STATUTO
STATUTO
di Uni.C.A.
UniCredit Cassa Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
In attuazione del “Protocollo per la realizzazione del Progetto S3” del 18.6.2002 (art. 9, “Copertura assistenziale”) e dei successivi accordi sindacali del 15 dicembre 2005 e del 23 ottobre 2006 sottoscritti tra UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali di Gruppo, è costituita un’associazione ai sensi degli art. 36 e segg. Codice Civile denominata “UniCredit Cassa Assistenza per il Personale del Gruppo UniCredito Italiano” (di seguito per brevità “Uni.C.A.”).
Art.2 – Sede
Uni.C.A. ha sede in Milano.
Art. 3 - Scopo e durata
Uni.C.A., associazione priva di fini di lucro, ha lo scopo di garantire e gestire, con finalità esclusivamente assistenziali, ispirandosi a principi solidaristici e mutualistici, a favore dei propri iscritti persone fisiche e loro familiari, forme di assistenza sanitaria anche integrative delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i casi di malattia, infortuni e altri eventi che possano richiedere prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, in ottemperanza ad accordi collettivi e/o regolamenti aziendali, nel quadro delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
La durata di Uni.C.A. è fissata al 31.12.2050 e dovrà ritenersi automaticamente prorogata se prorogata la durata di UniCredito Italiano SpA, salva la possibilità di scioglimento anticipato da deliberarsi secondo le norme del presente Statuto.
Art. 4 - Partecipazione a Uni.C.A.
1) Aziende
Sono aderenti a Uni.C.A. UniCredito Italiano SpA (di seguito denominata “Capogruppo”) e le Aziende, aventi sede legale in Italia, da essa direttamente o indirettamente controllate alla data di costituzione della Cassa stessa ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1) e 3), del Codice Civile, con delibera dei relativi Consigli di Amministrazione espressa entro 90 giorni dalla data di costituzione.
Successivamente alla costituzione di Uni.C.A. potranno aderire alla stessa, per consentire ai propri Dipendenti di beneficiare delle prestazioni erogate dalla Cassa, le Aziende con sede legale in Italia - ovvero con sede legale all’estero ma operanti anche in Italia mediante proprie strutture permanenti -, nei cui riguardi sussistano le condizioni di controllo di cui al comma precedente o corrispondenti condizioni previste dalla normativa locale, previa delibera in tal senso del
proprio Consiglio di Amministrazione (od organismi equivalenti) e la stipula di apposito accordo sindacale o l’emanazione di regolamento aziendale che preveda la realizzazione di programmi di assistenza a favore del personale mediante l’iscrizione a Uni.C.A.
2) Dipendenti
Sono iscritti a Uni.C.A. i Dipendenti delle Aziende aderenti di cui al precedente punto n. 1, ai quali si applichino le norme di legge e la contrattualistica collettiva italiana ed i cui rapporti di lavoro siano a tempo indeterminato o a tempo determinato (secondo le tipologie contrattuali tempo per tempo previste dal CCNL ABI) di durata pari o superiore a 6 mesi continuativi nell’arco dell’anno solare (ovvero quale cumulo con l’anno solare precedente), destinatari di accordi o regolamenti che prevedano l’attuazione di un piano di assistenza sanitaria integrativa a loro favore.
Non possono iscriversi a Uni.C.A. o se già iscritti, continuare a fruire delle prestazioni da essa erogate, i Dipendenti che per effetto della propria contrattualistica collettiva non bancaria siano già iscritti ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa.
I Dipendenti delle Aziende aderenti, già destinatari delle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo, i quali cessino dal servizio per fruire degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico dei “Fondi di Solidarietà” di settore, possono proseguire l’iscrizione ovvero iscriversi a Uni.C.A. analogamente ai Dipendenti in servizio, ferme le modalità previste negli accordi sindacali che disciplinano l’accesso ai Fondi in parola.
