DECISIONE DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.4.2021
COM(2021) 154 final 2021/0080 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica tunisina è stato negoziato dalla Commissione sulla base dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 9 dicembre 2008.
Attualmente i servizi aerei tra l'UE e la Tunisia sono operati sulla base di accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e quest'ultimo paese.
Rientra nella politica estera dell'UE in materia di trasporto aereo negoziare con i paesi vicini accordi globali nel settore dei servizi aerei quando siano stati dimostrati il valore aggiunto e i vantaggi economici di tali accordi. L'accordo mira in particolare a:
- aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità;
- garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte della Tunisia della pertinente normativa UE in materia di trasporto aereo; e
garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.
• Contesto generale
Le direttive di negoziato stabiliscono l'obiettivo generale di negoziare un accordo globale relativo al trasporto aereo al fine di aprire in modo graduale e reciproco l'accesso al mercato e di garantire la convergenza sul piano normativo e l'effettiva applicazione delle norme e dei requisiti dell'UE.
Conformemente alle direttive di negoziato, l'11 dicembre 2017 le due parti, UE e Tunisia, hanno siglato un progetto di accordo.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La conclusione di un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con la Tunisia è un elemento importante nello sviluppo della politica estera dell'UE in materia di aviazione e un elemento fondamentale della politica di vicinato dell'Unione e della creazione di un più ampio spazio aereo comune europeo, come stabilito nella comunicazione della Commissione "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" [COM(2005)79] e nella comunicazione della Commissione "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" [COM(2012)556 final].
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta
Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei fra Stati membri e Repubblica tunisina. È tuttavia autorizzato l'esercizio dei diritti di traffico esistenti derivanti da tali accordi bilaterali e non
coperti dal presente accordo, a condizione che non vengano operate discriminazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Articoli 100, paragrafo 2, e 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le disposizioni dell'accordo prevalgono sulle pertinenti disposizioni delle intese vigenti stipulate da singoli Stati membri. Per tutti i vettori aerei dell'Unione, l'accordo crea contemporaneamente parità e uniformità di condizioni per l'accesso al mercato e stabilisce nuove disposizioni per la cooperazione e la convergenza tra l'Unione europea e la Tunisia a livello di regolamentazione in settori di fondamentale importanza per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Dette disposizioni possono essere adottate esclusivamente a livello dell'Unione in quanto riguardano alcuni settori di sua competenza esclusiva.
L'intervento dell'Unione consentirà di conseguire in modo più efficace gli obiettivi della proposta per i motivi elencati qui di seguito.
L'accordo permette di estendere simultaneamente le condizioni in esso previste ai 27 Stati membri, con l'applicazione delle stesse norme senza alcuna discriminazione e con benefici per tutti i vettori aerei dell'Unione indipendentemente dalla loro nazionalità. A differenza di quanto avviene attualmente tali vettori potranno operare liberamente da qualsiasi punto dell'Unione europea verso qualsiasi punto in Tunisia.
La soppressione graduale delle restrizioni all'accesso al mercato tra l'Unione europea e la Tunisia non solo attirerà nuovi operatori sul mercato e creerà l'opportunità di servire aeroporti poco utilizzati fino ad ora, ma faciliterà anche il consolidamento tra i vettori aerei dell'UE.
L'accordo garantisce l'accesso a opportunità commerciali, come quelle relative all'assistenza a terra, alla condivisione dei codici comuni ("code-sharing"), all'intermodalità e la possibilità di fissare liberamente i prezzi, per tutti i vettori aerei dell'UE.
• Proporzionalità
Sarà istituito un comitato misto incaricato di discutere delle questioni relative all'attuazione dell'accordo. Il comitato misto promuoverà gli scambi a livello di esperti su nuove iniziative o sviluppi legislativi o regolamentari e valuterà i settori potenzialmente idonei a un'ulteriore estensione dell'accordo. Esso sarà composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
Gli Stati membri continueranno inoltre a svolgere i loro tradizionali compiti amministrativi nell'ambito del trasporto aereo internazionale, ma sulla base di norme comuni applicate in maniera uniforme.
• Scelta dell'atto giuridico
Solo gli accordi internazionali possono avere effetto sulle relazioni estere in materia di trasporto aereo.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non pertinente
• Consultazioni dei portatori di interessi
A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, la Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con un comitato speciale (forum consultivo). Durante i negoziati sono stati consultati anche gli operatori del settore.
Sono state prese in considerazione le osservazioni formulate nel corso della procedura di consultazione. Gli Stati membri interessati hanno verificato l'esattezza dei riferimenti agli accordi bilaterali sui servizi aerei. Gli operatori del settore hanno sottolineato l'importanza di una solida base giuridica per le loro operazioni commerciali.
• Assunzione e uso di perizie
Non pertinente.
• Valutazione d'impatto
Non pertinente.
• Efficienza normativa e semplificazione
Non pertinente.
• Diritti fondamentali
Non pertinente.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5. ALTRI ELEMENTI
• Sintesi dell'accordo proposto
L'accordo è costituito dal testo di base, che contiene i principi fondamentali, e da tre allegati: l'allegato I sulle disposizioni transitorie, l'allegato I bis sulle disposizioni transitorie relative all'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine e l'allegato II sulle norme dell'UE applicabili all'aviazione civile.
Dal 1° gennaio 2021 il diritto dell’Unione non si applica più al Regno Unito. Pertanto, in accordo con la Tunisia, tutti i riferimenti al Regno Unito sono stati rimossi dal testo siglato ed è stata inserita una clausola territoriale standard.
2021/0080 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:
(1) Il 9 dicembre 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica tunisina su un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo l'11 dicembre 2017.
(2) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro, è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente