CODICE ETICO del COMUNE DI MONZA
CODICE ETICO del COMUNE DI MONZA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO, FESTA DEL SANTO PATRONO ANNI 2020 E 2021. CIG: 81376064E8
Appalti, concessioni e cottimi fiduciari.
I soggetti che intendono partecipare alle gare del Comune di Monza devono attenersi alle regole di comportamento del presente codice etico, che costituisce condizione di iscrizione all’Albo fornitori dell’ente, di ammissione a qualunque procedura, nonché parte integrante dei contratti di lavori, servizi e forniture.
Il codice stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l’Amministrazione Comunale, i concorrenti e gli aggiudicatari di improntare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altro vantaggio o beneficio, sia direttamente che tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta attuazione.
Le stesse prescrizioni si applicano a subappaltatori, subcontraenti e a chiunque risulti coinvolto, anche parzialmente, nell’esecuzione di contratti dell’ente comunale.
Concorrenza.
Gli operatori economici devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le prescrizioni della legge n.287 del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Ai fini del presente Xxxxxx, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme della buona fede, in particolare:
a) La promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta di un vantaggio ad una persona, o per suo tramite ad un terzo, in cambio dell'affidamento del contratto;
b) qualunque accordo tra soggetti concorrenti finalizzato a condizionare il prezzo di aggiudicazione o le altre condizioni contrattuali;
c) la promessa o la concessione di vantaggi a partecipanti affinché non concorrano o ritirino l'offerta eventualmente già presentata.
E' considerata, altresì, pratica anticoncorrenziale influenzare l'andamento delle gare sfruttando situazioni di controllo o di collegamento con altre imprese a norma dell'art.2359 c.c. o forme di collegamento sostanziale.
Dovere di segnalazione.
Gli operatori devono segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione da parte di un concorrente o interessato, di cui vengano comunque a conoscenza nelle fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione del contratto.
Il dovere di segnalazione comprende qualunque richiesta di utilità, denaro o condizioni di vantaggio avanzata da dipendenti comunali.
Mantenimento degli obblighi.
Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi si intendono riferiti al contraente, il quale dovrà assicurarne l’osservanza anche da parte dei propri subappaltatori.
Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune di Monza assicura una gestione attenta,
trasparente ed uniforme del subappalto.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato, in particolare, alla verifica:
a) del possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnici-finanziari richiesti dalla lex specialis per l’esecuzione contrattuale;
b) della quota subappaltabile;
c) della tempistica per la presentazione dell’istanza;
d) della tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione del Codice da parte di subaffidatari costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Accettazione del Codice.
Per essere ammesso a una gara, ogni concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa una copia del Codice etico debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. La mancata accettazione dei contenuti del documento comporta l'esclusione dalla procedura.
Una copia del presente Codice sottoscritta per accettazione deve essere consegnata da chiunque intenda stipulare con il comune contratti relativi a lavori, servizi o forniture.
Principi di comportamento del personale nei rapporti con le società appaltatrici.
Come per gli operatori economici, è previsto anche per il personale del Comune di Monza il rispetto di determinate regole di comportamento:
a) imparzialità di trattamento nei confronti delle imprese che partecipano alla gara e rispetto del principio di rotazione nella scelta di candidati nelle procedure su invito, assicurando un’adeguata concorrenza;
b) riservatezza sulle informazioni relative alle gare, ad esclusione di quelle cui è consentito a tutti l’accesso;
c) indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni ed astensione dal coinvolgimento in operazioni che possano generare conflitto di interessi;
d) divieto di accettare regalie o qualsiasi cosa che possa rappresentare un vantaggio personale da parte delle imprese coinvolte nella gara;
e) divieto di accettare, per sé o per i propri familiari, incarichi professionali o proposte lavorative in qualsiasi forma e modalità, da parte di società contraenti con la pubblica amministrazione, qualora il dipendente abbia partecipato alla conclusione del contratto o risulti comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale;
f) obbligo per il dipendente che intenda stipulare un contratto privato con società appaltatrici dell’ente comunale di darne preventiva comunicazione al proprio dirigente qualora abbia partecipato alla conclusione dell’appalto o sia comunque coinvolto nell’esecuzione contrattuale;
g) obbligo per il dirigente di vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi da parte dei propri collaboratori.
La violazione dei suddetti doveri comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari, oltre a generare ripercussioni sulla valutazione professionale.
Obblighi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si impegna
1. a pubblicare sul proprio sito internet le seguenti informazioni relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture:
a) dopo lo svolgimento della prima seduta pubblica, l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta;
b) nelle procedure negoziate senza pubblicazione del bando e nei cottimi fiduciari l’elenco degli operatori invitati, degli offerenti e il nominativo dell'aggiudicatario.
2. attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa, ad adottare politiche finalizzate a:
a) contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva
b) assicurare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici il rispetto della normativa in tema di sicurezza e salute
c) contrastare le situazioni di condizionamento d’impresa.
Convenzioni urbanistiche.
Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l’accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.
L’acquisizione della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente. L'obbligo della certificazione è inoltre posto a carico dell'operatore.
Si applicano alle convenzioni urbanistiche le prescrizioni contenute nell’art.17 del presente codice
Sanzioni.
L'accertamento di una violazione delle norme del presente Codice comporta:
a) l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato;
b) qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva;
c) la denuncia all’autorità giudiziaria, qualora la fattispecie configuri un’ipotesi di reato.
data……………………………….. Per accettazione
…………………………………………………………
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)