3) Pensionati e Superstiti di Dipendenti/Pensionati
Mantengono l’iscrizione a Uni.C.A. i Dipendenti già iscritti che cessano dal servizio per pensionamento ovvero con incentivo all’esodo finalizzato al pensionamento, intendendosi compresi fra questi i Pensionati già iscritti a una delle forme di assistenza sanitaria previste nell’ambito del Gruppo UniCredito Italiano alla data di costituzione di Uni.C.A. stessa o ammessi all’iscrizione dagli Accordi sindacali istitutivi di Uni.C.A.. Sono assimilati ai pensionati i dipendenti delle aziende aderenti, già destinatari delle forme di coperture assistenziali presenti nel Gruppo, cessati dal servizio con forme di incentivo all’esodo finalizzate al pensionamento, ivi compresa la fruizione in unica soluzione degli assegni straordinari a carico dei “Fondi di Solidarietà” di settore.
In caso di decesso di Dipendente o Pensionato, i Superstiti titolari di pensione di reversibilità proseguono nell’iscrizione, fino a quando permanga tale condizione.
Sono assimilati ai Superstiti il coniuge e i figli/e, non titolari di pensione di reversibilità, già ammessi a fruire delle prestazioni erogate da Uni.C.A. mentre l’Iscritto/Iscritta era in vita, in prosecuzione dell’iscrizione:
a) il coniuge, fino a quando non contragga nuovo matrimonio;
b) i figli/e, fino all’età non superiore ai 18 anni (o superiore, se riconosciuti inabili al lavoro ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria). Per figli/e studenti a carico, il suddetto limite di età è prorogato sino al compimento del 21° anno, in caso di regolare frequenza di una scuola media o professionale, e
sino al compimento del 26° anno in caso di iscrizione a un corso legale di laurea o di specializzazione post-universitaria.
L’iscrizione di cui ai punti 2) e 3) prosegue di anno in anno tacitamente e comporta l’accettazione di tutte le norme riportate nel presente Statuto ed annesso Regolamento, nonché di tutte le delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nei casi di cui al punto 3, l’eventuale rinuncia all’iscrizione comporterà la definitiva decadenza dalla facoltà di rimanere Iscritti/Iscritte ad Uni.C.A. e conseguentemente l’impossibilità per il futuro di fruire delle prestazioni dalla stessa erogate.
I diritti e gli obblighi derivanti dall’iscrizione possono essere sospesi senza che ciò comporti la perdita della qualifica di Iscritto/Iscritta nelle situazioni e con le modalità previste dal Regolamento.
Art. 5 – Perdita della condizione di Iscritto/Iscritta
La perdita della condizione di Iscritto/Iscritta a Uni.C.A. avviene per le Aziende:
− in caso di recesso, esercitato a termini di Regolamento;
− qualora vengano meno le condizioni di controllo previste dall’art. 4, punto 1), del presente Statuto; in tale evenienza è ammessa la prosecuzione delle prestazioni per i relativi Dipendenti iscritti a Uni.C.A. con le modalità che potranno essere previste dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il termine dell’esercizio in corso.
La perdita della condizione di Iscritto/Iscritta ad Uni.C.A. avviene per i Dipendenti, per gli Iscritti/Iscritte di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, e per quelli di cui al presente art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria), nonché per i Pensionati e per i Superstiti:
− in caso di recesso, esercitato a termini di Regolamento;
− in caso di esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento;
− per morte,
e inoltre per i Dipendenti:
− in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (per cause diverse dal pensionamento o da altre ipotesi previste dallo Statuto o dal Regolamento);
− qualora venga meno l’iscrizione a Uni.C.A. dell’Azienda di appartenenza, ovvero in caso di cessione di ramo d’Azienda a terzi esterni al Gruppo UniCredito Italiano;
− in caso di iscrizione ad altra forma di assistenza sanitaria integrativa prevista dalla propria contrattualistica collettiva non bancaria.
Il verificarsi di una delle cause sopra elencate consente all’Iscritto/Iscritta (ed ai suoi eventuali familiari) di continuare a fruire delle prestazioni di Uni.C.A. sino al termine dell’esercizio in corso. Nei casi di recesso volontario, di licenziamento per giusta causa e di esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di grave inosservanza delle norme statutarie o regolamentari, nonché nelle altre eventuali evenienze previste dal Regolamento, l’Iscritto/Iscritta (ed i suoi familiari) perderà immediatamente il diritto alle prestazioni di Uni.C.A. e non
potrà più fruirne per il futuro. In ogni caso, in tutte le fattispecie di cui al presente comma, la perdita della condizione di Iscritto/Iscritta comporterà la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte, nei termini previsti dal presente Statuto e/o dal Regolamento.
Fermo quanto sopra, nei casi di cessazione dell’iscrizione a Uni.C.A. dell’Azienda aderente per il venir meno delle condizioni di controllo previste dall’art. 4, punto 1, ovvero di cessione di ramo d’Azienda a terzi esterni al Gruppo UniCredito Italiano, i Dipendenti interessati iscritti a Uni.C.A. potranno proseguire individualmente detta iscrizione e l’accesso alle correlate prestazioni anche oltre il termine dell’esercizio in corso, alle condizioni e con le modalità di cui ai correlati accordi sindacali stipulati dalle Parti e nel rispetto da parte dei predetti e loro datori di lavoro, degli obblighi tempo per tempo previsti a loro carico dall’art. 6 dello Statuto e dal Regolamento di Uni.C.A. e successive integrazioni, secondo quanto specificato in apposita convenzione applicativa.
In ogni caso, qualora successivamente all’esercizio della facoltà di rimanere Iscritto/Iscritta a Uni.C.A. gli interessati di cui sopra rinuncino all’iscrizione, la facoltà in parola dovrà intendersi definitivamente decaduta e comporterà conseguentemente l’impossibilità per il futuro di fruire delle prestazioni erogate da Uni.C.A., altresì cessando l’onere in capo al datore di lavoro dei predetti di versare il correlato contributo.
Disposizione transitoria
I Dipendenti delle Aziende già del Gruppo UniCredito Italiano, rispetto alle quali nel corso del 2006 sia venuto meno il controllo di cui all’art. 4, punto 1, possono fruire alle stesse condizioni e modalità della facoltà di cui sopra purchè, alla decorrenza dell’evento, risultassero già aderenti a piani di assistenza sanitaria integrativa previsti da accordi o regolamenti in essere presso il Gruppo UniCredito Italiano.
Art. 6 - Obblighi derivanti dall’iscrizione
Le Aziende aderenti, anche per i Dipendenti di cui all'art. 4, punto 2), comma 3 del presente Statuto, nonché i datori di lavoro esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria) per i loro Iscritti/Iscritte, sono tenuti in conformità agli Accordi Sindacali e/o Regolamenti aziendali, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento, a:
a) versare a Uni.C.A. i contributi ordinari e/o straordinari e le quote di iscrizione e/o di funzionamento di propria competenza;
b) comunicare a Uni.C.A., per i propri Dipendenti e i relativi familiari destinatari delle prestazioni, i dati indicati dalla Cassa medesima come necessari per la gestione dell’assistenza.
Le persone fisiche iscritte sono tenute, in conformità agli Accordi Sindacali e/o Regolamenti aziendali e nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento, a:
a) versare a Uni.C.A. i contributi ordinari e/o straordinari e le eventuali quote di iscrizione e/o di funzionamento, sia a carico proprio che dei familiari destinatari delle prestazioni erogate dalla Cassa medesima;
b) comunicare a Uni.C.A. direttamente o per il tramite dell’Azienda di appartenenza, per sé e per i familiari destinatari delle prestazioni, i dati indicati da Uni.C.A. stessa come necessari per la gestione dell’assistenza.
Art. 7 - Prestazioni
Uni.C.A. eroga prestazioni sanitarie, anche sotto forma di rimborso delle relative spese, in conformità con quanto previsto dagli Accordi sindacali e/o Regolamenti aziendali, in regime di mutualità.
I contenuti delle prestazioni possono essere ridefiniti dal Consiglio di Amministrazione in funzione dell’equilibrio tecnico/finanziario della Cassa.
Le prestazioni possono essere erogate direttamente o mediante ricorso a contratti con altri Enti, Società di servizi o di assicurazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento.
Uni.C.A. può prevedere accantonamenti finalizzati alla definizione di piani assistenziali aventi per oggetto eventuali prestazioni anche future a favore dei soggetti beneficiari, con modalità che non comportino assunzione diretta di responsabilità per la Cassa.
Art. 8 - Familiari
Sono ammessi a fruire delle prestazioni di Uni.C.A. - oltre che le persone fisiche iscritte - i relativi coniugi e figli/e fiscalmente a carico (ivi compresi i figli/e in corso di adozione e già conviventi).
A richiesta degli Iscritti/Iscritte possono essere ammessi alle prestazioni in parola i seguenti altri familiari, secondo le modalità previste dal Regolamento e con il seguente ordine di priorità:
1) il coniuge (non divorziato) non fiscalmente a carico ovvero il convivente more- uxorio secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti;
2) i figli non fiscalmente a carico;
3) gli altri familiari diversi da quelli sopra indicati.
I familiari di cui ai commi che precedono perdono ogni diritto alla fruizione delle prestazioni di Uni.C.A., senza titolo ad alcun rimborso di quanto per essi versato dall’Iscritto/Iscritta, nel momento in cui il Dipendente, l’Iscritto/Iscritta di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, quello di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria), nonché il Pensionato (fatta eccezione per il caso di decesso) o il Superstite perda la condizione di Iscritto ad Uni.C.A.
Art. 9 - Organi sociali
Organi sociali di Uni.C.A. sono:
− Assemblea degli Iscritti/Iscritte;
− Consiglio di Amministrazione;
− Comitato Esecutivo;
− Presidente e Vice Presidente;
− Collegio dei Revisori.
Art. 10 - Assemblea degli Iscritti/Iscritte
L’Assemblea è composta dai soggetti Iscritti (Dipendenti e Pensionati) indicati all’art. 4, punti 2) e 3), primo comma, nonché all’art. 5, comma quarto e Disposizione Transitoria, del presente Statuto per i quali l’iscrizione risulti in essere e operante a termini di Statuto e Regolamento.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese “ad referendum”.
L’Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal/dalla Presidente (in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente), con diramazione agli Iscritti/Iscritte, almeno 15 giorni prima della data prevista per la votazione, di una comunicazione, indicante la data di effettuazione della votazione stessa e i quesiti sui quali sono chiamati a pronunciarsi.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 Cod. Civ.: in prima convocazione quando partecipi al voto almeno la metà degli Iscritti/Iscritte; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti.
L’Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei votanti, l’approvazione del bilancio annuale e, secondo le apposite regole stabilite dal Consiglio di Amministrazione, la nomina di Consiglieri e Revisori.
L’Assemblea straordinaria delibera, in unica convocazione:
a) con maggioranza non inferiore a un terzo degli Iscritti/Iscritte, le modifiche allo Statuto;
b) con maggioranza non inferiore a due terzi degli Iscritti/Iscritte, lo scioglimento e la liquidazione di Uni.C.A., nonché la nomina del liquidatore in rappresentanza degli Iscritti/Iscritte e la destinazione del patrimonio residuo.
Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
L’amministrazione di Uni.C.A. è esercitata dal Consiglio di Amministrazione, formato da 18 componenti.
Di questi, 9 componenti sono designati dalle Aziende iscritte, dei quali:
− 3 dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
− 2 dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda aderente che ha il maggior numero di Dipendenti
− i rimanenti 4 dai Consigli di Amministrazione delle Aziende aderenti che seguono quella di cui al punto precedente per numero di Dipendenti (un componente per Azienda).
Gli altri 9 componenti sono eletti dall’Assemblea ordinaria di cui all’art. 10 con i seguenti criteri:
− 8 componenti dai Dipendenti;
− 1 componente dai Pensionati.
Per la composizione del Consiglio di Amministrazione iniziale si fa riferimento all’Atto Costitutivo.
I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 4 gennaio 1997 n. 211 per i Fondi di Previdenza Complementare; per essi non devono inoltre ricorrere le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2382 Cod. Civ.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e sono eleggibili per non più di due mandati successivi al primo.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalle sue funzioni nel corso del mandato:
a) se trattasi di componente nominato dalle Aziende aderenti, queste designano il sostituto;
b) se trattasi di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza del cessato o, in mancanza, altra persona eleggibile secondo le previsioni del Regolamento Elettorale.
Il subentrante dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente cessato dalle funzioni.
Per i Consiglieri iscritti ad Uni.C.A. quali Dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica, salvi i casi di mobilità all’interno del Gruppo e, per i Consiglieri elettivi, di cessazione dal servizio per pensionamento.
Art. 12 - Competenze e modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Uni.C.A., salvo quanto lo Statuto riservi alla competenza dell’Assemblea.
In particolare, fermi i poteri come sopra riconosciuti, spetta al Consiglio di Amministrazione:
− definire e attuare le iniziative e i programmi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
− stabilire e adottare le disposizioni necessarie per il miglior funzionamento di Uni.C.A. e, in quest’ambito, provvedere anche all’eventuale stipula di contratti di lavoro, di collaborazione o di consulenza e alla determinazione del trattamento economico applicabile al personale di cui Uni.C.A. si avvalga;
− stabilire le misure dei compensi degli eventuali componenti esterni degli organi sociali;
− stabilire le eventuali contribuzioni aggiuntive a carico delle varie categorie di Iscritti/Iscritte, ferme restando le misure delle contribuzioni definite negli accordi sindacali e/o nei regolamenti aziendali tempo per tempo vigenti;
− redigere il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria sull’attività svolta da Uni.C.A. nell’esercizio;
− eleggere Presidente e Vice Presidente; le votazioni per l’elezione a Presidente e a Vice Presidente avverranno in forma segreta e separata;
− indire le votazioni per le elezioni ed i referendum previsti dall’Art. 10 e dal presente articolo, nonché stabilire con apposito Regolamento le modalità per il relativo svolgimento;
− predisporre le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria e ai Consigli di Amministrazione delle Aziende aderenti;
− elaborare un regolamento di contabilità nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto e delle norme di legge tempo per tempo vigenti;
− deliberare modifiche al Regolamento di Uni.C.A.;
− deliberare in merito alle richieste di iscrizione presentate dalle Aziende di cui all’art. 4, punto 1;
− deliberare in merito alle richieste di iscrizione dei soggetti interessati di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, nonché di quelle dei Dipendenti di cui all’art. 5, comma quarto e Disposizione Transitoria;
− deliberare la sospensione temporanea ovvero l’esclusione del Partecipante in caso di grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari e negli altri eventuali casi previsti dal Regolamento;
− deliberare su richieste di assistenza presentate per esigenze particolari e straordinarie dagli Iscritti/Iscritte;
− definire procedure di controllo sulle domande di rimborso delle prestazioni sanitarie avanzate dagli Iscritti/Iscritte, con facoltà di demandarne l’effettuazione al Comitato Esecutivo o ad altro Organo collegiale ristretto nominato dal Consiglio stesso;
− ridefinire i contenuti delle prestazioni in funzione dell’equilibrio tecnico/finanziario;
− conferire al Direttore la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti con facoltà di delega;
− promuovere azioni nelle sedi competenti a tutela dei diritti degli Iscritti/Iscritte nei confronti di soggetti fornitori di prestazioni e/o servizi.
Il Consiglio si riunisce (anche in “video/call conference” o con le eventuali altre modalità tempo per tempo indicate nel Regolamento) ogniqualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei suoi componenti e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in merito al bilancio annuale e predisporre la relazione accompagnatoria sull’attività di Uni.C.A. Quando la riunione avviene in “video/call conference”, chi presiede la seduta e il Direttore devono essere presenti nello stesso luogo.
Il Consiglio è convocato dal/dalla Presidente, con avviso da inviare mediante lettera raccomandata o con altri strumenti equiparati per legge, almeno sette giorni prima del giorno stabilito per la riunione o, in casi d’urgenza, tre giorni prima della riunione con telegramma o altri mezzi idonei (a fronte di immediata conferma scritta). Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme sopraindicate quando tutti i Consiglieri e Revisori siano presenti. La convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della seduta e l’ordine del giorno.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
Per le delibere attinenti i sotto indicati argomenti è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio:
− modifiche al Regolamento;
− proposte di modifica allo Statuto.
Per le delibere attinenti i sotto indicati argomenti è richiesta la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio:
− elezione del/della Presidente, del/della Vice Presidente;
− nomina del Comitato Esecutivo e conferimento dei relativi poteri;
− conferimento delle deleghe al Direttore.
Il Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto dall’art. 16, può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, purché iscritto/iscritta a Uni.C.A., che svolga funzioni di supporto organizzativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, curi la redazione dei verbali di riunione e la loro archiviazione.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e, ove nominato, dal/dalla Segretario.
Il Consiglio delibera la costituzione di un Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 14, cui delegare parte dei propri poteri attinenti la gestione ordinaria e conferire specifici incarichi con apposite delibere.
Art. 13 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il/la Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A., per 18 mesi, alternativamente, tra i consiglieri designati dalle Aziende aderenti e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Per il primo mandato elettivo, decorrente dal 1° gennaio 2008, il/la Presidente è nominato tra i consiglieri eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti.
Il/la Presidente ha la firma sociale, rappresenta legalmente Uni.C.A. nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
In caso di sua assenza o impedimento il/la Presidente è sostituito dal/dalla Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.
Il/la Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A., alternativamente, tra i Consiglieri designati dalle Aziende aderenti e quelli eletti in rappresentanza dei dipendenti iscritti. Per il primo mandato elettivo, decorrente dal 1° gennaio 2008, il/la Vice Presidente è nominato tra i consiglieri designati dalle Aziende citate.
Le votazioni per l’elezione del/della Presidente e del/della Vice Presidente avverranno in forma segreta e separata.
Art. 14 - Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Comitato Esecutivo composto di 8 componenti, di cui:
− 4 designati tra i Consiglieri nominati dalle Aziende aderenti;
− 4 designati tra i Consiglieri eletti dai Dipendenti iscritti.
Tra i componenti sopra elencati devono rientrare il/la Presidente e il/la Vice Presidente.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo è presente il Collegio dei Revisori (almeno il/la Presidente).
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa anche il Direttore, ove nominato. Il Comitato Esecutivo ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato è investito di tutte le attribuzioni e poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione; in tale ambito esso determina i criteri per la gestione dell’attività di Uni.C.A. e ne sorveglia il funzionamento.
Il Comitato Esecutivo può assumere, in caso di comprovata urgenza, deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.
Il Comitato Esecutivo può delegare al Direttore i poteri e le attribuzioni conferitigli dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione, determinandone le modalità di esercizio.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei votanti, esclusi gli astenuti, e nel caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.
Le delibere assunte dal Comitato Esecutivo sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
Art. 15 - Collegio dei Revisori
Il controllo della gestione di Uni.C.A. viene esercitato dal Collegio dei Revisori composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, dei quali:
− 2 effettivi e 1 supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
− 2 effettivi e 1 supplente eletti dall’Assemblea ordinaria dei Dipendenti iscritti, con le modalità previste dal regolamento elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per le votazioni di cui all'art. 12, secondo comma, settimo alinea; tra gli eleggibili possono rientrare anche Revisori non dipendenti né in servizio né in quiescenza di azienda aderente ad Uni.C.A.
I componenti del Collegio di Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, ivi compresa l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; per essi altresì non devono ricorrere le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2399 cod. civ.
Il Collegio elegge al proprio interno un/una Presidente, nominato, per 18 mesi, alternativamente, tra i Componenti designati dalle Aziende aderenti e quelli eletti dai Dipendenti iscritti. Per il primo mandato elettivo, decorrente dal 1° gennaio 2008, il/la Presidente è nominato tra i componenti designati dalle Aziende.
I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica per tre esercizi e sono nominabili/eleggibili per non più di due mandati successivi al primo.
Nel caso in cui un componente effettivo del Collegio venga a mancare, per qualsiasi causa, gli subentra il componente supplente designato.
Per i Revisori iscritti ad Uni.C.A. in qualità di dipendenti, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica, salvi i casi di mobilità all'interno del Gruppo, ovvero, per il Revisore elettivo, di cessazione dal servizio per pensionamento.
Il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A., esercita il controllo sulla gestione economica, finanziaria e contabile della stessa ed esplica le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti Cod. Civ. in quanto applicabili. Al Collegio è altresì attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis Cod. Civ. .
Il Collegio dei Revisori redige una relazione sul bilancio annuale compilato dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine può verificare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a ispezioni e controlli. Deve segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni ed eventuali situazioni di potenziale squilibrio finanziario.
Il compenso dei Revisori non iscritti a Uni.C.A. è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 – Direttore e Personale Amministrativo
La Capogruppo fornisce il personale necessario al funzionamento di Uni.C.A. ivi compreso il Direttore. Il relativo trattamento economico, come pure le spese generali inerenti all’ordinaria amministrazione di Uni.C.A., vengono sostenute dalla Capogruppo, la quale provvede poi a rivalersi pro-quota nei confronti delle altre Aziende aderenti nonché dei datori di lavoro esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlate alle fattispecie di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria), in ragione del rispettivo numero di Dipendenti iscritti (ivi compreso, in base al pregresso rapporto di lavoro, gli Iscritti/Iscritte di cui all’art. 4, punto 2, comma 3). Rimane peraltro a carico di Uni.C.A. ogni onere di gestione mobiliare, consulenza o prestazione professionale commissionate dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi di Uni.C.A.
Il Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri.
Il Direttore ha la responsabilità delle strutture amministrative di Uni.C.A. e cura il regolare svolgimento dell’attività amministrativa, applicando le delibere del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto delle eventuali indicazioni fornitegli dal/dalla Presidente, cui riferisce almeno una volta al mese sull’attività di Uni.C.A.. Presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore anche le funzioni di Segretario di cui all’art. 12, terzultimo comma, del presente Statuto.
Art. 17 - Esercizio e bilancio sociale
L’esercizio sociale di Uni.C.A. coincide con l’anno solare e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio viene predisposto un bilancio, da inviare per presa d’atto (unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori) ai Consigli di Amministrazione delle Aziende aderenti e da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti/Iscritte e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.
Il bilancio s’intende approvato in via definitiva quando abbia ottenuto l’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti/Iscritte e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.
Art. 18 - Risorse di Uni.C.A.
Le risorse di Uni.C.A. sono costituite, tenuto conto di quanto previsto dagli Accordi sindacali di Gruppo relativamente al contributo aziendale e al contributo base dei lavoratori/lavoratrici, da:
− contribuzione a carico delle Aziende aderenti (anche in relazione agli eventuali Iscritti/Iscritte di cui all’art. 4, punto 2, comma 3) e dei datori di lavoro esterni al Gruppo UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5, (comma quarto e Disposizione Transitoria);
− contribuzione base e/o aggiuntiva a carico dei Dipendenti, degli eventuali Iscritti/Iscritte di cui all’art. 4, punto 2, comma 3, nonché di quelli di cui all’art.
5 (comma quarto e Disposizione Transitoria), come pure la contribuzione a carico dei Pensionati e dei Superstiti iscritti, anche per i rispettivi familiari ammessi a beneficiare delle prestazioni di Uni.C.A.;
− da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
In presenza di eccedenze di bilancio possono essere costituiti fondi di riserva.
Art. 19 - Impostazione contabile
Le risorse di Uni.C.A. sono allocate in due distinte sezioni contabili in relazione alla natura degli Iscritti (Dipendenti e Pensionati/Superstiti).
I proventi straordinari diversi dai contributi affluiscono al Conto economico dell’esercizio in cui sono incassati e vengono ripartiti fra le due sezioni contabili in proporzione all’ammontare della contribuzione complessivamente versata in ciascuna di esse.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, elaborare un regolamento di contabilità coerentemente con le disposizioni del presente Statuto e con le norme di legge tempo per tempo vigenti.
Art. 20 - Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato solo per delibera favorevole sia dell’Assemblea di Uni.C.A. sia dei Consigli di Amministrazione di Capogruppo e di almeno metà delle altre Aziende aderenti che, nell’insieme, rappresentino almeno la metà più uno degli Iscritti/Iscritte. Le modifiche così approvate sono vincolanti nei confronti delle Aziende aderenti, dei datori di lavoro esterni al Gruppo
UniCredito Italiano correlati alle fattispecie di cui all’art. 5 (comma quarto e Disposizione Transitoria), nonché delle persone fisiche iscritte.
Art. 21 – Responsabilità di Uni.C.A.
Qualora Uni.C.A., a garanzia delle proprie prestazioni, decida di avvalersi di apposita convenzione o copertura assicurativa, la sua responsabilità è limitata all’obbligo di promuovere, nei confronti dei soggetti fornitori di prestazioni e/o servizi eventualmente inadempienti, le necessarie azioni a tutela dei diritti degli Iscritti/Iscritte, assumendosi le relative spese di giudizio.
Il Consiglio di Amministrazione cura che i contratti siano stipulati con società, enti e fornitori affidabili tecnicamente ed economicamente, i quali operino in coerenza con i principi di responsabilità sociale d’impresa. Ai fini della valutazione dell’offerta, vanno anche considerati - con il parere non vincolante del Collegio dei Revisori - i dati risultanti dai bilanci dei fornitori relativi almeno agli ultimi tre esercizi. Rispettati questi vincoli e quelli più generali della buona gestione e della corretta applicazione dello Statuto e del Regolamento, Uni.C.A. non ha - rispetto agli Iscritti/Iscritte - alcuna responsabilità patrimoniale.
Uni.C.A. risponde delle obbligazioni assunte verso gli Iscritti/Iscritte unicamente con il proprio patrimonio, esclusa ogni responsabilità personale dei componenti gli organi statutari.
Art. 22 - Tutela della riservatezza
I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, i dipendenti e i collaboratori di Uni.C.A. sono obbligati a mantenere riservate e a non divulgare a terzi – se non nei casi previsti da leggi o regolamenti - le notizie e informazioni acquisite nell’attività svolta. A tal fine rilasciano - al momento dell’assunzione dell’incarico/della stipula del contratto di lavoro - un impegno personale scritto al mantenimento della riservatezza, assumendo specifico obbligo di risarcimento del danno che dovesse derivare a Uni.C.A. in caso di inadempimento.
Art. 23 - Scioglimento di Uni.C.A.
Uni.C.A. si scioglie e viene posta in liquidazione per conforme delibera favorevole dell’Assemblea straordinaria di Uni.C.A. e dei Consigli di Amministrazione della Capogruppo e di almeno metà delle altre Aziende aderenti che, nell’insieme, rappresentino almeno la metà più uno degli Iscritti/Iscritte, in caso di oggettivo impedimento al suo funzionamento ovvero per cessazione dello scopo sociale. La Capogruppo nomina un liquidatore in rappresentanza delle aziende, che agirà di concerto con il liquidatore nominato dall’Assemblea in rappresentanza degli Iscritti/Iscritte.
L’eventuale patrimonio residuo viene devoluto al Fondo Pensioni di Gruppo.
Art. 24 – Controversie
Foro competente per le eventuali controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto e del relativo Regolamento è quello di Milano.
Per le prestazioni erogate tramite convenzioni assicurative, foro competente per le eventuali controversie è quello previsto dalle convenzioni medesime.
Le eventuali controversie su prestazioni erogate direttamente dalla Cassa saranno deferite alla pronunzia di un Perito scelto di comune accordo.
Art. 25 - Rinvio a disposizioni di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dall’accluso Regolamento e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione valgono le disposizioni di legge.