appaltatore sarà remunerato sulla base dei corrispettivi espressi in sede di Offerta Economica, in relazione alle attività oggetto di effettiva prestazione in favore degli Enti.
2. I corrispettivi per il Servizio sono così di seguito fissati:
▪ € […],[…] (Euro […]/[…]), IVA esclusa, quale prezzo unitario offerto per le Mystery call;
▪ € […],[…] (Euro […]/[…]), XXX xxxxxxx, quale prezzo unitario offerto per le Mystery mail;
Quale corrispettivo presuntivo totale per la prestazione del Servizio nel corso della durata contrattuale, è convenuto l’importo di € […],[…] (Euro […]/[…]), Iva esclusa, a titolo di importo di aggiudicazione del Servizio risultante dai prezzi unitari offerti in corso di procedura e dalle quantità presuntive indicate dagli Enti.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente Appalto sono pari a euro 0,00 (zero/00), trattandosi di servizi erogati presso le sedi dell’Appaltatore.
4. I prezzi offerti hanno natura fissa ed immutabile, nei limiti di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/06, e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. La remunerazione dell’Appaltatore avverrà dietro emissione di fattura emessa al termine di ogni campagna di rilevazione sulla base dei volumi effettivamente erogati per singolo servizio relativo a ciascuna campagna.
6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa agli Enti, ciascuno per la quota di propria competenza, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui si è conclusa la campagna, in originale e a mezzo posta e dovrà contenere l’esatta indicazione dei servizi erogati per ciascuno degli Enti cui si riferisce.
7. La fatturazione e il pagamento sono subordinati all’approvazione delle rendicontazioni previste e alla verifica del rispetto dei livelli di servizio.
8. Ciascuna fattura dovrà avere in allegato il documento di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione del singolo Ente e dall’Appaltatore.
9. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 307, comma 4°, e 140, comma 1°, del Regolamento, anche con riferimento all’art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo del Servizio.
10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02. Per esigenze degli Enti, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).
11. Il pagamento della fattura è subordinato:
▪ alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 e delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dagli Enti;
▪ alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
▪ all’accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
12. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. Ove corredate dai dettagli richiesti, gli Enti provvederanno al pagamento delle fatture presso il conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
14. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
15. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare agli Enti eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
17. Gli Enti potranno compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare agli Enti a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti agli Enti.
18. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata degli Enti al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
19. L’Appaltatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato telematico su richiesta degli Enti.
Art. 9 (Revisione del corrispettivo)
2. La rivalutazione del prezzo avverrà dietro apposita istanza del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere agli Enti, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.
Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni
evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dagli Enti e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Qualora nella esecuzione dei Servizi avvengano sinistri alle persone, o danni al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al R.U.P., indicando il fatto e le presumibili cause, ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per gli Enti.
5. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenni gli Enti dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso gli Enti stessi per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
9. In caso di raggruppamento temporaneo, la garanzia fideiussoria è presentata, in virtù del mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti con responsabilità solidale.
10. Gli Enti, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potranno trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera degli Enti, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta degli Enti stessi.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
12. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenni gli Enti da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti
e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il R.U.P. autorizza il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
2. Qualora l'avvio dell'esecuzione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel Contratto per fatto o colpa degli Enti, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.
3. Ai sensi dell’art. 302 del Regolamento si applica quanto previsto all’art. 305 del Regolamento stesso.
4. Qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del presente Contratto superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, un periodo di complessivi sei mesi, gli Enti hanno l’obbligo di accogliere l’istanza di recesso, con le conseguenze di cui al precedente comma 2°.
5. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dagli Enti per l’avvio dell’esecuzione delle rispettive parti contrattuali. In caso contrario, è fatta salva la facoltà degli Enti di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 35.
Art. 12 (Verbale di avvio dell’esecuzione)
2. Il verbale di avvio dell'esecuzione deve essere redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente e dall’Appaltatore, al quale – ove ne faccia richiesta – può essere rilasciata copia conforme.
3. Qualora, per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del presente Contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione di ciascun Ente provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.
Art. 13 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione dell’Ente interessato ne ordina la sospensione totale o parziale, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, e in caso di sospensione parziale la parte di Servizio sospeso, e quella ancora a rendersi. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’Appalto.
2. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell’Esecuzione ai sensi del comma 1°, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 311, comma 2°, lettera c) del Regolamento, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto. Si applicano gli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne farà denuncia agli Enti entro 5 (cinque) giorni, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
4. Negli altri casi, il Direttore dell’Esecuzione comunica all’Appaltatore il ricorrere di uno di tali eventi indicando anche la stima del periodo di sospensione prevista ed ordina la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del Contratto, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause della sospensione.
5. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, il R.U.P. può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 159 e 160 del Regolamento, in quanto compatibili.
6. Nei casi previsti dal comma precedente, il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere il Servizio. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza il riconoscimento di alcuna indennità. Qualora gli Enti si oppongano allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla sola rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i suddetti termini.
7. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione del Servizio, qualunque ne sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
8. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore,
la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal Contratto per l’esecuzione del Servizio.
9. La sospensione parziale non fa venir meno gli obblighi tra le Parti in relazione alle prestazioni non sospese; essa determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale del Servizio previsto nello stesso periodo. È facoltà delle Parti stabilire di comune accordo gli effetti della sospensione parziale sul Contratto, in termini di differimento, qualora per la natura delle prestazioni, le relative modalità di rendicontazione o altre cause non risulti possibile, o divenga estremamente complesso, il calcolo di cui sopra.
00.Xx Direttore dell’Esecuzione, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto, le prestazioni già effettuate, il tempo di sospensione del Servizio previsto, le eventuali cautele adottate per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il Servizio era in corso di esecuzione.
00.Xx verbale di sospensione è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
12.Le sospensioni, disposte ai sensi del presente articolo, permangono per il solo tempo necessario e fino alla cessazione degli eventi che hanno comportato la sospensione e comportano il differimento del termine di durata del Contratto per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.
00.Xx verbale di ripresa dell'esecuzione, da redigere a cura del Direttore dell’Esecuzione non appena siano venute meno le cause della sospensione, è firmato dall’Appaltatore ed è inviato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore dell’Esecuzione indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. A tal fine, gli Enti si impegnano a informare, senza indugio, l’Appaltatore del venire meno delle cause che hanno originato la sospensione.
14.L’Appaltatore non può sospendere il Servizio neanche in caso di controversie con gli Enti.
15.L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del Servizio ai sensi dei commi 1° e 2°, senza che gli Enti abbiano disposto la ripresa del Servizio, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida, ai
Art. 14 (Sospensioni illegittime)
1. Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dagli Enti per cause diverse da quelle stabilite dal precedente art. 13, sono considerate illegittime e danno diritto all’Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell’art. 1382 codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui all’art. 160 del Regolamento, ove applicabili.
3. Al di fuori delle voci elencate al predetto articolo, sono ammesse a titolo di risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione del Servizio.
Art. 15 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione di ciascun Ente effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.
Art. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore)
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione stesso.
Art. 17 (Varianti introdotte dagli Enti)
1. Gli Enti non possono richiedere alcuna variazione al presente Contratto, se non nei casi previsti dall’art. 311 comma 2° del Regolamento.
3. Nei casi di cui al comma 1°, gli Enti possono chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal Contratto che l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora, invece, la variazione superi tale limite, gli Enti procederanno alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Contratto, dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni di cui ai precedenti commi 1° e 2°, alle stesse condizioni previste nel presente Contratto.
5. In ogni caso, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dagli Enti e che il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente Contratto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
Art. 18 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. La verifica di conformità è effettuata:
a) in corso d’opera, con xxxxxxx xxxxxxxxxx;
b) in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità definitiva.
4. La verifica è comunque conclusa entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d’opera.
5. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’Appaltatore e al R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
Art. 19 (Incarico della verifica di conformità)
Art. 20 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione)
2. Ai fini di tale verifica, deve essere invitato ai controlli l’Appaltatore e deve essere redatto apposito verbale.
3. I verbali della verifica, da trasmettere al R.U.P. entro quindici giorni dall’effettuazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze degli Enti e del Direttore dell’Esecuzione.
4. Per consentire una puntuale verifica sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli Enti, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, in allegato a ciascuna fattura emessa quanto previsto all’art. 8 comma 8°.
Art. 21 (Verifica di conformità definitiva)
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il R.U.P.. Quest’ultimo dà tempestivo avviso all’Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 22 (Processo verbale delle attività di verifica)
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’Appalto, deve contenere il giorno della verifica di conformità e le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, nonché il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Art. 23 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità)
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono a carico dell’Appaltatore, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente i mezzi necessari ad eseguirla.
2. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
Art. 24 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità)
1. Il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al Contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’Appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente.
3. Con apposita relazione riservata, il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’Appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 25 (Certificato di verifica di conformità)
1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento.
2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione di ciascun Ente, lo stesso è confermato dal R.U.P.
Art. 26 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di
conformità)
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il Direttore dell’Esecuzione riferisce al R.U.P. sulle contestazioni fatte dall’Appaltatore al certificato di verifica di conformità.
Art. 27 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità)
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Contratto.
Art. 28 (Attestazione di regolare esecuzione)
1. Nei casi previsti dalla legge gli Enti emettono attestazione di regolare esecuzione non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione o dallo svolgimento della verifica in corso d’opera, la quale contiene almeno quanto previsto all’art. 325, comma 2°, del d.P.R. 207/2010.
2. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si provvede ai sensi del precedente art. 27.
Art. 29 (Penali)
1. L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali nelle specifiche fattispecie di seguito previste, come meglio disciplinato all’art. 3.8 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante agli Enti ai sensi dell’art. 1382 c.c.:
▪ 1 per mille del valore contrattuale annuo netto, per ogni giorno di ritardo nell’impostazione della campagna (definizione perimetro e setting dei criteri di rilevazione), nelle modalità e tempistiche previste nel Capitolate Tecnico;
▪ 1 per mille del valore contrattuale annuo netto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei risultati e del benchmarking, nelle modalità e tempistiche previste nel Capitolate Tecnico;
▪ 1 per mille del valore contrattuale annuo netto, per ogni giorno di ritardo nell’individuazione delle azioni correttive, nelle modalità e tempistiche previste nel Capitolate Tecnico.
2. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
3. Il Direttore dell'Esecuzione dell’Ente interessato riferisce tempestivamente al R.U.P., in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale il R.U.P. propone all'organo competente la risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento.
4. L’Appaltatore prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto degli Enti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Ente verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. La Stazione Appaltante avrà diritto di procedere, ai sensi dell’art. 35, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA.
7. L’Appaltatore autorizza sin d’ora gli Enti, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti agli Enti a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
9. Gli Enti, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potranno, a loro insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
10. Gli Enti, su motivata richiesta dell’Appaltatore, possono operare la totale o parziale disapplicazione delle penali qualora riconoscano che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse degli stessi Enti. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo.
11. Sotto un profilo più generale, gli Enti si riservano il diritto e la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in oggetto ed alla esecuzione in danno, a fronte di ogni violazione delle regole previste nel presente contratto.
Art. 30 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del
subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto, e dietro autorizzazione degli Enti ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’Offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso gli Enti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso gli Enti, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico-professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta degli Enti;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare agli Enti apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto;
b) la certificazione, resa dall’Appaltatore, in merito al possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, dal Regolamento e dalla lex specialis in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolino la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
5. Gli Enti provvederanno al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che gli Enti abbiano espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale, gli Enti acquisiscano d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. del subappaltatore negativo per due volte consecutive, gli Enti provvedono ai sensi dell’art. 41, comma 5°.
8. In caso di R.T.I., il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’impresa capogruppo indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’impresa raggruppata per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dalla medesima nell’ambito dell’Appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
9. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 118, comma 2°, numero 4, e comma 5° del Codice.
10. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere agli Enti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dagli Enti a favore di esso Appaltatore, il documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, gli Enti provvederanno alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo, salvo quanto previsto dal comma che segue.
11. Qualora l’Appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore, e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’Esecuzione, gli Enti sospendono i pagamenti in favore
dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’Esecuzione.
12. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 31 (Recesso)
1. Gli Enti potranno recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al presente Contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Art. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici)
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente agli Enti – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che gli Enti si riservano la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla
prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione
di qualificazione)
1. Il presente Contratto è sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 135 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
Art. 34 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave
ritardo)
1. Il presente Xxxxxxxxx è altresì sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 136 del Codice, siccome richiamato dall’art. 297 del Regolamento.
2. È facoltà degli Enti rescindere il Contratto a seguito di tre (3) accertate contestazioni.
Art. 35 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso gli Enti, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
h) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dagli Enti;
i) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata dagli Enti.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dagli Enti.
4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
Art. 36 (Risoluzione del Contratto)
Art. 37 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione
del Contratto per grave inadempimento)
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del Contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3°, del d.P.R. del 3 giugno 1998 n. 252, la Stazione Appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del Servizio. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l’originario Aggiudicatario.
Art. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso gli Enti che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte degli Enti che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 8;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare agli Enti ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 39 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente
appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della
legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione agli Enti e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 40 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso gli Enti a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. Gli Enti, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderanno ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, gli Enti sospenderanno ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, gli Enti tratterranno definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06 prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 6, comma 3°, del Regolamento, la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
▪ per il pagamento di ogni stato di avanzamento lavori o prestazione;
▪ per il certificato di collaudo;
▪ per il certificato di regolare esecuzione;
▪ per il certificato di verifica di conformità;
▪ per l’attestazione di regolare esecuzione, ove prevista ed ammessa in relazione al presente Appalto;
▪ per il pagamento del saldo finale;
▪ per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, e i relativi pagamenti, certificazioni e attestazioni.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento lavori o accertamento delle prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 307, comma 2°, del Regolamento, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la Stazione Appaltante acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
11. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante provvede ai sensi dell’art. 41, comma 5°.
12. Per il caso di pendenze contributive verso gli Enti e di mancata regolarizzazione delle medesime, potrà gli Enti potranno trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 41.
13. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevati e indenni gli Enti da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate agli Enti ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
14. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti degli Enti per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante degli Enti, e a richiedere l’estromissione stesso degli Enti stessi, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
15. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dagli Enti per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
16. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
Art. 41 (Intervento sostitutivo degli Enti in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi)
1. Qualora un Ente consegua un D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, l’Ente stesso trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza, ritenendo le somme di spettanza degli Enti, e provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute agli altri enti previdenziali e a quelli assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile.
2. In ogni caso, sull’importo progressivo netto delle prestazioni gli Enti operano una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte degli Enti del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C.
3. Sarà facoltà degli Enti, nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’Appaltatore abbia commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sospendere ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
4. In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’Appaltatore negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1°, del Codice, la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8°, del Codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8 del Regolamento.
Art. 42 (Intervento sostitutivo degli Enti in caso di inadempienza retributiva
dell’Appaltatore o del subappaltatore)
3. I pagamenti di cui al comma 1°, eseguiti dagli Enti, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.
4. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1°, il R.U.P. provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro, per i necessari accertamenti.
Art. 43 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […] in forza a INPS e il Dott. […] in forza a INAIL in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott.
[…] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’INPS
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n. 21, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.[…]
e-mail […]@xxxx.xx
per l’INAIL
INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Via Santuario Regina degli Apostoli, n. 33, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 […]
e-mail […]@xxxx.xx
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 44 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico degli Enti nelle percentuali di legge.
Art. 45 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 46 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) titolari del trattamento sono l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, per quanto di propria competenza. Incaricati del trattamento sono il Dott. […] per l’INPS e il Dott. […] per INAIL, in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
3. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità degli Enti o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
4. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla Stazione Appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
6. La persona fisica preposta presso l’Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l’atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto.
7. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 47 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Xxxxxxxxx sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice
civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
L’Appaltatore INPS INAIL
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di acettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Xxxxxx, decorrenza del Contratto ed eventuali proroghe), Art.
5 (Modalità e luogo di esecuzione del Servizio), Art. 6 (Direttore dell’Esecuzione), Art. 7 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Revisione del corrispettivo), Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 12 (Verbale di avvio dell’esecuzione), Art. 13 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 14 (Sospensioni illegittime), Art. 15 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 16 (Divieto di modifiche introdotte dall’Appaltatore), Art. 17 (Varianti introdotte dagli Enti), Art. 18 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 19 (Incarico della verifica di conformità), Art. 20 (Verifica di conformità semestrale in corso di esecuzione), Art. 21 (Verifica di conformità definitiva), Art. 22 (Processo verbale delle attività di verifica), Art. 23 (Oneri dell’Appaltatore nelle operazioni di verifica di conformità), Art. 24 (Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità), Art. 25 (Certificato di verifica di conformità), Art. 26 (Contestazioni formulate dall’Appaltatore sul certificato di verifica di conformità), Art. 27 (Provvedimenti successivi alla verifica di conformità), Art. 28 (Attestazione di regolare esecuzione), Art. 29 (Penali), Art. 30 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 31 (Recesso), Art. 32 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 33 (Risoluzione del Contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di
qualificazione), Art. 34 (Risoluzione del Contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo), Art. 35 (Clausole risolutive espresse), Art. 36 (Risoluzione del Contratto), Art. 37 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto per grave inadempimento), Art. 38 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 39 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della Filiera), Art. 40 (Lavoro e sicurezza), Art. 41 (Intervento sostitutivo degli Enti in caso di inadempienza contributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore, e ritenuta a garanzia dei relativi obblighi), Art. 42 (Intervento sostitutivo degli Enti in caso di inadempienza retributiva dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 43 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 44 (Spese), Art. 45 (Foro competente), Art. 46 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 47 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE