STATUTO del Consorzio Marche Spettacolo
ALLEGATO "B"
all'atto n. 21120 della raccolta
STATUTO del Consorzio Marche Spettacolo
Art. 1 Costituzione e denominazione
E’ costituito, tra i soggetti privati operanti nella regione Marche nel settore dello spettacolo dal vivo il Consorzio Marche Spettacolo, di seguito denominato per brevità Consorzio, disciplinato dalle norme e disposizioni di legge nonché dalle disposizioni del presente statuto.
Il Consorzio non persegue scopo di lucro
Art. 2 Durata
Il Consorzio è costituito per una durata di venti anni. Il termine potrà essere prorogato con deliberazione dell’Assemblea Consortile a maggioranza semplice; i Consorziati dissenzienti avranno la facoltà di recedere dal Consorzio.
Art. 3 Sede
II Consorzio ha sede ad Ancona presso una sede istituzionale della Regione Marche.
Potranno istituirsi, altresì, uffici secondari nel territorio regionale, nazionale ed estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Soggetti Consorziati
Sono Consorziati Promotori, intendendosi per tali i soggetti che hanno sottoscritto l’atto costitutivo: l’Associazione Arena Sferisterio –Teatro di tradizione”, la Fondazione Rossini Opera Festival (R.O.F.), la Fondazione Pergolesi-Spontini, la Fondazione Teatro delle Muse, la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche (FORM), l’Associazione Musicultura, l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT), la Fondazione Le Città del Teatro – Teatro Stabile delle Marche, l’Associazione Inteatro, il Teatro del Canguro.
Sono Consorziati Partecipanti i soggetti che, secondo quanto previsto dal presente statuto e dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, aderiscono alle finalità e agli scopi sociali del Consorzio.
Possono essere ammessi al Consorzio come Consorziati partecipanti i soggetti privati che:
• presentino regolare domanda di ammissione al Consorzio;
• godano di personalità giuridica riconosciuta;
• abbiano la propria sede legale nella Regione Marche e vi operino stabilmente da almeno cinque anni nel campo dello spettacolo dal vivo;
• abbiano un budget annuale medio negli ultimi 5 anni superiore a euro 250.000;
• si rapportino ai loro dipendenti attraverso un contratto collettivo nazionale o aziendale;
• siano dotati di un organo di revisione dei conti;
• abbiano una qualificata Direzione.
Possono partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati aderenti, nella persona del proprio legale rappresentante o suo delegato, i soggetti pubblici e privati che nelle Marche svolgono attività nel settore dello spettacolo dal vivo da almeno tre (3) anni.
Su iniziativa del Consiglio direttivo sarà istituita l’Assemblea dei Consorziati aderenti costituita dai loro legali rappresentanti o da loro delegato. Detta Assemblea, oltre a funzioni consultive propositive all’interno del Consorzio, nominerà a maggioranza dei partecipanti il proprio rappresentante all’interno dell’assemblea consortile.
L’Assemblea può individuare altre categorie di soggetti che, manifestino il proprio sostegno al medesimo mediante la prestazione di beni e/o contributi e/o servizi in suo favore, nelle forme e nella misura determinate dall’Assemblea stessa.
La domanda di ammissione al Consorzio dei Consorziati Partecipanti e Xxxxxxxx deve essere presentata all’Assemblea Consortile, anche in persona del Presidente, presentando contemporaneamente tutta la documentazione idonea a comprovare i requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio.
Nella domanda, inoltre, l’aspirante consorziato deve dichiarare di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle senza riserve e condizioni. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea Consortile.
L’Assemblea Consortile delibera sulla domanda alla prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
L’accoglimento della domanda o il suo rigetto vengono comunicati all’interessato con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla deliberazione.
I nuovi consorziati sono tenuti a versare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’avvenuta ammissione, l’importo della quota di partecipazione al fondo consortile, senza il quale non acquisteranno la qualità di consorziato.
Art. 5
Obblighi dei Consorziati
I Consorziati Promotori sono tenuti a corrispondere una somma una tantum entro 15 giorni dall’atto di costitutivo ed a versare la quota annuale di partecipazione determinata dall’Assemblea Consortile su proposta del Consiglio Direttivo.
I Consorziati Partecipanti sono tenuti a corrispondere una somma una tantum ed a versare la quota annuale di partecipazione determinata dall’Assemblea Consortile su proposta del Consiglio Direttivo.
I Consorziati Aderenti sono tenuti a versare una quota di partecipazione annuale determinata dall’Assemblea Consortile su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 6 Recesso ed Esclusione
Il consorziato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, può recedere dal Consorzio previa comunicazione, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura dell’anno solare precedente a quello dal quale si vuole recedere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta al Presidente del Consorzio;
Il consorziato che recede perderà ogni diritto acquisito in seno al Consorzio nonché i fondi e/o i singoli contributi versati a qualsiasi titolo per la partecipazione che rimarranno nella disponibilità del Consorzio;
L’Assemblea dei Consorziati potrà escludere il consorziato che:
a) si sia reso inadempiente degli obblighi assunti in favore del Consorzio;
b) non abbia provveduto al pagamento delle somme di cui all’art. 5 del presente Statuto entro 60 giorni dalla richiesta;
c) sia dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
d) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e conto nei confronti di xxxxx;
e) per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto o dagli eventuali regolamenti del Consorzio;
f) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione al Consorzio;
g) per altri gravi motivi.
Il consorziato escluso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, perderà ogni diritto acquisito in seno al Consorzio nonché i fondi e/o i singoli contributi versati a qualsiasi titolo per la partecipazione che rimarranno nella disponibilità del Consorzio.
Art. 7 Scopi sociali
Il Consorzio, in coerenza con l’art. 2 comma 2 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, si propone di garantire la migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo nonché la sua razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione e di funzionamento.
Si propone inoltre di migliorare i livelli di qualità nella produzione e valorizzazione dello spettacolo e di promuoverne l'innovazione organizzativa e gestionale.
Il Consorzio intende garantire il pieno rispetto degli ambiti di competenza dei singoli Consorziati, nonché il perseguimento di politiche di sostegno al dialogo, nel quadro di un condiviso spirito di reciproca solidarietà.
Art. 8
Attività Strumentali ed accessorie
Per il raggiungimento di tali finalità il Consorzio potrà sviluppare iniziative e azioni volte a
razionalizzare ed ottimizzare i costi quali:
- favorire attività di coordinamento delle fasi della filiera della produzione e dell’utilizzo delle masse artistico - tecniche;
- favorire il coordinamento e possibilità di condivisione delle direzioni artistiche ed organizzative;
- individuazione di centri di assistenza e consulenza unificati in campo fiscale, tributario, legale, del lavoro, di igiene e sicurezza, assicurativo, amministrativo, ecc…;
- pianificazione di campagne di comunicazione e di promozione al fine di ottenere condizioni di acquisto più vantaggiose;
- ottimizzazione dei costi per le sedi e per le altre esigenze logistiche (quali stoccaggi degli allestimenti e delle infrastrutture di scena);
- individuazione di servizi coordinati di biglietteria;
- promozione di accordi e convenzioni con Istituti di credito, società finanziarie, compagnie di assicurazioni, in ordine alle modalità di pagamento, agli interventi assicurativi e fideiussori;
- qualsiasi altra azione od attività di ottimizzazione dei costi
e comuni politiche di sviluppo quali:
- miglioramento della capacità di ricerca dei fondi, anche mediante il coinvolgimento del mondo economico e produttivo regionale;
- ideazione e gestione di progetti speciali, in ambito regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- coordinamento delle attività di promozione turistica e marketing territoriale;
- progetti per valorizzare congiuntamente con le attività dei soggetti consorziati il patrimonio culturale regionale nonché gli istituti e i luoghi della cultura
- promozione e sviluppo delle attività dei consorziati in Italia ed all'estero;
- favorire la definizione di cartelloni coordinati delle manifestazioni;
- iniziative volte alla certificazione e al controllo della qualità di prodotti e servizi;
- creazione e sviluppo di strutture ritenute strategiche per le funzioni del Consorzio;
- promozione di xxxxxxxx e scambi a favore dei teatri;
sviluppo di sinergie nel settore della formazione con i soggetti di riconosciuta qualificazione ed esperienza;
- promozione di studi e ricerche sullo spettacolo dal vivo;
- stimolare l’innovazione nell’offerta di spettacolo, soprattutto in relazione alla contaminazione e alla integrazione delle espressioni artistiche ed all’utilizzazione dei nuovi media;
- favorire un più ampio coinvolgimento delle nuove generazioni nella fruizione e nella
partecipazione alle arti performative;
- qualsiasi altra azione od attività che persegua comuni politiche di sviluppo.
La partecipazione dei singoli consorziati alle iniziative ed alle azioni sviluppate dal consorzio avviene su base libera e volontaria, nel rispetto della autonomia gestionale dei consorziati stessi.
Art. 9 Fondo consortile
Per il raggiungimento dello scopo sociale viene istituito il Fondo Consortile, costituito da:
a) una quota di partecipazione iniziale fissata in € 2.000 (duemila);
b) una quota di partecipazione annuale
c) eventuali contributi regionali o provenienti da altri soggetti;
d) lasciti, elargizioni, donazioni, conferimenti in uso ed erogazioni di qualsiasi genere e da chiunque effettuati.
e) proventi vari provenienti dalle attività del Consorzio.
Il fondo consortile non potrà essere suddiviso tra i consorziati se non dopo la liquidazione.
Art. 10
Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
- l’ Assemblea Consortile;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti.
Art. 11 Assemblea dei Consorziati
L'Assemblea Consortile è composta dai Soggetti Consorziati, Promotori e Partecipanti , i quali vi partecipano in persona del proprio legale rappresentante o suo delegato. Ciascun soggetto Consorziato ha diritto ad un voto. I consorziati Aderenti, raggiunto il numero di dieci (10) partecipano all’assemblea con un rappresentante avente diritto di voto, da loro appositamente nominato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo da esso delegato o più anziano d’età.
Nessun consorziato può avere più di una delega per l’adozione delle decisioni prese dall’Assemblea Consortile.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, comprensivo di ordine del giorno, viene inviato con qualsiasi mezzo (compresi mezzi elettronici e telematici) idoneo ad assicurare la prova di ricezione ai consorziati, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
Può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo anche a maggioranza, o almeno un terzo dei membri dell’assemblea lo riterrà opportuno.
L’Assemblea Consortile è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni dell’Assemblea Consortile ha diritto di assistere, con facoltà di parola, ma non di voto, il Direttore.
Gli intervenuti designeranno il Segretario dell’Assemblea.
Il verbale, sottoscritto dal Segretario, oltre che dal Presidente, è trascritto in apposito libro del quale i Consorziati possono prendere visione.
All’Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l’assemblea delle società a responsabilità limitata.
Art. 12
Poteri dell’Assemblea
L’Assemblea è competente a:
a) Nominare e revocare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto il Presidente del Consorzio;
b) nominare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto i componenti del Consiglio Direttivo;
c) nominare il Revisore dei conti;
d) nominare e revocare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto il Direttore, determinandone il relativo compenso;
e) nominare il Segretario che redige il verbale;
f) approvare il piano strategico di sviluppo;
g) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
h) deliberare sull’ammissione di nuovi Consorziati e sull’accettazione di eventuali contributi;
i) determinare le quote di partecipazione al fondo consortile;
l) approvare gli obiettivi e i programmi annuali e pluriennali di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
m) deliberare sull’esclusione dei consorziati;
L’Assemblea delibera, inoltre, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati:
a) ogni eventuale modifica al presente statuto
b) lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori anche anticipatamente in deroga all’art. 2611 n° 3 del Codice Civile.
Art. 13
Il Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea Consortile, dura in carica tre (3) anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi, in giudizio e ne sovrintende le attività.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno e dirigendone i lavori.
Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell’interesse del Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone al medesimo, senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare il membro che rappresenta i Consorziati Aderenti in seno all’Assemblea Consortile, il Presidente convoca senza indugio l’Assemblea perché provveda alla sostituzione del membro mancante.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio Direttivo delegato o più anziano d’età.
Il Presidente può essere revocato dall’incarico con delibera motivata dell’Assemblea ed approvata dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art. 14 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro (4) membri. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Consorziati nella sua prima seduta del triennio di riferimento.
I membri del consiglio Direttivo debbono avere consolidata e riconosciuta esperienza amministrativa e/o gestionale almeno quinquennale nel campo dello spettacolo dal vivo.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è effettuata con le stesse modalità previste per l’Assemblea Consortile. Il termine minimo di preavviso è fissato in cinque (5) giorni.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente convocato anche senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i componenti.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il verbale delle deliberazioni è trascritto sull’apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario
Art. 15
Poteri del Consiglio Direttivo
Sono riservate al Consiglio Direttivo le deliberazioni in materia di:
- attuazione del piano strategico di sviluppo culturale;
- definizione dei programmi annuale e pluriennale di attività da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nomina e revoca dei componenti di eventuali comitati scientifici;
- definizione dei criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonché la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle eventuali assunzioni del personale dipendente;
- accettazione di lasciti, donazioni, finanziamenti;
- acquisizione ed alienazioni di beni immobili previa autorizzazione dell’Assemblea;;
- accensione di mutui passivi previa autorizzazione dell’Assemblea;
- concessione di garanzie reali previa autorizzazione dell’Assemblea;
- partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo riterrà opportuno, potrà approvare con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri, un regolamento operativo del Consorzio, da sottoporre all’assemblea con la formulazione dei principi generali cui, nel rispetto dello Statuto, dovranno uniformarsi i singoli Consorziati.
Art. 16
Consulta Tecnico Artistica
La Consulta Tecnico Artistica è composta da un responsabile artistico o organizzativo di ciascuno dei soggetti Consorziati. Fornisce agli Organi del Consorzio proposte per la predisposizione di piani di sviluppo e di progetti di ottimizzazione. Può prevedere l’istituzione di tavoli di settore.
Art. 17
Il Direttore
Il Direttore del Consorzio è nominato dall’Assemblea Consortile su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
Il Direttore del Consorzio deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nelle attività legate allo spettacolo dal vivo, dura in carica in tre anni ed è rinominabile
Il Direttore da’ attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, nel rispetto del piano strategico, del bilancio di previsione e dei programmi annuali e pluriennali di attività approvati, esercita, con potere di firma, le funzioni di amministrazione e gestione del Consorzio, ha compiti di proposta e di impulso e compie le attività di gestione non riservate dal presente statuto all’Assemblea Consortile o al Consiglio Direttivo.
Il Direttore dirige il personale è responsabile della sua organizzazione, attribuendo compiti e funzioni.
Il Direttore può essere revocato dall’incarico con delibera motivata dell’Assemblea ed approvata dalla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Art. 18 Revisore dei conti
Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, verifica l’attività di amministrazione del Consorzio, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2426 del codice civile.
Il Revisore dei Conti può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.
Art. 19 Bilancio e rendiconto
L’esercizio ha inizio il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore redige il documento programmatico annuale e di attività e la relativa previsione di bilancio.
Al termine di ogni esercizio e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Direttore redige il bilancio d’esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati.
Nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
Art. 20 Scioglimento
II Consorzio può essere sciolto:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per la sopravvenuta impossibilità di conseguirne l'oggetto;
3) per delibera assembleare che sia approvata con la maggioranza dei 2/3 dei soggetti.
Lo scioglimento del Consorzio comporta la liquidazione e la restituzione del fondo consortile ai Consorziati in quote uguali tra loro, nei limiti dell'art. 2614 Codice Civile.
Art. 21 Liquidazione
Nell'ipotesi di scioglimento si procede preventivamente alla liquidazione del Consorzio.
A tal fine l'Assemblea nomina tre liquidatori da scegliere, sia tra i legali rappresentanti dei soggetti Consorziati che tra terzi estranei al Consorzio, ai quali indicherà i criteri di massima a cui dovranno attenersi per la realizzazione del proprio compito sempre nel rispetto del presente statuto.
I liquidatori opereranno a maggioranza fra loro. Agli stessi potrà essere riconosciuto dalla Assemblea un adeguato compenso.
Art. 22 Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia sorgesse fra uno o più Consorziati o loro aventi causa a qualsiasi titolo fra loro per l'interpretazione e l’ applicazione del presente statuto e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni, sarà decisa da un collegio arbitrale formato da tre componenti, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo con funzione di Presidente di comune accordo fra i predetti due arbitri, o, in mancanza, designato dal Presidente del Tribunale di Ancona. Qualora le parti contendenti fossero più di due o in mancanza dì accordo fra loro i tre arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Ancona su istanza della parte più diligente.
Gli arbitri giudicheranno secondo equità osservando soltanto quelle formalità di procedura che siano prescritte dalla Legge in modo inderogabile.
L'arbitro di parte del Consorzio gara nominato dal Presidente, salvo il caso di conflitto di interessi. In tal caso l'arbitro del Consorzio è nominato dall’Assemblea Consortile, salvo che in caso di conflitto di interessi sussista anche nei confronti di quest'ultimo, nel qual caso sarà nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice degli intervenuti.
Art. 23
Generalità e norme transitorie e finali
Per quanto non specificato dal presente statuto si intendono applicate le norme del vigente Codice Civile e della Legge speciale in materia, in difetto dì norme particolari, i criteri desumibili dalla giurisprudenza o dalla prassi.
X.XX: XXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXX XXXXX - XXXXX XXXXXXXX - PIETRANI XXXXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXX.