Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)
- Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 22 gennaio 2013, dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, intestatario di due rapporti di conto corrente presso la banca convenuta, contesta l’esistenza del divieto di effettuare versamenti successivi al primo, sul proprio conto corrente, chiedendo che siano rifusi i danni economici derivanti.
Più precisamente, i clienti sono cointestatari presso la convenuta di due conti correnti: contratto n. 208/1688 del 16.12.2011 e contratto n. 208/1690 del 19.12.2011. Per ciascuno dei contratti nella stessa data di apertura, veniva sottoscritto un “Accordo di modifica delle condizioni economiche”, con particolari condizioni di tasso per diversi periodi e a scadenza. Con riferimento al contratto di c/c n. 1690, i ricorrenti affermano che in data 01.03.2012 “contemporaneamente al rimborso di alcuni titoli [si sono] rivolti al private banker (…) per chiedergli di trasferire il ricavato dei rimborsi predetti sul c/c 1688 [il private banker…] rispose che il conto 1688 non poteva essere integrato con altri versamenti”.
Sempre i ricorrenti asseriscono di aver chiesto, alla scadenza del periodo di validità delle condizioni temporanee, di dar corso alle loro richieste di trasferimento, e di aver disposto affinché alla scadenza del c/c n. 1690, il saldo venisse trasferito sul c/c n. 1688;
Xxxxx affermato di aver ricevuto conferma dal responsabile che il c/c n. 1688 non poteva essere “integrato”. Il responsabile della filiale ha però ammesso “che i contratti medesimi presentano errori”.
Il ricorrente e i cointestatari che hanno aderito al ricorso, hanno sostenuto di non essere stati informati circa il divieto di effettuare versamenti successivi al primo sul c/c n. 1688, in quanto “le caratteristiche del rapporto n.1690 sono identiche a quelle del rapporto 1688, quindi stessa modulistica contrattuale con l’unica variante del tasso creditore concesso fino al 19.03.2012.”. Hanno altresì affermato che “nessun divieto espresso è contenuto nei contratti che riguardano ulteriori versamenti o giroconti”. Inoltre, le caratteristiche e la specifica operatività del rapporto n. 1688 “sono condensate nel foglio – allegato al
comunissimo contratto di conto corrente - che porta per oggetto: accordo di modifica delle condizioni senza effetti novativi”; a supporto delle proprie motivazioni hanno affermato che la banca non avrebbe dovuto allegare al contratto “il documento di sintesi con l’indicazione di spese per bonifici, fidi assegni, valuta versamenti, etc…se queste operazioni non sono fattibili”.
Con ricorso protocollato il 30.05.2012 i ricorrenti hanno chiesto:
➢ “l’accertamento dei diritti”
➢ Il risarcimento del danno subito costituito da:
1. interessi del 4,50% sul capitale del c/c 1690 alla data del 19.03.2012 e calcolati fino al 15.06.2012 (dedotte ritenute fiscali);
2. interessi del 4,50% sul ricavo di cedole e titoli rimborsati alla data del 01.03.2012, calcolati fino al 15.06.2012 (dedotte ritenute fiscali).
Con le proprie controdeduzioni, presentate, tramite il Conciliatore Bancario, il 20/07/2012, l’intermediario ha così ricostruito la vicenda all’origine della presente controversia:
- I clienti accendevano in data 19.12.2011 e 16.12.2011 due rapporti di conto corrente “per specifiche esigenze di investimento” e precisamente il rapporto n. 208/1690 con vincolo di tre mesi e tasso creditore del 4 % (allegato 1) e il rapporto 208/1688 con vincolo di sei mesi e tasso creditore del 4.50 % (allegato 2). Sul primo rapporto veniva versato l’importo di Euro 1.055.100 (allegato 3) sul secondo l’importo di Euro 1.153.700 (allegato 4);
- allo scadere, in data 19.03.2012, della vigenza del tasso creditore del 4% applicato al rapporto n. 208/1690 “i clienti manifestavano la propria volontà di trasferire le somme derivanti dalla chiusura dello stesso sull’altro rapporto (…) n. 208/1688, anch’esso contratto come già specificato per esigenze investigative (sic!) e quindi caratterizzato da operatività limitata al conferimento iniziale della somma”;
- l’intermediario sostiene che il Banker dei ricorrenti “ha sempre ben spiegato sin dalla fase di apertura dei rapporti che gli stessi erano remunerati ad un tasso fisso e predefinito per un periodo temporale concordato ed avevano altresì un’operatività limitata, non ammettendo alcuna operazione se non il versamento iniziale e lo smobilizzo alla scadenza del deposito”;
- a tal riguardo la resistente ha evidenziato che “il gestore Private (…) abbia concordato (con i ricorrenti) di perfezionare un’operazione denominata ‘denaro freddo monopartita su conti correnti’ che (…) riconosce una vantaggiosa remunerazione su saldi di conto corrente a fronte dell’impegno del cliente a mantenere la giacenza per un determinato periodo di tempo.” I conti della specie “prevedono un’operatività monopartita (…) nel caso sia necessario gestire ulteriori partite deve essere aperto un nuovo conto (…). Proprio per queste caratteristiche tecniche l’operatività dei citati conti correnti è limitata alle uniche operazioni di versamento iniziale (tramite bonifico) e di smobilizzo (tramite bonifico) alla scadenza del deposito.”;
- l’intermediario ha dichiarato di aver “evidenziato con estrema chiarezza (ai ricorrenti) come, a fronte del tasso di particolare favore loro riconosciuto (…) esisteva il vincolo temporale e il divieto di effettuare versamenti sugli stessi diversi dal conferimento originario. Veniva altresì evidenziato… che era pertanto esclusa l’applicabilità di ogni altra tipologia di operatività e, di conseguenza, di tutte le norme contrattuali con essa incompatibili.” La convenuta ha affermato che “purtroppo, in fase di sottoscrizione della documentazione contrattuale non veniva raccolto dal personale preposto il previsto modello avente ad oggetto ‘integrazione al contratto di conto corrente’ che esplicitava la descritta limitata operatività (modello addendum contrattuale all. 9);
- i clienti provvedevano quindi, in data 19.03.2012 “a bonificare l’importo riveniente dall’estinzione del rapporto n. 208/1690 sul conto corrente n. 7890 a loro intestato (allegato 5) e a chiedere in pari data lo svincolo delle somme tramite emissione di assegno circolare di Euro 1.155.221,00” (allegato 6). Secondo la resistente, gli stessi sono “rientrati immediatamente nella piena disponibilità delle somme (…) [che] non rimanevano quindi infruttifere”;
- non risulta, all’intermediario, che i ricorrenti abbiano presentato analoga domanda di versamento sul conto n. 208/1688 in relazione alle somme derivanti dal rimborso di strumenti finanziari da loro detenuti e scaduti l’1.03.2012.
La convenuta, “ritenendo che i ricorrenti, in virtù delle informazioni ricevute, fossero pienamente edotti circa le caratteristiche delle operazioni concluse (…) e che comunque il danno asseritamente subito non sia assolutamente stato dimostrato” ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.
DIRITTO
Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.
I due contratti aventi ad oggetto il conto corrente numero 1688 e il conto corrente numero 1690 risultano sottoscritti rispettivamente in data 16.12.2011 (cfr. allegato 2 controdeduzioni) e 19.12.2011 (cfr. allegato 1 controdeduzioni).
Da quanto si evince dai documenti di sintesi riferiti a ciascun rapporto di conto corrente il tasso creditorio previsto contrattualmente, corrisponde al seguente (cfr. allegato 1 e 2 controdeduzioni):
Contemporaneamente alla sottoscrizione del contratto di conto di corrispondenza, ambedue i rapporti sono stati integrati mediante accordi “di modifica delle condizioni senza effetti novativi” (il contratto n. 208/1690 è stato integrato il 19.12.2011, mentre il contratto
n. 208/1688 è stato integrato il 16.12.2011) in cui sono state convenute le seguenti variazioni ai rispettivi rapporti, “a modifica di quelle attualmente in essere” (cfr. allegati 1 e 2 controdeduzioni):
- c/c numero 208/1690: tasso creditore 4,00% fino al 19.03.2012
- c/c numero 208/1688: tasso creditore 4,50% fino al 15.06.2012 In entrambi gli accordi veniva specificato tra l’altro quanto segue:
Da quanto si evince dalla documentazione in atti non risulta che, a fronte del riconoscimento di tali tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, esistesse il vincolo temporale e il divieto di effettuare versamenti sugli stessi diversi dal conferimento originario, così come affermato dalla resistente.
Sul punto, al contrario, l’intermediario, ha riconosciuto che non è stata raccolta la sottoscrizione dei clienti su un documento avente ad oggetto una “Integrazione al contratto di conto corrente” in cui il correntista avrebbe dovuto dichiarare di prendere atto che l’operatività del conto corrente sarebbe stata limitata tassativamente al versamento/conferimento della somma destinata a deposito, restando esclusa l’operatività di tutte le norme contrattuali con essa incompatibili. È stato prodotto agli atti un modulo
prestampato che la Banca utilizzerebbe per i contratti della specie (allegato 9 controdeduzioni).
