ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA UNGHERESE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E...
ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLE FINANZE DELLA REPUBBLICA UNGHERESE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PREVISTO DALLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E L’UNGHERIA INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FIRMATA A BUDAPEST, IL 16 MAGGIO 1977
La Convenzione tra l’Italia e l’Ungheria, firmata il 16 maggio 1977, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, prevede all'articolo 27 che: "Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quella della legislazione interna degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1”.
Allo scopo di conferire maggiore operatività allo scambio di informazioni previsto dal predetto articolo 27 e di perseguire l'obiettivo della prevenzione dell'evasione nel campo delle imposte che formano oggetto della predetta Convenzione, le Autorità competenti dei due Stati contraenti hanno convenuto di procedere ad uno scambio spontaneo di informazioni conformemente alle seguenti disposizioni:
a) l'Autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti fornirà, senza che vi sia una specifica richiesta, all'Autorità competente dell'altro Stato contraente, le informazioni - che si rendano disponibili nel corso delle verifiche o dei controlli dei propri contribuenti e che concernono residenti dell'altro Stato - le quali si rivelino interessanti ai fini del corretto accertamento delle imposte sui redditi di detti residenti;
b) dette informazioni riguarderanno, in particolare, i pagamenti effettuati, sia direttamente che indirettamente, da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente a titolo di: canoni di locazione, dividendi, interessi, royalties, compensi ad amministratori, gettoni di presenza, compensi ad artisti e sportivi, remunerazioni di lavoro autonomo, compensi per consulenze aziendali, provvigioni e pagamenti analoghi e qualsiasi altro reddito;
c) le stesse Autorità competenti concordano, altresì, che la reciprocità è un aspetto fondamentale della mutua assistenza e stabiliscono che sia mantenuta in modo continuo un'atmosfera di
collaborazione nello scambio di informazioni soggetto alle disposizioni della Convenzione, al fine di assicurarne uno
svolgimento conforme al principio della reciprocità;
d) ogni informazione scambiata tra la Repubblica italiana e la Repubblica ungherese che abbia le caratteristiche di uno scambio spontaneo di informazioni sarà trasmessa alle persone designate quali Autorità competenti dalla Repubblica italiana ovvero dalla Repubblica ungherese;
e) è reciprocamente inteso che, l'uso delle informazioni fornite nell'ambito dello scambio spontaneo, è possibile entro i limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 27 della detta Convenzione fra l'Italia e l’Ungheria. Al fine di prevenirne la diffusione non autorizzata, su tutte le informazioni scambiate le Autorità competenti annoteranno che il loro uso e la loro rivelazione debbono essere conformi alle disposizioni della Convenzione;
f) il presente Accordo sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 1998;
g) il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante intesa fra Autorità competenti.
h) Ai fini del presente Accordo sono Autorità competenti:
- per la Repubblica ungherese, il “Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Relazioni Economiche Internazionali - X-0000, XXXXXXXX, Xxxxxx Xxxxx xxx 0-0, XXXXXXX”;
- per la Repubblica italiana, il “Ministero delle Finanze - Segretariato Generale - Ufficio per gli Studi di Diritto Tributario Comparato e per le Relazioni Internazionali - viale dell’Aeronautica 122, 00000 XXXX XXX, XXXXX”.
Il presente accordo entrerà in vigore allorché le Autorità competenti si notificheranno reciprocamente l’approvazione da parte dei rispettivi Ministri.
Fatto a Budapest, in duplice esemplare, il 5 giugno 1997, in lingua inglese.
Per il Ministero delle Finanze Per il Ministero delle Finanze
della Repubblica Italiana della Repubblica di Ungheria
(dr. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx) (dr.Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxx)