Contract
Vicenda Fiat: l’uscita dall’organizzazio- ne sindacale datoriale non consente di re- cedere dal contratto collettivo vigente.
di X. Xxxxxxx - 16 ottobre 2019
Il caso in esame trae origine dalla nota vicenda Fiat, la cui uscita dalla Confindustria, con ef- fetto dal 1 gennaio 2012, ha determinato l’abbandono del sistema ordinario di contrattazione collettiva nazionale, col conseguente venir meno del vincolo di rispettare il Ccnl del settore di riferimento (tra i molti autori, sulla rilettura del caso Fiat, si veda X. Xxxxxxx, La cronaca si fa storia: da Pomigliano a Mirafiori, in ADL, 2011, I, 9; De Xxxx Xxxxxx, L’Accordo di Pomigliano: una storia italiana, in ADL, 2010, II, 1080; Xxxxxxxx, Back to the future: il caso FIAT tra anticipazione del futuro e ritorno al passato, in LD, 2011, 2, 239; Xxxxxxxx, Dalla scala mobile a Pomigliano: I sindacati servono ancora?, in LD, 2011, 2, 421; Balle- strero, Astuzie e ingenuità di una clausola singolare, in LD, 2011, 2, 269; ALES, Dal caso Fiat al “caso Italia”. Il diritto del lavoro “di prossimità”, le sue scaturigini e i suoi limiti costituzionali, in DRI, 2011, 4, 1061).
Si è in questo modo dato il via alla formazione di un sistema contrattuale del tutto autonomo e indipendente rispetto a quello generale, segnando una decisiva spinta verso l’aziendalizzazione della contrattazione collettiva e del sistema italiano delle relazioni indu- striali (cfr. Xxxxxx, Azienda, contratto e sindacato, Cacucci, 2012). Gli accordi stipulati dalla Fiat si presentavano, infatti, da un lato come accordi aziendali, derogatori e sostitutivi del contratto nazionale di lavoro, dall’altro come “di primo livello”, dunque come dei veri e propri accordi nazionali (cfr. XXXXXXXX, cit).
Questa complessa vicenda ha innescato una serie di incertezze e di conflitti in relazione a di- versi aspetti che riguardano il funzionamento del sistema sindacale, riversandosi anche sul piano giuridico. Tra le diverse questioni sollevate, è emersa quella relativa all’applicabilità o meno dei nuovi accordi separati, non firmati da tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda, in vigenza di un contratto collettivo nazionale antecedentemente sottoscritto in ma- niera unitaria all’interno della stessa realtà produttiva.
Su questo aspetto è intervenuta la decisione della Corte di Cassazione in commento.
Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di Torino aveva rigettato il ricorso presentato dall’organizzazione sindacale con cui si chiedeva di dichiarare l’antisindacalità della con- dotta tenuta dall’azienda la quale, per effetto del recesso dal sistema confindustriale eserci- tato dal gruppo Fiat, intendeva applicare ai propri dipendenti soltanto il contratto collettivo separato cd. di primo livello alla cui sottoscrizione non aveva partecipato il sindacato ricor- rente.
x/x XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - XXXX - Xxx. (050) 540152 - 000000 - Xxx 541167
Ad avviso del Tribunale di primo grado, l’unico comportamento lesivo, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, era rappresentato dal non aver informato ed interpellato l’ O. S. delle trattative sfociate nella stipula dell’accordo separato.
Tale decisione veniva confermata in sede di gravame, sul presupposto per cui l’azienda non era più tenuta a rispettare le intese sindacali antecedentemente sottoscritte dall’associazione del settore, di cui la stessa impresa non faceva più parte; ciò in considerazione della mancata esistenza nel nostro ordinamento di un obbligo a carico del datore di trattare e stipulare con- tratti collettivi con tutte le OO. SS., rientrando invece proprio nel principio di autonomia ne- goziale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con OO. SS. anche di- verse da quelle che avevano trattato e sottoscritto il precedente.
Diversamente rispetto a quanto stabilito dai giudici di merito, la Corte di Cassazione ha ac- colto il ricorso presentato dall’organizzazione sindacale.
La decisione della Corte non verte sulla messa in discussione del principio dell’autonomia negoziale, ma sostiene che il punto centrale della questione riguardi piuttosto la vincolatività del termine di scadenza del contratto collettivo che si intende sostituire e «del suo valore o- stativo o meno alla stipula di un nuovo contratto».
La Cassazione richiama in particolare l’indirizzo giurisprudenziale che esclude la possibilità di recedere ante tempus dal contratto tramite disdetta unilaterale e di applicare un diverso Ccnl, sostenendo che «solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto e applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c.» (cfr. Cass., 31 ottobre 2013, n. 24575, in RIDL, 2014, II, con nota di Forli- vesi).
Si afferma dunque il principio per cui, laddove al contratto collettivo sia stata apposta una clausola di durata, la stessa vincola tutti i destinatari e non ammette la possibilità di sciogli- mento unilaterale dal vincolo prima della sua scadenza, neppure nell’ipotesi in cui la parte datoriale si dissoci dall’organizzazione sindacale di appartenenza, come avvenuto nel caso in esame. Al pari dell’organizzazione sindacale datoriale, anche il singolo datore di lavoro è vincolato a rispettare le clausole fissate unitariamente nel precedente accordo, rendendosi al- trimenti inadempiente nei confronti dei lavoratori.
L’unica possibilità di recedere unilateralmente dal contratto collettivo è ammessa nel caso in cui lo stesso sia stato stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione di una data di scadenza, così da consentire il pieno sviluppo delle relazioni industriali, evitando di in- gessare il sistema di contrattazione che deve evolversi in base ai mutamenti della realtà so- cio-economica.
Si evidenzia come la sentenza in commento consolida l’orientamento diffuso in dottrina che non ritiene legittimo recedere unilateralmente dal contratto collettivo avente termine finale
«sulla base di valutazioni di mera convenienza ed opportunità» (Lassandari, La contratta- zione collettiva: prove di de-costruzione di un sistema, in LD, 2011, 2, 321). A differenza del caso della stipula di contratti di natura civilistica che regolano i rapporti tra privati e in cui il recesso assume una funzione esclusivamente estintiva, nell’ambito della dimensione collet- tiva, invece, ammettere la possibilità di recedere dal contratto collettivo a tempo determinato
equivale a configurare l’opportunità di modifica della disciplina vigente in senso più favore- vole ai propri interessi (Xxxxxxx, Contratto collettivo e libertà di recesso, in ADL, 1995, II, 36). Si assisterebbe, perciò, nell’ipotesi di recesso unilaterale, a una situazione di squilibrio della dialettica contrattuale, in contrasto con il corretto funzionamento della contrattazione collettiva che si sviluppa attraverso l’agire sindacale per tutelare gli interessi dei lavoratori e favorire l’incontro tra le parti.
La soluzione attribuita al caso in esame, dunque, esclude che l’uscita da un’organizzazione sindacale datoriale possa costituire il mezzo per recedere dal contratto collettivo e realizzare eventuali modifiche dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti.
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dottoranda dell’Università degli Studi di Siena Visualizza il documento: Cass., 20 agosto 0000, x. 00000