Secondo le evidenze prodotte dall’intermediario, i ricorrenti in data 19.03.2012 (allo scadere dei tre mesi in cui era previsto un tasso di interesse del 4,00% sul conto corrente
n. 208/1690) hanno bonificato l’importo riveniente dall’estinzione del rapporto n. 208/1690 sul conto corrente n. 7890, loro intestato, svincolando in pari data la somme versate tramite emissione di assegno di € 1.155.221,00.
Ciò chiarito e venendo all’esame del merito della questione, deve anzitutto rilevarsi che non è controverso tra le parti che siano intercorsi i contratti di conto corrente bancario di corrispondenza di cui si discute. Con gli atti contestuali modificativi delle condizioni economiche rispettivamente apportati si sarebbe determinata per la Banca anche una modifica del contratto posto in essere per renderlo un contratto di conto corrente detto “a monopartita”.
I clienti, tuttavia, contestano questa ricostruzione e sostengono l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi contrattuali.
Rileva quindi preliminarmente la qualificazione dei ripetuti contratti e l’onere della prova sia per la forma scritta sia per la lamentata imputabilità dell’inadempimento dell’intermediario. Xxxxx, sul punto anzitutto ricordare che il D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), all’Art. 117 (Contratti) sancisce che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.
A ciò deve aggiungersi quanto disposto dalla Banca d’Italia nelle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (provvedimento del 29.7.2009 e successive modificazioni), ove si prevede quanto segue:
“Contratti
(Contenuto dei contratti) “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
Consegna di copia del contratto
Prima della conclusione del contratto, l’intermediario consegna al cliente, su sua richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; a scelta del cliente può essere consegnato il solo documento di sintesi. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l’intermediario, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, gli consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero una nuova copia del documento di sintesi.
Fogli informativi e Foglio comparativo dei mutui
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto. È assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto.
Gli intermediari possono redigere un unico foglio informativo per pubblicizzare, in relazione a un determinato prodotto, le condizioni relative alle diverse linee del servizio offerte (ad esempio, conti correnti aventi diverse caratteristiche).
Per i contratti di conto corrente, vengono altresì riportati eventuali requisiti minimi per l’apertura del conto (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, i termini di disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che
danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificandone l’importo”.
Xxx, non vi è dubbio che l’intermediario resistente non si sia attenuto rigorosamente a quanto previsto dalla normativa in materia e, pertanto, possa essere chiamato a rispondere delle conseguenze della carenza informativa lamentata nel ricorso all’origine del presente procedimento.
Così chiarito il quadro in merito all’an debeatur, deve ora analizzarsi il profilo relativo al
quantum debeatur.
I danni lamentati dal ricorrente consistono nelle seguenti voci:
• interessi del 4,50% sul capitale del c/c 1690 alla data del 19.03.2012 e calcolati fino al 15.06.2012 (dedotte ritenute fiscali);
• interessi del 4,50% sul ricavo di cedole e titoli rimborsati alla data del 01.03.2012, calcolati fino al 15.06.2012 (dedotte ritenute fiscali).
La prima voce di danno attiene al mancato introito rappresentato dagli interessi che si sarebbero potuti ottenere sul conto n. 208/1688, sulle somme di che trattasi, di cui è stato negato il relativo accredito. Xxx, come già accennato, risulta documentato in atti che i ricorrenti in data 19.03.2012 (allo scadere dei tre mesi in cui era previsto un tasso di interesse del 4,00% sul conto corrente n. 208/1690) hanno bonificato l’importo riveniente dall’estinzione del rapporto n. 208/1690 sul conto corrente n. 7890, loro intestato, svincolando in pari data la somme versate tramite emissione di assegno di € 1.155.221,00.
La doglianza relativa al danno appena evidenziato appare, dunque, degna di accoglimento ed in misura pari a quanto appena illustrato il relativo danno pare dover essere equitativamente determinato.
Opposta conclusione deve, invece, trarsi in merito alla richiesta di “interessi del 4.50% sul ricavo di cedole e titoli rimborsati alla data del 01.03.2012, calcolati fino al 15.06.2012”, così come avanzata in sede di Ricorso da parte attrice, dal momento che non è stata prodotta agli atti alcuna evidenza documentale dell’avvenuto rimborso di detti titoli, che il ricorrente aveva chiesto di trasferire sul conto 208/1688, in data 01.03.2012.
Le doglianze formulate nel ricorso all’origine del presente procedimento risultano, dunque, fondate nei limiti appena illustrati.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente un risarcimento, equitativamente determinato, in misura pari all’importo del 4,5% sulla somma di € 1.063.221,48 dalla data dell’ordine di trasferimento alla data del 15.6.2012.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1