Accordo amministrativo
Traduzione1
Accordo amministrativo
0.831.109.136.13
sulle modalità d’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica federale di Germania, nel tenore modificato e completato dall’Accordo completivo del 9 settembre 1975
Concluso il 25 agosto 1978
Entrato in vigore il 1° novembre 1976
(Stato 1° aprile 1990)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
in applicazione dell’articolo 35 capoverso 1 della Convenzione del 25 febbraio 19642 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale, nel tenore modificato e completato dall’accordo completivo del 9 settembre 19753 (qui di seguito: «Convenzione») hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Le disposizioni seguenti riprendono i termini usati dalla Convenzione nella stessa accezione.
Art. 2
Gli enti designati nell’articolo 35 capoversi 2 e 3 della Convenzione prendono nono- stante l’articolo 35 numero 1 della Convenzione e le disposizioni del presente accordo – nei limiti della loro competenza e con la partecipazione delle autorità competenti –, tutte le misure necessarie e opportune per l’applicazione della Con- venzione, comprese quelle inerenti alla procedura di rimborso e di pagamento delle prestazioni in contanti ai beneficiari residenti sul territorio dell’altra Parte contraente. Sono incaricati, indipendentemente dai compiti che loro incombono in esecuzione del presente accordo, di adottare ogni altro necessario provvedimento amministrativo inteso a semplificare l’applicazione della Convenzione; devono segnatamente accordarsi mutualmente l’assistenza amministrativa oppure agire
RU 1980 1662
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RS 0.831.109.136.1
3 RS 0.831.109.136.121
come intermediari per fornirla, allestire moduli e mettere prontuari a disposizione degli assicurati.
Art. 3
(1) Gli enti designati negli articoli 30 e 35 numeri 2 e 3 della Convenzione e nell’articolo 26 del presente Accordo devono, nei limiti della loro competenza, notificarsi e comunicare alle persone interessate i fatti, nonché produrre i mezzi di prova richiesti per proteggere i diritti e gli obblighi degli interessati, esistenti in virtù delle disposizioni legali di cui all’articolo 2 della Convenzione, delle disposizioni della Convenzione e di quelle del presente Accordo.
(2) Se una persona ha l’obbligo, in virtù delle disposizioni legali di cui all’articolo 2 della Convenzione, delle disposizioni della Convenzione e di quelle del presente Accordo, di comunicare fatti precisi o di produrre mezzi di prova all’istituto assicu- rativo o a un altro ente, questo obbligo le spetta parimente riguardo ai fatti e ai mezzi di prova corrispondenti, esistenti sul territorio dell’altra Parte o in applicazione della legislazione della medesima.
Art. 4
(1) Nei casi previsti all’articolo 6 numero 1 …4 della Convenzione, gli istituti assicurativi, designati nel numero (2) seguente, della Parte contraente di cui s’appli- xxxx le disposizioni legali, attestano che esse sono applicate. La domanda dev’essere presentata dal datore di lavoro.
(2) L’attestazione è compilata: in Svizzera,
dalla cassa di compensazione competente dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e dall’assicuratore-infortuni competente5;
nella Repubblica di Germania,
dall’istituto che riscuote le quote dell’assicuratore per le pensioni, come anche degli altri rami assicurativi. Ove una persona sia assicurata soltanto contro gli infortuni, l’attestazione è concessa dall’ente competente dell’as- sicurazione contro gli infortuni.
4 Locuzione soppressa giusta l’art. 1 n. 1 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
5 Locuzione giusta l’art. 1 n. 2 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
Titolo Ia6 Assicurazione malattia
Art. 4a
Gli aventi diritto o i familiari devono informare l’istituto di assicurazione del luogo di residenza riguardo a qualsiasi modificazione della loro situazione che possa influenzare il diritto a prestazioni in natura, segnatamente ogni sospensione o sop- pressione della rendita e mutamento di residenza.
Art. 4b
Il dovere dell’assicurato di comunicare l’esistenza dell’incapacità al lavoro all’istituto di assicurazione competente sussiste, nel caso di applicazione dell’arti- colo 10b della Convenzione, soltanto verso l’istituto di assicurazione del luogo di residenza. Questo informa entro tre giorni l’istituto di assicurazione competente.
Art. 4c
(1) Le prestazioni di cui all’articolo 10b capoverso 1 numero 2 della Convenzione sono:
a) il trattamento per dialisi;
b) il trattamento per causa di emofilia.
(2) Gli enti di collegamento delle Parti, competenti per l’assicurazione malattia, possono, con la partecipazione delle autorità competenti, includere di comune ac- cordo altre prestazioni.
Titolo II
Assicurazione per le pensioni
Art. 5
L’articolo 35 numero 3 della Convenzione è parimente applicabile qualora l’avente diritto giusta la Convenzione risieda fuori del territorio delle Parti contraenti e le prestazioni previste nella parte seconda della Convenzione non entrino in considera- zione.
Art. 6
La persona residente nel territorio di una delle Parti contraenti presenta la domanda d’una prestazione secondo la legislazione dell’altra Parte, all’istituto assicurativo della prima Parte entrante in considerazione giusta l’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione. Quand’anche non siano competenti né quest’ultimo, né un altro istitu- to di questa Parte, designata nell’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione,
6 Introdotto giusta l’art. 1 n. 3 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
l’istituto cui è stata presentata la domanda deve trasmetterla senza indugio all’isti- tuto assicurativo della seconda Parte entrante in considerazione giusta l’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione.
Art. 77
(1) A domanda dell’ente di una Parte entrante in considerazione secondo l’arti- colo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione, gli esami e i controlli concernenti una persona residente sul territorio dell’altra Parte sono eseguiti o ordinati dall’ente di questa Parte entrante in considerazione giusta l’articolo 35 numeri 2 e 3 della Con- venzione. Sono svolti come se si trattasse della concessione di una prestazione analoga secondo la legislazione di questa Parte. Se nella Repubblica federale di Germania non esiste un ente competente, la competenza spetta all’ente destinatario della domanda.
(2) Anche gli istituti di assicurazione e gli enti di una Parte designati nell’arti- colo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione possono far procedere ad esami e controlli senza ricorrere agli enti dell’altra Parte, designati nell’articolo 35 numeri 2 e 3 della convenzione.
Art. 8
Le prestazioni in contanti sono versate ai beneficiari residenti sul territorio dell’altra Parte contraente, senza il tramite di un ente di collegamento di questa Parte. Gli arretrati di prestazioni in contanti possono essere pagati, sia conformemente al periodo precedente, sia per il tramite degli istituti assicurativi entranti in considera- zione secondo l’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione; l’articolo 7 numero 1 terzo periodo è applicabile per analogia.
Art. 9
(1) Gli enti8 di cui all’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione si comunicano, per quanto possibile, le decisioni prese nella procedura di determinazione del diritto alle prestazioni, qualora siano stati compiuti periodi assicurativi secondo le legisla- zioni delle due Parti contraenti o se l’assicurato li ha fatti valere.
(2) Gli enti9 di cui all’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione si comunicano, possibilmente senza indugi, i motivi per i quali l’importo della prestazione è stato modificato, sempre che tale modificazione non risulti da un adeguamento generale delle rendite; essi si comunicano parimente i motivi per i quali la prestazione è stata soppressa.
7 Tenore giusta l’art. 1 n. 4 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
8 Locuzione giusta l’art. 1 n. 5 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
9 Locuzione giusta l’art. 1 n. 5 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
Art. 1010
Gli enti di una Parte, di cui all’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione, possono rinunciare a procurarsi certificati di vita e di nazionalità degli aventi diritto residenti sul territorio dell’altra Parte, richiesti giusta la legislazione applicabile, fintanto che un ente di quest’ultima Parte, di cui all’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione, concede parimente prestazioni agli interessati.
Art. 11
Gli istituti assicurativi di cui all’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione devono allestire annualmente statistiche, valide per il 31 dicembre, sui versamenti eseguiti nell’altro Paese. Le statistiche devono menzionare il numero e l’ammontare com- plessivo delle rendite e delle indennità classificate secondo il genere di rendita; essa saranno scambiate.
Art. 1211
Per l’applicazione dell’articolo 11 della Convenzione e dei punti 10 e 10b del Pro- tocollo finale, l’ente svizzero di collegamento comunica, su domanda, all’istituto assicurativo germanico designato nell’articolo 35 numeri 2 e 3 della Convenzione, per anni e mesi civili, i periodi assicurativi compiuti secondo la legislazione sviz- zera; l’ente comunica separatamente i periodi nel corso dei quali l’assicurato ha avuto un impiego o svolto un’attività, oppure altri periodi da lui eventualmente adempiuti; nel caso di applicazione dell’articolo 15 numero 1 della Convenzione, l’ente comunica parimente i periodi nel corso dei quali l’assicurato ha esercitato una delle attività menzionate in quella norma.
Art. 1312
Titolo III
Assicurazione contro gli infortuni
Art. 1413
(1) Le persone residenti sul territorio della Repubblica federale di Germania inviano la domanda di prestazioni secondo le disposizioni legali svizzere all’assicuratore- infortuni svizzero competente, sia direttamente, sia per il tramite degli enti di colle- gamento.
10 Tenore giusta l’art. 1 n. 6 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
11 Tenore giusta l’art. 1 n. 7 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
12 Abrogato giusta l’art. 1 n. 8 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
13 Tenore giusta l’art. 1 n. 9 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
(2) Le persone residenti sul territorio della Svizzera inviano la domanda di presta- zioni secondo le disposizioni legali germaniche all’ente di collegamento germanico, sia direttamente, sia per il tramite dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna.
(3) È riservato l’articolo 17.
Art. 15
L’obbligo dell’assicurato di comunicare la propria incapacità lavorativa all’istituto assicurativo competente sussiste unicamente, giusta gli articoli 21 e 22 della Con- venzione, nei confronti dell’istituto assicurativo del luogo di residenza. Quest’ultimo informa l’istituzione competente, sia direttamente, sia per il tramite degli enti di collegamento.14
Art. 1615
Nonostante l’articolo 22 della Convenzione, le prestazioni pecuniarie, previste nelle disposizioni legali svizzere, sono versate direttamente ai beneficiari residenti sul territorio della Repubblica federale di Germania e le prestazioni pecuniarie, previste nelle disposizioni legali germaniche, ai beneficiari residenti sul territorio della Svizzera, dall’ente germanico di collegamento, senza ricorrere all’ente svizzero di collegamento.
Art. 17
(1) Quando sono assegnate prestazioni giusta gli articoli 21 o 22 della Convenzione, l’istituto assicurativo competente ne avverte quello del luogo di residenza.
(2) Quando l’assicurato sollecita prestazioni dell’istituto assicurativo del luogo di residenza e questo non è in possesso dell’attestazione del diritto alle prestazioni dell’istituto di assicurazione competente, l’istituto del luogo di residenza si rivolge all’istituto competente, sia direttamente, sia per il tramite degli enti di collega- mento16.
(3) Quando è applicabile l’articolo 23 capoverso 1 della Convenzione, gli istituti assicurativi regolano direttamente i propri conti per ogni singolo caso …17.
Art. 1818
Gli articoli 7, 9 e 10 sono applicabili per analogia ma, da lato svizzero, i compiti conferiti da queste disposizioni all’ente di collegamento sono assunti dagli istituti di assicurazione interessati, senza ricorrere all’ente svizzero di collegamento. Gli
14 Nuovo tenore del secondo periodo giusta l’art. 1 n. 10 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
15 Tenore giusta l’art. 1 n. 11 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
16 Tenore giusta l’art. 1 n. 12 lett. a dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
17 Secondo periodo giusta l’art. 1 n. 12 lett. b dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
18 Tenore giusta l’art. 1 n. 13 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
istituti di assicurazione germanici o l’ente germanico di collegamento comunicano con questi istituti, sia direttamente, sia per il tramite dell’ente svizzero di collega- mento. Gli esami e i controlli giusta l’articolo 7 capoverso 1 sono eseguiti o ordinati in Svizzera dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna.
Titolo IV Assegni familiari
Art. 19
Gli assegni familiari devono essere chiesti: in Svizzera,
alla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il datore di lavoro, nella Repubblica federale di Germania,
dai salariati, all’ufficio del lavoro del distretto ove la loro azienda ha sede, dagli altri lavoratori, all’ufficio del lavoro del distretto in cui risiedono. Se il richiedente non risiede sul territorio della Repubblica federale di Germania, è competente l’ufficio del lavoro del distretto ove è occupato; se l’attività è esercitata in distretti di parecchi uffici del lavoro, è competente l’ufficio del lavoro di Norimberga.
Le autorità competenti possono autorizzare altri organismi a ricevere domande.
Titolo V19
Assicurazione contro le malattie
Art. 20
Titolo VI Disposizioni varie
Art. 21
Quando è applicabile l’articolo 39 capoverso 2 della Convenzione, l’istituto assicu- rativo della Parte contraente sul cui territorio risiede il debitore deve ricuperare presso quest’ultimo l’insieme del credito, ove l’istituto dell’altra Parte lo esiga.
19 Abrogato giusta l’art. 1 n. 14 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
Art. 22
(1) Nei casi di cui al numero 3 del Protocollo finale della Convenzione, l’assi- curatore-infortuni svizzero20 informa la cassa malati germanica che entra in conside- razione una ripartizione dei costi.
(2) …21
(3) Gli istituti assicurativi interessati regolano direttamente i propri conti per ogni singolo caso.
Art. 23
Può essere chiesto agli organi di collegamento di trasmettere, all’istituto competente dell’altra Parte, domande, dichiarazioni, mezzi giuridici e altri documenti che siano stati inviati a un istituto non competente di una delle Parti contraenti.
Art. 24
Gli organi assistenziali giusta l’articolo 37 della Convenzione sono: in Svizzera,
gli istituti designati dalla legislazione cantonale sulla pubblica assistenza; nella Repubblica federale di Germania,
gli istituti regionali e locali d’assistenza sociale (die überörtlichen und die örtlichen Xxxxxx der Sozialhilfe), gli istituti centrali e gli altri istituti assis- tenziali per le vittime della guerra e per i superstiti di persone scomparse a seguito di fatti bellici (die Hauptfürsorgestellen und die Fürsorgestellen für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene), le autorità previdenziali per la gioventù (Jugendämter, Landesjugendämter, oberste Landesbehörden).
Art. 25
(1) Gli oneri amministrativi per l’applicazione del presente accordo non sono rim- borsati.
(2) I costi effettivi per esami e controlli e gli altri costi pertinenti sono anticipati dall’istituto assicurativo o dall’organo di collegamento che ha ricevuto la domanda d’indagine e sono rimborsati dall’istituto richiedente dopo ricezione del conteggio.
Art. 26
…22
20 Termine giusta l’art. 1 n. 15 lett. a dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
21 Abrogato giusta l’art. 1 n. 15 lett. b dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).
22 Abrogato giusta l’art. 1 n. 16 dell’acc. completivo del 2 marzo 1989 (RU 1990 512).e
Art. 27
Il presente accordo s’applica parimente al Land Berlino salvo qualora il Governo della Repubblica federale di Germania rivolga al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria, nei tre mesi successivi all’entrata in vigore dell’accordo.
Titolo VII Disposizione finale
Art. 28
(1) Il presente accordo entra in vigore alla stessa data come l’Accordo completivo del 9 settembre 197523 emendante la Convenzione del 25 febbraio 1964 sulla sicu- rezza sociale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania, non appena le autorità competenti si saranno notificate adempiute le condizioni prescritte dai rispettivi diritti interni.
(2) L’Accordo del 23 agosto 196724 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania per l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964 è abrogato con l’entrata in vigore del presente accordo.
Fatto a Berna il 25 agosto 1978, in doppio esemplare.
Per il
Consiglio federale svizzero:
X. Xxxx
Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:
Xxxxxx Xxxxxxxx
23 RS 0.831.109.136.12
24 RU 1969 735