L’APPRENDISTATO
(Decreto.Lgs.n. 167 del 14/09/2011 “Testo unico dell’apprendistato”)
Aspetti generali
Il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 - entrato in vigore in data 25 ottobre 2011 - ha istituito il c.d “ Testo Unico dell’apprendistato”. Il legislatore ha definito l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato – seppur con una specifica facoltà di recesso ad nutum al termine del periodo di addestramento - finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani, prevedendo tre tipologie di apprendistato: apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca, apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale A queste tre tipologie si aggiunge l’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità, esclusi dai processi produttivi.
La disciplina generale di cui all’art.2 del decreto, rinviando ai contratti collettivi di lavoro, ha evidenziato ben 11 punti essenziali (dalla lettera a alla lettera m) di principi che si possono così sintetizzare: forma scritta del contratto, divieto di retribuzione a cottimo, inquadramento dell’apprendista sino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, presenza di un tutore aziendale, possibilità di utilizzare fondi pubblici per i percorsi formativi degli apprendisti (con registrazione della formazione effettuata), possibilità di aumentare il periodo di apprendistato per malattia o infortunio superiore a 30 giorni, divieto per le parti di recedere dal contratto senza giusta causa, possibilità di recesso con preavviso ai sensi dell’art. 2118 del codice civile. Il T.U consente di recedere dal contratto durante il periodo di formazione solo per giusta causa o per giustificato motivo, con facoltà di libero recesso prevista al termine del periodo di apprendistato. Il legislatore ha inoltre previsto che, per gli apprendisti, le norme di tutela previdenziali e assistenziali si estendono all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali, contro le malattie, l’invalidità e la vecchiaia, alla maternità ed all’assegno familiare. Il limite di assunzione del numero di apprendisti è il totale delle maestranze, ovvero tre se il datore di lavoro non ha dipendenti o ne ha in numero inferiore a tre ( ad eccezione delle imprese artigiane).
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3)
Riguarda i soggetti tra i 15 ed i 25 anni di età – anche per l’assolvimento dell’istruzione obbligatoria - e la durata del contratto, stabilita dalle Regioni d’intesa con le parti sociali, non può essere superiore ai tre anni (4 nel caso di diploma regionale quadriennale dell’apprendista).
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4)
Riguarda i soggetti tra i 18 ed i 29 anni ( 17 anni per gli apprendisti in possesso di una qualifica professionale.). Ai contratti collettivi di lavoro, d’intesa con le Regioni, è rimandata la durata - sino ad un massimo di tre anni elevabili a 5 per particolari professionalità nell’artigianato - e la modalità di erogazione della formazione, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. La formazione all’interno dell’azienda è integrata dall’offerta formativa pubblica, nei limiti delle risorse disponibili. Per i datori di lavoro con attività a ciclo stagionale, i contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5)
Riguarda i soggetti tra i 18 ed i 29 anni ( 17 per i soggetti in possesso di qualifica professionale), assunti per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitario e di alta formazione (compresi i
dottorati di ricerca, di specializzazione tecnologica, di praticantato per l’accesso a professioni ordinistiche). Il legislatore rimanda alle regolamentazioni regionali, d’intesa con le parti sociali ,ovvero a convenzioni stipulate dal datore di lavoro e le Università o le istituzioni formative e di ricerca, senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A livello interpretativo1 può ritenersi che possa essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o per l’alta formazione e ricerca, anche chi abbia già svolto un precedente periodo di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale, trattandosi di contratti con diversa finalità e rivolti a diverse fasce di età. Estendendo ulteriormente tale interpretazione, si può ipotizzare che possa essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante anche chi ha già svolto un precedente periodo di apprendistato professionalizzante (ovviamente presso un diverso datore di lavoro per acquisire una diversa e/o maggiore formazione), in quanto il T.U non prevede espressamente nessun limite in tale senso e non prevede un intervallo minimo tra le due esperienze formative, ovvero una indicazione di durata del secondo periodo di apprendistato. Trattandosi di contratti con finalità analoghe, potrebbero però essere oggetto di disciplina da parte dei contratti collettivi di lavoro.
Apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
All’art. 7 del decreto legislativo, quale disposizione finale, è stata prevista tale tipologia. Il decreto legislativo n. 167/2011 stabilisce che possano essere assunti in apprendistato anche i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Tuttavia, più che introdurre una nuova tipologia di apprendistato, è più corretto osservare che, tale possibilità, si limita ad ampliare la platea dei destinatari, seppur con qualche particolarità. In riferimento a quest’ultimi, infatti,, non trova applicazione il principio generale stabilito dalla lettera m dell’art 2 – secondo il quale il preavviso ex art. 2118 del c.c. decorre dal termine del periodo di formazione e che, se non viene esercitato il recesso alla fine del termine formativo, il rapporto proseguo come ordinario rapporto di lavoro a termine indeterminato – bensì trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali ex legge n. 604/1966 nonché il regime contributivo agevolato e l’incentivo previsto dall’art. 8 e 25 della legge n. 223/1991.
Apprendistato e part time
Per pacifica interpretazione , si ritiene che l’apprendista possa essere assunto anche con contratto part time orizzontale o verticale, a condizione che la riduzione d’orario non sia tale da ostacolare un’adeguata formazione sul lavoro e che venga assolto il percorso formativo.
Apprendistato e maternità
Una questione aperta – e parecchio delicata – riguarda il quesito se sia possibile o meno licenziare una lavoratrice madre di un bambino di meno di un anno di età, al termine del periodo di apprendistato, stante il divieto previsto dall’art. 54 del D.lgs. n. 151/2001. Viceversa, mantenere in servizio l’apprendista madre sino al compimento dell’anno di età del bambino comporterebbe l’automatica conferma in servizio norma dell’art. 2 lettera m) del T.U.
In via di interpretazione 2si è ritenuto che, la peculiare facoltà di recedere prevista dall’art. 2 del nuovo T.U, in quanto norma più recente e specialistica in materia, possa ritenersi prevalente sul divieto di licenziamento previsto in generale dall’art. 54 del D.lgs. n. 151/2001.
Di parere contrario invece alcune pronunce giurisprudenziali di merito ( es. Tribunale di Arezzo del 31/01/1997), che hanno invece hanno ritenuto prevalente la disciplina generale precedente di tutela della lavoratrice madre.
La contrattazione collettiva, alla quale il nuovo T.U rimette la disciplina di dettaglio dell’apprendistato, potrebbe risolvere il problema, ad esempio prevedendo il periodo di prolungamento dell’apprendistato della madre sino al compimento dell’anno di età del bambino.
Certificazione delle competenze e disposizioni finali
Il decreto legislativo ha previsto all'art.6 che, entro la fine dell'ottobre 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione università e ricerca, effettuino la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ed in apprendistato in alta formazione.
AI sensi delle disposizioni finali di cui all'art. 7, in caso d'inadempimento della formazione da parte del datore di lavoro, questi è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione effettuata e quella che sarebbe risultata spettante al lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. In particolare, l’inadempimento, secondo il condivisibile orientamento espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, produce la possibilità di prorogare il rapporto di apprendistato, del quale deve intendersi intervenuta la conversione in un ordinario rapporto di lavoro ordinario. Per le inadempienze verificate dal Ministero del Lavoro durante le verifiche periodiche, verrà assegnato un congruo termine al datore di lavoro per provvedere. Sono previste inoltre sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 600 euro (elevabili in caso di recidiva) nel caso di violazioni di obblighi contrattuali riferibili ai principi generali dell’art. 2 e riguardanti la forma scritta del contratto, il divieto di retribuzione a cottimo, l’inquadramento sino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, la presenza di un tutore o referente aziendale.
Si ricorda che la riduzione della contribuzione al 10% si applica ad ogni tipologia di apprendistato, così come l’ulteriore riduzione al 1,5% per il primo anno ed al 3% per il secondo anno si applica alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 167/2011 è stata esplicitamente abolita la legge n. 25/1955 e le altre norme in materia previste dalle leggi n. 56/1987 e n. 196/1997 e dal decreto legislativo n. 276/2003.
L’ apprendistato nel contratto del Credito
Il T.U sull’apprendistato ha rimesso alla contrattazione collettiva nazionale l’intera disciplina del contratto di apprendistato, di ogni tipologia, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge ( art. 2).
Il CCNL per il settore del credito del 8/12/2007, facendo seguito al verbale d’accordo del 23/06/2005, ha previsto all’art. 28 l’apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente alla terza area professionale. L’inquadramento a livello retributivo è previsto al livello immediatamente inferiore(trascorsi 18 mesi il trattamento economico sarà pari a quello del livello retributivo a cui è finalizzato il contratto di apprendistato stesso). La durata massima è di anni 4 e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso non può essere di durata inferiore a 25 ore settimanali, al fine di soddisfare le esigenze formative dell’apprendista. Al termine dell’apprendistato, nel caso di esito favorevole dello stesso e, pertanto, della continuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio e, limitatamente ad un biennio, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli automatismi. In caso di malattia ed infortunio, il posto di lavoro è conservato ed il trattamento economico degli Enti previdenziali è integrato dall’azienda per un massimo di 6 mesi (applicando il comporto secco, mentre il massimo si eleva a 8 mesi applicando comporto per sommatoria).
A livello di Raccomandazione, sono stati inoltre fissati i criteri concernenti la formazione degli apprendisti: 120 ore di formazione interna o esterna, le attività formative dovranno riguardare l’area delle competenze relazionali, dell’organizzazione e dell’economia, della disciplina e della sicurezza del rapporto di lavoro, la presenza di tutor aziendale, la registrazione e l’attestazione della formazione effettuata dagli apprendisti.
Da ultimo, l ‘accordo di rinnovo di rinnovo del CCNL del credito del 19/01/2012, ha disposto, all’art.11, l’istituzione, tra le parti firmatarie, di una commissione paritetica per la revisione della disciplina contrattuale nazionale, alla luce, per l’appunto, del nuovo “Testo unico dell’apprendistato” del 14 settembre 2011.
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28 MARZO 2012