Statuto
Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 16/05/2017
Art. 1
Tra gli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, è costituito un consorzio ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi. denominato “Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”, in sigla “TPP”, quale Ente pubblico economico.
Non ha fini di lucro ed ha sede in Bari.
La sua durata è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con decisione dei soci con la maggioranza prevista dal successivo art. 6 comma 3.
Art. 2
Il TPP promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell’attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell’ambito della cultura, della creatività e dello spettacolo.
Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa.
Art. 3
Possono aderire al TPP, in qualità di Soci, gli Enti Pubblici territoriali della regione Puglia e le associazioni, unioni, comunque denominate, costituite da detti Enti, che dispongono di spazi teatrali di proprietà o in uso.
La quota associativa annuale è fissata dall’Assemblea dei Soci, secondo i rilevamenti dell’ultimo censimento, sulla base
del parametro della popolazione residente legale.
Le Amministrazioni Socie al TPP sono obbligate a predisporre apposita deliberazione di approvazione del presente Statuto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi; sono obbligate, altresì, a predisporre apposito atto di assegnazione della quota annua associativa, che comprende il sostegno ordinario del Socio al funzionamento del TPP, da erogare entro 60 giorni dall’approvazione del proprio bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10; a termini dell’articolo 39 della Legge Regionale 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione Puglia, che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del TPP, viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno all’Assemblea dei Soci.
Il mancato adempimento nei termini suddetti sarà portato all’esame dell’Assemblea dei Soci, che sarà chiamata a
deliberare per l’eventuale esclusione dal Consorzio del Socio inadempiente.
I Soci possono recedere adottando gli atti necessari entro il trenta giugno di ogni anno, con effetto dall’anno successivo. La Regione potrà conferire al TPP risorse ulteriori di derivazione regionale, comunitaria e statale per la realizzazione di specifici progetti e/o servizi nel rispetto delle finalità di cui all’art.2.
Con particolare e specifico riferimento all'organizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo e/o di altri specifici progetti e/o servizi e/o attività che prevedono oneri a carico dei cittadini, al fine di favorire il più largo accesso di questi ultimi agli eventi, il TPP, d’intesa con l'Amministrazione Socia, garantirà l’applicazione di tariffe amministrate ovvero l’applicazione, ai titoli di accesso, di prezzi inferiori a quelli di mercato. Di contro, l'Amministrazione Socia dovrà provvedere al ripianamento dei costi residui sostenuti dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, versando le somme necessarie a coprire dette spese nella misura pari alla differenza tra gli incassi derivanti dai titoli di accesso agli spettacoli e le spese organizzative complessive, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario connesso alla finalità non lucrativa del TPP prevista all’art. 1.
Art. 4
Il TPP opera secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto compatibile.
Il TPP opera esclusivamente per gli enti Soci, che affidano al medesimo l’erogazione dei servizi pubblici attinenti all’oggetto specificato nell’art.2 del presente Statuto, secondo le modalità richiamate nell’articolo 3, a valere sulle risorse provenienti dalle stesse Amministrazioni Socie, dall’Unione Europea, dallo Stato o da altri Enti.
Il TPP non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti, pubblici o privati.
La gestione organizzativa e amministrativa dei progetti e dei servizi affidati dalla Regione su specifiche risorse di derivazione regionale, comunitaria e statale è separata dalle altre attività, ed è coordinata da apposito dirigente del TPP, che ne è direttamente responsabile.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il TPP adotta il bilancio di esercizio redatto ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del C.C., rispettandone modalità e
termini di presentazione.
L’eventuale attivo di bilancio è destinato ad implementazione dell’attività istituzionale svolta dal Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese a favore dei Soci.
L’eventuale passivo di bilancio deve essere riassorbito entro l’esercizio successivo al suo accertamento, pena la decadenza degli organi di gestione e la costituzione del Collegio dei Revisori in Comitato ad acta per il ripiano delle passività e la convocazione dell’Assemblea per la nomina dei nuovi organi di gestione.
Art. 5
Organi del Consorzio sono: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il
Direttore. Nella composizione degli Organi del Consorzio saranno salvaguardati i principi relativi alla pari opportunità.
Art. 6
L’Assemblea, che delibera sugli indirizzi generali dell’attività per il conseguimento dei compiti statutari, è composta dai legali rappresentanti degli Enti Soci o di un loro delegato; la delega della rappresentanza deve essere comunicata con atto scritto.
Xxxxxxx rappresentante è responsabile ed esprime il voto in proporzione alla propria quota associativa annuale. Le sedute di Assemblea sono valide:
a) in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote associative;
b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno cinque soci in rappresentanza di almeno il 10 per cento delle quote associative degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte se approvate dai soggetti che rappresentano la maggioranza assoluta delle quote associative dei soci presenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare i soci nell’Assemblea. Compiti dell’Assemblea sono:
a) L’elezione del Consiglio di Amministrazione;
b) L’elezione del Presidente e del Vice Presidente, tra i componenti del CdA, con la maggioranza dei 2/3 delle quote associative nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione con il voto favorevole di almeno cinque soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote associative;
c) la nomina dei Revisori dei Conti e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità
e) la decadenza, per gravi inadempienze, dei soci e la presa d’atto degli atti di recesso comunicati entro il trenta
giugno;
f) l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuale;
g) la determinazione della quota annuale associativa a carico dei Soci, con la maggioranza dei 2/3 delle quote associative nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione con il voto favorevole di almeno cinque soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote associative;
h) l’approvazione del piano e della disciplina sulle assunzioni del personale;
i) l’approvazione del compenso agli amministratori ed ai sindaci revisori;
j) la vigilanza sull’operato del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
k) l’approvazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
l) l’approvazione di tutti gli atti relativi al patrimonio del Consorzio;
m) l’approvazione delle modifiche dello Statuto, con la maggioranza di 2/3 delle quote associative nelle prime tre votazioni; a partire dalla quarta votazione con il voto favorevole di almeno cinque soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote associative;
n) l’approvazione della proposta di scioglimento del Consorzio e la costituzione del Collegio dei Revisori in Comitato Liquidatore, con la maggioranza dei 2/3 delle quote associative.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca e ne fissa l’ordine del giorno secondo quanto stabilito, per i tempi, le modalità ed i criteri di gestione delle sedute, in un apposito regolamento di funzionamento approvato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea deve essere obbligatoriamente convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio di
previsione annuale e per l’approvazione del conto consuntivo annuale.
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea; è costituito da soggetti esterni all’Assemblea, dotati di esperienza qualificata nel settore, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, compatibilità e conferibilità previsti dal D. Lgs. 39/2013.
Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque consiglieri.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l’equilibrio tra i diversi ambiti territoriali della regione e tra le diverse tipologie di istituzioni aderenti al TPP, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
a) nominare il Direttore, su proposta del Presidente, scelto tra figure professionali dotate di riconosciute competenze in ambito amministrativo-finanziario e manageriale;
b) nominare, d’intesa con la Regione, il dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Regione stessa. Il dirigente è individuato tra i dipendenti di più elevato livello del Consorzio, di riconosciuta competenza in ambito programmatorio e gestionale e in possesso di esperienza poliennale nel campo dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali. Detto dirigente, con autonomo potere di impegno e di spesa, compie tutti gli atti di amministrazione e di gestione dei progetti affidati dalla Regione, dirige e coordina il relativo personale e le attività previste. Egli è tenuto a trasmettere al Direttore tutti i suoi atti amministrativi, gestionali e contabili per la redazione del bilancio.
c) nominare, su proposta del Direttore, in relazione alle esigenze specifiche della programmazione del Consorzio, il Dirigente Responsabile delle Attività Teatrali individuato tra i dipendenti di più elevato livello del Consorzio. Al Responsabile Attività Teatrali, che potrà avvalersi, previa autorizzazione del Direttore, di collaboratori incaricati per le singole attività, è attribuito, tra gli altri, il compito precipuo di predisporre e sottoscrivere gli atti relativi ai finanziamenti ministeriali e regionali;
d) approvare i criteri tecnico – finanziari per le attività del Consorzio;
e) adottare, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo, e convocare l’Assemblea per il relativo esame ed approvazione;
f) adottare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, o entro 180 giorni in caso di particolari esigenze, il bilancio consuntivo, e convocare l’Assemblea per il relativo esame ed approvazione, per il successivo deposito presso il Registro delle Imprese;
g) approvare i regolamenti per il funzionamento e la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
h) approvare l’assunzione e la cessazione dei rapporti con il personale;
i) approvare l’avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
j) attribuire ai propri membri, su proposta del Presidente, eventuali deleghe su attività specifiche;
k) ogni altro adempimento non previsto tra i compiti dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, fissando gli argomenti all’ordine del giorno secondo quanto stabilito, per tempi, modalità e criteri di gestione delle sedute, in apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.
Art. 8
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e sovrintende all’attività amministrativa ed organizzativa del
Consorzio, assicurando il coordinamento tra l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.
Compiti del Presidente sono:
l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea;
la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici in relazione all’efficienza degli stessi per le attività programmate;
l’emissione di ordinanze per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e per l’attuazione dei Regolamenti;
lo svolgimento di ogni compito demandato dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti nei limiti di spesa fissati dal bilancio;
la trasmissione agli Enti soci, entro quindici giorni dalla relativa adozione, degli atti fondamentali, in particolare quelli
previsti alle lett. d), e), f), g), j), k), l), m) dell’art. 6 del presente Statuto.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell’esercizio delle relative funzioni nei casi di impedimento temporaneo.
Art. 9
L’incarico del Direttore è regolato da apposito contratto; la sua durata è triennale ed è rinnovabile.
Il Direttore compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed attinenti la gestione, dirige e coordina il personale e le attività del Consorzio, ad esclusione dei progetti direttamente affidati dalla Regione, esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e alla Assemblea, a cui sottopone per l’approvazione il Bilancio di Previsione annuale, il conto consuntivo ed i relativi allegati.
Sovrintende a tutta l’attività del Consorzio, ad esclusione dei progetti direttamente affidati dalla Regione, e garantisce la regolarità amministrativo-finanziaria di tutti gli atti connessi.
Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Dirigente Responsabile delle Attività Teatrali, individuato tra i dipendenti di più elevato livello del Consorzio.
Art. 10
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi più due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere.
L’Assemblea, all’atto della nomina, stabilisce il compenso per l’intero triennio, determinato secondo la normativa
vigente.
Il Collegio resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. L’incarico è rinnovabile per una sola volta, ed il Collegio uscente rimane in carica fino all’accettazione della nomina da parte dei Componenti del nuovo Collegio.
Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed esercita il controllo contabile.
Art. 11
Il sistema di governance relativo alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Presidente del Collegio dei Revisori dei
Xxxxx deve assicurare l’equilibrio tra le diverse tipologie di istituzioni aderenti al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.
Art. 12
Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, organizzata e non, in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio regionale. A tal fine è impegnato a:
• assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
• promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee e incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
• curare i rapporti con le istituzioni pubbliche, anche diverse da quelle Socie;
predisporre azioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore funzione dei servizi.
Art. 13
La carica di Presidente, di Vice Presidente, di componente Consiglio di Amministrazione e di Direttore è incompatibile con altre attività che siano in conflitto con quelle svolte dal TPP, secondo le norme vigenti.
Art. 14
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le specifiche norme di settore per i consorzi, gli enti pubblici economici e, solo in via residuale, le norme vigenti in materia di associazioni con personalità giuridica.