COMUNE DI CORTONA
COMUNE DI CORTONA
STATUTO COMUNALE
Approvato con delibera consiliare n.26 del 28 Febbraio 2002
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI CAPO I
L’AUTONOMIA COMUNALE, LE CARATTERISTICHE COSTITUTIVE, LO STATUTO, I REGOLAMENTI
Art. 1
AUTONOMIA COMUNALE
1. Il Comune di Cortona e' un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati, dalle Leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e libertà.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conformi lo Statuto ed i Regolamenti che costituiscono l’ordinamento generale della comunità.
3. L’esercizio dell’autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. L’autonomia conferisce agli organi elettivi e alla dirigenza dell’organizzazione dell’Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.
Art. 2
ELEMENTI DISTINTIVI: SEDE - STEMMA - GONFALONE - TERRITORIO
1. La sede del Comune di Cortona e' situata nel capoluogo; possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio comunale.
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, un proprio gonfalone ed un proprio stemma, iscritti nel libro araldico degli Enti Morali.
3. Il Comune, in base alle disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, disciplina l’uso dello Stemma e del Gonfalone in cerimonie e manifestazioni pubbliche, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio qualora sussistano particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario, e le relative modalità.
4. Il Comune può inoltre fregiarsi di altro simbolo o immagine, sempre che riferiti ad un suo aspetto storico o culturale, il cui uso sarà disciplinato con apposito regolamento.
5. Il territorio del Comune di Cortona, costituito dal Capoluogo e dalle frazioni storicamente individuate, ha una estensione di Kmq. 342,24 di cui Kmq. 158,60 classificati zona montana, a norma della legge 3.12.1971, n. 1102 e successive modifiche.
6. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale possono essere apportate con legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del Comune mediante referendum.
Art. 3
LO STATUTO
1. Lo Statuto è l’atto fondamentale che garantisce e regola l’autonomia organizzativa del Comune e l’esercizio, per la comunità Cortonese, delle funzioni che allo stesso competono nell’ambito dei principi fissati dal Testo Unico.
2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell’autonomia locale, determina l’ordinamento generale del Comune, ed in particolare definisce le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
3. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
Art. 4
I REGOLAMENTI COMUNALI
1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete l’adozione, la modifica e l’abrogazione.
2. E’ attribuita alla competenza della Giunta l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dalla normativa comunitaria e secondo le disposizioni del presente statuto, il Consiglio Comunale adotta i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l’esercizio delle funzioni.
4. I regolamenti con i quali si esercita l’autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n.212 “Statuto del contribuente” come recepiti nel regolamento comunale del settore.
5. I regolamenti divenuti esecutivi ai sensi della legge sono pubblicati all’albo pretorio nei termini legali previsti ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
CAPO II
RUOLO E FUNZIONI GENERALI DELL’ENTE
Art. 5
FINALITA’
1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico. Il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, di cui garantisce l'esercizio dei diritti individuali, della promozione del lavoro, della democrazia, della libertà, della eguaglianza, della giustizia sociale,della solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla costituzione repubblicana.
2.Per i fini di cui al precedente comma 1, favorisce e sviluppa, anche attraverso forme di collaborazione previste dalla Legge e dal presente Statuto, rapporti con le altre istituzioni civili e religiose presenti nel territorio, con altri Enti locali, per la realizzazione di interessi comuni e può aderire ad associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione degli interessi delle comunità locali.
3.Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell’ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.
4. Il Comune promuove e sostiene iniziative intese a rafforzare la solidarietà fra popoli attraverso eventuali forme di cooperazione con organizzazioni europee ed internazionali ed attua forme di scambi e gemellaggi con città che abbiano caratteristiche comuni storico-culturali.
5. In attuazione dei principi costituzionali, l'Amministrazione Comunale:
a) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
b) ripudia ogni forma di razzismo, di violenza e di guerra e si adopera concretamente per la pace;
c) favorisce l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini stranieri, a cui garantisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza e all’integrazione in una moderna società multietnica. Adotta come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo interculturale della comunità;
d) promuove azioni positive per favorire possibilità di realizzazione sociale e pari opportunità per le donne e per gli uomini, anche attraverso un'organizzazione dei servizi e dei tempi della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti,aziende ed istituzioni da esso dipendenti .
Art. 6
TUTELA DELLA PERSONA
1. Il Comune concorre a tutelare e garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita, alla maternità e paternità ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per concorrere allo stato di benessere fisico, psichico e sociale della collettività, anche previ accordi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).
Art. 7
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO
1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per eliminare le cause di inquinamento e garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile.
2. Tutela e valorizza il patrimonio storico, religioso, artistico ed archeologico, garantendone la fruibilità da parte della collettività.
Art. 8
PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE, DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO
1. Il Comune tutela il proprio patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di tradizioni e folklore locale e ne promuove lo sviluppo.
2. Incoraggia le attività sportive e favorisce in particolare quelle dilettantistiche ed amatoriali.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune incentiva le libere forme associative, favorendo l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni e promuovendo la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso ai cittadini, con appositi regolamenti, che dovranno prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuita' per particolari finalità di carattere sociale o culturale perseguite dal Comune.
4. Il Comune promuove la crescita culturale dei propri cittadini, favorendo l'apprendimento scolastico, sostenendo con idonei ed analoghi interventi complementari l'attività didattica di tutte le istituzioni scolastiche presenti nel territorio e dotandosi e potenziando le strutture culturali di livello superiore.
Art. 9
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio e delle risorse attraverso gli strumenti urbanistici, anche confrontandosi e collaborando con le categorie interessate e con i privati, nonché con gli Enti interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione di problemi comuni.
2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, il Comune predispone programmi di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata ed in particolar modo favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia pubblico che privato.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione; attua un sistema coordinato di
traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente, fluttuante e turistica.
4. Adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque, garantire la salubrità dei luoghi di lavoro ed operare per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, in caso di pubbliche calamità.
6.Predispone gli strumenti necessari finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agricolo ed dell’area collinare.
Art. 10
SVILUPPO ECONOMICO
1.Il Comune favorisce il coordinamento e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo commerciale dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici, nonché degli uffici pubblici, onde garantire una migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Tutela e promuove lo sviluppo di tutte le attività produttive, ivi di quelle legate alla tradizione storico, artistico, culturale del territorio, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività ed a garantire una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Adotta iniziative atte a valorizzare i prodotti tipici locali legati alle attività agricole ed a promuoverne la conoscenza e la diffusione.
5. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni economiche, sociali, sportive, ricreative e culturali operanti nel territorio.
Art. 11
SICUREZZA SOCIALE
1. Il Comune esercita, sia direttamente che in associazione con altri Enti Locali, tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza sociale.
2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Comune opera per eliminare le cause di emarginazione sociale ed assicura interventi a favore di singoli e di determinate categorie sociali, con particolare riferimento agli anziani, ai minori ed ai soggetti portatori di handicap, agli immigrati, senza distinzione di sesso e religione. A tal fine può istituire e gestire apposite strutture di assistenza, nonché idonei servizi, avvalendosi anche di proprio personale dipendente con specifiche competenze nel settore sociale.
3. Il Comune favorisce e promuove l'azione delle associazioni di volontariato e delle cooperative di servizi che operano nel campo dell'assistenza sociale e può instaurare con le stesse stabili forme di collaborazione, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO I
NORME GENERALI
Art. 12
ORGANI
1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. I poteri, le funzioni, la composizione, le attribuzioni, i diritti, le prerogative, i doveri degli Organi sono stabiliti dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
4. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
5. La Giunta, organo esecutivo collegiale, collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Nei confronti dello stesso svolge attività propositive e di impulso.
Art. 13
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici.
3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta o al consiglio, che non sia mero atto d’indirizzo, deve essere corredata:
a) del parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato
b) del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.
4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta e' curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dai rispettivi regolamenti
Art. 14
CODICE DI COMPORTAMENTO
1.L’attività degli eletti nello svolgimento delle loro funzioni è improntata al rispetto del Codice di comportamento relativo alla loro integrità politica, approvato dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa.
2.Il Consiglio Comunale si attiva per adottarlo, come allegato al Regolamento del C.C.
Art. 15
SPESE PROPAGANDA ELETTORALE
1. I candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo delle spese elettorali all'atto del deposito della candidatura e delle liste ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.
Art. 16
TRASPARENZA DELL’OPERATO DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI
1. I consiglieri comunali, il Sindaco e gli assessori sono tenuti a rendere pubbliche, al momento dell’elezione o della nomina e per ogni anno del mandato, mediante deposito di dichiarazioni o documenti presso l'Ente, la propria situazione reddituale e patrimoniale. L’obbligo è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune di cui all’art. 49.
2. Il regolamento del consiglio stabilisce in dettaglio i contenuti della dichiarazione di cui al primo comma, i documenti da allegare e i termini tassativi di presentazione ed eventuali modalità di sanzione.
3. Il regolamento determina inoltre le forme e i tempi secondo cui il Presidente del Consiglio rende pubbliche la situazione patrimoniale dichiarata da ciascun consigliere ed assessore, nonché i nominativi di coloro che non abbiano ottemperato nei termini stabiliti agli obblighi di cui al primo comma .
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 17
ELEZIONE, DURATA IN CARICA, COMPOSIZIONE E SCIOGLIMENTO
1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale e' composto dal Sindaco e da venti consiglieri.
Art. 18
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO
1. La prima adunanza del Consiglio Comunale e' convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; deve effettuarsi entro dieci giorni dalla convocazione e sarà presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente, di cui all'art. 24.
2 . Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:
a) convalida degli eletti;
b) eventuale surrogazione dei consiglieri comunali cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessori;
c) elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio;
d) giuramento del Sindaco
e) comunicazione da parte del Sindaco della nomina del vice Sindaco e degli assessori;
3. Gli atti deliberati dal Consiglio, in esecuzione degli adempimenti di cui al precedente comma 2, sono immediatamente esecutivi.
Art. 19
CONSIGLIERI- DIMISSIONI E DECADENZA
1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Lo stato giuridico, le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento della surrogazione. Il Presidente ne da' comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre venti giorni dalla loro presentazione. Nel corso della stessa seduta il Consiglio procede alla surrogazione del dimissionario.
5. I consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale comunica all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art. 20
CONSIGLIERE ANZIANO
1. E’ consigliere anziano il consigliere che ha riportato alle elezioni la maggior cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo- eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
2. Il consigliere anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo dei vice-presidenti.
Art. 21
PREROGATIVE E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale; inoltre hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Il regolamento del Consiglio di cui all’art. 33, disciplina l’esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la giunta comunale ed il Sindaco sono tenuti a rispondere.
3. Nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento dei poteri ispettivi e di controllo. Essi, , hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
4. Il consigliere può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio e conformemente alla legge.
5. Il Comune assicura l'assistenza processuale agli amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, quando sussista un interesse collegato ai fini dell'Ente.
Art. 22
DOVERE DI ASTENSIONE
1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla
sua vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando trattasi di liti e contabilità di parenti ed affini fino al 4° grado e del coniuge, nonché di conferire impieghi ai medesimi.
2. I consiglieri comunali debbono, altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune o di enti soggetti alla sua vigilanza ed amministrazione.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante tutta la trattazione degli affari.
Art. 23
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti , secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione, unitamente alla indicazione del nome del capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale che ne prende atto e ne da' comunicazione agli uffici di Segreteria.
2. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire lo svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.
3. Per l’attività dei gruppi consiliari è impegnato idoneo personale per il supporto giuridico, tecnico e amministrativo necessario all’espletamento dei diritti scaturenti dall’esercizio del mandato.
4. Nel bilancio del Comune è previsto uno specifico fondo per il funzionamento dell’attività del consiglio e dei gruppi; il fondo è finalizzato allo svolgimento dell’attività istituzionale, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi . Il fondo è determinato annualmente tenendo conto delle linee generali del bilancio, sentita la conferenza dei capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata secondo quanto disposto dal regolamento del consiglio.
Art. 24
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONE – FUNZIONI - COMPETENZE
1. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale, né tutela la dignità del ruolo; lo convoca, né dirige i lavori e l’attività ed in particolare:
a) Determina il calendario delle sedute e né stabilisce l’ordine del giorno.
b) Assicura l’ordine dell’assemblea e la regolarità delle deliberazioni, facendo osservare la legge, lo statuto ed il regolamento, dirigendo e moderando la discussione con facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza, nei casi previsti dal regolamento.
c) Adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell’organo
d) Tutela le prerogative ed assicura l’esercizio dei diritti dei consiglieri.
e) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio.
f) Cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute medesime.
g) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.
h) Garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento.
i) Cura rapporti periodici del consiglio con l’organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico.
j) Esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.
k) Dispone di congruo budget con cui far funzionare regolarmente le commissioni consiliari di cui al successivo art.31- comma1, nonché realizzare iniziative istituzionali per quanto di competenza.
2. Il Presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con un unico componente.
3. Il Presidente e’ eletto fra i consiglieri, nel corso della prima seduta dopo la convalida degli eletti, a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio; mancando il quorum dalla seconda votazione da tenersi nella stessa seduta, si procede all’elezione con i voti della maggioranza dei consiglieri.
4. Con gli stessi criteri e modalità si procede all’elezione di due Vicepresidenti che coadiuvano il Presidente all’interno dell’ufficio di Presidenza e nell’esercizio delle sue funzioni e le esercitano in caso di assenza come da regolamento . In caso di assenza o impedimento del vice presidente, il presidente assente o impedito e’ sostituito dal consigliere anziano o dal consigliere che lo segue nell’ordine di anzianità.
5. Può essere proposta da 1/3 dei consiglieri una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. La mozione è iscritta all’ordine del giorno del Consiglio comunale da svolgersi entro 20 gg. dalla presentazione della mozione stessa. Si procede all’elezione del nuovo Presidente nel caso in cui la maggioranza assoluta dei consiglieri approvi la mozione di sfiducia.
Art. 25
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO- VALIDITA’ DELLE SEDUTE
1.Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un 1/5 dei consiglieri, il Sindaco e la Giunta inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2.Il Presidente convoca il Consiglio in seduta aperta:
a) Di sua iniziativa, sentita la Conferenza dei capigruppo;
b) Su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri o del Sindaco;
c) Su richiesta di almeno 500 cittadini residenti.
3. Nel caso di richiesta di indizione di cui precedente comma 2, lett.c, il Presidente convoca la conferenza dei capigruppo ed i promotori, presentando l’ipotesi alternativa di un’assemblea pubblica cui far partecipare il sindaco, la giunta e la commissione consiliare di riferimento. Entro 30 giorni dalla richiesta iniziale il Presidente deve convocare il Consiglio aperto, salvo il caso in cui entro tale termine i promotori abbiano rinunciato alla richiesta, o abbiano optato per l’assemblea pubblica.
4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, e' pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere, oppure su richiesta scritta dei destinatari anche a mezzo di posta elettronica, almeno cinque/tre giorni prima delle adunanze individuate al comma
4. In caso di urgenza tale termine e' ridotto a 24 ore.
6. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza. La loro deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio presenti all'adunanza.
7. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri; in seconda convocazione le sedute sono valide con almeno 1/3 dei consiglieri.
8. Per la validità delle deliberazioni e' richiesta di norma il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, salvo i casi particolari previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento ed il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni e delle decisioni assunte.
Art. 26
L’ATTIVITA’ DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
1. L’attività d’indirizzo politico-amministrativo, stabilita dalla legge è esercitata dal Consiglio Comunale con:
a) L’adozione degli statuti e dei regolamenti dell’ente e delle Aziende speciali.
b) L’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, delle relazioni di previsione e programmatiche, di ogni altro atto della programmazione finanziaria.
c) L’approvazione degli atti di programmazione urbanistica, territoriale, dell’elenco annuale dei lavori pubblici e degli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dalla legge.
d) L’adozione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative.
e) L’istituzione e la definizione dei compiti e delle norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
f) L’assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni ed Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
g) L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
h) L’assunzione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
i) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti consiliari fondamentali e l’emissione dei prestiti obbligazionari.
j) L’assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
k) L’assunzione di acquisti e alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non né costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del Segretario o di altri funzionari.
l) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, istituzioni come previsto all’art. 49.
m) La promozione e la valutazione dell’esito dei referendum e la determinazione degli indirizzi di attuazione.
n) Il conferimento di cittadinanze onorarie a personalità aventi particolari meriti, che non siano elettori attivi nel Comune stesso, da attribuirsi con maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, previo parere della conferenza dei capigruppo.
o) L’ approvazione di eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni comunali .
2. Le deliberazioni sulle materie di cui al comma 1 non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
Art. 27
ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio Comunale esercita la funzione di controllo sull’attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
a) La verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli assessori delle scelte effettuate con le linee programmatiche generali.
b) Il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma- elenco annuale dei lavori pubblici.
c) La verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obbiettivi programmati con le previsioni di bilancio.
d) L’esame del rendiconto della gestione e degli allegati.
e) La relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti.
Art. 28
IL PROGRAMMA DI MANDATO
1. Entro il termine di 3 mesi dall’insediamento del Consiglio il Sindaco definisce, con la collaborazione della giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al consiglio che le esamina ed approva a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli assessori e la formulazione d’indicazioni, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.Il documento contenente le linee programmatiche viene messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale.
3. Il Consiglio partecipa all’adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche; vigila sull’applicazione, da parte degli organi comunali, degli indirizzi generali dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal fine la giunta riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di attuazione del programma generale dell’amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento stabilisce le modalità e procedure per l’esercizio del potere di controllo politico amministrativo attraverso al commissione di controllo.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare un rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 29
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio comunale e' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.
3. Il regolamento determina le dotazioni di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all’attività del Consiglio, individua autonome modalità di gestione delle stesse, stabilisce l’ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell’organo, l’attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Art. 30
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. E’ costituita dal Presidente del C.C. e dai capigruppo; ai lavori partecipano il Sindaco o assessore da lui delegato, e se formalmente convocati, i presidenti delle commissioni consiliari di cui al successivo art.31 – comma 1.
2. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti di legge, alle commissioni consiliari permanenti.E’ organo di consulenza del presidente del consiglio e lo coadiuva nella determinazione dei lavori del Consiglio.
3. Nelle eventuali decisioni o pareri che comportino votazioni ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionale al numero dei consiglieri componenti il suo gruppo.
4. Ai capigruppo sono comunicate le deliberazioni della giunta, per l’attivazione dell’eventuale controllo previsto dall’art.90 commi 5, 6.
5. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.
Art. 31
COMMISSIONI CONSILIARI -ISTITUZIONE
1. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dall’insediamento, istituisce con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, commissioni consiliari ordinarie, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le norme del Regolamento disciplinano il numero, la composizione, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori. Istituisce inoltre la commissione per le pari opportunità la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate dal Regolamento del Consiglio Comunale, prevedendo comunque tra i componenti anche i membri non eletti nel Consiglio Comunale stesso.
2. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione . I capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le commissioni con diritto di parola e di proposta. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.
3. E’ istituita la commissione di controllo e garanzia, che è presieduta da un consigliere di opposizione. Le modalità di elezione del Presidente, i compiti, la composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
4. Il consiglio comunale può inoltre istituire :
a) Commissioni speciali per tempo limitato ed oggetti specifici.
b) Commissioni d’inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l’esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.
5. Le commissioni d’inchiesta sono istituite dal consiglio se lo richiedono almeno 2/5 dei consiglieri, con proposta motivata alla presidenza del consiglio. Presentano al consiglio una relazione finale.
Art. 32
POTERI DELLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:
a) Esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l’informazione, la documentazione e l’approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all’articolo 26, comma 1, lettera b;
b) Nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all’ordine del giorno del consiglio;
c) Possono procedere ad audizioni o consultazioni del Sindaco, di singoli assessori e previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché di privati cittadini o rappresentanti di associazioni al fine di migliorare gli interessi collettivi.
2. Le commissioni consiliari ordinarie non hanno potere deliberativo.
3. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.
4. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, gli atti ed i documenti in loro possesso. I commissari sono tenuti al segreto e all'osservanza della riservatezza circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell’indagine.
5. I cittadini singoli o associati hanno diritto di ottenere risposte motivate alle istanze, petizioni, proposte pervenute alle Commissioni.
6. Le Commissioni consiliari possono operare anche congiuntamente o in maniera articolata con altre commissioni od organismi comunali per la trattazione di specifiche problematiche e/o progettazioni.
7. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a partecipare ai lavori senza diritto di voto. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.
Art. 33
REGOLAMENTO INTERNO
1. Le norme specifiche relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue commissioni sono contenute in un regolamento interno, approvato, o modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
CAPO III
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SEZIONE I
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 34
NOMINA, COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno, su nomina del Sindaco stesso, assume la carica di Vice Sindaco, a norma dell’art. 48.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere. La nomina e' comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
3. La carica di assessore e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere, eventualmente ricoperta.
4. Agli assessori e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.
5. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco entro il 3 grado.
6. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed intervengono, se richiesto nella discussione senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.
7. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità prescritti dalle vigenti norme di legge.
Art. 35
ASSSESSORE ANZIANO
1. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito e' sostituito dall'assessore anziano.
2. La qualifica di assessore anziano e' assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.
Art. 36
DURATA IN CARICA E DECADENZA DELLA GIUNTA
1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La Giunta Comunale decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'art. 42.
b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 43.
c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio comunale.
Art. 37
CESSAZIONE DALLA CARICA DEI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE
1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o revoca.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
Art. 38
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
1. Le sedute della giunta sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco, possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari, esperti esterni all'amministrazione ed i revisori dei conti. Tali persone non possono essere presenti al momento del voto.
2. L'attività e' diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
3. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, con potere di avocazione e di riassunzione, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee a singoli assessori, fatte salve le incompatibilità di legge e delegare ad essi la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna di sua competenza, per l’attuazione degli indirizzi di governo dell’amministrazione. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera validamente con l'intervento di almeno 4 componenti ed a maggioranza dei presenti.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario, che provvede a redigere il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di esclusione obbligatoria del Segretario Comunale, un componente della G.C. svolge temporaneamente le funzioni di Segretario.
Art. 39
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE
1-In generale la Giunta:
a) Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino, sulla base della legge e dello Statuto, nella competenza del Sindaco, del Segretario e dei Dirigenti.
b) Riferisce annualmente al Consiglio per consentire l’esercizio del controllo previsto dall’articolo 28, c. 3 sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell’amministrazione.
2- Nell’esercizio dell’attività propositiva, la Giunta collabora con il Sindaco in particolare per:
a) predisporre le linee programmatiche di mandato di cui all’art.28, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani urbanistici e territoriali, i piani di commercio ed altri atti di pianificazione generale, nonché i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e loro varianti;
c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.
d) proporre al Consiglio:
- le convenzioni con altri Comuni e con al Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale per la fruizione dei beni e dei servizi ;
- la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute e le concessioni.
3. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta assumere i seguenti atti con rilevanza esterna:
a) adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) i provvedimenti che si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche che non siano di competenza dei Consiglio o dei dirigenti;
c) deliberazioni di convalida dei provvedimenti adottati dal Sindaco per la costituzione in giudizio del Comune;
d) pareri che il Comune debba rendere ad altre Amministrazioni, che non rientrino nella specifica competenza del Consiglio Comunale;
e) adeguamento delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, in relazione all'aumento del costo degli stessi e in attuazione della normativa sulla finanza locale;
f) ogni altro atto a rilevanza esterna che non sia riservato dalla Legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale o non rientri nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale o dei dirigenti.
4. La Giunta può assumere, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. Le suddette deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla adozione, a pena della decadenza.
SEZIONE II IL SINDACO
Art. 40
IL SINDACO
1.Il Sindaco esercita tutte le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, quale organo di amministrazione, di vigilanza e con poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
2. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra. Il Sindaco in occasioni particolari può delegare un assessore o consigliere ad indossare la fascia durante manifestazioni pubbliche.
Art. 41
ELEZIONE E DURATA IN CARICA
1. Il Sindaco e' eletto direttamente dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale. Le modalità di elezione ed i limiti di mandato sono stabiliti nella legge.
2 . Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.
3. Il Sindaco resta in carica fino all’assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.
Art. 42
CESSAZIONE DALLA CARICA
1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di giorni venti dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
3. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino a tale termine Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. La decadenza del Sindaco e', inoltre, determinata:
a) dallo scioglimento del Consiglio disposto dalle competenti autorità.
b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'art. 43.
5. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
6. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
7. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
8. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 43
MOZIONI DI SFIDUCIA
1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.
Art.44
COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed e' l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
4. Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del dlgs 267/2000.
5. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale.
6. Il Sindaco e' inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
7. Adotta, con atto motivato e nel rispetto della legge, ordinanze con tingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini.
8. Se l’ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per eventuali reati in cui fossero incorse.
9. Qualora il sindaco o chi né esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per le funzioni stesse.
10. Nomina il Segretario comunale e se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, gli conferisce le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore.
Art. 45
DELEGA DELLE FUNZIONI
1. Con proprio provvedimento, il Sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 46, 47 e 50 ad assessori e consiglieri, fatte salve le incompatibilità di legge, nonché le modalità dei cui all’articolo 38, comma 3.
2. Lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 44 e 47 può essere delegato dal Sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati.
Art. 46
RAPPRESENTANZA DELL’ENTE
1.Il Sindaco è il legale rappresentante dell’ente.
2. Il Sindaco può attribuire la rappresentanza legale dell’ente agli assessori in uno con la delega di cui all’art. 45. L’attribuzione è fatta con atto scritto limitatamente alle materie delegate e viene meno con la cessazione o revoca della delega. Gli atti di attribuzione o di delega sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il Sindaco può delegare a ciascun dirigente o funzionario responsabile del tributo l’esercizio della rappresentanza dell’ente, ivi compresa quella in giudizio, nell’ambito delle competenze degli funzioni cui è preposto, per tutta la durata dell’incarico.
4. Con l’attribuzione della rappresentanza in giudizio, i dirigenti per gli atti e le attività di loro competenza, promuovono, sostengono, conciliano le liti, richiedono i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riguardanti i diritti o i beni correlati ai loro compiti.
5. Qualora la rappresentanza in giudizio del Comune, attore o convenuto, appartiene al dirigente ed al responsabile del servizio, essi, hanno il potere di conciliare e transigere, su conforme parere legale, quando trattasi di vertenza di valore non superiore a 50.000 € salvo darne contemporanea ed obbligatoria comunicazione al Sindaco.
6. Il potere di conciliare e transigere appartiene al Sindaco, con deliberazione di convalida della Giunta, su proposta del dirigente previo parere legale, allorché si tratti di vertenza d’importo superiore a 50.000 €,oppure, se inferiore, quando il dirigente non ritenga motivatamente di condividere il parere legale.
Art. 47
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2.Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3.Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
5. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, quando devono essere trattate nelle stesse questioni riferibili all’ambito territoriale del Comune.
Art. 48
IL VICESINDACO
1.Il vicesindaco nominato tale dal Sindaco e' l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Art. 49
NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI
1. Il Sindaco, entro quarantacinque giorni dall’insediamento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste agli articoli 22 e 34 comma 4 , provvede alla nomina, alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.
2. I soggetti del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale, ai sensi dell’articolo 16.
Art. 50
ASSEMBLEE DEI CONSORZI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI
1.Il Sindaco è membro di diritto delle assemblee dei Consorzi per la gestione associata dei servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle assemblee, con tutti i suoi poteri , un assessore o consigliere comunale, dallo stesso prescelto.
Art. 51
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SINDACI
1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei sindaci preposta al servizio sanitario nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività iniziative interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull’attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l’azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DIRIGENZA, PERSONALE
CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 52
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria spettanti al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti.
Art. 53
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. L'organizzazione delle attività ' comunali si articola in aree. Nell’ area si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o di più materie appartenenti ad area omogenea. L’area può articolarsi in settori, servizi, uffici ed anche in “unità di progetto”. Fa eccezione il corpo dei vigili urbani che è gestito dal Comandante alle dirette dipendenze del Sindaco.
2. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall’art. 88 e seguenti del
D. Lgs. N. 267/2000, ai principi del presente articolo ed agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sono definite le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
3. Le linee fondamentali dell’organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a) Corrispondenza funzionale dell’organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia, tempestività;
b) Adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell’organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell’ente;
c) Conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
d) Adozione delle misure più idonee per garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
e) Attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale di cui all’art. 86.
f) Adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti attraverso l’armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le loro esigenze, il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi d’ attesa, l’invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono.
g) Attivazione e potenziamento dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, dello Sportello Unico delle Imprese e dell’Informagiovani;
h) Ogni altra disposizione relativa all’organizzazione, alla direzione degli uffici e dei servizi, alla gestione del personale, all’esercizio delle funzioni dei dirigenti che secondo l’art. 88 e seguenti del D. Lgs. n. 267/ 2000 è compresa nel regolamento.
Art. 54
CONTROLLO INTERNO
1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dalla norma e dal presente statuto atti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, alla valutazione della dirigenza alla valutazione e controllo strategico.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.
CAPO II
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 55
SEGRETARIO GENERALE: NOMINA, REVOCA, FUNZIONI
1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario Generale è nominato dal Sindaco ed è scelto tra gli iscritti all’apposito albo nazionale. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la nomina. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio.
2. Il Segretario Generale:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi del Comune e dei dirigenti in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi e dell’Ente e né cura la verbalizzazione;
c) roga tutti i contratti, nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.
d) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento delle figure dirigenziali;
e) quando non istituita la funzione di direzione generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività;
f) adotta, su ordine del Sindaco, tutti gli atti ed i provvedimenti, anche sostitutivi, necessaria garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione;
g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
3. Il Sindaco nomina, con le modalità stabilite dal regolamento di degli uffici e dei servizi, un vice segretario generale, il quale coadiuva il Segretario svolgendo le medesime funzioni e lo sostituisce in caso di necessità.
CAPO III DIRIGENZA
Art. 56
LA DIRIGENZA
1. La dirigenza comunale e' formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.
2. E’ garantita e tutelata l’autonomia della dirigenza nell’espletamento dell’attività di gestione amministrativa dell’ente per l’attuazione degli indirizzi e degli obbiettivi fissati dagli organi elettivi.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Art. 57
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
1. La copertura di posti di responsabili di settore di qualifica dirigenziale, ovvero, anche al di fuori della pianta organica, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire entro i limiti stabiliti per legge,mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta di diritto privato.
2. Il conferimento di incarichi esterni e' disposto dal Sindaco con provvedimento motivato e comunicato al Consiglio Comunale, assicurando in ogni caso l'adeguata e documentata professionalità del collaboratore prescelto e i titoli di studio previsti per la qualifica.
3. La durata del contratto non potrà eccedere la scadenza del mandato del Sindaco e l'incarico potrà essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato del Sindaco medesimo.
Art. 58
INCOMPATIBILITA'
1. I dipendenti del Comune, compresi quelli assunti a tempo determinato, sono tenuti ad astenersi da ogni occupazione o attività che non sia conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio, secondo la disciplina e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel tempo.
2. Ai dipendenti del Comune, eccezionalmente e compatibilmente con le esigenze di servizio, con provvedimenti motivati, secondo criteri oggettivi predeterminati, che tengono conto della specifica professionalità, possono essere conferiti incarichi professionali dall’Amministrazione comunale che non rientrino nei compiti e doveri d’ufficio, ovvero autorizzate prestazioni professionali presso altre amministrazioni pubbliche o enti, società e aziende pubbliche purché sia esclusa ogni ipotesi di incompatibilità sia di diritto che di fatto.
Art. 59
INCARICHI ESTERNI
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che per il conseguimento di obbiettivi determinati l’amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all’interno dell’ente, può attivare convenzioni per prestazioni d’opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato grado di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
CAPO IV
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE
Art. 60
RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE
1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il dirigente, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia e' fatta a cura del Sindaco.
Art. 61
RESPONSABILITA' VERSO I TERZI
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia causato per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per Statuto o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 62
RESPONSABILITA' DEI CONTABILI
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché, chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione.
TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI
CAPO I FORME DI GESTIONE
Art. 63
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme di cui al comma 2. La gestione si ispira a principi di funzionalità, efficacia ed economicità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e/o dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la costituzione di aziende speciali;
b) la partecipazione a società per azione o responsabilità limitata, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni,interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.
3. Per la programmazione e la gestione dei servizi il Comune auspica e promuove forme di collaborazione con altri Enti Locali, a partire dai Comuni del comprensorio.
4. Spetta al Consiglio Comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità e le forme per la loro gestione.
Art. 64
GESTIONE IN ECONOMIA
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una azienda speciale o di una istituzione.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando le modalità per il loro espletamento e determinando i corrispettivi degli utenti.
Art. 65
CONCESSIONE A TERZI
1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso l'espletamento di gara stabilita dal Consiglio Comunale, in conformità alle previsioni di leggi e regolamenti, con criteri che assicurino la partecipazione di una pluralità di
soggetti, dotati di comprovata professionalità, al fine di conseguire le condizioni più favorevoli per il Comune.
Art. 66
LE AZIENDE SPECIALI
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.
2. Le aziende speciali sono dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Uniformano la loro attività a criteri di efficacia, di efficienza ed economicità, hanno l’obbligo del pareggio dei costi dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Sono organi dell’azienda speciale il Consiglio d’amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell’azienda.
4. Nello statuto dell'azienda speciale, che deve essere approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla istituzione dell'azienda, sono determinati fra l'altro:
a)il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel quale deve essere rappresentata la minoranza.
b) l'ordinamento interno dell'azienda, il riparto di competenze fra il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore Generale;
c) l'ordinamento del personale;
d) i criteri cui deve attenersi l'azienda al fine di realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità ed il principio del pareggio del bilancio;
e) l'istituzione di un apposito organo di revisione e di verifica della gestione, nonché la previsione di forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi;
f) il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione dovrà eleggere il Presidente nel suo seno;
g) i casi e le modalità per la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
h) l'individuazione degli atti fondamentali che debbono essere approvati dal Consiglio Comunale.
5. Il Direttore è l’organo al quale compete la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell’incarico sono stabilite dallo statuto dell’azienda, nel rispetto della legge vigente.
Art. 67
ISTITUZIONI
1.Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, l'ordinamento della istituzione e' disciplinato da un regolamento, che il Consiglio Comunale deve deliberare contestualmente all'affidamento della gestione del servizio all'istituzione stessa.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione; provvede, infine, a determinare le modalità per la copertura degli eventuali costi sociali.
4. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel quale deve essere rappresentata la minoranza consiliare, e' stabilito dal regolamento.
5. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme di cui all'art. 66.
6. Il Direttore dell’istituzione a cui è attribuita la responsabilità della gestione è nominato dal Sindaco, sentito il consiglio d’amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente del Comune in possesso di qualifica adeguata, o ad una persona assunta con contratto a termine.
7. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 68
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. I candidati devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale; gli stessi devono essere scelti al di fuori del Consiglio e non possono essere membri della Giunta.
3. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.
4. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla loro adozione.
Art. 69
SCIOGLIMENTO DEGLI ORGANI
1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del Sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:
a) cessazione dell’attività dell’istituzione o azienda;
b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;
c) reiterata violazione di legge e di regolamento;
d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali;
2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al Consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell’organo.
Art. 70
SOCIETA’ PER AZIONI
1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che
richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche .
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico- finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti.
3. Nella società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote al Comune di Cortona oppure, qualora i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, al complesso dei comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.
4. Nell’atto costitutivo e nello statuto della S.p.a., da deliberarsi dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei componenti assegnati, è stabilita la modalità di rappresentanza del Comune nel Consiglio d’amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.
CAPO II
FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE ED ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 71
CONVENZIONI
1.Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obbiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
Art. 72
CONSORZI
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 73
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. Il Sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al Consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate. Il testo dell’accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell’amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all’interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 74
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune favorisce e valorizza l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini - in forma singola o associata - all'attività politico-amministrativa, allo sviluppo economico, civile, sociale ed culturale della comunità. A tal fine considera con favore il costituirsi di associazioni non aventi scopi di lucro, intese a concorrere, con metodo democratico alla predetta attività.
Art. 75
ISTANZE-PETIZIONI
1. I cittadini residenti e dimoranti nel Comune, che abbiano compiuto i 16 anni di età, i comitati e le associazioni, possono rivolgere ai competenti organi comunali:
a) istanze - per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti o sollecitare specifici interventi;
b) petizioni - per attuare iniziative a tutela degli interessi collettivi. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini.
2. Le istanze e le petizioni vanno presentate in forma scritta al Sindaco il quale le trasmette per l'esame all'organo competente per materia. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori entro 30 o 60 giorni dalla presentazione, a seconda che attengano a materia di competenza del Sindaco e della Giunta, oppure del Consiglio Comunale.
3. I singoli cittadini e le associazioni possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari competenti, nei modi stabiliti dal regolamento, al fine della tutela degli interessi collettivi. I cittadini inoltre hanno il diritto di ottenere risposte motivate alle istanze, petizioni proposte pervenute alle commissioni.
Art. 76
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE
1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età, in numero non inferiore a 200, possono rivolgere agli organi comunali proposte di deliberazioni di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per una più efficace tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta di iniziativa popolare consta di uno schema di deliberazione e di una relazione che ne illustra il contenuto e la finalità.
Art. 77
RECLAMI
1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di età, singoli o associati possono presentare reclami in forma scritta, che vengono annotati nell'apposito registro dei reclami, tenuto dall'ufficio di segreteria.
2. Dell'esito del reclamo sarà data comunicazione al proponente, o al primo firmatario, entro 30 gg. dalla annotazione.
Art. 78
CONSULTAZIONI
1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 79
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune, e' istituito l'Albo delle Associazioni.
2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni devono essere costituite nelle forme di legge e nei rispettivi statuti dovrà essere assicurata la rispondenza dei loro fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi anche dei cittadini locali, la possibilità di partecipazione di tutti i cittadini in possesso dei requisiti e la democraticità delle forme di decisione.
3. Le Associazioni iscritte all'Albo sono consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, unitamente agli Enti ed istituzioni di settore.
Art. 80
AZIONE POPOLARE
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.
Art. 81
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’, TEMPI E DIRITTI
1. E' istituita la Commissione per le pari opportunità al fine di concorrere alla reale attuazione del principio della parità uomo e donna.
2. La commissione ha funzioni consultive, propositive e di collaborazione in riferimento all’attività dell’Ente secondo i criteri, le modalità e le procedure del Regolamento di Partecipazione.
Art. 82
CONSULTE TERRITORIALI
1. Le consulte territoriali nascono dalla necessità di dare ad ogni realtà territoriale un proprio organismo capace di raccogliere le problematiche locali e renderne partecipe l’amministrazione.
2. Le modalità per la elezione delle consulte, aventi poteri consultivi e per il funzionamento degli stessi, nonché l’individuazione dei livelli territoriali di rappresentanza della comunità locale, saranno disciplinati dal regolamento di partecipazione.
Art. 83
CONSULTE
1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio Comunale nelle specifiche delibere istitutive; le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di competenza.
2.Il Comune, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, promuove, quale forma di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, la costituzione di una apposita Consulta, al fine di garantire i diritti di cittadinanza piena a tutte le donne e a tutti gli uomini dell’unione europea e stranieri che vi risiedono e di favorirne l’integrazione nel tessuto sociale Cortonese. Il funzionamento e la composizione, le modalità con cui la Consulta al suo interno sceglierà uno o più rappresentanti che saranno invitati permanenti su argomenti di interesse specifico alle riunioni del Consiglio Comunale, sono disciplinati dal regolamento della partecipazione.
3. Il Comune favorisce l’istituzione della consulta del terzo settore, quale organo di rappresentanza del volontariato, dell’associazionismo e della cooperazione sociale. Nelle materie di specifico interesse della Consulta , questo dovrà essere necessariamente sentito, secondo le modalità adottate dal regolamento di partecipazione.
Art. 84
REFERENDUM
1. Al fine della realizzazione di un corretto rapporto tra gli orientamenti che maturano nella collettività e l'attività degli organi comunali, e' consentito lo svolgimento di referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati;
b) qualora vi sia la richiesta da parte del 5% dei cittadini residenti, che abbiano compiuto i 16 anni di eta', i quali avranno anch'essi diritto al voto.
3. Sull’ammissibilità della proposta di referendum decide la commissione per i referendum composta dal Segretario Generale del Comune, dal difensore civico e dal Presidente del Consiglio Provinciale degli Avvocati o da altro Avvocato da lui delegato. Se il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) i provvedimenti di nomina, la designazione, l'elezione e la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali;
b) i provvedimenti afferenti il personale;
c) le norme statutarie e i regolamenti interni degli organi comunali.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.
5. Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, come specificato all'art. 84 comma 2 lettera b e se e' stata raggiunta la maggioranza dei voti validi espressi. Il Sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del referendum e dispone che sia data idonea pubblicità.
6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
8. In caso di esito negativo lo stesso referendum non può essere riproposto prima che siano trascorsi 5 anni.
Art. 85
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1. Il regolamento di partecipazione definisce la composizione, aspetti organizzativi ed attribuzioni degli organismi di partecipazione previsti dallo statuto, le forme di accesso agli strumenti di partecipazione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, gli organismi per i quali può essere previsto il riconoscimento di gettoni di presenza ed i rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione.
2. Le modalità per la presentazione di istanze, petizioni, proposte di iniziativa popolare e referendum, la raccolta e la presentazione delle firme,le loro condizioni di ammissibilità e le relative procedure sono disciplinate dal regolamento di partecipazione.
3. Il regolamento disciplina i termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
CAPO II
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AI PROCEDIMENTI, SEMPLIFICAZIONE
Art. 86
PUBBLICITA' E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, nel rispetto della privacy, al fine di assicurare la trasparenza e facilitare il controllo circa l’imparzialità ed il buon andamento dell’attività amministrativa; fanno eccezione quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Comune riconoscendo nell’informazione dell’opinione pubblica il presupposto fondamentale per lo sviluppo della vita democratica e per l’esercizio dei diritti della partecipazione, dispone per gli atti più importanti dei propri organi ed uffici, delle istituzioni ed aziende da esso dipendenti, l’affissione in appositi spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario a darne opportuna comunicazione.
3. Il Comune ha un Albo Pretorio, ubicato nella sede dell'Ente, in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione dell'estratto delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che per legge o per regolamento devono essere portati a conoscenza.
4. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell’attività degli organi elettivi e dell’organizzazione di gestione consentita, nell’ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente.
5. La semplificazione dell’azione amministrativa e documentale e la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli obbiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell’organizzazione. I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale.
Art. 87
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1. E' assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e con apposito regolamento d’applicazione vengono definiti criteri e categorie per l’esenzione dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali.
2. Il Regolamento dovrà prevedere inoltre:
a) le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi ed i responsabili dei procedimenti;
b) le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in possesso l'amministrazione;
d) il diritto degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione;
e) gli atti non accessibili per disposizioni di legge ed in particolare il rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali ed i tempi di pubblicazione all’albo pretorio.
CAPO III DIFENSORE CIVICO
Art. 88
ISTITUZIONE
1. Può essere istituito nel Comune l'Ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, della imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici comunali.
2. Il Difensore Civico non e' sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed e' tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
Art. 89
NOMINA, REQUISITI, REVOCA
1. Il Difensore Civico e' eletto, a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo 2 votazioni, da tenersi in sedute distanti almeno otto giorni l'una dall'altra, non si raggiunge il quorum dei 2/3, viene eletto chi raggiunge la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 Il Difensore Civico deve possedere qualità professionali e competenza giuridico-amministrativa accertate ed avere i requisiti per ricoprire un incarico pubblico.
3. L'incarico di difensore civico e' incompatibile con ogni altra carica pubblica elettiva. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la causa stessa entro 20 giorni dalla contestazione.
4. Non possono essere eletti all'incarico di difensore civico coloro che si siano candidati ad elezioni di qualsiasi tipo nel quinquennio antecedente la data della designazione o che abbiano rapporti di dipendenza e di natura economica con l'Ente.
5. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta.
6. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla assunzione della carica da parte del successore.
7. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi con le modalità previste per la nomina.
Art. 90
FUNZIONI
1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico, segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all’eliminazione delle irregolarità e dei vizi procedurali entro termini stabiliti. Invita il Sindaco a promuovere azioni disciplinari verso i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
3. Il Difensore civico può segnalare, anche di propria iniziativa, casi di particolare gravità, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.
4. Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto del contribuente. Con il regolamento degli uffici e dei servizi si provvede ad integrare la dotazione organica del Difensore civico.
5. Il difensore civico, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del Consiglio Comunale, quando le stesse riguardino:
a) Appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) Dotazioni organiche e relative variazioni;
c) Assunzione del personale;
6. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Ente, entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
7. Il Difensore civico qualora venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, inoltra rapporto all’autorità giudiziaria.
8. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.
Art. 91
RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI
1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che né abbiano provato l’azione, invia:
a) Relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) Relazioni dettagliate alla giunta comunale su argomenti di notevole rilievo e nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenza da parte degli uffici;
c) Relazione annuale al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.
Art. 92
SEDE, DOTAZIONE, INDENNITA' DI FUNZIONE
1. L’ufficio del Difensore civico ha sede presso la casa comunale.
2. All’assegnazione del personale provvede la giunta comunale d’intesa con il difensore civico, nell’ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al Difensore Civico spettano le indennità di funzione nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni per gli assessori comunali.
Art. 93
ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA
1. Il Comune con la maggioranza prevista dal primo comma dell’art. 90 può convenire l’utilizzo del difensore civico di un altro soggetto pubblico o l’istituzione del Difensore civico in forma associata con altri soggetti pubblici. In tal caso devono ritenersi validi i requisiti di cui all’art. 89. La convenzione disciplinerà l’elezione, le prerogative, i mezzi, la durata e i rapporti del Difensore civico con gli organi, in conformità con i principi del presente capo.
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I L’AUTONOMIA FINANZIARIA
Art. 94
AUTONOMIA FINANZIARIA DEL COMUNE
1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla Legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune e' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune e', altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio in conformità alla Legge.
4. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici comunali ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce,sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e determina la disciplina delle tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo del servizio.
CAPO II
LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 95
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla Legge.
2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di norma, essere dati in affitto secondo i canoni di mercato; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa e' determinata dal Consiglio Comunale.
3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
4. L'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili deve essere pianificata nel bilancio pluriennale.
5. I beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso ed all'entità ricavabile, sono di regola da alienare.
6. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
7. Le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio disponibile del Comune possono essere destinate, oltre che al miglioramento del patrimonio, alla realizzazione di opere pubbliche ed al finanziamento delle passività onerose e comunque in conformità alle norme vigenti in materia.
8. Il Comune può ricevere eredità, donazioni ecc. da destinare ad aumento del patrimonio in conformità e con le procedure delle norme in vigore; per le eredità, l'accettazione deve essere fatta, sempre nell'interesse del Comune, con il beneficio dell'inventario.
CAPO III PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
Art.96
BILANCIO DI PREVISIONE
1. L'ordinamento contabile del Comune e' riservato alla Legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Bilancio di previsione deve presentare coerenza agli atti e corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati.
4. Il bilancio di previsione e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e deve essere dotato di tutti i documenti previsti dalle norme in vigore.
5. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili di area.
CAPO IV
REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DELLA GESTIONE
Art. 97
RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I risultati gestionali sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il Tesoriere deve rendere il conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione della funzione, se avviene prima.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 104 del presente Statuto.
4. Il rendiconto e' deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 98
ATTIVITA' CONTRATTUALE
1. Il Comune disciplina con apposito regolamento nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa comunitaria e statutaria, l’attività contrattuale del comune.
2. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle locazioni, alle permute.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio, oppure da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo la rispettiva competenza.
3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art. 99
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, prescelti in conformità all’ordinamento vigente.
2. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta, sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il regolamento di contabilità disciplinerà l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.
4. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.
5. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 27. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, con diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente. I dipendenti sono tenuti a dare riscontro alle richieste dei revisori con ogni sollecitudine.
6. Il collegio dei revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta della deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Art. 100
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili degli uffici e dei servizi potranno essere chiamati periodicamente ad eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale conosce l’andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive rivolte alla Giunta, ai Revisori dei Conti, al Segretario e ai Funzionari Responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.
CAPO V CONTABILITA’ E TESORERIA
Art. 101
SERVIZIO TESORERIA
1. Il servizio di tesoreria è affidato, con le modalità previste dal regolamento di contabilità mediante apposita convenzione approvata dal Consiglio, ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune. Il servizio è inteso:
a) alla riscossione di tutte le entrate comunali.
b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilanci e delle disponibilita' di cassa;
c) al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
Art.102
DISCIPLINA DELLA CONTABILITA’
1. Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale e deve essere informato allo snellimento delle procedure contabili.
TITOLO VII RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Art. 103
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e della Provincia formulando proposte a tal fine.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure dettate dalla legge regionale.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune devono essere compatibili con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
Art. 104
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI
1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tale fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 105
PARERI OBBLIGATORI
1. Il Comune e' tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.
TITOLI VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 106
REVISIONE DEI REGOLAMENTI E DISCIPLINA TRANSITORIA
1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto.
2. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme del presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni regolamentari precedenti, per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore fino all’approvazione dei nuovi regolamenti.
4. Le norme relative alle commissioni consiliari di cui agli art. 31, 32 divengono efficaci con l’entrate in vigore della disciplina di dettaglio, inserita nel regolamento del Consiglio comunale.
5. Le norme relative la trasparenza dell’operato degli eletti e dei nominati, di cui agli articoli 16 e 49, si applicano a decorrere dal mandato amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto. Fino a tale termine restano in vigore gli obblighi disposti dalla precedente normativa.
6. L’entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 24 determina la costituzione dell’ufficio di presidenza del consiglio. Il vice presidente eletto all’inizio del mandato rimane in carica. Entro venti giorni dalla data di efficacia del presente statuto il Consiglio procede all’elezione del secondo vice presidente.
Art. 107
APPROVAZIONE MODIFICA ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
1. Il testo dello statuto e le eventuali successive modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nei dodici mesi antecedenti il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto
5. Possono essere presentate proposte di modifica o abrogazione dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da 2/5 dei consiglieri comunali, oppure quale proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 250 firmatari.
6. Prima di essere poste alla votazione del Consiglio, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse all’albo pretorio per 10 giorni.
Art.108
VERIFICA STATUTO E REGOLAMENTI
1. Il Consiglio Comunale individua nella Conferenza dei Capigruppo il compito di verificare periodicamente l’attuazione e l’applicazione dello Statuto e dei regolamenti, proponendo qualora opportuno le necessarie modifiche.
Art. 109
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4. L’entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previdenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.
5. Il Consiglio promuove le iniziative più idonee per assicurare le conoscenza dello Statuto, da parte della Comunità Cortonese.